CGT2
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 1785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1785 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1785/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CILENTI GIOVANNI, Presidente
UZ GA, LA
ESPOSITO LUCIA, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2200/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13998/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
25 e pubblicata il 15/10/2024
Atti impositivi:
- RIMBORSO IRPEF IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7581/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti: Appellante: come da verbale di udienza.
Appellato: come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 13998/25/24 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli accoglieva il ricorso proposto dal contribuente Resistente_1 contro il diniego dell'Agenzia delle Entrate al rimborso IRPEF delle maggiori imposte trattenute sull'indennità di fine rapporto erogata dal Fondo di previdenza del MEF.
Più precisamente, il contribuente richiedeva € 6.561,23 pari alla differenza tra l'imposta effettivamente trattenuta (€ 13.975,26) sull'indennità aggiuntiva di fine rapporto erogata dal Fondo di Previdenza MEF e quella ritenuta corretta (€ 7.414,03) ai sensi dell'art. 19, comma 2-bis, DPR 917/86.
Sosteneva il ricorrente che la tassazione applicata dal Fondo fosse stata applicata erroneamente;
che l'indennità supplementare avesse natura previdenziale e dovesse essere assoggettata a tassazione separata, con riduzione dell'imponibile secondo i criteri previsti dagli artt. 17 e 19, comma 2-bis, TUIR.
In particolare, il ricorrente chiedeva che la base imponibile fosse ridotta sia di una quota fissa per ogni anno di servizio (309,87 euro), sia di una percentuale ulteriore (26,04%) corrispondente all'aliquota contributiva a carico del lavoratore rispetto a quella complessiva.
Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, evidenziando di aver parzialmente provveduto al rimborso richiesto.
Con la sentenza impugnata la Corte di primo grado di Napoli accoglieva il ricorso del contribuente.
Nel motivare la propria decisione richiamava le più recenti pronunce della Suprema Corte di Cassazione che hanno consolidato l'orientamento secondo cui l'indennità supplementare corrisposta dal Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle Finanze ha funzione esclusivamente previdenziale ed è assimilabile alle “indennità equipollenti” di cui all'art. 17, comma 1, TUIR. Essa integra una forma di retribuzione differita, soggetta a tassazione separata e non integrale, in quanto la composizione del fondo
è costituita in massima parte da premi di produttività o incentivi.
La Corte citava, inoltre, la risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate, su conforme parere dell'Avvocatura
Generale dello Stato, all'interpello n. 958-587/2023, secondo cui l'indennità aggiuntiva di fine servizio deve essere assoggettata a tassazione separata, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a), TUIR, e l'imponibile va determinato riducendo l'ammontare netto di una somma pari a € 309,87 per ogni anno di servizio.
Ad avviso del primo Collegio, il contribuente aveva perciò diritto al rimborso nei limiti di una tassabilità meno gravosa rispetto a quella applicata dall'Ufficio. Le spese di lite venivano compensate tra le parti, in ragione delle peculiarità della controversia.
Avverso la sentenza propone appello Agenzia delle Entrate, deducendo:
1. Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 36 D.Lgs. 546/92. Contraddittorietà e insufficienza della motivazione. La sentenza impugnata è viziata da motivazione contraddittoria e insufficiente, in quanto si limita a recepire le argomentazioni del ricorrente senza un'adeguata disamina delle ragioni dell'Ufficio, risultando così incomprensibile e apparente, come censurato anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. n. 25732/2019).
2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 19, co.
2-bis, del DPR 917/1986 (TUIR) e dell'art. 2 del
DPR 1034/1984 (Regolamento Fondo Previdenza MEF). Ad avviso dell'impugnante, la Corte di primo grado non avrebbe considerato la peculiare composizione del Fondo di previdenza, che è alimentato prevalentemente da entrate accessorie e solo in minima parte da contributi diretti dei dipendenti. Secondo la consolidata giurisprudenza e i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate (interpello 27/06/2023), l'indennità supplementare deve essere assoggettata a tassazione separata, con deduzione forfettaria di 309,87 euro per ogni anno di servizio, ma senza l'ulteriore abbattimento percentuale previsto dall'ultimo periodo dell'art. 19, co.
2-bis, TUIR, in quanto manca la prova di contributi a carico dei lavoratori.
L'appellante chiede, pertanto, la riforma della sentenza impugnata, riconoscendo solo la deduzione forfettaria e non anche l'ulteriore riduzione percentuale, in assenza di contribuzione diretta da parte del dipendente.
