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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/02/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta da
Dott. Stefano Scarafoni Presidente rel.
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 22 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile in grado di appello iscritta al n. 3113/2023 del Ruolo Generale Civile –
Lavoro e Previdenza
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Anna Parte_1
Paola Ciarelli e Laura Loreni e con loro elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria
29, presso gli uffici dell'avvocatura metropolitana dell' ; Pt_1
APPELLANTE
E
contumace; Controparte_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Latina n. 1170/2023, pubblicata in data 7 dicembre 2023, non notificata.
CONCLUSIONI APPELLANTE: In considerazione di tutto quanto sopra esposto, questa difesa non può, ripetesi, che chiedere la integrale riforma della sentenza impugnata ed il rigetto delle domande formulate dalla ricorrente in primo grado.
Fatto e diritto 1. ricorreva, in data 12 luglio 2021, al giudice del lavoro del Tribunale di Latina Controparte_1
rappresentando quanto segue:
- , nato a [...] il [...], era dipendente della pubblica amministrazione;
egli Persona_1
aveva goduto della pensione quale dipendente pubblico ed era deceduto in data 23 maggio 2019;
- la ricorrente, figlia del dante causa, era affetta da un insieme di malattie invalidanti ed in particolare era affetta da: “disturbo bipolare 1, cardiopatia ipertensiva, obesità con artrosi clinica,
e infine da una schizofrenia paranoidea grave in terapia farmacologica”; la stessa presentava episodi caratterizzati da eccitamento maniacale e periodi di profonda psicosi depressiva;
inoltre, presentava disturbi allucinatori sotto forma di voci che commentavano le sue azioni ed i suoi pensieri e ne condizionavano il comportamento;
- a causa di tali patologie invalidanti, era stata inizialmente riconosciuta “Invalida civile con riduzione permanente della capacità lavorativa al 100% e con Percentuale di invalidità 80%”;
- la ricorrente aveva sempre convissuto ininterrottamente e stabilmente con il padre Persona_1
sin dalla sua nascita;
- in data 20 giugno 2019, la ricorrente, quale orfano maggiorenne inabile di , aveva Persona_1
richiesto all' di poter beneficiare della pensione di reversibilità perché non in grado di svolgere Pt_1
proficua attività lavorativa;
- con provvedimento del 14 febbraio 2020 l' aveva respinto la richiesta perché alla data del Pt_1
decesso del dante causa non sussisteva assoluta e permanente impossibilità allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa;
- avverso tale rigetto aveva presentato ricorso al Comitato di Vigilanza chiedendo il riconoscimento del suo diritto alla pensione di reversibilità, senza ottenere alcuna risposta;
- la ricorrente, nelle more, aveva presentato all' domanda di aggravamento volta ad ottenere il Pt_1 riconoscimento dell'invalidità civile con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita, con riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, nonché domanda volta ad ottenere l'accertamento dell'handicap ai sensi della legge 104/1992;
- in data 10 maggio 2019, all'esito degli accertamenti medico-legali per il riconoscimento dell'invalidità civile, le era stato notificato il verbale dell'accertamento con cui la Commissione medica aveva verificato le numerose patologie da cui la ricorrente era affetta certificando che era invalida nella misura dell'80% con decorrenza dal 14 gennaio 2019. Con riferimento alla domanda di cui alla legge 104/92, invece, la Commissione aveva riconosciuto la ricorrente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 104/92;
- avverso i suddetti verbali aveva proposto ricorso innanzi al Tribunale di Latina per accertamento tecnico preventivo, al cui esito era stata riconosciuta invalida civile nella misura del 100% con
2 necessità di assistenza continua e totalmente inabile al lavoro, oltre che affetta da handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992.
