Rigetto
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 06/06/2025, n. 4934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4934 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 04934/2025REG.PROV.COLL.
N. 03338/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3338 del 2024, proposto da
AZ Società Cooperativa a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Antonio Lucianelli e Enrico Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è ex lege domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Ministero dello Sviluppo Economico, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 14485/2023, resa tra le parti, revoca concessione
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 il Cons. Marco Poppi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ordinanza del 16 aprile 2015, l’allora Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito Ministero), preso atto dell’intervenuta « revoca della concessione per l’emittenza », disponeva « la disattivazione amministrativa di tutti gli impianti radioelettrici eserciti [dalla AZ Società Cooperativa a r.l in virtù di concessione n. 900986, ndr] per il funzionamento dell’emittente radiofonica denominata Radio AZ …ivi compresi tutti gli impianti di collegamento ».
AZ impugnava la citata ordinanza (unitamente alla determinazione ministeriale del 31 luglio 2012 e alla nota del 2 aprile 2015, richiamate nell’ordinanza) dinanzi al Tar per il Lazio con ricorso iscritto al n. 163/2016 R.R. notificato il 7 dicembre 2015.
Il Tar, con sentenza n. 163 del 2 ottobre 2023, respingeva il ricorso sul rilievo della mancata impugnazione del citato provvedimento di revoca, nonostante fosse conosciuto al più tardi alla data del 21 novembre 2013.
AZ impugnava la sentenza del Tar con appello depositato il 20 aprile 2024 deducendone l’erroneità sotto svariati profili.
L’amministrazione si costituiva in giudizio il 30 aprile 2024.
L’AN rassegnava le proprie conclusioni in vista della discussione di merito (ribadendo sostanzialmente le doglianze formulate con l’atto introduttivo del giudizio) con memoria depositata il 30 aprile 2025.
All’esito della pubblica udienza del 5 giugno 2025 la causa veniva decisa.
Ai fini di un corretto inquadramento della presente controversia, deve procedersi ad un sintetico richiamo alle vicende (ben illustrate nella sentenza impugnata, cui si rinvia per quanto non espressamente richiamato) che precedevano il presente contenzioso (ritrascritte anche da parte AN).
La ricorrente esponeva:
- di essere « titolare di tre concessioni per la radiodiffusione sonora, a carattere commerciale, in ambito locale (rispettivamente, n.ri prot. 900986, 902731 e 906026), quale proprietaria dell'emittente radiofonica denominata Radio AZ », quest’ultima acquistata dalla Società Onda Sud S.r.l.;
- di aver richiesto al Ministero la voltura in proprio favore delle concessioni sopra indicate, non ottenendola per la concessione n. 900986:
- che la concessione da ultimo citata costituiva oggetto dell’ordinanza impugnata in primo grado con la quale era disposta la « disattivazione amministrativa (…) di tutti gli impianti radioelettrici eserciti dall'emittente descritta in oggetto, compresi gli impianti di collegamento »: provvedimento che la ricorrente affermava di aver conosciuto solo il « 10 ottobre 2015, a seguito di comunicazione ricevuta dalla Onda Sud s.r.l. ».
A sostegno dell’illegittimità degli atti impugnai deduceva con un unico motivo:
- che la voltura in proprio favore della concessione n. 902731 comporterebbe che « nessun provvedimento inibitorio [potrebbe] essere adottato nei confronti dell'impianto di radiodiffusione sonora sito in loc. Monte PE (PA) ed operante sulla frequenza 91.600 MHz, sussistendo (ed esplicando efficacia) un valido e regolare titolo concessorio in capo alla ricorrente, che abilita all'esercizio dell'impianto in oggetto »;
- che la disattivazione disposta nei confronti della Società Onda Sud non potrebbe esserle opposta stante la « perfetta conoscenza » da parte dell’amministrazione della circostanza per cui « nel lontano dicembre 2011, quest’ultima aveva ceduto alla ricorrente le sue emittenti radiofoniche (nonché, chiaramente, tutti i relativi impianti di radiodiffusione), munite di regolari concessioni (prot. 902731 e prot. 900986) »;
- che vanterebbe un legittimo affidamento alla conservazione della concessione atteso che « la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione del Ministero nell’arco di circa quattro anni, non ha mai contestato la legittimità dell'attività radiofonica svolta dalla ricorrente; a mezzo dei predetti impianti »;
- che, vantando la qualità di proprietaria dell’emittente radiofonica, avrebbe dovuto essere resa partecipe del procedimento di revoca mediante notifica della comunicazione di avvio ex art. 7 e del conclusivo provvedimento di revoca della concessione.
Il Ministero, in questa sede non costituito, in primo grado, come evidenziato dal Tar:
- precisava che « l’Amministrazione non ha mai riconosciuto la compravendita dell’emittente Radio Pentagona, protocollo n.900986, né ha emesso alcun provvedimento di voltura di detta concessione, né tantomeno ha preso atto del cambio di denominazione dell'emittente “Radio Pentagon” in “Radio AZ”, in quanto soggetta a provvedimento di revoca »;
- eccepiva che con « e-mail del 21.11.2013 (…) il Ministero ribadiva che il provvedimento di voltura richiesto dalla Azzu«rra Soc. Coop. a r.l. per la concessione 902731 non poteva essere perfezionato, in quanto detta società non risultava in regola con il versamento dei contributi previdenziali» e che la ricorrente «ha senz'altro ricevuto il messaggio, rispondendo alla predetta comunicazione con e-mail datata 5.12.2013 (…), inviando l’elenco dei versamenti ENPALS effettuati per l'esercizio 2012, come richiesto ed ottenendo così la voltura della concessione 902731 ».
Il Tar rileva ulteriormente in sentenza:
- che con nota del 18 gennaio 2013, in sede di richiesta di integrazione documentale, l’amministrazione precisava che « per quanto riguarda la scrittura privata del 30.12.2011 concernente l’acquisto dell’emittente di concessione 900986, si informa che questa non può ritenersi valida in quanto la concessione stessa è stata oggetto di provvedimento di revoca, predisposto a seguito della sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione del 1° aprile 2000 nei confronti della SER COOP a r.l. che ha presentato istanza di prosecuzione ex l. n. 66/01 »;
- che con email del 21 novembre 2013 l’amministrazione comunicava alla ricorrente che « in merito alla richiesta di voltura delle concessioni per l’esercizio della radiodiffusione sonora privata a carattere commerciale, prot. n. 906026 (Radio AZ) e prot. n. 902731 (Radio AZ CS), tali provvedimenti non possono essere perfezionati in quanto questa società non risulta in regola con il versamento dei contributi per l’esercizio 2012 (nota ENPALS n. 0004689 del 31.05.2013) »;
- che « per quanto riguarda la scrittura privata del 30.12.2011 concernente l’acquisto dell’emittente prot.n. 900986 (Radio Pentagona), si ribadisce che questa non può ritenersi valida in quanto la concessione stessa è stata oggetto di provvedimento di revoca predisposto a seguito della sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione del 1° aprile 2000 nei confronti della SER COOP Coop. a.r.l., società che ha presentato istanza d1 prosecuzione ex L. 66/01 »;
- che, per quanto sopra, l’ordinanza censurata, indipendentemente dalle modalità e tempistiche con le quali la ricorrente affermava di esserne venuta a conoscenza, non può che considerarsi « null’altro che un atto esecutivo di un presupposto provvedimento al quale la stessa ricorrente ha prestato acquiescenza »;
- che non fosse configurabile in capo alla ricorrente alcun legittimo affidamento « trattandosi al contrario di un “principio generale dell’azione amministrativa che opera in presenza di una attività della pubblica amministrazione che fa sorgere nel destinatario l’aspettativa al mantenimento nel tempo del rapporto giuridico sorto a seguito di tale attività” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 13 agosto 2020, n. 5011) ».
L’appello è infondato.
Come evidenziato, con email del 21 novembre 2013 l’amministrazione comunicava la Società AZ che la richiesta di « voltura delle concessioni per l’esercizio della radiodiffusione sonora privata a carattere commerciale prot. 906026 (Radio AZ) e prot. n. 902731 (Radio AZ CS)» non poteva essere accolta quanto la «società non risulta in regola con il versamento dei contributi per l'esercizio 2012 ».
In detta sede veniva altresì comunicato che la scrittura privata del 30 dicembre 2011 « concernente l’acquisto dell’emittente prot. n. 900986 » non poteva « ritenersi valida in quanto la connessione stessa è stata oggetto di provvedimento di revoca … ».
