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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/10/2025, n. 13829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13829 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Di Salvo Presidente dott. Maurizio Manzi Giudice dott. Paolo Goggi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 51878 Ruolo Generale dell'anno 2021, e rimessa per la decisione al collegio a seguito dell'udienza cartolare del 04.03.2025, vertente
TRA
(P.IVA: ), in RT_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore Dott.ssa rappresentata e difesa RT_2 dall'Avv. Giorgio Micheletta, ed elettivamente domiciliata, unitamente al difensore, presso l'indirizzo p.e.c. di quest'ultimo ( ), giusta procura Email_1 allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
Attrice
E
C.F./P.IVA: , in persona del legale rappresentante pro NTroparte_1 P.IVA_2 tempore Ing. elettivamente domiciliata in Roma, Via Tacito n. 41, presso lo NTroparte_2 studio legale dell'Avv. Francesco Di Ciommo, che, insieme con l'Avv. Gianluca Fuccillo, la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
OGGETTO: Cause in materia di rapporti societari.
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti così concludevano:
1 • La difesa dell'attore: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere le seguenti conclusioni: A. In via preliminare accertato e Part dichiarato che parte convenuta riconosce che nulla deve a in relazione alla CP_1 fuoruscita di quest'ultima dal capitale sociale di Dac, dichiarare cessata a materia del contendere, ponendo a carico di parte convenuta le spese del presente giudizio;
B. in subordine sospendere ai sensi dell'art. 295 c.p.c. il presente giudizio per le ragioni espresse in narrativa ovvero disporre un congruo rinvio del procedimento per consentire nelle more la definizione del giudizio pendente dinanzi al Giudice dott. Giuliano di cui al numero di RG 51875/2021. C. in ulteriore subordine, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di
[...] rispetto alla pretesa della convenuta di RT_1 liquidazione monetaria della quota di partecipazione del 49% al capitale sociale di AC;
D. in ogni caso: I). accertare e dichiarare che, anche in forza dell'accordo del 04-25/5/2021, nulla è dovuto, a nessun titolo, da a RT_1 CP_1
II). in particolare, accertare e dichiarare che nulla spetta a in relazione alla
[...] CP_1 liquidazione della quota di partecipazione al capitale sociale di AC già posseduta da essa convenuta;
E. condannare in ogni caso parte convenuta al pagamento delle spese relative al presente giudizio, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.”;
• La difesa della convenuta: “insiste per l'integrale accoglimento delle domande dalla stessa formulate nella comparsa di costituzione e risposta, già ribadite nella sua memoria ex art. 183,
VI c., n. 1 c.p.c. e nella successiva memoria ex art. 183, VI c., n. 2 c.p.c. e che qui si richiamano nuovamente, dovendo le medesime ritenersi in questa sede in toto trascritte nonché recepite – richiedendo, quindi, all'Ill.mo Tribunale adito di rigettare integralmente le domande avanzate Part nei suoi confronti dalla , ivi comprese quelle indicate dall'attrice nella memoria ex art. 183,
VI c., n. 1 c.p.c. depositata in data 7.04.2022, in quanto tutte inammissibili, nonché, in via subordinata e senza accettazione del contraddittorio e salvo gravame, inconsistenti ed infondate in fatto ed in diritto, ciò in forza delle deduzioni e delle allegazioni esposte dalla medesima in sede di costituzione e nei suoi menzionati successivi scritti difensivi, incluse CP_1 quelle formulate nelle sopra indicate memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., nonché in base a tutta la produzione documentale fornita dalla convenuta nel giudizio de quo.”.
Premesso in fatto che
Con atto di citazione ritualmente notificato la RT_1 conveniva in giudizio la esponendo:
[...] NTroparte_1
- che aveva indetto una gara per l'affidamento dei lavori di “manutenzione dei fabbricati CP_3 ferroviari, non interferenti con l'esercizio ferroviario;
attività di conduzione e manutenzione
2 degli impianti di riscaldamento e traslo elevatori, indetta ai sensi degli artt. 61 e 131 del D.lgs.
n. 50/2016, per la parte applicabile a RFI S.p.a., quale ente aggiudicatore operante nei c.d.
