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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 14/08/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 1236/2024
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliera Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di previdenza e assistenza obbligatoria avverso la sentenza del Tribunale di Milano (est. Capelli) n. 4295/2024 promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Calabria, presso il cui studio in Milano, viale
Premuda n. 10, è elettivamente domiciliata,
- APPELLANTE - contro
CP_
rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Peco, con il quale è elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'ente, in Milano, via M. e G. Savaré n. 1,
- APPELLATO -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria deduzione ed eccezione, previa fissazione dell'udienza di discussione, in riforma della sentenza appellata n. 4295/2024 del 3/10/2024, così decidere: nel merito, in via principale
- accertato che l'appellante era l'unica componente del proprio nucleo familiare - tranne che nel periodo dal 6/11/2019 al 5/1/2020, in cui ospitava temporaneamente il proprio fratello e i di lui figli, senza che quest'ultimo SO aggiungesse redditi tali da far decadere la ricorrente dal beneficio del reddito di cittadinanza - dichiarare nullo e/o illegittimo, revocare, annullare e comunque privare CP_ di effetti giuridici i provvedimenti di revoca/decadenza del beneficio del reddito di cittadinanza, emessi dall' per l'importo complessivo di € 13.498,58; Controparte_2 ovvero, in via subordinata, accertare e dichiarare dovuta la diversa somma ritenuta di giustizia;
in via subordinata
- accertato che il nucleo familiare dell'appellante, risultante dall'anagrafe comunale, non produceva per gli anni 2020,2021,2022 un reddito complessivo superiore ai limiti reddituali e patrimoniali previsti dal D.L. 4/2019, dichiarare nullo e/o illegittimo, CP_ revocare, annullare e comunque privare di effetti giuridici i provvedimenti di revoca/decadenza del beneficio del reddito di cittadinanza, emessi dall' Controparte_2 per l'importo complessivo di € 13.498,58; ovvero, accertare e dichiarare dovuta la diversa somma ritenuta di giustizia;
in via istruttoria […]
Con condanna avversaria al pagamento degli onorari e spese di causa a favore dello scrivente procuratore distrattario, e in ogni caso con autorizzazione dell'appellante al gratuito patrocinio”.
Appellato: “Voglia la Corte d'appello, a totale conferma della sentenza impugnata accogliere le seguenti conclusioni:
A. respingere l'appello e le domande ivi proposte o riproposte e accogliere le conclusioni dell' in primo grado;
CP_1
B. con vittoria di spese e onorari di causa del secondo grado”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 4 novembre 2024, il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 6124/2024 R.G. CP_ promossa da contro l' ha respinto le domande Parte_1 della ricorrente, la quale agiva per sentir “dichiarare nullo e/o illegittimo, revocare, CP_ annullare e comunque privare di effetti giuridici i provvedimenti di CP_ revoca/decadenza del beneficio del reddito di cittadinanza, emessi dall' CP_2 per l'importo complessivo di € 16.998,58; ovvero, in via subordinata, accertare e dichiarare dovuta la diversa somma ritenuta di giustizia”.
Nel ricorso introduttivo del giudizio l'odierna appellante ha esposto: CP_
- di aver richiesto all' con domande n. 1365613 del 2019 e n. 3410690 del 2020, la corresponsione del reddito di cittadinanza di cui al d.l. 28 gennaio 2019 n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019 n. 26, dichiarando tramite DSU
pag. 2/11 (dichiarazione sostitutiva unica) di essere la sola componente del proprio nucleo familiare, con residenza in Rozzano, via Lambro n. 80; CP_
- che l' aveva erogato regolarmente la prestazione;
- di avere ospitato temporaneamente, dal 6 novembre 2019 al 5 gennaio 2020, il proprio fratello con i tre figli minori, in attesa che SO gli stessi trovassero altro luogo di residenza;
- che a partire dal 6 novembre 2019 il fratello della ricorrente, all'insaputa e senza il consenso di quest'ultima, aveva trasferito la propria residenza e quella di tutta la sua famiglia, compresa la moglie Persona_2
presso l'abitazione della ricorrente in Rozzano, via Lambro n. 80,
[...] risultando in tal modo nel nucleo familiare della stessa fino al 9 febbraio 2024;
- che durante i due mesi di permanenza presso la ricorrente, il fratello non contribuiva in alcun modo al reddito di quest'ultima, provvedendo unicamente al sostegno proprio e dei figli;
CP_
- che, con provvedimenti del 23 aprile 2022 e del 21 ottobre 2022, l' di Milano aveva revocato alla ricorrente il reddito di cittadinanza, con la motivazione di “Assenza DSU valida alla data della domanda”; CP_
- che, con successivo provvedimento dell'8 novembre 2022, l' le aveva chiesto la restituzione dell'importo di € 7.998,58 percepito nel periodo dicembre 2020 – marzo 2022, stante la revoca/decadenza dal reddito di cittadinanza per “Assenza DSU valida alla data della domanda”; CP_
- che, con successivo provvedimento del 21 dicembre 2023, l' le aveva chiesto la restituzione dell'importo di € 9.000,00 percepito nel periodo maggio 2019 – ottobre 2020, stante la revoca/decadenza dal reddito di cittadinanza, per “Assenza DSU valida alla data della domanda (art. 5 L. 26/2019)”;
- che, dopo avere ricevuto le richieste di restituzione suindicate, la ricorrente si CP_ era recata presso l' per chiedere spiegazioni e, su indicazioni del personale dello stesso Istituto, aveva chiesto al Comune di Rozzano la cancellazione del fratello e della famiglia di quest'ultimo dal proprio stato di famiglia;
- che il Comune aveva effettuato detta cancellazione dopo proprie verifiche e solo in data 29 febbraio 2024, dichiarando cancellato dallo stato di famiglia della ricorrente il fratello e tutta la sua famiglia SO per “irreperibilità”, il che aveva consentito alla ricorrente di tornare ad essere l'unico membro del proprio nucleo familiare;
- che, tuttavia, il Comune non poteva far retroagire la cancellazione alla data del 6 gennaio 2020, non essendo ciò previsto normativamente;
- di essere priva di reddito, come attestato nelle dichiarazioni di responsabilità allegate al ricorso, e di formulare perciò al giudice istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi degli artt. 93 e ss. d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. CP_ Costituendosi ritualmente nel giudizio di primo grado, l' ha dato atto della parziale cessazione della materia del contendere in relazione ad una parte dell'indebito contestato con provvedimento del 21 dicembre 2023, ridotto da €
pag. 3/11 9.000,00 ad € 5.500,00. Per il resto ha contestato la fondatezza delle deduzioni e domande avversarie, di cui ha chiesto il rigetto.
Il Tribunale, esaminata la documentazione in atti e richiamata la normativa di riferimento, ha osservato che “risulta […] documentale dal confronto tra le DSU CP_ presentate all' ai fini del reddito di cittadinanza con i dati delle anagrafiche comunali, che la ricorrente non è l'unica componente del nucleo familiare, ma sia residente insieme al fratello con moglie e figli.
Parte ricorrente non ha provato in modo adeguato di essere la sola CP_ componente del nucleo familiare e non ha fornito prova di aver avvisato dei cambiamenti accorsi in tal senso”.
Ha giudicato “prive di rilevanza le difese della ricorrente in merito al trasferimento di residenza del fratello a sua insaputa e al fatto che quest'ultimo non ha mai contribuito economicamente”, dal momento che “essendo stata riscontrata la non corrispondenza di quanto dichiarato dalla ricorrente nelle DSU con i dati dell'anagrafica CP_ comunale e l'omessa successiva comunicazione da parte della SI a ”, doveva ritenersi “corretta la revoca del beneficio effettuata dall'amministrazione con conseguenza richiesta dell'indebito percepito”, alla luce di quanto disposto dall'art. 7
d.l. 28 gennaio 2019 n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019 n. 26.
Da ciò è conseguito il rigetto del ricorso.
Avverso la sentenza ha proposto appello Parte_1 affidandosi a tre motivi.
Con il primo motivo censura la pronuncia per avere ritenuto che l'appellante non abbia provato in modo adeguato di essere la sola componente del nucleo familiare CP_ e non abbia fornito prova di aver avvisato l' dei cambiamenti occorsi in tal senso.
Deduce di non aver mai saputo che il fratello avesse trasferito la propria residenza presso la sua abitazione e di essersene avveduta solo con l'arrivo dei CP_ provvedimenti di revoca del reddito di cittadinanza da parte dell' CP_ Rileva inoltre che, quand'anche avesse avuto la possibilità di informare l' del trasferimento del fratello presso di sé, “ciò non avrebbe comunque comportato la revoca dei provvedimenti da parte dell' , visto che quest'ultimo ha giustificato le CP_3 revoche in base all'applicazione dell'art. 7 D.L. 4/2019, ritenendo invalida la DSU perché contrastante con i dati dell'anagrafe comunale. Infatti, nonostante l'ipotetica, CP_ tempestiva informazione all' circa il trasferimento abusivo del proprio fratello, la
DSU dell'appellante avrebbe comunque riportato unicamente il proprio nominativo come membro del nucleo familiare, diversamente dai dati presenti nell'anagrafe comunale”.
Quanto poi alla prova di essere la sola componente del proprio nucleo familiare dal 6 gennaio 2020 a marzo 2022, parte appellante si duole della mancata ammissione della prova testimoniale da parte del primo giudice, osservando che
“posta la mancata previsione normativa di provvedimenti comunali retroattivi, l'unica
pag. 4/11 possibilità per l'appellante era quella di chiedere al Giudice l'acquisizione di dichiarazioni testimoniali. Infatti, in primo grado, la SI.ra aveva indicato, sul Pt_1 punto, ben quattro testi;
ma il Giudice non ha ammesso la relativa istanza istruttoria, nemmeno pronunciandosi su di essa, né ha indicato altre modalità di prova sulla circostanza in questione”.
Con il secondo motivo critica la sentenza per erronea interpretazione della normativa di riferimento ed in particolare dell'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019 n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019 n. 26, avendo ritenuto sufficiente, ai fini della revoca del reddito di cittadinanza, la sola non conformità della DSU al nucleo familiare risultante dall'anagrafe comunale, senza valutare se il reddito complessivo del nucleo familiare, compreso il fratello dell'appellante, rientrasse nei limiti previsti dalla legge e consentisse ugualmente la concessione del beneficio.
Nell'ottica del gravame, “non appare sufficiente il solo contrasto tra DSU e dati anagrafici, senza la verifica del reddito complessivo del nucleo familiare, per dichiarare decaduta l'appellante dal RDC, posto che la normativa sanzionatoria è finalizzata al contrasto della effettiva, illecita percezione del RDC, e non alla formale correttezza dei dati delle dichiarazioni dei richiedenti”.
Deduce che, nella fattispecie, “anche considerando il fratello dell'appellante parte integrante del nucleo familiare di quest'ultima, nel periodo 6/1/2020 – 3/2022, il reddito complessivo del nucleo familiare avrebbe comunque dato diritto all'appellante medesima di conseguire legittimamente il RDC”.
Infatti, non aveva redditi nel periodo in cui SO risultava formalmente nel nucleo familiare della sorella (cioè negli anni 2020, 2021 e CP_ 2022) e la circostanza era stata riconosciuta dallo stesso nella propria memoria di costituzione in giudizio.
Conclude perciò sul punto argomentando che “la sentenza appellata appare erronea, avendo travisato l'interpretazione della normativa di riferimento, applicandola in senso formale e restrittivo, anziché verificare se le incongrue dichiarazioni del DSU avessero o meno “l'idoneità della condotta tipica a ledere gli interessi tutelati [dalla legge]” (Cass. pen. sez. unite, sent. 49686/2023)”.
Con il terzo ed ultimo motivo parte appellante si duole dell'omessa pronuncia, da parte del primo giudice, sulla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e reitera la stessa richiesta per i due gradi di giudizio, dichiarando di non avere superato i relativi limiti di reddito nel 2022 e nel 2023.
Sulla base dei motivi esposti l'appellante ha Parte_1 chiesto la riforma della pronuncia impugnata e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte. CP_ Costituendosi ritualmente in giudizio, l'appellato ha contestato la fondatezza del gravame avversario, di cui ha chiesto il rigetto con conferma della sentenza di primo grado.
pag. 5/11 All'udienza di discussione, dopo il deposito di note a chiarimento autorizzate dal Collegio, la causa è stata oralmente discussa e quindi decisa, come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello proposto da è parzialmente Parte_1 fondato e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.
Non si ritiene meritevole di accoglimento il primo motivo, inerente alla prova della composizione del nucleo familiare dell'appellante.
A fronte di certificazioni anagrafiche che danno conto della variazione della composizione del nucleo familiare di a decorrere dal Parte_1
6 novembre 2019, con inserimento del fratello della SO moglie di quest'ultimo e dei figli minori della Persona_2 coppia (cfr. doc. 5 fascicolo appellato di primo grado e docc. 11 e 13 fascicolo appellante di primo grado), parte appellante ha offerto una prova testimoniale del tutto generica relativa al periodo in cui si sarebbe protratta la coabitazione, come tale inidonea a vincere il valore presuntivo delle risultanze anagrafiche.
Si richiamano al riguardo i condivisi arresti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “le certificazioni provenienti dai registri di stato civile - che hanno
l'essenziale funzione di dare la certezza di fatti giuridicamente rilevanti, rendendoli conoscibili a chiunque in modo sicuro - ammettono la prova contraria, purché questa sia estremamente rigorosa nella sua evidenza e certa nei suoi esiti” (cfr. Cass., Sez. Un.,
27 febbraio 2023 n. 5830).