La ricezione della suddetta email è comprovata posto che l’AN provvedeva con email del 5 dicembre 2013 a riscontrarla quanto alla prima contestazione (trasmettendo la prova dei versamenti ENPALS indicati come mancanti).
Deve quindi ritenersi comprovata sin da tali date la conoscenza da parte dell’AN dell’intervenuta revoca della concessione.
Ne deriva la tardività dell’impugnazione della revoca proposta solo nel 2015, oltre lo spirare del termine decadenziale decorrente dalla conoscenza dell’esistenza della misura, nonché, l’inammissibilità dell’impugnazione in primo grado delle successive disattivazioni disposte dall’amministrazione trattandosi di esiti vincolati dal presupposto e ormai inoppugnabile provvedimento di revoca della concessione.
In ogni caso (e per mero scrupolo) sono da ritenersi altresì infondate le censure formulate in appello che, si ribadisce, sono meramente ripetitive di quanto già dedotto in primo grado e ritenuto infondato dal Tar con statuizioni solo genericamente contestate in questa sede senza allegare alcun decisivo elemento a comprova della loro erroneità.
L’AN censura infatti la sentenza nella parte in cui non riconosceva, in presenza del descritto incedere, il fondamento del dedotto difetto di istruttoria nonostante fosse evidente la conoscenza da parte dell’amministrazione dell’intervenuta acquisizione dell’emittente radiofonica (Capo I dell’appello).
A sostegno della propria censura si limita a ribadire mere circostanze di fatto, ovvero:
- di aver acquistato l’emittente Radio AZ da Onda Sud in data 30 dicembre 2011 unitamente ai ripetitori eserciti «d andone regolare comunicazione » e presentando istanza di voltura;
- che la concessione n. 902731 veniva volturata mentre per la concessione n. 900986 « era in attesa del relativo provvedimento »;
- che l’Ispettorato Territoriale Sicilia del MISE, nel giugno 2015, intimava « irragionevolmente » a Onda Sud, non più proprietaria, la disattivazione degli impianti su indicazione della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione che nei precedenti quattro anni non aveva mai contestato la legittimità dell’attività radiofonica svolta dall’emittente;
- che a causa di tale condotta, veniva a conoscenza dell’atto impugnato in primo grado solo nell’ottobre 2015, informata di ciò da Onda Sud.
La conoscenza da parte del Ministero delle suesposte circostanze di fatto (in particolare dell’acquisizione dell’emittente) determinerebbe di per sé l’illegittimità del provvedimento per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento ex art. 7 della L. n. 241/1990 da ritenersi dovuta nella sua qualità di titolare dell’emittente.
La censura è irrilevante prima ancora che infondata atteso che il profilo di illegittimità dedotto attiene ad un momento successivo al consolidamento del provvedimento di revoca che vincolava l’amministrazione all’adozione dell’ordinanza di disattivazione impugnata.
L’AN (Capo II) censura la sentenza nella parte in cui afferma che non risulterebbe impugnato il provvedimento di revoca nonostante la contestazione dell’atto emergesse dall’epigrafe del ricorso e, in ogni caso dalle successive narrative.
La censura è infondata.
È stato infatti già rilevato che il provvedimento revoca era noto alla ricorrente, al più tardi, il 21 novembre 2013: data dalla quale deve essere computato il termine decadenziale per l’impugnazione dell’atto, spirato il quale, l’atto si consolida.
L’AN (Capo III) censura la sentenza nella parte in cui afferma l’insussistenza dell’invocato legittimo affidamento al legittimo esercizio dell’emittente che invece troverebbe fondamento nella circostanza che, come anticipato, la Direzione Generale, per quattro anni non avrebbe mai contestato l’attività radiofonica svolta.
La censura è infondata non essendo l’eventuale tolleranza dell’amministrazione di una situazione di fatto non conforme a diritto è inidonea a sanarla.
L’AN infine (Capo IV) ripropone ex art. 101 c.p.a. e 447 c.p.c. « ogni profilo di illegittimità avverso gli atti impugnati già censurato col ricorso introduttivo » cui segue tuttavia un richiamo alle censure già formulate con i precedenti capi d’impugnazione da ritenersi, per le ragioni già illustrate, infondati.
Per quanto precede l’appello deve essere respinto con condanna dell’AN al pagamento delle spese di giudizio nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’AN al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 3.000.00
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Marco Poppi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Poppi | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO