Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/11/2014, n. 49531
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Sentenza 21 novembre 2014

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Nel giudizio di cassazione è rilevabile d'ufficio, anche in caso di inammissibilità del ricorso, l'illegalità sopravvenuta della pena inflitta, determinata da una modifica normativa incidente in maniera rilevante sui limiti sanzionatori edittali sia minimi sia massimi. (In applicazione del principio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di patteggiamento impugnata, in ragione della novella legislativa dell'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).

In tema di stupefacenti, per i reati commessi prima della data di entrata in vigore del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, conv. con mod. dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, che ha ridotto i limiti edittali della sanzione irrogabile per il fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, del d.P.R. n. 309 del 1990, l'accordo concluso tra le parti e ratificato dal giudice in epoca precedente alla indicata modifica normativa comporta l'applicazione di una pena illegale, di talché va annullata senza rinvio la relativa sentenza di patteggiamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/11/2014, n. 49531
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 49531
    Data del deposito : 21 novembre 2014

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