Inoltre, pur avendo allegato che il fratello Parte_1 aveva trasferito la residenza presso la sua abitazione “ad insaputa e senza il consenso dell'appellante”, la stessa non ha presentato alcuna denuncia al riguardo, non ha chiesto di accertare la falsità delle dichiarazioni presentate da SO al Comune di Rozzano, né ha articolato prove dirette a dimostrare le
[...] circostanze allegate. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto nel motivo in esame, il Collegio ritiene del tutto corretta la sentenza di primo grado laddove ha statuito che l'odierna appellante non ha offerto idonea prova di essere la sola componente del nucleo CP_ familiare, né di aver informato l' delle variazioni intervenute nella composizione di detto nucleo. Il motivo scrutinato dev'essere, dunque, respinto.
Si ritiene, invece, parzialmente fondato il secondo motivo, nei limiti di seguito esposti.
Procedendo alla disamina del motivo occorre richiamare in primo luogo il testo dell'art. 7, comma 4, d.l. 28 gennaio 2019 n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019 n. 26, in tema di revoca del reddito di cittadinanza, che così recita: “fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento
pag. 6/11 dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
In ordine all'interpretazione della norma, il Collegio condivide e integralmente richiama, ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le argomentazioni sviluppate nella sentenza della Corte d'Appello di Firenze, sez. lav., 5 settembre 2023
n. 1162, che di seguito si riportano: “Secondo il Collegio, la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni consente la revoca retroattiva del reddito di cittadinanza, con obbligo di restituzione di quanto già percepito, solo qualora tale divergenza abbia avuto oggettivamente effetto sull'an o sul quantum della prestazione concessa.
Altrimenti, la medesima non corrispondenza finirebbe per coincidere con qualsiasi mera irregolarità, inidonea a fondare la gravità di un effetto quale la revoca retroattiva dell'intera prestazione, con ripetizione di quanto già percepito.
Del resto, lo stesso art. 7 comma 4 conferma l'interpretazione ora sostenuta laddove - nell'ultimo inciso dello stesso comma - afferma che il beneficiario della prestazione è tenuto a restituire quanto “indebitamente” percepito. Si tratta infatti di un avverbio che è necessario collegare non alla mera irregolarità formale, bensì alla idoneità delle dichiarazioni non conformi al vero a provocare pagamenti indebiti, nell'an o nel quantum.
La stessa conclusione è avvalorata dalla ulteriore ipotesi di Decadenza dal RdC prevista dall'art. 7 comma 6, secondo il quale “la decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del
RdC in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'art. 3 comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso”.
Non si capisce infatti per quale motivo, in base all'art. 7 comma 4, qualsiasi difformità fra il dichiarato ed il vero (anche senza incidere su an e quantum della prestazione) dovrebbe portare alla ripetizione integrale della prestazione, mentre, in base all'art. 7 comma 6, in caso di dichiarazione falsa che abbia inciso sul quantum della prestazione, si verificherebbe un recupero parziale della sola misura versata in eccesso. CP_ Più in generale, l'interpretazione dell'art. 7 comma 4 sostenuta dall' darebbe luogo ad una sanzione automatica per cui la revoca retroattiva della prestazione sarebbe collegata a qualsiasi irregolarità della domanda amministrativa, ed il recupero integrale sarebbe consentito nonostante che la stessa prestazione non possa qualificarsi come “indebito”, né totale né parziale.
pag. 7/11 Si tratterebbe insomma di una, severa, ipotesi di sanzione che opererebbe in modo automatico in conseguenza ad un difetto di diligenza (nel caso in esame, mancata inclusione della figlia nella dichiarazione ISEE del proprio nucleo familiare, mancata indicazione della condizione di detenzione della stessa figlia), a prescindere da ogni conseguenza sul diritto, la sua misura e la sua decorrenza”.
Alla stregua di tale condivisa interpretazione dell'art. 7, comma 4, d.l. 28 gennaio 2019 n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019 n. 26, ritiene il Collegio che, CP_ anche nel caso di cui si controverte, l'omessa comunicazione all' da parte di
[...]
della variazione della composizione del proprio nucleo Parte_1 familiare a decorrere dal 6 novembre 2019 determini la revoca retroattiva del reddito di cittadinanza, con obbligo di restituzione delle somme percepite a tale titolo, se ed in quanto la variazione incida sul diritto o sulla misura della prestazione ed il relativo pagamento debba, di conseguenza, qualificarsi come indebito. CP_ A tale proposito parte appellante si duole che l' non abbia valutato “se il reddito complessivo del nucleo familiare, compreso il fratello dell'appellante, rientrasse nei limiti previsti dalla legge e consentisse ugualmente la concessione del RDC” e deduce che “anche considerando il fratello dell'appellante parte integrante del nucleo familiare di quest'ultima, nel periodo 6/1/2020 – 3/2022, il reddito complessivo del nucleo familiare avrebbe comunque dato diritto all'appellante medesima di conseguire legittimamente il RDC”, dal momento che “il SI. non SO aveva redditi nel periodo in cui risultava formalmente nel nucleo familiare della sorella appellante, cioè gli anni 2020, 2021 e 2022”. CP_ Tale ultima circostanza risulta in parte confermata dall' che nella memoria di costituzione ex art. 416 c.p.c. ha allegato quanto segue: “nel 2019 il reddito presente nell'ISEE presentato dal fratello SI. era di € SO
15.350,00 sulla base del quale il nucleo della ricorrente non avrebbe avuto diritto al
RDC in quanto il reddito massimo per il nucleo sarebbe di 6.000,00 € x 2,1 = 12.600,00. Per gli anni successivi (2020,2021,2022) anche se il reddito inserito nelle DSU di Per_1
era a 0 o a importi molto bassi, essendo la revoca sanzionatoria le domande
[...] successive di RDC sono state revocate. Inoltre da dicembre 2020 a novembre 2021 il
SI. ha percepito 800 € di REM e da dicembre 2021 per la domanda di RDC Per_1 da lui presentata ha percepito 738,60 aumentati a gennaio 2022 a 895,83 sulla base dell'ISEE in cui sono presenti gli altri 5 componenti il nucleo”. CP_ Il Collegio ha invitato l' a fornire chiarimenti sulle circostanze allegate, chiedendo in particolare di precisare quanto segue: se SO abbia percepito il reddito di cittadinanza in proprio, indicando in quali anni e in quale misura;
se i redditi percepiti da e dalla moglie negli anni SO dal 2019 al 2022 incidano, se cumulati a quelli dell'appellante, ai fini del percepimento del reddito di cittadinanza da parte di quest'ultima.
pag. 8/11 CP_ L' ha depositato note scritte a chiarimento sui profili indicati, nelle quali ha dato atto che, per quanto attiene alla prima questione, SO ha percepito € 800,00 a titolo di REM da dicembre 2020 a novembre 2021 ed € 738,60 da dicembre 2021 a titolo di reddito di cittadinanza, aumentati a € 895,83 a decorrere CP_ da gennaio 2022. Tali prestazioni - precisa l' – devono essere revocate, perché
l'ISEE presentato non è corretto e perché non sono stati comunicati i redditi da lavoro e da NASpI percepiti nell'anno 2023.
