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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 03/06/2025, n. 1275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1275 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 534/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Cristiana Bottazzi, sulle conclusioni delle parti come precisate con note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 534/2022, promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 con sede legale in Napoli, Via Mergellina n. 35/d, e sede operativa in Volargne (VR), Via Padre Bardellini
n. 489, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano Brendolan e Avv. Maria Enrica Trivelli, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Verona, Via Daniele Manin n. 5;
- attore opponente - contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 con sede legale in Verona, Via Cozzi n. 65, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Sergio Ballarini, Luca
Ballarini e Marco Ballarini, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Verona, Via S. Antonio n. 5.
- convenuto opposto -
CONCLUSIONI
Per parte opponente, come da note scritte depositate telematicamente in data 8.11.2024.
Per parte opposta, come da note scritte depositate telematicamente in data 8.11.2024.
pagina 1 di 11 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Part Con atto di citazione notificato il 20.1.2022, (in seguito ”) ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3744/21 emesso dal Tribunale di Verona in data
13.12.2021, con cui le è stato ingiunto di pagare in favore di (in seguito Controparte_1
“ ) l'importo di € 15.500,00 in base alla fattura n. 151/21 dell'8.11.2021, relativa allo svincolo CP_1 delle trattenute a garanzia operate nel corso dell'appalto per la ristrutturazione delle facciate esterne del
Palazzo Gaspari, sito a Verona in Stradone San Fermo.
L'opponente ha allegato l'inadempimento contrattuale di e l'esistenza di vizi e difetti nelle opere CP_1 realizzate ed ha quindi chiesto che, accertate tali circostanze, il decreto ingiuntivo sia revocato e, in via riconvenzionale, che sia condannata – a titolo di esatto adempimento ex art. 1453 c.c. o, in via CP_1 subordinata qualora fosse ritenuto il completamento delle opere, a titolo di garanzia ex art. 1667 c.c. – all'eliminazione dei vizi e al risarcimento del danno, in misura corrispondente al costo degli interventi necessari a rendere l'opera conforme alla regola dell'arte. Part A sostegno di tali domande l'opponente ha dedotto che: a) con contratto del 2.7.2019 ha commissionato a i lavori di rifacimento integrale della copertura e delle facciate esterne di CP_1
Palazzo Gaspari, come da autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Culturali e del Comune di Verona, scegliendo tale impresa in quanto dotata di certificazione SOA e dunque munita di caratteristiche professionali ed economiche qualificate;
b) con email del 22.12.2020 il Direttore Lavori, Ing. Tes_1 ha trasmesso a un documento denominato “memo discrasie da sistemare”, nel quale ha
[...] CP_1 evidenziato alcuni difetti delle opere (imbozzamento del tubo del pluviale, affioramenti di umidità nelle struttura lignee del tetto, disomogeneità dell'intonaco in corrispondenza dei fori di aggancio dei ponteggi) e Part richiesto l'esecuzione di interventi di ripristino;
c) a fronte dell'inerzia di ha più volte CP_1 sollecitato un incontro ed è giunta a convocare un sopraluogo per il giorno 14.9.2021, a cui nessuno si è presentato per l'appaltatrice; d) non ha dato riscontro alla richiesta del Direttore Lavori, fatta con CP_1 email del 30.8.2021, di inoltrare la documentazione richiesta dalla Soprintendenza (relativa ai componenti e materiali usati, ai disegni costruttivi esecutivi delle strutture lignee e del pacchetto di copertura, alle certificazioni di qualità dei materiali e alla relazione della ditta subappaltatrice IN incaricata del restauro Part della facciata esterna); e) con successiva pec del 18.11.2021 ha fissato un'altra data per il sopralluogo, ha nuovamente richiesto l'invio della documentazione ed ha contestato la fattura medio tempore emessa da
(poi azionata in monitorio); f) sono inoltre comparse spaccature di significativa entità nelle travi CP_1 del tetto, che precludono il collaudo delle opere;
g) la redazione del non comprova la Parte_2 realizzazione delle opere a regola d'arte e nemmeno sostituisce la verifica dell'opera e l'accettazione della pagina 2 di 11 stessa, che nella fattispecie non vi è mai stata;
h) considerata la presenza di vizi, la mancata accettazione delle opere e l'omessa consegna della documentazione sui materiali impiegati, i lavori non possono dirsi finiti, con la conseguenza che è precluso il collaudo statico e che è illegittima, anche ex art. 1460 c.c., la pretesa di di ottenere lo svincolo delle trattenute a garanzia. CP_1 si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione e delle domande riconvenzionali CP_1 dell'opponente, di cui ha contestato l'infondatezza per i seguenti motivi: i) l'art.
8.2 del contratto ha previsto che l'importo delle trattenute (pari al 5% di ciascun SAL) sarebbe stato “svincolato a collaudo statico da farsi a 6 mesi dalla fine lavori”, e ciò sulla falsariga della disciplina di cui all'art. 5 della abrogata L. n. 741/1981;
ii) la trattenuta prevista dal contratto è volta a garantire l'esito positivo del collaudo statico relativo alle sole strutture portanti;
iii) i lavori sono stati ultimati da in data 21.11.2020 e il SAL n. 4 è stato CP_1 Pt_2
Part approvato in data 29.12.2020 senza l'apposizione di alcuna riserva;
iv) ha omesso di eseguire il collaudo nei termini previsti dal contratto e non ha allegato né provato che ciò sia dovuto ad una causa imputabile a le problematiche addotte dall'opponente non riguardano infatti le opere strutturali CP_1
e, in ogni caso, non erano state sollevate all'approvazione del SAL Finale;
v) proprio in ragione delle problematiche segnalate dal Direttore Lavori con email del 22.12.2020, in sede di approvazione del
[...]
Part
è stata accordata a una riduzione del corrispettivo pari ad € 27.858,51, in via transattiva e con Pt_2 accordo valevole come accettazione delle opere;
vi) i vizi lamentati o non sono imputabili a (il CP_1 danneggiamento del pluviale è successivo alla conclusione delle opere) o erano già conosciuti e debitamente considerati nella transazione di cui al punto precedente;
vii) le richieste di sopralluogo (superflue alla luce della transazione) e di consegna di documentazione (in parte irrilevante, in parte già trasmessa con pec in data 24.9.2020) sono volte soltanto a procrastinare il pagamento del dovuto.
Con ordinanza del 7.6.2022 è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c..
In data 29.12.2022, provvedendo sulle istanze istruttorie delle parti, è stato disposto nei confronti dell'opposta un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. avente ad oggetto la documentazione necessaria per il collaudo ed è stata disposta CTU per l'accertamento dei vizi lamentati e del valore delle opere.
Dopo il deposito dell'elaborato peritale, in data 14.2.2024 sono stati chiesti al CTU ulteriori chiarimenti.
All'esito è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni con modalità di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. e, con ordinanza del 15.11.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c..
* * *
pagina 3 di 11 1. Pare opportuno in primis rimarcare la differenza tra 'verifica', 'collaudo' e 'accettazione' delle opere appaltate, atti che sono tutti di pertinenza del committente, ma che sono dotati, ciascuno, di significato ed effetti differenti.
La verifica delle opere è un'operazione di carattere puramente tecnico e si traduce in un'ispezione materiale, volta ad accertare se le opere siano state ben eseguite.
Il collaudo consiste nella coeva o successiva dichiarazione del committente che l'opera è stata o meno eseguita a regola d'arte e nel rispetto dei patti contrattuali.
