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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 5220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5220 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SESTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Angela Arena, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 24921/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad OGGETTO: “lesione personale”, e vertente
TRA
(c.f. ), elett.te dom.to in Napoli alla Via Parte_1 C.F._1
Vito Fornari 4, presso lo studio legale Flammia, rapp.to e difeso dall'Avv. Antonio
Cuomo (c.f. ; p.e.c: , C.F._2 Email_1
in virtù di procura a margine dell'atto di citazione
E
(p.IVA: , in persona dei l.r.p.t., e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
, elett.te dom.ta in Napoli, alla Via G. Cortese n.11, presso lo studio Controparte_3
dell'Avv.to Paolo Ambron, e rappr.ta e difesa dall'Avv.to Carlo Gagliardi (c.f.:
[...]
; p.e.c.: , in virtù di procura in calce C.F._3 Email_2
all'atto di comparsa e di costituzione
CONVENUTA
NONCHÉ
(c.f. ), residente in [...] C.F._4
n. 14
CONVENUTA CONTUMACE
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 1 CONCLUSIONI
All'udienza del giorno 11.04.2025, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c, i procuratori delle parti hanno concluso come da note di trattazione scritta cui integralmente si rimanda.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione conveniva in giudizio Parte_1 CP_5
in qualità di proprietaria del veicolo danneggiante, e la
[...] Controparte_1
quale compagnia assicurativa per la RCA auto, al fine di ottenerne la
[...]
condanna, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro occorsogli.
A sostegno dell'azione, parte attrice deduceva: che, il giorno 30.11.2017 alle ore
08,45, mentre percorreva la Via Petrarca in Napoli, in direzione LI,
veniva affiancato da un veicolo di cilindrata 50 nella propria corsia di marcia ed
“improvvisamente, dalla corsia opposta di marcia, proveniva l'autoveicolo
Daihatsu Cuore tg. DR 015 KB”, di proprietà convenuta;
che l'autoveicolo
Daihatsu, “per evitare a sua volta un'auto posta alla sua destra”, invadeva la corsia di marcia del , il quale, per evitare l'impatto frontale, frenava e Pt_1
scivolava “a causa dell'asfalto bagnato dalla pioggia” ed “ impattava con il
corpo contro l'auto che nel frattempo rientrava nella sua corsia di marcia”; che,
a seguito dell'impatto, il rovinava al suolo riportando lesioni che ne resero Pt_1
necessario l'accompagnamento con ambulanza presso il P.S dell' Ospedale del
Buon Consiglio, ove gli veniva diagnosticata una “frattura emipiatto tibiale
esterno a sinistra”.
Nello specifico, parte attrice concludeva chiedendo: “1) Accertare e dichiarare in
via preliminare la domanda ammissibile e procedibile. 2) Accertare e dichiarare
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 2 nel MERITO l'esclusiva responsabilità nella produzione dell'evento dannoso (30
NOVEMBRE 2017) il conducente dell'autoveicolo autovettura Daihatsu Cuore tg.
DR 015 KB – proprietaria ed assicurata con le Controparte_5 Controparte_1
in regolare copertura;
3) Condannare, per l'effetto, la convenuta
[...]
assicuratrice per la RCA, obbligata per legge, al pagamento a CP_1
titolo di risarcimento dei danni per (LESIONI) quantificati prudentemente entro il
limite in euro 26.000,00 oltre interessi dal fatto (30 Novembre 2017) all'effettivo
soddisfo, o comunque a qualsiasi altra somma maggiore o minore dovesse
risultare in giudizio e che l'adito Tribunale dovesse ritenere più equa di giustizia,
comunque contenuta nei limiti di competenza ex art. 7 n. 2 C.P.C.; 4) Condannare
le al pagamento delle spese, diritti ed onorario di lite, Controparte_1
liquidate ex art. 4, n. 2 D.M. 55/14, oltre rimborso di spese generali pari al 15%
delle competenze, nonché oltre CPA e spese e competenze successive
attribuendole al sottoscritto difensore avendone fatto anticipo”.