Per quanto attiene alla seconda questione, relativa all'incidenza dei redditi percepiti da e dalla moglie sul diritto dell'appellante di SO CP_ percepire il reddito di cittadinanza, l' ha dato atto che “nel 2019 il reddito presente nell'ISEE presentato dal SI. era di 15.350,00 sulla SO base del quale il nucleo della ricorrente non avrebbe avuto diritto al RDC in quanto il reddito massimo per aver diritto tenendo conto della scala di equivalenza del nucleo sarebbe di 6.000 x 2,1 = 12.600,00”.
Parte appellante ha obiettato che il dato reddituale si riferisce a quanto dichiarato da nel proprio ISEE (cfr. doc. 6 fascicolo SO CP_ appellato di primo grado), ma non risulta nell'estratto contributivo sicché si tratterebbe di “una dichiarazione non verificata e priva di riscontro probatorio”.
L'obiezione non coglie nel segno: è corretto fare riferimento ai maggiori redditi dichiarati ai fini del calcolo dell'ISEE, ben potendo SO avere percepito redditi ulteriori rispetto a quelli che figurano nell'estratto contributivo CP_
Non vi sono ragioni, d'altra parte, per dubitare dell'esattezza dei dati reddituali riportati nell'ISEE, tanto più che la stessa appellante non ne afferma l'erroneità, né li contesta in modo puntuale, ma si limita genericamente a dolersi che essi difettino di riscontri probatori, dei quali, tuttavia, non vi è alcuna necessità in assenza di specifiche censure. Pertanto, avuto riguardo agli anzidetti dati reddituali e tenuto conto che dal 6 novembre 2019 faceva parte del nucleo familiare SO dell'appellante, deve concludersi che non sussistevano in capo a quest'ultima i requisiti per percepire il reddito di cittadinanza per il mese di dicembre 2019. CP_ La revoca retroattiva della prestazione disposta dall' è, dunque, per questa parte fondata e l'appellante è tenuta a restituire integralmente le somme percepite a tale titolo per il mese anzidetto.
Per quanto riguarda il periodo successivo, da gennaio 2020 a marzo 2022, a cui si riferiscono le richieste di ripetizione di indebito (cfr. docc. 8 e 9 fascicolo appellante di primo grado e doc. 0 fascicolo appellato di primo grado), nelle note a CP_ chiarimento depositate l' deduce, in relazione all'anno 2021, che “se avessero presentato, per il 2021 l'ISEE corretto e quindi la domanda di RDC avesse compreso tutto il nucleo, il reddito familiare, sommando quello dell'ISEE a quello percepito nel
pag. 9/11 2021, sarebbe stato pari a 9.338, tale importo sarebbe stato decurtato dal limite massimo di RDC per il nucleo di 12.600,00 annui che suddiviso per 12 risulterebbe aver diritto nel 2021 a 271,83 mensili a fronte dei 1300 € percepiti al mese sommando RDC Con (percepito dalla ricorrente) e percepito dal fratello”.
In altri termini, computando i redditi del fratello e della moglie di quest'ultimo, nel 2021 il reddito del nucleo familiare dell'appellante sarebbe stato pari ad € 9.338,00 e l'appellante avrebbe avuto diritto di percepire il reddito di cittadinanza nella misura di € 271,83 mensili in luogo di € 500,00 mensili effettivamente corrisposti CP_ dall'
Ne deriva che, ferma la revoca del REM percepito da Per_1 [...] nella misura di € 800,00 mensili, l'indebito che l'odierna appellante è tenuta Per_1 CP_ a restituire all' per l'anno 2021 è pari alla somma mensile di € 228,17 (ossia alla differenza tra l'importo percepito di € 500,00 e l'importo spettante di € 271,83), così per un totale annuo di € 2.738,04 (€ 228,17 x 12). CP_ In relazione all'anno 2020 e ai primi tre mesi del 2022 l' non ha formulato alcun rilievo in ordine all'eventuale incidenza dei redditi percepiti da SO
e dalla moglie sul diritto dell'appellante di percepire il reddito di
[...] cittadinanza. CP_ In assenza di rilievi da parte dell' e considerato che, in base alla documentazione in atti (cfr. estratto contributivo allegato sub doc. 7 fascicolo appellato di primo grado), risulta avere percepito nel SO
2020 un reddito di soli € 835,20 e nessun reddito nel primo trimestre del 2022, deve ritenersi che, in relazione ai periodi in esame (anno 2020 e primo trimestre 2022),
l'omessa comunicazione di variazione della composizione del nucleo familiare non abbia avuto alcun effetto sotto il profilo dell'an o del quantum della prestazione CP_ erogata all'appellante, sicché le somme corrisposte a quest'ultima dall' a titolo di reddito di cittadinanza non costituiscono pagamento indebito. Nei limiti sopra precisati il motivo di gravame scrutinato merita, dunque, accoglimento.
Va respinto, invece, il terzo motivo, inerente all'omessa pronuncia sull'istanza di ammissione di al patrocinio a spese dello Stato. Parte_1
Ai sensi dell'art. 126 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, infatti, l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dev'essere presentata al consiglio dell'ordine degli avvocati e, solo nel caso in cui il consiglio dell'ordine la rigetti o la dichiari inammissibile, può essere proposta al giudice competente per il giudizio.
Nel caso di specie non risulta provato, e neppure allegato, che
[...] abbia presentato la propria istanza al consiglio dell'ordine degli Parte_1 avvocati, né che tale organo l'abbia rigettata o dichiarata inammissibile.
Difettano, pertanto, i presupposti stabiliti dalla legge per la proposizione dell'istanza al giudice – secondo un procedimento che consente “nella sua unitarietà,
pag. 10/11 di esprimere uno strumento di controllo e di riesame nei confronti dell'atto del consiglio dell'ordine che abbia negato l'ammissione e, così, di rimediare, attraverso la successiva decisione affidata al magistrato, a una deliberazione iniziale errata dell'ordine professionale” (cfr. Cass., 4 settembre 29017 n. 20710) -, sicché del tutto correttamente, ad avviso del Collegio, il Tribunale non ha assunto alcuna pronuncia al riguardo. In conclusione, alla luce delle considerazioni tutte che precedono – dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione – la sentenza n. 4295/2024 del Tribunale di
Milano va parzialmente riformata e l'indebito di nei Parte_1 CP_ confronti dell' va ridotto all'importo versato dall'ente a titolo di reddito di cittadinanza per il mese di dicembre 2019 e all'importo di € 2.738,04 versato allo stesso titolo per l'anno 2021, con conferma delle restanti statuizioni di merito.
Considerate la reciproca parziale soccombenza, la peculiarità della fattispecie e la novità e complessità delle questioni di diritto sottese alla presente decisione, si ravvisano le condizioni di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado.
P.Q.M.