Tanto premesso concludeva chiedendo:
“
1. ritenere e dichiarare che la ricorrente ha diritto alla pensione di reversibilità, quale orfano maggiorenne inabile di e, per l'effetto, condannare l' a liquidare in favore della Persona_1 Pt_1
sig.ra il relativo trattamento pensionistico con decorrenza dal 01.07.2019; Controparte_1
2. Conseguentemente condannare l' in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento a Pt_1 favore dell'istante, dei ratei non corrisposti con decorrenza dal 01.07.2019 oltre gli interessi legali
e rivalutazione monetaria;
3. In caso di contestazione da parte dell' in via istruttoria disporre CTU al fine di accertare Pt_1
1) Natura ed entità delle patologie di cui è affetta la ricorrente;
2) Determinazione percentuale dell'incidenza delle predette patologie sulla capacità di lavoro della ricorrente.
4. Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”.
2.Si costituiva in giudizio l' che, in via pregiudiziale, eccepiva il difetto di giurisdizione del Pt_1
giudice ordinario in favore della Corte dei Conti, trattandosi di controversia relativa al trattamento pensionistico di reversibilità da liquidarsi nella gestione pubblica ex . Pt_1 CP_2
Osservava, al riguardo, che il tenore letterale degli articoli art. 13 e 62, comma 2, del R.D. 12 luglio
1934, n. 1214, genericamente riferito alla “materia delle pensioni a totale o parziale carico dello
Stato”, consentiva di attrarre alla giurisdizione della Corte dei Conti anche tutti quei provvedimenti che, seppur non strettamente pensionistici, erano comunque destinati ad avere diretta ed esclusiva influenza ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza.
Rilevava che, nel caso di specie, non poteva dubitarsi che la domanda introduttiva era inerente ad un petitum sostanziale che concerneva unicamente, sotto il profilo pensionistico, il riconoscimento del diritto in favore della ricorrente, quale figlia maggiorenne inabile di pensionato pubblico, alla pensione di reversibilità da liquidarsi nella gestione pubblica ex . Pt_1 CP_2
Nel merito, poi, evidenziava che, ferma la sussistenza degli altri requisiti di legge, difettava il requisito sanitario.
Al riguardo osservava che la ricorrente, pur affetta da una seria patologia, non poteva essere riconosciuta inabile a qualsiasi lavoro alla data del decesso del padre. Infatti, il disturbo di cui soffriva non comportava una totale inabilità al lavoro, tale da determinare una assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, per come era risultato all'esito degli accertamenti sanitari sulla stessa eseguiti.
3 3.Il processo era istruito con i documenti prodotti dalle parti e con l'espletamento di c.t.u. medico legale che accertava che la ricorrente era affetta da un complesso di patologie che, unitariamente considerate, la rendevano soggetto totalmente inabile con impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1984 n .222, con decorrenza dalla data della presentazione della domanda amministrativa – giugno 2019 –, pertanto alla morte del padre, avvenuta il 23 maggio 2019, ella già si trovava nella condizione di totale inabilità lavorativa.
4.All'esito dell'istruttoria il Tribunale di Latina, respinta l'eccezione pregiudiziale dell' di Pt_1
difetto di giurisdizione, riconosceva il diritto della ricorrente alla pensione di reversibilità e condannava l' al pagamento dei relativi ratei dalla data della presentazione della domanda Pt_1
amministrativa del 20 giugno 2019, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
5. Avverso tale decisione propone l'odierno appello l' sulla base di due motivi. Pt_1
-Con il primo censura la decisione di rigetto dell'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione.
Critica la sentenza per avere deciso richiamando una pronuncia della Corte dei Conti, Sezione
Giurisdizionale della Calabria, attinente a diversa fattispecie. Richiama, in proposito, le argomentazioni del primo grado sulla sussistenza della giurisdizione del giudice contabile.
-Con il secondo motivo, nel merito, censura la sentenza per aver fatto proprie le conclusioni della c.t.u. medico – legale che non tengono in debito conto la documentazione sanitaria in atti e le reali condizioni della parte appellata.
Nel presente grado di giudizio , nonostante la rituale notificazione del gravame, è Controparte_1
rimasta contumace.
6.Il primo motivo d'appello è fondato.
