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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/06/2025, n. 5189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5189 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7776/2024
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7776/2024 tra
[C.F. Parte_1
], P.IVA_1
RICORRENTE
e
[C.F. ], CP_1 Parte_2 C.F._1
RESISTENTE
Oggi 25 giugno 2025 ad ore 10.59 innanzi al dott. Roberta Sperati, sono comparsi: per parte ricorrente nessuno per parte resistente l'avv. Cantoni in sostituzione dell'avv. Cippardone, la quale conclude come in atti;
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura.
Il giudice dott.ssa Roberta Sperati REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dott.ssa Roberta Sperati ha pronunciato ex artt.
447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7776/2024 promossa da:
[C.F. Parte_1
], con l'avv. MATTIELLO GIANCARLO P.IVA_1
RICORRENTE contro
[C.F. ], con l'avv. CIPPARRONE Controparte_2 C.F._1
MARIA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Parte ricorrente:
“- Preliminarmente accertare e dichiarare il difetto dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ex art. 633 c.p.c. e per l'affetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- Nel merito e in via riconvenzionale:
Previo accertamento dell'invalidità e/o inefficacia della risoluzione stragiudiziale del rapporto del 22 novembre 2023 e in ogni caso, dichiarare l'annullamento del contratto di affitto di ramo
d'azienda sottoscritto inter partes il 14 luglio 2023 avanti al Notaio Avv. Alessandra
Landriscina stante il vizio del consenso per errore ex art. 1429 comma 1 n. 2 c.c. ovvero ex art.
1429 comma 1 n. 1 c.c., per l'effetto dichiarando l'inefficacia ex tunc delle relative obbligazioni
e prestazioni con obbligo di restituzione di quelle eventualmente già percepite dalle parti, con revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso accertare l'infondatezza parziale o integrale del credito sotteso e che nulla è più dovuto dalla alla signora in ragione del contratto di Parte_3 Controparte_2 affitto di ramo d'azienda sottoscritto inter partes il 14 luglio 2023 avanti al Notaio Avv.
Alessandra Landriscina e revocare il decreto ingiuntivo opposto
- In subordine e in via ulteriormente riconvenzionale, dichiarare risolto per comune volontà il contratto di affitto di ramo d'azienda sottoscritto inter partes il 14 luglio 2023 avanti al Notaio
Avv. Alessandra Landriscina senza alcuna responsabilità per inadempimento a carico della società Parte_3
- In ulteriore subordine e riconvenzionale, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di
[...] quanto sopra, dichiarare la conversione ex lege del contratto da affitto di ramo d'azienda in locazione, e rideterminare l'ammontare dei canoni effettivamente dovuti in relazione al valore della locazione che sarà accertato in corso di causa.”
Parte resistente:
“ PRELIMINARMENTE: accertare e dichiarare l'esistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ex art. 633 c.p.c. e per l'affetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
NEL MERITO: rigettare le richieste di controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e competenze del procedimento monitorio e del presente giudizio”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato alla controparte,
[...]
, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 643/2024 emesso in data 08/01/2024, con cui il Tribunale di Milano nei confronti le aveva ingiunto il pagamento in favore di della somma di € Controparte_2
29.623,06 a titolo di canoni e ulteriori insoluti relativi al contratto di affitto dell'azienda esercitata nel chiosco sito all'interno del mercato comunale di Milano, p.zza Wagner.
A sostegno dell'opposizione, la ricorrente deduceva:
l'incertezza ed illiquidità del credito ingiunti;
l'annullabilità per errore del contratto.
Ciò premesso, concludeva come in epigrafe.
Si costituiva regolarmente che chiedeva rigettarsi l'opposizione e concludeva come in Pt_2 epigrafe.
Esaurita la trattazione della controversia, le parti venivano invitate alla discussione della causa ed alla precisazione delle conclusioni ex art. 429 c.p.c.
L'opposizione è fondata nei termini di seguito esposti.
Risulta incontestato il mancato pagamento i quanto ingiunto a titolo di canoni arretrati, ovvero €
9.760,00 per le mensilità agosto-novembre 2023.
