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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 39/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
CI TO, AT
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 102/2023 depositato il 27/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 043201814600014722003 IRPEF-REDDITI LAVORO
AUTONOMO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: La difesa di parte ricorrente chiede la sospensione del giudizio in attesa della sentenza in sede civile sulla querela di falso sulla firma apposta sulla ricevuta di notifica degli atti prodromici della presente causa per il quale è stata depositata CTU.
La difesa di parte resistente si oppone.
Il Collegio si riserva
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato Ricorrente_1 impugnava –chiedendone l'annullamento con vittoria di spese- la comunicazione di iscrizione ipotecaria sopra specificata relativa a numerosissime cartelle di pagamento per debiti contributivi, eccependo la prescrizione della notifica delle cartelle.
Agenzia delle Entrate per la riscossione, costituita, eccepiva la inammissibilità del ricorso per indeterminatezza dei motivi e dell'atto impugnato, essendo questo relativo non già ad una comunicazione preventiva di ipoteca (in realtà notificata il 30.11.2018 a mani proprie e non impugnata) ma ad una comunicazione di iscrizione ipotecaria;
concludeva, di conseguenza, per la inammissibilità o il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'odierna udienza il difensore del ricorrente ha rappresentato quanto sopra riportato ed il Collegio, sentito il relatore, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che non può tenersi conto della documentazione prodotta dal ricorrente solo il
10.12.2025, ossia senza il rispetto del termine di cui all'art. 32 D.lgs. 546/1992 (fino a 20 giorni prima della udienza).
Costituisce infatti orientamento condivisibile in giurisprudenza quello secondo cui “In tema di contenzioso tributario, il termine previsto dall'art. 32 del D. Lgs. 31 dicembre, n. 546, per il deposito di memorie e documenti
(applicabile anche al giudizio di appello in virtù dell'art. 58, secondo comma, D. Lgs. cit.) deve ritenersi perentorio, pur non essendo dichiarato tale dalla legge, in quanto diretto a tutelare il diritto di difesa della controparte ed a realizzare il necessario contraddittorio tra le parti, e tra queste ed il Giudice..ne consegue che la mancata osservazione del detto termine determina la preclusione di ogni ulteriore attività processuale, senza che assuma alcun rilievo, in contrario, la circostanza che la controparte si sia costituita in giudizio senza nulla eccepire al riguardo”(cfr., tra le altre, Cass. Sez. V, n. 1771 del 30.01.2004).
Nel caso di specie, allora, la documentazione prodotta dal ricorrente è relativa ad atti di altro procedimento contenzioso redatti in epoca ben antecedente al termine ultimo per la produzione nel presente giudizio (fino a 20 giorni prima della udienza) inerenti ad una querela di falso proposta avverso la firma apposta sulla notifica del 30.11.2018 della comunicazione preventiva di ipoteca.
Nel merito, anche per effetto di tanto, il ricorso non può trovare accoglimento.
Anche a voler superare le eccezioni sollevate dall'ufficio della riscossione, non può che evidenziarsi la eccessiva genericità del ricorso (“in relazione a detti crediti contributivi innanzi evidenziati fa presente quanto in appresso: le notifiche delle suddette cartelle di pagamento risultano prescritte e di conseguenza l'iscrizione di ipoteca de quo non ha i requisiti prescritti dalla legge”) e la natura solo esplorativa della eccezione di prescrizione, in mancanza -a tacer d'altro- di qualsivoglia specificazione del relativo termine, oltre che del dies a quo ed a quem in relazione a ciascuna pretesa, peraltro di natura contributiva. Non resta pertanto che rigettare il ricorso, apparendo tuttavia sussistenti giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese processuali, in ragione delle particolarità del caso trattato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
CI TO, AT
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 102/2023 depositato il 27/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 043201814600014722003 IRPEF-REDDITI LAVORO
AUTONOMO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: La difesa di parte ricorrente chiede la sospensione del giudizio in attesa della sentenza in sede civile sulla querela di falso sulla firma apposta sulla ricevuta di notifica degli atti prodromici della presente causa per il quale è stata depositata CTU.
La difesa di parte resistente si oppone.
Il Collegio si riserva
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato Ricorrente_1 impugnava –chiedendone l'annullamento con vittoria di spese- la comunicazione di iscrizione ipotecaria sopra specificata relativa a numerosissime cartelle di pagamento per debiti contributivi, eccependo la prescrizione della notifica delle cartelle.
Agenzia delle Entrate per la riscossione, costituita, eccepiva la inammissibilità del ricorso per indeterminatezza dei motivi e dell'atto impugnato, essendo questo relativo non già ad una comunicazione preventiva di ipoteca (in realtà notificata il 30.11.2018 a mani proprie e non impugnata) ma ad una comunicazione di iscrizione ipotecaria;
concludeva, di conseguenza, per la inammissibilità o il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'odierna udienza il difensore del ricorrente ha rappresentato quanto sopra riportato ed il Collegio, sentito il relatore, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che non può tenersi conto della documentazione prodotta dal ricorrente solo il
10.12.2025, ossia senza il rispetto del termine di cui all'art. 32 D.lgs. 546/1992 (fino a 20 giorni prima della udienza).
Costituisce infatti orientamento condivisibile in giurisprudenza quello secondo cui “In tema di contenzioso tributario, il termine previsto dall'art. 32 del D. Lgs. 31 dicembre, n. 546, per il deposito di memorie e documenti
(applicabile anche al giudizio di appello in virtù dell'art. 58, secondo comma, D. Lgs. cit.) deve ritenersi perentorio, pur non essendo dichiarato tale dalla legge, in quanto diretto a tutelare il diritto di difesa della controparte ed a realizzare il necessario contraddittorio tra le parti, e tra queste ed il Giudice..ne consegue che la mancata osservazione del detto termine determina la preclusione di ogni ulteriore attività processuale, senza che assuma alcun rilievo, in contrario, la circostanza che la controparte si sia costituita in giudizio senza nulla eccepire al riguardo”(cfr., tra le altre, Cass. Sez. V, n. 1771 del 30.01.2004).
Nel caso di specie, allora, la documentazione prodotta dal ricorrente è relativa ad atti di altro procedimento contenzioso redatti in epoca ben antecedente al termine ultimo per la produzione nel presente giudizio (fino a 20 giorni prima della udienza) inerenti ad una querela di falso proposta avverso la firma apposta sulla notifica del 30.11.2018 della comunicazione preventiva di ipoteca.
Nel merito, anche per effetto di tanto, il ricorso non può trovare accoglimento.
Anche a voler superare le eccezioni sollevate dall'ufficio della riscossione, non può che evidenziarsi la eccessiva genericità del ricorso (“in relazione a detti crediti contributivi innanzi evidenziati fa presente quanto in appresso: le notifiche delle suddette cartelle di pagamento risultano prescritte e di conseguenza l'iscrizione di ipoteca de quo non ha i requisiti prescritti dalla legge”) e la natura solo esplorativa della eccezione di prescrizione, in mancanza -a tacer d'altro- di qualsivoglia specificazione del relativo termine, oltre che del dies a quo ed a quem in relazione a ciascuna pretesa, peraltro di natura contributiva. Non resta pertanto che rigettare il ricorso, apparendo tuttavia sussistenti giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese processuali, in ragione delle particolarità del caso trattato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese.