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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 05/12/2025, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario
RI AD, ha pronunciato e pubblicato all'udienza odierna, all'esito della riserva di cui all'udienza fissata ex art 127 ter cpc del 04.12.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 2740/ 2024
r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. FERRI MARIO Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. BELLASSAI DANIELA CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09.10.2024 parte ricorrente chiedeva al Tribunale di
Cassino il riconoscimento del diritto alla percezione dell'assegno sociale a far data dal gennaio 2024. A fondamento del ricorso deduceva di avere presentato in data 18 gennaio
2024 domanda per l'assegno sociale, che l' rigettava, poiché non risultava cessata CP_1
l'attività lavorativa con l'azienda S. ES RI di VO;
di avere presentato ricorso amministrativo ed ottenuto il beneficio solo a far data dal giugno 2024.
L si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda, argomentando che la CP_1 prima domanda amministrativa del 18.01.2024 era stata rigettata poiché non risultava cessata l'attività lavorativa della ricorrente e che la seconda domanda amministrativa del
08.05.2024 era stata accolta, poiché il rapporto lavorativo della ricorrente con l'azienda S.
ES RI di VO risultava cessato alla data del 05/5/2024. La causa era istruita con l'acquisizione dei documenti offerti in comunicazione dalle parti e decisa all'esito della riserva di cui all'udienza del 04.12.2025 come da dispositivo in calce con contestuale motivazione.
E' noto che ai sensi dell'art 26 Legge 30/04/1969 n. 153:
“1. Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'eta' di 65 anni, che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a lire 336.050 annue e, se coniugati, a un reddito cumulato con quello del coniuge non superiore a lire 1.320.000 è corrisposta a domanda una pensione sociale non reversibile di lire 336.050 annue da ripartire in 13 rate mensili di lire 25.850 ciascuna. La 13° rata e' corrisposta con la rata di dicembre ed e' frazionabile.
Non si provvede al cumulo del reddito con quello del coniuge nel caso di separazione legale..La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e non e' cedibile, ne' sequestrabile, ne' pignorabile….
3. Non hanno diritto alla pensione sociale: coloro che hanno titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali e assistenziali, fatta eccezione per gli assegni familiari, erogate con carattere di continuità dallo Stato e altri enti pubblici o da stati stranieri”.
Lo stato di bisogno del richiedente è rappresentato solo dal reddito assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche, dimostrabile attraverso idonea produzione documentale, “ciò che rileva è il reddito e non la capacità economica del soggetto” (Cass.
5326/1999).
Ai sensi dell'art 3 comma 6 L. 335 /1995:
“Con effetto dal primo gennaio 1996 in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani residenti in Italia che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo, netto da imposta, per il 1996 a lire 6.240.000 denominato “assegno sociale”. Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in maniera ridotta fino alla concorrenza dell'importo predetto, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi di reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta o ad imposizione sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito il TFR comunque denominato, le anticipazioni sul trattamento stesso, le competenze arretrate soggette a tassazione separata nonché il proprio assegno ed il reddito della propria casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme di previdenza obbligatoria in misura corrispondente ad 1/3della pensione medesima e comunque non oltre
1/3 dell'assegno sociale”.
In base al comma 7 del citato art 3 “Per quanto non diversamente disposto dal presente comma e dal comma 6 si applicano all'assegno sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla legge n. 153/69 e successive integrazioni e modificazioni”.
Successivamente l'art 20 comma 10 D.L. 112/2008 convertito con modifiche in L.
133/2008 ha disposto che “a decorrere dal primo gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'art 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995 n. 335 è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale.”
Periodo che come chiarito dalla circolare n. 105/ 2008 può essere collocato anche in CP_1 un periodo temporale distante dalla presentazione della domanda assistenziale.
Dunque l'assegno sociale ha sostituito la pensione sociale e, pur mantenendo la sua natura assistenziale, ha come presupposto lo stato di bisogno del richiedente ultrasessantacinquenne, privo di redditi sufficienti a garantirgli un minimo di mezzi di sussistenza e in possesso del requisito dei 10 anni continuativi di soggiorno legale in Italia.
A differenza della pensione sociale, lo stato di bisogno del richiedente tiene conto di ogni entrata economica (ovvero redditi di qualsiasi natura anche esenti da imposte e alimentari) ad eccezione di quelli specificamente individuati.
Nel caso in esame, dalla documentazione prodotta in giudizio, emerge che parte ricorrente già dal gennaio 2024 aveva tutti i requisiti richiesti dalla normativa, tra i quali anche i requisiti economici, per poter accedere al beneficio dell'assegno sociale, poiché pur non essendo formalmente cessata l'attività lavorativa con l'azienda datoriale, la ricorrente non ha percepito alcun reddito.
Né con la presentazione della nuova domanda amministrativa il ricorrente ha rinunciato alla precedente domanda. “Rispetto ai principi cosi declinati in materia di acquiescenza deve ritenersi correttamente svolta la valutazione della corte territoriale circa la non idoneità della nuova domanda amministrativa a costituire prova inequivoca della volontà di rinunciare alla impugnazione della precedente decisione. La presentazione di nuova domanda non preclude infatti che sussista comunque l'interesse ad ottenere (giudizialmente) la prestazione per il periodo antecedente, evidentemente escluso dal nuovo procedimento amministrativo”. (Corte di Cassazione n. 960/2021).
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara il diritto della ricorrente alla percezione dell'assegno sociale a far data dalla domanda amministrativa del 18.01.2024 e condanna l' al pagamento dei ratei CP_1
(febbraio– marzo- aprile - maggio 2024) oltre interessi e rivalutazione;
Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 1.600,00 oltre rimb CP_1 forf cassa ed iva da distrarsi.
Cassino 05.12.2025
Il Giudice Onorario
RI AD