All'udienza del 30.03.2021, il giudice, rilevata la nullità delle notifiche effettuate nei confronti delle parti convenute, ne ordinava la rinnovazione con ordinanza.
Si costituiva così in giudizio la la quale chiedeva il rigetto Controparte_1
delle domande attoree poiché infondate, posto il mancato coinvolgimento della propria assicurata nel sinistro per cui è causa.
Non depositava, invece, comparsa di costituzione e risposta Controparte_5
seppur regolarmente citata in giudizio a seguito della disposta rinnovazione.
2. Nel corso del giudizio: venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6
c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie;
veniva deferito interrogatorio formale nei confronti di venivano escussi due testimoni e Controparte_5
veniva espletata una consulenza medico-legale sulla persona di Parte_1
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 3 Maria.
3. In punto di diritto va richiamata la previsione dell'art. 2054, comma 2, c.c., secondo cui “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno
dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli
veicoli”.
La norma è volta a fornire una regola per il riparto della responsabilità civile (e quindi dei conseguenti obblighi risarcitori) in capo ai conducenti dei veicoli coinvolti in un sinistro stradale e riguarda gli aspetti, strettamente connessi tra loro, della colpa dei conducenti e dell'apporto causale delle rispettive condotte con riferimento al fatto dannoso prodotto: si presume, fino a prova contraria, che ciascun conducente abbia provocato, con pari colpa e con pari efficienza causale, i danni causati dallo scontro
(sia i propri, sia quelli riportati dagli altri conducenti).
Si è chiarito che la presunzione di pari responsabilità opera non solo quando non sia possibile determinare il grado di colpa dei due conducenti, ma anche quando non sia possibile stabilire le cause e le modalità del sinistro e che l'accertata esistenza di alcuni elementi concreti di colpa a carico di uno ovvero di entrambi i conducenti dei veicoli scontratisi non impedisce il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità
presunta di pari grado di cui all'art. 2054 c.c. quando l'impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo influenti sulla dinamica del sinistro non consente di stabilire la misura dell'incidenza causale riferibile alla condotta, pur sicuramente colposa, di uno o di entrambi i suoi protagonisti nella determinazione dell'evento (cfr.
Cass. n. 18479/2015).
La presunzione di pari responsabilità svolge, dunque, una funzione sussidiaria,
trovando applicazione nella sola ipotesi in cui le risultanze probatorie non consentano di determinare in modo concreto la misura delle rispettive responsabilità, non
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 4 essendo sufficiente a determinarne il superamento l'accertamento della colpa di uno dei conducenti.
In tal caso, infatti, il giudice non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054
cod. civ., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente” (cfr. Cass. n.
477/2003).
Neppure ove sia stata accertata la violazione di norme del codice della strada in capo ad uno dei conducenti coinvolti nel sinistro, il giudice può ritenersi dispensato dal verificare il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente.
Peraltro, posto che la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità non oggettiva, bensì presunta, il medesimo può liberarsi dall'affermazione di tale responsabilità dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 5 alle circostanze del caso concreto” (in tal senso Cass. n. 4130/2017).
4. Ebbene, nel caso di specie, non può ritenersi operativa la sussidiaria presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 c.c. posto che, a seguito dell'istruttoria svolta, nonché dalla documentazione fotografica in atti e dai rilievi effettuati dagli agenti di Polizia Municipale sopraggiunti sui luoghi di causa nell'immediatezza dei fatti, il sinistro de quo deve attribuirsi esclusivamente alla negligente guida del danneggiato e, pertanto, la domanda attorea va rigettata in applicazione dell'art. 1227 co II c.c.
