Articolo 4 della Legge 5 luglio 1961, n. 635
Articolo 3Articolo 5
Versione
12 agosto 1961
Art. 4.
La garanzia di cui alla lettera a) dell'articolo 1 e' concessa nella stessa valuta nella quale e' espresso il credito.
La garanzia di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 1 e' concessa in lire italiane.
I premi e gli indennizzi sono liquidati e pagati in lire italiane al cambio del giorno della liquidazione.
Entrata in vigore il 12 agosto 1961