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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 18/08/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
N. 880/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Emanuela Luciani, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 880 dell'anno 2022
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in proprio e in qualità di eredi di , C.F._2 Persona_1 deceduto il 22.10.2020, rappresentate e difese dagli avv.ti Giuseppe Giglio e Quirino Mescia, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliate presso il loro studio sito in Termoli, C.so Mario Milano n. 27/c attrici
E
(C.F. ), in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 feso distrettuale del di Campobasso, ed elettivamente domiciliato presso i suoi uffici siti in Campobasso, via Insorti d'Ungheria, n. 74 convenuto
Fatto e Diritto
Con atto di citazione notificato in data 25.05.2022 e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio il , affinché fosse
[...] Controparte_1 condannato al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, sia iure proprio che iure hereditatis, da loro subiti in conseguenza della morte di PE
(marito della prima e padre della seconda), causata da un epatoc
[...] originante da infezione HCV post-trasfusionale.
In punto di fatto hanno riferito che:
- in data 29.07.1979, a causa di un grave politrauma facciale a seguito di incidente stradale, era stato ricoverato dapprima presso l'Ospedale di Persona_1
Termoli e successivamente presso l'Ospedale Umberto I di Ancona, e che in entrambe le strutture ospedaliere era stato sottoposto ad emotrasfusioni;
1 N. 880/2022 R.G.
- il 18.09.2018 gli era stata diagnosticata una epatopatia HCV correlata ed un epatocarcinoma, sicché nel dicembre 2018 era stato sottoposto a trattamento loco regionale per epatocarcinoma multifocale e a terapia CEAT;
- il 23.07.2019 gli era stata diagnosticata una neoplasia polmonare, HCC multifocale su cirrosi HCV;
- in data 25.09.2019 aveva presentato domanda di indennizzo Persona_1 per danneggiati da emotrasfusioni, accolta dalla Commissione Medico Ospedaliera di Bari, che ha accertato il nesso di causa tra le emotrasfusioni praticate nel 1979 e la patologia epatica da lui contratta;
- il 22.10.2020 il predetto è deceduto presso l'Hospice di Larino, ove era stato ricoverato il 19.10.2020.
Con comparsa di risposta del 13.09.2022 si è costituito in giudizio il Controparte_1
, eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto risarcitorio azionato e
[...] chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda attorea, siccome infondata.
Ha sostenuto che all'epoca dei fatti la trasmissibilità del virus attraverso emotrasfusioni non era ancora ragionevolmente prevedibile, e che parte attrice non avrebbe offerto la prova dell'eziologia materiale dell'evento di danno, né dei pregiudizi lamentati.
In via subordinata ha chiesto di disporre la chiamata in causa iussu iudicis, ex art. 107 c.p.c., della struttura ospedaliera Umberto I di Ancona, quale unica responsabile dei fatti rappresentati dall'attore.
Ha ulteriormente invocato l'applicazione dell'art. 1227 c.c., sostenendo che il de cuius non avrebbe posto in essere visite mediche ed analisi, onde accertarsi del suo stato di salute, e che dunque l'evento dannoso in questione si sarebbe verificato soltanto a causa del suo comportamento imprudente.
In via ulteriormente gradata ha chiesto di detrarre dalle somme eventualmente riconosciute a titolo risarcitorio le indennità percepite ai sensi della legge 210/1992.
La causa è stata istruita, oltre che in via documentale, anche mediante l'escussione di alcuni testimoni, nonché attraverso una CTU medico-legale.
All'esito dell'istruttoria, in data 24.12.2024, la causa è stata assegnata allo scrivente giudice.
All'udienza del 24.02.2025, sostituita dal deposito in telematico di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nei rispettivi atti;
lo scrivente giudice ha trattenuto dunque la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
***
I. L'eccezione di prescrizione sollevata dal Controparte_1
La responsabilità del per i danni conseguenti ad infezioni da Controparte_1 virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi è di natura extracontrattuale, con la conseguenza per cui il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di avere contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale, che decorre “a norma degli artt. 2935 e 2947, comma 1, c.c., non dal giorno in cui il terzo determina la
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modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita, o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, da ritenersi coincidente non con la comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992, ma con la proposizione della relativa domanda amministrativa, che attesta l'esistenza, in capo all'interessato, di una sufficiente ed adeguata percezione della malattia” (ex multis Cass. n. 16217/2019; Cass. n. 27757/2017).
La scoperta della malattia non significa dunque affatto acquisizione anche della consapevolezza della riconducibilità del proprio stato morboso alla trasfusione subita;
l'unico indice rivelatore dell'acquisita consapevolezza è la formale richiesta di indennizzo ex L. 210/92, ragion per cui il dies a quo della prescrizione quinquennale coincide con la proposizione della domanda indennitaria, inequivocabilmente espressiva della percezione della malattia quale danno ingiusto conseguente al comportamento altrui.
Ebbene, è in atti la domanda con la quale ha chiesto l'indennizzo Persona_1 di cui alla l. 210/1992, rappresentando di “aver subito un danno permanente irreversibile in quanto danneggiato irreversibilmente da patologia epatica post- trasfusionale”, pervenuta all' in data 25.09.2019. CP_3
Posto che la notifica dell'atto di citazione nel presente giudizio è stata effettuata in data 25.05.2022, non può dunque dubitarsi della tempestività dell'azione, in quanto avviata molto prima dello spirare del termine prescrizionale.
Si osserva ancora che, una volta dimostrata da parte della vittima la data di presentazione della domanda amministrativa di erogazione dell'indennizzo previsto dalla legge 210/92, spetta alla controparte dimostrare, anche per mezzo di presunzioni semplici, che già prima di quella data il danneggiato conosceva o poteva conoscere, con l'ordinaria diligenza, sia l'esistenza della malattia, sia la sua riconducibilità causale alla trasfusione (Cass. 12 giugno 2020, n. 11298).
Nel caso di specie tale prova non è stata fornita dal convenuto, né è emersa CP_1 in qualche modo ex actis.
Ne deriva, dunque, che l'eccezione di prescrizione sollevata dal Controparte_1 deve essere rigettata, siccome infondata.
II. La responsabilità del Controparte_1
II.I Attesa la natura extracontrattuale della responsabilità del Controparte_1 per i danni conseguenti ad infezioni da virus HCV, occorre accertare la ricorrenza, nel caso di specie, degli elementi costitutivi di cui all'art. 2043 c.c.
Risulta dalla documentazione prodotta da parte attrice che:
- nel 1979 fu ricoverato presso l'Ospedale di Termoli, e Persona_1 successivamente trasferito presso l'Ospedale Umberto I di Ancona, a causa di un grave politrauma facciale causato da incidente stradale, e che in quella occasione fu sottoposto a diverse emotrasfusioni;
- in data 18.09.2018 gli fu diagnosticata epatopatia HCV correlata ed un epatocarcinoma ben differenziato;
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- il 23.07.2019 l'Azienda ospedaliera di Padova diagnosticò al Tricarico una neoplasia polmonare, HCC multifocale su cirrosi HCV;
- con verbale n. 36 del 23/02/2022 la Commissione medica ospedaliera riconobbe la sussistenza del nesso causale tra le trasfusioni cui il predetto fu sottoposto nel 1979 e la comparsa della epatopatia HCV, “poiché risultano almeno sufficientemente soddisfatti i criteri medico legali posti a fondamento di tale principio, considerata la latenza dell'espressione clinica dell'infezione e il rilevante numero di trasfusioni cui fu sottoposto”.
Ebbene, in punto di nesso causale si osserva che, come chiaramente osservato dalla Cassazione Civile sez. III, 15/06/2018, n. 15734, “in tema di giudizio relativo al risarcimento del danno da emotrasfusioni, promosso dal danneggiato contro il
, l'accertamento della riconducibilità del contagio a una Controparte_1 emotrasfusione compiuto dalla Commissione di cui all'articolo 4 della legge n. 210 del 1992 e in base al quale è stato riconosciuto l'indennizzo ai sensi della detta legge non può essere messo in discussione dal , quanto alla riconducibilità del contagio CP_1 alla trasfusione o alle trasfusioni individuate come causative del contagio e il giudice deve ritenere detto fatto indiscutibile e non bisognoso di prova, in quanto, essendo la Commissione organo dello Stato, l'accertamento è da ritenere imputabile allo stesso
”. CP_1
La circostanza per cui la riscontrata epatopatia HCV, con epatocarcinoma, sia causalmente ricollegabile alle emotrasfusioni cui il de cuius fu sottoposto, può dirsi dunque accertata sulla base del richiamato verbale della Commissione medica ospedaliera, in atti.
La consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente giudizio - della cui validità non si dubita, essendo stata regolarmente trasmessa alle parti costituite, come comprovato in atti - ha poi ulteriormente avvalorato le deduzioni attoree, rappresentando che “l'infezione da HCV, da cui conseguì la cirrosi epatica e l'epatocarcinoma, derivò in termini più che probabilistici dalle trasfusioni effettuate nel 1979 presso il Civile di Ancona. È ragionevole asserire che durante tale periodo di latenza non si manifestò alcun segno o sintomo clinico”.
L'assunto muove dalla considerazione per cui l'azione del virus può rimanere latente nel corso di decenni, sicché, non essendo note le condizioni infettivologiche dei donatori del sangue che fu destinato al Tricarico, è del tutto plausibile che l'infezione derivò dalle trasfusioni effettuate nell'estate del 1979, e che durante il periodo di latenza non si manifestò alcun segno clinico (p. 29 ss. CTU).
La relazione peritale ha inoltre evidenziato la correlazione biologica tra l'epatocarcinoma diagnosticato al de cuius e il virus del quale era infetto, osservando che la descritta condizione tumorale è naturale conseguenza dell'infezione da HCV.
Ciò posto, si legge nella CTU in atti che al momento dell'exitus il risultava PE affetto da due gravi patologie, entrambe potenzialmente letali: il c polmone e l'epatocarcinoma su cirrosi epatica HCV-correlata.
L'avviso di morte compilato dal dott. ha individuato la causa di Persona_2 morte, come malattia primitiva, nella neoplasia polmonare in fase plurimetastatica, e come accidente terminale nella chachessia neoplastica.
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Si legge altresì nella CTU che “le condizioni cliniche “scadute” in cui il Tricarico si presentò a Termoli per l'ultimo suo ingresso in ospedale, poi terminato, come noto, con la dimissione presso l'hospice larinese e quindi, a stretto giro, con l'exitus, risultavano come la conseguenza di due gravissime patologie ancora, entrambe, in atto. È ragionevole supporre, difatti, che le infauste condizioni cliniche fossero conseguenza tanto di una persistenza della neoplasia polmonare, del resto obiettivata anche alla radiografia tradizionale (“ipertrofia nodulare della regione ilare”), quanto della malignità epatica (“il fegato mostra dimensioni aumentate ed architettura completamente sovvertita per la presenza di plurime formazioni nodulari polidimensionali in entrambi i lobi”). A questo punto, entrando nel merito della valutazione medico-legale, è cosa ardua a stabilirsi quale tra le due patologie tumorali, entrambe di per sé sufficienti a determinare il decesso, abbia impattato prevalentemente il quadro sindromico del Tricarico sino a condurlo, effettivamente, all'exitus (…)”, e ciò in quanto “l'organismo umano non è strutturato a compartimenti stagni, ma solo di parti che giovano solo della reciproca interconnessione, per cui i meccanismi fisiopatologici instauratisi in un distretto compromettono inevitabilmente quelli di un altro, e da questi ne sono, volta loro, mutualmente influenzati”.
I CTU hanno osservato quindi come “non ci si possa esimere dal definire il ruolo del cancro epatico come, quantomeno, quello di una concausa nel determinismo nel decesso”, osservando nello specifico che “il grave coinvolgimento patologico del fegato, infatti, determinante il sequestro dei liquidi nel terzo spazio, la riduzione della capacità coagulativa, l'incapacità di metabolizzare fisiologicamente le sostanze esotossiche tra cui, in primis, i presidi farmacologici, l'alterazione di innumerevoli valori di laboratorio (l'ipoprotidemia, il rialzo degli indici delle transamminasi, della gamma-GT, della bilirubinemia), influì considerevolmente - in senso peggiorativo - sul decorso della patologia neoplastica polmonare, potendosi asserire con criterio più che probabilistico che l'epatocarcinoma su cirrosi HCV-correlata concausò l'exitus del Tricarico nei modi e nei tempi in cui effettivamente avvenne”.
Quanto al rapporto intercorrente tra l'epatocarcinoma e la neoplasia polmonare, dalla quale pure era affetto il Tricarico, e nello specifico al loro concorso causale sull'exitus verificatosi il 22.10.2020, si osserva in punto di diritto quanto segue.
Costituisce ius receptum il principio della infrazionabilità del nesso di causalità materiale tra condotta ed evento di danno.
Invero, l'art. 1227 c.c., prevedendo la riduzione della responsabilità nel solo caso di concorso causale fornito dalla vittima, implicitamente esclude la frazionabilità del nesso nel caso di concorso di cause naturali con la condotta del responsabile.
Di conseguenza, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, se viene processualmente accertato che la causa naturale sia tale da escludere il nesso di causa tra condotta ed evento, la domanda deve essere rigettata;
al contrario, se la causa naturale abbia rivestito efficacia eziologica non esclusiva, ma soltanto concorrente rispetto all'evento, la responsabilità dell'evento sarà per intero ascritta all'autore della condotta illecita.
Ne deriva che resta esclusa la possibilità di qualsiasi riduzione proporzionale della responsabilità in ragione della minore incidenza dell'apporto causale del danneggiante, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti
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umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile (Cass. n. 28986/2019).
Di conseguenza, accertato che la neoplasia polmonare non ha rivestito efficacia eziologica esclusiva rispetto all'evento morte, la responsabilità di quest'ultimo deve essere interamente ascritta al , quale autore della condotta Controparte_1 illecita causativa del danno, nei termini che saranno meglio chiariti al successivo paragrafo II.II.
Non merita poi condivisione la ricostruzione del in merito all'ipotizzata CP_1 negligenza del de cuius nell'occuparsi adeguatamente della sua salute (condotta asseritamente idonea ad escludere il risarcimento ex art. 1227 c.c.) atteso che, come risulta dalla CTU in atti, “il periodo di latenza tra la trasfusione/infezione e la diagnosi di cirrosi/epatocarcinoma è nell'ordine dei decenni”, e “l'azione del Virus dell'Epatite C può condurre a una infezione cronica che nelle fasi iniziali può non dare segno di sé. Le riserve funzionali del fegato, infatti, sono tali da celare l'impatto del danno epatico lieve e moderato: la patologia epatica è spesso un processo insidioso che si sviluppa in mesi o anni rendendosi manifesta solo nelle forme ormai terminali. Una recente review di Nature riconosce che “nel corso di 20–30 anni, una parte dei pazienti [affetti da HCV, ndr] progredirà in cirrosi epatica e altre conseguenze della cirrosi, come l'insufficienza epatica […] e l'epatocarcinoma”.
Ne deriva che, come osservato nella CTU, “è ragionevole asserire, anche in termini più che probabilistici, che durante tale periodo di latenza non si manifestò alcun segno
o sintomo clinico, stante le già esplicitate caratteristiche intrinseche della malattia e dell'organo coinvolto”, ragion per cui alcuna condotta negligente può essere imputata al danneggiato, quantomeno sulla base di quanto emerge dagli atti di causa, atteso che è ben possibile che egli non abbia manifestato, per decenni, chiari segni clinici della malattia, che avrebbero potuto indurlo ad effettuare approfondite indagini in merito.
II.II. Le contestazioni delle attrici attengono alla colpevole omissione del CP_1 convenuto in ordine alla vigilanza sulla sicurezza del sangue e dei suoi derivati.
Giova sul punto richiamare i princìpi espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nelle note sentenze nn. 576-585 dell'11 gennaio 2008, secondo cui anche prima dell'entrata in vigore della legge 4.5.1990 n. 107, contenente la disciplina per le attività trasfusionali e la produzione di emoderivati, deve ritenersi che sussistesse, sulla base della legislazione vigente, un obbligo di controllo, direttiva e vigilanza in materia di sangue umano da parte del Ministero della sanità, anche strumentale alla funzione di programmazione e coordinamento in materia sanitaria.
In particolare, la L. n. 592 del 1967, emanata proprio al fine di disciplinare la "raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano" ed abrogata nel 2010, all'art. 1 attribuì al Ministero della sanità il compito di adottare le direttive tecniche per l'organizzazione, il funzionamento dei servizi inerenti alla raccolta, preparazione, conservazione e distribuzione del sangue umano per uso trasfusionale, nonché per la preparazione dei suoi derivati, e quello di provvedere alla relativa vigilanza, prevedendo poi all'art. 20 che entro sei mesi fosse adottato il DPR contenente le relative norme regolamentari nonché la "determinazione dei requisiti minimi che i donatori debbono possedere e dei controlli cui debbono essere sottoposti".
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In sostanza, già per effetto della L. n. 592 del 1967 il Ministero, in qualità di unico produttore, acquirente e distributore del sangue trasfusionale, aveva non solo l'obbligo di operare per soddisfare il bisogno quantitativo di sangue, ma era stato anche espressamente delegato a predisporre la normativa di dettaglio diretta a minimizzare il rischio di danni per i destinatari delle trasfusioni di prodotti ematici.
Inoltre, proprio in ragione dei suddetti compiti attribuiti dalla l. n. 592/1967 al
, quest'ultimo risultava investito anche dell'obbligo CP_1 CP_4 conseguenziale di organizzare ed assicurare l'osservanza della normativa di dettaglio che avrebbe emanato (D.P.R. n. 1256 del 1971).
Successivamente, la L. n. 833 del 23.12.1978 (art. 6, lett. b e c) conservò al
, oltre al ruolo primario nella programmazione del piano Controparte_5 sanitario nazionale ed i compiti di coordinamento delle attività amministrative regionali delegate in materia sanitaria, importanti funzioni in materia di produzione, sperimentazione e commercio dei prodotti farmaceutici e degli emoderivati, e confermò che la raccolta, il frazionamento e la distribuzione del sangue umano costituivano materia di interesse nazionale.
In seguito, la L. 4 maggio 1990, n. 107, entrata in vigore il 26.05.1990 e contenente la nuova disciplina organica "per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati", ha abrogato la l n. 592/1967, comunque prevedendo che sino alla data di emanazione delle norme di indirizzo e coordinamento, continuassero a trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal D.P.R. 1256/1971.
In ordine alla questione della delimitazione temporale della responsabilità del per comportamento omissivo colposo si osserva che le richiamate CP_1 pronunce della Suprema Corte a Sezioni Unite precisano che, a partire dalla data di conoscenza dell'epatite B, sussiste la responsabilità del anche per il CP_1 contagio degli altri due virus (HCV e HIV), “che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo dell'integrità fisica da virus veicolati dal sangue infetto, che il non aveva CP_1 controllato, come pure era obbligato per legge".
Nel caso in esame deve individuarsi negli anni '70 l'epoca a partire dalla quale il può ritenersi responsabile per i danni all'integrità fisica Controparte_1 prodotti in conseguenza di emotrasfusioni: in tale contesto temporale, infatti, si previde l'obbligo di effettuare la ricerca dell'antigene dell'epatite B.
In quell'epoca era stata già acquisita dalla comunità scientifica la consapevolezza dell'esistenza di un tipo di epatite non riconducibile a quelle fino a quel momento note (A e B), tanto che la stessa era individuata per esclusione rispetto a queste ultime (epatite non A e non B): si trattava, cioè, di un'ipotizzata epatite di tipo A, in quanto priva dell'antigene dell'epatite di tipo B, ma che tuttavia non presentava i marcatori tipici dell'epatite A. In particolare, proprio negli anni 1965-1967 fu identificato l'antigene “ ”, quale marcatore dell'epatite virale di tipo B, e la Per_3 comunità scientifica era a conoscenza dell'importanza dell'alterazione delle transaminasi come segno di possibile infezione epatica.
Quindi a decorrere dal suddetto periodo di tempo la condotta omissiva ministeriale può qualificarsi come causa efficiente del contagio, in quanto era prevedibile, secondo le conoscenze scientifiche dell'epoca, che l'emotrasfusione proveniente da
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soggetto non controllato potesse veicolare l'epatite, e tale evento era evitabile con l'esclusione dal circuito emotrasfusionale delle unità di sangue non sottoposte ad alcun tipo di verifica (anche se il virus dell'epatite C fu in concreto identificato soltanto nel 1988).
Le valutazioni sinora operate corrispondono a quanto affermato anche dalla Suprema Corte (cfr. Cass., sez. III, 20.4.2010, n. 9315), secondo cui “è ius receptum (S.U. nn. 576, 581, 582 e 584/2008) che già a decorrere dagli anni. '60/'70 sussistevano obblighi normativi (L. n. 592 del 1967; D.P.R. n. 1256 del 1971 che all'art. 44 prescriveva di controllare se il donatore di sangue era stato affetto da epatite virale vietandone in tal caso la trasfusione ad altri;
L. n. 519 del 1973; L. n. 833 del 1973) di controlli volti ad impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto - ed infatti, già a decorrere dalla metà degli anni '60 erano esclusi dalla possibilità di donare il sangue coloro i cui valori delle transaminasi e delle GPT - indicatori della funzionalità epatica - erano alterati rispetto ai ranges prescritti - già a partire dalla data di rilevazione diagnostica dell'epatite B - 1978 - era obbligatoria la ricerca della presenza dell'antigene 3 in ogni singolo campione di sangue o plasma…”.
Sulla medesima linea interpretativa – tesa ad arretrare ulteriormente il momento di insorgenza della responsabilità ministeriale in tema di contagio da emoderivati – si colloca Cass., sez. III, 29.8.2011, n. 17685 (cfr. pagg. 9 e 10 della motivazione), la quale ha annullato la sentenza della Corte d'Appello di Roma, che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza di epatite “HCV” e di cirrosi epatica contratte all'esito di trasfusioni di sangue eseguite nel 1973.
In considerazione di quanto sinora esposto deve dunque ravvisarsi, anche con riferimento all'epoca delle trasfusioni originanti la presente controversia (estate del 1979), una responsabilità del per aver omesso, o comunque Controparte_1 ritardato, l'adozione di cautele già conosciute alla scienza medica, il cui impiego avrebbe evitato o quantomeno ridotto sensibilmente il rischio di contagio anche per il virus HCV, che ancora non era stato esattamente identificato, e per avere tenuto un comportamento non diligente nei controlli e nell'assolvimento dei compiti affidatigli.
III. Le singole voci di danno ed il quantum debeatur
Ciò acclarato in ordine all'an debeatur, venendo alla determinazione del quantum debeatur, si osserva che le attrici hanno domandato il risarcimento del “danno non patrimoniale (in particolare sub specie di danno morale, esistenziale e biologico) risarcibile iure ereditario da liquidarsi secondo equità, nonché il danno patrimoniale e non patrimoniale (in particolare sub specie di danno morale) risarcibile iure proprio, da liquidarsi anch'esso secondo equità per la lesione prima e la perdita definitiva poi del rapporto parentale”, oltre rivalutazione e interessi.
III.I. Il danno non patrimoniale iure hereditatis
La domanda volta ad ottenere il ristoro del danno non patrimoniale iure hereditatis è fondata e merita accoglimento, nei limiti di seguito indicati.
In favore delle attrici deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale patito da , nel periodo di tempo compreso fra la Persona_1 percezione dell'evento lesivo e il momento della morte. La patologia epatica da cui il fu affetto, con un decorso evolutivo fino all'exitus, determinò infatti uno PE
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stato di malattia ingravescente, con il progressivo deterioramento delle condizioni fisiche e patologiche del soggetto leso.
Giova rammentare che, in base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui il decesso sia stato causato dalle lesioni patite dalla vittima, il de cuius acquista e trasmette agli eredi il solo diritto al risarcimento del danno da invalidità temporanea: infatti, se la malattia causata dalle lesioni non guarisce, ma conduce la vittima alla morte, non è concepibile lo stabilizzarsi dei postumi e, di conseguenza, non è configurabile alcun danno da invalidità permanente.
Invero, la nozione medico-legale di “invalidità permanente” presuppone che la malattia sia cessata e che l'organismo abbia riacquistato il suo equilibrio, magari alterato, ma pur sempre stabile.
Pertanto, nell'ipotesi di morte causata dalle lesioni, non è configurabile alcuna invalidità permanente in senso medico-legale, poiché la malattia in questo caso non si è risolta con esiti permanenti, ma ha determinato la morte dell'individuo (Cass. 14.11.2011 n. 23739; Cass.
9.10.2009 n. 21497; Cass. 24.10.2007 n. 22338; Cass. 28.4.2006 n. 9959).
Ne deriva che la somma da liquidare deve essere commisurata all'invalidità temporanea, determinata sulla base delle Tabelle all'uopo elaborate dall'Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di Milano (ed. 2024), quale parametro di conformità della valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.
Si reputa a tal proposito equo utilizzare come base di calcolo il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta, fissato dalle tabelle milanesi ed. 2024 nella somma di euro 115,00, comprensiva del danno morale.
Ebbene, dalla documentazione in atti è emerso che il primo riscontro della patologia è avvenuto il 18.09.2018, e che l'exitus è intervenuto in data 22.10.2020, sicché deve essere riconosciuto alle attrici un ristoro pari ad euro 115,00 per ciascun giorno compreso tra il 18.09.2018 e il 22.10.2020 (765 giorni), e dunque la somma di euro 87.975,00.
III.II. L'eccezione di compensatio lucri cum damno sollevata dal
[...]
CP_1
Dalla somma appena indicata deve essere tuttavia preliminarmente detratto l'importo pari ad € 11.421,42, ossia l'importo che le attrici hanno ammesso di aver riscosso (cfr. comparsa conclusionale), a titolo di indennizzo ex art. 1, co. 3 L. 210/92, da ottobre 2019 al decesso del (22.10.2020), in accoglimento PE dell'eccezione di compensatio lucri cum damno sollevata dal . Controparte_1
Si osserva che il principio della compensatio lucri cum damno risponde alla logica secondo la quale il risarcimento del danno è volto a ricondurre la sfera giuridica del danneggiato nella curva di indifferenza anteriore all'illecito, e non può costituire occasione di guadagno.
Invero, il diritto al risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto ha natura diversa rispetto all'indennizzo ex legge n. 210/1992. In particolare, il diritto del danneggiato ad un equo indennizzo discende dalla normativa citata, a prescindere dalla colpa
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dell'amministrazione, e si ricollega al bilanciamento fra rischio sociale delle prestazioni sanitarie e tutela della salute del singolo, laddove, invece, il diritto al risarcimento del danno consegue solamente ad un illecito colposo o doloso.
Ciò non esclude che il danneggiato possa beneficiare di entrambi i rimedi, salvo, in applicazione del principio della “compensatio lucri cum damno”, detrarre l'indennizzo dalle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno, in quanto il credito indennitario, pur avendo titolo diverso, ha il medesimo fine del credito risarcitorio, tendendo alla riparazione del pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso.
In particolare, in subiecta materia la Suprema Corte ha affermato che “il diritto al risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto ha natura diversa rispetto all'attribuzione indennitaria regolata dalla legge n. 210 del 1992; tuttavia, nel giudizio risarcitorio promosso contro il per omessa adozione delle dovute cautele, Controparte_1
l'indennizzo eventualmente già corrisposto al danneggiato può essere interamente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno ("compensatio lucri cum damno"), venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto (il ) due CP_1 diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo” ( Civ., Sez. 3, Sentenza n. 6573 del 14/03/2013).
In merito al quantum da detrarre, si precisa che esso può essere pari alla sola somma di € 11.421,42, importo che le stesse attrici hanno ammesso di aver riscosso, atteso che il , sul quale gravava il relativo onere, non ha fornito la prova di aver CP_1 corrisposto somme ulteriori.
La somma che il deve essere condannato a pagare in favore Controparte_1 delle attrici, quali creditrici in solido, è dunque pari ad euro 76.553,58.
L'importo deve essere devalutato alla data del fatto (e dunque al 18.09.2018, data del primo riscontro della patologia), poi rivalutato in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo, e quindi maggiorato degli interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata a far tempo da tale data ad oggi (cfr. ex plurimis, Cass. Civ. sent. n. 9517 del 1.7.2002).
III.III. Il danno non patrimoniale iure proprio
Anche la domanda volta ad ottenere il ristoro del danno non patrimoniale iure proprio è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
Le attrici hanno infatti senza dubbio subito un danno da perdita del rapporto parentale, risarcibile in considerazione della infrangibilità della sfera degli affetti, della reciproca solidarietà, dell'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona in ambito endofamiliare.
Sul danno da perdita del rapporto parentale la Suprema Corte ha stabilito che "Il familiare di una persona offesa dall'altrui condotta illecita può subire un danno non patrimoniale che deve essere risarcito nel suo duplice aspetto della sofferenza soggettiva e del conseguito mutamento peggiorativo delle abitudini di vita, purché tali pregiudizi rivestano i caratteri della serietà del danno e della gravità della lesione, senza che rilevino l'invalidità solo parziale del congiunto o la ripartizione fra più
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familiari dell'assistenza prestata" (cfr. Cass. 28220/2019; si veda anche, in termini, Cass. 25843/2020).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale opera una presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio per i membri della famiglia nucleare originaria (genitori e fratelli) e successiva (coniuge e figli), superabile dal danneggiante mediante dimostrazione del fatto che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio (Cass. n. 5769/2024; Cass. n. 9010/2022).
Il principio richiamato trova applicazione al caso di specie, atteso che le odierne attrici sono rispettivamente la moglie e la figlia del , e che erano oltretutto PE con lui conviventi.
In ogni caso, si osserva che le predette hanno anche offerto sufficiente prova del nocumento patito, rilevato che le testimonianze acquisite in corso di causa hanno confermato la convivenza con il de cuius e la circostanza per cui quest'ultimo abbia da loro ricevuto costante assistenza, materiale e morale, fino al giorno della morte.
Anche in questo caso per la liquidazione deve farsi riferimento alle vigenti Tabelle del Tribunale di Milano (ed. 2024).
Pertanto, facendo applicazione delle richiamate tabelle e tenuto conto del rapporto di coniugio e di filiazione, dell'età del danneggiato e delle attrici all'epoca del decesso (64 anni il danneggiato, 58 anni la moglie, 38 anni la figlia), nonché del rapporto di convivenza, si reputa equo liquidare l'importo di euro 308.969,00 per la moglie e l'importo di euro 324.613,00 per la figlia , che Parte_1 Parte_2 il deve essere condannato a pagare in loro favore. Controparte_1
Gli importi devono essere devalutati alla data della morte di (e Persona_1 dunque al 22.10.2020), poi rivalutati in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo, e quindi maggiorati degli interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata a far tempo da tale data ad oggi (cfr. ex plurimis, Cass. Civ. sent. n. 9517 del 1.7.2002).
Circa la decorrenza degli interessi si richiama quanto osservato dalla Suprema Corte, per cui “gli interessi sulla somma liquidata ai congiunti di un soggetto deceduto in conseguenza di una patologia contratta a seguito di emotrasfusioni infette, a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, decorrono non già dalla data della diagnosi della malattia, bensì da quella della morte della vittima primaria, rappresentando quest'ultima l'evento di danno nel quale il fatto illecito trova il proprio compimento” (cfr. Cass. n. 4658 del 21.02.2024).
III.IV Il danno patrimoniale
Le attrici hanno altresì chiesto il risarcimento del danno patrimoniale da loro subito, da determinarsi sulla base delle somme che il de cuius percepiva e metteva a disposizione della famiglia (per spesa, bollette, vestiario etc…).
Secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il danno patrimoniale derivante al congiunto dalla perdita della fonte di reddito collegata all'attività lavorativa della vittima, assume natura di danno emergente con riguardo al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella della liquidazione giudiziale mentre si configura come danno futuro e, dunque, come lucro cessante, con riguardo al periodo successivo alla liquidazione medesima” (Cass. n. 10321/2018).
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Conformemente ai princìpi generali espressi nel combinato disposto degli artt. 1223, 2697 c.c., lo stesso è ristorabile in quanto colui che ne invoca il riconoscimento ne offra la prova.
Ebbene, risulta innanzi tutto dalle prove testimoniali acquisite in corso di causa che la famiglia provvedeva al pagamento delle somme occorrenti per l'affitto PE della casa, le bollette, la spesa alimentare ed il vestiario, solo grazie allo stipendio ed alla pensione di . Persona_1
Risulta tuttavia dalla documentazione in atti (cfr. modello 730/2021, relativo ai redditi del 2020) che l'unico familiare a carico del era sua moglie PE PT
, che il suo reddito imponibile annuo era pari ad euro 11.809,00 e l'imposta
[...] lorda ad euro 2.716,00: ne deriva un importo netto pari ad euro 9.093,00 annui.
La figlia , pur dichiaratosi disoccupata, non risultava invece a Parte_2 carico del padre nella dichiarazione dei redditi di cui sopra. Dalla carta di identità prodotta in atti, risulta inoltre che la stessa sia di professione “commessa”. E' peraltro verosimile che la sia economicamente autonoma, pur se residente PE insieme alla madre, atteso che ella ha quasi 43 anni, ed è dunque una persona ormai adulta.
Alcun risarcimento del danno patrimoniale è dunque dovuto in favore di Parte_2
, mentre la predetta voce di danno può essere riconosciuta in favore di
[...]
, moglie convivente del , atteso che la morte di quest'ultimo Parte_1 PE ha già comportato per lei, ed anche in futuro comporterà, la sicura perdita di un concreto contributo economico, che stabilmente egli le garantiva.
Quanto ai criteri di liquidazione del danno, si richiama quanto affermato dalla Suprema Corte sul tema, pur nella consapevolezza che la liquidazione non può che essere effettuata, in ultima analisi, con valutazione equitativa, non potendo il danno essere provato nel suo preciso ammontare.
Ebbene, la liquidazione deve avvenire “sulla base di una valutazione equitativa circostanziata, a carattere satisfattivo, che tenga conto della rilevanza del legame di solidarietà familiare, da un lato, e delle prospettive di reddito professionale, dall'altro” (cfr. Cassazione civile sez. III, 13/03/2012, n. 3966).
Occorre poi detrarre la cosiddetta “quota “sibi” (parte di reddito che il defunto avrebbe speso per sé), quota che può legittimamente quantificarsi come percentuale del reddito complessivo al lordo delle imposte e dei contributi” (cfr. Cassazione civile sez. III, 05/05/2009, n. 10304).
Ancora, “la liquidazione del danno patrimoniale da perdita delle contribuzioni di persona defunta deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito della vittima, al netto sia di tutte le spese per la produzione dello stesso prudentemente stimabili, sia del prelievo fiscale” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 10853 del 28/06/2012).
Si procede dunque applicare i principi esposti al caso di specie, con le seguenti, ulteriori, precisazioni: il dies a quo per il calcolo è la data della morte del de cuius (22.10.2020); a quella data, come visto, sua moglie aveva 58 anni;
per l'individuazione del dies ad quem si ritiene di dover considerare la presumibile aspettativa di vita dell'attrice, da individuarsi in anni 84, sulla base degli ultimi dati Istat sulla speranza di vita per le donne nel Mezzogiorno d'Italia.
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Ciò posto, nel caso di specie la somma dovuta viene così calcolata: la somma di euro 9.093,00 (reddito netto annuo del de cuius), deve essere decurtata del 50% (quale quota “sibi” del defunto); l'importo così ottenuto (euro 4.546,50) è pari all'importo annualmente dovuto.
Onde ottenere la somma complessiva che il deve essere Controparte_1 condannato a pagare a favore dell'attrice, occorre moltiplicare tale importo per 26 (valore corrispondente all'aspettativa residua di vita della al momento della PT morte del marito).
Ne deriva un importo totale di euro 118.209,00, che non deve essere devalutato, in quanto è stato calcolato partendo dall'importo dei redditi del 2020, ma deve essere maggiorato degli interessi legali, dal 22.10.2020 al saldo.
Si precisa che parte di tale somma (pari ad euro 18.186,00) è dovuta a titolo di danno emergente, in quanto relativa alle quattro annualità già completamente decorse (2021, 2022, 2023, 2024), mentre la restante parte è dovuta a titolo di lucro cessante.
IV. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, facendo applicazione dei valori medi per ciascuna fase, tenuto conto delle caratteristiche dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, determinato secondo l'importo del decisum.
Lo stesso criterio vale per le spese di CTU, già liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, così decide:
- ACCOGLIE la domanda risarcitoria proposta dalle attrici iure hereditatis, e per l'effetto condanna il al pagamento in loro favore, in Controparte_1 solido, della somma di euro 76.553,58, oltre interessi legali sulla somma prima devalutata al 18.09.2018 e poi rivalutata anno per anno a far tempo da tale data ad oggi, oltre ad ulteriori interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza fino al saldo;
- ACCOGLIE la domanda risarcitoria proposta dalle attrici iure proprio, e per l'effetto condanna il al pagamento: Controparte_1
1) in favore di , a titolo di danno non patrimoniale, della Parte_1 somma di euro 308.969,00, oltre interessi legali sulla somma prima devalutata al 22.10.2020 e poi rivalutata anno per anno a far tempo da tale data ad oggi, oltre ad ulteriori interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza fino al saldo, nonché, a titolo di danno patrimoniale, della somma di euro 118.209,00, oltre interessi legali dal 22.10.2020 al saldo;
2) in favore di della somma di euro 324.613,00, oltre Parte_2 interessi legali sulla somma prima devalutata al 22.10.2020 e poi
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rivalutata anno per anno a far tempo da tale data ad oggi, oltre ad ulteriori interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza fino al saldo;
- CONDANNA il alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_1 delle attrici, che liquida in euro 29.193,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese forfettarie del 15%, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
- PONE definitivamente a carico del le spese di CTU. Controparte_1
Così deciso in Campobasso, in data 14.08.2025
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Luciani
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Emanuela Luciani, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 880 dell'anno 2022
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in proprio e in qualità di eredi di , C.F._2 Persona_1 deceduto il 22.10.2020, rappresentate e difese dagli avv.ti Giuseppe Giglio e Quirino Mescia, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliate presso il loro studio sito in Termoli, C.so Mario Milano n. 27/c attrici
E
(C.F. ), in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 feso distrettuale del di Campobasso, ed elettivamente domiciliato presso i suoi uffici siti in Campobasso, via Insorti d'Ungheria, n. 74 convenuto
Fatto e Diritto
Con atto di citazione notificato in data 25.05.2022 e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio il , affinché fosse
[...] Controparte_1 condannato al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, sia iure proprio che iure hereditatis, da loro subiti in conseguenza della morte di PE
(marito della prima e padre della seconda), causata da un epatoc
[...] originante da infezione HCV post-trasfusionale.
In punto di fatto hanno riferito che:
- in data 29.07.1979, a causa di un grave politrauma facciale a seguito di incidente stradale, era stato ricoverato dapprima presso l'Ospedale di Persona_1
Termoli e successivamente presso l'Ospedale Umberto I di Ancona, e che in entrambe le strutture ospedaliere era stato sottoposto ad emotrasfusioni;
1 N. 880/2022 R.G.
- il 18.09.2018 gli era stata diagnosticata una epatopatia HCV correlata ed un epatocarcinoma, sicché nel dicembre 2018 era stato sottoposto a trattamento loco regionale per epatocarcinoma multifocale e a terapia CEAT;
- il 23.07.2019 gli era stata diagnosticata una neoplasia polmonare, HCC multifocale su cirrosi HCV;
- in data 25.09.2019 aveva presentato domanda di indennizzo Persona_1 per danneggiati da emotrasfusioni, accolta dalla Commissione Medico Ospedaliera di Bari, che ha accertato il nesso di causa tra le emotrasfusioni praticate nel 1979 e la patologia epatica da lui contratta;
- il 22.10.2020 il predetto è deceduto presso l'Hospice di Larino, ove era stato ricoverato il 19.10.2020.
Con comparsa di risposta del 13.09.2022 si è costituito in giudizio il Controparte_1
, eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto risarcitorio azionato e
[...] chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda attorea, siccome infondata.
Ha sostenuto che all'epoca dei fatti la trasmissibilità del virus attraverso emotrasfusioni non era ancora ragionevolmente prevedibile, e che parte attrice non avrebbe offerto la prova dell'eziologia materiale dell'evento di danno, né dei pregiudizi lamentati.
In via subordinata ha chiesto di disporre la chiamata in causa iussu iudicis, ex art. 107 c.p.c., della struttura ospedaliera Umberto I di Ancona, quale unica responsabile dei fatti rappresentati dall'attore.
Ha ulteriormente invocato l'applicazione dell'art. 1227 c.c., sostenendo che il de cuius non avrebbe posto in essere visite mediche ed analisi, onde accertarsi del suo stato di salute, e che dunque l'evento dannoso in questione si sarebbe verificato soltanto a causa del suo comportamento imprudente.
In via ulteriormente gradata ha chiesto di detrarre dalle somme eventualmente riconosciute a titolo risarcitorio le indennità percepite ai sensi della legge 210/1992.
La causa è stata istruita, oltre che in via documentale, anche mediante l'escussione di alcuni testimoni, nonché attraverso una CTU medico-legale.
All'esito dell'istruttoria, in data 24.12.2024, la causa è stata assegnata allo scrivente giudice.
All'udienza del 24.02.2025, sostituita dal deposito in telematico di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nei rispettivi atti;
lo scrivente giudice ha trattenuto dunque la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
***
I. L'eccezione di prescrizione sollevata dal Controparte_1
La responsabilità del per i danni conseguenti ad infezioni da Controparte_1 virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi è di natura extracontrattuale, con la conseguenza per cui il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di avere contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale, che decorre “a norma degli artt. 2935 e 2947, comma 1, c.c., non dal giorno in cui il terzo determina la
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modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita, o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, da ritenersi coincidente non con la comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992, ma con la proposizione della relativa domanda amministrativa, che attesta l'esistenza, in capo all'interessato, di una sufficiente ed adeguata percezione della malattia” (ex multis Cass. n. 16217/2019; Cass. n. 27757/2017).
La scoperta della malattia non significa dunque affatto acquisizione anche della consapevolezza della riconducibilità del proprio stato morboso alla trasfusione subita;
l'unico indice rivelatore dell'acquisita consapevolezza è la formale richiesta di indennizzo ex L. 210/92, ragion per cui il dies a quo della prescrizione quinquennale coincide con la proposizione della domanda indennitaria, inequivocabilmente espressiva della percezione della malattia quale danno ingiusto conseguente al comportamento altrui.
Ebbene, è in atti la domanda con la quale ha chiesto l'indennizzo Persona_1 di cui alla l. 210/1992, rappresentando di “aver subito un danno permanente irreversibile in quanto danneggiato irreversibilmente da patologia epatica post- trasfusionale”, pervenuta all' in data 25.09.2019. CP_3
Posto che la notifica dell'atto di citazione nel presente giudizio è stata effettuata in data 25.05.2022, non può dunque dubitarsi della tempestività dell'azione, in quanto avviata molto prima dello spirare del termine prescrizionale.
Si osserva ancora che, una volta dimostrata da parte della vittima la data di presentazione della domanda amministrativa di erogazione dell'indennizzo previsto dalla legge 210/92, spetta alla controparte dimostrare, anche per mezzo di presunzioni semplici, che già prima di quella data il danneggiato conosceva o poteva conoscere, con l'ordinaria diligenza, sia l'esistenza della malattia, sia la sua riconducibilità causale alla trasfusione (Cass. 12 giugno 2020, n. 11298).
Nel caso di specie tale prova non è stata fornita dal convenuto, né è emersa CP_1 in qualche modo ex actis.
Ne deriva, dunque, che l'eccezione di prescrizione sollevata dal Controparte_1 deve essere rigettata, siccome infondata.
II. La responsabilità del Controparte_1
II.I Attesa la natura extracontrattuale della responsabilità del Controparte_1 per i danni conseguenti ad infezioni da virus HCV, occorre accertare la ricorrenza, nel caso di specie, degli elementi costitutivi di cui all'art. 2043 c.c.
Risulta dalla documentazione prodotta da parte attrice che:
- nel 1979 fu ricoverato presso l'Ospedale di Termoli, e Persona_1 successivamente trasferito presso l'Ospedale Umberto I di Ancona, a causa di un grave politrauma facciale causato da incidente stradale, e che in quella occasione fu sottoposto a diverse emotrasfusioni;
- in data 18.09.2018 gli fu diagnosticata epatopatia HCV correlata ed un epatocarcinoma ben differenziato;
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- il 23.07.2019 l'Azienda ospedaliera di Padova diagnosticò al Tricarico una neoplasia polmonare, HCC multifocale su cirrosi HCV;
- con verbale n. 36 del 23/02/2022 la Commissione medica ospedaliera riconobbe la sussistenza del nesso causale tra le trasfusioni cui il predetto fu sottoposto nel 1979 e la comparsa della epatopatia HCV, “poiché risultano almeno sufficientemente soddisfatti i criteri medico legali posti a fondamento di tale principio, considerata la latenza dell'espressione clinica dell'infezione e il rilevante numero di trasfusioni cui fu sottoposto”.
Ebbene, in punto di nesso causale si osserva che, come chiaramente osservato dalla Cassazione Civile sez. III, 15/06/2018, n. 15734, “in tema di giudizio relativo al risarcimento del danno da emotrasfusioni, promosso dal danneggiato contro il
, l'accertamento della riconducibilità del contagio a una Controparte_1 emotrasfusione compiuto dalla Commissione di cui all'articolo 4 della legge n. 210 del 1992 e in base al quale è stato riconosciuto l'indennizzo ai sensi della detta legge non può essere messo in discussione dal , quanto alla riconducibilità del contagio CP_1 alla trasfusione o alle trasfusioni individuate come causative del contagio e il giudice deve ritenere detto fatto indiscutibile e non bisognoso di prova, in quanto, essendo la Commissione organo dello Stato, l'accertamento è da ritenere imputabile allo stesso
”. CP_1
La circostanza per cui la riscontrata epatopatia HCV, con epatocarcinoma, sia causalmente ricollegabile alle emotrasfusioni cui il de cuius fu sottoposto, può dirsi dunque accertata sulla base del richiamato verbale della Commissione medica ospedaliera, in atti.
La consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente giudizio - della cui validità non si dubita, essendo stata regolarmente trasmessa alle parti costituite, come comprovato in atti - ha poi ulteriormente avvalorato le deduzioni attoree, rappresentando che “l'infezione da HCV, da cui conseguì la cirrosi epatica e l'epatocarcinoma, derivò in termini più che probabilistici dalle trasfusioni effettuate nel 1979 presso il Civile di Ancona. È ragionevole asserire che durante tale periodo di latenza non si manifestò alcun segno o sintomo clinico”.
L'assunto muove dalla considerazione per cui l'azione del virus può rimanere latente nel corso di decenni, sicché, non essendo note le condizioni infettivologiche dei donatori del sangue che fu destinato al Tricarico, è del tutto plausibile che l'infezione derivò dalle trasfusioni effettuate nell'estate del 1979, e che durante il periodo di latenza non si manifestò alcun segno clinico (p. 29 ss. CTU).
La relazione peritale ha inoltre evidenziato la correlazione biologica tra l'epatocarcinoma diagnosticato al de cuius e il virus del quale era infetto, osservando che la descritta condizione tumorale è naturale conseguenza dell'infezione da HCV.
Ciò posto, si legge nella CTU in atti che al momento dell'exitus il risultava PE affetto da due gravi patologie, entrambe potenzialmente letali: il c polmone e l'epatocarcinoma su cirrosi epatica HCV-correlata.
L'avviso di morte compilato dal dott. ha individuato la causa di Persona_2 morte, come malattia primitiva, nella neoplasia polmonare in fase plurimetastatica, e come accidente terminale nella chachessia neoplastica.
4 N. 880/2022 R.G.
Si legge altresì nella CTU che “le condizioni cliniche “scadute” in cui il Tricarico si presentò a Termoli per l'ultimo suo ingresso in ospedale, poi terminato, come noto, con la dimissione presso l'hospice larinese e quindi, a stretto giro, con l'exitus, risultavano come la conseguenza di due gravissime patologie ancora, entrambe, in atto. È ragionevole supporre, difatti, che le infauste condizioni cliniche fossero conseguenza tanto di una persistenza della neoplasia polmonare, del resto obiettivata anche alla radiografia tradizionale (“ipertrofia nodulare della regione ilare”), quanto della malignità epatica (“il fegato mostra dimensioni aumentate ed architettura completamente sovvertita per la presenza di plurime formazioni nodulari polidimensionali in entrambi i lobi”). A questo punto, entrando nel merito della valutazione medico-legale, è cosa ardua a stabilirsi quale tra le due patologie tumorali, entrambe di per sé sufficienti a determinare il decesso, abbia impattato prevalentemente il quadro sindromico del Tricarico sino a condurlo, effettivamente, all'exitus (…)”, e ciò in quanto “l'organismo umano non è strutturato a compartimenti stagni, ma solo di parti che giovano solo della reciproca interconnessione, per cui i meccanismi fisiopatologici instauratisi in un distretto compromettono inevitabilmente quelli di un altro, e da questi ne sono, volta loro, mutualmente influenzati”.
I CTU hanno osservato quindi come “non ci si possa esimere dal definire il ruolo del cancro epatico come, quantomeno, quello di una concausa nel determinismo nel decesso”, osservando nello specifico che “il grave coinvolgimento patologico del fegato, infatti, determinante il sequestro dei liquidi nel terzo spazio, la riduzione della capacità coagulativa, l'incapacità di metabolizzare fisiologicamente le sostanze esotossiche tra cui, in primis, i presidi farmacologici, l'alterazione di innumerevoli valori di laboratorio (l'ipoprotidemia, il rialzo degli indici delle transamminasi, della gamma-GT, della bilirubinemia), influì considerevolmente - in senso peggiorativo - sul decorso della patologia neoplastica polmonare, potendosi asserire con criterio più che probabilistico che l'epatocarcinoma su cirrosi HCV-correlata concausò l'exitus del Tricarico nei modi e nei tempi in cui effettivamente avvenne”.
Quanto al rapporto intercorrente tra l'epatocarcinoma e la neoplasia polmonare, dalla quale pure era affetto il Tricarico, e nello specifico al loro concorso causale sull'exitus verificatosi il 22.10.2020, si osserva in punto di diritto quanto segue.
Costituisce ius receptum il principio della infrazionabilità del nesso di causalità materiale tra condotta ed evento di danno.
Invero, l'art. 1227 c.c., prevedendo la riduzione della responsabilità nel solo caso di concorso causale fornito dalla vittima, implicitamente esclude la frazionabilità del nesso nel caso di concorso di cause naturali con la condotta del responsabile.
Di conseguenza, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, se viene processualmente accertato che la causa naturale sia tale da escludere il nesso di causa tra condotta ed evento, la domanda deve essere rigettata;
al contrario, se la causa naturale abbia rivestito efficacia eziologica non esclusiva, ma soltanto concorrente rispetto all'evento, la responsabilità dell'evento sarà per intero ascritta all'autore della condotta illecita.
Ne deriva che resta esclusa la possibilità di qualsiasi riduzione proporzionale della responsabilità in ragione della minore incidenza dell'apporto causale del danneggiante, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti
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umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile (Cass. n. 28986/2019).
Di conseguenza, accertato che la neoplasia polmonare non ha rivestito efficacia eziologica esclusiva rispetto all'evento morte, la responsabilità di quest'ultimo deve essere interamente ascritta al , quale autore della condotta Controparte_1 illecita causativa del danno, nei termini che saranno meglio chiariti al successivo paragrafo II.II.
Non merita poi condivisione la ricostruzione del in merito all'ipotizzata CP_1 negligenza del de cuius nell'occuparsi adeguatamente della sua salute (condotta asseritamente idonea ad escludere il risarcimento ex art. 1227 c.c.) atteso che, come risulta dalla CTU in atti, “il periodo di latenza tra la trasfusione/infezione e la diagnosi di cirrosi/epatocarcinoma è nell'ordine dei decenni”, e “l'azione del Virus dell'Epatite C può condurre a una infezione cronica che nelle fasi iniziali può non dare segno di sé. Le riserve funzionali del fegato, infatti, sono tali da celare l'impatto del danno epatico lieve e moderato: la patologia epatica è spesso un processo insidioso che si sviluppa in mesi o anni rendendosi manifesta solo nelle forme ormai terminali. Una recente review di Nature riconosce che “nel corso di 20–30 anni, una parte dei pazienti [affetti da HCV, ndr] progredirà in cirrosi epatica e altre conseguenze della cirrosi, come l'insufficienza epatica […] e l'epatocarcinoma”.
Ne deriva che, come osservato nella CTU, “è ragionevole asserire, anche in termini più che probabilistici, che durante tale periodo di latenza non si manifestò alcun segno
o sintomo clinico, stante le già esplicitate caratteristiche intrinseche della malattia e dell'organo coinvolto”, ragion per cui alcuna condotta negligente può essere imputata al danneggiato, quantomeno sulla base di quanto emerge dagli atti di causa, atteso che è ben possibile che egli non abbia manifestato, per decenni, chiari segni clinici della malattia, che avrebbero potuto indurlo ad effettuare approfondite indagini in merito.
II.II. Le contestazioni delle attrici attengono alla colpevole omissione del CP_1 convenuto in ordine alla vigilanza sulla sicurezza del sangue e dei suoi derivati.
Giova sul punto richiamare i princìpi espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nelle note sentenze nn. 576-585 dell'11 gennaio 2008, secondo cui anche prima dell'entrata in vigore della legge 4.5.1990 n. 107, contenente la disciplina per le attività trasfusionali e la produzione di emoderivati, deve ritenersi che sussistesse, sulla base della legislazione vigente, un obbligo di controllo, direttiva e vigilanza in materia di sangue umano da parte del Ministero della sanità, anche strumentale alla funzione di programmazione e coordinamento in materia sanitaria.
In particolare, la L. n. 592 del 1967, emanata proprio al fine di disciplinare la "raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano" ed abrogata nel 2010, all'art. 1 attribuì al Ministero della sanità il compito di adottare le direttive tecniche per l'organizzazione, il funzionamento dei servizi inerenti alla raccolta, preparazione, conservazione e distribuzione del sangue umano per uso trasfusionale, nonché per la preparazione dei suoi derivati, e quello di provvedere alla relativa vigilanza, prevedendo poi all'art. 20 che entro sei mesi fosse adottato il DPR contenente le relative norme regolamentari nonché la "determinazione dei requisiti minimi che i donatori debbono possedere e dei controlli cui debbono essere sottoposti".
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In sostanza, già per effetto della L. n. 592 del 1967 il Ministero, in qualità di unico produttore, acquirente e distributore del sangue trasfusionale, aveva non solo l'obbligo di operare per soddisfare il bisogno quantitativo di sangue, ma era stato anche espressamente delegato a predisporre la normativa di dettaglio diretta a minimizzare il rischio di danni per i destinatari delle trasfusioni di prodotti ematici.
Inoltre, proprio in ragione dei suddetti compiti attribuiti dalla l. n. 592/1967 al
, quest'ultimo risultava investito anche dell'obbligo CP_1 CP_4 conseguenziale di organizzare ed assicurare l'osservanza della normativa di dettaglio che avrebbe emanato (D.P.R. n. 1256 del 1971).
Successivamente, la L. n. 833 del 23.12.1978 (art. 6, lett. b e c) conservò al
, oltre al ruolo primario nella programmazione del piano Controparte_5 sanitario nazionale ed i compiti di coordinamento delle attività amministrative regionali delegate in materia sanitaria, importanti funzioni in materia di produzione, sperimentazione e commercio dei prodotti farmaceutici e degli emoderivati, e confermò che la raccolta, il frazionamento e la distribuzione del sangue umano costituivano materia di interesse nazionale.
In seguito, la L. 4 maggio 1990, n. 107, entrata in vigore il 26.05.1990 e contenente la nuova disciplina organica "per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati", ha abrogato la l n. 592/1967, comunque prevedendo che sino alla data di emanazione delle norme di indirizzo e coordinamento, continuassero a trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal D.P.R. 1256/1971.
In ordine alla questione della delimitazione temporale della responsabilità del per comportamento omissivo colposo si osserva che le richiamate CP_1 pronunce della Suprema Corte a Sezioni Unite precisano che, a partire dalla data di conoscenza dell'epatite B, sussiste la responsabilità del anche per il CP_1 contagio degli altri due virus (HCV e HIV), “che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo dell'integrità fisica da virus veicolati dal sangue infetto, che il non aveva CP_1 controllato, come pure era obbligato per legge".
Nel caso in esame deve individuarsi negli anni '70 l'epoca a partire dalla quale il può ritenersi responsabile per i danni all'integrità fisica Controparte_1 prodotti in conseguenza di emotrasfusioni: in tale contesto temporale, infatti, si previde l'obbligo di effettuare la ricerca dell'antigene dell'epatite B.
In quell'epoca era stata già acquisita dalla comunità scientifica la consapevolezza dell'esistenza di un tipo di epatite non riconducibile a quelle fino a quel momento note (A e B), tanto che la stessa era individuata per esclusione rispetto a queste ultime (epatite non A e non B): si trattava, cioè, di un'ipotizzata epatite di tipo A, in quanto priva dell'antigene dell'epatite di tipo B, ma che tuttavia non presentava i marcatori tipici dell'epatite A. In particolare, proprio negli anni 1965-1967 fu identificato l'antigene “ ”, quale marcatore dell'epatite virale di tipo B, e la Per_3 comunità scientifica era a conoscenza dell'importanza dell'alterazione delle transaminasi come segno di possibile infezione epatica.
Quindi a decorrere dal suddetto periodo di tempo la condotta omissiva ministeriale può qualificarsi come causa efficiente del contagio, in quanto era prevedibile, secondo le conoscenze scientifiche dell'epoca, che l'emotrasfusione proveniente da
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soggetto non controllato potesse veicolare l'epatite, e tale evento era evitabile con l'esclusione dal circuito emotrasfusionale delle unità di sangue non sottoposte ad alcun tipo di verifica (anche se il virus dell'epatite C fu in concreto identificato soltanto nel 1988).
Le valutazioni sinora operate corrispondono a quanto affermato anche dalla Suprema Corte (cfr. Cass., sez. III, 20.4.2010, n. 9315), secondo cui “è ius receptum (S.U. nn. 576, 581, 582 e 584/2008) che già a decorrere dagli anni. '60/'70 sussistevano obblighi normativi (L. n. 592 del 1967; D.P.R. n. 1256 del 1971 che all'art. 44 prescriveva di controllare se il donatore di sangue era stato affetto da epatite virale vietandone in tal caso la trasfusione ad altri;
L. n. 519 del 1973; L. n. 833 del 1973) di controlli volti ad impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto - ed infatti, già a decorrere dalla metà degli anni '60 erano esclusi dalla possibilità di donare il sangue coloro i cui valori delle transaminasi e delle GPT - indicatori della funzionalità epatica - erano alterati rispetto ai ranges prescritti - già a partire dalla data di rilevazione diagnostica dell'epatite B - 1978 - era obbligatoria la ricerca della presenza dell'antigene 3 in ogni singolo campione di sangue o plasma…”.
Sulla medesima linea interpretativa – tesa ad arretrare ulteriormente il momento di insorgenza della responsabilità ministeriale in tema di contagio da emoderivati – si colloca Cass., sez. III, 29.8.2011, n. 17685 (cfr. pagg. 9 e 10 della motivazione), la quale ha annullato la sentenza della Corte d'Appello di Roma, che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza di epatite “HCV” e di cirrosi epatica contratte all'esito di trasfusioni di sangue eseguite nel 1973.
In considerazione di quanto sinora esposto deve dunque ravvisarsi, anche con riferimento all'epoca delle trasfusioni originanti la presente controversia (estate del 1979), una responsabilità del per aver omesso, o comunque Controparte_1 ritardato, l'adozione di cautele già conosciute alla scienza medica, il cui impiego avrebbe evitato o quantomeno ridotto sensibilmente il rischio di contagio anche per il virus HCV, che ancora non era stato esattamente identificato, e per avere tenuto un comportamento non diligente nei controlli e nell'assolvimento dei compiti affidatigli.
III. Le singole voci di danno ed il quantum debeatur
Ciò acclarato in ordine all'an debeatur, venendo alla determinazione del quantum debeatur, si osserva che le attrici hanno domandato il risarcimento del “danno non patrimoniale (in particolare sub specie di danno morale, esistenziale e biologico) risarcibile iure ereditario da liquidarsi secondo equità, nonché il danno patrimoniale e non patrimoniale (in particolare sub specie di danno morale) risarcibile iure proprio, da liquidarsi anch'esso secondo equità per la lesione prima e la perdita definitiva poi del rapporto parentale”, oltre rivalutazione e interessi.
III.I. Il danno non patrimoniale iure hereditatis
La domanda volta ad ottenere il ristoro del danno non patrimoniale iure hereditatis è fondata e merita accoglimento, nei limiti di seguito indicati.
In favore delle attrici deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale patito da , nel periodo di tempo compreso fra la Persona_1 percezione dell'evento lesivo e il momento della morte. La patologia epatica da cui il fu affetto, con un decorso evolutivo fino all'exitus, determinò infatti uno PE
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stato di malattia ingravescente, con il progressivo deterioramento delle condizioni fisiche e patologiche del soggetto leso.
Giova rammentare che, in base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui il decesso sia stato causato dalle lesioni patite dalla vittima, il de cuius acquista e trasmette agli eredi il solo diritto al risarcimento del danno da invalidità temporanea: infatti, se la malattia causata dalle lesioni non guarisce, ma conduce la vittima alla morte, non è concepibile lo stabilizzarsi dei postumi e, di conseguenza, non è configurabile alcun danno da invalidità permanente.
Invero, la nozione medico-legale di “invalidità permanente” presuppone che la malattia sia cessata e che l'organismo abbia riacquistato il suo equilibrio, magari alterato, ma pur sempre stabile.
Pertanto, nell'ipotesi di morte causata dalle lesioni, non è configurabile alcuna invalidità permanente in senso medico-legale, poiché la malattia in questo caso non si è risolta con esiti permanenti, ma ha determinato la morte dell'individuo (Cass. 14.11.2011 n. 23739; Cass.
9.10.2009 n. 21497; Cass. 24.10.2007 n. 22338; Cass. 28.4.2006 n. 9959).
Ne deriva che la somma da liquidare deve essere commisurata all'invalidità temporanea, determinata sulla base delle Tabelle all'uopo elaborate dall'Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di Milano (ed. 2024), quale parametro di conformità della valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.
Si reputa a tal proposito equo utilizzare come base di calcolo il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta, fissato dalle tabelle milanesi ed. 2024 nella somma di euro 115,00, comprensiva del danno morale.
Ebbene, dalla documentazione in atti è emerso che il primo riscontro della patologia è avvenuto il 18.09.2018, e che l'exitus è intervenuto in data 22.10.2020, sicché deve essere riconosciuto alle attrici un ristoro pari ad euro 115,00 per ciascun giorno compreso tra il 18.09.2018 e il 22.10.2020 (765 giorni), e dunque la somma di euro 87.975,00.
III.II. L'eccezione di compensatio lucri cum damno sollevata dal
[...]
CP_1
Dalla somma appena indicata deve essere tuttavia preliminarmente detratto l'importo pari ad € 11.421,42, ossia l'importo che le attrici hanno ammesso di aver riscosso (cfr. comparsa conclusionale), a titolo di indennizzo ex art. 1, co. 3 L. 210/92, da ottobre 2019 al decesso del (22.10.2020), in accoglimento PE dell'eccezione di compensatio lucri cum damno sollevata dal . Controparte_1
Si osserva che il principio della compensatio lucri cum damno risponde alla logica secondo la quale il risarcimento del danno è volto a ricondurre la sfera giuridica del danneggiato nella curva di indifferenza anteriore all'illecito, e non può costituire occasione di guadagno.
Invero, il diritto al risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto ha natura diversa rispetto all'indennizzo ex legge n. 210/1992. In particolare, il diritto del danneggiato ad un equo indennizzo discende dalla normativa citata, a prescindere dalla colpa
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dell'amministrazione, e si ricollega al bilanciamento fra rischio sociale delle prestazioni sanitarie e tutela della salute del singolo, laddove, invece, il diritto al risarcimento del danno consegue solamente ad un illecito colposo o doloso.
Ciò non esclude che il danneggiato possa beneficiare di entrambi i rimedi, salvo, in applicazione del principio della “compensatio lucri cum damno”, detrarre l'indennizzo dalle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno, in quanto il credito indennitario, pur avendo titolo diverso, ha il medesimo fine del credito risarcitorio, tendendo alla riparazione del pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso.
In particolare, in subiecta materia la Suprema Corte ha affermato che “il diritto al risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto ha natura diversa rispetto all'attribuzione indennitaria regolata dalla legge n. 210 del 1992; tuttavia, nel giudizio risarcitorio promosso contro il per omessa adozione delle dovute cautele, Controparte_1
l'indennizzo eventualmente già corrisposto al danneggiato può essere interamente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno ("compensatio lucri cum damno"), venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto (il ) due CP_1 diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo” ( Civ., Sez. 3, Sentenza n. 6573 del 14/03/2013).
In merito al quantum da detrarre, si precisa che esso può essere pari alla sola somma di € 11.421,42, importo che le stesse attrici hanno ammesso di aver riscosso, atteso che il , sul quale gravava il relativo onere, non ha fornito la prova di aver CP_1 corrisposto somme ulteriori.
La somma che il deve essere condannato a pagare in favore Controparte_1 delle attrici, quali creditrici in solido, è dunque pari ad euro 76.553,58.
L'importo deve essere devalutato alla data del fatto (e dunque al 18.09.2018, data del primo riscontro della patologia), poi rivalutato in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo, e quindi maggiorato degli interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata a far tempo da tale data ad oggi (cfr. ex plurimis, Cass. Civ. sent. n. 9517 del 1.7.2002).
III.III. Il danno non patrimoniale iure proprio
Anche la domanda volta ad ottenere il ristoro del danno non patrimoniale iure proprio è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
Le attrici hanno infatti senza dubbio subito un danno da perdita del rapporto parentale, risarcibile in considerazione della infrangibilità della sfera degli affetti, della reciproca solidarietà, dell'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona in ambito endofamiliare.