L'accettazione segue l'esito positivo della verifica e costituisce un negozio unilaterale recettizio con cui il committente manifesta la volontà di ricevere l'opera. Effetti dell'accettazione sono la liberazione dell'appaltatore dalla responsabilità per i difetti apparenti, il sorgere in capo al committente del diritto alla consegna delle opere ed infine il diritto al corrispettivo in capo all'appaltatore.
La consegna, per altro verso, consiste in un atto materiale dell'appaltatore, che si attua mediante la messa a disposizione delle opere a favore del committente. Va peraltro chiarito che la presa in consegna dell'opera da parte del committente non coincide con l'accettazione della stessa e non implica di per sé la rinunzia a far valere la garanzia per i difetti conosciuti o conoscibili quando sia seguita dalla denunzia delle difformità
e dei vizi dell'opera (Cass. n. 5131/2007).
2. Nella fattispecie in esame non vi è traccia né dell'esecuzione del collaudo (dato peraltro pacifico tra le parti), né dell'accettazione delle opere da parte del committente, sia pure tacita o implicita.
Ciò che risulta provato è unicamente l'approvazione del SAL Finale da parte del Direttore Lavori in data
29.12.2020 (doc. 3), con l'approdo a una definizione condivisa della contabilità finale del cantiere, in termini di determinazione della consistenza delle opere realizzate (sia contrattuali sia extracontrattuali) e di quantificazione del relativo valore.
Sul piano tecnico, dunque, è comprovato che le parti hanno raggiunto una concorde definizione della consistenza delle opere realizzate da e del loro valore quantificato in € 310.000 (il doc. 3 parla CP_1 espressamente di “importo finale dei lavori”).
In tale documento condiviso si rinviene inoltre la quantificazione delle ritenute a garanzia (€ 15.500), il totale degli acconti già versati a quella data (€ 186.134,99) e l'importo della fattura finale (€ 108.365,01). Tali importi corrispondono esattamente a quelli indicati nel prospetto riepilogativo a pag. 40 del SAL Finale datato 29.12.2020 (prodotto sub doc. 5), con la conseguenza che si può ritenere complessivamente attendibile la contabilità contenuta in detto SAL Finale, benché si tratti di documento contestato dall'opponente in quanto privo di sottoscrizioni.
pagina 4 di 11 Sulla scorta di tale SAL Finale, è quindi possibile affermare che l'importo totale dei lavori pari ad € 310.000
è stato determinato già al netto dello sconto contrattuale dell'8,5% (art. 4 del contratto) nonché al netto di un ulteriore extrasconto di € 27.858,51.
In quanto atto che comporta il possesso di specifiche competenze tecniche, si tratta di atto tipicamente proprio del direttore lavori, quale organo tecnico del committente. Il fatto che in concreto vi fosse una coincidenza soggettiva tra la figura del Direttore Lavori e il legale rappresentante della società committente non ha alcun rilievo ai fini di una diversa qualificazione dell'atto in questione.
In base alle premesse sopra tracciate, è evidente che l'approvazione della contabilità del SAL Finale è un'operazione contabile prodromica alla consegna dei lavori, che fa parte della 'verifica' delle opere e che tuttavia nemmeno esaurisce tale fase, atteso che la 'verifica' ha ad oggetto non soltanto gli aspetti contabili ma anche la ricognizione della conformità delle opere realizzate rispetto alle regole dell'arte.
Di tale secondo aspetto non vi è prova che sia stato valutato dalle parti in sede di sottoscrizione del doc. 3.
In particolare, parte opposta non ha offerto nessuna prova atta a dimostrare l'assunto difensivo secondo cui l'extrasconto di € 27.858,51 contabilizzato nel doc. 5 sarebbe stato pattuito a fronte del riconoscimento dei vizi lamentati dal committente con email del 22.12.2020 (v. anche infra).
Ne consegue che dal doc. 3 non si può in alcun modo desumere l'accettazione delle opere stesse da parte del committente, nel senso e con gli effetti negoziali sopra indicati.
In questo rispetto, non è indicativo nemmeno il dato della mancata apposizione di “riserve” al SAL Finale, trattandosi di un meccanismo che è previsto ed opera unicamente in ambito di appalti pubblici.
3. Dalla nozione di 'accettazione' delle opere, con i connessi effetti giuridici sopra evidenziati, occorre tenere distinta quella di conclusione dei lavori, quale circostanza di carattere meramente fattuale.
Sotto questo aspetto l'approvazione del SAL n. 4 in data 29.12.2020 assume infatti rilevanza, poiché consente di affermare che a tale data i lavori erano stati ultimati: nei doc. 3 e 5 già richiamati sono inequivoche in tal senso espressioni quali a saldo”, “importo finale dei lavori”. Parte_2
In base alle risultanze in atti, può quindi dirsi accertato che i lavori sono stati completati dall'impresa ma che non sono stati formalmente accettati dal committente.
4. Passando all'esame della pretesa creditoria azionata da si osserva quanto segue. CP_1
Part L'importo oggetto di ingiunzione (€ 15.500) corrisponde alla sommatoria degli importi che ha trattenuto a garanzia nel corso del rapporto, decurtando dal pagamento di ciascun SAL una quota pari al
5%. Ciò in virtù dell'art.
8.2. del contratto inter partes, a mente del quale “su tutti i SAL di cui all'art.
8.1. del presente ordine sarà effettuata una trattenuta del 5%. L'importo finale di tale trattenuta, indicativamente di € 15.250 +
IVA, sarà svincolato a collaudo statico da farsi a 6 mesi dalla fine lavori”. pagina 5 di 11 Sulla portata di tale clausola si impongono due ordini di riflessioni.
In primo luogo: dal tenore della pattuizione, non si evince in alcun modo che il meccanismo della trattenuta a garanzia sia stato voluto dalle parti come teso unicamente a garantire il positivo collaudo delle opere statiche;
al contrario, il primo periodo della disposizione ha portata generale e si riferisce a tutti i SAL emessi in corso di rapporto, indipendentemente dalla tipologia di opere a cui gli stessi fossero riferiti.
Inoltre, interpretando il secondo periodo della disposizione in modo congiunto e coerente con il primo
(che, come detto, non opera distinzioni tra opere statiche/non statiche), emerge con tutta evidenza che il collaudo statico è stato assunto come un mero discrimine temporale, al fine di predeterminare il momento in cui l'appaltatrice avrebbe potuto ottenere lo svincolo delle trattenute. In altre parole, il collaudo statico è il riferimento temporale al quale si ricollega l'esigibilità della quota di corrispettivo assoggettata a ritenuta.
Ne consegue che le ritenute previste dal contratto sono poste a garanzia del complessivo adempimento dell'appaltatore, inteso come realizzazione integrale delle opere a regola d'arte.
Quest'ultima notazione consente di passare al secondo rilievo sull'interpretazione della clausola.
Il fatto che la clausola in questione sia stata redatta sul modello di quanto un tempo previsto in materia di appalti pubblici dall'art. 5 L. 741/1981 (ora abrogato) non solo non comporta la possibilità di un'estensione tout court dei principi elaborati in tale diversa materia (di cui alla giurisprudenza richiamata dall'opposta,
Cass. n. 7194/2019), ma soprattutto non fa venir meno l'applicazione dei generali principi civilistici in materia contrattuale, non da ultimo l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c..
