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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/09/2025, n. 6751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6751 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dr. Elisa Tomassi, in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto delle note scritte pervenute dai procuratori delle parti, in sostituzione dell'udienza del 30.9.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 18950/2021 R.G.L.
TRA
, nata a [...], il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dagli avvocati Giancarlo Fevola e Vincenzo Maucione, elettivamente domiciliato come in atti in Bacoli (NA), via G. de Rosa n. 97. RICORRENTE E
, nella qualità di titolare della Ditta Individuale “Le Controparte_1
Fantasie del Pane di Castaldi Antonella”, nata a [...] il [...], e residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Cima, elettivamente domiciliata come in atti in Napoli, via Nuova San Rocco
n.95. RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.11.2021, la ricorrente in epigrafe ha dedotto di avere lavorato alle dipendenze della resistente dal 17.7.2018 al 1.12.2020; di avere cessato il rapporto per effetto delle dimissioni per giusta causa;
di essere stata assunta con contratto per prestazioni occasionali;
di essere stata sottoposta al potere direttivo, gerarchico e disciplinare della alla quale rivolgeva CP_1 richieste di ferie e permessi e dalla quale riceveva la retribuzione;
di avere svolto le mansioni di banconista nei seguenti periodi: dal 17/07/2018 a marzo 2019 dal lunedì al sabato dalle ore 07,00 alle 16,00, senza alcuna pausa;
da marzo 2019 a maggio 2019 per due giorni alla settimana per il medesimo orario;
dal 28 maggio al 13/09/2019 dal lunedì alla domenica dalle ore 07,00 alle ore 16,00 e, infine, da settembre 2019 a novembre 2020 a mezzo contratto di collaborazione occasionale, presso la resistente;
di avere lavorato dal 17.7.2018 a settembre 2019 senza essere inquadrata;
di avere lavorato come collaboratrice occasionale da settembre 2019
1 a novembre 2020 per otto ore giornaliere senza ricevere le indennità; di avere ricevuto € 500,00 mensili dal 17/07/2018 a marzo 2019, € 30,00 al giorno da marzo 2019 a maggio 2019, € 500,00 al mese dal 28/5/2019 al novembre 2020; di non avere goduto delle ferie;
di non avere percepito l'indennità sostitutiva ferie, straordinario, tredicesima, quattordicesima e tfr;
di avere tentato il componimento bonario della vertenza inviando il 15.12.2020 a mezzo raccomandata con richiesta di conciliazione per la mancata corresponsione di quanto dovuto;
che il 5.7.2021 la resistente aveva cessato la propria attività, cancellando l'impresa individuale dalla Camera di Commercio.
Dedotta l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 cc, senza un formale inquadramento e svolgendo le mansioni di banconista addetto alle vendite, inquadrabili nel IV del CCNL Terziario Confcommercio;
affermata la sussistenza, in seguito alla cancellazione dell'impresa individuale della CP_1 dal registro delle imprese, della legittimazione processuale del giudizio in capo alla stessa titolare;
sostenuto il proprio diritto alla somma complessiva di € 19.567,44 a titolo di differenze retributive di cui € 3.828,42 a titolo di tfr, la ricorrente ha concluso chiedendo:
“a) accertare e dichiarare l'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, ex art. 2094 cod. civ., per l'intero periodo 17/07/2018 al 31.11.2020, ovvero, in subordine, per il diverso periodo che l'On.le Giudice accerterà in corso di causa;
b) accertare e dichiarare ex art. 2103 cod. civ. il diritto della ricorrente all'inquadramento al IV livello, CCNL Confcommercio, per tutto il dedotto rapporto lavorativo e, quindi, anche per il periodo che va dall'assunzione del Settembre 2019 a Novembre 2020 e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'adeguamento della retribuzione ex art. 36 Cost, sulla scorta delle mansioni effettivamente espletate. c) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento delle differenze retributive e del TFR, maturati e non corrisposti nell'intercorso rapporto e per l'effetto, condannare la resistente al pagamento in suo favore dell'importo complessivo di € 19.567,44 di cui € 3.828,42 a titolo di TFR (per i titoli e le causali indicate analiticamente nel riepilogo del prospetto contabile allegato al presente ricorso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 cod. proc. civ. e art. 150 disp. att. cod. proc. civ. dalla data di maturazione dei rispettivi crediti, fino all'effettivo soddisfo;
d) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al versamento dei contributi previdenziali omessi;
e) con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, da liquidarsi con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari”.
Si è costituita la resistente, eccependo preliminarmente l'inammissibilità e/o improponibilità del ricorso per carenza di allegazione delle circostanze di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda;
ha contestato la sussistenza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato da ottobre 2018,
2 assumendo che la ricorrente era stata assunta come apprendista part time V livello del CCNL con contratto del 12.09.2019, fatti salvi i due contratti di collaborazione dell'ottobre 2018 e del gennaio 2019, avendo svolto la formazione alla quale era obbligata come da progetto formativo comunicato alla Regione Campania (prot n. 11765/2019); ha rimarcato che il suddetto progetto non si era concluso per dimissioni anticipate della ricorrente;
ha contestato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo intercorso tra il primo contratto di collaborazione occasionale e il contratto di apprendistato, precisando che la ricorrente aveva osservato durante l'apprendistato l'orario di lavoro contrattuale part time (4 ore al giorno, alternativamente di mattina o di pomeriggio), laddove nel contratto di collaborazione non vi era alcuna predeterminazione né riferimento ai giorni e all'orario di lavoro;
che pertanto la ricorrente non aveva svolto lavoro straordinario e/o supplementare;
che ella era stata inquadrata al V livello in quanto svolgeva mansioni di aiuto commessa affiancata dalla essa la quale si CP_1 occupava della formazione on the job.
Ha concluso chiedendo: “a) In via preliminare, dichiarare il ricorso inammissibile e/o improcedibile e/o nullo e comunque rigettare lo stesso poiché non provato ed infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi precisati. b) Nel merito, rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto, oltre che non provato;
c) Con vittoria di spese e competenze di procedura”.
Tentata inutilmente la conciliazione, sentiti i testi, in esito alla udienza indicata in epigrafe, sostituita dalle note ritualmente depositate, questo Giudice emetteva la presente sentenza, della quale è stata disposta la comunicazione.
Preliminarmente va rilevato, quanto alla dedotta nullità del ricorso introduttivo, che occorre tenere conto del noto principio enucleato dalla Suprema Corte secondo cui per aversi nullità del ricorso nel rito del lavoro non è sufficiente l'omessa indicazione dei fatti e degli elementi di diritto su cui la domanda si fonda e delle relative conclusioni in modo formale ma occorre che attraverso l'esame complessivo dell'atto ne sia impossibile l'individuazione (Cass., SS.UU. n. 6140/93; n. 14090/01); pertanto, va affermato che nella specie risultano sussistenti i detti requisiti previsti dall'art. 414 nn. 3 e 4 c.p.c.: infatti, i medesimi sono individuabili nel contesto del ricorso, osservandosi in particolare che sia la questione di diritto che quella di fatto - pur riportate in maniera sintetica – sono espresse con tutta la necessaria chiarezza e comunque con esposizione sufficiente a consentire alla parte convenuta, costituitasi, una immediata ed esauriente difesa, che di fatto si è svolta.
Quanto al merito, la domanda è fondata, nei limiti definiti dalla presente motivazione.
3 Appare opportuno premettere che, operando una corretta applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori dettati dall' art. 2697 c.c., spetta al lavoratore il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede tutela, primo tra tutti, ove sul punto vi sia contestazione, la natura subordinata del rapporto di collaborazione dedotto in giudizio, che dei diritti retributivi del lavoratore rappresenta l'indefettibile presupposto logico - giuridico. Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, ad articolarsi in maniera più o meno complessa, in relazione, anzitutto, alla natura legale o contrattuale delle singole voci retributive di cui si chiede il riconoscimento - essendo necessaria, nella seconda delle ipotesi delineate, la prova della applicabilità alla fattispecie concreta della disciplina pattizia invocata - nonché in relazione al carattere diretto o indiretto che le stesse assumono, richiedendosi, in taluni casi, in cui il sorgere del diritto retributivo è connesso ad una fattispecie complessa - ad un quid pluris, cioè, rispetto alla mera prestazione lavorativa - la prova degli ulteriori presupposti di fatto richiesti dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva.
Ciò premesso in linea generale, in relazione alla fattispecie di cui è causa, va osservato che le allegazioni attoree hanno trovato parziale riscontro nelle deposizioni testimoniali rese in udienza.
