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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/10/2025, n. 4896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4896 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4452/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice unico dott. Gaetano Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa inscritta al n. in epigrafe, promossa da:
P. I.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, e per Controparte_1 P.IVA_1 essa C. F.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Rapisarda;
CONTRO
(P. I.: , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3 P.IVA_3 rappresentata e difesa dagli avv.ti Caterina Maria Rita Marangia e Elda Maria Elisabetta Toscano;
conclusioni: come da verbale di udienza del 3 giugno 2025.
***
MOTIVAZIONE CONCISA E SUCCINTA
(ex art. 132 c. p. c. ed ex art. 118 disp. att. c. p. c.)
______________
La domanda di cui all'atto di citazione – laddove rivolta al conseguimento di una indennità ex art. 2041 c. c. per l'intervento di pulitura e bonifica descritto in citazione (e non contestato da parte convenuta) – è fondata e meritevole di accoglimento, nella misura di cui appresso.
Secondo prospettazione, nel dicembre del 2016, tale GE , quale rappresentante legale CP_4 del dipartimento competente territorialmente, ha sollecitato l'intervento di cui in domanda CP_3 all'odierna attrice, la quale ha impiegato nell'occasione “una propria squadra e con un furgone polivalente ad uso speciale e bonificava un'area di circa 2.700 metri quadrati utilizzando 45 sacchi di granulare “OKOPUR” e 105 litri “ROAD BIO” e asportando tutto il materiale residuo”.
Per principio pacifico, “l'indennità per indebito arricchimento deve essere liquidata nella minor somma tra l'arricchimento ricevuto da chi si sia avvantaggiato della prestazione senza causa, e la diminuzione patrimoniale subita da chi ne sia stato impoverito;
altresì Cass. 15.7.2016, n. 14526, secondo cui, in tema di azione di indebito arricchimento, conseguente all'assenza di un valido contratto di appalto, l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita da chi ha eseguito la prestazione, con esclusione di quanto questi avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace)” (così
Cassazione civile sez. II, 08/09/2021, n.24177).
Sfrondata pertanto la c. t. u., da un canto, dei riferimenti a spese non prospettate da parte attrice entro la cristallizzazione del thema decidendum, e, d'altro canto, del riferimento ai “prezzi” al pubblico dell'intervento di cui in domanda, piuttosto che ai “costi” sostenuti dall'impresa per il detto intervento, tutto quanto residua dalla c. t. u. è che “Il prezzo di OKOPUR in sacchi è stato ricavato da ricerche online e quantificato in 4,25€/kg. Il prezzo di BIO in fusti è stato ricavato da CP_5 ricerche online e quantificato in 5,00 €/lt.”.
A ciò consegue che per i detti materiali, la società ha speso (e si è pertanto impoverita di) Euro
3.060,00 (EKOPUR, ogni sacco contenendo 16 Kg di prodotto), più Euro 525,00 (ROAD BIO).
Stando ancora a quanto narrato in citazione, l'indennità di impoverimento potrebbe anche comprendere il costo sostenuto dalla società per l'impiego degli operai e di un furgone.
Sul punto, tuttavia, la prospettazione è troppo generica, rimanendo del tutto indeterminati (ai fini di una quantificazione in termini di “costi” per l'impresa), taluni elementi essenziali, quali il numero di operai impiegati nell'intervento, il tipo di rapporto di lavoro con la società, il modello di retribuzione, il titolo in forza del quale la società si è servita del furgone, se di proprietà o a noleggio, etc.
Tale deficit di prospettazione certamente non è colmabile con produzioni documentali, né con c. t. u. di vario tipo (recentemente sul punto vedasi Cassazione civile sez. II, 13/05/2025, n.12725: “…È stato infatti evidenziato da questa Corte (vedi Cass. 21.3.2013 n. 7115) che 'i documenti (da indicarsi ai sensi del n. 5 del comma 3 dell'art. 163 cod. proc. civ.) rivestono eminentemente una funzione probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti, imposta (a pena di nullità ex art. 164 cod. proc. civ.) dal n. 4 del comma 3 dell'art. 163 cod. proc. civ., potendo essi, nel contesto di un impianto allegatorio già delineato, essere semmai di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti'.”). Conclusivamente: competono a parte attrice Euro 3.585,00.
Poiché si tratta pacificamente di un debito di valore e non di valuta, tale somma va rivalutata secondo gli indici Istat di riferimento, dal giorno dell'intervento a quello di pubblicazione della presente decisione (da tale momento decorrono poi gli interessi legali fino al pagamento).
In difetto di prospettazione non competono invece gli interessi compensativi: “nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito (che costituisce tipico debito di valore) è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi” (così, da ultimo, Cassazione civile sez. III, 10/03/2025, n. 635).
Le spese di lite vanno integralmente compensate, in ragione dell'accoglimento grandemente ridotto della domanda.
P. t. m.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, condanna pagare CP_3
a a complessiva somma di Euro 3.585,00, con rivalutazione e interesse come Controparte_1 da parte motiva;
rigetta per il resto;
compensa integralmente le spese di lite.
Catania 8 ottobre 2025.
Il G. U.