Sul danno da perdita del rapporto parentale la Suprema Corte ha stabilito che "Il familiare di una persona offesa dall'altrui condotta illecita può subire un danno non patrimoniale che deve essere risarcito nel suo duplice aspetto della sofferenza soggettiva e del conseguito mutamento peggiorativo delle abitudini di vita, purché tali pregiudizi rivestano i caratteri della serietà del danno e della gravità della lesione, senza che rilevino l'invalidità solo parziale del congiunto o la ripartizione fra più
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familiari dell'assistenza prestata" (cfr. Cass. 28220/2019; si veda anche, in termini, Cass. 25843/2020).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale opera una presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio per i membri della famiglia nucleare originaria (genitori e fratelli) e successiva (coniuge e figli), superabile dal danneggiante mediante dimostrazione del fatto che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio (Cass. n. 5769/2024; Cass. n. 9010/2022).
Il principio richiamato trova applicazione al caso di specie, atteso che le odierne attrici sono rispettivamente la moglie e la figlia del , e che erano oltretutto PE con lui conviventi.
In ogni caso, si osserva che le predette hanno anche offerto sufficiente prova del nocumento patito, rilevato che le testimonianze acquisite in corso di causa hanno confermato la convivenza con il de cuius e la circostanza per cui quest'ultimo abbia da loro ricevuto costante assistenza, materiale e morale, fino al giorno della morte.
Anche in questo caso per la liquidazione deve farsi riferimento alle vigenti Tabelle del Tribunale di Milano (ed. 2024).
Pertanto, facendo applicazione delle richiamate tabelle e tenuto conto del rapporto di coniugio e di filiazione, dell'età del danneggiato e delle attrici all'epoca del decesso (64 anni il danneggiato, 58 anni la moglie, 38 anni la figlia), nonché del rapporto di convivenza, si reputa equo liquidare l'importo di euro 308.969,00 per la moglie e l'importo di euro 324.613,00 per la figlia , che Parte_1 Parte_2 il deve essere condannato a pagare in loro favore. Controparte_1
Gli importi devono essere devalutati alla data della morte di (e Persona_1 dunque al 22.10.2020), poi rivalutati in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo, e quindi maggiorati degli interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata a far tempo da tale data ad oggi (cfr. ex plurimis, Cass. Civ. sent. n. 9517 del 1.7.2002).
Circa la decorrenza degli interessi si richiama quanto osservato dalla Suprema Corte, per cui “gli interessi sulla somma liquidata ai congiunti di un soggetto deceduto in conseguenza di una patologia contratta a seguito di emotrasfusioni infette, a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, decorrono non già dalla data della diagnosi della malattia, bensì da quella della morte della vittima primaria, rappresentando quest'ultima l'evento di danno nel quale il fatto illecito trova il proprio compimento” (cfr. Cass. n. 4658 del 21.02.2024).
III.IV Il danno patrimoniale
Le attrici hanno altresì chiesto il risarcimento del danno patrimoniale da loro subito, da determinarsi sulla base delle somme che il de cuius percepiva e metteva a disposizione della famiglia (per spesa, bollette, vestiario etc…).
Secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il danno patrimoniale derivante al congiunto dalla perdita della fonte di reddito collegata all'attività lavorativa della vittima, assume natura di danno emergente con riguardo al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella della liquidazione giudiziale mentre si configura come danno futuro e, dunque, come lucro cessante, con riguardo al periodo successivo alla liquidazione medesima” (Cass. n. 10321/2018).
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Conformemente ai princìpi generali espressi nel combinato disposto degli artt. 1223, 2697 c.c., lo stesso è ristorabile in quanto colui che ne invoca il riconoscimento ne offra la prova.
Ebbene, risulta innanzi tutto dalle prove testimoniali acquisite in corso di causa che la famiglia provvedeva al pagamento delle somme occorrenti per l'affitto PE della casa, le bollette, la spesa alimentare ed il vestiario, solo grazie allo stipendio ed alla pensione di . Persona_1
Risulta tuttavia dalla documentazione in atti (cfr. modello 730/2021, relativo ai redditi del 2020) che l'unico familiare a carico del era sua moglie PE PT
, che il suo reddito imponibile annuo era pari ad euro 11.809,00 e l'imposta
[...] lorda ad euro 2.716,00: ne deriva un importo netto pari ad euro 9.093,00 annui.
La figlia , pur dichiaratosi disoccupata, non risultava invece a Parte_2 carico del padre nella dichiarazione dei redditi di cui sopra. Dalla carta di identità prodotta in atti, risulta inoltre che la stessa sia di professione “commessa”. E' peraltro verosimile che la sia economicamente autonoma, pur se residente PE insieme alla madre, atteso che ella ha quasi 43 anni, ed è dunque una persona ormai adulta.
Alcun risarcimento del danno patrimoniale è dunque dovuto in favore di Parte_2
, mentre la predetta voce di danno può essere riconosciuta in favore di
[...]
, moglie convivente del , atteso che la morte di quest'ultimo Parte_1 PE ha già comportato per lei, ed anche in futuro comporterà, la sicura perdita di un concreto contributo economico, che stabilmente egli le garantiva.
Quanto ai criteri di liquidazione del danno, si richiama quanto affermato dalla Suprema Corte sul tema, pur nella consapevolezza che la liquidazione non può che essere effettuata, in ultima analisi, con valutazione equitativa, non potendo il danno essere provato nel suo preciso ammontare.
Ebbene, la liquidazione deve avvenire “sulla base di una valutazione equitativa circostanziata, a carattere satisfattivo, che tenga conto della rilevanza del legame di solidarietà familiare, da un lato, e delle prospettive di reddito professionale, dall'altro” (cfr. Cassazione civile sez. III, 13/03/2012, n. 3966).
Occorre poi detrarre la cosiddetta “quota “sibi” (parte di reddito che il defunto avrebbe speso per sé), quota che può legittimamente quantificarsi come percentuale del reddito complessivo al lordo delle imposte e dei contributi” (cfr. Cassazione civile sez. III, 05/05/2009, n. 10304).
Ancora, “la liquidazione del danno patrimoniale da perdita delle contribuzioni di persona defunta deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito della vittima, al netto sia di tutte le spese per la produzione dello stesso prudentemente stimabili, sia del prelievo fiscale” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 10853 del 28/06/2012).
Si procede dunque applicare i principi esposti al caso di specie, con le seguenti, ulteriori, precisazioni: il dies a quo per il calcolo è la data della morte del de cuius (22.10.2020); a quella data, come visto, sua moglie aveva 58 anni;
per l'individuazione del dies ad quem si ritiene di dover considerare la presumibile aspettativa di vita dell'attrice, da individuarsi in anni 84, sulla base degli ultimi dati Istat sulla speranza di vita per le donne nel Mezzogiorno d'Italia.
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Ciò posto, nel caso di specie la somma dovuta viene così calcolata: la somma di euro 9.093,00 (reddito netto annuo del de cuius), deve essere decurtata del 50% (quale quota “sibi” del defunto); l'importo così ottenuto (euro 4.546,50) è pari all'importo annualmente dovuto.
Onde ottenere la somma complessiva che il deve essere Controparte_1 condannato a pagare a favore dell'attrice, occorre moltiplicare tale importo per 26 (valore corrispondente all'aspettativa residua di vita della al momento della PT morte del marito).
Ne deriva un importo totale di euro 118.209,00, che non deve essere devalutato, in quanto è stato calcolato partendo dall'importo dei redditi del 2020, ma deve essere maggiorato degli interessi legali, dal 22.10.2020 al saldo.
Si precisa che parte di tale somma (pari ad euro 18.186,00) è dovuta a titolo di danno emergente, in quanto relativa alle quattro annualità già completamente decorse (2021, 2022, 2023, 2024), mentre la restante parte è dovuta a titolo di lucro cessante.
IV. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, facendo applicazione dei valori medi per ciascuna fase, tenuto conto delle caratteristiche dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, determinato secondo l'importo del decisum.
Lo stesso criterio vale per le spese di CTU, già liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, così decide:
- ACCOGLIE la domanda risarcitoria proposta dalle attrici iure hereditatis, e per l'effetto condanna il al pagamento in loro favore, in Controparte_1 solido, della somma di euro 76.553,58, oltre interessi legali sulla somma prima devalutata al 18.09.2018 e poi rivalutata anno per anno a far tempo da tale data ad oggi, oltre ad ulteriori interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza fino al saldo;
- ACCOGLIE la domanda risarcitoria proposta dalle attrici iure proprio, e per l'effetto condanna il al pagamento: Controparte_1
1) in favore di , a titolo di danno non patrimoniale, della Parte_1 somma di euro 308.969,00, oltre interessi legali sulla somma prima devalutata al 22.10.2020 e poi rivalutata anno per anno a far tempo da tale data ad oggi, oltre ad ulteriori interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza fino al saldo, nonché, a titolo di danno patrimoniale, della somma di euro 118.209,00, oltre interessi legali dal 22.10.2020 al saldo;
2) in favore di della somma di euro 324.613,00, oltre Parte_2 interessi legali sulla somma prima devalutata al 22.10.2020 e poi
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rivalutata anno per anno a far tempo da tale data ad oggi, oltre ad ulteriori interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza fino al saldo;
- CONDANNA il alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_1 delle attrici, che liquida in euro 29.193,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese forfettarie del 15%, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
- PONE definitivamente a carico del le spese di CTU. Controparte_1
Così deciso in Campobasso, in data 14.08.2025
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Luciani
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