Va premesso che nella specie è pacifico che la ricorrente abbia svolto attività lavorativa all'interno del negozio gestito dalla ditta individuale della convenuta a partire dal 6.10.2018, quale collaboratrice occasionale, “addetta alla vendita” con contratto terminato il 5.11.2018, per poi vedersi rinnovare tale rapporto con ulteriori contratti di collaborazione del 3.1.2019, 4.1.2019 e 5.1.2019, terminato l'ultimo il 4.2.2019 ( v. produzione di parte ricorrente) ed essere assunta, infine, quale apprendista, inquadrata nel V livello del CCNL Commercio con contratto del 13.9.19 ai sensi dell'art.7 comma 4 del D. Lgs. 14 settembre 2011, n. 16, per la durata di tre anni, con orario di lavoro di 40 ore settimanali, distribuite dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 20:00 ( v. doc. n. 3 allegato alla memoria di costituzione). È in discussione, pertanto, la sussistenza di un reale rapporto di subordinazione dissimulato dai contratti in parola e ciò a partire dal luglio 2018 e anche nei periodi intermedi tra i detti contratti, fino alla cessazione definitiva del rapporto stesso, per dimissioni, nel dicembre 2020, dato pure pacifico tra le parti.
I testi indotti da parte ricorrente hanno riferito:
: “Sono impiegata da circa 10 anni e nel periodo Testimone_1
2018/2020 i miei orari andavano dalle 8,00 alle 13,00 dal lunedì al venerdi: abito a via D. Alighieri 2 si Quarto, mentre la panetteria GN si trova sempre in Quarto a via Gandhi, a circa un minuto e mezzo a piedi da casa mia, che ha
4 un'uscita pedonale su detta strada. Andavo quale cliente nella panetteria circa 2/3 volte alla settimana, ci andavo in giorni come capitava, la domenica sempre, in settimana ci andavo intorno alle 13,30 al rientro dal lavoro e la domenica intorno alle 12,00. Ho pertanto conosciuto la ricorrente. Avevo iniziato a servirmi presso tale panetteria verso il 2018; in precedenza il locale era già aperto ma io non ci andavo spesso in quanto mi servivo presso supermercati;
seppi a un certo punto che intorno a mezzogiorno giungeva il carico di un secondo forno caldo per cui preferii recarmi più spesso presso tale panetteria proprio per comprare del pane più fresco. Vidi nella panetteria lavorare a partire da quando iniziai, nel 2018, a frequentare il locale più spesso, la ricorrente;
la vedevo al bancone e mi serviva ( era l'unica) e altre volte anche alla cassa;
la cassa era sullo stesso lato del bancone e lei serviva il cliente in tutto , incluso il pagamento. Per la maggior parte delle volte l'ho vista dentro il locale da sola, altre volte c'era anche una donna, che sentii chiamare dalla stessa ricorrente “signora
; la vedevo dare ordini tipo mettere bibite nel frigo, scaricare il pane CP_1 arrivato dal forno esterno;
dava tali indicazioni alla ricorrente. Non mi recavo presso il negozio in orari diversi da quelli che ho indicato;
vedevo sempre presente la ricorrente. Il sabato non ci andavo spesso . Tuttora frequento detto locale, aperto sempre con la stessa denominazione. A un certo punto vidi che la ricorrente e la stessa non erano più in negozio, dove ho visto altre CP_1 persone e da allora non le ho più viste in negozio. Tanto è accaduto a decorrere dalla fine di dicembre 2020. Durante il periodo covid di chiusure il locale rimase aperto e ci vedevo sempre la ricorrente. A volte passando di sera vedevo aperto ma non potevo vedere chi c'era. Al mattino, quando passavo con l'auto per andare al lavoro, vedevo intorno alle ore 7,15 che la ricorrente era già presente sul posto intenta a pulire sia all'interno che all'esterno del negozio che ha delle vetrine. A volte vedevo a quell'ora il primo furgoncino che scaricava il pane . La ricorrente indossava una maglia nera, un cappellino non ricordo se con una scritta, di colore arancione e un grembiulino non ricordo se avesse una scritta . Una volta mi capitò di vedere che, mentre la ricorrente stava servendo il pane a qualcuno, e io attendevo, la le disse di allontanarsi un attimo dal CP_1 bancone e di contare i suoi soldi che definì “il tuo stipendio”; la ricorrente si spostò un attimo, contò accanto al bancone e disse “mi trovo, sono 500,00”; poi tolse i guanti, disinfettò le mani e riprese a servirci. Questo accadde una volta , intorno al 2020, ne periodo post pandemia, perché c'era attenzione maggiore all'igiene delle mani”. La teste ha confermato pertanto la sussistenza in un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, secondo un orario che può essere incluso tra le 07,15 e le 13,30, compresa la domenica, il tutto a decorrere dal 2018 e pertanto, in assenza di ulteriori specificazioni, deve intendersi dal gennaio 2018, comprendendo pertanto in tale lasso temporale il periodo dedotto in ricorso.
5 MA Conosco di vista la ricorrente da circa 10 anni, in quanto Tes_2 ho abitato anche io a Quarto dove ella abita;
io in particolare ho lavorato dagli inizi 2017 fino agli inizi del 2021 presso il centro scommesse Better sito in v. Masullo o altro nome che in questo momento mi sfugge, sempre in Quarto nei pressi del corso Italia. Io lavoravo seguendo turni o di mattina dalle ore 8,00 alle 16,00 senza spacco o dalle 16,00 alle 21,00 ; lavoravo quasi sempre la mattina e a volte il giovedì e la domenica oppure il venerdì e la domenica andavo di pomeriggio. Lavoravo su sei giorni e avevo libero sempre il lunedì. La ricorrente lavorava nel panificio GN che era di fronte il centro scommesse, a distanza di un minuto a piedi, attraversando la strada. Ella cominciò a lavorare mi pare a lavorare intorno all'estate del 2018, ricordo che dopo poco io andai in ferie ad agosto e ci dicemmo se andavamo o meno in ferie, mi pare che ella mi disse che non aveva ferie. L'ho vista fin poco prima il Natale 2020, nella primavera del 2020, in coincidenza con la pandemia, non la vidi da marzo mi pare fino a maggio;
io comunque lavoravo anche se con orari diversi;
vidi poi rientrare al lavoro la ricorrente fino agli inizi di dicembre 2020. Andavo tutte le mattine in panetteria con la mia collega a Controparte_2 fare colazione, il tutto intorno alle 8,10 e ci trattenevamo massimo 20 minuti. Vedevamo sempre presente la ricorrente, che mi serviva al bancone e faceva anche cassa all'occorrenza; nel negozio ricordo che la mattina vedevo solo lei;
spesso prendevo il pane quando uscivo alle 16,00 e vedevo sul posto la ricorrente e un'altra signora che penso fosse la titolare, in quanto la vedevo alla cassa e senza grembiule.
In questi casi vedevo la ricorrente sia la mattina che alle 16,00. A volte andavo intorno alle 12,00 per prendere dei biscotti per fare uno spuntino e la vedevo presente. Ricordo che una volta la signora alla cassa disse alla ricorrente che doveva riempire il frigo con le bevande, cosa che la ricorrente fece. Una volta intorno alle 16.,10 la signora disse che stava uscendo, diede dei soldi alla ricorrente dicendo che era la sua paga, le disse anche di vedere se erano giusti i 500,00; la ricorrente controllò una volta uscita la titolare, che aveva detto anche che la ricorrente doveva aspettarla fin quando non fosse tornata;
io mi trattenni circa mezzora. Non so se gli anni successivi al primo la ricorrente sia o meno andata in ferie;
io andavo in ferie sempre per due settimane ad agosto, quelle centrali, fin quando ero presente vedevo la panetteria aperta e quando rientravo la trovavo aperta, sempre presente la ricorrente. L'episodio della consegna dei soldi dinanzi a me risale mi pare intorno agli inizi del 2019. Il centro scommesse in realtà durante la pandemia era aperto tenendo la saracinesca abbassata a metà; vi erano degli orari scanditi comunque dal comune , per cui si poteva stare aperti dalle 12,00 alle 18,00; mi faceva fare dei turni diverso andavo 3 o 4 volte alla settimana, dalle 10,30 fino alle 18,00 . Io abitavo lì vicino e passavo con il cane anche il lunedi, giorno in cui ho sempre visto presente la ricorrente di mattina al lavoro;
io in tal giorno passavo sia di mattina comprando dei cornetti
6 o anche intorno alle 13.00 /14,00 per prendere il pane per pranzo e pure la vedevo”. Anche tale teste ha confermato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, secondo la scansione oraria dalle 08:10 alle 16 :10 circa per sei giorni la settimana, il tutto per periodo decorrente dal luglio 2018.
