Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 30/05/2025, n. 10593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10593 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 10593/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10056/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10056 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marta Angela Maria Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl Roma 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Mollo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ufficio Provinciale Motorizzazione Civile Roma, Ufficio Territoriale del Governo Roma, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento n. -OMISSIS- adottato dalla Commissione Medica Locale presso l’ASL Roma, 1, notificato in data 14 giugno 2024 mediante posta elettronica, avente ad oggetto l’attestazione del possesso dei requisiti di idoneità psicofisica necessari per il rilascio della patente di guida e la contestuale fissazione della scadenza della patente n. -OMISSIS- al 12/06/2025 e degli atti conseguenti
nonchè per la condanna della Prefettura di Roma,
previo accertamento dell'illegittimità dei decreti prefettizi adottati in data 18/12/2023 e 22/03/2024 nei confronti del sig. -OMISSIS-, al risarcimento del danno dagli stessi causato al dott. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Asl Roma 1 e di Ufficio Provinciale Motorizzazione Civile Roma e di Ufficio Territoriale del Governo Roma e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2025 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato il 13 settembre 2024 e depositato il successivo 3 ottobre 2024, il ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento con cui la Commissione medica locale presso l’ASL Roma 1, nell’attestargli il possesso dei requisiti di idoneità psicofisica necessari per il rilascio della patente di guida, ha contestualmente fissato la validità della stessa fino al 12 giugno 2025.
Espone il ricorrente che all’esito di un controllo da parte degli agenti municipali avvenuto in data 4 novembre 2023 gli è stata ritirata la patente di guida per essere incorso nella violazione cui all’art. 186 c. 1 per aver circolato in stato di ebbrezza con tasso alcolico superiore a 0,80 g/l e non superiore a 1,5 g/l del D. lgs.30 aprile 1992 n. 285 (di seguito anche “Codice della strada” o “c.d.s.”).
Pertanto con successivo provvedimento prefettizio del 18 dicembre 2023 è stata disposta nei suoi confronti la sospensione provvisoria della patente di guida per la durata di sei mesi a decorrere dal 4 novembre 2023. Con il medesimo provvedimento il Prefetto ha disposto altresì che lo stesso si sottoponesse alla visita medica prevista ai sensi dell’art. 119 co. 4 del D. lgs.30 aprile 1992 n. 285.
Il provvedimento prefettizio di sospensione della patente, a seguito di ricorso al Giudice di pace di Roma ai sensi degli art. 7 e 5 del d. lgs. n. 150 del 2011, è stato dall’Autorità giudiziaria dapprima sospeso (ordinanza resa in data 4.3.2024) e poi successivamente annullato con sentenza del 16 aprile 2024, n. 165 del Giudice di pace di Roma, dott. Ugo Ferruta.
Con nuovo decreto del 29 marzo 2024 la Prefettura ha disposto la restituzione della patente di guida al ricorrente, disponendo al contempo che lo stesso avrebbe comunque dovuto sottoporsi a visita medica presso la Commissione medica locale ai sensi dell’art. 128 del codice della strada.
Il ricorrente si è sottoposto ai preliminari esami e successivamente alla visita medica presso la Commissione medica locale della Asl Roma 1, che gli ha rilasciato la certificazione positiva sul possesso dei requisiti psicofisici per il mantenimento della patente e previsto una validità della stessa di un anno (con scadenza al 12.6.2025) con obbligo di successiva visita.
2. Avverso tale provvedimento della Commissione medica il ricorrente ha proposto ricorso adducendo i seguenti motivi:
I. “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 331, 2 comma D.P.R. 16/12/1992. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della l. 241/90 in relazione al difetto di motivazione e di istruttoria; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 41 della carta dei diritti fondamentali dell'unione europea; violazione del principio di ragionevolezza e di proporzionalità. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e sviamento di potere ”.
II. “ Invalidità derivata degli atti conseguenti al provvedimento annullato. Invalidità del duplicato della patente di guida del -OMISSIS- emesso dall’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di roma Sud”.
Con un terzo motivo di ricorso parte ricorrente ha chiesto, altresì, il risarcimento del danno derivante dai provvedimenti prefettizi del 18 dicembre 2023 di sospensione in via cautelare della patente di guida e del 22 marzo 2024 di conferma della sottoposizione a visita medica, nonostante l’annullamento in sede giudiziaria del presupposto decreto di sospensione della patente.
In conclusione parte ricorrente formula domanda impugnatoria del provvedimento adottato dalla Commissione medica locale, nonchè del duplicato della patente di guida emesso dall’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile Roma Sud, chiedendo a quest’ultimo riguardo di “ disporre ogni opportuno provvedimento conformativo per il ripristino dello status quo ante, in particolare ordinando al Ministero per le infrastrutture ed i trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, di ripristinare la patente di guida del sig. -OMISSIS- con l’originaria scadenza al 29/09/2028 ” ed infine di condannare, “ accertata l’illegittimità dei decreti prefettizi adottati dalla Prefettura di Roma in data 18/12/2023 e 22/03/2024,..la Prefettura di Roma a risarcire al sig. -OMISSIS- il pregiudizio subito per effetto della loro illegittima adozione, nella misura che verrà accertata nel corso del giudizio. ”
3. Si sono costituiti con atto di stile per resistere al ricorso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Interno, l’Ufficio Provinciale Motorizzazione Civile Roma e l’Ufficio Territoriale del Governo Roma.
4. Si è costituita altresì la Asl Roma 1 depositando memoria con cui ha evidenziato la legittimità dell’operato della Commissione medica.
5. All’udienza pubblica del 18 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione dopo che il Collegio ha dato avviso di un eventuale difetto di giurisdizione ex art. 73 c.p.a. e dato termine di quindici giorni alle parti per contraddire sul punto.
6. Parte ricorrente ha depositato memoria con cui ha insistito sulla giurisdizione del giudice amministrativo.
7. Il ricorso è in parte fondato e deve trovare accoglimento nei termini di cui di seguito.
7.1 Occorre per un corretto inquadramento della fattispecie premettere un richiamo, sia pure sintetico, all’articolata disciplina che sanziona la guida in stato di ebbrezza.
In particolare la giurisprudenza civile ha avuto modo di distinguere al riguardo l’autonoma fattispecie di sospensione cautelare della validità della patente, prevista dall'art. 186, comma 9, che il Prefetto adotta " fino all'esito della visita medica " e che presuppone il riscontro di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l nella persona sottoposta al controllo (ex plurimis, Cass. del 26.5.2010, n. 12898; Cass. 19.10.2014, n. 21774), dalla sospensione della patente di guida di cui al 2 co. dell'art. 186 c.d.s. (" all'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni "), cui si correla la sospensione di cui all'art. 223 c.d.s. (" nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, (...) il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni "), che invece è la vera e propria sanzione amministrativa accessoria ed è disposta dal giudice penale.(da ultimo, Cass. civ., Sez. II, ord., 1°.2.2025, n. 2425).
7.2 Nel caso di specie al ricorrente era stata comminata nell’immediato con decreto prefettizio del 18 dicembre 2023 la sospensione in via cautelare della patente con contestuale obbligo di sottoporsi a visita presso la Commissione medica locale.
Su opposizione dell’odierno ricorrente tale provvedimento è stato sospeso in via cautelare e poi annullato dal Giudice di pace di Roma con sentenza n. 165 del 16 aprile 2024, in ragione della carenza del presupposto di cui al comma 9 del richiamato art. 186 c.d.s. (ossia il riscontro di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l).
Nelle more con ulteriore decreto del 22 marzo 2024 il Prefetto, “ vista la sospensiva dell’ufficio del giudice di pace di Roma n. 165/2024 datata 4.3.2024, ritenuto di doversi adeguare al citato provvedimento; considerato che, tuttavia, non è stato proposto ricorso al competente TAR avverso l’ordine di sottoporsi a visita medica presso la Commissione Medica Locale ex art. 119/4 comma del C.d.S. e che persistono i dubbi sulla persistenza dei requisiti psico-fisici alla guida, già espressi con l’ordinanza p.n. del 22.3.2024 ” ha disposto la restituzione della patente di guida, in attesa dell’esito della causa, e ai sensi dell’art. 128 del c.d.s ha confermato l’obbligo di sottoposizione a visita medica presso la Commissione medica per le patenti di guida, già disposto con il provvedimento p.n. del 22 marzo 2024.
Il Prefetto ha dunque con tale ulteriore provvedimento dato esecuzione alla pronuncia del Giudice di pace disponendo la restituzione della patente sino ad allora sospesa in via cautelare e confermato al contempo ai sensi dell’art. 128 del c.d.s. l’obbligo di sottoposizione a visita medica, già disposto con ordinanza del 22 marzo 2024 (non depositata nel presente giudizio).
L’art. 128 (“Revisione della patente di guida”) del c.d.s prevede difatti che gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri o il prefetto, nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possano disporre che siano sottoposti a visita medica presso la Commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida “ qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica ”.
Al riguardo la giurisprudenza amministrativa ha più volte chiarito che “ Il tenore letterale della norma è chiaro nel richiedere, ai fini dell'attivazione della procedura di revisione della patente di guida, la mera sussistenza di dubbi circa il permanere dei necessari requisiti fisici e psichici, e ciò per evidenti ragioni di carattere cautelare .” (Cons. St., sez. V, 16.5.2023 n. 4876).
Il ricorrente si è così sottoposto alla visita medica e in data 13 giugno 2024 gli è stata rilasciata “ ricevuta della trasmissione della relazione medica ai fini del rilascio della patente di guida ” ex art. 331 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 recante l’attestazione sul possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica per la patente di guida, sulla base della presupposta certificazione medica della Commissione recante la data del 12 giugno 2024.
In particolare nell’attestazione del 13 giugno 2024 la competente Commissione Medica Locale nel prevedere la validità della patente sino al 12.6.2025, ha di fatto ridotto il termine di validità della originaria patente di guida in possesso del ricorrente (restituitagli dopo la richiamata pronuncia giudiziaria).
