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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/11/2025, n. 5139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5139 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4891/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa RL D'IO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4891/2021 del ruolo generale affari contenziosi civili avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 945/2021 promossa da
(C.F. ), con sede in ESINE (BS), Via Campassi n.56, in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante sig. rappresentata e difesa dall' avv. Daniela Parte_2
AC del Foro di Brescia, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio Brescia (BS), Via
LO ER n. 3,
ATTRICE OPPONENTE
contro
(P. IVA CF ), con sede in Esine (BS), Controparte_1 P.IVA_2
Via Campassi n. 136, in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Maugeri, del Foro di Brescia, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bienno (BS) Via Mazzini, n.22/A,
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 945/2021. pagina 1 di 16 Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attore: “Nel merito, come da memoria ex articolo 183 VI comma n. 1: “Respinta ogni avversa
istanza, eccezione e deduzione, voglia l'Ill.mo Tribunale adito così decidere:
1. In via pregiudiziale:
Essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione ed avendo parte opponente
contestato an e quantum DE domanda avversaria, respingere l'eventuale richiesta di concessione
DE provvisoria esecuzione formulata da controparte ai sensi dell'art. 648 C.P.C.
2. In via principale
nel merito: Accogliere l'opposizione proposta e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare nullo e/o
inefficace e/o invalido e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto e, di conseguenza, condannare
[...]
alla restituzione, in favore di dell'importo di 2.642,52 Controparte_1 Parte_1
euro versato in data 12/10/2021 in ottemperanza all'ordinanza del Giudice del 3/10/2021 di
concessione DE provvisoria esecuzione parziale, oltre interessi e rivalutazione monetaria al saldo. 3.
In via riconvenzionale: Dichiarare la risoluzione del contratto intercorso tra le parti per
inadempimento di e, per l'effetto, condannare parte opposta alla Controparte_3
restituzione, in favore di dell'importo di 4.880,00 € dalla stessa versato a titolo di Parte_1
acconto in data 10/6/2020, nonché dell'ulteriore importo di 2.642,52 euro versato in data 12/10/2021
in ottemperanza all'ordinanza del Giudice del 3/10/2021, il tutto oltre interessi e rivalutazione
monetaria al saldo. Condannare al risarcimento del danno Controparte_3
patrimoniale sofferto da come descritto e provvisoriamente quantificato al punto (3) Parte_1
dell'atto di citazione, nella misura che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria, oltre interessi e
rivalutazione monetaria.
4. In via subordinata: Rideterminare il corrispettivo delle prestazioni
effettuate da tenuto conto di quanto esposto al punto (2) dell'atto di Controparte_3
citazione e, conseguentemente, limitare l'accoglimento DE domanda avversaria all'eventuale somma
a credito di parte opposta - somma da quantificarsi tenendo conto dell'importo di 4.880,00 € già
versato dall'opponente a titolo di acconto in data 10/6/2020, nonché dell'ulteriore importo di 2.642,52
pagina 2 di 16 euro già versato in data 12/10/2021 in ottemperanza all'ordinanza del Giudice del 3/10/2021 -
dichiarando altresì la compensazione giudiziale tra gli eventuali reciproci debiti delle parti e
condannando altresì parte opposta alla restituzione dell'eventuale somma versata dall'opponente in
eccedenza rispetto al credito vantato da oltre interessi e rivalutazione monetaria.
5. In CP_3
ogni caso: Con vittoria delle spese di lite”. In via istruttoria, come da memoria ex articolo 183 VI
comma c.p.c. n. 2: “Ammettersi CTU finalizzata: a) Ad accertare, previa verifica dell'effettiva relativa
esecuzione, quale sia il corrispettivo dovuto per le lavorazioni parziali reclamate da
[...]
, tenuto conto: • dei limiti in cui le suddette lavorazioni siano state correttamente Controparte_3
eseguite ed attribuiscano un vantato per l'opponente; • del corrispettivo di 12.000,00 € oltre iva
concordato dalle parti per la integrale riparazione del mezzo (autocarro e cesta), comprensivo delle
riparazioni di tipo meccanico, elettrico, idraulico e di carrozzeria;
• DE misura percentuale di
incidenza, sul prezzo complessivo convenuto dalle parti, (i) delle lavorazioni eseguite da e CP_3
(ii) di quelle comprese in contratto ma non eseguite dall'odierna opposta, avuto riguardo, a tale ultimo
proposito, sia alle lavorazioni eseguite da sulla piattaforma, sia a quelle che ancora Parte_3
devono essere eseguite ai fini DE integrale riparazione del mezzo. b) Ad accertare, previa verifica
dell'effettiva esecuzione, la congruità economica delle riparazioni eseguite da Parte_3
Per la convenuta: “Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso: - in via
preliminare, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo
opposto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, nè di pronta soluzione;
- in via principale,
nel merito, rigettare l'opposizione de qua in quanto infondata in fatto ed in diritto, rigettare la
domanda avanzata in via riconvenzionale e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- In
via principale, condannare l'opposta al risarcimento dei danni patiti e patiendi dall'opponente ai sensi
dell'art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compenso
professionale.”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 3 di 16 Con ricorso depistato in data 07.02.2021, premesso di Controparte_1
essere creditrice nei confronti di per la somma di € 5.203,30, chiedeva al Parte_1
Tribunale di Brescia di ingiungere a quest'ultima il pagamento in proprio favore DE somma predetta
Pa portata dalla fattura n. 65 del 30.11.2020 emessa da parte di nei confronti di . CP_3
La ricorrente agiva altresì per il pagamento degli interessi legali dalla data di emissione delle singole fatture al saldo.
Pa A tal fine, esponeva che: in data 30.11.2020 emetteva fattura n.65 nei confronti di CP_3
per l'importo di € 5.103,30; provvedeva immediatamente a registrare detta fattura nei CP_3
Pa propri registri contabili;
il termine di pagamento, fissato per il 31.12.2020, decorreva senza che procedesse al pagamento;
a nulla portavano le sollecitazioni proposte dalla ricorrente nei confronti di
Pa ; il debito era certo, liquido ed esigibile.
Il Tribunale di Brescia emetteva, in data 09.03.2021 il decreto ingiuntivo n. 1429/2021.
Con atto di citazione in opposizione notificato in data 16.04.2021, l'ingiunta società Parte_1
proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, chiedendo in via principale la
[...]
revoca del decreto ingiuntivo;
in via riconvenzionale di dichiarare la risoluzione per inadempimento del
Pa contratto d'appalto stipulato fra e avente ad oggetto la riparazione del veicolo CP_3
Nissan, meglio descritto in atti, unitamente al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento stesso;
in via subordinata la rideterminazione del quantum debeatur;
in ogni caso con vittoria delle spese di lite.