Infine, il teste indotto da parte resistente, , ha riferito: Testimone_3
“Sono autotrasportatore;
ho dei dipendenti e ho sede a v. Scaglioni di Chiaiano;
mi muovo per il mio lavoro a bordo auto in orario compreso all'incirca tra le 7,00 di mattina e la sera senza orario, come capita, tra le 19,00 e la mezzanotte all'incirca. Abito a Marano. Ero cliente di un panificio sito in Quarto in via Gandhi, che ha chiuso non ricordo da quando ma mi pare dopo la pandemia del 2020. Mi recavo presso il panificio perché vendeva il pane di GN che io apprezzo particolarmente;
andavo qualche volta di mattina e qualche di pomeriggio, senza che avessi un orario preciso. Andavo quasi tutti i giorni. Mi pare che la sera chiudesse intorno alle 20,00 a la mattina quando passavo intorno alle 9,00 o alle
10,00 o anche alle 12,00 era sempre aperto. Compravo il pane per il consumo familiare, rientrando in genere a casa quando lo acquistavo. Mi viene indicata la ricorrente qui presente che ho visto in qualche occasione;
avevo fatto amicizia con la titolare ,. Addetta alla cassa. Posso Controparte_1 dire di avere visto la ricorrente sul posto, dietro al bancone, intenta a servire il pane ai clienti, se non la vedevo a volte la mattina capitava che la vedessi di pomeriggio. Dal 2018 al 2019 non la vedevo tutti i giorni e avevo appreso parlando dalla titolare, quando chiedevo come mai non ci fosse, che la ragazza veniva “ogni tanto”, per “imparare”; quindi non posso ricordare se l'abbia vista più di pomeriggio o di mattina. A partire dall'inizio del 2020 cominciai a vedere sempre la ricorrente sul posto, ma notai che quando non c'era la mattina la vedevo di pomeriggio e viceversa;
in realtà mi capitava di andare anche molte volte sul posto due volte al giorno;
a volte capitava che il pane usciva anche come secondo forno e io ci passavo spesso da lì con l'auto. Le volte in cui rientravo di pomeriggio erano dovute al fatto che non avevo trovato il pane la mattina e quindi ripassavo per il secondo forno, che perveniva intorno alle ore 14,00/15,00. Il sabato può capitare che lavori o anche no, in quanto sono autonomo . Qualche volta, anche spesso, sono passato anche di sabato dalla panetteria;
la titolare mi diceva che la ricorrente faceva dei turni, che intrecciava con lei che in quel caso stava sia alla cassa che al bancone;
mi diceva che la ricorrente o veniva la mattina o il pomeriggio, questo anche il sabato. Non ho mai visto la ricorrente alla cassa. La cassa era accanto al bancone anche se staccata per il passaggio delle persone. Non ricordo quando abbia chiuso il negozio, in realtà durante la pandemia del 2020 era aperto;
io per il mio lavoro potevo uscire anche in quel periodo di chiusura totale e vidi che la
7 ricorrente non era più presente sul posto;
la titolare mi disse che non era più andata per paura del contagio covid. Non vidi altra persona che sostituisse la ricorrente, poi il negozio ha chiuso. All'ingresso del panificio vi era l'insegna GN. Il locale ha riaperto ma vi è un altro gestore non più la sig. CP_1
In effetti ancora oggi frequento detto panificio”. Detta deposizione, di fatto, avendo il teste riferito soprattutto di quanto appreso de relato dalla convenuta, si è manifestato neutro ai fini del decidere. Risulta quindi confermato in toto il periodo di svolgimento del rapporto di lavoro così come sopra indicato e l'orario di lavoro indicato in ricorso, essendo stata confermata l'impostazione di cui all'atto introduttivo inerente l'orario in parola per tutto l'arco temporale in cui si è svolto il rapporto, laddove invece quanto affermato dalla convenuta circa un orario di lavoro come pari solo a quattro ore giornaliere è stato smentito dalle risultanze istruttorie di cui si è detto.
In conclusione, una volta provati la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e le modalità attraverso le quali esso si è svolto, compete al datore di lavoro, in virtù di un principio generale di presunzione di persistenza delle situazioni giuridiche, fornire la prova dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento di adeguata retribuzione. Tanto non è stato fatto.
Tanto premesso, quanto all'ammontare del credito, resta nella specie da considerare se siano o meno dovute le voci specificamente indicate nel conteggio allegato al ricorso. La ricorrente ha invocato l'applicazione del contratto collettivo Terziario Confcommercio, con riferimento al livello di inquadramento 4°, contratto versato in giudizio.
In argomento si rammenta che, dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo, i contratti collettivi sono sottoposti alle regole civilistiche dell'autonomia privata, per cui la loro efficacia, non estesa alla generalità, è limitata a quanti, con l'iscrizione alle associazioni sindacali, hanno a queste conferito la rappresentanza dei propri interessi nella stipulazione dei contratti collettivi;
questi stabiliscono così il trattamento a cui debbono adeguarsi i singoli contratti individuali di lavoro (v. Cass. SS.UU., 26.3.97, n. 2665).
In difetto di iscrizione, il contratto collettivo si applica di certo a coloro che abbiano manifestato esplicita adesione al contratto stesso.
Secondo la giurisprudenza, inoltre, tale adesione può essere desunta per implicito dalla valutazione complessiva di dati univocamente indicativi della ricezione della contrattazione medesima da parte del datore di lavoro non iscritto (Cass. lav., 1.9.95, n. 9231). Tradizionalmente il recepimento è desunto dalla uniforme, costante e prolungata osservanza delle clausole della disciplina collettiva, o almeno di quelle più rilevanti e significative (Cass. lav., 9.6.93, n. 6412; Cass. lav., 6.11.90, n. 10654).
8 Sono state poi ritenute sintomatiche di una adesione di fatto del datore di lavoro alla contrattazione collettiva di categoria: il riconoscimento di benefici tipici di una determinata disciplina in materia di ferie e di mensilità supplementari, la richiesta di avviamento al lavoro nella parte contenente l'impegno dell'imprenditore di applicare ai lavoratori assunti il trattamento economico- normativo previsto dai vigenti contratti collettivi;
l'inclusione, nel “disciplinare” relativo alla concessione di un autoservizio di trasporto extraurbano, della clausola di obbligo di osservanza dei contratti collettivi del settore;
la corresponsione dei minimi retributivi previsti dal CCNL.
Tenuto conto che grava sulla parte che invoca l'efficacia di un certo contratto collettivo provarne i presupposti di fatto come sopra descritti, deve ritenersi nel caso di specie che il contratto collettivo di cui l' istante chiede l'applicazione, non può essere assunto quale fonte di disciplina giuridico economica del rapporto dedotto in giudizio quanto a tutta la parte del rapporto non regolarizzata.
Infatti, la ricorrente non ha provato l'estremo della iscrizione del datore di lavoro alla relativa associazione sindacale contraente;
né del resto è emerso che da parte dello stesso vi sia stata un'adesione esplicita o quanto meno implicita alla disciplina ivi stabilita.
Ritiene tuttavia questo giudice, in linea con un diffuso orientamento giurisprudenziale, di poter far ugualmente riferimento ai fini della determinazione della retribuzione proporzionata e sufficiente ai minimi retributivi fissati dal contratto collettivo richiamato per i lavoratori inquadrati nella categoria, cui appaiono riconducibili le mansioni svolte dalla ricorrente nel più volte richiamato periodo lavorativo di cui in ricorso.
Deve ritenersi, tenuto conto del contenuto descrittivo del detto CCNL con riferimento ai vari livelli di classificazione del personale e alle mansioni sopra descritte svolte dalla ricorrente, alla luce soprattutto del fatto che ella era addetta alla vendita includendo in tale compito anche le mansioni di addetta alla cassa, che ella avrebbe dovuto essere inquadrata nel IV livello .
Recita il ccnl appositamente acquisito che :
A questo livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonchè i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche, comunque acquisite.