Settori speciali – Lotto 7”, bando affidato all'ATI costituita tra la mandataria
[...]
e la mandante NTroparte_4 NTroparte_5
- che era stata indicata consorziata esecutrice insieme con la convenuta e con
[...]
con le quali aveva costituito una società consortile avente scopo mutualistico NTroparte_6 al fine di coordinare le attività esecutive dell'appalto;
- che la società consortile, veva il capitale sociale pari ad € NTroparte_7
10.000,00, del quale deteneva il 51%, mentre era divenuta titolare del 49%; CP_1
- che era previsto l'addebito pro quota ai soci da parte di per le lavorazioni CP_7 svolte;
- che con scrittura del 10.10.2017 intercorsa con era stato deciso che “costituiscono CP_1 cause di scioglimento del rapporto…limitatamente alla RT interessata, con conseguente riduzione della relativa partecipazione allo 0,01% nella società consortile…: - la dichiarazione di fallimento…concordato preventivo…; - la presentazione di istanza di ammissione al concordato preventivo;
- la perdita dei requisiti stabiliti dalla Legge e dal NTratto di appalto…” nonché all'art. 12.5, per i casi di fuoruscita di un socio dalla società, che “le parti convengono di differire la definitiva regolazione dei rapporti economici relativi alla posizione dell'impresa interessata, al completo e definitivo collaudo delle opere…”;
- che con comunicazione del 16.06.2020, aveva reso noto di essere stata sottoposta CP_1
a una misura interdittiva ai sensi del D.lgs. n. 159/2011 e, dunque, con verbale del 16.06.2020, il
CdA di aveva deliberato l'esclusione di dalla compagine sociale;
CP_4 CP_1
- che le erano stati assegnati i lavori non eseguiti dalla convenuta;
- che il 25.06.2020 aveva esercitato il diritto di recesso da AC;
NTroparte_1
- che l'assemblea consortile di AC non aveva acconsentito al recesso esercitato, dando semplicemente atto della cessazione della partecipazione di ex art. 2609 c.c.; CP_1
- che la società aveva avanzato domanda di ammissione alla procedura di concordato CP_1
preventivo con riserva e, successivamente, era stato nominato un amministratore giudiziario;
- che la convenuta aveva chiesto a AC di ottenere la liquidazione anticipata delle somme dovutele a titolo di lavori eseguiti per l'appalto, sottoscrivendo una scrittura privata di natura transattiva, con la quale AC aveva rinunciato ad addebitare alla i costi non ancora CP_1 fatturati per i lavori sino al 15.06.2020, nonché si era impegnata ad elargire alla convenuta €
1.109.012,69 a saldo e stralcio di quanto dovuto;
3 RT
- che, sempre con scrittura privata, era stata convenuta la rinuncia da parte di , AC e NT a qualsivoglia pretesa relativa ai lavori , da parte della sola la rinuncia CP_1 CP_1
a ogni diritto connesso alla fuoruscita dalla compagine di AC;
- che, ciò nonostante, aveva comunque nuovamente chiesto la liquidazione della CP_1
propria partecipazione in AC;
- che la pretesa della convenuta era illegittima in forza della scrittura privata sottoscritta;
- che aveva interesse ad agire nei confronti di in quanto doveva essere NTroparte_1 accertata la propria carenza di legittimazione passiva relativamente alle pretese della convenuta svolte nei propri confronti;
- che l'eventuale onere di liquidazione della quota di partecipazione sociale non poteva essere posto a carico dell'unico socio, bensì in capo alla società, ex artt. 2473, co. 3 e 2473 bis c.c.;
- che, a ogni modo, non aveva diritto alla liquidazione della quota, alla luce NTroparte_1 della transazione conclusa.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, A. accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di rispetto alla pretesa di RT_1 di liquidazione monetaria della quota di partecipazione del 49% al capitale sociale di CP_1
AC; B. in ogni caso: I. accertare e dichiarare che, anche in forza dell'accordo del 4-25/5/2021, nulla è dovuto, a nessun titolo, da a RT_1
II. in particolare, accertare e dichiarare che nulla spetta a in NTroparte_1 CP_1 relazione alla liquidazione della quota di partecipazione al capitale sociale di AC già posseduta da essa convenuta;
