Ordinanza cautelare 6 novembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 15/12/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00553/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00473/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 473 del 2025, proposto da
Gnosis Progetti società cooperativa, in proprio e nella qualità di mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti con le mandanti architetto EN Giancola, Apoikia s.r.l., architetto IA D’Aniello e dottoressa Maria Rosaria Vigorito, in persona del legale rappresentante in carica, in relazione alla procedura CIG B6C299A043, rappresentata e difesa dall’avvocato Barbara Del Duca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Amministrazione Provinciale dell’Aquila, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Pierfranco De Nicola e Francesca Tempesta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
SAB s.r.l., in proprio e nella qualità di mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti con mandanti la Ingenium s.r.l., la Casarchitettura s.r.l., la SICEF s.r.l., l’ingegner Alessandro Zichi e l’architetto Luca Tesei, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Fabrizio Cecinato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determinazione dirigenziale della Provincia dell’Aquila n. 181 del 17 settembre 2025, comunicata in data 19 settembre 2025, con la quale è stata aggiudicata la procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici dei servizi tecnici di aggiornamento del progetto della fattibilità tecnico-economica e, in opzione, della direzione dei lavori, della contabilità dei lavori e del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, per l’intervento denominato “Lavori di riparazione, consolidamento e restauro di Palazzo Quinzi, sito in L’Aquila Via A. Bafile 23 - L’Aquila”, in favore del costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti tra la SAB s.r.l., la Ingenium s.r.l., la Casarchitettura s.r.l., la SICEF s.r.l., l’ingegner Alessandro Zichi e l’architetto Luca Tesei;
- di tutti i verbali del seggio di gara e della commissione giudicatrice, nei limiti dell’interesse della parte ricorrente;
- del bando, del disciplinare e di ogni altra norma, clausola, documento e atto di gara, ove intesi nel senso fatto proprio dalla stazione appaltante;
- di ogni altro atto, provvedimento e comportamento preliminare, preordinato, connesso e conseguente a quelli impugnati;
con richiesta di subentro del RTP ricorrente nel contratto eventualmente stipulato con il RTP controinteressato, previa dichiarazione dell’inefficacia dello stesso;
in subordine, ove l’interesse primario all’esecuzione dell’appalto non dovesse trovare soddisfazione per fatto non imputabile al RTP ricorrente, per la condanna della stazione appaltante al risarcimento per equivalente monetario del danno conseguente alla mancata esecuzione dell’appalto;
per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dalla SAB s.r.l. il 17 novembre 2025:
- della determinazione dirigenziale della Provincia dell’Aquila n. 181 del 17 settembre 2025, nella parte in cui non ha escluso dalla procedura di gara il RTP ricorrente o, in subordine, non ha decurtato il punteggio allo stesso attribuito per il criterio di valutazione A;
- degli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia dell’Aquila e della SAB S.r.l.;
Visto il ricorso incidentale proposto dalla SAB s.r.l. in data 17 novembre 2025;
Visto l’atto di rinuncia congiunta al ricorso principale e al ricorso incidentale, depositato dalla parte ricorrente in data 24 novembre 2025;
Visti gli articoli 35, comma 2, lettera c), 84 e 85 del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 la dott.ssa OS LI;
Viste le istanze di passaggio in decisione della causa senza discussione, depositate da tutte le parti e rispettivamente sottoscritte dagli avvocati Barbara Del Duca, Fabrizio Cecinato e Pierfranco De Nicola, i quali sono considerati presenti, ad ogni effetto, in udienza;
Con dichiarazione congiunta del 21 novembre 2025, notificata alla Provincia dell’Aquila e depositata in giudizio in data 24 novembre 2025, i legali rappresentanti della Gnosis Progetti società cooperativa e della SAB s.r.l. hanno rispettivamente rinunciato al ricorso principale e al ricorso incidentale, per sopravvenuta carenza di interesse alla loro decisione, ed hanno invocato la declaratoria di estinzione del presente giudizio con integrale compensazione delle spese di lite.
Con atto depositato in data 2 dicembre 2025 la Provincia dell’Aquila, preso atto della predetta rinuncia, ha dichiarato di non opporsi alla declaratoria di estinzione del giudizio con compensazione delle spese processuali.
Ai sensi dell’articolo 84, comma 3, del codice del processo amministrativo, “La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.”
La rinuncia al ricorso è un atto recettizio, il cui è effetto è quello di stimolare l’eventuale opposizione delle parti che dimostrino di avere un interesse sostanziale alla prosecuzione del giudizio.
Deve, dunque, ritenersi perfezionata la fattispecie a formazione progressiva, di cui all’articolo 84, commi 1, 2 e 3, del codice del processo amministrativo, alla quale consegue la verificazione dell’effetto legale tipico dell’estinzione del giudizio.
Di conseguenza, il Collegio deve dichiarare l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’articolo 35, comma 2, lettera c), del codice del processo amministrativo.
In considerazione dell’accordo intervenuto tra la parte ricorrente e la controinteressata - ricorrente in via incidentale nonché della mancata opposizione della Provincia dell’Aquila, il Collegio dispone la compensazione delle spese degli atti di procedura compiuti da ciascuna delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposti, dà atto della rinuncia ad essi e, per l’effetto, dichiara estinto il giudizio.
Compensa tra le parti le spese sostenute per il compimento degli atti di procedura.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
ER IR, Presidente
OS LI, Primo Referendario, Estensore
Massimo Baraldi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OS LI | ER IR |
IL SEGRETARIO