Al riguardo l'opponente ha tuttavia sollevato eccezione di annullabilità del contratto per errore essenziale sull'oggetto del contratto e sulla natura del contratto, deducendo che l'azienda affittata risulterebbe priva dei requisiti attesi e che l'affitto di azienda dissimulerebbe una locazione.
Orbene, quanto al primo punto, si evince dai messaggi vocali prodotti dalla parte opposta non solo che il conduttore era consapevole della effettiva natura dell'azienda affittata, ma anche che lo stesso affittuario ha per più tempo insistito per ottenere dilazioni di pagamento al fine di mantenere salvi gli effetti del contratto.
Indi, è la stessa condotta di parte opponente ad escludere la sussistenza di un errore di fatto sulla qualità dell'oggetto del contratto.
Quanto all'errore sulla valutazione giuridica del contratto, la parte opponente non ha fornito alcuna prova ( né ha offerto di provare) sulla dedotta simulazione relativa, né tantomeno provato
( o offerto di provare) che l'errore sulla natura del contratto ( locazione anziché affitto) sia stata la ragione unica e determinante della stipula.
Ciò detto, la parte opposta ha altresì ingiunto:
a) il pagamento di € 14.640,00 pari a n.6 mensilità di mancato preavviso;
b) il pagamento di € 5000,00 a titolo di buonuscita;
c) il pagamento di € 223,06 per utenze.
Quanto al punto a) si osserva.
E' documentalmente provato che il contratto ha cessato i propri effetti in ragione della risoluzione unilaterale del concedente, che avvalendosi della clausola risolutiva di cui all'art. 4 del contratto di affitto, in data 22/11/2023 ha comunicato alla controparte la risoluzione di diritto del contratto.
Orbene, poiché la cessazione degli effetti del contratto è dipesa dalla volontà unilaterale del concedente, nessun preavviso poteva essere rivendicato, atteso che tale istituto mira a salvaguardare il locatore dall'interruzione anticipata del sinallagma per ragioni legate al conduttore ( ovvero mira a tenere indenne il locatore - entro un ragionevole lasso temporale - dagli effetti pregiudizievoli della cessazione degli effetti del contratto per scelta unilaterale del conduttore).
Poiché, come detto, nel caso in esame è stato il concedente a provocare la risoluzione di diritto del contratto in ragione dell'inadempimento del conduttore, è evidente che nessun preavviso risulta dovuto.
Quanto al punto b) si osserva.
Parte opposta ha ingiunto altresì il pagamento della somma di € 5.000,00 asseritamente dovuti per una cd. buonuscita concordata tra le parti. Orbene, di tali accordi non vi è alcuna prova, né a tal fine costituisce riscontro adeguato il messaggio vocale prodotto dalla resistente, in cui la controparte fa riferimento alla somma di €
5.000,00 senza tuttavia che da ciò si evinca a che titolo dovuta.
Peraltro, dai predetti messaggi vocali si evince che la disponibilità dell'opponente a corrispondere tale somma era condizionata all'accettazione da part del concedente di un preciso piano di dilazione dei pagamenti il quale, tuttavia, non si è mai perfezionato, determinando la concedente ad agire in sede monitoria.
Quanto al punto c) si osserva.
La parte opponente non ha in alcun modo contestato tale voce, che la resistente ha documentato quali consumi per utenze relative al periodo in cui l'azienda era condotta dall'odierna opponente.
L'accoglimento parziale dell'opposizione (giusta il principio di diritto secondo cui “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. Pertanto la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta
l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato”: Cass. n. 21840 del 2013) comporta a questo punto la caducazione del decreto ingiuntivo, con la conseguenza che, provvedendo sulla domanda presentata con il ricorso monitorio deve dichiararsi tenuta e condannarsi la parte attrice al pagamento della somma di € 9.983,06, oltre interessi come da domanda monitoria.
Le spese di lite, attesa la reciproca soccombenza, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona della dott.ssa Roberta Sperati, definitivamente pronunciando nella causa RG 7776/2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1)Accoglie l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 643/2024 emesso in data 08/01/2024 dal Tribunale di Milano nei confronti di Parte_1
e per l'effetto:
[...]
2)condanna al Parte_1 pagamento in favore di dell'importo di € 9.983,06, oltre interessi Controparte_2 come da domanda monitoria;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale.