- in parziale riforma della sentenza n. 4295/2024 del Tribunale di Milano, riduce CP_ l'indebito di nei confronti dell' all'importo Parte_1 versato dall'ente a titolo di reddito di cittadinanza per il mese di dicembre 2019 e all'importo di € 2.738,04 versato allo stesso titolo per l'anno 2021;
- conferma le restanti statuizione di merito;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado. Milano, 14 maggio 2025
Consigliera est. Presidente
Giulia Dossi Silvia Marina Ravazzoni
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 1236/2024
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliera Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di previdenza e assistenza obbligatoria avverso la sentenza del Tribunale di Milano (est. Capelli) n. 4295/2024 promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Calabria, presso il cui studio in Milano, viale
Premuda n. 10, è elettivamente domiciliata,
- APPELLANTE - contro
CP_
rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Peco, con il quale è elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'ente, in Milano, via M. e G. Savaré n. 1,
- APPELLATO -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria deduzione ed eccezione, previa fissazione dell'udienza di discussione, in riforma della sentenza appellata n. 4295/2024 del 3/10/2024, così decidere: nel merito, in via principale
- accertato che l'appellante era l'unica componente del proprio nucleo familiare - tranne che nel periodo dal 6/11/2019 al 5/1/2020, in cui ospitava temporaneamente il proprio fratello e i di lui figli, senza che quest'ultimo SO aggiungesse redditi tali da far decadere la ricorrente dal beneficio del reddito di cittadinanza - dichiarare nullo e/o illegittimo, revocare, annullare e comunque privare CP_ di effetti giuridici i provvedimenti di revoca/decadenza del beneficio del reddito di cittadinanza, emessi dall' per l'importo complessivo di € 13.498,58; Controparte_2 ovvero, in via subordinata, accertare e dichiarare dovuta la diversa somma ritenuta di giustizia;
in via subordinata
- accertato che il nucleo familiare dell'appellante, risultante dall'anagrafe comunale, non produceva per gli anni 2020,2021,2022 un reddito complessivo superiore ai limiti reddituali e patrimoniali previsti dal D.L. 4/2019, dichiarare nullo e/o illegittimo, CP_ revocare, annullare e comunque privare di effetti giuridici i provvedimenti di revoca/decadenza del beneficio del reddito di cittadinanza, emessi dall' Controparte_2 per l'importo complessivo di € 13.498,58; ovvero, accertare e dichiarare dovuta la diversa somma ritenuta di giustizia;
in via istruttoria […]
Con condanna avversaria al pagamento degli onorari e spese di causa a favore dello scrivente procuratore distrattario, e in ogni caso con autorizzazione dell'appellante al gratuito patrocinio”.
Appellato: “Voglia la Corte d'appello, a totale conferma della sentenza impugnata accogliere le seguenti conclusioni:
A. respingere l'appello e le domande ivi proposte o riproposte e accogliere le conclusioni dell' in primo grado;
CP_1
B. con vittoria di spese e onorari di causa del secondo grado”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 4 novembre 2024, il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 6124/2024 R.G. CP_ promossa da contro l' ha respinto le domande Parte_1 della ricorrente, la quale agiva per sentir “dichiarare nullo e/o illegittimo, revocare, CP_ annullare e comunque privare di effetti giuridici i provvedimenti di CP_ revoca/decadenza del beneficio del reddito di cittadinanza, emessi dall' CP_2 per l'importo complessivo di € 16.998,58; ovvero, in via subordinata, accertare e dichiarare dovuta la diversa somma ritenuta di giustizia”.
Nel ricorso introduttivo del giudizio l'odierna appellante ha esposto: CP_
- di aver richiesto all' con domande n. 1365613 del 2019 e n. 3410690 del 2020, la corresponsione del reddito di cittadinanza di cui al d.l. 28 gennaio 2019 n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019 n. 26, dichiarando tramite DSU
pag. 2/11 (dichiarazione sostitutiva unica) di essere la sola componente del proprio nucleo familiare, con residenza in Rozzano, via Lambro n. 80; CP_
- che l' aveva erogato regolarmente la prestazione;
- di avere ospitato temporaneamente, dal 6 novembre 2019 al 5 gennaio 2020, il proprio fratello con i tre figli minori, in attesa che SO gli stessi trovassero altro luogo di residenza;
- che a partire dal 6 novembre 2019 il fratello della ricorrente, all'insaputa e senza il consenso di quest'ultima, aveva trasferito la propria residenza e quella di tutta la sua famiglia, compresa la moglie Persona_2
presso l'abitazione della ricorrente in Rozzano, via Lambro n. 80,
[...] risultando in tal modo nel nucleo familiare della stessa fino al 9 febbraio 2024;
- che durante i due mesi di permanenza presso la ricorrente, il fratello non contribuiva in alcun modo al reddito di quest'ultima, provvedendo unicamente al sostegno proprio e dei figli;
CP_
- che, con provvedimenti del 23 aprile 2022 e del 21 ottobre 2022, l' di Milano aveva revocato alla ricorrente il reddito di cittadinanza, con la motivazione di “Assenza DSU valida alla data della domanda”; CP_
- che, con successivo provvedimento dell'8 novembre 2022, l' le aveva chiesto la restituzione dell'importo di € 7.998,58 percepito nel periodo dicembre 2020 – marzo 2022, stante la revoca/decadenza dal reddito di cittadinanza per “Assenza DSU valida alla data della domanda”; CP_
- che, con successivo provvedimento del 21 dicembre 2023, l' le aveva chiesto la restituzione dell'importo di € 9.000,00 percepito nel periodo maggio 2019 – ottobre 2020, stante la revoca/decadenza dal reddito di cittadinanza, per “Assenza DSU valida alla data della domanda (art. 5 L. 26/2019)”;
- che, dopo avere ricevuto le richieste di restituzione suindicate, la ricorrente si CP_ era recata presso l' per chiedere spiegazioni e, su indicazioni del personale dello stesso Istituto, aveva chiesto al Comune di Rozzano la cancellazione del fratello e della famiglia di quest'ultimo dal proprio stato di famiglia;
- che il Comune aveva effettuato detta cancellazione dopo proprie verifiche e solo in data 29 febbraio 2024, dichiarando cancellato dallo stato di famiglia della ricorrente il fratello e tutta la sua famiglia SO per “irreperibilità”, il che aveva consentito alla ricorrente di tornare ad essere l'unico membro del proprio nucleo familiare;
- che, tuttavia, il Comune non poteva far retroagire la cancellazione alla data del 6 gennaio 2020, non essendo ciò previsto normativamente;
- di essere priva di reddito, come attestato nelle dichiarazioni di responsabilità allegate al ricorso, e di formulare perciò al giudice istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi degli artt. 93 e ss. d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. CP_ Costituendosi ritualmente nel giudizio di primo grado, l' ha dato atto della parziale cessazione della materia del contendere in relazione ad una parte dell'indebito contestato con provvedimento del 21 dicembre 2023, ridotto da €
pag. 3/11 9.000,00 ad € 5.500,00. Per il resto ha contestato la fondatezza delle deduzioni e domande avversarie, di cui ha chiesto il rigetto.
Il Tribunale, esaminata la documentazione in atti e richiamata la normativa di riferimento, ha osservato che “risulta […] documentale dal confronto tra le DSU CP_ presentate all' ai fini del reddito di cittadinanza con i dati delle anagrafiche comunali, che la ricorrente non è l'unica componente del nucleo familiare, ma sia residente insieme al fratello con moglie e figli.