C. condannare parte convenuta al pagamento delle spese relative al presente giudizio, oltre spese generali, cpa e iva.”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la esponendo: NTroparte_1
- che le domande formulate dall'attrice erano inammissibili, in quanto la stessa era priva di legittimazione attiva;
RT
- che, peraltro, non aveva avanzato mai alcuna pretesa nei confronti di , la quale, dunque, era priva anche di interesse ad agire;
- che la richiesta di liquidazione della propria partecipazione era stata rivolta esclusivamente a RT AC, mentre avrebbe dovuto solo prestare il consenso al recesso esercitato, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto;
- che, al contrario di quanto asserito dall'attrice, con l'accordo transattivo non era mai stata stabilita la rinuncia al diritto di ottenere la liquidazione della quota di partecipazione sociale,
4 posto che la somma conseguita da AC era stata elargita a titolo di lavori già eseguiti per l'appalto affidato da CP_3
- che aveva rinunciato solo all'ottenimento di maggiori somme a titolo di lavori eseguiti;
- che, dunque, le domande formulate dall'attrice, nel merito, erano infondate, al di là della carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire;
- che, in separato giudizio, per il tramite di una perizia giurata il quantum a titolo di liquidazione della partecipazione era stato indicato in € 1.551.588,80.
Concludeva, pertanto, nei termini seguenti: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, con ogni contraria eccezione, deduzione, richiesta ed istanza disattesa, per tutti i motivi esposti nella presente comparsa, rigettare tutte le domande avanzate, con l'atto di citazione notificato il
6.08.2021, dalla in persona del legale Pt_1 RT_1 Pt_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Barnaba Oriani n. 114, C.F./P.IVA
, nei confronti della a socio unico, in persona del legale P.IVA_1 NTroparte_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Sant'Agnello (NA), Corso Italia n. 374, C.F. e
P.IVA , in quanto inammissibili nonché, in via subordinata e senza accettazione del P.IVA_2 contraddittorio e salvo gravame, inconsistenti ed infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria delle spese e dei compensi professionali riguardanti la causa de qua.”.
Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., nella prima memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. l'attrice modificava le proprie domande rassegnando le seguenti Part conclusioni: “Accertato e dichiarato che parte convenuta riconosce che nulla deve a in relazione alla fuoruscita di quest'ultima dal capitale sociale di Dac, dichiarare CP_1 cessata la materia del contendere, ponendo a carico di parte convenuta le spese del presente giudizio;
B. in subordine, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di
[...] rispetto alla pretesa della convenuta di RT_1 liquidazione monetaria della quota di partecipazione del 49% al capitale sociale di AC;
C. in ogni caso: I. accertare e dichiarare che, anche in forza dell'accordo del 04-25/5/2021, nulla è dovuto, a nessun titolo, da a RT_1 CP_1
II. in particolare, accertare e dichiarare che nulla spetta a in relazione alla
[...] CP_1 liquidazione della quota di partecipazione al capitale sociale di AC già posseduta da essa convenuta;
D. condannare in ogni caso parte convenuta al pagamento delle spese relative al presente giudizio, oltre spese generali, cpa e iva”.
La causa, istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, veniva rimessa per la decisione al collegio a seguito dell'udienza cartolare del 04.03.2025, con assegnazione alle
5 parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
OSSERVA IN DIRITTO
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione sollevata dalla convenuta di difetto di legittimazione attiva dell'attrice con riferimento alla domanda principale da quest'ultima originariamente formulata nell'atto di citazione avente ad oggetto: “accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di RT_1 rispetto alla pretesa di di liquidazione monetaria della quota di partecipazione del CP_1
49% al capitale sociale di AC”.