A sostegno di tali pretese la società opponente deduceva che: nel marzo 2018 parte attrice opponente acquistava presso terzi una piattaforma autocarrata bruciata Nissan V.I., meglio descritta in atti;
tra
Pa maggio e giugno 2020, la stipulava con un contratto di appalto avente ad oggetto la CP_3
riparazione integrale dell'autocarro e relativa cesta per la somma di € 12.000,00, con termine per la consegna “chiavi in mano” in agosto 2020; in occasione DE conclusione dell'affare CP_3
Pa comunicava a che non si sarebbe occupata dei lavori sull'impianto elettrico, affidando tali lavori al pagina 4 di 16 Pa sig. (elettrauto); in data 10.06.2020 versava nei confronti DE convenuta la somma Parte_4
di € 4.000,00 più IVA a titolo di acconto;
verso fine giugno il legale rappresentane di CP_3
Pa comunicava alla che i lavori erano a buon punto e che l'automezzo sarebbe stato consegnato prima del previsto;
agli inizi di agosto il mezzo non veniva consegnato;
l'automezzo era parcheggiato presso l'officina del sig. non ancora riparato;
a seguito di chiarimenti il sig. comunicava Pt_4 Pt_4
all'attrice la criticità DE situazione, giacché egli non potendo garantire il funzionamento DE cesta
Pa non avrebbe provveduto ad alcuna riparazione;
a seguito del ritardo provvedeva a noleggiare altra piattaforma per il periodo 19.08.2020-30.09.2020 per il costo di € 2.099,54 più IVA;
a seguito del grave inadempimento, parte attrice dichiarava di voler risolvere il contratto;
parte attrice prendeva contatti con società specializzata nella riparazione di piattaforme aeree e Parte_3
macchine di cantiere;
il mezzo veniva ritirato dall'attrice ai primi di settembre 2020; al momento del ritiro, il mezzo non aveva le ruote montate correttamente, erano altresì assenti altre parti/componenti presenti al momento DE consegna;
con mail del 15.09.2020 inviava relazione tecnica Parte_3
dalla quale risultavano gravi criticità del veicolo su vari livelli, prospettando un costo di € 6.836,17 per le riparazioni;
con scambio di mail intercorso fra il 16.11.2020 e il 20.11.2020, CP_3
Pa domandava il saldo delle spettanze, mentre contestava il corretto adempimento delle prestazioni;
di
Pa contro opponeva la necessità di svolgere ulteriori lavori, nonché la scelta di di aver CP_3
ritirato il mezzo;
in data 30.11.2020 parte convenuta opposta emetteva fattura per l'importo di €
4.265,00 per il saldo dei lavori effettuati;
in data 2.04.2021 aggiornava il conteggio Parte_3
delle lavorazioni eseguite avendo rilevato ulteriori problematiche, per un totale di € 12.705,17; in data
Pa 08.06.2020 domandava a la restituzione dei documenti;
in seguito alla mancata CP_3
consegna 2B domandava ai produttori copia dei libretti dell'autocarro sostenendo la somma di € 80.00.
Tanto premesso, la società attrice, rassegnava le conclusioni come in epigrafe.
Si costituiva in giudizio , contestando tutto quanto ex Controparte_3
adverso rappresentato e deducendo che: costituiva fatto pacifico la stipula del contratto di appalto,
pagina 5 di 16 nonché il prezzo di € 12.000,00; l'acconto di € 4.000 + IVA era finalizzato all'acquisto, da parte di di altro autocarro dal quale reperire i pezzi per la riparazione del autocarro;
il termine di CP_3
fine lavori individuato dalle parti era settembre 2020 e comunque non era essenziale;
il ritiro del
Pa mezzo, effettuato da parte di non era stato comunicato, né avveniva a seguito di solleciti o comunicazioni di alcun tipo;
la risoluzione del contratto non veniva mai comunicata a la CP_3
bontà dei lavori svolti dalla convenuta si poteva evincere dal viaggio di 91 KM compiuto dal mezzo per arrivare alla sede di;
le contestazioni asseritamente formulate da parte attrice erano Parte_3
successive alla notifica del decreto ingiuntivo impugnato.
Tutto ciò premesso la convenuta opposta insisteva nell'accoglimento delle conclusioni come meglio trascritte in epigrafe.
Alla prima udienza parte convenuta opposta insisteva per la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ambedue le parti chiedevano di concedere termini ex art 183 VI comma, il giudice si riservava la decisione.
A scioglimento DE riserva, con ordinanza del 03.10.2021 il giudice concedeva la provvisoria esecuzione parziale al decreto ingiuntivo impugnato, per l'importo di € 2.642,56 nonché i termini ex art
183, VI comma, cpc.
Alla successiva udienza, vista l'opportunità, il giudice convocava personalmente le parti per esperire il tentativo di conciliazione ex art 185 cpc.
Alla successiva udienza il giudice formulava la propria proposta conciliativa rinviando a successiva udienza per la verifica dell'accettazione DE proposta.
Alla successiva udienza, fallito il tentativo di conciliazione, il giudice ammetteva le prove per interpello e per testi delegando per l'assunzione il GOP.
Con ordinanza del 22.05.2025 il Giudice Istruttore, dichiarata l'irrilevanza DE CTU, ritenendo la causa matura per la decisione fissava udienza di precisione delle conclusioni nelle forme DE
trattazione scritta.
pagina 6 di 16 Scaduti i termini concessi alle parti, il Giudice tratteneva la causa in decisione ed assegnava alle parti i termini di legge ex art 190 c.p.c.
MOTIVI
In via preliminare
Deve essere rigettata l'istanza di CTU reiterata da parte attrice opponente in sede di precisazione delle conclusioni. Sul punto, si deve confermare l'ordinanza del 22.05.2025 con la quale si dichiarava l'irrilevanza del mezzo istruttorio ai fini DE pronuncia DE presente sentenza. In ogni caso, non sussiste un mutamento del quadro di fatto o di diritto tale da rendere necessario lo svolgimento di una
CTU.
Per tali motivi l'istanza attorea va rigettata
Merito
Qualificazione del contratto
Anzitutto, il contratto orale stipulato fra e fra maggio e giugno dell'anno Parte_1 CP_3
2020 deve essere qualificato come contratto d'appalto avente ad oggetto la riparazione dell'autocarro
Nissan targato CW354HA e DE relativa cesta attingendo ai pezzi di altro autocarro per il prezzo complessivo di € 12.000,00. Inoltre, è pacifico fra le parti che le riparazioni elettriche sarebbero state date in subappalto all'elettrauto Parte_4
Tuttavia, le odierne parti processuali non concordano sul termine originariamente fissato per l'ultimazione dei lavori.
In particolare, parte attrice sostiene che le parti originariamente s'erano accordate per la consegna entro agosto 2020, poi anticipata ad inizio luglio;
diversamente la convenuta opposta sostiene che il termine di consegna era concordato entro settembre 2020, contestando ogni diversa pattuizione.
All'esito dell'istruttoria esperita, deve ritenersi provato che il termine originariamente pattuito sia stato fissato a fine settembre 2020.
pagina 7 di 16 Anzitutto, la ricostruzione proposta dall'attrice appare illogica, posto che i lavori non possono essere iniziati prima di inizio giugno. Ciò in quanto è ragionevole ritenere che i lavori siano iniziati solo
Pa successivamente al benestare di all'utilizzo delle componenti dell'autocarro targato CS821RN. Del
resto, se si aderisse con la ricostruzione di parte attrice, avrebbe dovuto completare i CP_3
lavori in mezzo mese, se si considera quale termine luglio, o in un mese e mezzo se il termine fosse stato agosto. Tempi questi oggettivamente inidonei all'ultimazione dei lavori, tenuto conto DE
molteplicità delle operazioni richieste.
D'altra parte, il termine di fine settembre prospettato dalla convenuta appare più realistico.
A ciò si aggiunga che il termine di fine settembre trova conferma in plurime risultanze istruttorie.
In particolare, rileva la registrazione DE telefonata di cui al doc. 9 di parte convenuta.
Di fatti, a seguito DE contestazione del che afferma “perché con loro si era parlato di CP_2
consegna a settembre” il (dipendente dell'attrice) rispondeva affermativamente Per_1
aggiungendo che “su quel discorso lì ti do tutte le ragioni , perché lui [il sig. certe volte fa CP_2 Pt_1
così anche con me. Arriva e mi dice: «eee entro dicembre deve essere a posto» e dopo ol ma dis
«domani mi serve»”
Da tale telefonata si comprende come le parti si fossero originariamente accordate per settembre, salvo poi la pretesa (contraria agli accordi) del sig. di ricevere l'autocarro anticipatamente. Invero, Pt_1
l'espressione “fa così anche con me.” viene utilizzata dal non solo per evidenziare Per_1
un'abitualità del comportamento del ma anche per confermare, che il signor ha preteso la Pt_1 Pt_1
riconsegna del bene riparato ben prima DE scadenza del termine;
in un momento in cui è
ragionevolmente improbabile che i lavori avrebbero potuto essere ultimati.