Parte ricorrente non ha provato in modo adeguato di essere la sola CP_ componente del nucleo familiare e non ha fornito prova di aver avvisato dei cambiamenti accorsi in tal senso”.
Ha giudicato “prive di rilevanza le difese della ricorrente in merito al trasferimento di residenza del fratello a sua insaputa e al fatto che quest'ultimo non ha mai contribuito economicamente”, dal momento che “essendo stata riscontrata la non corrispondenza di quanto dichiarato dalla ricorrente nelle DSU con i dati dell'anagrafica CP_ comunale e l'omessa successiva comunicazione da parte della SI a ”, doveva ritenersi “corretta la revoca del beneficio effettuata dall'amministrazione con conseguenza richiesta dell'indebito percepito”, alla luce di quanto disposto dall'art. 7
d.l. 28 gennaio 2019 n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019 n. 26.
Da ciò è conseguito il rigetto del ricorso.
Avverso la sentenza ha proposto appello Parte_1 affidandosi a tre motivi.
Con il primo motivo censura la pronuncia per avere ritenuto che l'appellante non abbia provato in modo adeguato di essere la sola componente del nucleo familiare CP_ e non abbia fornito prova di aver avvisato l' dei cambiamenti occorsi in tal senso.
Deduce di non aver mai saputo che il fratello avesse trasferito la propria residenza presso la sua abitazione e di essersene avveduta solo con l'arrivo dei CP_ provvedimenti di revoca del reddito di cittadinanza da parte dell' CP_ Rileva inoltre che, quand'anche avesse avuto la possibilità di informare l' del trasferimento del fratello presso di sé, “ciò non avrebbe comunque comportato la revoca dei provvedimenti da parte dell' , visto che quest'ultimo ha giustificato le CP_3 revoche in base all'applicazione dell'art. 7 D.L. 4/2019, ritenendo invalida la DSU perché contrastante con i dati dell'anagrafe comunale. Infatti, nonostante l'ipotetica, CP_ tempestiva informazione all' circa il trasferimento abusivo del proprio fratello, la
DSU dell'appellante avrebbe comunque riportato unicamente il proprio nominativo come membro del nucleo familiare, diversamente dai dati presenti nell'anagrafe comunale”.
Quanto poi alla prova di essere la sola componente del proprio nucleo familiare dal 6 gennaio 2020 a marzo 2022, parte appellante si duole della mancata ammissione della prova testimoniale da parte del primo giudice, osservando che
“posta la mancata previsione normativa di provvedimenti comunali retroattivi, l'unica
pag. 4/11 possibilità per l'appellante era quella di chiedere al Giudice l'acquisizione di dichiarazioni testimoniali. Infatti, in primo grado, la SI.ra aveva indicato, sul Pt_1 punto, ben quattro testi;
ma il Giudice non ha ammesso la relativa istanza istruttoria, nemmeno pronunciandosi su di essa, né ha indicato altre modalità di prova sulla circostanza in questione”.
Con il secondo motivo critica la sentenza per erronea interpretazione della normativa di riferimento ed in particolare dell'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019 n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019 n. 26, avendo ritenuto sufficiente, ai fini della revoca del reddito di cittadinanza, la sola non conformità della DSU al nucleo familiare risultante dall'anagrafe comunale, senza valutare se il reddito complessivo del nucleo familiare, compreso il fratello dell'appellante, rientrasse nei limiti previsti dalla legge e consentisse ugualmente la concessione del beneficio.
Nell'ottica del gravame, “non appare sufficiente il solo contrasto tra DSU e dati anagrafici, senza la verifica del reddito complessivo del nucleo familiare, per dichiarare decaduta l'appellante dal RDC, posto che la normativa sanzionatoria è finalizzata al contrasto della effettiva, illecita percezione del RDC, e non alla formale correttezza dei dati delle dichiarazioni dei richiedenti”.
Deduce che, nella fattispecie, “anche considerando il fratello dell'appellante parte integrante del nucleo familiare di quest'ultima, nel periodo 6/1/2020 – 3/2022, il reddito complessivo del nucleo familiare avrebbe comunque dato diritto all'appellante medesima di conseguire legittimamente il RDC”.
Infatti, non aveva redditi nel periodo in cui SO risultava formalmente nel nucleo familiare della sorella (cioè negli anni 2020, 2021 e CP_ 2022) e la circostanza era stata riconosciuta dallo stesso nella propria memoria di costituzione in giudizio.
Conclude perciò sul punto argomentando che “la sentenza appellata appare erronea, avendo travisato l'interpretazione della normativa di riferimento, applicandola in senso formale e restrittivo, anziché verificare se le incongrue dichiarazioni del DSU avessero o meno “l'idoneità della condotta tipica a ledere gli interessi tutelati [dalla legge]” (Cass. pen. sez. unite, sent. 49686/2023)”.
Con il terzo ed ultimo motivo parte appellante si duole dell'omessa pronuncia, da parte del primo giudice, sulla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e reitera la stessa richiesta per i due gradi di giudizio, dichiarando di non avere superato i relativi limiti di reddito nel 2022 e nel 2023.
Sulla base dei motivi esposti l'appellante ha Parte_1 chiesto la riforma della pronuncia impugnata e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte. CP_ Costituendosi ritualmente in giudizio, l'appellato ha contestato la fondatezza del gravame avversario, di cui ha chiesto il rigetto con conferma della sentenza di primo grado.
pag. 5/11 All'udienza di discussione, dopo il deposito di note a chiarimento autorizzate dal Collegio, la causa è stata oralmente discussa e quindi decisa, come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello proposto da è parzialmente Parte_1 fondato e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.
Non si ritiene meritevole di accoglimento il primo motivo, inerente alla prova della composizione del nucleo familiare dell'appellante.
A fronte di certificazioni anagrafiche che danno conto della variazione della composizione del nucleo familiare di a decorrere dal Parte_1
6 novembre 2019, con inserimento del fratello della SO moglie di quest'ultimo e dei figli minori della Persona_2 coppia (cfr. doc. 5 fascicolo appellato di primo grado e docc. 11 e 13 fascicolo appellante di primo grado), parte appellante ha offerto una prova testimoniale del tutto generica relativa al periodo in cui si sarebbe protratta la coabitazione, come tale inidonea a vincere il valore presuntivo delle risultanze anagrafiche.
Si richiamano al riguardo i condivisi arresti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “le certificazioni provenienti dai registri di stato civile - che hanno
l'essenziale funzione di dare la certezza di fatti giuridicamente rilevanti, rendendoli conoscibili a chiunque in modo sicuro - ammettono la prova contraria, purché questa sia estremamente rigorosa nella sua evidenza e certa nei suoi esiti” (cfr. Cass., Sez. Un.,
27 febbraio 2023 n. 5830).
