Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 06/02/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
Nella procedura n. 386/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 386/2024 tra
(avv. ORLANDI GIOVANNI) Parte_1
ATTRICE OPPONENTE e avv. MICELI SOPO MAURIZIO) Controparte_1
CONVENUTA OPPOSTA
* Oggi 06/02/2025, innanzi al Giudice Francesca Malgoni è comparsa per l'opposta l'Avv. Paola Fantuzzi. Nessuno compare per l'opponente. Si dà atto che il difensore di quest'ultima ha depositato in data 3.02.2025 la revoca del mandato conferitogli dalla cliente. L'Avv. Fantuzzi rappresenta di avere depositato il verbale attestante l'esito negativo del procedimento di mediazione. Il Giudice, a questo punto, rilevato che la revoca del mandato alle liti risale al 4.11.2024 e ritenuta la causa matura per la decisione, invita il Procuratore oggi presente a precisare le conclusioni. L'Avv. Fantuzzi conclude come da comparsa e discute oralmente la causa riportandosi agli atti già depositati. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura e depositandola telematicamente. Il Giudice Francesca Malgoni
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ORLANDI GIOVANNI ATTRICE OPPONENTE contro (C.F.: ), con il Patrocinio degli Avv.ti MICELI SOPO Controparte_1 P.IVA_1
MAURIZIO e FANTUZZI PAOLA CONVENUTA OPPOSTA
* Conclusioni delle parti All'udienza odierna l'opposta ha concluso come da verbale;
l'opponente non è comparsa, dunque vanno richiamate le conclusioni di cui all'atto di citazione. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1906/23 con cui questo Tribunale le ha ingiunto di pagare, in favore di CP_1
la somma di € 17.440,50, oltre interessi e spese, in forza del contratto di finanziamento
[...]
n. 29 026 1432877 del 16.07.2008 stipulato con Citicorp NZ S.p.a. (che ha poi ceduto il relativo credito a e, quindi, a nell'ambito di 2 Controparte_2 Controparte_1 distinte operazioni di cartolarizzazione). L'opponente ha, in via preliminare, eccepito la carenza di titolarità del credito in capo all'ingiungente, contestando sia l'esistenza dei contratti di cessione dei crediti in blocco, sia la inclusione, tra i crediti presuntivamente ceduti, di quello fatto valere con l'azione monitoria. Ha poi eccepito:
- la nullità del contratto di finanziamento allegato al ricorso per mancanza di forma scritta ai sensi dell'art. 117 TUB in quanto non completamente e compiutamente leggibile e non sottoscritto dalla finanziaria;
- la nullità della clausola del contratto contenente la previsione di interessi ultralegali per incompletezza del modulo/formulario contrattuale, illeggibilità del testo e violazione della normativa in materia di usura;
- la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi e del piano di
2 ammortamento,stante la mancata la mancata indicazione in contratto della metodologia di sviluppo del piano di ammortamento nonché della quota interessi per le rate pattuite;
- la prescrizione del credito. Si è costituita ontestando l'opposizione e insistendo per il suo Controparte_1 rigetto. Decorsi i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., è stata concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c. ed è stata disposta l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria, che è stato esperito ma non ha sortito esito positivo. Quindi, all'udienza odierna la causa è stata discussa e trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni indicate in epigrafe. 2. E', anzitutto, infondata l'eccezione preliminare - sollevata dall'opponente - di carenza di titolarità del credito in capo a atteso che: Controparte_1
- in base all'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze” (C. 4277/23; nello stesso senso: C. 31188/17);
- nel caso di specie, l'opposta ha prodotto in giudizio un estratto dei contratti con cui sono state effettuate le due cessioni di crediti in blocco - la prima, in data 21.11.2010, dall'originaria creditrice Citicorp NZ S.p.a. a e la seconda, in data Controparte_2 Con 22.05.2019, da a - nonché i relativi avvisi Controparte_2 Controparte_1 pubblicati in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB;