Le comunicazioni telefoniche appena riportate trovano conferma anche nelle dichiarazioni del teste
Pa
, dipendente DE dal 2019 a settembre 2020, che, interrogato sul cap. 6 DE Testimone_1
memoria 2 di parte convenuta opposta, ha confermato il termine di settembre: “so che erano d'accordo,
in quanto ero presente, per la consegna del mezzo funzionante entro la fine di settembre. Si trattava di
pagina 8 di 16 montare i pezzi del secondo furgone sulla piattaforma”; altresì detta circostanza viene ribadita quando interrogato sul cap. 12 (convenuto), avente ad oggetto proprio il termine di consegna.
Tali dichiarazioni devono reputarsi verosimili giacché coerenti con le prove documentali prodotte dalle parti nonché con le altre dichiarazioni rese da parte degli altri testi.
Ulteriormente si osserva che il è da reputarsi pienamente attendibile, non presentando alcuna Tes_1
relazione di parentela o affinità, e nemmeno di amicizia con le parti e, nonostante sia stato dipendente
Pa DE , ha reso dichiarazioni ad essa sfavorevoli.
Pa Discorso analogo va fatto in relazione al teste , anche lui dipendente DE Testimone_2
all'epoca dei fatti, il quale ha confermato il termine di fine settembre, affermando di aver sentito le parti discuterne.
Con riguardo alle altre dichiarazioni assunte, la teste ha confermato il termine di Testimone_3
consegna a fine settembre, precisando di aver ascoltato le telefonate in vivavoce tra il legale
Pa rappresentante di e;
ulteriormente ha evidenziato l'impossibilità tecnica di una CP_3
consegna ad agosto, “posto che i ricambisti, in tale periodo sono chiusi”. Tali dichiarazioni devono essere ritenute veritiere poiché riferiscono di una circostanza alla quale la teste ha partecipato in prima persona e (con riguardo al termine) confermata da altri testi.
Non valgono a prova contraria le dichiarazioni rese da parte dei testi di parte attrice.
In particolare, la sig.ra che ha confermato il termine di inizio agosto, ha reso dichiarazioni de Tes_4
relato, poiché così riferitele dal e dal senza neppure specificare la data, né in che Pt_1 CP_2
circostanza si fossero sentite. In ogni caso, le dichiarazioni DE teste, in generale, appaiono poco credibili. Di fatti, la narrazione esposta è imprecisa e generica. Va da sé che l'affidabilità del teste è
ulteriormente minata dall'ampio uso alla testimonianza de relato riferendo informazioni che sono state a lei comunicate da parte di terzi, senza nemmeno riferire in che circostanza né in che giorno. A ciò si aggiunga che alcune circostanze riferite (fra le quali la telefonata di giugno che comunicava la consegna del mezzo entro i primi di luglio), sono risultate poi smentite da altri testimoni i quali, a pagina 9 di 16 differenza DE non hanno nulla a che fare con le parti in causa. In questo, senso rileva la Tes_4
testimonianza di la quale riferisce di aver ascoltato la telefonata e, diversamente da Testimone_5
quanto dichiarato dalla veniva confermato il termine di settembre 2020. Tes_4
Discorso analogo va fatto verso il teste che riferisce DE circostanza solamente perché Tes_6
riferita dalla sig.ra ovvero del sig. In ogni caso trattasi di testimonianza de relato, le quali Tes_4 Pt_1
Pa fanno comunque capo al sig. stesso, il quale è rappresentante legale DE e ha forti interessi Pt_1
nel presente giudizio. In questo senso, tali dichiarazioni non sono idonee a superare quelle dei testi di controparte, i quali non solo sono venuti a conoscenza DE circostanza per via diretta, ma hanno anche un maggior grado di indipendenza.
Pa Per tutti i motivi sin ora esposti si deve concludere che il contratto stipulato fra ed CP_3
prevedeva quale termine di fine lavori e riconsegna del mezzo la fine del mese di settembre 2020.
accertamento del credito oggetto di ingiunzione
Tanto premesso, e venendo al merito, l'opposizione va rigettata poiché infondata.
In primo luogo, si osserva che la fattura n. 65/2020 non sia mai stata oggetto di contestazione da parte
Pa di sino al momento di opposizione al decreto. Di fatti, non trova alcun fondamento l'eccezione sollevata dall'attrice opponente con riguardo la genericità DE fattura, posto che prima dell'emissione
DE stessa, in data 13.10.2020, era stata inviata alla attrice una mail (doc 14 convenuta) nella quale venivano dettagliatamente descritte le attività svolte.
In concreto, i lavori svolti da parte di attengono unicamente allo smontaggio di CP_3
componenti, pulizia e verniciatura, operazioni inerenti all'impianto frenante ed il motore. Pertanto, non
è stato addebitato alcun lavoro in ambito elettrico, ovvero idraulico.
Tantomeno, trova fondamento l'eccezione di parte attrice con la quale si contesta l'esecuzione dei lavori portati dalla fattura (doc. 1 convenuta).
Anzitutto detta eccezione è generica, giacché non individua quali operazioni non sono state eseguite.
E in ogni caso, l'esecuzione dei lavori trova conferma in plurimi elementi probatori.
pagina 10 di 16 In particolare, i lavori di montaggio e smontaggio, verniciatura sono palesemente riconoscibili nelle fotografie prodotte dalle parti (doc. 12 convenuta che fa un confronto;
doc.
6-9 sullo status quo ante).
Pertanto, devono ritenersi provati i lavori di: smontaggio piattaforma bruciata, carteggiatura e pulizia telaio e braccio piattaforma e verniciatura;
smontaggio cabina da telaio acquistato;
montaggio cabina su piattaforma bruciata.
Devono altresì ritenersi effettuati i lavori sul motore (smontaggio e montaggio motore e cambio), posto che il teste DE cui attendibilità si è già discorso, ha dichiarato che il motore successivamente Tes_2
ai lavori di non fumava più. Ciò, unitamente al fatto che il mezzo ha compiuto un Parte_5
tragitto di 91 km costituisce elemento presuntivo sufficiente per ritenere effettuati i lavori al motore ed all'impianto frenante e relativo impianto elettrico (nonché dei materiali ad essi inerenti), nonché del relativo collaudo.
E tuttavia, anche la relazione tecnica svolta da parte di (doc. 16 di parte attrice) non Parte_3
smentisce detta ricostruzione, posto che i lavori svolti dalla stessa attengono alla parte Parte_3
elettrice ed idraulica.
Pertanto, in virtù di quanto sin ora esposto si deve ritenere che le prestazioni portate dalla fattura n.65/2020 siano state effettivamente realizzate.
Per tali motivi il credito consacrato nel decreto ingiuntivo risulta certo, liquido ed esigibile nella sua interezza.
Domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto
Parte attrice opponente domanda in via riconvenzionale la risoluzione del contratto per inadempimento.
Tale domanda è infondata e deve essere rigettata.
Invero parte attrice allega l'inadempimento DE convenuta asserendo che i lavori non sono stati completati entro il termine di agosto.
Premesso che, per le ragioni già illustrate, il termine entro il quale i lavori dovevano essere ultimati era fine settembre 2020, si osserva che la mancata conclusione dei lavori è da imputare esclusivamente alla pagina 11 di 16 stessa 2B la quale ha ritirato l'autocarro prima DE fine di settembre. Tale condotta (il ritiro dell'autocarro ai primi di settembre) è pacifica fra le parti ed ha definitivamente precluso ad CP_1
di ultimare i lavori.
[...]
Ne consegue che è la stessa attrice, scegliendo unilateralmente di interrompere il contratto, ad aver impedito alla convenuta l'esecuzione DE prestazione.
