Sentenza 30 maggio 2024
Massime • 1
È manifestamente infondata, in rapporto all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 47-ter, comma 8, legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui prevedono, per la violazione della detenzione domiciliare quale misura alternativa alla detenzione, conseguenze penali diverse e deteriori rispetto a quelle stabilite per la detenzione domiciliare quale pena sostitutiva, introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. (In motivazione, la Corte ha ritenuto la disomogeneità di disciplina ragionevole, alle luce delle peculiari finalità risocializzanti e deflattive che connotano la detenzione domiciliare come pena sostitutiva).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/05/2024, n. 31606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31606 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2024 |
Testo completo
udita la relazione del Consigliere Benedetto Paternò Raddusa;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha concluso per la reiezione del ricorso;
udito il difensore della ricorrente che ha ribadito le conclusioni prospettate con il ricorso, richiamandosi anche alle memorie trasmesse mediante PEC il 18 ottobre 2023 e il 14 maggio 2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza descritta in epigrafe, la Corte di appello di Venezia ha confermato la condanna alla pena di mesi otto di reclusione resa in primo grado nei confronti di AL RE, ritenuta responsabile del reato di cui all'art 385 commi 1 e 3 perché, essendo legalmente detenuta in regime di detenzione domiciliare ex art. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 31606 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO Data Udienza: 30/05/2024 30 d.l. n. 137 del 2020, evadeva recandosi in un bar vicino per poi fare rientro nel luogo di detenzione domiciliare, accompagnata dalla madre in condizioni di evidente alterazione alcolica. 2. Propone ricorso la difesa dell'imputata e adduce quattro diversi motivi. 2.1.Con il primo motivo si contesta la decisione gravata in relazione alle considerazioni spese nel ritenere, alla stessa stregua del primo giudice, non applicabile la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. Tanto in termini apodittici rispetto alla affermata gravità oggettiva della condotta, per la ritenuta non trascurabile entità del tempo di allontanamento dal domicilio ove era ristretta, aspetto peraltro contraddetto sia dalla situazione in fatto rappresentata dalla sentenza appellata - che dava conto sia della causale dell'allontanamento, quella di recarsi al bar situato vicino alla propria abitazione, sia del rientro in casa della RE solo venti minuti dopo il controllo negativamente effettuato dai carabinieri alle 21,55 ); sia dalle emergenze acquisite ( le dichiarazioni del titolare del bar che ha dichiarato di aver visto entrare la ricorrente all'interno del suo esercizio alle 21,45). La decisione assunta sarebbe stata inoltre resa in violazione di legge: quanto alla ritenuta intensità del dolo, per aver dato rilievo ai motivi a delinquere, estranei ai paramenti di cui all'art 133, comma 1, cod. pen. richiamati dal primo comma dell'art. 131 bis cod. pen.; ancora, per il riferimento argomentativo reso alle condotte susseguenti, non considerate dal dato normativo vigente all'epoca della condotta;
Infine la decisione impugnata sarebbe connotata da una motivazione insufficiente rispetto alle sollecitazioni difensive poste dall'appello, perché nulla si rispondeva rispetto alla richiesta di valutare la tenuità dell'offesa alla luce della chiave di lettura offerta dall'art. 72 della legge n. 689 del 1981 relativa alla ipotesi inerente alla violazione della detenzione domiciliare prevista quale pena sostitutiva ( non sanzionabile in presenza di un allontanamento inferiore alle 12 ore), alla luce della omogeneità tra i due istituti giustificativi della restrizione domiciliare ( atteso che quello violato dalla imputata, risulta disciplinato dall'art. 47 ter comma 8 della legge n. 354 del 1977 alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 30, comma 8, dl. 137 del 2020 e 1, comma 8, legge n. 199 del 2010 ). 