8. Avverso tale provvedimento formula un primo motivo di ricorso parte ricorrente, sostenendone l’illegittimità per violazione dell’art. 331, comma 2 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990, per carenza di motivazione.
La Commissione difatti nonostante i risultati negativi degli esami tossicologici e della visita psichiatrica pur avendo certificato il possesso dei requisiti psichici e fisici per la guida, ha tuttavia disposto la durata della patente sino al 12 giugno 2025, determinando così la riduzione della durata della patente originariamente fissata al 29 settembre 2028, con obbligo per il ricorrente di sottoporsi alla scadenza ad ulteriore visita presso la Commissione medica legale.
8.1 Il motivo deve trovare accoglimento poiché, fermo restando che la verifica dei requisiti psichici e fisici per l'abilitazione alla guida è espressione di discrezionalità tecnica, che assume a base le cognizioni della scienza medica e specialistica e dati di esperienza di carattere tecnico-discrezionale, come tale sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo se non per le ipotesi di inattendibilità, irragionevolezza o vizi logici degli atti impugnati, nel caso di specie né l’attestazione finale (recante la denominazione “ ricevuta della trasmissione della relazione medica ai fini del rilascio della patente di guida ”), né il presupposto certificato medico della Commissione medica locale indicano le motivazioni per le quali è stata prevista una validità limitata della patente di guida del ricorrente.
Tanto in palese violazione dell’art. 331, comma 2 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 in base al quale “ Se il medico accertatore … prevede una conferma di validità del documento per un termine inferiore a quello ordinariamente previsto dall’articolo 126 del codice, rilascia all’interessato un’attestazione adeguatamente motivata avverso la quale è ammesso ricorso nei modi consentiti dall’ordinamento ”.
Ne consegue pertanto l’illegittimità per violazione di legge sostanziatasi nella carenza di motivazione del provvedimento adottato dalla Commissione medica locale presso l’ASL Roma 1 nella parte in cui prevede un termine di validità della patente fissata in maniera ridotta rispetto a quello ordinario senza indicare alcuna motivazione.
Il provvedimento in accoglimento del primo motivo di ricorso deve essere dunque annullato, fatta salva la riedizione del potere amministrativo e l’adozione di ulteriori provvedimenti.
9. Con un secondo motivo di ricorso parte ricorrente chiede altresì non solo l’annullamento quale effetto caducante del duplicato della patente rilasciato dall’Ufficio provinciale della Motorizzazione civile Roma Sud nella parte in cui prevede la data di scadenza del 13 giugno 2025, ma altresì che “ venga conseguentemente ordinato all’Ufficio della Motorizzazione Civile di restituire al sig. -OMISSIS- un titolo abilitativo alla guida avente durata pari alla patente originaria, ossia fino al 29/09/2028, senza prescrizione di ulteriori revisioni. ”
Osserva il Collegio che dall’accoglimento del primo motivo di ricorso consegue altresì l’illegittimità della previsione del termine di scadenza della patente, ma ciò comporta che l’Amministrazione (nella persona della Commissione medica locale) dovrà rideterminarsi al riguardo, essendo precluso all’autorità giudiziaria di sostituirsi nell’esercizio di un potere amministrativo non ancora esercitato (art. 34 co. 2 c.p.a.).
Pertanto il motivo è fondato solo limitatamente all’effetto caducatorio per cui dall’annullamento del provvedimento della Commissione consegue altresì l’annullamento del duplicato con la nuova scadenza della patente.
10. Infine infondato è il terzo motivo di ricorso, rectius domanda, con cui parte ricorrente chiede di condannare la Prefettura al risarcimento dei danni derivanti dall’adozione dei decreti prefettizi del 18 dicembre 2023 e del 22.3.2024, in quanto dalla illegittimità del primo decreto accertata dal giudice di pace sarebbe conseguita anche l’illegittimità del secondo che ha disposto la conferma della sottoposizione a visita medica.
Sostiene al riguardo di aver subito danni patrimoniali e morali, derivanti dalla sospensione protratta per oltre sei mesi della patente e dalla necessità di sottoporsi a visite mediche per ottenere il certificato di idoneità alla guida. Chiede di quantificare i danni derivanti dalla sospensione protratta della patente in via equitativa e allega le spese sostenute per la visita medica per un ammontare pari a euro 296,00.
Osserva il Collegio che il decreto prefettizio del 22 marzo 2024 non è stato impugnato e pertanto deve escludersi ex art. 30 co. 3 c.p.a. il risarcimento di danni che il ricorrente avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti.
11. In conclusione il ricorso deve essere accolto solo in parte, per l’effetto annullati il provvedimento n. -OMISSIS- adottato dalla Commissione Medica Locale presso l’ASL Roma, 1, nonché il duplicato della patente di guida emesso dall’ Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile Roma Sud nella parte in cui prevedono una scadenza fissata al 12 giugno 2025, fatte salve ulteriori determinazioni dell’Amministrazione, e per il resto respinto.
12. Le spese attesa la parziale soccombenza sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie e in parte lo respinge nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 18 aprile 2025 e 13 maggio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Maria Cristina Quiligotti, Presidente
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
Silvia Piemonte, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Piemonte | Maria Cristina Quiligotti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.