Pertanto, nessun inadempimento è ravvisabile in capo a alla quale spetta il corrispettivo CP_3
per le prestazioni eseguite.
A nulla rileva l'eccezione sollevata dall'attrice con riguardo il diniego dell'elettrauto di Parte_4
eseguire qualsivoglia lavoro elettrico, ovvero idraulico.
Il rilievo, oltre ed essere risultato privo di conferma istruttoria, è anzi smentito dalle dichiarazioni rese dallo stesso che ha riferito di aver espresso delle perplessità sul risultato finale dell'opera, pur Pt_4
non escludendo di aver eseguito alcune lavorazioni solo sul “camioncino”.
In ogni caso un eventuale rifiuto sarebbe comunque irrilevante, posto che il aveva assunto il Pt_4
ruolo di subappaltatore, limitatamente ai lavori elettrici. Di conseguenza, un suo eventuale rifiuto non avrebbe precluso alla di rivolgersi ad altro soggetto in grado di svolgere predetti lavori CP_3
Pa (come fra l'altro ha fatto la rivolgendosi ad una società terza e specializzata).
Per tali motivi non essendo emerso alcun inadempimento grave a carico DE convenuta, va rigettata la domanda di risoluzione del contratto formulata da parte attrice opponente.
Sul risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento
Parte attrice domanda ulteriormente, in via riconvenzionale, la condanna di al Parte_5
risarcimento dei danni patrimoniali subiti.
In particolare:
Pa
- € 705.17,00, quale maggior costo sostenuto da per la conclusione dell'opera;
- € 4.000,00, quale restituzione dell'importo dato a titolo di acconto.
- € 3.000,00, quali costi che l'attrice dovrà sostenere per interventi di tipo meccanico;
pagina 12 di 16 - (da determinare equitativamente) Spese vive di gasolio e costo del personale per la trasferta del furgone;
- € 80,00 quali costi sostenuti per l'ottenimento del dupplicato/copia di documenti consegnati a
CP_3
- € 2.099,54, per il noleggio di mezzo sostitutivo.
Essendo stato escluso qualsiasi inadempimento o ritardo a carico DE convenuta, nessun risarcimento del danno può essere riconosciuto in favore dell'attrice.
Si osserva ulteriormente che l'importo di € 3.000,00 richiesto non è né certo, né determinato nel suo ammontare: sul punto l'attrice allega esclusivamente una quantificazione generica portata dal testo di una mail DE società terza (doc. 23), che nemmeno dimostra l'esecuzione di predetti Parte_3
lavori. A ciò si aggiunge che parte attrice non ha dimostrato di aver sostenuto effettivamente tali costi:
non ha prodotto assegni, bonifici, né altri mezzi di prova idonei a provarlo.
Anche la quarta voce di danno (spese per gli spostamenti del veicolo) non può essere accolta. Sia
perché parte convenuta è stata adempiente delle proprie obbligazioni, sia poiché la decisione di trasferire il mezzo in altra officina è stata unilateralmente presa da parte attrice opponente.
In definitiva, la domanda di risarcimento va rigettata.
Domanda di consegna dei documenti
Parte attrice contesta a lo smarrimento di una pluralità di documenti, asserendo di aver CP_3
pagato la somma di € 80,00 per ottenerne duplicato. Parte attrice domanda la restituzione di detta somma.
Tale domanda è infondata e va pertanto rigettata.
Invero, parte convenuta ha dimostrato che tali documenti furono ritirati da CP_3
congiuntamente al ritiro del mezzo.
Ciò è evidente dalle dichiarazioni del durante la telefonata registrata (doc. 9): “- Per_1
“dopo alla fine dei conti, non si sa, ma io son convinto che i libretti e tutte le altre carte Per_1
pagina 13 di 16 erano dentro eh”; “Sì certo, certo, ma io son convinto che c'era su eh! [riferendosi ai libretti ed alle altre carte]”.
In questo senso, riconosce che era suo compito verificare la presenza di tutti i documenti e Per_1
che nel momento del ritiro erano presenti tutti i documenti.
A ciò si aggiunga che parte attrice non ha allegato alcuna comunicazione, mail, messaggio indirizzato alla in cui richiede la restituzione dei documenti. Tale condotta deve essere valutata nel Parte_5
senso per cui parte attrice, al momento del ritiro del mezzo aveva altresì ritirato tutta la documentazione.
In ogni caso detta circostanza è stata confermata dal teste , che conferma che “i Testimone_5
documenti erano sul mezzo”.
Non valgono a superare tale ricostruzione le dichiarazioni rese dal teste giacché egli Per_1
afferma solamente “so che mancava il libretto”. Tale dichiarazione, tuttavia è estremamente generica e non permette di collocare temporalmente il momento in cui tali documenti sono scomparsi. Né, quando ci parte attrice si sia resa conto di tale mancanza. In ogni caso appare più verosimile la prima ricostruzione, quella che vede la presenza dei documenti sul mezzo ritirato dall'attrice.
Per tali motivi la domanda di risarcimento DE somma di € 80,00 sostenuta per ottenere il duplicato die documenti è infondata e deve essere rigettata.
Sui costi di noleggio
Parte attrice allega di aver noleggiato un mezzo sostitutivo a fronte dell'inadempimento DE
convenuta per l'importo complessivo di € 2.099.54 + IVA. Tale importo viene qualificato da parte attrice come danno derivante dall'inadempimento di parte convenuta.
Ribadito che, alla luce di quanto già affermato, parte convenuta opposta non è inadempiente, manca il presupposto fondamentale per il risarcimento del danno: l'inadempimento. Tantomeno è stato dimostrato il rapporto di “conseguenza immediata e diretta” tra inadempimento e danno. Del resto, le fatture di noleggio (doc. 13, 14) si riferiscono al periodo 19/08/2020-30/09/2020, mentre il termine pagina 14 di 16 finale per la consegna era individuato in fine settembre;
termine inutilmente spirato per via del comportamento dello stesso attore, il quale ha impedito l'ultimazione dei lavori, sottraendo il mezzo ad
CP_3
Domanda di rideterminazione del corrispettivo
In subordine alla domanda di risarcimento del danno parte attrice chiede che il compenso sia rideterminato
Tale domanda è infondata e deve essere rigettata.
Ciò per le ragioni già sopra esposte (in tema di impossibilità di completamento DE prestazione imputabile all'attore). Ulteriormente si osserva che è stato provato che le singole voci DE fattura si riferiscono a prestazioni effettivamente eseguite.
Per tali motivi la domanda va rigettata. Parte attrice deve essere condannata al pagamento dell'intero.
Spese
In ordine alle spese processuali non vi sono ostacoli all'applicazione DE regola DE soccombenza.
Pertanto, parte attrice opponente deve essere condannata a rifondere le spese processuali sostenute da parte convenuta opposta nel corso del presente giudizio che vengono liquidate nel dispositivo sulla base del decisum ed in applicazione dei parametri medi per tutte le fasi.
Responsabilità aggravata
Non può essere accolta la domanda di parte convenuta opposta di condannare l'attrice opponente al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ex art 96 c.p.c. Ciò poiché ab origine era controverso il termine finale per l'esecuzione dei lavori oggetto di appalto, dovuto anche alla forma orale del contratto, incertezza che impone di escludere la mala fede processuale.
In definitiva, la domanda è infondata e deve essere rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
pagina 15 di 16 rigetta l'opposizione e per effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall'attrice opponente di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno;
condanna l'attrice a rifondere ad le Parte_1 Controparte_4
spese di lite quantificate in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA di legge;
rigetta la domanda di risarcimento del danno da responsabilità aggravata ex art 96 c.p.c.
Brescia, 26 novembre 2025.
