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Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 14/09/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE VOLONTARIA GIURISDIZIONE composto dai magistrati: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott. Alessandro Caronia Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Giudice relatore ed estensore ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa n.° 688/2025 del ruolo generale, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente TRA
, C.F. , parte nata a CASTROVILLARI (CS) in [...] Parte_1 C.F._1 29/11/1985 E
, C.F. , parte nata a [...] Parte_2 C.F._2 (CS) in data 24/10/1977 entrambi rappresentati e difesi, come da procure in atti, dall'avv. FERRARO ANGELA RICORRENTI con l'intervento del P.M. FATTO e DIRITTO Con ricorso congiunto depositato in Cancelleria in data 4/04/2025, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia. Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue. La domanda congiunta concernente la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta. Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con decreto di omologa n. 5825/2018 del 20.6.2018 di questo Tribunale (v. documentazione allegata). Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70. I ricorrenti, tenuto conto dell'istanza congiunta e del successivo svolgimento del processo, hanno dichiarato di chiedere la cessazione del vincolo matrimoniale e di concordare le condizioni di cui al ricorso come precisate nel verbale dell'udienza presidenziale tenutasi in data 10/07/2025: Pag. 2 di 4
“1) I figli minori restano affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, con facoltà del padre di vederli come da piano genitoriale:
2) la casa coniugale è assegnata a;
Parte_1
3) Il corrisponderà a titolo di mantenimento della prole la somma di Parte_2 euro 300 mensili (euro 100,00), entro il giorno 15 di ogni mese;
da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat;
oltre al 50 % delle spese straordinarie;
4) Quanto alle ulteriori condizioni le parti si riportano alle indicazioni ed all'accordo di cui al piano genitoriale sottoscritto.”. Al ricorso, poi, risulta allegato il seguente piano genitoriale: Pag. 3 di 4
/ le Ciò posto, il Tribunale prende atto degli accordi espressi dalle parti, i quali non sono contrari a norme imperative e sono conformi all'interesse della prole. Nulla sulle spese di lite attesa la natura della procedura attivata dalle parti aventi lo stesso difensore.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ALTOMONTE il 7/09/2008 tra e , come sopra generalizzati Parte_1 Parte_2 (atto n. 71, parte II, serie A, reg. atti matrimonio anno 2008); B. DISPONE l'affidamento condiviso dei minori (nata il [...]), Persona_1
(nato il [...]) e (nato il [...]), ad Persona_2 Persona_3 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e con diritto di visita del padre, in conformità alle condizioni concordate dalle parti e riportate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte;
C. ASSEGNA la casa coniugale alla parte;
Parte_1
D. Dispone che corrisponda a la somma di Parte_2 Parte_1
€.300,00 mensili quale contributo al mantenimento dei minori (euro 100,00 ciascuno), con rivalutazione ISTAT annuale, da versarsi il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, in conformità alle condizioni concordate dalle parti e riportate in motivazione, che qui si intendono integralmente trascritte;
E. DISPONE in relazione alle altre previsioni, in conformità a quanto stabilito in ricorso e riprodotto in parte motiva;
F. NULLA sulle spese;
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G. MANDA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 11.9.2025
Il Presidente
dott.ssa Beatrice Magarò Il Giudice estensore dott. Eduardo Bucciarelli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE VOLONTARIA GIURISDIZIONE composto dai magistrati: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott. Alessandro Caronia Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Giudice relatore ed estensore ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa n.° 688/2025 del ruolo generale, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente TRA
, C.F. , parte nata a CASTROVILLARI (CS) in [...] Parte_1 C.F._1 29/11/1985 E
, C.F. , parte nata a [...] Parte_2 C.F._2 (CS) in data 24/10/1977 entrambi rappresentati e difesi, come da procure in atti, dall'avv. FERRARO ANGELA RICORRENTI con l'intervento del P.M. FATTO e DIRITTO Con ricorso congiunto depositato in Cancelleria in data 4/04/2025, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia. Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue. La domanda congiunta concernente la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta. Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con decreto di omologa n. 5825/2018 del 20.6.2018 di questo Tribunale (v. documentazione allegata). Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70. I ricorrenti, tenuto conto dell'istanza congiunta e del successivo svolgimento del processo, hanno dichiarato di chiedere la cessazione del vincolo matrimoniale e di concordare le condizioni di cui al ricorso come precisate nel verbale dell'udienza presidenziale tenutasi in data 10/07/2025: Pag. 2 di 4
“1) I figli minori restano affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, con facoltà del padre di vederli come da piano genitoriale:
2) la casa coniugale è assegnata a;
Parte_1
3) Il corrisponderà a titolo di mantenimento della prole la somma di Parte_2 euro 300 mensili (euro 100,00), entro il giorno 15 di ogni mese;
da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat;
oltre al 50 % delle spese straordinarie;
4) Quanto alle ulteriori condizioni le parti si riportano alle indicazioni ed all'accordo di cui al piano genitoriale sottoscritto.”. Al ricorso, poi, risulta allegato il seguente piano genitoriale: Pag. 3 di 4
/ le Ciò posto, il Tribunale prende atto degli accordi espressi dalle parti, i quali non sono contrari a norme imperative e sono conformi all'interesse della prole. Nulla sulle spese di lite attesa la natura della procedura attivata dalle parti aventi lo stesso difensore.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ALTOMONTE il 7/09/2008 tra e , come sopra generalizzati Parte_1 Parte_2 (atto n. 71, parte II, serie A, reg. atti matrimonio anno 2008); B. DISPONE l'affidamento condiviso dei minori (nata il [...]), Persona_1
(nato il [...]) e (nato il [...]), ad Persona_2 Persona_3 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e con diritto di visita del padre, in conformità alle condizioni concordate dalle parti e riportate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte;
C. ASSEGNA la casa coniugale alla parte;
Parte_1
D. Dispone che corrisponda a la somma di Parte_2 Parte_1
€.300,00 mensili quale contributo al mantenimento dei minori (euro 100,00 ciascuno), con rivalutazione ISTAT annuale, da versarsi il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, in conformità alle condizioni concordate dalle parti e riportate in motivazione, che qui si intendono integralmente trascritte;
E. DISPONE in relazione alle altre previsioni, in conformità a quanto stabilito in ricorso e riprodotto in parte motiva;
F. NULLA sulle spese;
Pag. 4 di 4
G. MANDA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 11.9.2025
Il Presidente
dott.ssa Beatrice Magarò Il Giudice estensore dott. Eduardo Bucciarelli