Milano, 25/06/2025
Il giudice dott.ssa Roberta Sperati
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7776/2024 tra
[C.F. Parte_1
], P.IVA_1
RICORRENTE
e
[C.F. ], CP_1 Parte_2 C.F._1
RESISTENTE
Oggi 25 giugno 2025 ad ore 10.59 innanzi al dott. Roberta Sperati, sono comparsi: per parte ricorrente nessuno per parte resistente l'avv. Cantoni in sostituzione dell'avv. Cippardone, la quale conclude come in atti;
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura.
Il giudice dott.ssa Roberta Sperati REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dott.ssa Roberta Sperati ha pronunciato ex artt.
447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7776/2024 promossa da:
[C.F. Parte_1
], con l'avv. MATTIELLO GIANCARLO P.IVA_1
RICORRENTE contro
[C.F. ], con l'avv. CIPPARRONE Controparte_2 C.F._1
MARIA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Parte ricorrente:
“- Preliminarmente accertare e dichiarare il difetto dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ex art. 633 c.p.c. e per l'affetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- Nel merito e in via riconvenzionale:
Previo accertamento dell'invalidità e/o inefficacia della risoluzione stragiudiziale del rapporto del 22 novembre 2023 e in ogni caso, dichiarare l'annullamento del contratto di affitto di ramo
d'azienda sottoscritto inter partes il 14 luglio 2023 avanti al Notaio Avv. Alessandra
Landriscina stante il vizio del consenso per errore ex art. 1429 comma 1 n. 2 c.c. ovvero ex art.
1429 comma 1 n. 1 c.c., per l'effetto dichiarando l'inefficacia ex tunc delle relative obbligazioni
e prestazioni con obbligo di restituzione di quelle eventualmente già percepite dalle parti, con revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso accertare l'infondatezza parziale o integrale del credito sotteso e che nulla è più dovuto dalla alla signora in ragione del contratto di Parte_3 Controparte_2 affitto di ramo d'azienda sottoscritto inter partes il 14 luglio 2023 avanti al Notaio Avv.
Alessandra Landriscina e revocare il decreto ingiuntivo opposto
- In subordine e in via ulteriormente riconvenzionale, dichiarare risolto per comune volontà il contratto di affitto di ramo d'azienda sottoscritto inter partes il 14 luglio 2023 avanti al Notaio
Avv. Alessandra Landriscina senza alcuna responsabilità per inadempimento a carico della società Parte_3
- In ulteriore subordine e riconvenzionale, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di
[...] quanto sopra, dichiarare la conversione ex lege del contratto da affitto di ramo d'azienda in locazione, e rideterminare l'ammontare dei canoni effettivamente dovuti in relazione al valore della locazione che sarà accertato in corso di causa.”
Parte resistente:
“ PRELIMINARMENTE: accertare e dichiarare l'esistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ex art. 633 c.p.c. e per l'affetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
NEL MERITO: rigettare le richieste di controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e competenze del procedimento monitorio e del presente giudizio”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato alla controparte,
[...]
, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 643/2024 emesso in data 08/01/2024, con cui il Tribunale di Milano nei confronti le aveva ingiunto il pagamento in favore di della somma di € Controparte_2
29.623,06 a titolo di canoni e ulteriori insoluti relativi al contratto di affitto dell'azienda esercitata nel chiosco sito all'interno del mercato comunale di Milano, p.zza Wagner.
A sostegno dell'opposizione, la ricorrente deduceva:
l'incertezza ed illiquidità del credito ingiunti;
l'annullabilità per errore del contratto.
Ciò premesso, concludeva come in epigrafe.
Si costituiva regolarmente che chiedeva rigettarsi l'opposizione e concludeva come in Pt_2 epigrafe.
Esaurita la trattazione della controversia, le parti venivano invitate alla discussione della causa ed alla precisazione delle conclusioni ex art. 429 c.p.c.
L'opposizione è fondata nei termini di seguito esposti.
Risulta incontestato il mancato pagamento i quanto ingiunto a titolo di canoni arretrati, ovvero €
9.760,00 per le mensilità agosto-novembre 2023.
Al riguardo l'opponente ha tuttavia sollevato eccezione di annullabilità del contratto per errore essenziale sull'oggetto del contratto e sulla natura del contratto, deducendo che l'azienda affittata risulterebbe priva dei requisiti attesi e che l'affitto di azienda dissimulerebbe una locazione.