Inoltre, pur avendo allegato che il fratello Parte_1 aveva trasferito la residenza presso la sua abitazione “ad insaputa e senza il consenso dell'appellante”, la stessa non ha presentato alcuna denuncia al riguardo, non ha chiesto di accertare la falsità delle dichiarazioni presentate da SO al Comune di Rozzano, né ha articolato prove dirette a dimostrare le
[...] circostanze allegate. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto nel motivo in esame, il Collegio ritiene del tutto corretta la sentenza di primo grado laddove ha statuito che l'odierna appellante non ha offerto idonea prova di essere la sola componente del nucleo CP_ familiare, né di aver informato l' delle variazioni intervenute nella composizione di detto nucleo. Il motivo scrutinato dev'essere, dunque, respinto.
Si ritiene, invece, parzialmente fondato il secondo motivo, nei limiti di seguito esposti.
Procedendo alla disamina del motivo occorre richiamare in primo luogo il testo dell'art. 7, comma 4, d.l. 28 gennaio 2019 n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019 n. 26, in tema di revoca del reddito di cittadinanza, che così recita: “fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento
pag. 6/11 dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
In ordine all'interpretazione della norma, il Collegio condivide e integralmente richiama, ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le argomentazioni sviluppate nella sentenza della Corte d'Appello di Firenze, sez. lav., 5 settembre 2023
n. 1162, che di seguito si riportano: “Secondo il Collegio, la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni consente la revoca retroattiva del reddito di cittadinanza, con obbligo di restituzione di quanto già percepito, solo qualora tale divergenza abbia avuto oggettivamente effetto sull'an o sul quantum della prestazione concessa.
Altrimenti, la medesima non corrispondenza finirebbe per coincidere con qualsiasi mera irregolarità, inidonea a fondare la gravità di un effetto quale la revoca retroattiva dell'intera prestazione, con ripetizione di quanto già percepito.
Del resto, lo stesso art. 7 comma 4 conferma l'interpretazione ora sostenuta laddove - nell'ultimo inciso dello stesso comma - afferma che il beneficiario della prestazione è tenuto a restituire quanto “indebitamente” percepito. Si tratta infatti di un avverbio che è necessario collegare non alla mera irregolarità formale, bensì alla idoneità delle dichiarazioni non conformi al vero a provocare pagamenti indebiti, nell'an o nel quantum.
La stessa conclusione è avvalorata dalla ulteriore ipotesi di Decadenza dal RdC prevista dall'art. 7 comma 6, secondo il quale “la decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del
RdC in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'art. 3 comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso”.
Non si capisce infatti per quale motivo, in base all'art. 7 comma 4, qualsiasi difformità fra il dichiarato ed il vero (anche senza incidere su an e quantum della prestazione) dovrebbe portare alla ripetizione integrale della prestazione, mentre, in base all'art. 7 comma 6, in caso di dichiarazione falsa che abbia inciso sul quantum della prestazione, si verificherebbe un recupero parziale della sola misura versata in eccesso. CP_ Più in generale, l'interpretazione dell'art. 7 comma 4 sostenuta dall' darebbe luogo ad una sanzione automatica per cui la revoca retroattiva della prestazione sarebbe collegata a qualsiasi irregolarità della domanda amministrativa, ed il recupero integrale sarebbe consentito nonostante che la stessa prestazione non possa qualificarsi come “indebito”, né totale né parziale.
pag. 7/11 Si tratterebbe insomma di una, severa, ipotesi di sanzione che opererebbe in modo automatico in conseguenza ad un difetto di diligenza (nel caso in esame, mancata inclusione della figlia nella dichiarazione ISEE del proprio nucleo familiare, mancata indicazione della condizione di detenzione della stessa figlia), a prescindere da ogni conseguenza sul diritto, la sua misura e la sua decorrenza”.
Alla stregua di tale condivisa interpretazione dell'art. 7, comma 4, d.l. 28 gennaio 2019 n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019 n. 26, ritiene il Collegio che, CP_ anche nel caso di cui si controverte, l'omessa comunicazione all' da parte di
[...]
della variazione della composizione del proprio nucleo Parte_1 familiare a decorrere dal 6 novembre 2019 determini la revoca retroattiva del reddito di cittadinanza, con obbligo di restituzione delle somme percepite a tale titolo, se ed in quanto la variazione incida sul diritto o sulla misura della prestazione ed il relativo pagamento debba, di conseguenza, qualificarsi come indebito. CP_ A tale proposito parte appellante si duole che l' non abbia valutato “se il reddito complessivo del nucleo familiare, compreso il fratello dell'appellante, rientrasse nei limiti previsti dalla legge e consentisse ugualmente la concessione del RDC” e deduce che “anche considerando il fratello dell'appellante parte integrante del nucleo familiare di quest'ultima, nel periodo 6/1/2020 – 3/2022, il reddito complessivo del nucleo familiare avrebbe comunque dato diritto all'appellante medesima di conseguire legittimamente il RDC”, dal momento che “il SI. non SO aveva redditi nel periodo in cui risultava formalmente nel nucleo familiare della sorella appellante, cioè gli anni 2020, 2021 e 2022”. CP_ Tale ultima circostanza risulta in parte confermata dall' che nella memoria di costituzione ex art. 416 c.p.c. ha allegato quanto segue: “nel 2019 il reddito presente nell'ISEE presentato dal fratello SI. era di € SO
15.350,00 sulla base del quale il nucleo della ricorrente non avrebbe avuto diritto al
RDC in quanto il reddito massimo per il nucleo sarebbe di 6.000,00 € x 2,1 = 12.600,00. Per gli anni successivi (2020,2021,2022) anche se il reddito inserito nelle DSU di Per_1
era a 0 o a importi molto bassi, essendo la revoca sanzionatoria le domande
[...] successive di RDC sono state revocate. Inoltre da dicembre 2020 a novembre 2021 il
SI. ha percepito 800 € di REM e da dicembre 2021 per la domanda di RDC Per_1 da lui presentata ha percepito 738,60 aumentati a gennaio 2022 a 895,83 sulla base dell'ISEE in cui sono presenti gli altri 5 componenti il nucleo”. CP_ Il Collegio ha invitato l' a fornire chiarimenti sulle circostanze allegate, chiedendo in particolare di precisare quanto segue: se SO abbia percepito il reddito di cittadinanza in proprio, indicando in quali anni e in quale misura;
se i redditi percepiti da e dalla moglie negli anni SO dal 2019 al 2022 incidano, se cumulati a quelli dell'appellante, ai fini del percepimento del reddito di cittadinanza da parte di quest'ultima.
pag. 8/11 CP_ L' ha depositato note scritte a chiarimento sui profili indicati, nelle quali ha dato atto che, per quanto attiene alla prima questione, SO ha percepito € 800,00 a titolo di REM da dicembre 2020 a novembre 2021 ed € 738,60 da dicembre 2021 a titolo di reddito di cittadinanza, aumentati a € 895,83 a decorrere CP_ da gennaio 2022. Tali prestazioni - precisa l' – devono essere revocate, perché
l'ISEE presentato non è corretto e perché non sono stati comunicati i redditi da lavoro e da NASpI percepiti nell'anno 2023.