Per prima cosa, si riporta la motivazione dell'impugnata sentenza con cui è stata respinta l'eccezione pregiudiziale: <Preliminarmente, l'eccezione circa il difetto di giurisdizione del
Giudice sollevata dall' è infondata. Pt_1
Sul punto appare sufficiente richiamare il principio di diritto – cui questo Giudice ritiene di aderire - espresso dalla Corte dei Conti (Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria sentenza
n. 272 del 14.09.2020) secondo cui: “Per quanto riguarda la materia previdenziale, non può che rammentarsi che la Corte dei conti ha giurisdizione sui ricorsi in materia di pensione a carico totale o parziale dello Stato (art. 62, co. 1, R.D. n. 1214/1934), su quelli che le sono attribuiti da
4 leggi speciali (art. 62, co. 2, R.D. n. 1214/1934) e, più in generale, sulle controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale della domanda giudiziale (Cass. SS.UU. n. 573/2003; id. n. 152/1999; n. 96/1999; id. n. 101 31/2012 e n.
11849/2016). Detta disciplina è stata peraltro recentemente ribadita dal Codice della giustizia contabile (D. Lgs. n. 174/2016), che (art. 18, comma 1) ha espressamente previsto che la Corte dei conti abbia giurisdizione su "c) i giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni o indennità civili, militari e di guerra a carico totale o parziale dello Stato o degli enti pubblici previsti dalla legge", nonché sugli "d) altri giudizi interessanti la regione in materia contabile e pensionistica, attribuiti dalla legge alla giurisdizione della Corte dei conti” (…..) “Orbene, nella specie, il trattamento pensionistico riconosciuto al de cuius, e quindi nella prospettazione della ricorrente a lei medesima, afferisce al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti di gestione dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), ambito materiale non attribuito alla giurisdizione contabile e affidato invece alla cognizione del giudice ordinario. La giurisprudenza ha affermato che “Le controversie promosse da dipendenti in quiescenza nei confronti dei enti pubblici non economici diversi dallo Stato (tra cui l' ed aventi per oggetto le prestazioni Pt_1
pensionistiche erogate da tali enti, essendo relative a prestazioni che ineriscono strettamente al pregresso rapporto di impiego posto in essere con l'ente datore di lavoro, in quanto corrisposte da un fondo costituito dai medesimi enti pubblici per mezzo dell'accantonamento di una parte della retribuzione ed alimentato anche dai contributi dei dipendenti, sono devolute non già alla giurisdizione della Corte dei conti, bensì alla giurisdizione esclusiva del giudice del rapporto di lavoro” (cfr., le sentenze sella Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 15645 del 1° luglio 2020;
n. 8471 del 2 aprile 2008)”.>>.
Il precedente citato dal giudice di prime cure non appare conferente alla fattispecie, perché riguarda un trattamento pensionistico del de cuius a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Assicurazione generale obbligatoria (anche se, poi, vengono richiamati precedenti delle
Sezioni unite della Corte di Cassazione afferenti al trattamento pensionistico dei dipendenti dell' che non è erogato dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, bensì da un apposito fondo Pt_1
costituito presso il medesimo ente pubblico ed alimentato da una parte della retribuzione ed anche dai contributi dei dipendenti).
Diversa è la fattispecie oggetto del presente giudizio in cui il de cuius era titolare di Persona_1
pensione di vecchiaia a carico della gestione pubblica ex , in particolare della cassa dei Pt_1 CP_2
trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato, sicché si tratta di pensione a totale o parziale carico dello Stato, anche per il trattamento di reversibilità richiesto dall'odierna appellata.
5 6.1. Afferma, al riguardo, la Suprema Corte che <La giurisprudenza di queste sezioni unite è consolidata nel ritenere che la giurisdizione della Corte dei conti in materia di pensioni (artt. 13 e
62 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214) ha carattere esclusivo, in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, onde in essa sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale e, quindi, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, nonché, pur in costanza di lavoro, ogni diritto relativo al rapporto pensionistico (Cass., sez. un., nn. 12722 del 2005, 2298 del 2008, 153 e 4853 del 2013).>> (Cass. sez. un. 8930/2014).