Invero, gli agenti di Polizia Municipale, nel ricostruire la dinamica del sinistro,
giungevano a concludere che “è verosimile che l'evento di cui trattasi si sia
verificato nel seguente modo: intorno alle ore 08:45, la sig.ra , Controparte_5
alla guida della propria auto DA UO tg. DR015KB, percorreva la
Via Orazio con provenienza LI in direzione di Via Manzoni quando, nei
pressi dell'intersezione con Via Petrarca, si scontrava con il ciclomotore
[...]
tg. X7J4BL condotto dal , il quale percorreva la CP_6 Parte_1
Via Petrarca nel senso opposto di marcia(direzione Orazio/LI)che,
superando probabilmente il senso opposto di marcia o procedendo al limite della
linea longitudinale, nel vano tentativo di evitare uno scontro azionava il freno ma,
per effetto dell'asfalto viscido per pioggia in atto e della pendenza della strada
nella sua direzione di marcia, perdeva il controllo e rovinava al suolo
abbattendosi sul fianco dx, non prima di aver urtato il parafango ant. lato sx della
vettura” (cfr. protocollo N.PG 2018/188109- allegato 1 alla produzione attorea).
Pertanto, dal verbale redatto dagli agenti di Polizia Municipale, facente piena prova, fino a querela di falso, esclusivamente delle dichiarazioni rese alla loro presenza e delle circostanze dagli stessi direttamente rilevate, è emerso che il
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 6 , al momento del sinistro occupava negligentemente la carreggiata Pt_1
“superando probabilmente il senso opposto di marcia o procedendo al limite della
linea longitudinale”, in violazione dell'art. 143 del Codice della Strada, che impone ai veicoli di circolare “sulla parte destra della carreggiata e in prossimità
del margine destro della medesima”.
A corroborare la presuntiva ricostruzione effettuata dagli agenti di Polizia
Municipale è lo stesso atto introduttivo, ove è possibile leggersi che il Pt_1
mentre “percorreva la Via Petrarca in Napoli in direzione LI, veniva
affiancato da un veicolo di cilindrata 50”, affiancamento, questo, che deve essere necessariamente inteso alla destra del motociclo attoreo, posto che alla sinistra dello stesso vi era l'autovettura convenuta, come emerge dai rilievi fotografici in atti ritraenti la posizione finale dei veicoli a seguito della collisione.
Proprio dalla posizione tenuta dai veicoli sulla carreggiata a seguito dello scontro,
è possibile altresì affermare che l'impatto sia avvenuto nella corsia percorsa dalla convenuta, di tal che deve concludersi che il motociclo attoreo abbia effettivamente superato la propria corsia, sconfinando nell'opposto senso di marcia e che, pertanto, abbia posto in essere una condotta violativa del Codice
della Strada.
A ciò si aggiunga che il sinistro ebbe a verificarsi alla presenza di intense precipitazioni atmosferiche come chiarito, tanto dalla in sede di CP_5
interrogatorio formale, la quale dichiarava che quel giorno “pioveva a dirotto”,
quanto a seguito dell'escussione dei testi di parte attrice.
Più precisamente, il teste escusso all'udienza del 03.10.2023, Testimone_1
dichiarava che “il ragazzo alla guida del ciclomotore sulla corsia in discesa verso
LI … scivolò sull' asfalto bagnato dalla pioggia”; mentre, il teste
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 7 escusso all'udienza del 23.04.2024, precisava che “poco prima Testimone_2
dell'incrocio ove si verificato il sinistro c'è una curva stretta, il ragazzo ha
frenato bruscamente, ed è caduto per effetto dell'asfalto bagnato dalla pioggia”.
La circostanza che al momento del sinistro vi fossero delle precipitazioni in atto e che, dunque, l'asfalto fosse bagnato, veniva altresì rilevata nel verbale di intervento dei VV.UU. ove è possibile leggersi che il rovinava al suolo “ Pt_1
per effetto dell'asfalto viscido per pioggia in atto”.
