Sentenza 14 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 14/04/2026, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00680/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00430/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 430 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Pizzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
L’I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Caterina Battaglia e Silvia Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento:
- dell’illegittimità del mancato accertamento dei sei scatti di anzianità si sensi dell’art. 6-bis D.L. 21 settembre 1987, n. 387.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’I.N.P.S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. ST De IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha come oggetto l’impugnazione del mancato riconoscimento dei benefici economici ex art. 6-bis D.L. 21 settembre 1987, n. 387.
2. Rappresenta il ricorrente di essersi arruolato nell'Arma dei Carabinieri in data -OMISSIS-, ricoprendo da ultimo il grado di brigadiere, e di essere cessato dal servizio, a domanda, in data -OMISSIS-; di avere, alla data di presentazione della domanda di congedo dal servizio (30.5.2018), maturato una età anagrafica di anni 55 e una anzianità di servizio pari ad anni 35; di avere, con plurime diffide (16.9.2020, 22.11.2023 e 31.1.2024), chiesto all’ente resistente il riconoscimento, sulla liquidazione del Trattamento di Fine Servizio, dei sei scatti aggiuntivi di cui al D.L. 21 settembre 1987, n. 387; di avere inviato ulteriore diffida in data 6.3.2025 alla quale, in data 14.3.2025, la Direzione Provinciale dell’I.N.P.S. aveva dato riscontro riconoscendo la fondatezza della richiesta ma ritenendo necessario, ai fini della liquidazione di quanto richiesto, un provvedimento di Giudice amministrativo; di avere, in data 26.4.2022, l’ente resistente corrisposto la seconda e ultima parte del Trattamento di Fine Servizio.
3. Con l’unico motivo del ricorso, rubricato “ VIOLAZIONE DI LEGGE ”, il ricorrente ha dedotto che sussistevano tutti i presupposti per il riconoscimento in suo favore dei sei scatti aggiuntivi di cui all’art. 6 bis del D.L. 21 settembre 1987, n. 387, non assumendo rilievo alcuno la giustificazione addotta dall’ente resistente sulla impossibilità di liquidare quanto dallo stesso richiesto stante la necessità dell’adozione di un provvedimento giudiziale.
4. Nel costituirsi l’I.N.P.S. ha eccepito, preliminarmente, la propria carenza di legittimazione passiva in quanto lo stesso ente per il calcolo del Trattamento di Fine Servizio non poteva discostarsi dai dati giuridici ed economici trasmessi dall’Amministrazione di appartenenza del ricorrente; nel merito ha chiesto rigettarsi il ricorso deducendo che, nel caso di specie, essendo stato il ricorrente un dipendente dell’Arma dei Carabinieri ed essendo cessato dal servizio “ a domanda ”, non trovava applicazione la disciplina di cui al D.L. 21 settembre 1987, n. 387; che era maturata la decadenza rispetto alle azionate pretese e che l’estensione del beneficio a favore del ricorrente era in contrasto con il principio costituzionale della copertura finanziaria.
5. Alla udienza pubblica dell’11 marzo 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. In rito va disattesa l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla difesa dell’I.N.P.S. sull’assunto che l’Istituto ha provveduto a liquidare il Trattamento di Fine Servizio al ricorrente, senza gli scatti stipendiali, sulla base dei dati giuridici ed economici trasmessi dall’ex Amministrazione di appartenenza, non potendo discostarsi da tali dati.
6.1. Invero, secondo costante e consolidata giurisprudenza l’unico soggetto obbligato a corrispondere il Trattamento di Fine Servizio è il competente Ente previdenziale nei cui esclusivi confronti deve essere ritualmente instaurata la controversia (Consiglio di Stato, Sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 13 novembre 2025, n. 3680).
7. Nel merito, ritiene il Tribunale Amministrativo che le censure articolate dal ricorrente siano fondate, in conformità ai propri precedenti (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 20 febbraio 2026, n. 351; 29 dicembre 2025, n. 22024; 26 maggio 2025, n. 906; 26 maggio 2025, n. 906; 7 ottobre 2024, n. 1426), che si richiamano anche ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
7.1. In particolare, l’art. 6-bis del D.L. 21 settembre 1987, n. 387, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale di tutto il personale del comparto sicurezza, ha previsto che “ 1. Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovraintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 e 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto ”.
7.1.2. Il comma 2, della citata norma stabilisce che “ Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990 ”.
7.1.3. In base al successivo comma 3 “ I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale hanno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda; per le domande presentate entro il 31 dicembre 1990 la decorrenza dei provvedimenti di collocamento a riposo è fissata per il 1° luglio 1991 ”.
8. Ciò posto, il Collegio condivide l’impostazione di quella parte della giurisprudenza amministrativa, secondo cui la tesi difensiva dell’I.N.P.S. sovrappone due regimi giuridici aventi diverso oggetto, cioè quello dettato dall’art. 6-bis del D.L. 387/1987 in materia di determinazione del Trattamento di Fine Servizio per il personale delle Forze di Polizia, che dispone l’applicazione del beneficio pari a sei scatti stipendiali, richiamato poi, per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare, dall’art. 1911, comma 3, del D. Lgs. 66/2010 recante il codice dell’Ordinamento Militare, e quello relativo ai presupposti per il conseguimento della pensione di anzianità.
8.1. Invero, la corrispondenza tra i relativi requisiti -esistente in origine ma venuta meno per effetto di sopravvenienze normative- non può indurre a condividere la predicabilità di una permanente ed inscindibile connessione tra gli stessi anche a fronte delle citate modifiche normative e che, quindi, la disciplina dell’art. 6-bis citato recepisca automaticamente le novità apportate nel tempo alle disposizioni previdenziali in punto di età pensionabile, e ciò dunque a prescindere dalla considerazione che l’intenzione originaria del legislatore possa essere stata nel senso di operare un parallelismo tra gli istituti.
8.2. Va rilevato, peraltro, che il comma 2 non opera un rinvio o un richiamo all’istituto della pensione di anzianità -richiamo invece presente, ex adverso , nel comma 1 che fa riferimento alle ipotesi di cessazione dal servizio “ per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto ”- ma si limita a esplicitare, mediante espressioni numeriche dal significato univoco, il dato anagrafico, indicato in “ 55 anni di età ”, e quello contributivo, vale a dire del possesso di “ 35 anni di servizio ”, richiesti per accedere al beneficio della maggiorazione della base di calcolo del T.F.S.
8.3. È stato poi affermato in giurisprudenza che un eventuale difetto di coordinamento, ove effettivamente riscontrabile, dovrebbe trovare correzione in sede legislativa, non certo attraverso un’interpretazione che contravviene al chiaro tenore letterale delle disposizioni rilevanti.
8.4. Il Consiglio di Stato ha poi precisato, in argomento, come la cessazione del servizio a domanda fa sorgere il diritto al beneficio, in presenza del duplice presupposto rappresentato dall'anzianità anagrafica e retributiva, precisando altresì che l'art. 4, comma 2, del D. Lgs. n. 165/1997, che riconosce i sei scatti al personale che cessa dal servizio a domanda ma previo pagamento della restante contribuzione previdenziale, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito, si applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non modifica, pertanto, il regime di calcolo del trattamento di fine servizio (Consiglio di Stato, Sez. II, 23 marzo 2023, n. 2985 e 22 novembre 2023, n. 9997; cfr. anche C.G.A.R.S. 9 marzo 2023, n. 209).
9. Tanto chiarito con riferimento alla portata del perimetro soggettivo e oggettivo di applicabilità delle norme in rassegna, non è persuasiva la tesi dell’I.N.P.S. incentrata sulla decadenza per intervenuto spirare dei termini entro i quali avrebbe dovuto presentare domanda, cioè il 30 giugno dell'anno nel quale erano maturate le anzianità anagrafica e di servizio, ai sensi del più volte citato art. 6-bis, comma 2.
9.1. Per confutare la detta asserzione è sufficiente considerare che ove il legislatore avesse voluto far discendere dalla mancata osservanza del termine del 30 giugno dell’anno in cui maturano i due requisiti la conseguenza della decadenza dalla facoltà di chiedere ed ottenere il beneficio, attesa l’incisività di tale effetto, lo avrebbe previsto espressamente.
9.2. Milita, inoltre, nel senso appena delineato la considerazione del collegamento ravvisabile, anche in virtù della collocazione nel medesimo contesto testuale delle disposizioni, tra la seconda parte del comma 2, ai sensi del quale “ la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990” ed il comma 3 dello stesso articolo, il quale prevede che “I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale hanno decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda; per le domande presentate entro il 31 dicembre 1990 la decorrenza dei provvedimenti di collocamento a riposo è fissata per il 1° luglio 1991 ”.
9.3. Dalla lettura in combinato disposto delle due prescrizioni, è possibile dedurre che “ il rispetto del termine del 30 giugno è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo a partire dal primo gennaio dell’anno successivo ” (Consiglio di Stato, Sez. II, 23 marzo 2023, n. 2985), con conseguente esclusione della soluzione preclusiva dovuta agli asseriti effetti decadenziali.
9.4. Sullo specifico tema la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha poi avuto modo di precisare che “ anche a ritenere (soltanto) ambigua la disposizione sul termine del 30 giugno, detta ambiguità non consente di far discendere, dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6-bis comma 2 del d.l. n. 387 del 1987, alcuna conseguenza decadenziale, la quale presuppone evidentemente la chiarezza e perspicuità dei relativi presupposti determinanti ” (Consiglio di Stato, Sez. III, 22 febbraio 2019 n. 1231).
10. Inoltre la giurisprudenza ha concluso che la disposizione per cui è causa non è in contrasto con il principio costituzionale di copertura finanziaria di cui all’art. 81 Cost.: “ sia perché una norma di copertura finanziaria effettivamente esiste (id est, l’art. 1 del D.L. n. 387 del 1987) sia perché il principio della copertura finanziaria costituisce un limite per il legislatore, non per il giudice chiamato a interpretare e applicare la legge in coerenza con il complessivo quadro normativo e ordinamentale (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 11 aprile 2024, n. 1221) ” (T.A.R. Piemonte, 17 aprile 2025, n. 675).
11. Per quanto esposto, il ricorso deve essere accolto, sussistendo i presupposti oggettivi e soggettivi, perché il ricorrente possa beneficiare dell’istituto di cui all’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, in quanto appartenente ad un corpo di polizia ad ordinamento militare, i Carabinieri, e che, al momento del collocamento in congedo, era in possesso dell’anzianità anagrafica e contributiva richiesta dalla citata norma ai fini del riconoscimento del beneficio in esame.
12. Ne deriva l’esito positivo dell’accertamento del diritto del ricorrente a percepire i benefici economici normativamente contemplati all'art. 6-bis del D.L. n. 387/1987 e il correlato obbligo dell’Amministrazione di provvedere al ricalcolo ai fini della rideterminazione dell'indennità di buonuscita e relative spettanze, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui alla disposizione citata.
13. Le spese di lite possono essere integralmente compensate, vista la natura della controversia e la non univoca giurisprudenza formatasi in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, accerta il diritto del ricorrente a percepire il beneficio economico di cui all’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, con conseguente obbligo dell’Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali e corresponsione delle spettanti somme aggiuntive.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GE ST, Presidente
OL Ciconte, Referendario
ST De IO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ST De IO | GE ST |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.