2.2. Con il secondo motivo la difesa ribadisce la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 8, d.l. 137 del 2020 e per l'effetto dell'art. 47 ter, comma 8, della legge n. 354 del 1977 in riferimento all'art. 3 Cost. sollevata con l'appello e ritenuta manifestamente infondata dalla Corte territoriale, prospettata in ragione della sostenuta irragionevole disparità di trattamento tra le conseguenze penali correlate alla violazione della detta disciplina inerente alla detenzione domiciliare quale 2 misura alternativa alla detenzione e quelle ora dettate dall'art 72, comma 1, legge n. 698 del 1981, che per la detenzione domiciliare quale pena sostitutiva, grazie alle modifiche apportate dalla legge n. 150 del 2022, limita, a differenza della prima previsione, la configurabilità dell'evasione alle sole ipotesi in cui l'allontanamento del domicilio si sia protratto per oltre dodici ore (nel caso, per quanto già detto, non verificatasi). Il tutto in ragione di una ritenuta omogeneità di struttura, contenuti e funzioni tra i due istituti vieppiù consolidata, a sostegno della puntuale individuazione del tertium comparationis, dal tenore della legge n. 134 del 2021 contenente la delega attuata con la legge n. 150 del 2022 che, con riguardo al tema delle modifiche da apportare alle pene sostitutive delle pene detentive brevi, all'art. 1, comma 17, lettera n, ha previsto di mutuare dagli artt. 47 e 51 delle legge n. 354 del 1977 la disciplina relativa alla responsabilità penale per la violazione degli obblighi relativi alle dette pene sostitutive, così da dar corpo all'attuale disposto dell'art 72, evocato coerentemente quale dato di riferimento dell'addotta irragionevole disparità di trattamento, in linea del resto con le indicazioni che possono trarsi dalla relazione illustrativa predisposta in relazione al decreto legislativo n. 150 del 2022 di attuazione della delega contenuta nella citata legge n. 134 del 2021. 2.3. Con i successivi due motivi si contrasta la motivazione spesa nel negare il riconoscimento delle attenuanti le generiche, malgrado la modestia della violazione riscontrata e alla luce della scelta della ricorrente di rientrare spontaneamente presso l'abitazione ove scontava la detenzione domiciliare;
nel non attivare il percorso processuale di cui all'art. 545 bis cod. proc. pen. sollecitato dalla difesa con la richiesta di applicazione della pena sostitutiva della semilibertà all'esito di una valutazione prognostica negativa resa senza un confronto obiettivo con le indicazioni difensive prospettate con l'appello. 3. Con memoria trasmessa via pec il 14 maggio 2024 la difesa ha evidenziato che la decisione assunta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 84 del 2024 (con la quale, tra l'altro, sono state dichiarate inammissibili le questioni prospettate in relazione all'art. 72 della legge n. 689 del 1981 nel suo vigente portato in riferimento agli artt. 27 e 76 Cost. e rigettata quella sollevata in relazione all'art 76 Cost con riferimento all'art 56 della citata legge n. 689), ragione del rinvio disposto da questa Corte quanto allo scrutinio del ricorso che occupa (dalla udienza del 19 marzo alla udienza del 30 maggio 2024), ad avviso della difesa non solo non inciderebbe negativamente ma anzi finirebbe per corroborare i dubbi di illegittimità già paventati sin dall'appello. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso non merita l'accoglimento perché fondato su motivi quantomeno infondati. 2. Giova anteporre lo scrutino del secondo dei motivi di ricorso, che, sul piano del relativo rilievo logico-giuridico, assume valenza assorbente rispetto alle altre censure. Ad avviso del Collegio e a differenza di quanto ritenuto dalla difesa, assumono rilievo decisivo, in termini diversi da quelli inerenti alla relativa prospettazione, le considerazioni di principio espresse dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 84 del 2024. Diviene, dunque, imprescindibile analizzarne nel dettaglio il contenuto, muovendo dal perimetro della questione scrutinata nella occasione dal Giudice delle leggi. 2.1. In parte qua, va subito sottolineato che alla Corte Costituzionale è stato devoluto lo scrutinio di legittimità costituzionale dell'art. 71, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 150 del 2022 laddove modificando l'art. 56, primo comma, della legge n. 689 del 1981, è stato stabilito che la detenzione domiciliare sostitutiva comporta «l'obbligo di rimanere nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza ovvero in comunità o in case famiglia protette, per non meno di dodici ore al giorno, avuto riguardo a comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale, di lavoro o di salute del condannato», prevedendo altresì che «[i]n ogni caso, il condannato può lasciare il domicilio per almeno quattro ore al giorno, anche non continuative, per provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita e di salute, secondo quanto stabilito dal giudice». Tale disposizione, secondo il giudice remittente, sarebbe stata in contrasto con il criterio di delega fissato dall'art. 1, comma 17, lettera f), della legge n. 134 del 2021, che imponeva di «mutuare, in quanto compatibile, la disciplina sostanziale e processuale prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354» per l'omonima misura alternativa: ciò perché la previsione ora dettata per la detenzione domiciliare pena sostitutiva ( diretta a garantire al condannato il diritto a rimanere lontano dal luogo impostogli per l'espiazione della pena per dodici ore al giorno e «comunque per almeno quattro ore al giorno»), non troverebbe riscontro nella disciplina prevista dagli artt. 47-ter, comma 4, e 47-quinquies, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 che, in tema di detenzione domiciliare "ordinaria" e "speciale" quale pena alternativa - fanno obbligo al tribunale di sorveglianza di dettare le modalità di esecuzione della misura 4 «secondo quanto stabilito» per gli arresti domiciliari dall'art. 284 cod. proc. pen.; risulterebbe così esclusa «qualunque possibilità di allontanamento [...] che non sia giustificato dall'impossibilità da parte del condannato di provvedere in altro modo alle proprie indispensabili esigenze di vita o dalla necessità di esercitare un'attività lavorativa qualora versi in una situazione di assoluta indigenza». 2.2. Nel verificare e confermare il rispetto della delega, la Consulta (dal punto 3.2. del considerando in diritto) ha argomentato in primo luogo rintracciando le ragioni fondanti, gli obiettivi perseguiti dalla riforma delle sanzioni sostitutive operata con il decreto legislativo 150 del 2022. In particolare, le ragioni fondanti la riforma sono state individuate in linea con le indicazioni offerte dalla relazione finale della Commissione di studio istituita con d.m. 16 marzo 2021 ( chiamata ad elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale, nonché in materia di prescrizione del reato), sulla base della quale è stato formulato l'emendamento di iniziativa governativa al disegno di legge A.C. 2435, posto all'origine della delega conferita dall'art. 1, comma 17, della legge n. 134 del 2021: relazione che aveva auspicato, tra l'altro, che «l'istituto della sostituzione della pena detentiva, contestuale alla condanna da parte del giudice di cognizione, possa essere opportunamente rivitalizzato, con impatto positivo sulla deflazione penitenziaria e processuale». 2.2.1. In questa ottica, con la citata sentenza n. 84, si è rimarcato che il primo obiettivo perseguito dalla novella è stato « [...] quello di mettere a disposizione del giudice di cognizione - già in fase, dunque, di commisurazione della pena- risposte sanzionatorie alternative alle pene detentive brevi o comunque di durata contenuta, la consapevolezza dei cui effetti desocializzanti era stata all'origine della stessa introduzione delle pene sostitutive oltre un quarantennio fa», così garantendo il minimo sacrificio necessario della libertà personale, sia la necessaria finalità rieducativa dettata dall'art. 27, terzo comma, Cost., che deve accompagnare la pena «da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue» e, dunque, «anche nella fase di determinazione del trattamento sanzionatorio appropriato da parte del giudice della cognizione». 2.2.2. In secondo luogo, si è messa in risalto la finalità di «incentivare definizioni alternative del processo - attraverso la prospettiva di ottenere l'applicazione di pene sostitutive del carcere, anche per effetto degli sconti di pena connessi alla scelta dei riti alternativi -, con conseguente alleggerimento complessivo dei carichi del sistema penale. E ciò in funzione dell'obiettivo ultimo, imposto dall'art. 111, secondo comma, Cost., di assicurare (al singolo imputato e alla generalità degli imputati) tempi più contenuti di definizione dei processi». 