Invero, sulla base della prospettazione attorea contenuta nella narrativa dello stesso atto introduttivo del giudizio, la con tale domanda, intendeva ottenere l'accertamento RT_1 negativo della propria legittimazione passiva, ai sensi dell'art. 2473 c.c., con riferimento alla RT pretesa della di chiedere alla stessa , nella sua qualità di socio al 51% della NTroparte_1
la liquidazione della propria partecipazione al capitale sociale di quest'ultima CP_7 società, a seguito del recesso esercitato con la comunicazione del 25/06/2020 (doc. 5 parte attrice). E ciò sul presupposto, affermato dall'attrice, che la pretesa della convenuta in ordine alla liquidazione della quota di partecipazione al capitale sociale di AC sarebbe stata avanzata da RT nei confronti di , la quale, per contro, non avrebbe, a differenza della società CP_1 partecipata, alcun obbligo di liquidazione monetaria della quota di partecipazione del socio che ha esercitato il recesso. Secondo per contro, alcuna richiesta di liquidazione della quota CP_1
RT sarebbe stata formulata nei confronti di , ma solo nei confronti della società AC, la quale sola, ai sensi di legge, potrebbe essere coinvolta nella procedura di liquidazione di cui all'art. 2473 c.c.. Ciò posto, dunque, deve essere riconosciuta l'astratta legittimazione attiva dell'attrice, con riferimento a tale domanda, in virtù della prospettazione dei fatti dalla medesima formulata, indipendentemente dalla fondatezza nel merito della domanda, che attiene, semmai, al diverso profilo dell'interesse ad agire dell'attrice, in considerazione delle difese spiegate sul punto dalla convenuta.
Sempre in via preliminare deve essere rigettata l'istanza formulata dall'attrice di sospensione dell'odierno giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio iscritto al n. RG 51875/2021, nel quale la medesima è intervenuta volontariamente a sostegno della domanda di accertamento negativo del credito, questa volta formulata dalla società consortile
AC nei confronti della convenuta CP_1
Invero, il giudizio iscritto al n. RG 51875/2021 riguarda l'accertamento negativo della richiesta di rimborso del valore della quota sociale avanzata dall'ex consorziata nei confronti CP_1
6 della , in cui l'odierna convenuta ha spiegato domanda riconvenzionale NTroparte_8 volta alla condanna di quest'ultima alla liquidazione della quota di cui trattasi, a seguito della comunicazione di recesso. L'odierno giudizio, invece, ha ad oggetto l'accertamento della carenza RT di legittimazione passiva di , con riferimento alla pretesa economica dell'ex consorziata, sul presupposto che la sola legittimata, al riguardo, sarebbe la società consortile AC e non il socio RT
, non involgendo dunque la diversa questione di merito affrontata nell'altro giudizio del diritto di ad ottenere da AC la liquidazione della quota di partecipazione ed il suo CP_1 ammontare.
Ancora in via pregiudiziale deve essere rigettata la domanda, principale, per come modificata RT dall'attrice nella propria memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c., di accertamento della cessione tra le parti della materia del contendere, in virtù dell'asserito riconoscimento da parte della convenuta, nella comparsa di costituzione, del difetto di legittimazione passiva dell'attrice con riferimento alla pretesa di liquidazione della partecipazione sociale in AC, che avrebbe in RT tal modo fatto venir meno l'interesse della di proseguire nel giudizio per ottenere, al riguardo, una sentenza di merito. Come espressamente eccepito dalla nei successivi CP_1 scritti difensivi, infatti, nessun riconoscimento della fondatezza della domanda attorea è stato effettuato dalla convenuta nella propria comparsa di costituzione, nella quale la stessa, per contro, ha eccepito l'infondatezza nel merito della domanda, per non avere mai formulato alcuna richiesta, in via stragiudiziale, di liquidazione della propria partecipazione in AC nei confronti RT di . Tant'è che la convenuta si è opposta all'accertamento della cessazione della materia del contendere dedotta dalla controparte.