Nel caso di specie, il diritto dell'odierna appellata, pur se autonomo, prende corpo dal trattamento previdenziale di cui godeva il de cuius, ragion per cui ritiene il Collegio che la presente controversia rientri tra quelle inerenti la sussistenza, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti.
A conforto di tale conclusione sovviene un recente arresto della Suprema Corte, proprio in tema di pensione di reversibilità (la questione era attinente all'inesatto adempimento dell' lamentato Pt_1
dagli eredi).
Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato: <
2.3. A tale riguardo, è altrettanto consolidato il principio in virtù del quale spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti, a norma degli artt. 13 e 62 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo (tra altre, Cass. Sez. U. 16/1/2003, n. 573;
27/2/2013, n. 4853; 9/6/2016, n. 11849).
In sostanza, poiché la Corte dei conti giudica sui ricorsi «in materia di pensione in tutto o in parte
a carico dello Stato» (art. 13 r.d. n. 1214 del 1934), in questo ambito la sua giurisdizione è esclusiva e ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti (Cass. Sez. U. n. 11849 del 2016, cit.).
La presente controversia rientra tra queste, poiché l'ammontare della ritenuta fiscale operata dall' sulla pensione di riversibilità corrisposta ai controricorrenti (da essi contestato perché Pt_1
determinato in misura superiore al dovuto) attiene al loro trattamento pensionistico e il giudice del rapporto è, quindi, il giudice contabile.
6 Resta aperta la questione dell'individuazione del giudice munito della giurisdizione nel caso in cui
- a differenza di quello in esame - sia l' ad agire nei confronti del pensionato per ottenere la Pt_1
restituzione di somme ritenute erroneamente versate, in relazione al quale queste sezioni unite hanno affermato l'appartenenza della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario, sulla base della qualificazione dell'azione come ripetizione di indebito (Cass. Sez. U. 27/10/2011, n.
22381).
3. In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e va dichiarata la giurisdizione della Corte dei conti, dinanzi alla quale le parti vanno, pertanto, rimesse.>> (Cass. sez. un. 7755/2017).
6.2. In sostanza, poiché la Corte dei Conti giudica sui ricorsi «in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato» (art. 13 r.d. n. 1214 del 1934), in questo ambito la sua giurisdizione è esclusiva e ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti, anche se promosse dai familiari del de cuius relativamente al trattamento di riversibilità.
Nel caso di specie, è pacifico che si tratti di questione attinente ad un trattamento pensionistico a carico dello Stato, perché , come già in precedenza riferito, era titolare di pensione Persona_1
diretta di vecchiaia a carico della cassa dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato
(gestione pubblica ex ), sicché anche il diritto al trattamento pensionistico di Pt_1 CP_2
riversibilità da parte della figlia invalida appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti.
D'altronde, che la giurisdizione sulla pensione di riversibilità sia attratta in quella prevista dall'ordinamento per la disciplina del trattamento previdenziale del de cuius, è stato di recente confermato dalla Suprema Corte che, con riferimento ad una pronuncia che aveva dichiarato la giurisdizione della Corte dei Conti in relazione ad una pensione di riversibilità del , Controparte_3
ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario perché <le controversie inerenti alla spettanza ed alla liquidazione del trattamento pensionistico in favore dei dipendenti del sono Controparte_3
devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, a norma degli artt. 409 e 442 cod. proc. civ.>>
(Cass. sez. un. 3298/2024).
7. Deve, quindi, essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della
Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Lazio.
La riforma della pronuncia di primo grado impone a questa Corte di riesaminare l'onere delle spese di lite, posto dalla sentenza impugnata a carico dell' appellante. Pt_1
Ritiene questa Corte che la particolarità della materia, che raramente si presenta all'attenzione degli operatori del diritto, e la non facile ed immediata fruibilità della soluzione della questione di diritto,
7 integrino i presupposti, previsti dall'articolo 92, secondo comma, c.p.c. – come valutati alla luce della parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018 – per procedere all'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite di entrambi i gradi del processo.
P.q.m.
In riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Lazio.
Compensa interamente fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso all'udienza del 22 gennaio 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Stefano Scarafoni
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