A puro titolo esemplificativo e non esaustivo:
1) addetti alla segreteria con cumulo di mansioni esclusivamente d'ordine che eventualmente tengono contatti informativi con la clientela;
2) addetto al back office commerciale;
9 3) addetto al controllo qualità dati;
4) addetto all'attivazione clienti;
5) allestitore esecutivo di vetrine e display;
6) controllore di settore tecnico di centro elaborazione dati, compreso il settore delle telecomunicazioni;
7) hostess senza conoscenze linguistiche;
8) junior traduttore e interprete;
9) operatore di processo nelle aziende di ricerche di mercato;
10) operatore sala macchine per le imprese dell'informatica: colui che coordina l'attività degli operatori, rispondendo direttamente di tutte le attività previste per gli stessi, sia per il funzionamento ordinario della sala macchine, sia con la collaborazione dei gestori delle procedure, nella gestione delle situazioni anomale, interviene personalmente per la rapida soluzione problemi, controlla l'attività del personale, sia di sala macchine, sia degli addetti alle operazioni ausiliarie (input/output), assicura l'efficienza delle macchine, è responsabile della sicurezza in sala macchine;
ne vieta l'ingresso alle persone non autorizzate dal capo centro;
11) pittore o disegnatore esecutivo.
Pertanto, parte resistente va condannata al pagamento, in favore dell'istante, della complessiva somma di € 19.567,44 di cui € 3.828,42 a titolo di TFR dovendosi condividere i conteggi depositati a cura di parte ricorrente unitamente al ricorso, in quanto fondati sulle disposizioni del ccnl e privi di errori contabili, essendo tra l'altro indicato per la più parte delle voci il percepito mensile come pari a quanto specificato in ricorso.
Né del resto i detti conteggi sono stati specificatamente contestati dalla resistente. La quattordicesima mensilità, menzionata nel ricorso, non costituisce oggetto di specifica voce richiesta nei conteggi, essendo indicate le relative differenze come pari a zero.
Non è possibile aderire ai conteggi depositati in esito al provvedimento reso da questo Giudice, posto che tanto comporterebbe la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, visto che trattasi di conteggi decisamente superiori a quello oggetto di domanda.
Circa gli accessori sui crediti riconosciuti, la resistente deve essere condannata al pagamento degli interessi legali e di quanto dovuto a titolo di svalutazione monetaria calcolata secondo indici ISTAT e dalla maturazione delle poste creditorie, così come indicate nel conteggio allegato al ricorso, al saldo.
10 Le Sezioni Unite Civili (sent. n. 38 del 29 gennaio 2001) hanno risolto, nell'ambito della Sezione Lavoro della Suprema Corte, un contrasto di giurisprudenza sulle modalità di calcolo degli interessi e della rivalutazione monetaria sui crediti di lavoro, in base all'art. 429 cod. proc. civ..
Nella motivazione della decisione le Sezioni Unite hanno ricordato che in materia si sono determinati tre orientamenti giurisprudenziali. In base al primo (espresso in particolare nella sentenza della Sezione Lavoro 12.2.1993 n. 1771) gli interessi legali vanno calcolati sull'importo dell'intero capitale rivalutato al giorno del pagamento, con il criterio seguito cioè per le somme dovute a titolo di risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale. In base al secondo orientamento (risultante dalle sentenze della Sezione Lavoro 16.7.1998 n. 6993, 17.3.1999 n. 2434 ed altre) gli interessi legali non devono essere calcolati sull'intero capitale rivalutato, ma la rivalutazione va compiuta con scadenza periodica dal momento dell'adempimento fino a quello del soddisfacimento del creditore;
la base di calcolo degli interessi non è così quella massima bensì quella gradualmente incrementata per effetto della rivalutazione. Il terzo orientamento (espresso nelle sentenze della Sezione Lavoro 15.11.98 n. 12673, 24.7.1999 n. 8063 ed altre) è il più restrittivo in quanto ritiene che gli interessi legali devono computarsi sull'importo originario del credito e non su quello risultante dalla rivalutazione.
Le Sezioni Unite hanno affermato che l'orientamento da seguire è il secondo, in quanto gli effetti della svalutazione si verificano progressivamente, onde il credito accessorio per interessi sorge con riferimento al capitale, che nel tempo si incrementa nominalmente per effetto degli indici di svalutazione;
questo criterio di calcolo realizza un rapporto effettivo di accessorietà fra capitale ed interessi, attenuando l'eccesso, non necessitato da alcuna norma, consistente nel calcolare gli interessi su un credito superiore a quello che via via matura per effetto della svalutazione monetaria.
Le Sezioni Unite hanno rilevato che il meccanismo stabilito dal legislatore con l'art. 429 cod. proc. civ., che pone a carico del debitore gli interessi sulle somme via via rivalutate, ha anche lo scopo di dissuadere il datore di lavoro dal rendersi moroso nella speranza di investire la somma dovuta e non ancora pagata al lavoratore in impieghi più lucrosi.
Va infine rilevato che la presente pronuncia giudiziale relativa a crediti di lavoro ha ad oggetto importi al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali.
Infatti, una pacifica giurisprudenza afferma, per le prime, che tali ritenute vengono operate solo al momento del finale pagamento da parte del datore di lavoro, nel suo ruolo di sostituto di imposta per conto dello Stato, attenendo ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione giudiziali che si colloca nell'ambito del distinto rapporto di imposta, sul quale il giudice non ha il potere di interferire;
per le seconde che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della
11 parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19 l. n. 218 del 1952, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza e che, ai sensi dell'art. 23 della medesima legge, il datore di lavoro che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito è da considerare debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore).
La rivalutazione monetaria e gli interessi liquidati ai sensi dell'art. 429 cpc, in ragione del meccanismo descritto, vanno determinati sulle somme al lordo delle ritenute fiscali e contributive ( Cass. lav., 1.7.2000, n. 8842).
Va infine accolta la domanda volta a ottenere l'accertamento del diritto della ricorrente al versamento dei contributi previdenziali omessi
Va rammentata sul punto la recente ordinanza della Cassazione n. 11730/2024, secondo cui:
Il diritto alla posizione assicurativa si configura come un diritto-mezzo rispetto al diritto-fine della protezione di quegli eventi: il bene che esso protegge (consistenza attuale della posizione assicurativa) è strumentale rispetto alla protezione del bene (soddisfacimento delle esigenze di vita in caso di avveramento del rischio) alla quale sono preordinate le varie disposizioni che disciplinano il complesso meccanismo delle assicurazioni sociali”. L'obbligazione del datore di lavoro di versare i contributi dà luogo a due distinti diritti in capo al lavoratore: a) un diritto alla posizione assicurativa, azionabile non appena si verifichi l'omissione contributiva e (nella forma del risarcimento danni, per equivalente o in via specifica) anche dopo che il diritto dell' ai contributi sia prescritto;
CP_3
b) un diritto al risarcimento del danno ex art. 2116, comma 2 c.c., azionabile quando -per effetto della mancata contribuzione, della prescrizione dei contributi non altrimenti riparata, e del verificarsi dell'evento protetto- la prestazione previdenziale, che quell'evento dovrebbe tutelare, risulti in tutto o in parte non più conseguibile.
Secondo la indicata pronuncia, il lavoratore è titolare nei confronti del datore di lavoro di un diritto soggettivo alla regolarità della sua posizione contributiva.
Infatti, pure non essendo creditore dei contributi previdenziali, il lavoratore è comunque titolare del diritto, di derivazione costituzionale “all'integrità della posizione contributiva“, la cui lesione reca un pregiudizio attuale (“danno da irregolarità contributiva“), quale comportamento potenzialmente dannoso rispetto alle future pretese pensionistiche.
L'azione del lavoratore volta all'accertamento, anche generico del diritto nei confronti del datore di lavoro, non richiede l'intervento e la chiamata in causa dell . CP_3
Il principio della soccombenza governa le spese liquidate come da dispositivo, con gli oneri accessori che conseguono in via generale al pagamento degli onorari,
12 tenuto conto della natura e del valore della controversia, del grado dell'autorità adìta, dell'attività svolta innanzi al giudice;
l'accoglimento solo parziale del ricorso giustifica la compensazione per metà delle spese di lite.
Alla dichiarazione di resa anticipazione segue, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione delle spese in favore del procuratore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del lavoro, letto l'art. 429 c.p.c., così provvede: in accoglimento del ricorso, dichiara l'intercorrenza di rapporto di lavoro subordinato tra e dal 17.7.2018 al 1.12.2020 Parte_1 Controparte_1 con inquadramento della ricorrente nel 4° livello de CCNL Terziario Confcommercio e per l'effetto condanna la resistente costituita in giudizio al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 19.567,44 di cui € 3.828,42 a titolo di TFR oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione delle singole poste creditorie al saldo;
accerta altresì il diritto della ricorrente al versamento dei contributi previdenziali omessi;
condanna la convenuta al pagamento delle spese di giudizio, liquidando dette spese in euro 2.320,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Si comunichi.