Ne consegue che la clausola va interpretata nel senso che lo svincolo delle ritenute non è un automatismo in caso di mancato rispetto del termine previsto per il collaudo, dovendo ritenersi legittimo il mancato svincolo qualora la causa del mancato collaudo non sia imputabile al committente, quanto piuttosto a una contestazione di inadempimento a carico dell'appaltatore. Part Nella fattispecie, ha posto alla base del suo rifiuto di svincolare le ritenute la contestazione, formulata sin dalla fase stragiudiziale, relativa all'esecuzione delle opere non a regola d'arte: in altre parole, ha invocato il principio inadimplenti non est adimplendum e non può pertanto ritenersi che sia incorsa in una violazione della clausola contrattuale per il mero fatto di non aver provveduto al collaudo nel termine di sei mesi dalla fine lavori.
In ogni caso, il meccanismo delle trattenute a garanzia attiene ad un profilo di esigibilità del credito per corrispettivo, rappresentando una forma di autotutela del committente e, in quanto tale, trattandosi di un rimedio di natura necessariamente temporanea. In questa sede si va ad accertare il merito delle rispettive pretese delle parti, verificandosi se vi sono o meno i presupposti sostanziali dello svincolo e superandosi così il mero tema della esigibilità. pagina 6 di 11 5. Nel merito, il credito fatto valere da in sede monitoria sussiste e va riconosciuto. CP_1
Si è detto che le parti hanno concordemente quantificato il valore delle opere realizzate in € 310.000 e, Part sotto altro aspetto, è pacifico l'avvenuto pagamento da parte di di acconti per complessivi € 294.500.
Residua dunque in favore di il diritto a percepire il residuo corrispettivo dovuto per le opere CP_1 realizzate di € 15.500, pari alle somme trattenute a titolo di garanzia. Part 6. In via riconvenzionale, ha chiesto l'accertamento dei difetti delle opere realizzate da e la CP_1 condanna di quest'ultima alla rimozione di tali difetti, anche tramite riconoscimento dell'equivalente risarcitorio.
In punto di qualificazione, si ritiene che la domanda debba essere ricondotta al paradigma della garanzia per vizi di cui agli artt. 1667-1668 c.c., piuttosto che all'azione generale di adempimento di cui all'art. 1453 c.c..
Come rilevato in premessa, infatti, si è acclarato che l'approvazione del ha attestato il Parte_2 completamento delle opere appaltate, circostanza di fatto che rappresenta il discrimine per l'applicazione dell'uno o dell'altro tra i due rimedi concorrenti (azione generale di adempimento prima dell'ultimazione delle opere e azione tipica di garanzia dopo l'ultimazione).
Al fine di accertare la sussistenza dei vizi lamentati è stata disposta CTU.
Il perito nominato ha accertato la sussistenza delle seguenti problematiche lamentate dall'opponente: a) ammaccatura del pluviale in rame nella facciata a sinistra;
b) fessurazioni “fuori norma” di due travi del tetto negli appartamenti n. 7 e 8; c) fessurazioni diffuse nelle altre travi presenti negli appartamenti al piano mansardato, seppure rientranti nei limiti di tolleranza normativa;
d) difetti dell'intonacatura delle facciate esterne in corrispondenza dei fori di aggancio dei ponteggi.
Ha invece escluso l'esistenza di affioramenti di umidità nelle strutture lignee del tetto.
7. Quanto al punto a), il CTU ha accertato che l'ammaccatura del pluviale deriva da un “incidente cantieristico indipendente dall'ambito costruttivo” (pag. 28 dell'elaborato).
Poiché l'immobile è stato oggetto di una complessiva ristrutturazione (non limitata alla sola copertura e facciate), è dirimente che non sia stata fornita dall'opposta la prova del momento in cui il danneggiamento si è verificato e del suo nesso causale rispetto a una specifica condotta dell'appaltatrice opposta. In difetto di prova dell'imputabilità del vizio, nessun risarcimento può quindi essere riconosciuto a questo titolo.
8. Per quanto riguarda i vizi relativi alle travi (punti b) e c) dell'elenco), la causa delle fessurazioni è stata identificata dal CTU nelle caratteristiche del legname, tagliato in modo non centrato ('fuori cuore') e non adeguatamente stagionato prima della sua posa in opera. Ne è derivata la presenza diffusa di fessurazioni e spaccature nel senso della lunghezza della trave, con aperture del legname anche superiori a 1,5 cm (pag.
31). pagina 7 di 11 Il CTU ha tuttavia accertato che soltanto due travi, presenti rispettivamente negli appartamenti n. 7 e 8, presentano fessurazioni di entità tale da risultare 'fuori norma' rispetto alle prescrizioni della norma UNI
14081-1, in quanto di lunghezza superiore a 1/2 della lunghezza complessiva della trave stessa (punto b) dell'elenco).
Per l'eliminazione di tale vizio, il CTU ha prospettato due possibili interventi alternativi, consistenti nella cerchiatura delle travi o nella loro integrale sostituzione.
Quanto al rimedio della cerchiatura, è peraltro lo stesso CTU, prendendo posizione sulle osservazioni del
CTP di parte opponente, a dare atto di come sia condivisibile l'obiezione mossa da quest'ultimo circa
“l'inaccettabilità visiva della soluzione rimediale”, e ciò anche a prescindere dalla sua concreta realizzabilità (pag. 3 delle controdeduzioni alle osservazioni del CTP, datate 24.3.2024).
Se l'obiettivo del risarcimento è eliminare le conseguenze pregiudizievoli del vizio, è allora evidente che il rimedio della cerchiatura non possa trovare accoglimento, essendo inidoneo a ristorare il pregiudizio subito dall'opponente. Deve pertanto riconoscersi al committente, a titolo risarcitorio, il costo dell'intervento di sostituzione delle travi 'fuori norma'.
A tale riguardo, il CTU ha affermato che il costo dell'intervento sostitutivo ammonta ad € 22.833,71, determinando tale importo dapprima come una percentuale forfettaria di abbattimento del valore contrattuale dell'opera, e successivamente – all'esito dei chiarimenti richiesti dalla scrivente – precisando la sua composizione sulla base di un computo metrico estimativo delle attività necessarie.
La quantificazione proposta dal CTU è stata criticata dai CTP di entrambe le parti, in termini differenti ma sul presupposto comune di un'insufficiente motivazione dell'iter logico seguito per la determinazione del suddetto costo.
Devono condividersi i rilievi critici sollevati dalle parti. In particolare, il CTU non ha indicato la fonte da cui ha tratto i prezzi utilizzati nelle sue valutazioni, ma soprattutto ha articolato un computo dei lavori in economia che tralascia di considerare voci di costo ineludibili, quali la fornitura delle nuove travi.
A ciò si aggiunga che la soluzione proposta presuppone di operare dall'esterno, con rimozione della copertura, il che espone verosimilmente l'immobile al forte rischio di ulteriori danneggiamenti dovuti alle precipitazioni atmosferiche.
Si ritiene pertanto che la soluzione prospettata dal CTU risulti inadeguata ed insufficientemente motivata.
Al contrario, può porsi a fondamento della decisione la soluzione prospettata dal CTP di parte opponente,
Ing. il quale ha prefigurato la possibilità di sostituire le travi 'fuori norma' dall'interno degli Per_1 appartamenti, cioè senza necessità di scoperchiare il tetto, installando travi metalliche in luogo delle travi lignee viziate. pagina 8 di 11 Tale soluzione appare invero quella più coerente con la duplice finalità di porre efficacemente rimedio al vizio e preservare l'immobile e, al contempo, di non aggravare ingiustificatamente la posizione dell'appaltatore (evitando soluzioni ancora più costose, invasive e, soprattutto rischiose).