Al riguardo, infatti, occorre considerare che la cessazione della materia del contendere postula, sul presupposto che, nel corso del giudizio, siano accaduti fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e del loro interesse alla pronuncia di merito originariamente richiesta (cfr. Cass. n. 536/2014), che le parti medesime si diano atto reciprocamente del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso (cfr. Cass. Sez. Un., n. 19976/2024), circostanza che, come visto, non si è verificata nel caso di specie.
Deve invece essere accertato il difetto originario di interesse ad agire dell'attrice.
Il difetto originario di interesse ad agire si verifica quando, all'atto della proposizione della domanda giudiziale, la parte che agisce non possiede un interesse concreto ed attuale ad ottenere dal giudice un risultato utile e giuridicamente apprezzabile, non essendovi alcuna situazione di incertezza o pregiudizio da sanare o eliminare. In sostanza, la parte, in tal caso, non può dimostrare che l'intervento del giudice le procurerebbe un vantaggio effettivo, concreto e non
7 ipotetico, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire (cfr. Cass. ord. 21 ottobre 2021, n. 29474, in motivazione;
Cass. 4 maggio
2012, n. 6749; Cass. 27 gennaio 2011, n. 2051; Cass. 28 giugno 2010, n. 15355).
L'interesse ad agire è, quindi, una delle cosiddette condizioni dell'azione, previste dall'art. 100 c.p.c.: in carenza di tale interesse il giudice non può, cioè, passare all'esame della fondatezza della domanda nel merito. La sua mancanza è perciò rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
Nel caso di specie – in disparte la circostanza che, da un punto di vista giuridico,
l'accertamento del proprio difetto di legittimazione passiva ha un senso, quale eccezione, nell'ipotesi di una domanda giudiziale formulata da una parte, nei confronti della quale la controparte ha interesse ad eccepire di non essere legittimata a contraddire in quel giudizio - non si rinviene, anche nella fase stragiudiziale dei rapporti tra le odierne parti, alcuna richiesta RT espressamente rivolta dalla convenuta all'attrice , avente ad oggetto l'obbligo di CP_1 quest'ultima di provvedere alla liquidazione della partecipazione al capitale della AC a seguito del recesso esercitato dalla socia di minoranza.
In particolare, nella pec di recesso di del 25.6.2020, indirizzata sia alla AC che alla CP_1
RT
(doc. 5 parte attrice), la comunicazione veniva rivolta anche a quest'ultima sul presupposto
“(…) che il recesso manifestato in questa sede, diviene efficace, in ragione delle norme di funzionamento della società, al perfezionarsi della delibera assembleare nella quale il socio presta il suo consenso e con la notifica a mezzo pec della stessa alla scrivente società”, con l'invito all'organo amministrativo della società AC e, “per quanto di competenza”, alla socia RT
, “(…) a procedere, di concerto, a tutti gli adempimenti inerenti al recesso del socio, con particolare riferimento, oltre alla liquidazione della quota, alla ricognizione e rendicontazione, in contraddittorio, delle prestazioni eseguite dalla scrivente fino alla data di NTroparte_1 efficacia della dichiarazione di recesso (…)”, senza alcuna riferimento ad una pretesa rivolta RT direttamente dalla alla socia avente ad oggetto la liquidazione della quota di CP_1 partecipazione in AC.