Dott. Gaetano Cataldo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice unico dott. Gaetano Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa inscritta al n. in epigrafe, promossa da:
P. I.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, e per Controparte_1 P.IVA_1 essa C. F.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Rapisarda;
CONTRO
(P. I.: , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3 P.IVA_3 rappresentata e difesa dagli avv.ti Caterina Maria Rita Marangia e Elda Maria Elisabetta Toscano;
conclusioni: come da verbale di udienza del 3 giugno 2025.
***
MOTIVAZIONE CONCISA E SUCCINTA
(ex art. 132 c. p. c. ed ex art. 118 disp. att. c. p. c.)
______________
La domanda di cui all'atto di citazione – laddove rivolta al conseguimento di una indennità ex art. 2041 c. c. per l'intervento di pulitura e bonifica descritto in citazione (e non contestato da parte convenuta) – è fondata e meritevole di accoglimento, nella misura di cui appresso.
Secondo prospettazione, nel dicembre del 2016, tale GE , quale rappresentante legale CP_4 del dipartimento competente territorialmente, ha sollecitato l'intervento di cui in domanda CP_3 all'odierna attrice, la quale ha impiegato nell'occasione “una propria squadra e con un furgone polivalente ad uso speciale e bonificava un'area di circa 2.700 metri quadrati utilizzando 45 sacchi di granulare “OKOPUR” e 105 litri “ROAD BIO” e asportando tutto il materiale residuo”.
Per principio pacifico, “l'indennità per indebito arricchimento deve essere liquidata nella minor somma tra l'arricchimento ricevuto da chi si sia avvantaggiato della prestazione senza causa, e la diminuzione patrimoniale subita da chi ne sia stato impoverito;
altresì Cass. 15.7.2016, n. 14526, secondo cui, in tema di azione di indebito arricchimento, conseguente all'assenza di un valido contratto di appalto, l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita da chi ha eseguito la prestazione, con esclusione di quanto questi avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace)” (così
Cassazione civile sez. II, 08/09/2021, n.24177).
Sfrondata pertanto la c. t. u., da un canto, dei riferimenti a spese non prospettate da parte attrice entro la cristallizzazione del thema decidendum, e, d'altro canto, del riferimento ai “prezzi” al pubblico dell'intervento di cui in domanda, piuttosto che ai “costi” sostenuti dall'impresa per il detto intervento, tutto quanto residua dalla c. t. u. è che “Il prezzo di OKOPUR in sacchi è stato ricavato da ricerche online e quantificato in 4,25€/kg. Il prezzo di BIO in fusti è stato ricavato da CP_5 ricerche online e quantificato in 5,00 €/lt.”.
A ciò consegue che per i detti materiali, la società ha speso (e si è pertanto impoverita di) Euro
3.060,00 (EKOPUR, ogni sacco contenendo 16 Kg di prodotto), più Euro 525,00 (ROAD BIO).
Stando ancora a quanto narrato in citazione, l'indennità di impoverimento potrebbe anche comprendere il costo sostenuto dalla società per l'impiego degli operai e di un furgone.
Sul punto, tuttavia, la prospettazione è troppo generica, rimanendo del tutto indeterminati (ai fini di una quantificazione in termini di “costi” per l'impresa), taluni elementi essenziali, quali il numero di operai impiegati nell'intervento, il tipo di rapporto di lavoro con la società, il modello di retribuzione, il titolo in forza del quale la società si è servita del furgone, se di proprietà o a noleggio, etc.
Tale deficit di prospettazione certamente non è colmabile con produzioni documentali, né con c. t. u. di vario tipo (recentemente sul punto vedasi Cassazione civile sez. II, 13/05/2025, n.12725: “…È stato infatti evidenziato da questa Corte (vedi Cass. 21.3.2013 n. 7115) che 'i documenti (da indicarsi ai sensi del n. 5 del comma 3 dell'art. 163 cod. proc. civ.) rivestono eminentemente una funzione probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti, imposta (a pena di nullità ex art. 164 cod. proc. civ.) dal n. 4 del comma 3 dell'art. 163 cod. proc. civ., potendo essi, nel contesto di un impianto allegatorio già delineato, essere semmai di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti'.”). Conclusivamente: competono a parte attrice Euro 3.585,00.
Poiché si tratta pacificamente di un debito di valore e non di valuta, tale somma va rivalutata secondo gli indici Istat di riferimento, dal giorno dell'intervento a quello di pubblicazione della presente decisione (da tale momento decorrono poi gli interessi legali fino al pagamento).
In difetto di prospettazione non competono invece gli interessi compensativi: “nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito (che costituisce tipico debito di valore) è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi” (così, da ultimo, Cassazione civile sez. III, 10/03/2025, n. 635).
Le spese di lite vanno integralmente compensate, in ragione dell'accoglimento grandemente ridotto della domanda.
P. t. m.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, condanna pagare CP_3
a a complessiva somma di Euro 3.585,00, con rivalutazione e interesse come Controparte_1 da parte motiva;
rigetta per il resto;
compensa integralmente le spese di lite.
Catania 8 ottobre 2025.
Il G. U.
Dott. Gaetano Cataldo