Il CTP attoreo ha formulato un dettagliato computo metrico (Allegato 4 alle osservazioni del 25.3.2024, pagg. 35-38, a cui si rinvia per il dettaglio), sul quale nemmeno il CTU ha formulato specifici rilievi, dando atto semplicemente che si tratta di soluzione diversa da quella da lui proposta.
Al costo complessivo di tale intervento indicato dal CTP, pari ad € 59.442,31, si ritiene tuttavia che debbano essere apportati alcuni correttivi.
In primo luogo, non risulta motivata l'applicazione di un costo orario della manodopera (37,61 €/h) significativamente superiore rispetto a quello indicato dal CTU (35,71 €/h per gli operai specializzati e
30,38 €/h per gli operai comuni). Non vi è ragione, pertanto, di discostarsi dal minor valore della manodopera ritenuto congruo dal CTU e in parte qua non contestato, pari ad € 15.816,16 (in luogo della somma di € 18.280,00 complessiva risultante dal computo metrico del CTP).
In secondo luogo, vanno scomputate ulteriori somme per € 9.724,40 (= 5.556,80 + 4.167,60), indicate alla voce B.45137 a pag. 37 della relazione del CTP, relative alla posa di nuovo parquet. Si tratta di costo che appare del tutto superfluo e non collegato rispetto alla rimozione del vizio delle travi a soffitto (è già prevista, e adeguatamente conteggiata, la protezione del pavimento esistente nel corso dei lavori).
Per effetto delle rettifiche che precedono, il costo dell'intervento di ripristino va quantificato nel minor importo complessivo di € 47.254,07.
9. Diverse sono le conclusioni per quanto attiene alle altre fessurazioni riscontrate nelle travi degli appartamenti mansardati (punto c) dell'elenco fatto in premessa).
Il fatto che tali fessurazioni rientrino nel limite di tollerabilità delle prescrizioni tecniche all'epoca vigenti comporta l'impossibilità di qualificare tali problematiche come vizi o inadempimenti addebitabili all'appaltatore. È questo, infatti, l'unico parametro obiettivo a cui poter parametrare la valutazione dell'adempimento dell'appaltatore.
In assenza di specifiche tecniche previste all'interno del regolamento contrattuale, la fessurazione va infatti riguardata come fenomeno connaturato al legno e dunque fisiologico e preventivabile in caso di impiego di un siffatto materiale costruttivo.
L'indicazione dell'art. 3 del contratto secondo cui “tutti i materiali che fornirete ed utilizzerete nei vostri lavori a
Palazzo Gaspari saranno di alta qualità, certificati e marcati CE” è generica, e in quanto tale ha un contenuto troppo indeterminato per essere considerata come una clausola di contenuto prescrittivo.
Deve quindi escludersi il riconoscimento di un risarcimento in termini di deprezzamento degli immobili. pagina 9 di 11 10. Infine, per quanto concerne i difetti dell'intonacatura esterna in corrispondenza dei fori del ponteggio, la causa è stata ravvisata nell'inadeguata chiusura dei fori di aggancio del ponteggio ovvero nel riempimento e ripresa non corretti del preesistente ed adiacente intonaco bugnato esterno (pag. 30 dell'elaborato peritale). Part Sussistono dunque i presupposti per riconoscere a , a titolo di risarcimento per equivalente, il costo dell'intervento per il ripristino a regola d'arte dell'intonacatura.
Si aderisce sul punto alla quantificazione del costo operata dal CTU pari ad € 4.450,00 (pag. 33 dell'elaborato), somma che appare coerente con la tipologia di vizio, obiettivamente di limitata consistenza.
Il percorso motivazionale del CTU risulta inoltre, sul punto, sufficientemente argomentato, anche in risposta alle obiezioni del CTP attoreo.
In particolare, la diversa e maggiore quantificazione dei costi dell'intervento proposta dal tecnico di parte va disattesa anche perché la soluzione proposta (costruzione di un nuovo ponteggio, anziché impiego di una piattaforma) risulta sproporzionata rispetto all'entità dei ripristini da compiere, oltre a comportare maggiori costi (inter alia per occupazione del suolo pubblico) e maggiori rischi (“non è economicamente vantaggioso proporre la costruzione di un ponteggio per una limitato ripristino (fori di aggancio dei precedenti ponteggi) che creerebbe ulteriori danni”, cfr. replica alle osservazioni del CTP). Part 11. Va pertanto riconosciuta a , a titolo di risarcimento del danno ex art. 1668 c.c., la somma di €
51.704,07 (= 47.254,07 + 4.450,00), pari al costo degli interventi di ripristino volti ad eliminare i vizi delle opere che si sono accertati come imputabili al negligente operato di CP_1
La sussistenza dell'obbligazione di garanzia va affermata nei termini che precedono, anche tenuto conto che non è stata sollevata dall'opposta alcuna eccezione di decadenza.
Inoltre, come già accennato, parte opposta non ha provato che l'ultrasconto indicato nel SAL Finale fosse stato accordato in considerazione dei medesimi vizi accertati in questa sede (i capitoli di prova dedotti erano infatti volti a provare la concessione dello sconto, ma non la natura transattiva dello stesso). Si aggiunga che la presenza di fessurazioni 'fuori norma' è problematica senza dubbio emersa in un momento posteriore rispetto alla definizione della contabilità di cantiere di cui al doc. 3. Part 12. In conclusione, si è quindi accertato, da un lato, un credito di nei confronti di pari ad € CP_1
Part 15.500,00 a titolo di residuo corrispettivo delle opere appaltate e, dall'altro lato, un controcredito di nei confronti dell'appaltatrice pari ad € 51.704,07 a titolo di risarcimento del danno per l'eliminazione dei vizi coperti dalla garanzia ex art. 1667 c.c..
Può procedersi a compensazione impropria tra i due controcrediti, che traggono origine dal medesimo titolo negoziale, ossia il contratto d'appalto intercorso tra le parti. pagina 10 di 11 Da tale operazione consegue che l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo n. 3744/21 del Tribunale Part di Verona va revocato, mentre va condannata a pagare a favore di la somma differenziale di CP_1
€ 36.204,07, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza sino al saldo effettivo.
13. Alla soccombenza di (conseguente all'accoglimento dell'opposizione e, seppur solo in parte, CP_1 della domanda riconvenzionale) consegue la condanna della stessa alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo in base ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore del decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accoglie l'opposizione e, parzialmente, la domanda riconvenzionale di parte opposta, e per l'effetto:
1) accerta e dichiara che ai sensi degli artt. 1667-1668 c.c., è tenuta in Controparte_1 favore di al risarcimento dei danni per i vizi delle opere appaltate, che si Parte_1 liquidano in complessivi € 51.704,07;
2) dispone la compensazione tra il credito di di cui al punto 1) e il credito di parte Parte_1 opposta pari ad € 15.500,00 a titolo di residuo compenso, e quindi, revocato il decreto ingiuntivo del
Tribunale di Verona n. 3744/21 del 13.12.2021, condanna a pagare in Controparte_1 favore di il residuo importo di € 36.204,07, oltre interessi al tasso legale dalla Parte_1 data della presente sentenza sino al saldo effettivo;
3) condanna a rifondere a le spese del presente Controparte_1 Parte_1 giudizio, che si liquidano in € 7.616,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali in misura del
15%, CPA e IVA di legge;
4) pone definitivamente a carico di le spese relative alla CTU, così come Controparte_1 liquidate con separato decreto.