Parimenti, nella comunicazione a mezzo pec del 22.7.2021, sempre indirizzata sia alla RT AC che alla (doc. 4 parte convenuta) la si limitava ad evidenziare che “(…) alla CP_1 data odierna resta da procedere alla Liquidazione della quota del 49 % della
[...] già pacificamente di proprietà della ed ancora, allo stato prive NTroparte_7 NTroparte_1 di riscontro, attinenti la liquidazione della quota in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento. Restiamo in attesa di vostro cortese e celere
8 riscontro entro e non oltre 7 (SETTE) gg dalla presente al fine di una bonaria definizione della posizione”, anche in tal caso senza alcuna pretesa di liquidazione della quota rivolta direttamente RT alla . RT Il predetto invito veniva disatteso da AC e da e, quest'ultima, con pec del 27.07.2021, contestava la pretesa di liquidazione della quota sulla base alle pattuizioni contenute nell'accordo transattivo del 4-25.5.2021 (doc. 11 parte attrice). Alla quale faceva seguito la comunicazione del
28.07.2021 a firma del legale rappresentante e del difensore della con la quale, dopo CP_1
RT aver contestato la predetta risposta pervenuta il giorno prima da ed esposto le proprie ragioni in merito al diritto di liquidazione della quota del 49% del capitale di AC, la convenuta
RT formulava formale invito, rivolto sempre congiuntamente alla società AC e al socio , per la stipula di una convenzione di negoziazione assistita. Anche in tal caso, come è dato evincere
RT dal contenuto della missiva, senza avanzare alcuna pretesa, direttamente nei confronti di , volta ad ottenere da quest'ultima, e non dalla società consortile, la liquidazione della quota di partecipazione a seguito della comunicazione di recesso (doc. 12 parte attrice).
RT Pertanto, la non può vantare alcun interesse ad un accertamento giudiziale in ordine alla propria carenza di legittimazione passiva con riferimento alla pretesa liquidatoria della convenuta, in quanto avente ad oggetto una situazione giuridica soggettiva – il diritto alla liquidazione, da parte della società consortile, della sua quota di partecipazione al capitale sociale
- cui l'attrice è estranea.
E ciò tenuto conto che la domanda principale dell'attrice, per come originariamente formulata in citazione, non aveva ad oggetto l'accertamento in assoluto del difetto di legittimazione attiva o, comunque, dell'infondatezza nel merito, della pretesa della di liquidazione della CP_1 quota di partecipazione del 49% del capitale sociale di AC, in virtù dell'accordo transattivo intercorso tra le parti il 4-25.5.2021 – accertamento, questo, nei confronti del quale, in tal caso, vanterebbe un interesse giuridicamente apprezzabile, sebbene di natura riflessa, in quanto a sua volta socia al 51% della compagine societaria – ma, in maniera più specifica, l'accertamento del proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla pretesa di liquidazione monetaria della quota della sul presupposto che tale pretesa sarebbe stata rivolta nei propri confronti, CP_1 piuttosto che della società partecipata, unica legittimata ai sensi dell'art. 2473 terzo comma c.c..
All'accertamento del difetto originario di interesse ad agire dell'attrice con riferimento alla domanda originaria avanzata in via principale, consegue, altresì, il medesimo accertamento di difetto di interesse con riferimento alle altre domande formulate contestualmente, aventi ad oggetto: “in ogni caso: I. accertare e dichiarare che, anche in forza dell'accordo del 04-
25/5/2021, nulla è dovuto, a nessun titolo, da NTroparte_9
[..
[...] a II. in particolare, accertare e dichiarare che nulla spetta a
[...] NTroparte_1 CP_1 in relazione alla liquidazione della quota di partecipazione al capitale sociale di AC già posseduta da essa convenuta”.
Anche in tal caso, infatti, l'oggetto specifico di tali domande formulate dall'attrice non è
l'accertamento, in assoluto, della non debenza di somme, a nessun titolo, in favore della in virtù dell'accordo del 4-25/5/2021, ma solo quello della propria estraneità, in quanto CP_1 mera socia, alla pretesa creditizia fatta valere in via stragiudiziale dalla convenuta, la quale, come sopra evidenziato, è relativa ad un debito liquidatorio che quest'ultima, prima dell'instaurazione dell'odierno giudizio, ha rivendicato solo nei confronti della società consortile, ai sensi dell'art. 2473 terzo comma c.c..
