Sentenza 21 novembre 2014
Massime • 2
Nel giudizio di cassazione è rilevabile d'ufficio, anche in caso di inammissibilità del ricorso, l'illegalità sopravvenuta della pena inflitta, determinata da una modifica normativa incidente in maniera rilevante sui limiti sanzionatori edittali sia minimi sia massimi. (In applicazione del principio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di patteggiamento impugnata, in ragione della novella legislativa dell'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).
In tema di stupefacenti, per i reati commessi prima della data di entrata in vigore del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, conv. con mod. dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, che ha ridotto i limiti edittali della sanzione irrogabile per il fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, del d.P.R. n. 309 del 1990, l'accordo concluso tra le parti e ratificato dal giudice in epoca precedente alla indicata modifica normativa comporta l'applicazione di una pena illegale, di talché va annullata senza rinvio la relativa sentenza di patteggiamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/11/2014, n. 49531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49531 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOTI Giacomo - Presidente - del 21/11/2014
Dott. IZZO Fausto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 1933
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 13852/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO IC, n. ad Andria il 14/9/1959;
avverso la sentenza del Tribunale di Trani del 10/l/2014 (n. 78/2014);
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IZZO Fausto;
lette le conclusioni del Procuratore Generale Dott. GIALANELLA Antonio, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 10/l/2014 il Tribunale di Trani, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., applicava a TE IC la pena di anni due di reclusione ed Euro 4.000= di multa, per il delitto di cui al T.U. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, per la detenzione illecita e la cessione di marijuana (acc. in Andria il 9/l/2013).
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato lamentando il difetto di motivazione e la erronea applicazione della legge in relazione al mancato rilievo della presenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., ed in ordine al complessivo trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La sentenza deve essere annullata senza rinvio.
2. Va osservato che nelle more tra il giudizio di primo grado e la celebrazione del giudizio di cassazione, in relazione alle disposizioni dell'art. 73, comma 5 è intervenuta una rilevante "novella" con la L. 16 maggio 2014, n. 79, che ha modificato nel testo del D.P.R. n. 309 del 1990, il comma 5 del predetto art. 73, ridefinendo i contorni della fattispecie in esame nel senso che la medesima costituisce titolo autonomo di reato, prevedendo una nuova cornice edittale (reclusione da sei mesi a quattro anni e multa da Euro 1.032 a Euro 10.329). Ritiene il Collegio che alla applicazione della nuova normativa nei processi in corso, in quanto più favorevole, non sia di ostacolo la inammissibilità del ricorso trattandosi di questione che deve essere rilevata di ufficio ex art. 609 c.p.p., non potendosi considerare preclusivo la formazione del giudicato in senso sostanziale (nel senso da ultimo espresso da S.U. n. 24246 del 2004), atteso che la novella normativa è intervenuta successivamente alla data di proposizione del presente ricorso e, pertanto, certamente non era possibile tenere conto di essa nella formulazione dei motivi proposti.
Si impone, pertanto, per quanto detto, l'annullamento senza rinvio della sentenza.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Trani per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 21 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2014