Verona, 3.6.2025
Il Giudice
Cristiana Bottazzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Cristiana Bottazzi, sulle conclusioni delle parti come precisate con note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 534/2022, promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 con sede legale in Napoli, Via Mergellina n. 35/d, e sede operativa in Volargne (VR), Via Padre Bardellini
n. 489, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano Brendolan e Avv. Maria Enrica Trivelli, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Verona, Via Daniele Manin n. 5;
- attore opponente - contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 con sede legale in Verona, Via Cozzi n. 65, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Sergio Ballarini, Luca
Ballarini e Marco Ballarini, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Verona, Via S. Antonio n. 5.
- convenuto opposto -
CONCLUSIONI
Per parte opponente, come da note scritte depositate telematicamente in data 8.11.2024.
Per parte opposta, come da note scritte depositate telematicamente in data 8.11.2024.
pagina 1 di 11 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Part Con atto di citazione notificato il 20.1.2022, (in seguito ”) ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3744/21 emesso dal Tribunale di Verona in data
13.12.2021, con cui le è stato ingiunto di pagare in favore di (in seguito Controparte_1
“ ) l'importo di € 15.500,00 in base alla fattura n. 151/21 dell'8.11.2021, relativa allo svincolo CP_1 delle trattenute a garanzia operate nel corso dell'appalto per la ristrutturazione delle facciate esterne del
Palazzo Gaspari, sito a Verona in Stradone San Fermo.
L'opponente ha allegato l'inadempimento contrattuale di e l'esistenza di vizi e difetti nelle opere CP_1 realizzate ed ha quindi chiesto che, accertate tali circostanze, il decreto ingiuntivo sia revocato e, in via riconvenzionale, che sia condannata – a titolo di esatto adempimento ex art. 1453 c.c. o, in via CP_1 subordinata qualora fosse ritenuto il completamento delle opere, a titolo di garanzia ex art. 1667 c.c. – all'eliminazione dei vizi e al risarcimento del danno, in misura corrispondente al costo degli interventi necessari a rendere l'opera conforme alla regola dell'arte. Part A sostegno di tali domande l'opponente ha dedotto che: a) con contratto del 2.7.2019 ha commissionato a i lavori di rifacimento integrale della copertura e delle facciate esterne di CP_1
Palazzo Gaspari, come da autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Culturali e del Comune di Verona, scegliendo tale impresa in quanto dotata di certificazione SOA e dunque munita di caratteristiche professionali ed economiche qualificate;
b) con email del 22.12.2020 il Direttore Lavori, Ing. Tes_1 ha trasmesso a un documento denominato “memo discrasie da sistemare”, nel quale ha
[...] CP_1 evidenziato alcuni difetti delle opere (imbozzamento del tubo del pluviale, affioramenti di umidità nelle struttura lignee del tetto, disomogeneità dell'intonaco in corrispondenza dei fori di aggancio dei ponteggi) e Part richiesto l'esecuzione di interventi di ripristino;
c) a fronte dell'inerzia di ha più volte CP_1 sollecitato un incontro ed è giunta a convocare un sopraluogo per il giorno 14.9.2021, a cui nessuno si è presentato per l'appaltatrice; d) non ha dato riscontro alla richiesta del Direttore Lavori, fatta con CP_1 email del 30.8.2021, di inoltrare la documentazione richiesta dalla Soprintendenza (relativa ai componenti e materiali usati, ai disegni costruttivi esecutivi delle strutture lignee e del pacchetto di copertura, alle certificazioni di qualità dei materiali e alla relazione della ditta subappaltatrice IN incaricata del restauro Part della facciata esterna); e) con successiva pec del 18.11.2021 ha fissato un'altra data per il sopralluogo, ha nuovamente richiesto l'invio della documentazione ed ha contestato la fattura medio tempore emessa da
(poi azionata in monitorio); f) sono inoltre comparse spaccature di significativa entità nelle travi CP_1 del tetto, che precludono il collaudo delle opere;
g) la redazione del non comprova la Parte_2 realizzazione delle opere a regola d'arte e nemmeno sostituisce la verifica dell'opera e l'accettazione della pagina 2 di 11 stessa, che nella fattispecie non vi è mai stata;
h) considerata la presenza di vizi, la mancata accettazione delle opere e l'omessa consegna della documentazione sui materiali impiegati, i lavori non possono dirsi finiti, con la conseguenza che è precluso il collaudo statico e che è illegittima, anche ex art. 1460 c.c., la pretesa di di ottenere lo svincolo delle trattenute a garanzia. CP_1 si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione e delle domande riconvenzionali CP_1 dell'opponente, di cui ha contestato l'infondatezza per i seguenti motivi: i) l'art.
8.2 del contratto ha previsto che l'importo delle trattenute (pari al 5% di ciascun SAL) sarebbe stato “svincolato a collaudo statico da farsi a 6 mesi dalla fine lavori”, e ciò sulla falsariga della disciplina di cui all'art. 5 della abrogata L. n. 741/1981;
ii) la trattenuta prevista dal contratto è volta a garantire l'esito positivo del collaudo statico relativo alle sole strutture portanti;
iii) i lavori sono stati ultimati da in data 21.11.2020 e il SAL n. 4 è stato CP_1 Pt_2
Part approvato in data 29.12.2020 senza l'apposizione di alcuna riserva;
iv) ha omesso di eseguire il collaudo nei termini previsti dal contratto e non ha allegato né provato che ciò sia dovuto ad una causa imputabile a le problematiche addotte dall'opponente non riguardano infatti le opere strutturali CP_1
e, in ogni caso, non erano state sollevate all'approvazione del SAL Finale;
v) proprio in ragione delle problematiche segnalate dal Direttore Lavori con email del 22.12.2020, in sede di approvazione del
[...]
Part
è stata accordata a una riduzione del corrispettivo pari ad € 27.858,51, in via transattiva e con Pt_2 accordo valevole come accettazione delle opere;
vi) i vizi lamentati o non sono imputabili a (il CP_1 danneggiamento del pluviale è successivo alla conclusione delle opere) o erano già conosciuti e debitamente considerati nella transazione di cui al punto precedente;
vii) le richieste di sopralluogo (superflue alla luce della transazione) e di consegna di documentazione (in parte irrilevante, in parte già trasmessa con pec in data 24.9.2020) sono volte soltanto a procrastinare il pagamento del dovuto.
Con ordinanza del 7.6.2022 è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c..
In data 29.12.2022, provvedendo sulle istanze istruttorie delle parti, è stato disposto nei confronti dell'opposta un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. avente ad oggetto la documentazione necessaria per il collaudo ed è stata disposta CTU per l'accertamento dei vizi lamentati e del valore delle opere.
Dopo il deposito dell'elaborato peritale, in data 14.2.2024 sono stati chiesti al CTU ulteriori chiarimenti.
All'esito è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni con modalità di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. e, con ordinanza del 15.11.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c..
* * *
pagina 3 di 11 1. Pare opportuno in primis rimarcare la differenza tra 'verifica', 'collaudo' e 'accettazione' delle opere appaltate, atti che sono tutti di pertinenza del committente, ma che sono dotati, ciascuno, di significato ed effetti differenti.
La verifica delle opere è un'operazione di carattere puramente tecnico e si traduce in un'ispezione materiale, volta ad accertare se le opere siano state ben eseguite.
Il collaudo consiste nella coeva o successiva dichiarazione del committente che l'opera è stata o meno eseguita a regola d'arte e nel rispetto dei patti contrattuali.
L'accettazione segue l'esito positivo della verifica e costituisce un negozio unilaterale recettizio con cui il committente manifesta la volontà di ricevere l'opera. Effetti dell'accettazione sono la liberazione dell'appaltatore dalla responsabilità per i difetti apparenti, il sorgere in capo al committente del diritto alla consegna delle opere ed infine il diritto al corrispettivo in capo all'appaltatore.
La consegna, per altro verso, consiste in un atto materiale dell'appaltatore, che si attua mediante la messa a disposizione delle opere a favore del committente. Va peraltro chiarito che la presa in consegna dell'opera da parte del committente non coincide con l'accettazione della stessa e non implica di per sé la rinunzia a far valere la garanzia per i difetti conosciuti o conoscibili quando sia seguita dalla denunzia delle difformità
e dei vizi dell'opera (Cass. n. 5131/2007).
2. Nella fattispecie in esame non vi è traccia né dell'esecuzione del collaudo (dato peraltro pacifico tra le parti), né dell'accettazione delle opere da parte del committente, sia pure tacita o implicita.
Ciò che risulta provato è unicamente l'approvazione del SAL Finale da parte del Direttore Lavori in data
29.12.2020 (doc. 3), con l'approdo a una definizione condivisa della contabilità finale del cantiere, in termini di determinazione della consistenza delle opere realizzate (sia contrattuali sia extracontrattuali) e di quantificazione del relativo valore.
Sul piano tecnico, dunque, è comprovato che le parti hanno raggiunto una concorde definizione della consistenza delle opere realizzate da e del loro valore quantificato in € 310.000 (il doc. 3 parla CP_1 espressamente di “importo finale dei lavori”).
In tale documento condiviso si rinviene inoltre la quantificazione delle ritenute a garanzia (€ 15.500), il totale degli acconti già versati a quella data (€ 186.134,99) e l'importo della fattura finale (€ 108.365,01). Tali importi corrispondono esattamente a quelli indicati nel prospetto riepilogativo a pag. 40 del SAL Finale datato 29.12.2020 (prodotto sub doc. 5), con la conseguenza che si può ritenere complessivamente attendibile la contabilità contenuta in detto SAL Finale, benché si tratti di documento contestato dall'opponente in quanto privo di sottoscrizioni.
pagina 4 di 11 Sulla scorta di tale SAL Finale, è quindi possibile affermare che l'importo totale dei lavori pari ad € 310.000
è stato determinato già al netto dello sconto contrattuale dell'8,5% (art. 4 del contratto) nonché al netto di un ulteriore extrasconto di € 27.858,51.
In quanto atto che comporta il possesso di specifiche competenze tecniche, si tratta di atto tipicamente proprio del direttore lavori, quale organo tecnico del committente. Il fatto che in concreto vi fosse una coincidenza soggettiva tra la figura del Direttore Lavori e il legale rappresentante della società committente non ha alcun rilievo ai fini di una diversa qualificazione dell'atto in questione.
In base alle premesse sopra tracciate, è evidente che l'approvazione della contabilità del SAL Finale è un'operazione contabile prodromica alla consegna dei lavori, che fa parte della 'verifica' delle opere e che tuttavia nemmeno esaurisce tale fase, atteso che la 'verifica' ha ad oggetto non soltanto gli aspetti contabili ma anche la ricognizione della conformità delle opere realizzate rispetto alle regole dell'arte.
Di tale secondo aspetto non vi è prova che sia stato valutato dalle parti in sede di sottoscrizione del doc. 3.
In particolare, parte opposta non ha offerto nessuna prova atta a dimostrare l'assunto difensivo secondo cui l'extrasconto di € 27.858,51 contabilizzato nel doc. 5 sarebbe stato pattuito a fronte del riconoscimento dei vizi lamentati dal committente con email del 22.12.2020 (v. anche infra).
Ne consegue che dal doc. 3 non si può in alcun modo desumere l'accettazione delle opere stesse da parte del committente, nel senso e con gli effetti negoziali sopra indicati.
In questo rispetto, non è indicativo nemmeno il dato della mancata apposizione di “riserve” al SAL Finale, trattandosi di un meccanismo che è previsto ed opera unicamente in ambito di appalti pubblici.
3. Dalla nozione di 'accettazione' delle opere, con i connessi effetti giuridici sopra evidenziati, occorre tenere distinta quella di conclusione dei lavori, quale circostanza di carattere meramente fattuale.
Sotto questo aspetto l'approvazione del SAL n. 4 in data 29.12.2020 assume infatti rilevanza, poiché consente di affermare che a tale data i lavori erano stati ultimati: nei doc. 3 e 5 già richiamati sono inequivoche in tal senso espressioni quali a saldo”, “importo finale dei lavori”. Parte_2
In base alle risultanze in atti, può quindi dirsi accertato che i lavori sono stati completati dall'impresa ma che non sono stati formalmente accettati dal committente.
4. Passando all'esame della pretesa creditoria azionata da si osserva quanto segue. CP_1
Part L'importo oggetto di ingiunzione (€ 15.500) corrisponde alla sommatoria degli importi che ha trattenuto a garanzia nel corso del rapporto, decurtando dal pagamento di ciascun SAL una quota pari al
5%. Ciò in virtù dell'art.
8.2. del contratto inter partes, a mente del quale “su tutti i SAL di cui all'art.
8.1. del presente ordine sarà effettuata una trattenuta del 5%. L'importo finale di tale trattenuta, indicativamente di € 15.250 +
IVA, sarà svincolato a collaudo statico da farsi a 6 mesi dalla fine lavori”. pagina 5 di 11 Sulla portata di tale clausola si impongono due ordini di riflessioni.
In primo luogo: dal tenore della pattuizione, non si evince in alcun modo che il meccanismo della trattenuta a garanzia sia stato voluto dalle parti come teso unicamente a garantire il positivo collaudo delle opere statiche;
al contrario, il primo periodo della disposizione ha portata generale e si riferisce a tutti i SAL emessi in corso di rapporto, indipendentemente dalla tipologia di opere a cui gli stessi fossero riferiti.
Inoltre, interpretando il secondo periodo della disposizione in modo congiunto e coerente con il primo
(che, come detto, non opera distinzioni tra opere statiche/non statiche), emerge con tutta evidenza che il collaudo statico è stato assunto come un mero discrimine temporale, al fine di predeterminare il momento in cui l'appaltatrice avrebbe potuto ottenere lo svincolo delle trattenute. In altre parole, il collaudo statico è il riferimento temporale al quale si ricollega l'esigibilità della quota di corrispettivo assoggettata a ritenuta.
Ne consegue che le ritenute previste dal contratto sono poste a garanzia del complessivo adempimento dell'appaltatore, inteso come realizzazione integrale delle opere a regola d'arte.
Quest'ultima notazione consente di passare al secondo rilievo sull'interpretazione della clausola.
Il fatto che la clausola in questione sia stata redatta sul modello di quanto un tempo previsto in materia di appalti pubblici dall'art. 5 L. 741/1981 (ora abrogato) non solo non comporta la possibilità di un'estensione tout court dei principi elaborati in tale diversa materia (di cui alla giurisprudenza richiamata dall'opposta,
Cass. n. 7194/2019), ma soprattutto non fa venir meno l'applicazione dei generali principi civilistici in materia contrattuale, non da ultimo l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c..