5 2.3. Inquadrata in questi termini, la scelta del legislatore delegato di tracciare una distanza tra la disciplina sancita per la detenzione domiciliare quale pena sostituiva e quella omonima quale misura alternativa, che pure avrebbe dovuto fare da canovaccio di riferimento nell'opera di riforma della prima secondo le indicazioni di massima contenute nella legge delega, ha trovato, nella visione interpretativa privilegiata dalla Consulta, una coerente e razionale chiave di lettura nell'ottica complessiva sottesa alla delega stessa, così da rendere infondato il dubbio di legittimità costituzionale sollevato dal remittente in riferimento al parametro di cui all'art 76 Cost. 2.3.1. Si è infatti messo in risalto che se è vero che la disciplina prevista dall'art 284 cod. proc. pen. che informa quella propria della misura alternativa della detenzione domiciliare, vede il detenuto in una condizione di minor favore rispetto a quella garantita al condannato dall'art. 56, primo comma, della legge n. 689 del 1981 modificato dalla novella del 2022; è altrettanto vero che, ad avviso della Consulta, tanto deve ritenersi «anzitutto funzionale a conferire spiccata finalità rieducativa alla pena sostitutiva, che nelle intenzioni del legislatore (delegante e delegato) non dovrebbe servire soltanto a evitare i noti effetti desocializzanti della pena detentiva breve, ma anche - in positivo - ad assicurare il mantenimento, e in ipotesi il potenziamento, dei legami del condannato con il proprio contesto lavorativo, educativo, affettivo e in generale sociale. E ciò sulla base di uno specifico programma di trattamento elaborato dall'ufficio di esecuzione penale esterna, che prende in carico il condannato e che riferisce periodicamente sulla sua condotta e sul percorso di reinserimento sociale (art. 56, secondo comma)». Il tutto in un'ottica che la Corte definisce in termini di "pena-programma", caratterizzata da «elasticità nei contenuti, predeterminati dalla legge, perché funzionale alla individualizzazione del trattamento sanzionatorio», così da garantire la rieducazione e la risocializzazione del condannato e, al contempo, le istanze di prevenzione speciale. Ottica, questa, che invece, ad avviso della Consulta, deve ritenersi «scarsamente percepibile, sul piano della concreta disciplina legislativa, nelle due forme di detenzione domiciliare attualmente previste come misure alternative alla detenzione», la cui attuale configurazione è soprattutto funzionale ad assicurare l'espiazione della pena al di fuori del carcere a persone particolarmente vulnerabili. 2.3.2. Per altro verso, ad avviso della Corte costituzionale (considerando 3.3.), il regime «disegnato dalla disposizione censurata risulta funzionale anche alla seconda ratio perseguita dal legislatore delegante, e cioè alla finalità deflattiva del carico della giustizia penale, perseguita mediante l'incentivazione del ricorso a riti alternativi da parte degli imputati. Dal momento che il novero degli imputati cui la pena sostitutiva in parola risulta applicabile - quelli, cioè, esposti al rischio di una pena 6 detentiva contenuta entro il limite dei quattro anni, anche per effetto delle riduzioni di pena connesse ai riti alternativi - coincide con la platea dei condannati ai quali il tribunale di sorveglianza potrebbe concedere l'affidamento in prova al servizio sociale, il legislatore delegato doveva necessariamente rendere in qualche modo conveniente per l'imputato la possibilità di negoziare sin da subito con il giudice della cognizione l'applicazione di una pena sostitutiva di per sé più gravosa rispetto all'affidamento in prova». Per conseguire tale obiettivo, si è rimarcato da parte del Giudice delle leggi, il legislatore delegato ha «connotato la pena sostitutiva in parola in modo da assicurare al condannato possibilità di allontanarsi dal domicilio durante la giornata più ampie rispetto a quelle concesse a chi si trovi agli arresti domiciliari o fruisca dei benefici di cui agli artt. 47-ter e 47-quinquies ordin. penit., nell'ambito del programma individualizzato di trattamento di cui si è detto. In tal modo, il Governo ha confidato sulla possibilità che l'imputato possa accettare, in sede di patteggiannento, l'obbligo di permanenza nel domicilio per una parte della giornata in cambio del vantaggio di sottrarsi all'alea della possibile determinazione di una pena superiore al limite di quattro anni in esito a un processo ordinario, ovvero - nell'ipotesi di pena comunque applicata entro il limite dei quattro anni - all'alea di una decisione favorevole da parte del tribunale di sorveglianza sull'istanza di applicazione di una misura alternativa». 