Il giudice
RL D'IO
“Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35 , comma 1,
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209”
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa RL D'IO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4891/2021 del ruolo generale affari contenziosi civili avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 945/2021 promossa da
(C.F. ), con sede in ESINE (BS), Via Campassi n.56, in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante sig. rappresentata e difesa dall' avv. Daniela Parte_2
AC del Foro di Brescia, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio Brescia (BS), Via
LO ER n. 3,
ATTRICE OPPONENTE
contro
(P. IVA CF ), con sede in Esine (BS), Controparte_1 P.IVA_2
Via Campassi n. 136, in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Maugeri, del Foro di Brescia, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bienno (BS) Via Mazzini, n.22/A,
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 945/2021. pagina 1 di 16 Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attore: “Nel merito, come da memoria ex articolo 183 VI comma n. 1: “Respinta ogni avversa
istanza, eccezione e deduzione, voglia l'Ill.mo Tribunale adito così decidere:
1. In via pregiudiziale:
Essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione ed avendo parte opponente
contestato an e quantum DE domanda avversaria, respingere l'eventuale richiesta di concessione
DE provvisoria esecuzione formulata da controparte ai sensi dell'art. 648 C.P.C.
2. In via principale
nel merito: Accogliere l'opposizione proposta e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare nullo e/o
inefficace e/o invalido e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto e, di conseguenza, condannare
[...]
alla restituzione, in favore di dell'importo di 2.642,52 Controparte_1 Parte_1
euro versato in data 12/10/2021 in ottemperanza all'ordinanza del Giudice del 3/10/2021 di
concessione DE provvisoria esecuzione parziale, oltre interessi e rivalutazione monetaria al saldo. 3.
In via riconvenzionale: Dichiarare la risoluzione del contratto intercorso tra le parti per
inadempimento di e, per l'effetto, condannare parte opposta alla Controparte_3
restituzione, in favore di dell'importo di 4.880,00 € dalla stessa versato a titolo di Parte_1
acconto in data 10/6/2020, nonché dell'ulteriore importo di 2.642,52 euro versato in data 12/10/2021
in ottemperanza all'ordinanza del Giudice del 3/10/2021, il tutto oltre interessi e rivalutazione
monetaria al saldo. Condannare al risarcimento del danno Controparte_3
patrimoniale sofferto da come descritto e provvisoriamente quantificato al punto (3) Parte_1
dell'atto di citazione, nella misura che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria, oltre interessi e
rivalutazione monetaria.
4. In via subordinata: Rideterminare il corrispettivo delle prestazioni
effettuate da tenuto conto di quanto esposto al punto (2) dell'atto di Controparte_3
citazione e, conseguentemente, limitare l'accoglimento DE domanda avversaria all'eventuale somma
a credito di parte opposta - somma da quantificarsi tenendo conto dell'importo di 4.880,00 € già
versato dall'opponente a titolo di acconto in data 10/6/2020, nonché dell'ulteriore importo di 2.642,52
pagina 2 di 16 euro già versato in data 12/10/2021 in ottemperanza all'ordinanza del Giudice del 3/10/2021 -
dichiarando altresì la compensazione giudiziale tra gli eventuali reciproci debiti delle parti e
condannando altresì parte opposta alla restituzione dell'eventuale somma versata dall'opponente in
eccedenza rispetto al credito vantato da oltre interessi e rivalutazione monetaria.
5. In CP_3
ogni caso: Con vittoria delle spese di lite”. In via istruttoria, come da memoria ex articolo 183 VI
comma c.p.c. n. 2: “Ammettersi CTU finalizzata: a) Ad accertare, previa verifica dell'effettiva relativa
esecuzione, quale sia il corrispettivo dovuto per le lavorazioni parziali reclamate da
[...]
, tenuto conto: • dei limiti in cui le suddette lavorazioni siano state correttamente Controparte_3
eseguite ed attribuiscano un vantato per l'opponente; • del corrispettivo di 12.000,00 € oltre iva
concordato dalle parti per la integrale riparazione del mezzo (autocarro e cesta), comprensivo delle
riparazioni di tipo meccanico, elettrico, idraulico e di carrozzeria;
• DE misura percentuale di
incidenza, sul prezzo complessivo convenuto dalle parti, (i) delle lavorazioni eseguite da e CP_3
(ii) di quelle comprese in contratto ma non eseguite dall'odierna opposta, avuto riguardo, a tale ultimo
proposito, sia alle lavorazioni eseguite da sulla piattaforma, sia a quelle che ancora Parte_3
devono essere eseguite ai fini DE integrale riparazione del mezzo. b) Ad accertare, previa verifica
dell'effettiva esecuzione, la congruità economica delle riparazioni eseguite da Parte_3
Per la convenuta: “Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso: - in via
preliminare, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo
opposto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, nè di pronta soluzione;
- in via principale,
nel merito, rigettare l'opposizione de qua in quanto infondata in fatto ed in diritto, rigettare la
domanda avanzata in via riconvenzionale e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- In
via principale, condannare l'opposta al risarcimento dei danni patiti e patiendi dall'opponente ai sensi
dell'art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compenso
professionale.”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 3 di 16 Con ricorso depistato in data 07.02.2021, premesso di Controparte_1
essere creditrice nei confronti di per la somma di € 5.203,30, chiedeva al Parte_1
Tribunale di Brescia di ingiungere a quest'ultima il pagamento in proprio favore DE somma predetta
Pa portata dalla fattura n. 65 del 30.11.2020 emessa da parte di nei confronti di . CP_3
La ricorrente agiva altresì per il pagamento degli interessi legali dalla data di emissione delle singole fatture al saldo.
Pa A tal fine, esponeva che: in data 30.11.2020 emetteva fattura n.65 nei confronti di CP_3
per l'importo di € 5.103,30; provvedeva immediatamente a registrare detta fattura nei CP_3
Pa propri registri contabili;
il termine di pagamento, fissato per il 31.12.2020, decorreva senza che procedesse al pagamento;
a nulla portavano le sollecitazioni proposte dalla ricorrente nei confronti di
Pa ; il debito era certo, liquido ed esigibile.
Il Tribunale di Brescia emetteva, in data 09.03.2021 il decreto ingiuntivo n. 1429/2021.
Con atto di citazione in opposizione notificato in data 16.04.2021, l'ingiunta società Parte_1
proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, chiedendo in via principale la
[...]
revoca del decreto ingiuntivo;
in via riconvenzionale di dichiarare la risoluzione per inadempimento del
Pa contratto d'appalto stipulato fra e avente ad oggetto la riparazione del veicolo CP_3
Nissan, meglio descritto in atti, unitamente al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento stesso;
in via subordinata la rideterminazione del quantum debeatur;
in ogni caso con vittoria delle spese di lite.
