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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 07/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Latti Giorgio Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5328 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
, nata a [...] il [...], CF , residente in Parte_1 C.F._1
Maracalagonis, Via Umberto I 55, elettivamente domiciliata in Cagliari alla via Sonnino n. 139,
presso lo studio dell'avv. Anna Maria Minafra, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrente
contro
(C.F.: nato a [...] il [...] e residente a CP_1 C.F._2
Maracalagonis (CA) nella Via Umberto I n. 55, elett.te domiciliato in Cagliari, in Via Porto Scalas
n. 22 presso lo Studio legale dell'Avv. Desolina Farris, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
Resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, Intervenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale adito:
Con riguardo alla domanda di separazione “Voglia il Tribunale adito:
1) autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2) assegnare la casa coniugale, sita in Maracalagonis Via Umberto I 55, già di esclusiva proprietà al
OR CP_1
3) la ORa trasferirà la sua residenza, unitamente a quella dei figli in Cagliari Via Pt_1
Archimede, 3, ove continuerà a viverci unitamente ai figli entrambi e Persona_1 Per_2
;
[...]
4) disporre l'affidamento esclusivo della figlia minore in favore della ORa Per_2 Parte_1
in considerazione del fatto che il OR è spesso impegnato fuori sede per motivi di lavoro. In CP_1
ogni caso entrambi i genitori restano titolari della responsabilità genitoriale sula figlia minore. Le
decisioni di maggiore interesse, relative all'educazione, all'istruzione e alla salute dei figli, sono comunque prese di comune accordo tra i genitori.
5) La figlia potrà vedere e stare con il padre quando vorrà in base ai suoi impegni scolastici e Per_2
ricreativi.
6) Disporre che Il signor corrisponda a titolo di contributo al mantenimento della figlia CP_1
minore e del LI , maggiorenne ma non economicamente indipendente, la Per_2 Persona_1
somma mensile di €. 300,00 da versarsi in via anticipata entro il giorno 12 di ogni mese, con rivalutazione annuale Istat costo vita. Le spese (ordinarie e straordinarie) saranno sostenute al 100%
dalla ORa Pt_1
7) Il OR terrà con sé il cane di proprietà della ORa e si impegna a recarsi presso CP_1 Pt_1
gli uffici dell'ASL competente per il passaggio di proprietà.
8) Le spese sono compensate fra le parti” Con riguardo alla domanda di divorzio
“pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1 dicembre 1970, n. 898
dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza”
In ogni caso
- con integrale compensazione delle spese e competenze.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.07.2023, ha chiesto al Tribunale di pronunciare la Parte_1
separazione personale dal coniuge, e, decorsi i termini di legge, il divorzio fra loro. CP_1
si è costituito in giudizio con comparsa depositata in data 14.12.2023 e con istanza CP_1
congiunta depositata in data 4.10.2024 i procuratori delle parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo a definizione della vertenza in esame, confermato all'udienza del 7.10.2024 dai procuratori delle parti.
La causa è stata, pertanto, rimessa al Collegio per la decisione alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi e alle Parte_1 CP_1
condizioni concordate, che devono essere integralmente recepite dal Collegio, in quanto conformi all'interesse delle stesse parti e dei figli e maggiorenne, ma non Per_2 Persona_1
economicamente indipendente. Il giudizio deve invece proseguire con riferimento alla domanda di divorzio, contestualmente proposta, dovendo al riguardo maturare i presupposti di legge per la procedibilità.
Ritiene, pertanto, il Collegio che sia necessario pronunciare sentenza parziale, rinviando, per l'effetto, la causa con separata ordinanza al giudice delegato per l'ulteriore corso e sospendendo di provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente decidendo:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...], mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per CP_1
l'annotazione della presente sentenza (atto n. 185, parte 1, anno 2005 - Comune di Cagliari);
2) autorizza i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione personale dei coniugi;
3) la ORa trasferirà la sua residenza, unitamente a quella dei figli in Cagliari Via Pt_1
Archimede, 3, ove continuerà a viverci unitamente ai figli entrambi e Persona_1 Per_2
;
[...]
4) dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore in favore della ORa Per_2 [...]
in considerazione del fatto che il OR è spesso impegnato fuori sede per motivi di Pt_1 CP_1
lavoro. In ogni caso entrambi i genitori restano titolari della responsabilità genitoriale sula figlia minore. Le decisioni di maggiore interesse, relative all'educazione, all'istruzione e alla salute dei figli, sono comunque prese di comune accordo tra i genitori.
5) La figlia potrà vedere e stare con il padre quando vorrà in base ai suoi impegni scolastici e Per_2
ricreativi.
6) assegna la casa coniugale, sita in Maracalagonis Via Umberto I 55, già di esclusiva proprietà al
OR CP_1
7) dispone che Il signor corrisponda a titolo di contributo al mantenimento della figlia CP_1
minore e del LI , maggiorenne ma non economicamente indipendente, la Per_2 Persona_1 somma mensile di euro 300,00 da versarsi in via anticipata entro il giorno 12 di ogni mese, con rivalutazione annuale Istat costo vita. Le spese ( ordinarie e straordinarie) saranno sostenute al
100% dalla ORa Pt_1
8) dà atto che il OR terrà con sé il cane di proprietà della ORa e si impegna a CP_1 Pt_1
recarsi presso gli uffici dell'ASL competente per il passaggio di proprietà;
9) provvede sull'ulteriore corso della causa come da separata ordinanza;
10) rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Cagliari in data 6.12.2024, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Latti Giorgio
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nella causa iscritta al n. 5328 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
, con l'avv. Minafra Anna Maria Parte_1
ricorrente contro
, con l'avv. Desolina Farris, CP_1
resistente e con l'intervento del
Pubblico Ministero
intervenuto per legge
Vista la sentenza parziale in pari data, con la quale nella causa tra le suddette parti, pronunciata la separazione personale tra i coniugi, si sospende di provvedere sulle ulteriori domande formulate;
Visti gli artt. 279 e 280 c.p.c.;
P.Q.M.
rinvia per la comparizione personale delle parti all'udienza del 15.9.2025 ore 9,30, davanti al giudice delegato Dott. Mario Farina cui rimette la causa per la prosecuzione. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni rito.
Così deciso in Cagliari in data 6.12.2024, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Presidente
Dott. Latti Giorgio