2.4. Questo il tenore della citata decisione della Corte Costituzionale, s innegabili le ricadute di sistema che si legano alle superiori indicazioni di principio, destinate ad influenzare in termini radicali anche la valutazione rimessa nell'occasione a questa Corte di legittimità avuto riguardo alla manifesta infondatezza della questione proposta dalla difesa. 2.4.1. Vero è che lo scrutinio di legittimità costituzionale posto al centro della sentenza n. 84 del 2024 della Consulta ha riguardato una norma (l'art. 56 della legge n. 689 del 1981) diversa sia da quella indubbiata, nel caso, dalla difesa (l'art 47 ter, comma 8, dell'ordinamento penitenziario), sia dal parametro normativo (l'art 72 della stessa legge) indicato quale tertium comparationis diretto a sostenere i dubbi paventati. Ed è altrettanto vero che è diverso anche il parametro costituzionale di verifica (l'art 76 Cost.) considerato dal citato arresto di legittimità rispetto a quello evocato a sostegno della questione prospettata dal ricorso (l'art. 3 Cost.). 2.4.2. Ciò malgrado, la decisione in esame assume un portato decisivo nel ritenere manifestamente infondati i dubbi sollevati dalla difesa, perché mette nitidamente in luce le ragioni fondanti della diversità di disciplina tracciata dal legislatore delegato tra 7 i due istituti, con ricadute interpretative destinate a riguardare anche i profili di responsabilità correlati alla violazione dell'obbligo imposto dalla restrizione domiciliare quale misura alternativa o pena sostitutiva, così da rendere intrinsecamente inidoneo il riferimento all'art. 72 citato quale indice della irragionevolezza della norma indubbiata. 2.4.3. Con riguardo al profilo della responsabilità conseguente alla violazione dei rispettivi obblighi relativi alle pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, il mandato conferito al legislatore delegato ha trovato contenuti di riferimento nella lettera n) dell'art.
1. comma 17, lettera n) della legge delega, in forza del quale la relativa disciplina andava mutuata da quella prevista dagli art. 47 e 51 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dall'art. 56 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. Va tuttavia evidenziato che il legislatore delegato, con riguardo alla detenzione domiciliare, nel dare contenuto, con l'attuale art. 72 della legge n. 689 citata, alla delega, di certo non si è rifatto al riferimento al tenore dell'art. 47 dell'ord. pen., di dubbia comprensibilità nel suo portato letterale (atteso che la relativa norma riguarda l'ipotesi della mesa alla prova); né può sostenersi che tale richiamo sia stato il frutto di un mero refuso, si che andava più correttamente inteso siccome riferito al disposto di cui all'art 47 ter della stessa legge, per l'appunto relativo alla misura alternativa omonima ( così come sostenuto dalla relazione illustrativa al d.lgs. n. 150 citato), perché, così ragionando, il contenuto del decreto delegato avrebbe dovuto essere quello di cui al comma 8 della disposizione citata da ultimo e non quello concretamente assunto. Piuttosto, è di tutta evidenza che il contenuto dell'attuale disposto dell'art. 72 citato finisce per replicare pedissequamente il portato dell'art 51 (commi 2 e 3) dell'ordinamento penitenziario, norma parimenti richiamata dalla delega ma all'evidenza distonica rispetto alla disciplina tracciata dall'art. 47 ter, comma 8, ord. pen., perché destinata a tracciare ambiti di responsabilità palesemente diversi per il detenuto che, come l'odierna ricorrente, si trova sottoposto alla misura alternativa, e per il condannato al quale viene applicata la pena sostitutiva della detenzione domiciliare: esclusivamente per quest'ultimo, infatti, l'allontanamento dal luogo di restrizione integra gli estremi dell'evasione solo se superiore alle dodici ore. 2.4.4. Vi è, tuttavia, che la norma della quale la difesa pone in dubbio la legittimità costituzionale, non è l'art. 72 citato, che nel caso funge solo da tertium comparationis;