Ne consegue che la clausola va interpretata nel senso che lo svincolo delle ritenute non è un automatismo in caso di mancato rispetto del termine previsto per il collaudo, dovendo ritenersi legittimo il mancato svincolo qualora la causa del mancato collaudo non sia imputabile al committente, quanto piuttosto a una contestazione di inadempimento a carico dell'appaltatore. Part Nella fattispecie, ha posto alla base del suo rifiuto di svincolare le ritenute la contestazione, formulata sin dalla fase stragiudiziale, relativa all'esecuzione delle opere non a regola d'arte: in altre parole, ha invocato il principio inadimplenti non est adimplendum e non può pertanto ritenersi che sia incorsa in una violazione della clausola contrattuale per il mero fatto di non aver provveduto al collaudo nel termine di sei mesi dalla fine lavori.
In ogni caso, il meccanismo delle trattenute a garanzia attiene ad un profilo di esigibilità del credito per corrispettivo, rappresentando una forma di autotutela del committente e, in quanto tale, trattandosi di un rimedio di natura necessariamente temporanea. In questa sede si va ad accertare il merito delle rispettive pretese delle parti, verificandosi se vi sono o meno i presupposti sostanziali dello svincolo e superandosi così il mero tema della esigibilità. pagina 6 di 11 5. Nel merito, il credito fatto valere da in sede monitoria sussiste e va riconosciuto. CP_1
Si è detto che le parti hanno concordemente quantificato il valore delle opere realizzate in € 310.000 e, Part sotto altro aspetto, è pacifico l'avvenuto pagamento da parte di di acconti per complessivi € 294.500.
Residua dunque in favore di il diritto a percepire il residuo corrispettivo dovuto per le opere CP_1 realizzate di € 15.500, pari alle somme trattenute a titolo di garanzia. Part 6. In via riconvenzionale, ha chiesto l'accertamento dei difetti delle opere realizzate da e la CP_1 condanna di quest'ultima alla rimozione di tali difetti, anche tramite riconoscimento dell'equivalente risarcitorio.
In punto di qualificazione, si ritiene che la domanda debba essere ricondotta al paradigma della garanzia per vizi di cui agli artt. 1667-1668 c.c., piuttosto che all'azione generale di adempimento di cui all'art. 1453 c.c..
Come rilevato in premessa, infatti, si è acclarato che l'approvazione del ha attestato il Parte_2 completamento delle opere appaltate, circostanza di fatto che rappresenta il discrimine per l'applicazione dell'uno o dell'altro tra i due rimedi concorrenti (azione generale di adempimento prima dell'ultimazione delle opere e azione tipica di garanzia dopo l'ultimazione).
Al fine di accertare la sussistenza dei vizi lamentati è stata disposta CTU.
Il perito nominato ha accertato la sussistenza delle seguenti problematiche lamentate dall'opponente: a) ammaccatura del pluviale in rame nella facciata a sinistra;
b) fessurazioni “fuori norma” di due travi del tetto negli appartamenti n. 7 e 8; c) fessurazioni diffuse nelle altre travi presenti negli appartamenti al piano mansardato, seppure rientranti nei limiti di tolleranza normativa;
d) difetti dell'intonacatura delle facciate esterne in corrispondenza dei fori di aggancio dei ponteggi.
Ha invece escluso l'esistenza di affioramenti di umidità nelle strutture lignee del tetto.
7. Quanto al punto a), il CTU ha accertato che l'ammaccatura del pluviale deriva da un “incidente cantieristico indipendente dall'ambito costruttivo” (pag. 28 dell'elaborato).
Poiché l'immobile è stato oggetto di una complessiva ristrutturazione (non limitata alla sola copertura e facciate), è dirimente che non sia stata fornita dall'opposta la prova del momento in cui il danneggiamento si è verificato e del suo nesso causale rispetto a una specifica condotta dell'appaltatrice opposta. In difetto di prova dell'imputabilità del vizio, nessun risarcimento può quindi essere riconosciuto a questo titolo.
8. Per quanto riguarda i vizi relativi alle travi (punti b) e c) dell'elenco), la causa delle fessurazioni è stata identificata dal CTU nelle caratteristiche del legname, tagliato in modo non centrato ('fuori cuore') e non adeguatamente stagionato prima della sua posa in opera. Ne è derivata la presenza diffusa di fessurazioni e spaccature nel senso della lunghezza della trave, con aperture del legname anche superiori a 1,5 cm (pag.
31). pagina 7 di 11 Il CTU ha tuttavia accertato che soltanto due travi, presenti rispettivamente negli appartamenti n. 7 e 8, presentano fessurazioni di entità tale da risultare 'fuori norma' rispetto alle prescrizioni della norma UNI
14081-1, in quanto di lunghezza superiore a 1/2 della lunghezza complessiva della trave stessa (punto b) dell'elenco).
Per l'eliminazione di tale vizio, il CTU ha prospettato due possibili interventi alternativi, consistenti nella cerchiatura delle travi o nella loro integrale sostituzione.
Quanto al rimedio della cerchiatura, è peraltro lo stesso CTU, prendendo posizione sulle osservazioni del
CTP di parte opponente, a dare atto di come sia condivisibile l'obiezione mossa da quest'ultimo circa
“l'inaccettabilità visiva della soluzione rimediale”, e ciò anche a prescindere dalla sua concreta realizzabilità (pag. 3 delle controdeduzioni alle osservazioni del CTP, datate 24.3.2024).
Se l'obiettivo del risarcimento è eliminare le conseguenze pregiudizievoli del vizio, è allora evidente che il rimedio della cerchiatura non possa trovare accoglimento, essendo inidoneo a ristorare il pregiudizio subito dall'opponente. Deve pertanto riconoscersi al committente, a titolo risarcitorio, il costo dell'intervento di sostituzione delle travi 'fuori norma'.
A tale riguardo, il CTU ha affermato che il costo dell'intervento sostitutivo ammonta ad € 22.833,71, determinando tale importo dapprima come una percentuale forfettaria di abbattimento del valore contrattuale dell'opera, e successivamente – all'esito dei chiarimenti richiesti dalla scrivente – precisando la sua composizione sulla base di un computo metrico estimativo delle attività necessarie.
La quantificazione proposta dal CTU è stata criticata dai CTP di entrambe le parti, in termini differenti ma sul presupposto comune di un'insufficiente motivazione dell'iter logico seguito per la determinazione del suddetto costo.
Devono condividersi i rilievi critici sollevati dalle parti. In particolare, il CTU non ha indicato la fonte da cui ha tratto i prezzi utilizzati nelle sue valutazioni, ma soprattutto ha articolato un computo dei lavori in economia che tralascia di considerare voci di costo ineludibili, quali la fornitura delle nuove travi.
A ciò si aggiunga che la soluzione proposta presuppone di operare dall'esterno, con rimozione della copertura, il che espone verosimilmente l'immobile al forte rischio di ulteriori danneggiamenti dovuti alle precipitazioni atmosferiche.
Si ritiene pertanto che la soluzione prospettata dal CTU risulti inadeguata ed insufficientemente motivata.
Al contrario, può porsi a fondamento della decisione la soluzione prospettata dal CTP di parte opponente,
Ing. il quale ha prefigurato la possibilità di sostituire le travi 'fuori norma' dall'interno degli Per_1 appartamenti, cioè senza necessità di scoperchiare il tetto, installando travi metalliche in luogo delle travi lignee viziate. pagina 8 di 11 Tale soluzione appare invero quella più coerente con la duplice finalità di porre efficacemente rimedio al vizio e preservare l'immobile e, al contempo, di non aggravare ingiustificatamente la posizione dell'appaltatore (evitando soluzioni ancora più costose, invasive e, soprattutto rischiose).