A sostegno di tali pretese la società opponente deduceva che: nel marzo 2018 parte attrice opponente acquistava presso terzi una piattaforma autocarrata bruciata Nissan V.I., meglio descritta in atti;
tra
Pa maggio e giugno 2020, la stipulava con un contratto di appalto avente ad oggetto la CP_3
riparazione integrale dell'autocarro e relativa cesta per la somma di € 12.000,00, con termine per la consegna “chiavi in mano” in agosto 2020; in occasione DE conclusione dell'affare CP_3
Pa comunicava a che non si sarebbe occupata dei lavori sull'impianto elettrico, affidando tali lavori al pagina 4 di 16 Pa sig. (elettrauto); in data 10.06.2020 versava nei confronti DE convenuta la somma Parte_4
di € 4.000,00 più IVA a titolo di acconto;
verso fine giugno il legale rappresentane di CP_3
Pa comunicava alla che i lavori erano a buon punto e che l'automezzo sarebbe stato consegnato prima del previsto;
agli inizi di agosto il mezzo non veniva consegnato;
l'automezzo era parcheggiato presso l'officina del sig. non ancora riparato;
a seguito di chiarimenti il sig. comunicava Pt_4 Pt_4
all'attrice la criticità DE situazione, giacché egli non potendo garantire il funzionamento DE cesta
Pa non avrebbe provveduto ad alcuna riparazione;
a seguito del ritardo provvedeva a noleggiare altra piattaforma per il periodo 19.08.2020-30.09.2020 per il costo di € 2.099,54 più IVA;
a seguito del grave inadempimento, parte attrice dichiarava di voler risolvere il contratto;
parte attrice prendeva contatti con società specializzata nella riparazione di piattaforme aeree e Parte_3
macchine di cantiere;
il mezzo veniva ritirato dall'attrice ai primi di settembre 2020; al momento del ritiro, il mezzo non aveva le ruote montate correttamente, erano altresì assenti altre parti/componenti presenti al momento DE consegna;
con mail del 15.09.2020 inviava relazione tecnica Parte_3
dalla quale risultavano gravi criticità del veicolo su vari livelli, prospettando un costo di € 6.836,17 per le riparazioni;
con scambio di mail intercorso fra il 16.11.2020 e il 20.11.2020, CP_3
Pa domandava il saldo delle spettanze, mentre contestava il corretto adempimento delle prestazioni;
di
Pa contro opponeva la necessità di svolgere ulteriori lavori, nonché la scelta di di aver CP_3
ritirato il mezzo;
in data 30.11.2020 parte convenuta opposta emetteva fattura per l'importo di €
4.265,00 per il saldo dei lavori effettuati;
in data 2.04.2021 aggiornava il conteggio Parte_3
delle lavorazioni eseguite avendo rilevato ulteriori problematiche, per un totale di € 12.705,17; in data
Pa 08.06.2020 domandava a la restituzione dei documenti;
in seguito alla mancata CP_3
consegna 2B domandava ai produttori copia dei libretti dell'autocarro sostenendo la somma di € 80.00.
Tanto premesso, la società attrice, rassegnava le conclusioni come in epigrafe.
Si costituiva in giudizio , contestando tutto quanto ex Controparte_3
adverso rappresentato e deducendo che: costituiva fatto pacifico la stipula del contratto di appalto,
pagina 5 di 16 nonché il prezzo di € 12.000,00; l'acconto di € 4.000 + IVA era finalizzato all'acquisto, da parte di di altro autocarro dal quale reperire i pezzi per la riparazione del autocarro;
il termine di CP_3
fine lavori individuato dalle parti era settembre 2020 e comunque non era essenziale;
il ritiro del
Pa mezzo, effettuato da parte di non era stato comunicato, né avveniva a seguito di solleciti o comunicazioni di alcun tipo;
la risoluzione del contratto non veniva mai comunicata a la CP_3
bontà dei lavori svolti dalla convenuta si poteva evincere dal viaggio di 91 KM compiuto dal mezzo per arrivare alla sede di;
le contestazioni asseritamente formulate da parte attrice erano Parte_3
successive alla notifica del decreto ingiuntivo impugnato.
Tutto ciò premesso la convenuta opposta insisteva nell'accoglimento delle conclusioni come meglio trascritte in epigrafe.
Alla prima udienza parte convenuta opposta insisteva per la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ambedue le parti chiedevano di concedere termini ex art 183 VI comma, il giudice si riservava la decisione.
A scioglimento DE riserva, con ordinanza del 03.10.2021 il giudice concedeva la provvisoria esecuzione parziale al decreto ingiuntivo impugnato, per l'importo di € 2.642,56 nonché i termini ex art
183, VI comma, cpc.
Alla successiva udienza, vista l'opportunità, il giudice convocava personalmente le parti per esperire il tentativo di conciliazione ex art 185 cpc.
Alla successiva udienza il giudice formulava la propria proposta conciliativa rinviando a successiva udienza per la verifica dell'accettazione DE proposta.
Alla successiva udienza, fallito il tentativo di conciliazione, il giudice ammetteva le prove per interpello e per testi delegando per l'assunzione il GOP.
Con ordinanza del 22.05.2025 il Giudice Istruttore, dichiarata l'irrilevanza DE CTU, ritenendo la causa matura per la decisione fissava udienza di precisione delle conclusioni nelle forme DE
trattazione scritta.
pagina 6 di 16 Scaduti i termini concessi alle parti, il Giudice tratteneva la causa in decisione ed assegnava alle parti i termini di legge ex art 190 c.p.c.
MOTIVI
In via preliminare
Deve essere rigettata l'istanza di CTU reiterata da parte attrice opponente in sede di precisazione delle conclusioni. Sul punto, si deve confermare l'ordinanza del 22.05.2025 con la quale si dichiarava l'irrilevanza del mezzo istruttorio ai fini DE pronuncia DE presente sentenza. In ogni caso, non sussiste un mutamento del quadro di fatto o di diritto tale da rendere necessario lo svolgimento di una
CTU.
Per tali motivi l'istanza attorea va rigettata
Merito
Qualificazione del contratto
Anzitutto, il contratto orale stipulato fra e fra maggio e giugno dell'anno Parte_1 CP_3
2020 deve essere qualificato come contratto d'appalto avente ad oggetto la riparazione dell'autocarro
Nissan targato CW354HA e DE relativa cesta attingendo ai pezzi di altro autocarro per il prezzo complessivo di € 12.000,00. Inoltre, è pacifico fra le parti che le riparazioni elettriche sarebbero state date in subappalto all'elettrauto Parte_4
Tuttavia, le odierne parti processuali non concordano sul termine originariamente fissato per l'ultimazione dei lavori.
In particolare, parte attrice sostiene che le parti originariamente s'erano accordate per la consegna entro agosto 2020, poi anticipata ad inizio luglio;
diversamente la convenuta opposta sostiene che il termine di consegna era concordato entro settembre 2020, contestando ogni diversa pattuizione.
All'esito dell'istruttoria esperita, deve ritenersi provato che il termine originariamente pattuito sia stato fissato a fine settembre 2020.
pagina 7 di 16 Anzitutto, la ricostruzione proposta dall'attrice appare illogica, posto che i lavori non possono essere iniziati prima di inizio giugno. Ciò in quanto è ragionevole ritenere che i lavori siano iniziati solo
Pa successivamente al benestare di all'utilizzo delle componenti dell'autocarro targato CS821RN. Del
resto, se si aderisse con la ricostruzione di parte attrice, avrebbe dovuto completare i CP_3
lavori in mezzo mese, se si considera quale termine luglio, o in un mese e mezzo se il termine fosse stato agosto. Tempi questi oggettivamente inidonei all'ultimazione dei lavori, tenuto conto DE
molteplicità delle operazioni richieste.
D'altra parte, il termine di fine settembre prospettato dalla convenuta appare più realistico.
A ciò si aggiunga che il termine di fine settembre trova conferma in plurime risultanze istruttorie.
In particolare, rileva la registrazione DE telefonata di cui al doc. 9 di parte convenuta.
Di fatti, a seguito DE contestazione del che afferma “perché con loro si era parlato di CP_2
consegna a settembre” il (dipendente dell'attrice) rispondeva affermativamente Per_1
aggiungendo che “su quel discorso lì ti do tutte le ragioni , perché lui [il sig. certe volte fa CP_2 Pt_1
così anche con me. Arriva e mi dice: «eee entro dicembre deve essere a posto» e dopo ol ma dis
«domani mi serve»”
Da tale telefonata si comprende come le parti si fossero originariamente accordate per settembre, salvo poi la pretesa (contraria agli accordi) del sig. di ricevere l'autocarro anticipatamente. Invero, Pt_1
l'espressione “fa così anche con me.” viene utilizzata dal non solo per evidenziare Per_1
un'abitualità del comportamento del ma anche per confermare, che il signor ha preteso la Pt_1 Pt_1
riconsegna del bene riparato ben prima DE scadenza del termine;
in un momento in cui è
ragionevolmente improbabile che i lavori avrebbero potuto essere ultimati.