e che le questioni relative ad un eventuale eccesso di delega da riferire a tale disposizione esulano dal perimetro di verifica demandato alla Corte, perché prive di rilevanza avuto riguardo alla odierna regiudicanda. 8 Piuttosto, il dato interessa, sotto altro versante, quello inerente alla necessità di indagare le ragioni poste a fondamento della scelta effettuale del legislatore delegato di disciplinare i profili inerenti alla responsabilità correlata alla violazione dell'obbligo sotteso alla detenzione domiciliare pena sostitutiva in termini diversi da quelli propri della violazione inerente alla analoga misura alternativa. E da questo punto di visione, non può che rimarcarsi che la distonia di disciplina tra le due misure restrittive replica scelte già tracciate con riguardo al tema dell'attuale disposto dell'art. 56 della legge n. 689, fatto oggetto di scrutinio dalla citata sentenza n. 84 del 2024 della Consulta;
e ciò in piena coerenza alla certa correlazione che lega i due temi, atteso che il portato dei contenuti disciplinari che colorano l'atteggiarsi in sè dei relativi obblighi non può che incidere a monte sui profili di responsabilità che ne conseguono a valle in caso di violazione. In questa cornice, recuperano immediata attualità le considerazioni di principio messe in luce dalla Corte Costituzionale (si vedano i precedenti paragrafi 2.3.1. e 2.3.2.) nel tracciare le ragioni di differenziazione tra i due istituti siccome filtrate alla luce degli obiettivi perseguiti dalla riforma. Ragioni che per un verso rendono disomogeneo il parametro normativo di riferimento evocato dalla difesa nel sostenere la disparita di trattamento denunziata;
e, al contempo, danno puntualmente conto della ragionevolezza della scelta legislativa di fatto operata nel distinguere tra i due istituti quanto alla disciplina dettata riguardo ai profili di responsabilità correlati alle relative violazioni. Da qui la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzional sollevata dalla difesa con il secondo motivo di ricorso. 3. Sono manifestamente infondate le altre censure proposte dal ricorso. 3.1. Quanto ai vizi prospettati con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art 131 bis cod. pen, rileva la Corte come la lettura delle due decisioni di merito metta puntualmente in evidenza profili del fatto, valorizzati, tra gli altri, a sostegno della ritenuta non tenuità dell'offesa, destinati in modo assorbente a coprire gli oneri giustificativi della relativa scelta di merito, rendendo recessive le censure prospettate dal ricorso. Assumono rilievo dirimente, in particolare, i riferimenti resi ai contegni tenuti dalla ricorrente sia all'interno del bar ove si recò al momento dell'allontanamento (lanciò delle sedie e mando in frantumi delle suppellettili allorquando gli venne negata una ulteriore consumazione), sia al momento del suo ritorno presso il domicilio ove scontava la pena, allorquando provo a rientrare in casa furtivamente. Aspetti, questi, 9 che colorano inequivocabilmente in termini di maggior disvalore la condotta, sia sul piano materiale della relativa esecuzione, e ancor più sul versante della intensità del dolo, perché chiaramente evocativi del distacco mostrato con riguardo al rispetto degli obblighi immediatamente correlati al vincolo restrittivo. Trattandosi poi di condotte entrambe anteriori alla rinnovata operatività della restrizione, non possono certamente ritenersi susseguenti rispetto alla evasione contestata, così da rendere definitamente infondate le censure prospettate. 3.2. Riguardo alle attenuanti generiche e alla pena sostitutiva, il ricorso è inammissibile. La motivazione adottata nel denegare le generiche non merita censure perché la relativa valutazione di merito risulta puntualmente ancorata non solo alla gravità del fatto, già cristallizzata dalle precedenti indicazioni, ma ai diversi precedenti (non solo specifici) di assoluto spessore che colorano il curriculum criminale della ricorrente (che annovera precedenti anche per rapina, resistenza, lesioni, violazioni in materia di armi). Su questi riferimenti, infine, riposa in termini altrettanto non censurabili il giudizio prognostico negativo speso in relazione alla pena sostitutiva coerentemente reso ai sensi dell'art 58, comma 1, della legge 689 del 1981, estraneo a vuoti argomentativi e a manifeste illogicità del ritenere. 4. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d Così deciso il 30 maggio 2024 Il Consigliere estensore