Nel giudizio di secondo grado si è costituito in contribuente, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, in quanto intempestivo.
L'art. 51, comma 1, del D.Lgs. 546/1992 stabilisce, infatti, che il termine per proporre appello è di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado. Nel caso concreto, la sentenza impugnata è stata notificata all'Amministrazione Finanziaria il 30 ottobre 2024, facendo decorrere il termine breve dal giorno successivo, ossia dal 31 ottobre 2024. Il termine è quindi scaduto il 29 dicembre 2024. Tuttavia, l'appello dell'Agenzia delle Entrate è stato notificato solo il 20 marzo 2025, ben oltre il termine previsto, risultando pertanto tardivo e inammissibile.
Nel merito, l'appellato contesta le argomentazioni dell'Agenzia delle Entrate circa la presunta violazione e falsa applicazione degli artt. 17, co. 1, lett. a) e 19, comma 2-bis, del TUIR.
Richiama la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui l'indennità supplementare corrisposta dal Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle Finanze ha natura previdenziale e costituisce una forma di retribuzione differita. Essa è composta in massima parte da premi di produttività o incentivi, quindi da contributi degli iscritti, e rientra nel perimetro normativo degli artt. 17 e 19 TUIR come
“indennità equipollente”. Di conseguenza, deve essere assoggettata a tassazione separata e non integrale.
Afferma che i giudici di primo grado hanno correttamente applicato il principio secondo cui, ai fini della determinazione della base imponibile, spetta la sola deduzione forfettaria di € 309,87 per ogni anno di servizio, come previsto dall'art. 19, comma 2-bis, TUIR. Non è invece applicabile l'ulteriore riduzione percentuale, in assenza di prova di una contribuzione diretta da parte dei lavoratori. Le pronunce della
Suprema Corte richiamate dall'Agenzia delle Entrate si riferiscono a casi in cui i ricorrenti chiedevano la totale esenzione IRPEF sull'indennità di fine rapporto. Nel presente giudizio, invece, il contribuente non contesta l'assoggettamento all'imposta, ma chiede esclusivamente il rimborso della maggiore tassazione applicata, in quanto ritenuta non conforme ai criteri normativi e giurisprudenziali. Chiede, pertanto, in via preliminare di dichiarare inammissibile l'appello per tardività; in subordine, confermare integralmente la sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.
All'odierna udienza, sentite le parti, la COrte ha deciso come da dispositivo versato in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivamente notificato, in violazione del termine perentorio stabilito dall'art. 51, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546.
La disposizione citata prevede che l'impugnazione delle sentenze pronunciate dalle Corti di giustizia tributaria di primo grado debba essere proposta entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza stessa. La notificazione della decisione determina, dunque, il decorso del termine breve di impugnazione, il quale ha natura perentoria e la cui inosservanza comporta la decadenza dal potere di proporre gravame, con conseguente inammissibilità dell'appello.
Nel caso di specie risulta dagli atti che la sentenza di primo grado è stata regolarmente notificata all'Agenzia delle Entrate in data 30 ottobre 2024. Da tale momento ha iniziato a decorrere il termine breve per proporre appello, il quale, in applicazione dell'art. 155 c.p.c., richiamato dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, decorre dal giorno successivo alla notificazione, ossia dal 31 ottobre 2024. Il termine di sessanta giorni è pertanto venuto a scadere in data 29 dicembre 2024.
L'atto di appello risulta, invece, notificato dall'Agenzia delle Entrate solo in data 20 marzo 2025, quando il termine previsto dalla legge era ormai ampiamente spirato. Ne consegue che, al momento della proposizione del gravame, il potere di impugnazione era già definitivamente consumato, con conseguente inammissibilità dell'appello per tardività.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che il termine breve per l'impugnazione, una volta validamente instaurato dalla notificazione della sentenza, è inderogabile e non suscettibile di proroga, con la conseguenza che l'impugnazione proposta oltre tale termine deve essere dichiarata inammissibile, anche d'ufficio. È stato infatti chiarito che la notificazione della sentenza preclude la possibilità di avvalersi del termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., poiché il termine breve di cui all'art. 51 del D.Lgs.
546/1992 assume carattere assorbente e prevalente.
Nel caso in esame, l'Agenzia delle Entrate non ha contestato la regolarità della notificazione della sentenza di primo grado né ha dedotto l'esistenza di circostanze idonee a sospendere o interrompere il decorso del termine di impugnazione. Parimenti, non risultano allegati elementi che possano giustificare una rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c., applicabile al processo tributario nei limiti della sua compatibilità. Deve pertanto escludersi la ricorrenza di qualsiasi causa che possa incidere sulla decorrenza o sul computo del termine previsto dalla legge.