Il CTP attoreo ha formulato un dettagliato computo metrico (Allegato 4 alle osservazioni del 25.3.2024, pagg. 35-38, a cui si rinvia per il dettaglio), sul quale nemmeno il CTU ha formulato specifici rilievi, dando atto semplicemente che si tratta di soluzione diversa da quella da lui proposta.
Al costo complessivo di tale intervento indicato dal CTP, pari ad € 59.442,31, si ritiene tuttavia che debbano essere apportati alcuni correttivi.
In primo luogo, non risulta motivata l'applicazione di un costo orario della manodopera (37,61 €/h) significativamente superiore rispetto a quello indicato dal CTU (35,71 €/h per gli operai specializzati e
30,38 €/h per gli operai comuni). Non vi è ragione, pertanto, di discostarsi dal minor valore della manodopera ritenuto congruo dal CTU e in parte qua non contestato, pari ad € 15.816,16 (in luogo della somma di € 18.280,00 complessiva risultante dal computo metrico del CTP).
In secondo luogo, vanno scomputate ulteriori somme per € 9.724,40 (= 5.556,80 + 4.167,60), indicate alla voce B.45137 a pag. 37 della relazione del CTP, relative alla posa di nuovo parquet. Si tratta di costo che appare del tutto superfluo e non collegato rispetto alla rimozione del vizio delle travi a soffitto (è già prevista, e adeguatamente conteggiata, la protezione del pavimento esistente nel corso dei lavori).
Per effetto delle rettifiche che precedono, il costo dell'intervento di ripristino va quantificato nel minor importo complessivo di € 47.254,07.
9. Diverse sono le conclusioni per quanto attiene alle altre fessurazioni riscontrate nelle travi degli appartamenti mansardati (punto c) dell'elenco fatto in premessa).
Il fatto che tali fessurazioni rientrino nel limite di tollerabilità delle prescrizioni tecniche all'epoca vigenti comporta l'impossibilità di qualificare tali problematiche come vizi o inadempimenti addebitabili all'appaltatore. È questo, infatti, l'unico parametro obiettivo a cui poter parametrare la valutazione dell'adempimento dell'appaltatore.
In assenza di specifiche tecniche previste all'interno del regolamento contrattuale, la fessurazione va infatti riguardata come fenomeno connaturato al legno e dunque fisiologico e preventivabile in caso di impiego di un siffatto materiale costruttivo.
L'indicazione dell'art. 3 del contratto secondo cui “tutti i materiali che fornirete ed utilizzerete nei vostri lavori a
Palazzo Gaspari saranno di alta qualità, certificati e marcati CE” è generica, e in quanto tale ha un contenuto troppo indeterminato per essere considerata come una clausola di contenuto prescrittivo.
Deve quindi escludersi il riconoscimento di un risarcimento in termini di deprezzamento degli immobili. pagina 9 di 11 10. Infine, per quanto concerne i difetti dell'intonacatura esterna in corrispondenza dei fori del ponteggio, la causa è stata ravvisata nell'inadeguata chiusura dei fori di aggancio del ponteggio ovvero nel riempimento e ripresa non corretti del preesistente ed adiacente intonaco bugnato esterno (pag. 30 dell'elaborato peritale). Part Sussistono dunque i presupposti per riconoscere a , a titolo di risarcimento per equivalente, il costo dell'intervento per il ripristino a regola d'arte dell'intonacatura.
Si aderisce sul punto alla quantificazione del costo operata dal CTU pari ad € 4.450,00 (pag. 33 dell'elaborato), somma che appare coerente con la tipologia di vizio, obiettivamente di limitata consistenza.
Il percorso motivazionale del CTU risulta inoltre, sul punto, sufficientemente argomentato, anche in risposta alle obiezioni del CTP attoreo.
In particolare, la diversa e maggiore quantificazione dei costi dell'intervento proposta dal tecnico di parte va disattesa anche perché la soluzione proposta (costruzione di un nuovo ponteggio, anziché impiego di una piattaforma) risulta sproporzionata rispetto all'entità dei ripristini da compiere, oltre a comportare maggiori costi (inter alia per occupazione del suolo pubblico) e maggiori rischi (“non è economicamente vantaggioso proporre la costruzione di un ponteggio per una limitato ripristino (fori di aggancio dei precedenti ponteggi) che creerebbe ulteriori danni”, cfr. replica alle osservazioni del CTP). Part 11. Va pertanto riconosciuta a , a titolo di risarcimento del danno ex art. 1668 c.c., la somma di €
51.704,07 (= 47.254,07 + 4.450,00), pari al costo degli interventi di ripristino volti ad eliminare i vizi delle opere che si sono accertati come imputabili al negligente operato di CP_1
La sussistenza dell'obbligazione di garanzia va affermata nei termini che precedono, anche tenuto conto che non è stata sollevata dall'opposta alcuna eccezione di decadenza.
Inoltre, come già accennato, parte opposta non ha provato che l'ultrasconto indicato nel SAL Finale fosse stato accordato in considerazione dei medesimi vizi accertati in questa sede (i capitoli di prova dedotti erano infatti volti a provare la concessione dello sconto, ma non la natura transattiva dello stesso). Si aggiunga che la presenza di fessurazioni 'fuori norma' è problematica senza dubbio emersa in un momento posteriore rispetto alla definizione della contabilità di cantiere di cui al doc. 3. Part 12. In conclusione, si è quindi accertato, da un lato, un credito di nei confronti di pari ad € CP_1
Part 15.500,00 a titolo di residuo corrispettivo delle opere appaltate e, dall'altro lato, un controcredito di nei confronti dell'appaltatrice pari ad € 51.704,07 a titolo di risarcimento del danno per l'eliminazione dei vizi coperti dalla garanzia ex art. 1667 c.c..
Può procedersi a compensazione impropria tra i due controcrediti, che traggono origine dal medesimo titolo negoziale, ossia il contratto d'appalto intercorso tra le parti. pagina 10 di 11 Da tale operazione consegue che l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo n. 3744/21 del Tribunale Part di Verona va revocato, mentre va condannata a pagare a favore di la somma differenziale di CP_1
€ 36.204,07, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza sino al saldo effettivo.
13. Alla soccombenza di (conseguente all'accoglimento dell'opposizione e, seppur solo in parte, CP_1 della domanda riconvenzionale) consegue la condanna della stessa alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo in base ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore del decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accoglie l'opposizione e, parzialmente, la domanda riconvenzionale di parte opposta, e per l'effetto:
1) accerta e dichiara che ai sensi degli artt. 1667-1668 c.c., è tenuta in Controparte_1 favore di al risarcimento dei danni per i vizi delle opere appaltate, che si Parte_1 liquidano in complessivi € 51.704,07;
2) dispone la compensazione tra il credito di di cui al punto 1) e il credito di parte Parte_1 opposta pari ad € 15.500,00 a titolo di residuo compenso, e quindi, revocato il decreto ingiuntivo del
Tribunale di Verona n. 3744/21 del 13.12.2021, condanna a pagare in Controparte_1 favore di il residuo importo di € 36.204,07, oltre interessi al tasso legale dalla Parte_1 data della presente sentenza sino al saldo effettivo;
3) condanna a rifondere a le spese del presente Controparte_1 Parte_1 giudizio, che si liquidano in € 7.616,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali in misura del
15%, CPA e IVA di legge;
4) pone definitivamente a carico di le spese relative alla CTU, così come Controparte_1 liquidate con separato decreto.
Verona, 3.6.2025
Il Giudice
Cristiana Bottazzi
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