Per quanto attiene alla seconda questione, relativa all'incidenza dei redditi percepiti da e dalla moglie sul diritto dell'appellante di SO CP_ percepire il reddito di cittadinanza, l' ha dato atto che “nel 2019 il reddito presente nell'ISEE presentato dal SI. era di 15.350,00 sulla SO base del quale il nucleo della ricorrente non avrebbe avuto diritto al RDC in quanto il reddito massimo per aver diritto tenendo conto della scala di equivalenza del nucleo sarebbe di 6.000 x 2,1 = 12.600,00”.
Parte appellante ha obiettato che il dato reddituale si riferisce a quanto dichiarato da nel proprio ISEE (cfr. doc. 6 fascicolo SO CP_ appellato di primo grado), ma non risulta nell'estratto contributivo sicché si tratterebbe di “una dichiarazione non verificata e priva di riscontro probatorio”.
L'obiezione non coglie nel segno: è corretto fare riferimento ai maggiori redditi dichiarati ai fini del calcolo dell'ISEE, ben potendo SO avere percepito redditi ulteriori rispetto a quelli che figurano nell'estratto contributivo CP_
Non vi sono ragioni, d'altra parte, per dubitare dell'esattezza dei dati reddituali riportati nell'ISEE, tanto più che la stessa appellante non ne afferma l'erroneità, né li contesta in modo puntuale, ma si limita genericamente a dolersi che essi difettino di riscontri probatori, dei quali, tuttavia, non vi è alcuna necessità in assenza di specifiche censure. Pertanto, avuto riguardo agli anzidetti dati reddituali e tenuto conto che dal 6 novembre 2019 faceva parte del nucleo familiare SO dell'appellante, deve concludersi che non sussistevano in capo a quest'ultima i requisiti per percepire il reddito di cittadinanza per il mese di dicembre 2019. CP_ La revoca retroattiva della prestazione disposta dall' è, dunque, per questa parte fondata e l'appellante è tenuta a restituire integralmente le somme percepite a tale titolo per il mese anzidetto.
Per quanto riguarda il periodo successivo, da gennaio 2020 a marzo 2022, a cui si riferiscono le richieste di ripetizione di indebito (cfr. docc. 8 e 9 fascicolo appellante di primo grado e doc. 0 fascicolo appellato di primo grado), nelle note a CP_ chiarimento depositate l' deduce, in relazione all'anno 2021, che “se avessero presentato, per il 2021 l'ISEE corretto e quindi la domanda di RDC avesse compreso tutto il nucleo, il reddito familiare, sommando quello dell'ISEE a quello percepito nel
pag. 9/11 2021, sarebbe stato pari a 9.338, tale importo sarebbe stato decurtato dal limite massimo di RDC per il nucleo di 12.600,00 annui che suddiviso per 12 risulterebbe aver diritto nel 2021 a 271,83 mensili a fronte dei 1300 € percepiti al mese sommando RDC Con (percepito dalla ricorrente) e percepito dal fratello”.
In altri termini, computando i redditi del fratello e della moglie di quest'ultimo, nel 2021 il reddito del nucleo familiare dell'appellante sarebbe stato pari ad € 9.338,00 e l'appellante avrebbe avuto diritto di percepire il reddito di cittadinanza nella misura di € 271,83 mensili in luogo di € 500,00 mensili effettivamente corrisposti CP_ dall'
Ne deriva che, ferma la revoca del REM percepito da Per_1 [...] nella misura di € 800,00 mensili, l'indebito che l'odierna appellante è tenuta Per_1 CP_ a restituire all' per l'anno 2021 è pari alla somma mensile di € 228,17 (ossia alla differenza tra l'importo percepito di € 500,00 e l'importo spettante di € 271,83), così per un totale annuo di € 2.738,04 (€ 228,17 x 12). CP_ In relazione all'anno 2020 e ai primi tre mesi del 2022 l' non ha formulato alcun rilievo in ordine all'eventuale incidenza dei redditi percepiti da SO
e dalla moglie sul diritto dell'appellante di percepire il reddito di
[...] cittadinanza. CP_ In assenza di rilievi da parte dell' e considerato che, in base alla documentazione in atti (cfr. estratto contributivo allegato sub doc. 7 fascicolo appellato di primo grado), risulta avere percepito nel SO
2020 un reddito di soli € 835,20 e nessun reddito nel primo trimestre del 2022, deve ritenersi che, in relazione ai periodi in esame (anno 2020 e primo trimestre 2022),
l'omessa comunicazione di variazione della composizione del nucleo familiare non abbia avuto alcun effetto sotto il profilo dell'an o del quantum della prestazione CP_ erogata all'appellante, sicché le somme corrisposte a quest'ultima dall' a titolo di reddito di cittadinanza non costituiscono pagamento indebito. Nei limiti sopra precisati il motivo di gravame scrutinato merita, dunque, accoglimento.
Va respinto, invece, il terzo motivo, inerente all'omessa pronuncia sull'istanza di ammissione di al patrocinio a spese dello Stato. Parte_1
Ai sensi dell'art. 126 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, infatti, l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dev'essere presentata al consiglio dell'ordine degli avvocati e, solo nel caso in cui il consiglio dell'ordine la rigetti o la dichiari inammissibile, può essere proposta al giudice competente per il giudizio.
Nel caso di specie non risulta provato, e neppure allegato, che
[...] abbia presentato la propria istanza al consiglio dell'ordine degli Parte_1 avvocati, né che tale organo l'abbia rigettata o dichiarata inammissibile.
Difettano, pertanto, i presupposti stabiliti dalla legge per la proposizione dell'istanza al giudice – secondo un procedimento che consente “nella sua unitarietà,
pag. 10/11 di esprimere uno strumento di controllo e di riesame nei confronti dell'atto del consiglio dell'ordine che abbia negato l'ammissione e, così, di rimediare, attraverso la successiva decisione affidata al magistrato, a una deliberazione iniziale errata dell'ordine professionale” (cfr. Cass., 4 settembre 29017 n. 20710) -, sicché del tutto correttamente, ad avviso del Collegio, il Tribunale non ha assunto alcuna pronuncia al riguardo. In conclusione, alla luce delle considerazioni tutte che precedono – dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione – la sentenza n. 4295/2024 del Tribunale di
Milano va parzialmente riformata e l'indebito di nei Parte_1 CP_ confronti dell' va ridotto all'importo versato dall'ente a titolo di reddito di cittadinanza per il mese di dicembre 2019 e all'importo di € 2.738,04 versato allo stesso titolo per l'anno 2021, con conferma delle restanti statuizioni di merito.
Considerate la reciproca parziale soccombenza, la peculiarità della fattispecie e la novità e complessità delle questioni di diritto sottese alla presente decisione, si ravvisano le condizioni di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado.
P.Q.M.
- in parziale riforma della sentenza n. 4295/2024 del Tribunale di Milano, riduce CP_ l'indebito di nei confronti dell' all'importo Parte_1 versato dall'ente a titolo di reddito di cittadinanza per il mese di dicembre 2019 e all'importo di € 2.738,04 versato allo stesso titolo per l'anno 2021;
- conferma le restanti statuizione di merito;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado. Milano, 14 maggio 2025
Consigliera est. Presidente
Giulia Dossi Silvia Marina Ravazzoni
pag. 11/11