Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/05/2024, n. 31606
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Sentenza 30 maggio 2024

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È manifestamente infondata, in rapporto all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 47-ter, comma 8, legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui prevedono, per la violazione della detenzione domiciliare quale misura alternativa alla detenzione, conseguenze penali diverse e deteriori rispetto a quelle stabilite per la detenzione domiciliare quale pena sostitutiva, introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. (In motivazione, la Corte ha ritenuto la disomogeneità di disciplina ragionevole, alle luce delle peculiari finalità risocializzanti e deflattive che connotano la detenzione domiciliare come pena sostitutiva).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/05/2024, n. 31606
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31606
    Data del deposito : 30 maggio 2024

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