Napoli, 30.9.25 Il giudice del lavoro
Dott.ssa Elisa Tomassi
13
IL TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dr. Elisa Tomassi, in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto delle note scritte pervenute dai procuratori delle parti, in sostituzione dell'udienza del 30.9.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 18950/2021 R.G.L.
TRA
, nata a [...], il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dagli avvocati Giancarlo Fevola e Vincenzo Maucione, elettivamente domiciliato come in atti in Bacoli (NA), via G. de Rosa n. 97. RICORRENTE E
, nella qualità di titolare della Ditta Individuale “Le Controparte_1
Fantasie del Pane di Castaldi Antonella”, nata a [...] il [...], e residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Cima, elettivamente domiciliata come in atti in Napoli, via Nuova San Rocco
n.95. RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.11.2021, la ricorrente in epigrafe ha dedotto di avere lavorato alle dipendenze della resistente dal 17.7.2018 al 1.12.2020; di avere cessato il rapporto per effetto delle dimissioni per giusta causa;
di essere stata assunta con contratto per prestazioni occasionali;
di essere stata sottoposta al potere direttivo, gerarchico e disciplinare della alla quale rivolgeva CP_1 richieste di ferie e permessi e dalla quale riceveva la retribuzione;
di avere svolto le mansioni di banconista nei seguenti periodi: dal 17/07/2018 a marzo 2019 dal lunedì al sabato dalle ore 07,00 alle 16,00, senza alcuna pausa;
da marzo 2019 a maggio 2019 per due giorni alla settimana per il medesimo orario;
dal 28 maggio al 13/09/2019 dal lunedì alla domenica dalle ore 07,00 alle ore 16,00 e, infine, da settembre 2019 a novembre 2020 a mezzo contratto di collaborazione occasionale, presso la resistente;
di avere lavorato dal 17.7.2018 a settembre 2019 senza essere inquadrata;
di avere lavorato come collaboratrice occasionale da settembre 2019
1 a novembre 2020 per otto ore giornaliere senza ricevere le indennità; di avere ricevuto € 500,00 mensili dal 17/07/2018 a marzo 2019, € 30,00 al giorno da marzo 2019 a maggio 2019, € 500,00 al mese dal 28/5/2019 al novembre 2020; di non avere goduto delle ferie;
di non avere percepito l'indennità sostitutiva ferie, straordinario, tredicesima, quattordicesima e tfr;
di avere tentato il componimento bonario della vertenza inviando il 15.12.2020 a mezzo raccomandata con richiesta di conciliazione per la mancata corresponsione di quanto dovuto;
che il 5.7.2021 la resistente aveva cessato la propria attività, cancellando l'impresa individuale dalla Camera di Commercio.
Dedotta l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 cc, senza un formale inquadramento e svolgendo le mansioni di banconista addetto alle vendite, inquadrabili nel IV del CCNL Terziario Confcommercio;
affermata la sussistenza, in seguito alla cancellazione dell'impresa individuale della CP_1 dal registro delle imprese, della legittimazione processuale del giudizio in capo alla stessa titolare;
sostenuto il proprio diritto alla somma complessiva di € 19.567,44 a titolo di differenze retributive di cui € 3.828,42 a titolo di tfr, la ricorrente ha concluso chiedendo:
“a) accertare e dichiarare l'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, ex art. 2094 cod. civ., per l'intero periodo 17/07/2018 al 31.11.2020, ovvero, in subordine, per il diverso periodo che l'On.le Giudice accerterà in corso di causa;
b) accertare e dichiarare ex art. 2103 cod. civ. il diritto della ricorrente all'inquadramento al IV livello, CCNL Confcommercio, per tutto il dedotto rapporto lavorativo e, quindi, anche per il periodo che va dall'assunzione del Settembre 2019 a Novembre 2020 e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'adeguamento della retribuzione ex art. 36 Cost, sulla scorta delle mansioni effettivamente espletate. c) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento delle differenze retributive e del TFR, maturati e non corrisposti nell'intercorso rapporto e per l'effetto, condannare la resistente al pagamento in suo favore dell'importo complessivo di € 19.567,44 di cui € 3.828,42 a titolo di TFR (per i titoli e le causali indicate analiticamente nel riepilogo del prospetto contabile allegato al presente ricorso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 cod. proc. civ. e art. 150 disp. att. cod. proc. civ. dalla data di maturazione dei rispettivi crediti, fino all'effettivo soddisfo;
d) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al versamento dei contributi previdenziali omessi;
e) con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, da liquidarsi con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari”.
Si è costituita la resistente, eccependo preliminarmente l'inammissibilità e/o improponibilità del ricorso per carenza di allegazione delle circostanze di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda;
ha contestato la sussistenza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato da ottobre 2018,
2 assumendo che la ricorrente era stata assunta come apprendista part time V livello del CCNL con contratto del 12.09.2019, fatti salvi i due contratti di collaborazione dell'ottobre 2018 e del gennaio 2019, avendo svolto la formazione alla quale era obbligata come da progetto formativo comunicato alla Regione Campania (prot n. 11765/2019); ha rimarcato che il suddetto progetto non si era concluso per dimissioni anticipate della ricorrente;
ha contestato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo intercorso tra il primo contratto di collaborazione occasionale e il contratto di apprendistato, precisando che la ricorrente aveva osservato durante l'apprendistato l'orario di lavoro contrattuale part time (4 ore al giorno, alternativamente di mattina o di pomeriggio), laddove nel contratto di collaborazione non vi era alcuna predeterminazione né riferimento ai giorni e all'orario di lavoro;
che pertanto la ricorrente non aveva svolto lavoro straordinario e/o supplementare;
che ella era stata inquadrata al V livello in quanto svolgeva mansioni di aiuto commessa affiancata dalla essa la quale si CP_1 occupava della formazione on the job.
Ha concluso chiedendo: “a) In via preliminare, dichiarare il ricorso inammissibile e/o improcedibile e/o nullo e comunque rigettare lo stesso poiché non provato ed infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi precisati. b) Nel merito, rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto, oltre che non provato;
c) Con vittoria di spese e competenze di procedura”.
Tentata inutilmente la conciliazione, sentiti i testi, in esito alla udienza indicata in epigrafe, sostituita dalle note ritualmente depositate, questo Giudice emetteva la presente sentenza, della quale è stata disposta la comunicazione.
Preliminarmente va rilevato, quanto alla dedotta nullità del ricorso introduttivo, che occorre tenere conto del noto principio enucleato dalla Suprema Corte secondo cui per aversi nullità del ricorso nel rito del lavoro non è sufficiente l'omessa indicazione dei fatti e degli elementi di diritto su cui la domanda si fonda e delle relative conclusioni in modo formale ma occorre che attraverso l'esame complessivo dell'atto ne sia impossibile l'individuazione (Cass., SS.UU. n. 6140/93; n. 14090/01); pertanto, va affermato che nella specie risultano sussistenti i detti requisiti previsti dall'art. 414 nn. 3 e 4 c.p.c.: infatti, i medesimi sono individuabili nel contesto del ricorso, osservandosi in particolare che sia la questione di diritto che quella di fatto - pur riportate in maniera sintetica – sono espresse con tutta la necessaria chiarezza e comunque con esposizione sufficiente a consentire alla parte convenuta, costituitasi, una immediata ed esauriente difesa, che di fatto si è svolta.
Quanto al merito, la domanda è fondata, nei limiti definiti dalla presente motivazione.
3 Appare opportuno premettere che, operando una corretta applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori dettati dall' art. 2697 c.c., spetta al lavoratore il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede tutela, primo tra tutti, ove sul punto vi sia contestazione, la natura subordinata del rapporto di collaborazione dedotto in giudizio, che dei diritti retributivi del lavoratore rappresenta l'indefettibile presupposto logico - giuridico. Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, ad articolarsi in maniera più o meno complessa, in relazione, anzitutto, alla natura legale o contrattuale delle singole voci retributive di cui si chiede il riconoscimento - essendo necessaria, nella seconda delle ipotesi delineate, la prova della applicabilità alla fattispecie concreta della disciplina pattizia invocata - nonché in relazione al carattere diretto o indiretto che le stesse assumono, richiedendosi, in taluni casi, in cui il sorgere del diritto retributivo è connesso ad una fattispecie complessa - ad un quid pluris, cioè, rispetto alla mera prestazione lavorativa - la prova degli ulteriori presupposti di fatto richiesti dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva.
Ciò premesso in linea generale, in relazione alla fattispecie di cui è causa, va osservato che le allegazioni attoree hanno trovato parziale riscontro nelle deposizioni testimoniali rese in udienza.