Le comunicazioni telefoniche appena riportate trovano conferma anche nelle dichiarazioni del teste
Pa
, dipendente DE dal 2019 a settembre 2020, che, interrogato sul cap. 6 DE Testimone_1
memoria 2 di parte convenuta opposta, ha confermato il termine di settembre: “so che erano d'accordo,
in quanto ero presente, per la consegna del mezzo funzionante entro la fine di settembre. Si trattava di
pagina 8 di 16 montare i pezzi del secondo furgone sulla piattaforma”; altresì detta circostanza viene ribadita quando interrogato sul cap. 12 (convenuto), avente ad oggetto proprio il termine di consegna.
Tali dichiarazioni devono reputarsi verosimili giacché coerenti con le prove documentali prodotte dalle parti nonché con le altre dichiarazioni rese da parte degli altri testi.
Ulteriormente si osserva che il è da reputarsi pienamente attendibile, non presentando alcuna Tes_1
relazione di parentela o affinità, e nemmeno di amicizia con le parti e, nonostante sia stato dipendente
Pa DE , ha reso dichiarazioni ad essa sfavorevoli.
Pa Discorso analogo va fatto in relazione al teste , anche lui dipendente DE Testimone_2
all'epoca dei fatti, il quale ha confermato il termine di fine settembre, affermando di aver sentito le parti discuterne.
Con riguardo alle altre dichiarazioni assunte, la teste ha confermato il termine di Testimone_3
consegna a fine settembre, precisando di aver ascoltato le telefonate in vivavoce tra il legale
Pa rappresentante di e;
ulteriormente ha evidenziato l'impossibilità tecnica di una CP_3
consegna ad agosto, “posto che i ricambisti, in tale periodo sono chiusi”. Tali dichiarazioni devono essere ritenute veritiere poiché riferiscono di una circostanza alla quale la teste ha partecipato in prima persona e (con riguardo al termine) confermata da altri testi.
Non valgono a prova contraria le dichiarazioni rese da parte dei testi di parte attrice.
In particolare, la sig.ra che ha confermato il termine di inizio agosto, ha reso dichiarazioni de Tes_4
relato, poiché così riferitele dal e dal senza neppure specificare la data, né in che Pt_1 CP_2
circostanza si fossero sentite. In ogni caso, le dichiarazioni DE teste, in generale, appaiono poco credibili. Di fatti, la narrazione esposta è imprecisa e generica. Va da sé che l'affidabilità del teste è
ulteriormente minata dall'ampio uso alla testimonianza de relato riferendo informazioni che sono state a lei comunicate da parte di terzi, senza nemmeno riferire in che circostanza né in che giorno. A ciò si aggiunga che alcune circostanze riferite (fra le quali la telefonata di giugno che comunicava la consegna del mezzo entro i primi di luglio), sono risultate poi smentite da altri testimoni i quali, a pagina 9 di 16 differenza DE non hanno nulla a che fare con le parti in causa. In questo, senso rileva la Tes_4
testimonianza di la quale riferisce di aver ascoltato la telefonata e, diversamente da Testimone_5
quanto dichiarato dalla veniva confermato il termine di settembre 2020. Tes_4
Discorso analogo va fatto verso il teste che riferisce DE circostanza solamente perché Tes_6
riferita dalla sig.ra ovvero del sig. In ogni caso trattasi di testimonianza de relato, le quali Tes_4 Pt_1
Pa fanno comunque capo al sig. stesso, il quale è rappresentante legale DE e ha forti interessi Pt_1
nel presente giudizio. In questo senso, tali dichiarazioni non sono idonee a superare quelle dei testi di controparte, i quali non solo sono venuti a conoscenza DE circostanza per via diretta, ma hanno anche un maggior grado di indipendenza.
Pa Per tutti i motivi sin ora esposti si deve concludere che il contratto stipulato fra ed CP_3
prevedeva quale termine di fine lavori e riconsegna del mezzo la fine del mese di settembre 2020.
accertamento del credito oggetto di ingiunzione
Tanto premesso, e venendo al merito, l'opposizione va rigettata poiché infondata.
In primo luogo, si osserva che la fattura n. 65/2020 non sia mai stata oggetto di contestazione da parte
Pa di sino al momento di opposizione al decreto. Di fatti, non trova alcun fondamento l'eccezione sollevata dall'attrice opponente con riguardo la genericità DE fattura, posto che prima dell'emissione
DE stessa, in data 13.10.2020, era stata inviata alla attrice una mail (doc 14 convenuta) nella quale venivano dettagliatamente descritte le attività svolte.
In concreto, i lavori svolti da parte di attengono unicamente allo smontaggio di CP_3
componenti, pulizia e verniciatura, operazioni inerenti all'impianto frenante ed il motore. Pertanto, non
è stato addebitato alcun lavoro in ambito elettrico, ovvero idraulico.
Tantomeno, trova fondamento l'eccezione di parte attrice con la quale si contesta l'esecuzione dei lavori portati dalla fattura (doc. 1 convenuta).
Anzitutto detta eccezione è generica, giacché non individua quali operazioni non sono state eseguite.
E in ogni caso, l'esecuzione dei lavori trova conferma in plurimi elementi probatori.
pagina 10 di 16 In particolare, i lavori di montaggio e smontaggio, verniciatura sono palesemente riconoscibili nelle fotografie prodotte dalle parti (doc. 12 convenuta che fa un confronto;
doc.
6-9 sullo status quo ante).
Pertanto, devono ritenersi provati i lavori di: smontaggio piattaforma bruciata, carteggiatura e pulizia telaio e braccio piattaforma e verniciatura;
smontaggio cabina da telaio acquistato;
montaggio cabina su piattaforma bruciata.
Devono altresì ritenersi effettuati i lavori sul motore (smontaggio e montaggio motore e cambio), posto che il teste DE cui attendibilità si è già discorso, ha dichiarato che il motore successivamente Tes_2
ai lavori di non fumava più. Ciò, unitamente al fatto che il mezzo ha compiuto un Parte_5
tragitto di 91 km costituisce elemento presuntivo sufficiente per ritenere effettuati i lavori al motore ed all'impianto frenante e relativo impianto elettrico (nonché dei materiali ad essi inerenti), nonché del relativo collaudo.
E tuttavia, anche la relazione tecnica svolta da parte di (doc. 16 di parte attrice) non Parte_3
smentisce detta ricostruzione, posto che i lavori svolti dalla stessa attengono alla parte Parte_3
elettrice ed idraulica.
Pertanto, in virtù di quanto sin ora esposto si deve ritenere che le prestazioni portate dalla fattura n.65/2020 siano state effettivamente realizzate.
Per tali motivi il credito consacrato nel decreto ingiuntivo risulta certo, liquido ed esigibile nella sua interezza.
Domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto
Parte attrice opponente domanda in via riconvenzionale la risoluzione del contratto per inadempimento.
Tale domanda è infondata e deve essere rigettata.
Invero parte attrice allega l'inadempimento DE convenuta asserendo che i lavori non sono stati completati entro il termine di agosto.
Premesso che, per le ragioni già illustrate, il termine entro il quale i lavori dovevano essere ultimati era fine settembre 2020, si osserva che la mancata conclusione dei lavori è da imputare esclusivamente alla pagina 11 di 16 stessa 2B la quale ha ritirato l'autocarro prima DE fine di settembre. Tale condotta (il ritiro dell'autocarro ai primi di settembre) è pacifica fra le parti ed ha definitivamente precluso ad CP_1
di ultimare i lavori.
[...]
Ne consegue che è la stessa attrice, scegliendo unilateralmente di interrompere il contratto, ad aver impedito alla convenuta l'esecuzione DE prestazione.