Alla luce di tali considerazioni, l'appello risulta proposto in palese violazione del termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla notificazione della sentenza di primo grado e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile per tardività, con conseguente consolidamento degli effetti della decisione impugnata e assorbimento di ogni ulteriore censura dedotta dall'appellante.
Ad ogni buon conto, la Corte rileva come sia stato correttamente applicato in prime cure il principio affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui l'indennità supplementare corrisposta dal Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle Finanze ha natura previdenziale ed è soggetta a tassazione separata secondo il regime previsto per le indennità equipollenti al TFR;
ai fini della determinazione della base imponibile, spetta la sola deduzione forfettaria per ogni anno di servizio, mentre non è applicabile l'ulteriore riduzione percentuale prevista dall'art. 19, comma 2-bis, TUIR, in assenza di contribuzione diretta da parte dei lavoratori.
I giudici di legittimità con numerose ordinanze e sentenze (tra cui ordinanza n. 23896/2022, n. 18616/2023,
n. 19859/2016, n. 25396/2017, n. 3629/2019) hanno infatti chiarito che:
-l'indennità supplementare corrisposta dal Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle Finanze ha funzione esclusivamente previdenziale ed è assimilabile alle “indennità equipollenti” di cui all'art. 17, comma 1, TUIR;
-essa rappresenta una forma di retribuzione differita, soggetta a tassazione separata e non integrale, in quanto la composizione del fondo è costituita in massima parte da premi di produttività o incentivi da parte dell'istituto.;
-non si applica la detrazione prevista dall'ultimo periodo dell'art. 19, comma 2-bis, TUIR (riduzione percentuale dell'imponibile), se manca la prova che il fondo sia alimentato da contributi diretti dei lavoratori.
È invece riconosciuta la deduzione forfettaria di 309,87 euro per ogni anno di servizio (come previsto dal primo periodo dell'art. 19, comma 2-bis, TUIR).
Dunque, le ragioni di gravame si rivelano comunque inconsistenti.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
dichiara l'inammissibilità dell'appello e condanna la parte appellante al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, che liquida in € 400,00 (quattrocento/00) oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CILENTI GIOVANNI, Presidente
UZ GA, LA
ESPOSITO LUCIA, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2200/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13998/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
25 e pubblicata il 15/10/2024
Atti impositivi:
- RIMBORSO IRPEF IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7581/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti: Appellante: come da verbale di udienza.
Appellato: come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 13998/25/24 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli accoglieva il ricorso proposto dal contribuente Resistente_1 contro il diniego dell'Agenzia delle Entrate al rimborso IRPEF delle maggiori imposte trattenute sull'indennità di fine rapporto erogata dal Fondo di previdenza del MEF.
Più precisamente, il contribuente richiedeva € 6.561,23 pari alla differenza tra l'imposta effettivamente trattenuta (€ 13.975,26) sull'indennità aggiuntiva di fine rapporto erogata dal Fondo di Previdenza MEF e quella ritenuta corretta (€ 7.414,03) ai sensi dell'art. 19, comma 2-bis, DPR 917/86.
Sosteneva il ricorrente che la tassazione applicata dal Fondo fosse stata applicata erroneamente;
che l'indennità supplementare avesse natura previdenziale e dovesse essere assoggettata a tassazione separata, con riduzione dell'imponibile secondo i criteri previsti dagli artt. 17 e 19, comma 2-bis, TUIR.
In particolare, il ricorrente chiedeva che la base imponibile fosse ridotta sia di una quota fissa per ogni anno di servizio (309,87 euro), sia di una percentuale ulteriore (26,04%) corrispondente all'aliquota contributiva a carico del lavoratore rispetto a quella complessiva.
Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, evidenziando di aver parzialmente provveduto al rimborso richiesto.
Con la sentenza impugnata la Corte di primo grado di Napoli accoglieva il ricorso del contribuente.
Nel motivare la propria decisione richiamava le più recenti pronunce della Suprema Corte di Cassazione che hanno consolidato l'orientamento secondo cui l'indennità supplementare corrisposta dal Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle Finanze ha funzione esclusivamente previdenziale ed è assimilabile alle “indennità equipollenti” di cui all'art. 17, comma 1, TUIR. Essa integra una forma di retribuzione differita, soggetta a tassazione separata e non integrale, in quanto la composizione del fondo
è costituita in massima parte da premi di produttività o incentivi.