Deve, quindi, ritenersi che le condizioni metereologiche presenti il giorno del sinistro e, dunque, lo stato del manto stradale, avrebbero di per sé dovuto indurre il all'utilizzo di una maggiore prudenza alla guida. Pt_1
Non risulta, invece, addebitabile alla convenuta alcuna violazione del codice della strada alla parte convenuta in giudizio posto che la stando a quanto CP_5
dichiarato dal teste di parte attrice, tale al momento del sinistro Tes_1
“eseguiva una manovra di spostamento verso sinistra per evitare un ostacolo alla
sua destra”, senza, però, mai superate la propria corsia.
Difatti, dall'osservazione dei rilievi fotografici allegati al Verbale di Polizia
Municipale, ritraenti entrambi i veicoli nella corsia di marcia della convenuta,
deve concludersi che la non abbia invaso, neppure parzialmente, la corsia CP_5
opposta e che, dunque, stesse occupando diligentemente la carreggiata.
Pertanto, deve ritenersi che, se il avesse condotto il veicolo in Pt_1
ottemperanza alle regole imposte dal Codice della Strada ed adoperando la diligenza richiesta dalle condizioni del manto stradale e dal fenomeno atmosferico in atto, il sinistro non si sarebbe verificato.
In definitiva, sulla base dell'istruttoria espletata, deve concludersi che il sinistro oggetto del presente giudizio sia imputabile all'esclusiva responsabilità dello
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 8 stesso danneggiato, di tal che, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 1227 comma II e 2054 comma II, la domanda attorea va rigettata.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
6. Le spese di ctu vanno definitivamente poste a carico di parte attrice, già liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa
Angela Arena, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta le domande attoree;
2. Dichiara la contumacia di;
Controparte_5
3. Dichiara non ripetibili le spese nei confronti della convenuta contumace;
4. Condanna al pagamento delle spese di lite del presente Parte_1
giudizio in favore della , che si liquidano complessivamente in Controparte_1
euro € 5.077,00 (cinquemilasettantasette/00), per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
5. Pone definitivamente a carico di le spese di ctu.Così deciso in Parte_1
Napoli il 26.5.25
Il Giudice
Dott.ssa Angela Arena
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 9
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SESTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Angela Arena, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 24921/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad OGGETTO: “lesione personale”, e vertente
TRA
(c.f. ), elett.te dom.to in Napoli alla Via Parte_1 C.F._1
Vito Fornari 4, presso lo studio legale Flammia, rapp.to e difeso dall'Avv. Antonio
Cuomo (c.f. ; p.e.c: , C.F._2 Email_1
in virtù di procura a margine dell'atto di citazione
E
(p.IVA: , in persona dei l.r.p.t., e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
, elett.te dom.ta in Napoli, alla Via G. Cortese n.11, presso lo studio Controparte_3
dell'Avv.to Paolo Ambron, e rappr.ta e difesa dall'Avv.to Carlo Gagliardi (c.f.:
[...]
; p.e.c.: , in virtù di procura in calce C.F._3 Email_2
all'atto di comparsa e di costituzione
CONVENUTA
NONCHÉ
(c.f. ), residente in [...] C.F._4
n. 14
CONVENUTA CONTUMACE
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 1 CONCLUSIONI
All'udienza del giorno 11.04.2025, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c, i procuratori delle parti hanno concluso come da note di trattazione scritta cui integralmente si rimanda.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione conveniva in giudizio Parte_1 CP_5
in qualità di proprietaria del veicolo danneggiante, e la
[...] Controparte_1
quale compagnia assicurativa per la RCA auto, al fine di ottenerne la
[...]
condanna, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro occorsogli.