Pertanto, nessun inadempimento è ravvisabile in capo a alla quale spetta il corrispettivo CP_3
per le prestazioni eseguite.
A nulla rileva l'eccezione sollevata dall'attrice con riguardo il diniego dell'elettrauto di Parte_4
eseguire qualsivoglia lavoro elettrico, ovvero idraulico.
Il rilievo, oltre ed essere risultato privo di conferma istruttoria, è anzi smentito dalle dichiarazioni rese dallo stesso che ha riferito di aver espresso delle perplessità sul risultato finale dell'opera, pur Pt_4
non escludendo di aver eseguito alcune lavorazioni solo sul “camioncino”.
In ogni caso un eventuale rifiuto sarebbe comunque irrilevante, posto che il aveva assunto il Pt_4
ruolo di subappaltatore, limitatamente ai lavori elettrici. Di conseguenza, un suo eventuale rifiuto non avrebbe precluso alla di rivolgersi ad altro soggetto in grado di svolgere predetti lavori CP_3
Pa (come fra l'altro ha fatto la rivolgendosi ad una società terza e specializzata).
Per tali motivi non essendo emerso alcun inadempimento grave a carico DE convenuta, va rigettata la domanda di risoluzione del contratto formulata da parte attrice opponente.
Sul risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento
Parte attrice domanda ulteriormente, in via riconvenzionale, la condanna di al Parte_5
risarcimento dei danni patrimoniali subiti.
In particolare:
Pa
- € 705.17,00, quale maggior costo sostenuto da per la conclusione dell'opera;
- € 4.000,00, quale restituzione dell'importo dato a titolo di acconto.
- € 3.000,00, quali costi che l'attrice dovrà sostenere per interventi di tipo meccanico;
pagina 12 di 16 - (da determinare equitativamente) Spese vive di gasolio e costo del personale per la trasferta del furgone;
- € 80,00 quali costi sostenuti per l'ottenimento del dupplicato/copia di documenti consegnati a
CP_3
- € 2.099,54, per il noleggio di mezzo sostitutivo.
Essendo stato escluso qualsiasi inadempimento o ritardo a carico DE convenuta, nessun risarcimento del danno può essere riconosciuto in favore dell'attrice.
Si osserva ulteriormente che l'importo di € 3.000,00 richiesto non è né certo, né determinato nel suo ammontare: sul punto l'attrice allega esclusivamente una quantificazione generica portata dal testo di una mail DE società terza (doc. 23), che nemmeno dimostra l'esecuzione di predetti Parte_3
lavori. A ciò si aggiunge che parte attrice non ha dimostrato di aver sostenuto effettivamente tali costi:
non ha prodotto assegni, bonifici, né altri mezzi di prova idonei a provarlo.
Anche la quarta voce di danno (spese per gli spostamenti del veicolo) non può essere accolta. Sia
perché parte convenuta è stata adempiente delle proprie obbligazioni, sia poiché la decisione di trasferire il mezzo in altra officina è stata unilateralmente presa da parte attrice opponente.
In definitiva, la domanda di risarcimento va rigettata.
Domanda di consegna dei documenti
Parte attrice contesta a lo smarrimento di una pluralità di documenti, asserendo di aver CP_3
pagato la somma di € 80,00 per ottenerne duplicato. Parte attrice domanda la restituzione di detta somma.
Tale domanda è infondata e va pertanto rigettata.
Invero, parte convenuta ha dimostrato che tali documenti furono ritirati da CP_3
congiuntamente al ritiro del mezzo.
Ciò è evidente dalle dichiarazioni del durante la telefonata registrata (doc. 9): “- Per_1
“dopo alla fine dei conti, non si sa, ma io son convinto che i libretti e tutte le altre carte Per_1
pagina 13 di 16 erano dentro eh”; “Sì certo, certo, ma io son convinto che c'era su eh! [riferendosi ai libretti ed alle altre carte]”.
In questo senso, riconosce che era suo compito verificare la presenza di tutti i documenti e Per_1
che nel momento del ritiro erano presenti tutti i documenti.
A ciò si aggiunga che parte attrice non ha allegato alcuna comunicazione, mail, messaggio indirizzato alla in cui richiede la restituzione dei documenti. Tale condotta deve essere valutata nel Parte_5
senso per cui parte attrice, al momento del ritiro del mezzo aveva altresì ritirato tutta la documentazione.
In ogni caso detta circostanza è stata confermata dal teste , che conferma che “i Testimone_5
documenti erano sul mezzo”.
Non valgono a superare tale ricostruzione le dichiarazioni rese dal teste giacché egli Per_1
afferma solamente “so che mancava il libretto”. Tale dichiarazione, tuttavia è estremamente generica e non permette di collocare temporalmente il momento in cui tali documenti sono scomparsi. Né, quando ci parte attrice si sia resa conto di tale mancanza. In ogni caso appare più verosimile la prima ricostruzione, quella che vede la presenza dei documenti sul mezzo ritirato dall'attrice.
Per tali motivi la domanda di risarcimento DE somma di € 80,00 sostenuta per ottenere il duplicato die documenti è infondata e deve essere rigettata.
Sui costi di noleggio
Parte attrice allega di aver noleggiato un mezzo sostitutivo a fronte dell'inadempimento DE
convenuta per l'importo complessivo di € 2.099.54 + IVA. Tale importo viene qualificato da parte attrice come danno derivante dall'inadempimento di parte convenuta.
Ribadito che, alla luce di quanto già affermato, parte convenuta opposta non è inadempiente, manca il presupposto fondamentale per il risarcimento del danno: l'inadempimento. Tantomeno è stato dimostrato il rapporto di “conseguenza immediata e diretta” tra inadempimento e danno. Del resto, le fatture di noleggio (doc. 13, 14) si riferiscono al periodo 19/08/2020-30/09/2020, mentre il termine pagina 14 di 16 finale per la consegna era individuato in fine settembre;
termine inutilmente spirato per via del comportamento dello stesso attore, il quale ha impedito l'ultimazione dei lavori, sottraendo il mezzo ad
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Domanda di rideterminazione del corrispettivo
In subordine alla domanda di risarcimento del danno parte attrice chiede che il compenso sia rideterminato
Tale domanda è infondata e deve essere rigettata.
Ciò per le ragioni già sopra esposte (in tema di impossibilità di completamento DE prestazione imputabile all'attore). Ulteriormente si osserva che è stato provato che le singole voci DE fattura si riferiscono a prestazioni effettivamente eseguite.
Per tali motivi la domanda va rigettata. Parte attrice deve essere condannata al pagamento dell'intero.
Spese
In ordine alle spese processuali non vi sono ostacoli all'applicazione DE regola DE soccombenza.
Pertanto, parte attrice opponente deve essere condannata a rifondere le spese processuali sostenute da parte convenuta opposta nel corso del presente giudizio che vengono liquidate nel dispositivo sulla base del decisum ed in applicazione dei parametri medi per tutte le fasi.
Responsabilità aggravata
Non può essere accolta la domanda di parte convenuta opposta di condannare l'attrice opponente al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ex art 96 c.p.c. Ciò poiché ab origine era controverso il termine finale per l'esecuzione dei lavori oggetto di appalto, dovuto anche alla forma orale del contratto, incertezza che impone di escludere la mala fede processuale.
In definitiva, la domanda è infondata e deve essere rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
pagina 15 di 16 rigetta l'opposizione e per effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall'attrice opponente di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno;
condanna l'attrice a rifondere ad le Parte_1 Controparte_4
spese di lite quantificate in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA di legge;
rigetta la domanda di risarcimento del danno da responsabilità aggravata ex art 96 c.p.c.
Brescia, 26 novembre 2025.
Il giudice
RL D'IO
“Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35 , comma 1,
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209”
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