La Corte citava, inoltre, la risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate, su conforme parere dell'Avvocatura
Generale dello Stato, all'interpello n. 958-587/2023, secondo cui l'indennità aggiuntiva di fine servizio deve essere assoggettata a tassazione separata, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a), TUIR, e l'imponibile va determinato riducendo l'ammontare netto di una somma pari a € 309,87 per ogni anno di servizio.
Ad avviso del primo Collegio, il contribuente aveva perciò diritto al rimborso nei limiti di una tassabilità meno gravosa rispetto a quella applicata dall'Ufficio. Le spese di lite venivano compensate tra le parti, in ragione delle peculiarità della controversia.
Avverso la sentenza propone appello Agenzia delle Entrate, deducendo:
1. Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 36 D.Lgs. 546/92. Contraddittorietà e insufficienza della motivazione. La sentenza impugnata è viziata da motivazione contraddittoria e insufficiente, in quanto si limita a recepire le argomentazioni del ricorrente senza un'adeguata disamina delle ragioni dell'Ufficio, risultando così incomprensibile e apparente, come censurato anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. n. 25732/2019).
2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 19, co.
2-bis, del DPR 917/1986 (TUIR) e dell'art. 2 del
DPR 1034/1984 (Regolamento Fondo Previdenza MEF). Ad avviso dell'impugnante, la Corte di primo grado non avrebbe considerato la peculiare composizione del Fondo di previdenza, che è alimentato prevalentemente da entrate accessorie e solo in minima parte da contributi diretti dei dipendenti. Secondo la consolidata giurisprudenza e i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate (interpello 27/06/2023), l'indennità supplementare deve essere assoggettata a tassazione separata, con deduzione forfettaria di 309,87 euro per ogni anno di servizio, ma senza l'ulteriore abbattimento percentuale previsto dall'ultimo periodo dell'art. 19, co.
2-bis, TUIR, in quanto manca la prova di contributi a carico dei lavoratori.
L'appellante chiede, pertanto, la riforma della sentenza impugnata, riconoscendo solo la deduzione forfettaria e non anche l'ulteriore riduzione percentuale, in assenza di contribuzione diretta da parte del dipendente.
Nel giudizio di secondo grado si è costituito in contribuente, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, in quanto intempestivo.
L'art. 51, comma 1, del D.Lgs. 546/1992 stabilisce, infatti, che il termine per proporre appello è di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado. Nel caso concreto, la sentenza impugnata è stata notificata all'Amministrazione Finanziaria il 30 ottobre 2024, facendo decorrere il termine breve dal giorno successivo, ossia dal 31 ottobre 2024. Il termine è quindi scaduto il 29 dicembre 2024. Tuttavia, l'appello dell'Agenzia delle Entrate è stato notificato solo il 20 marzo 2025, ben oltre il termine previsto, risultando pertanto tardivo e inammissibile.
Nel merito, l'appellato contesta le argomentazioni dell'Agenzia delle Entrate circa la presunta violazione e falsa applicazione degli artt. 17, co. 1, lett. a) e 19, comma 2-bis, del TUIR.
Richiama la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui l'indennità supplementare corrisposta dal Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle Finanze ha natura previdenziale e costituisce una forma di retribuzione differita. Essa è composta in massima parte da premi di produttività o incentivi, quindi da contributi degli iscritti, e rientra nel perimetro normativo degli artt. 17 e 19 TUIR come
“indennità equipollente”. Di conseguenza, deve essere assoggettata a tassazione separata e non integrale.
Afferma che i giudici di primo grado hanno correttamente applicato il principio secondo cui, ai fini della determinazione della base imponibile, spetta la sola deduzione forfettaria di € 309,87 per ogni anno di servizio, come previsto dall'art. 19, comma 2-bis, TUIR. Non è invece applicabile l'ulteriore riduzione percentuale, in assenza di prova di una contribuzione diretta da parte dei lavoratori. Le pronunce della
Suprema Corte richiamate dall'Agenzia delle Entrate si riferiscono a casi in cui i ricorrenti chiedevano la totale esenzione IRPEF sull'indennità di fine rapporto. Nel presente giudizio, invece, il contribuente non contesta l'assoggettamento all'imposta, ma chiede esclusivamente il rimborso della maggiore tassazione applicata, in quanto ritenuta non conforme ai criteri normativi e giurisprudenziali. Chiede, pertanto, in via preliminare di dichiarare inammissibile l'appello per tardività; in subordine, confermare integralmente la sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.