- in particolare, con riferimento alla prima cessione, l'avviso riportato in G.U. specifica che, fra i crediti ceduti da Citicorp a 1, vi sono anche quelli derivanti da CP_2 finanziamenti al consumo concessi da Citifin tra il 1°.11.1987 e il 27.05.2010 ed esistenti a tale ultima data: il contratto di finanziamento stipulato da con Citicorp Parte_1 risale al 16.07.2008 ed è pacificamente riconducibile alla categoria del credito al consumo, dunque rientra nella categoria dei crediti oggetto dell'operazione di cartolarizzazione;
- con riferimento alla seconda cessione, il doc. 2A prodotto dall'opposta con la comparsa costitutiva contiene l'elenco dei crediti ceduti da 1 a CP_2 Controparte_1 detto elenco è omissato, con l'eccezione della parte relativa al credito per cui è causa: a pag. 7 sono infatti riportati testualmente il nominativo della debitrice ( ), il Parte_1
NDG (44010699) e l'importo ancora dovuto (€ 17.440,50), dati coincidenti con quelli indicati nelle due raccomandate inviate da all'opponente in data 26.06.2019 e in data CP_1
6.09.2021;
- risultano quindi sufficientemente documentate sia la sequenza di cessioni, sia l'inclusione in esse del credito fatto valere da nei confronti della CP_1 Parte_1
- né la valenza probatoria della documentazione sopra richiamata è inficiata dai disconoscimenti effettuati dall'opponente nella memoria ex art. 171 ter n. 1) c.p.c.;
- come noto, in tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di
3 scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (cfr. ex multis C. 16557/19);
- peraltro tale disconoscimento, pur svolto in modo rituale, non ha comunque gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2) c.p.c., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr. ex multis C. 1324/22);
- nel caso di specie l'opponente ha svolto una contestazione del tutto generica e non circostanziata, che, pertanto, è tamquam non esset. 3. Sono infondati anche gli ulteriori motivi di opposizione:
- il contratto di finanziamento allegato quale doc. 2 al ricorso monitorio - sebbene scansionato in maniera non del tutto nitida - è comunque leggibile e contiene le condizioni economiche da applicarsi al rapporto;
- in ogni caso l'opponente non ha specificato quali, fra esse, sono state omesse o sono state indicate in modo non comprensibile;
- l'assenza della sottoscrizione da parte della finanziatrice non comporta la nullità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB, posto che, come anche di recente ribadito dalla Corte di Cassazione, “Il contratto cosiddetta monofirma è valido. I contratti bancari, in caso mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca, pertanto, non sono nulli per difetto della forma scritta. Si tratta, infatti, di un requisito che va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, sicché è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti” (C. 18590/23);
- le eccezioni relative agli interessi e alla presunta usurarietà sono state formulate in modo talmente generiche da non poter essere valutate;
- medesime considerazioni vanno fatte con riferimento all'eccezione di prescrizione;
- quanto alla presunta invalidità del contratto derivante dalla mancata allegazione del piano di ammortamento, aldilà – anche in questo caso – della estrema genericità della censura, si evidenzia che, in base al costante orientamento di legittimità, il piano di ammortamento non è considerato un elemento essenziale del contratto, pertanto la sua assenza non ne comporta la nullità;
- l'opponente, in ogni caso, non ha contestato né la sussistenza del rapporto contrattuale né l'importo richiesto.
4. In definitiva, l'opposizione va respinta e il decreto ingiuntivo confermato.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base
4 ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/22), tenendo conto del valore della controversia e del mancato svolgimento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 1906/23 emesso da questo Tribunale, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
CONDANNA l'opponente a pagare all'opposta le spese di lite, che liquida in € 3.200,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge. Così deciso a Reggio Emilia il 06/02/2025 Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegata al verbale.
Il Giudice Francesca Malgoni
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