Va premesso che nella specie è pacifico che la ricorrente abbia svolto attività lavorativa all'interno del negozio gestito dalla ditta individuale della convenuta a partire dal 6.10.2018, quale collaboratrice occasionale, “addetta alla vendita” con contratto terminato il 5.11.2018, per poi vedersi rinnovare tale rapporto con ulteriori contratti di collaborazione del 3.1.2019, 4.1.2019 e 5.1.2019, terminato l'ultimo il 4.2.2019 ( v. produzione di parte ricorrente) ed essere assunta, infine, quale apprendista, inquadrata nel V livello del CCNL Commercio con contratto del 13.9.19 ai sensi dell'art.7 comma 4 del D. Lgs. 14 settembre 2011, n. 16, per la durata di tre anni, con orario di lavoro di 40 ore settimanali, distribuite dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 20:00 ( v. doc. n. 3 allegato alla memoria di costituzione). È in discussione, pertanto, la sussistenza di un reale rapporto di subordinazione dissimulato dai contratti in parola e ciò a partire dal luglio 2018 e anche nei periodi intermedi tra i detti contratti, fino alla cessazione definitiva del rapporto stesso, per dimissioni, nel dicembre 2020, dato pure pacifico tra le parti.
I testi indotti da parte ricorrente hanno riferito:
: “Sono impiegata da circa 10 anni e nel periodo Testimone_1
2018/2020 i miei orari andavano dalle 8,00 alle 13,00 dal lunedì al venerdi: abito a via D. Alighieri 2 si Quarto, mentre la panetteria GN si trova sempre in Quarto a via Gandhi, a circa un minuto e mezzo a piedi da casa mia, che ha
4 un'uscita pedonale su detta strada. Andavo quale cliente nella panetteria circa 2/3 volte alla settimana, ci andavo in giorni come capitava, la domenica sempre, in settimana ci andavo intorno alle 13,30 al rientro dal lavoro e la domenica intorno alle 12,00. Ho pertanto conosciuto la ricorrente. Avevo iniziato a servirmi presso tale panetteria verso il 2018; in precedenza il locale era già aperto ma io non ci andavo spesso in quanto mi servivo presso supermercati;
seppi a un certo punto che intorno a mezzogiorno giungeva il carico di un secondo forno caldo per cui preferii recarmi più spesso presso tale panetteria proprio per comprare del pane più fresco. Vidi nella panetteria lavorare a partire da quando iniziai, nel 2018, a frequentare il locale più spesso, la ricorrente;
la vedevo al bancone e mi serviva ( era l'unica) e altre volte anche alla cassa;
la cassa era sullo stesso lato del bancone e lei serviva il cliente in tutto , incluso il pagamento. Per la maggior parte delle volte l'ho vista dentro il locale da sola, altre volte c'era anche una donna, che sentii chiamare dalla stessa ricorrente “signora
; la vedevo dare ordini tipo mettere bibite nel frigo, scaricare il pane CP_1 arrivato dal forno esterno;
dava tali indicazioni alla ricorrente. Non mi recavo presso il negozio in orari diversi da quelli che ho indicato;
vedevo sempre presente la ricorrente. Il sabato non ci andavo spesso . Tuttora frequento detto locale, aperto sempre con la stessa denominazione. A un certo punto vidi che la ricorrente e la stessa non erano più in negozio, dove ho visto altre CP_1 persone e da allora non le ho più viste in negozio. Tanto è accaduto a decorrere dalla fine di dicembre 2020. Durante il periodo covid di chiusure il locale rimase aperto e ci vedevo sempre la ricorrente. A volte passando di sera vedevo aperto ma non potevo vedere chi c'era. Al mattino, quando passavo con l'auto per andare al lavoro, vedevo intorno alle ore 7,15 che la ricorrente era già presente sul posto intenta a pulire sia all'interno che all'esterno del negozio che ha delle vetrine. A volte vedevo a quell'ora il primo furgoncino che scaricava il pane . La ricorrente indossava una maglia nera, un cappellino non ricordo se con una scritta, di colore arancione e un grembiulino non ricordo se avesse una scritta . Una volta mi capitò di vedere che, mentre la ricorrente stava servendo il pane a qualcuno, e io attendevo, la le disse di allontanarsi un attimo dal CP_1 bancone e di contare i suoi soldi che definì “il tuo stipendio”; la ricorrente si spostò un attimo, contò accanto al bancone e disse “mi trovo, sono 500,00”; poi tolse i guanti, disinfettò le mani e riprese a servirci. Questo accadde una volta , intorno al 2020, ne periodo post pandemia, perché c'era attenzione maggiore all'igiene delle mani”. La teste ha confermato pertanto la sussistenza in un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, secondo un orario che può essere incluso tra le 07,15 e le 13,30, compresa la domenica, il tutto a decorrere dal 2018 e pertanto, in assenza di ulteriori specificazioni, deve intendersi dal gennaio 2018, comprendendo pertanto in tale lasso temporale il periodo dedotto in ricorso.
5 MA Conosco di vista la ricorrente da circa 10 anni, in quanto Tes_2 ho abitato anche io a Quarto dove ella abita;
io in particolare ho lavorato dagli inizi 2017 fino agli inizi del 2021 presso il centro scommesse Better sito in v. Masullo o altro nome che in questo momento mi sfugge, sempre in Quarto nei pressi del corso Italia. Io lavoravo seguendo turni o di mattina dalle ore 8,00 alle 16,00 senza spacco o dalle 16,00 alle 21,00 ; lavoravo quasi sempre la mattina e a volte il giovedì e la domenica oppure il venerdì e la domenica andavo di pomeriggio. Lavoravo su sei giorni e avevo libero sempre il lunedì. La ricorrente lavorava nel panificio GN che era di fronte il centro scommesse, a distanza di un minuto a piedi, attraversando la strada. Ella cominciò a lavorare mi pare a lavorare intorno all'estate del 2018, ricordo che dopo poco io andai in ferie ad agosto e ci dicemmo se andavamo o meno in ferie, mi pare che ella mi disse che non aveva ferie. L'ho vista fin poco prima il Natale 2020, nella primavera del 2020, in coincidenza con la pandemia, non la vidi da marzo mi pare fino a maggio;
io comunque lavoravo anche se con orari diversi;
vidi poi rientrare al lavoro la ricorrente fino agli inizi di dicembre 2020. Andavo tutte le mattine in panetteria con la mia collega a Controparte_2 fare colazione, il tutto intorno alle 8,10 e ci trattenevamo massimo 20 minuti. Vedevamo sempre presente la ricorrente, che mi serviva al bancone e faceva anche cassa all'occorrenza; nel negozio ricordo che la mattina vedevo solo lei;
spesso prendevo il pane quando uscivo alle 16,00 e vedevo sul posto la ricorrente e un'altra signora che penso fosse la titolare, in quanto la vedevo alla cassa e senza grembiule.
In questi casi vedevo la ricorrente sia la mattina che alle 16,00. A volte andavo intorno alle 12,00 per prendere dei biscotti per fare uno spuntino e la vedevo presente. Ricordo che una volta la signora alla cassa disse alla ricorrente che doveva riempire il frigo con le bevande, cosa che la ricorrente fece. Una volta intorno alle 16.,10 la signora disse che stava uscendo, diede dei soldi alla ricorrente dicendo che era la sua paga, le disse anche di vedere se erano giusti i 500,00; la ricorrente controllò una volta uscita la titolare, che aveva detto anche che la ricorrente doveva aspettarla fin quando non fosse tornata;
io mi trattenni circa mezzora. Non so se gli anni successivi al primo la ricorrente sia o meno andata in ferie;
io andavo in ferie sempre per due settimane ad agosto, quelle centrali, fin quando ero presente vedevo la panetteria aperta e quando rientravo la trovavo aperta, sempre presente la ricorrente. L'episodio della consegna dei soldi dinanzi a me risale mi pare intorno agli inizi del 2019. Il centro scommesse in realtà durante la pandemia era aperto tenendo la saracinesca abbassata a metà; vi erano degli orari scanditi comunque dal comune , per cui si poteva stare aperti dalle 12,00 alle 18,00; mi faceva fare dei turni diverso andavo 3 o 4 volte alla settimana, dalle 10,30 fino alle 18,00 . Io abitavo lì vicino e passavo con il cane anche il lunedi, giorno in cui ho sempre visto presente la ricorrente di mattina al lavoro;
io in tal giorno passavo sia di mattina comprando dei cornetti
6 o anche intorno alle 13.00 /14,00 per prendere il pane per pranzo e pure la vedevo”. Anche tale teste ha confermato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, secondo la scansione oraria dalle 08:10 alle 16 :10 circa per sei giorni la settimana, il tutto per periodo decorrente dal luglio 2018.