A sostegno dell'azione, parte attrice deduceva: che, il giorno 30.11.2017 alle ore
08,45, mentre percorreva la Via Petrarca in Napoli, in direzione LI,
veniva affiancato da un veicolo di cilindrata 50 nella propria corsia di marcia ed
“improvvisamente, dalla corsia opposta di marcia, proveniva l'autoveicolo
Daihatsu Cuore tg. DR 015 KB”, di proprietà convenuta;
che l'autoveicolo
Daihatsu, “per evitare a sua volta un'auto posta alla sua destra”, invadeva la corsia di marcia del , il quale, per evitare l'impatto frontale, frenava e Pt_1
scivolava “a causa dell'asfalto bagnato dalla pioggia” ed “ impattava con il
corpo contro l'auto che nel frattempo rientrava nella sua corsia di marcia”; che,
a seguito dell'impatto, il rovinava al suolo riportando lesioni che ne resero Pt_1
necessario l'accompagnamento con ambulanza presso il P.S dell' Ospedale del
Buon Consiglio, ove gli veniva diagnosticata una “frattura emipiatto tibiale
esterno a sinistra”.
Nello specifico, parte attrice concludeva chiedendo: “1) Accertare e dichiarare in
via preliminare la domanda ammissibile e procedibile. 2) Accertare e dichiarare
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 2 nel MERITO l'esclusiva responsabilità nella produzione dell'evento dannoso (30
NOVEMBRE 2017) il conducente dell'autoveicolo autovettura Daihatsu Cuore tg.
DR 015 KB – proprietaria ed assicurata con le Controparte_5 Controparte_1
in regolare copertura;
3) Condannare, per l'effetto, la convenuta
[...]
assicuratrice per la RCA, obbligata per legge, al pagamento a CP_1
titolo di risarcimento dei danni per (LESIONI) quantificati prudentemente entro il
limite in euro 26.000,00 oltre interessi dal fatto (30 Novembre 2017) all'effettivo
soddisfo, o comunque a qualsiasi altra somma maggiore o minore dovesse
risultare in giudizio e che l'adito Tribunale dovesse ritenere più equa di giustizia,
comunque contenuta nei limiti di competenza ex art. 7 n. 2 C.P.C.; 4) Condannare
le al pagamento delle spese, diritti ed onorario di lite, Controparte_1
liquidate ex art. 4, n. 2 D.M. 55/14, oltre rimborso di spese generali pari al 15%
delle competenze, nonché oltre CPA e spese e competenze successive
attribuendole al sottoscritto difensore avendone fatto anticipo”.
All'udienza del 30.03.2021, il giudice, rilevata la nullità delle notifiche effettuate nei confronti delle parti convenute, ne ordinava la rinnovazione con ordinanza.
Si costituiva così in giudizio la la quale chiedeva il rigetto Controparte_1
delle domande attoree poiché infondate, posto il mancato coinvolgimento della propria assicurata nel sinistro per cui è causa.
Non depositava, invece, comparsa di costituzione e risposta Controparte_5
seppur regolarmente citata in giudizio a seguito della disposta rinnovazione.
2. Nel corso del giudizio: venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6
c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie;
veniva deferito interrogatorio formale nei confronti di venivano escussi due testimoni e Controparte_5
veniva espletata una consulenza medico-legale sulla persona di Parte_1
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 3 Maria.
3. In punto di diritto va richiamata la previsione dell'art. 2054, comma 2, c.c., secondo cui “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno
dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli
veicoli”.
La norma è volta a fornire una regola per il riparto della responsabilità civile (e quindi dei conseguenti obblighi risarcitori) in capo ai conducenti dei veicoli coinvolti in un sinistro stradale e riguarda gli aspetti, strettamente connessi tra loro, della colpa dei conducenti e dell'apporto causale delle rispettive condotte con riferimento al fatto dannoso prodotto: si presume, fino a prova contraria, che ciascun conducente abbia provocato, con pari colpa e con pari efficienza causale, i danni causati dallo scontro
(sia i propri, sia quelli riportati dagli altri conducenti).
Si è chiarito che la presunzione di pari responsabilità opera non solo quando non sia possibile determinare il grado di colpa dei due conducenti, ma anche quando non sia possibile stabilire le cause e le modalità del sinistro e che l'accertata esistenza di alcuni elementi concreti di colpa a carico di uno ovvero di entrambi i conducenti dei veicoli scontratisi non impedisce il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità
presunta di pari grado di cui all'art. 2054 c.c. quando l'impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo influenti sulla dinamica del sinistro non consente di stabilire la misura dell'incidenza causale riferibile alla condotta, pur sicuramente colposa, di uno o di entrambi i suoi protagonisti nella determinazione dell'evento (cfr.
Cass. n. 18479/2015).
La presunzione di pari responsabilità svolge, dunque, una funzione sussidiaria,
trovando applicazione nella sola ipotesi in cui le risultanze probatorie non consentano di determinare in modo concreto la misura delle rispettive responsabilità, non
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 4 essendo sufficiente a determinarne il superamento l'accertamento della colpa di uno dei conducenti.
In tal caso, infatti, il giudice non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054
cod. civ., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente” (cfr. Cass. n.
477/2003).
Neppure ove sia stata accertata la violazione di norme del codice della strada in capo ad uno dei conducenti coinvolti nel sinistro, il giudice può ritenersi dispensato dal verificare il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente.
Peraltro, posto che la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità non oggettiva, bensì presunta, il medesimo può liberarsi dall'affermazione di tale responsabilità dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 5 alle circostanze del caso concreto” (in tal senso Cass. n. 4130/2017).
4. Ebbene, nel caso di specie, non può ritenersi operativa la sussidiaria presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 c.c. posto che, a seguito dell'istruttoria svolta, nonché dalla documentazione fotografica in atti e dai rilievi effettuati dagli agenti di Polizia Municipale sopraggiunti sui luoghi di causa nell'immediatezza dei fatti, il sinistro de quo deve attribuirsi esclusivamente alla negligente guida del danneggiato e, pertanto, la domanda attorea va rigettata in applicazione dell'art. 1227 co II c.c.
Invero, gli agenti di Polizia Municipale, nel ricostruire la dinamica del sinistro,
giungevano a concludere che “è verosimile che l'evento di cui trattasi si sia
verificato nel seguente modo: intorno alle ore 08:45, la sig.ra , Controparte_5
alla guida della propria auto DA UO tg. DR015KB, percorreva la
Via Orazio con provenienza LI in direzione di Via Manzoni quando, nei
pressi dell'intersezione con Via Petrarca, si scontrava con il ciclomotore
[...]
tg. X7J4BL condotto dal , il quale percorreva la CP_6 Parte_1
Via Petrarca nel senso opposto di marcia(direzione Orazio/LI)che,
superando probabilmente il senso opposto di marcia o procedendo al limite della
linea longitudinale, nel vano tentativo di evitare uno scontro azionava il freno ma,
per effetto dell'asfalto viscido per pioggia in atto e della pendenza della strada
nella sua direzione di marcia, perdeva il controllo e rovinava al suolo
abbattendosi sul fianco dx, non prima di aver urtato il parafango ant. lato sx della
vettura” (cfr. protocollo N.PG 2018/188109- allegato 1 alla produzione attorea).
Pertanto, dal verbale redatto dagli agenti di Polizia Municipale, facente piena prova, fino a querela di falso, esclusivamente delle dichiarazioni rese alla loro presenza e delle circostanze dagli stessi direttamente rilevate, è emerso che il
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 6 , al momento del sinistro occupava negligentemente la carreggiata Pt_1
“superando probabilmente il senso opposto di marcia o procedendo al limite della
linea longitudinale”, in violazione dell'art. 143 del Codice della Strada, che impone ai veicoli di circolare “sulla parte destra della carreggiata e in prossimità
del margine destro della medesima”.
A corroborare la presuntiva ricostruzione effettuata dagli agenti di Polizia
Municipale è lo stesso atto introduttivo, ove è possibile leggersi che il Pt_1
mentre “percorreva la Via Petrarca in Napoli in direzione LI, veniva
affiancato da un veicolo di cilindrata 50”, affiancamento, questo, che deve essere necessariamente inteso alla destra del motociclo attoreo, posto che alla sinistra dello stesso vi era l'autovettura convenuta, come emerge dai rilievi fotografici in atti ritraenti la posizione finale dei veicoli a seguito della collisione.
Proprio dalla posizione tenuta dai veicoli sulla carreggiata a seguito dello scontro,
è possibile altresì affermare che l'impatto sia avvenuto nella corsia percorsa dalla convenuta, di tal che deve concludersi che il motociclo attoreo abbia effettivamente superato la propria corsia, sconfinando nell'opposto senso di marcia e che, pertanto, abbia posto in essere una condotta violativa del Codice
della Strada.
A ciò si aggiunga che il sinistro ebbe a verificarsi alla presenza di intense precipitazioni atmosferiche come chiarito, tanto dalla in sede di CP_5
interrogatorio formale, la quale dichiarava che quel giorno “pioveva a dirotto”,
quanto a seguito dell'escussione dei testi di parte attrice.
Più precisamente, il teste escusso all'udienza del 03.10.2023, Testimone_1
dichiarava che “il ragazzo alla guida del ciclomotore sulla corsia in discesa verso
LI … scivolò sull' asfalto bagnato dalla pioggia”; mentre, il teste
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 7 escusso all'udienza del 23.04.2024, precisava che “poco prima Testimone_2
dell'incrocio ove si verificato il sinistro c'è una curva stretta, il ragazzo ha
frenato bruscamente, ed è caduto per effetto dell'asfalto bagnato dalla pioggia”.
La circostanza che al momento del sinistro vi fossero delle precipitazioni in atto e che, dunque, l'asfalto fosse bagnato, veniva altresì rilevata nel verbale di intervento dei VV.UU. ove è possibile leggersi che il rovinava al suolo “ Pt_1
per effetto dell'asfalto viscido per pioggia in atto”.
Deve, quindi, ritenersi che le condizioni metereologiche presenti il giorno del sinistro e, dunque, lo stato del manto stradale, avrebbero di per sé dovuto indurre il all'utilizzo di una maggiore prudenza alla guida. Pt_1
Non risulta, invece, addebitabile alla convenuta alcuna violazione del codice della strada alla parte convenuta in giudizio posto che la stando a quanto CP_5
dichiarato dal teste di parte attrice, tale al momento del sinistro Tes_1
“eseguiva una manovra di spostamento verso sinistra per evitare un ostacolo alla
sua destra”, senza, però, mai superate la propria corsia.
Difatti, dall'osservazione dei rilievi fotografici allegati al Verbale di Polizia
Municipale, ritraenti entrambi i veicoli nella corsia di marcia della convenuta,
deve concludersi che la non abbia invaso, neppure parzialmente, la corsia CP_5
opposta e che, dunque, stesse occupando diligentemente la carreggiata.
Pertanto, deve ritenersi che, se il avesse condotto il veicolo in Pt_1
ottemperanza alle regole imposte dal Codice della Strada ed adoperando la diligenza richiesta dalle condizioni del manto stradale e dal fenomeno atmosferico in atto, il sinistro non si sarebbe verificato.
In definitiva, sulla base dell'istruttoria espletata, deve concludersi che il sinistro oggetto del presente giudizio sia imputabile all'esclusiva responsabilità dello
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 8 stesso danneggiato, di tal che, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 1227 comma II e 2054 comma II, la domanda attorea va rigettata.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
6. Le spese di ctu vanno definitivamente poste a carico di parte attrice, già liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa
Angela Arena, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta le domande attoree;
2. Dichiara la contumacia di;
Controparte_5
3. Dichiara non ripetibili le spese nei confronti della convenuta contumace;
4. Condanna al pagamento delle spese di lite del presente Parte_1
giudizio in favore della , che si liquidano complessivamente in Controparte_1
euro € 5.077,00 (cinquemilasettantasette/00), per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
5. Pone definitivamente a carico di le spese di ctu.Così deciso in Parte_1
Napoli il 26.5.25
Il Giudice
Dott.ssa Angela Arena
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