All'odierna udienza, sentite le parti, la COrte ha deciso come da dispositivo versato in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivamente notificato, in violazione del termine perentorio stabilito dall'art. 51, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546.
La disposizione citata prevede che l'impugnazione delle sentenze pronunciate dalle Corti di giustizia tributaria di primo grado debba essere proposta entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza stessa. La notificazione della decisione determina, dunque, il decorso del termine breve di impugnazione, il quale ha natura perentoria e la cui inosservanza comporta la decadenza dal potere di proporre gravame, con conseguente inammissibilità dell'appello.
Nel caso di specie risulta dagli atti che la sentenza di primo grado è stata regolarmente notificata all'Agenzia delle Entrate in data 30 ottobre 2024. Da tale momento ha iniziato a decorrere il termine breve per proporre appello, il quale, in applicazione dell'art. 155 c.p.c., richiamato dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, decorre dal giorno successivo alla notificazione, ossia dal 31 ottobre 2024. Il termine di sessanta giorni è pertanto venuto a scadere in data 29 dicembre 2024.
L'atto di appello risulta, invece, notificato dall'Agenzia delle Entrate solo in data 20 marzo 2025, quando il termine previsto dalla legge era ormai ampiamente spirato. Ne consegue che, al momento della proposizione del gravame, il potere di impugnazione era già definitivamente consumato, con conseguente inammissibilità dell'appello per tardività.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che il termine breve per l'impugnazione, una volta validamente instaurato dalla notificazione della sentenza, è inderogabile e non suscettibile di proroga, con la conseguenza che l'impugnazione proposta oltre tale termine deve essere dichiarata inammissibile, anche d'ufficio. È stato infatti chiarito che la notificazione della sentenza preclude la possibilità di avvalersi del termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., poiché il termine breve di cui all'art. 51 del D.Lgs.
546/1992 assume carattere assorbente e prevalente.
Nel caso in esame, l'Agenzia delle Entrate non ha contestato la regolarità della notificazione della sentenza di primo grado né ha dedotto l'esistenza di circostanze idonee a sospendere o interrompere il decorso del termine di impugnazione. Parimenti, non risultano allegati elementi che possano giustificare una rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c., applicabile al processo tributario nei limiti della sua compatibilità. Deve pertanto escludersi la ricorrenza di qualsiasi causa che possa incidere sulla decorrenza o sul computo del termine previsto dalla legge.
Alla luce di tali considerazioni, l'appello risulta proposto in palese violazione del termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla notificazione della sentenza di primo grado e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile per tardività, con conseguente consolidamento degli effetti della decisione impugnata e assorbimento di ogni ulteriore censura dedotta dall'appellante.
Ad ogni buon conto, la Corte rileva come sia stato correttamente applicato in prime cure il principio affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui l'indennità supplementare corrisposta dal Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle Finanze ha natura previdenziale ed è soggetta a tassazione separata secondo il regime previsto per le indennità equipollenti al TFR;
ai fini della determinazione della base imponibile, spetta la sola deduzione forfettaria per ogni anno di servizio, mentre non è applicabile l'ulteriore riduzione percentuale prevista dall'art. 19, comma 2-bis, TUIR, in assenza di contribuzione diretta da parte dei lavoratori.
I giudici di legittimità con numerose ordinanze e sentenze (tra cui ordinanza n. 23896/2022, n. 18616/2023,
n. 19859/2016, n. 25396/2017, n. 3629/2019) hanno infatti chiarito che:
-l'indennità supplementare corrisposta dal Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle Finanze ha funzione esclusivamente previdenziale ed è assimilabile alle “indennità equipollenti” di cui all'art. 17, comma 1, TUIR;
-essa rappresenta una forma di retribuzione differita, soggetta a tassazione separata e non integrale, in quanto la composizione del fondo è costituita in massima parte da premi di produttività o incentivi da parte dell'istituto.;
-non si applica la detrazione prevista dall'ultimo periodo dell'art. 19, comma 2-bis, TUIR (riduzione percentuale dell'imponibile), se manca la prova che il fondo sia alimentato da contributi diretti dei lavoratori.
È invece riconosciuta la deduzione forfettaria di 309,87 euro per ogni anno di servizio (come previsto dal primo periodo dell'art. 19, comma 2-bis, TUIR).
Dunque, le ragioni di gravame si rivelano comunque inconsistenti.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
dichiara l'inammissibilità dell'appello e condanna la parte appellante al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, che liquida in € 400,00 (quattrocento/00) oltre accessori di legge se dovuti.