Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 16/02/2026, n. 2958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2958 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02958/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07341/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7341 del 2022, proposto da
Società Campi alla Stazione s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato IU Petrillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castel Gandolfo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Santini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Rosa Maria Privitera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
L & D Sesta s.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della determinazione n. 145 del 31 marzo 2022, con la quale è stata disposta la concessione dell'uso esclusivo dei beni del demanio idrico dello Stato, procedimento CG- 0061/21, alla società L & D Sesta s.r.l;
- di ogni atto presupposto connesso e consequenziale, ancorché di contenuto sconosciuto e comunque lesivo dell'interesse della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Castel Gandolfo e della Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 21 novembre 2025 il dott. IN IU FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio, la società Campi alla Stazione s.r.l. ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento della determinazione Comune di Castel Gandolfo, 31 marzo 2022, n. 145, con cui è stata disposta la concessione alla società L & D Sesta s.r.l. dell’uso esclusivo « dell’area demaniale di mq 3.190,00, composta da struttura sopraelevata adibita a bar/ristorazione individuata in catasto al F2 particella 577, di 618 mq ed arenile scoperto di mq 2.572 individuato dalle particelle 576/p e 579/p del F2 e n. 1/p del F3 – LOTTO 10 del PUA » e ne ha chiesto l’annullamento sulla base di due motivi in diritto.
1.1. Con il primo motivo ha lamentato l’illegittimità del provvedimento impugnato per « violazione e falsa applicazione dell’art. 7 e dell’art. 10, comma 2 del Regolamento Regionale n. 10 del 2014; violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge n. 241 del 1990; violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.; eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti [ed] eccesso di potere per carenza di istruttoria », sostenendo che l’assegnazione della concessione alla L & D s.r.l. era avvenuta all’esito di un procedimento viziato, nell’ambito del quale la Commissione tecnica regionale, di cui il Comune si era avvalso ai sensi dell’art. 10 r.r. Lazio, n. 10/2014 per la valutazione delle diverse domande di concessione pervenute per il suddetto bene, non aveva adeguatamente valutato l’istanza della società Campi alla Stazione s.r.l. (concludendo erroneamente che la stessa non avesse « elementi di specifica qualificazione soggettiva ed oggettiva di cui all’art. 10 R.R. n. 10/2014 » e omettendo in particolar modo di valutare la sua esperienza nel settore della ristorazione).
1.2. Con il secondo motivo ha contestato l’atto gravato per « eccesso di potere per assenza di motivazione in violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria; [e] travisamento dei presupposti di fatto e di diritto », notando che la Commissione tecnica regionale non aveva motivato in maniera congrua le ragioni per cui aveva ritenuto di preferirle la controinteressata.
2. Con memoria del 27 giugno 2022 la Regione Lazio si è costituita in giudizio e ha insistito per il rigetto delle domande di parte ricorrente, evidenziando in particolare:
- che nel progetto presentato dalla società ricorrente non era presente alcun riferimento alla pregressa esperienza della stessa nel settore della ristorazione;
- che la Commissione tecnica regionale aveva sufficientemente motivato le ragioni per cui aveva ritenuto di valutare come “ottima” la proposta della L&D, cosi come quelle che l’avevano condotta a valutare come “buone” altre tre proposte (tutte ritenute preferibili a quella della ricorrente).
3. Con memoria versata in atti in data 8 luglio 2022 anche il Comune di Castel Gandolfo si è costituito in giudizio e ha argomentato sull’infondatezza delle pretese della ricorrente, osservando – tra l’altro – che i motivi di ricorso non apparivano « per nulla rispettosi del necessario requisito della specificità siccome codificato ex art. 40, co.2, c.p.a., esponendosi all’eccezione della loro inammissibilità per assoluta genericità in termini di apparenza ».
4. All’udienza straordinaria del 21 novembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. I due motivi di ricorso – con cui in sostanza la ricorrente ha sostenuto che la scelta di affidare il bene a L & D Sesta s.r.l. sarebbe stata non congruamente motivata e viziata da carenze istruttorie – non sono meritevoli di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate, sicché il Collegio ritiene di poter prescindere da ogni valutazione in rito.
6. Sotto un primo profilo, va evidenziato che dagli atti depositati in giudizio dalla Regione Lazio emerge che l’assegnazione del bene alla società L & D Sesta s.r.l. è stata disposta a valle di un procedimento nell’ambito del quale la Commissione tecnica regionale intervenuta ex art. 10, r.r. Lazio, n. 10/2014, analizzate le dodici domande pervenute, ha ritenuto, all’esito di un giudizio di carattere evidentemente tecnico-discrezionale, “ottima” l’offerta presentata da tale operatore economico « per una migliore rispondenza complessiva ai criteri di cui all’art. 10 del Regolamento regionale, con particolare riguardo alla riqualificazione dell’area e del soprastante fabbricato, dal punto di vista economico, ambientale e della fruibilità del bene », individuando quelli che erano gli aspetti (tra i criteri previsti dall’art. 10, comma 2, r.r. Lazio, n. 10/2014) che consentivano di ritenere la proposta della L & D Sesta s.r.l. migliore delle altre (ivi compresa quella della ricorrente che è stata ritenuta non avere « elementi di specifica qualificazione soggettiva e oggettiva di cui all’art. 10 del Regolamento » ed è stata valutata solo come “sufficiente”).
A fronte di tale motivazione, parte ricorrente ha del tutto omesso di argomentare sulle ragioni per cui la stessa non sarebbe congrua, limitandosi soltanto ad affermare – in maniera apodittica, attraverso il richiamo di alcune massime giurisprudenziali di carattere generale sull’obbligo di motivazione – l’inadeguatezza delle argomentazioni svolte dalla Commissione (che pure – come si è evidenziato – ha individuato alcuni aspetti della proposta della L & D Sesta s.r.l., valorizzabili alla stregua dei criteri di cui all’art. 10, comma 2, lett. a, b, e c, r.r. Lazio, n. 10/2014, che consentivano di ritenerla preferibile).
7. Sotto un secondo profilo, va notato che l’unico argomento utilizzato dalla ricorrente per sostenere la superficialità dell’istruttoria svolta dalla Commissione riguarda il fatto che l’organo incaricato della valutazione delle domande non avrebbe tenuto conto della sua « significativa esperienza nel settore della ristorazione e somministrazione », e che tuttavia al riguardo la Regione Lazio ha notato – con affermazioni rimaste incontestate dalla ricorrente (che ha omesso ogni deposito documentale diverso dalla determinazione gravata) – che « nell’ambito del progetto presentato dalla società ricorrente, nessun riferimento è stato fatto alla propria esperienza nel settore … pertanto, la Commissione ha effettuato correttamente l’istruttoria, non potendo valutare elementi di cui non aveva conoscenza » (cfr. memoria Regione Lazio, pag. 4-5).
8. Per le ragioni sopra indicate, nessuno dei due motivi di gravame è meritevole di accoglimento e il ricorso va respinto.
9. Le spese processuali – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle p.a. resistenti nella complessiva misura di € 1.500,00, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
HI NA, Presidente FF
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
IN IU FA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN IU FA | HI NA |
IL SEGRETARIO