Infine, il teste indotto da parte resistente, , ha riferito: Testimone_3
“Sono autotrasportatore;
ho dei dipendenti e ho sede a v. Scaglioni di Chiaiano;
mi muovo per il mio lavoro a bordo auto in orario compreso all'incirca tra le 7,00 di mattina e la sera senza orario, come capita, tra le 19,00 e la mezzanotte all'incirca. Abito a Marano. Ero cliente di un panificio sito in Quarto in via Gandhi, che ha chiuso non ricordo da quando ma mi pare dopo la pandemia del 2020. Mi recavo presso il panificio perché vendeva il pane di GN che io apprezzo particolarmente;
andavo qualche volta di mattina e qualche di pomeriggio, senza che avessi un orario preciso. Andavo quasi tutti i giorni. Mi pare che la sera chiudesse intorno alle 20,00 a la mattina quando passavo intorno alle 9,00 o alle
10,00 o anche alle 12,00 era sempre aperto. Compravo il pane per il consumo familiare, rientrando in genere a casa quando lo acquistavo. Mi viene indicata la ricorrente qui presente che ho visto in qualche occasione;
avevo fatto amicizia con la titolare ,. Addetta alla cassa. Posso Controparte_1 dire di avere visto la ricorrente sul posto, dietro al bancone, intenta a servire il pane ai clienti, se non la vedevo a volte la mattina capitava che la vedessi di pomeriggio. Dal 2018 al 2019 non la vedevo tutti i giorni e avevo appreso parlando dalla titolare, quando chiedevo come mai non ci fosse, che la ragazza veniva “ogni tanto”, per “imparare”; quindi non posso ricordare se l'abbia vista più di pomeriggio o di mattina. A partire dall'inizio del 2020 cominciai a vedere sempre la ricorrente sul posto, ma notai che quando non c'era la mattina la vedevo di pomeriggio e viceversa;
in realtà mi capitava di andare anche molte volte sul posto due volte al giorno;
a volte capitava che il pane usciva anche come secondo forno e io ci passavo spesso da lì con l'auto. Le volte in cui rientravo di pomeriggio erano dovute al fatto che non avevo trovato il pane la mattina e quindi ripassavo per il secondo forno, che perveniva intorno alle ore 14,00/15,00. Il sabato può capitare che lavori o anche no, in quanto sono autonomo . Qualche volta, anche spesso, sono passato anche di sabato dalla panetteria;
la titolare mi diceva che la ricorrente faceva dei turni, che intrecciava con lei che in quel caso stava sia alla cassa che al bancone;
mi diceva che la ricorrente o veniva la mattina o il pomeriggio, questo anche il sabato. Non ho mai visto la ricorrente alla cassa. La cassa era accanto al bancone anche se staccata per il passaggio delle persone. Non ricordo quando abbia chiuso il negozio, in realtà durante la pandemia del 2020 era aperto;
io per il mio lavoro potevo uscire anche in quel periodo di chiusura totale e vidi che la
7 ricorrente non era più presente sul posto;
la titolare mi disse che non era più andata per paura del contagio covid. Non vidi altra persona che sostituisse la ricorrente, poi il negozio ha chiuso. All'ingresso del panificio vi era l'insegna GN. Il locale ha riaperto ma vi è un altro gestore non più la sig. CP_1
In effetti ancora oggi frequento detto panificio”. Detta deposizione, di fatto, avendo il teste riferito soprattutto di quanto appreso de relato dalla convenuta, si è manifestato neutro ai fini del decidere. Risulta quindi confermato in toto il periodo di svolgimento del rapporto di lavoro così come sopra indicato e l'orario di lavoro indicato in ricorso, essendo stata confermata l'impostazione di cui all'atto introduttivo inerente l'orario in parola per tutto l'arco temporale in cui si è svolto il rapporto, laddove invece quanto affermato dalla convenuta circa un orario di lavoro come pari solo a quattro ore giornaliere è stato smentito dalle risultanze istruttorie di cui si è detto.
In conclusione, una volta provati la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e le modalità attraverso le quali esso si è svolto, compete al datore di lavoro, in virtù di un principio generale di presunzione di persistenza delle situazioni giuridiche, fornire la prova dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento di adeguata retribuzione. Tanto non è stato fatto.
Tanto premesso, quanto all'ammontare del credito, resta nella specie da considerare se siano o meno dovute le voci specificamente indicate nel conteggio allegato al ricorso. La ricorrente ha invocato l'applicazione del contratto collettivo Terziario Confcommercio, con riferimento al livello di inquadramento 4°, contratto versato in giudizio.
In argomento si rammenta che, dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo, i contratti collettivi sono sottoposti alle regole civilistiche dell'autonomia privata, per cui la loro efficacia, non estesa alla generalità, è limitata a quanti, con l'iscrizione alle associazioni sindacali, hanno a queste conferito la rappresentanza dei propri interessi nella stipulazione dei contratti collettivi;
questi stabiliscono così il trattamento a cui debbono adeguarsi i singoli contratti individuali di lavoro (v. Cass. SS.UU., 26.3.97, n. 2665).
In difetto di iscrizione, il contratto collettivo si applica di certo a coloro che abbiano manifestato esplicita adesione al contratto stesso.
Secondo la giurisprudenza, inoltre, tale adesione può essere desunta per implicito dalla valutazione complessiva di dati univocamente indicativi della ricezione della contrattazione medesima da parte del datore di lavoro non iscritto (Cass. lav., 1.9.95, n. 9231). Tradizionalmente il recepimento è desunto dalla uniforme, costante e prolungata osservanza delle clausole della disciplina collettiva, o almeno di quelle più rilevanti e significative (Cass. lav., 9.6.93, n. 6412; Cass. lav., 6.11.90, n. 10654).
8 Sono state poi ritenute sintomatiche di una adesione di fatto del datore di lavoro alla contrattazione collettiva di categoria: il riconoscimento di benefici tipici di una determinata disciplina in materia di ferie e di mensilità supplementari, la richiesta di avviamento al lavoro nella parte contenente l'impegno dell'imprenditore di applicare ai lavoratori assunti il trattamento economico- normativo previsto dai vigenti contratti collettivi;
l'inclusione, nel “disciplinare” relativo alla concessione di un autoservizio di trasporto extraurbano, della clausola di obbligo di osservanza dei contratti collettivi del settore;
la corresponsione dei minimi retributivi previsti dal CCNL.
Tenuto conto che grava sulla parte che invoca l'efficacia di un certo contratto collettivo provarne i presupposti di fatto come sopra descritti, deve ritenersi nel caso di specie che il contratto collettivo di cui l' istante chiede l'applicazione, non può essere assunto quale fonte di disciplina giuridico economica del rapporto dedotto in giudizio quanto a tutta la parte del rapporto non regolarizzata.
Infatti, la ricorrente non ha provato l'estremo della iscrizione del datore di lavoro alla relativa associazione sindacale contraente;
né del resto è emerso che da parte dello stesso vi sia stata un'adesione esplicita o quanto meno implicita alla disciplina ivi stabilita.
Ritiene tuttavia questo giudice, in linea con un diffuso orientamento giurisprudenziale, di poter far ugualmente riferimento ai fini della determinazione della retribuzione proporzionata e sufficiente ai minimi retributivi fissati dal contratto collettivo richiamato per i lavoratori inquadrati nella categoria, cui appaiono riconducibili le mansioni svolte dalla ricorrente nel più volte richiamato periodo lavorativo di cui in ricorso.
Deve ritenersi, tenuto conto del contenuto descrittivo del detto CCNL con riferimento ai vari livelli di classificazione del personale e alle mansioni sopra descritte svolte dalla ricorrente, alla luce soprattutto del fatto che ella era addetta alla vendita includendo in tale compito anche le mansioni di addetta alla cassa, che ella avrebbe dovuto essere inquadrata nel IV livello .
Recita il ccnl appositamente acquisito che :
A questo livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonchè i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche, comunque acquisite.