Orbene, quanto al primo punto, si evince dai messaggi vocali prodotti dalla parte opposta non solo che il conduttore era consapevole della effettiva natura dell'azienda affittata, ma anche che lo stesso affittuario ha per più tempo insistito per ottenere dilazioni di pagamento al fine di mantenere salvi gli effetti del contratto.
Indi, è la stessa condotta di parte opponente ad escludere la sussistenza di un errore di fatto sulla qualità dell'oggetto del contratto.
Quanto all'errore sulla valutazione giuridica del contratto, la parte opponente non ha fornito alcuna prova ( né ha offerto di provare) sulla dedotta simulazione relativa, né tantomeno provato
( o offerto di provare) che l'errore sulla natura del contratto ( locazione anziché affitto) sia stata la ragione unica e determinante della stipula.
Ciò detto, la parte opposta ha altresì ingiunto:
a) il pagamento di € 14.640,00 pari a n.6 mensilità di mancato preavviso;
b) il pagamento di € 5000,00 a titolo di buonuscita;
c) il pagamento di € 223,06 per utenze.
Quanto al punto a) si osserva.
E' documentalmente provato che il contratto ha cessato i propri effetti in ragione della risoluzione unilaterale del concedente, che avvalendosi della clausola risolutiva di cui all'art. 4 del contratto di affitto, in data 22/11/2023 ha comunicato alla controparte la risoluzione di diritto del contratto.
Orbene, poiché la cessazione degli effetti del contratto è dipesa dalla volontà unilaterale del concedente, nessun preavviso poteva essere rivendicato, atteso che tale istituto mira a salvaguardare il locatore dall'interruzione anticipata del sinallagma per ragioni legate al conduttore ( ovvero mira a tenere indenne il locatore - entro un ragionevole lasso temporale - dagli effetti pregiudizievoli della cessazione degli effetti del contratto per scelta unilaterale del conduttore).
Poiché, come detto, nel caso in esame è stato il concedente a provocare la risoluzione di diritto del contratto in ragione dell'inadempimento del conduttore, è evidente che nessun preavviso risulta dovuto.
Quanto al punto b) si osserva.
Parte opposta ha ingiunto altresì il pagamento della somma di € 5.000,00 asseritamente dovuti per una cd. buonuscita concordata tra le parti. Orbene, di tali accordi non vi è alcuna prova, né a tal fine costituisce riscontro adeguato il messaggio vocale prodotto dalla resistente, in cui la controparte fa riferimento alla somma di €
5.000,00 senza tuttavia che da ciò si evinca a che titolo dovuta.
Peraltro, dai predetti messaggi vocali si evince che la disponibilità dell'opponente a corrispondere tale somma era condizionata all'accettazione da part del concedente di un preciso piano di dilazione dei pagamenti il quale, tuttavia, non si è mai perfezionato, determinando la concedente ad agire in sede monitoria.
Quanto al punto c) si osserva.
La parte opponente non ha in alcun modo contestato tale voce, che la resistente ha documentato quali consumi per utenze relative al periodo in cui l'azienda era condotta dall'odierna opponente.
L'accoglimento parziale dell'opposizione (giusta il principio di diritto secondo cui “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. Pertanto la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta
l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato”: Cass. n. 21840 del 2013) comporta a questo punto la caducazione del decreto ingiuntivo, con la conseguenza che, provvedendo sulla domanda presentata con il ricorso monitorio deve dichiararsi tenuta e condannarsi la parte attrice al pagamento della somma di € 9.983,06, oltre interessi come da domanda monitoria.
Le spese di lite, attesa la reciproca soccombenza, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona della dott.ssa Roberta Sperati, definitivamente pronunciando nella causa RG 7776/2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1)Accoglie l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 643/2024 emesso in data 08/01/2024 dal Tribunale di Milano nei confronti di Parte_1
e per l'effetto:
[...]
2)condanna al Parte_1 pagamento in favore di dell'importo di € 9.983,06, oltre interessi Controparte_2 come da domanda monitoria;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale.
Milano, 25/06/2025
Il giudice dott.ssa Roberta Sperati