A puro titolo esemplificativo e non esaustivo:
1) addetti alla segreteria con cumulo di mansioni esclusivamente d'ordine che eventualmente tengono contatti informativi con la clientela;
2) addetto al back office commerciale;
9 3) addetto al controllo qualità dati;
4) addetto all'attivazione clienti;
5) allestitore esecutivo di vetrine e display;
6) controllore di settore tecnico di centro elaborazione dati, compreso il settore delle telecomunicazioni;
7) hostess senza conoscenze linguistiche;
8) junior traduttore e interprete;
9) operatore di processo nelle aziende di ricerche di mercato;
10) operatore sala macchine per le imprese dell'informatica: colui che coordina l'attività degli operatori, rispondendo direttamente di tutte le attività previste per gli stessi, sia per il funzionamento ordinario della sala macchine, sia con la collaborazione dei gestori delle procedure, nella gestione delle situazioni anomale, interviene personalmente per la rapida soluzione problemi, controlla l'attività del personale, sia di sala macchine, sia degli addetti alle operazioni ausiliarie (input/output), assicura l'efficienza delle macchine, è responsabile della sicurezza in sala macchine;
ne vieta l'ingresso alle persone non autorizzate dal capo centro;
11) pittore o disegnatore esecutivo.
Pertanto, parte resistente va condannata al pagamento, in favore dell'istante, della complessiva somma di € 19.567,44 di cui € 3.828,42 a titolo di TFR dovendosi condividere i conteggi depositati a cura di parte ricorrente unitamente al ricorso, in quanto fondati sulle disposizioni del ccnl e privi di errori contabili, essendo tra l'altro indicato per la più parte delle voci il percepito mensile come pari a quanto specificato in ricorso.
Né del resto i detti conteggi sono stati specificatamente contestati dalla resistente. La quattordicesima mensilità, menzionata nel ricorso, non costituisce oggetto di specifica voce richiesta nei conteggi, essendo indicate le relative differenze come pari a zero.
Non è possibile aderire ai conteggi depositati in esito al provvedimento reso da questo Giudice, posto che tanto comporterebbe la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, visto che trattasi di conteggi decisamente superiori a quello oggetto di domanda.
Circa gli accessori sui crediti riconosciuti, la resistente deve essere condannata al pagamento degli interessi legali e di quanto dovuto a titolo di svalutazione monetaria calcolata secondo indici ISTAT e dalla maturazione delle poste creditorie, così come indicate nel conteggio allegato al ricorso, al saldo.
10 Le Sezioni Unite Civili (sent. n. 38 del 29 gennaio 2001) hanno risolto, nell'ambito della Sezione Lavoro della Suprema Corte, un contrasto di giurisprudenza sulle modalità di calcolo degli interessi e della rivalutazione monetaria sui crediti di lavoro, in base all'art. 429 cod. proc. civ..
Nella motivazione della decisione le Sezioni Unite hanno ricordato che in materia si sono determinati tre orientamenti giurisprudenziali. In base al primo (espresso in particolare nella sentenza della Sezione Lavoro 12.2.1993 n. 1771) gli interessi legali vanno calcolati sull'importo dell'intero capitale rivalutato al giorno del pagamento, con il criterio seguito cioè per le somme dovute a titolo di risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale. In base al secondo orientamento (risultante dalle sentenze della Sezione Lavoro 16.7.1998 n. 6993, 17.3.1999 n. 2434 ed altre) gli interessi legali non devono essere calcolati sull'intero capitale rivalutato, ma la rivalutazione va compiuta con scadenza periodica dal momento dell'adempimento fino a quello del soddisfacimento del creditore;
la base di calcolo degli interessi non è così quella massima bensì quella gradualmente incrementata per effetto della rivalutazione. Il terzo orientamento (espresso nelle sentenze della Sezione Lavoro 15.11.98 n. 12673, 24.7.1999 n. 8063 ed altre) è il più restrittivo in quanto ritiene che gli interessi legali devono computarsi sull'importo originario del credito e non su quello risultante dalla rivalutazione.
Le Sezioni Unite hanno affermato che l'orientamento da seguire è il secondo, in quanto gli effetti della svalutazione si verificano progressivamente, onde il credito accessorio per interessi sorge con riferimento al capitale, che nel tempo si incrementa nominalmente per effetto degli indici di svalutazione;
questo criterio di calcolo realizza un rapporto effettivo di accessorietà fra capitale ed interessi, attenuando l'eccesso, non necessitato da alcuna norma, consistente nel calcolare gli interessi su un credito superiore a quello che via via matura per effetto della svalutazione monetaria.
Le Sezioni Unite hanno rilevato che il meccanismo stabilito dal legislatore con l'art. 429 cod. proc. civ., che pone a carico del debitore gli interessi sulle somme via via rivalutate, ha anche lo scopo di dissuadere il datore di lavoro dal rendersi moroso nella speranza di investire la somma dovuta e non ancora pagata al lavoratore in impieghi più lucrosi.
Va infine rilevato che la presente pronuncia giudiziale relativa a crediti di lavoro ha ad oggetto importi al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali.
Infatti, una pacifica giurisprudenza afferma, per le prime, che tali ritenute vengono operate solo al momento del finale pagamento da parte del datore di lavoro, nel suo ruolo di sostituto di imposta per conto dello Stato, attenendo ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione giudiziali che si colloca nell'ambito del distinto rapporto di imposta, sul quale il giudice non ha il potere di interferire;
per le seconde che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della
11 parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19 l. n. 218 del 1952, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza e che, ai sensi dell'art. 23 della medesima legge, il datore di lavoro che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito è da considerare debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore).
La rivalutazione monetaria e gli interessi liquidati ai sensi dell'art. 429 cpc, in ragione del meccanismo descritto, vanno determinati sulle somme al lordo delle ritenute fiscali e contributive ( Cass. lav., 1.7.2000, n. 8842).
Va infine accolta la domanda volta a ottenere l'accertamento del diritto della ricorrente al versamento dei contributi previdenziali omessi
Va rammentata sul punto la recente ordinanza della Cassazione n. 11730/2024, secondo cui:
Il diritto alla posizione assicurativa si configura come un diritto-mezzo rispetto al diritto-fine della protezione di quegli eventi: il bene che esso protegge (consistenza attuale della posizione assicurativa) è strumentale rispetto alla protezione del bene (soddisfacimento delle esigenze di vita in caso di avveramento del rischio) alla quale sono preordinate le varie disposizioni che disciplinano il complesso meccanismo delle assicurazioni sociali”. L'obbligazione del datore di lavoro di versare i contributi dà luogo a due distinti diritti in capo al lavoratore: a) un diritto alla posizione assicurativa, azionabile non appena si verifichi l'omissione contributiva e (nella forma del risarcimento danni, per equivalente o in via specifica) anche dopo che il diritto dell' ai contributi sia prescritto;
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b) un diritto al risarcimento del danno ex art. 2116, comma 2 c.c., azionabile quando -per effetto della mancata contribuzione, della prescrizione dei contributi non altrimenti riparata, e del verificarsi dell'evento protetto- la prestazione previdenziale, che quell'evento dovrebbe tutelare, risulti in tutto o in parte non più conseguibile.
Secondo la indicata pronuncia, il lavoratore è titolare nei confronti del datore di lavoro di un diritto soggettivo alla regolarità della sua posizione contributiva.
Infatti, pure non essendo creditore dei contributi previdenziali, il lavoratore è comunque titolare del diritto, di derivazione costituzionale “all'integrità della posizione contributiva“, la cui lesione reca un pregiudizio attuale (“danno da irregolarità contributiva“), quale comportamento potenzialmente dannoso rispetto alle future pretese pensionistiche.
L'azione del lavoratore volta all'accertamento, anche generico del diritto nei confronti del datore di lavoro, non richiede l'intervento e la chiamata in causa dell . CP_3
Il principio della soccombenza governa le spese liquidate come da dispositivo, con gli oneri accessori che conseguono in via generale al pagamento degli onorari,
12 tenuto conto della natura e del valore della controversia, del grado dell'autorità adìta, dell'attività svolta innanzi al giudice;
l'accoglimento solo parziale del ricorso giustifica la compensazione per metà delle spese di lite.
Alla dichiarazione di resa anticipazione segue, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione delle spese in favore del procuratore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del lavoro, letto l'art. 429 c.p.c., così provvede: in accoglimento del ricorso, dichiara l'intercorrenza di rapporto di lavoro subordinato tra e dal 17.7.2018 al 1.12.2020 Parte_1 Controparte_1 con inquadramento della ricorrente nel 4° livello de CCNL Terziario Confcommercio e per l'effetto condanna la resistente costituita in giudizio al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 19.567,44 di cui € 3.828,42 a titolo di TFR oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione delle singole poste creditorie al saldo;
accerta altresì il diritto della ricorrente al versamento dei contributi previdenziali omessi;
condanna la convenuta al pagamento delle spese di giudizio, liquidando dette spese in euro 2.320,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Si comunichi.
Napoli, 30.9.25 Il giudice del lavoro
Dott.ssa Elisa Tomassi
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