L'accertamento dell'originario difetto di interesse ad agire dell'attrice con riferimento a tutte le domande dalla medesima formulate giustifica la liquidazione delle spese di lite, nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, secondo il criterio generale della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, disattesa o assorbita ogni altra istanza ed eccezione, anche istruttorie, così dispone:
- rigetta l'istanza formulata dall'attrice di sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio iscritto al n. RG 51875/2021;
- accerta il difetto originario di interesse ad agire dell'attrice in ordine alle domande dalla medesima formulate;
- condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta, che liquida in euro 8.991,00 per compensi, oltre rimb. spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7.10.2025.
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo
Il Giudice estensore
Dott. Paolo Goggi
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Di Salvo Presidente dott. Maurizio Manzi Giudice dott. Paolo Goggi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 51878 Ruolo Generale dell'anno 2021, e rimessa per la decisione al collegio a seguito dell'udienza cartolare del 04.03.2025, vertente
TRA
(P.IVA: ), in RT_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore Dott.ssa rappresentata e difesa RT_2 dall'Avv. Giorgio Micheletta, ed elettivamente domiciliata, unitamente al difensore, presso l'indirizzo p.e.c. di quest'ultimo ( ), giusta procura Email_1 allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
Attrice
E
C.F./P.IVA: , in persona del legale rappresentante pro NTroparte_1 P.IVA_2 tempore Ing. elettivamente domiciliata in Roma, Via Tacito n. 41, presso lo NTroparte_2 studio legale dell'Avv. Francesco Di Ciommo, che, insieme con l'Avv. Gianluca Fuccillo, la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
OGGETTO: Cause in materia di rapporti societari.
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti così concludevano:
1 • La difesa dell'attore: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere le seguenti conclusioni: A. In via preliminare accertato e Part dichiarato che parte convenuta riconosce che nulla deve a in relazione alla CP_1 fuoruscita di quest'ultima dal capitale sociale di Dac, dichiarare cessata a materia del contendere, ponendo a carico di parte convenuta le spese del presente giudizio;
B. in subordine sospendere ai sensi dell'art. 295 c.p.c. il presente giudizio per le ragioni espresse in narrativa ovvero disporre un congruo rinvio del procedimento per consentire nelle more la definizione del giudizio pendente dinanzi al Giudice dott. Giuliano di cui al numero di RG 51875/2021. C. in ulteriore subordine, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di
[...] rispetto alla pretesa della convenuta di RT_1 liquidazione monetaria della quota di partecipazione del 49% al capitale sociale di AC;
D. in ogni caso: I). accertare e dichiarare che, anche in forza dell'accordo del 04-25/5/2021, nulla è dovuto, a nessun titolo, da a RT_1 CP_1
II). in particolare, accertare e dichiarare che nulla spetta a in relazione alla
[...] CP_1 liquidazione della quota di partecipazione al capitale sociale di AC già posseduta da essa convenuta;
E. condannare in ogni caso parte convenuta al pagamento delle spese relative al presente giudizio, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.”;
• La difesa della convenuta: “insiste per l'integrale accoglimento delle domande dalla stessa formulate nella comparsa di costituzione e risposta, già ribadite nella sua memoria ex art. 183,
VI c., n. 1 c.p.c. e nella successiva memoria ex art. 183, VI c., n. 2 c.p.c. e che qui si richiamano nuovamente, dovendo le medesime ritenersi in questa sede in toto trascritte nonché recepite – richiedendo, quindi, all'Ill.mo Tribunale adito di rigettare integralmente le domande avanzate Part nei suoi confronti dalla , ivi comprese quelle indicate dall'attrice nella memoria ex art. 183,
VI c., n. 1 c.p.c. depositata in data 7.04.2022, in quanto tutte inammissibili, nonché, in via subordinata e senza accettazione del contraddittorio e salvo gravame, inconsistenti ed infondate in fatto ed in diritto, ciò in forza delle deduzioni e delle allegazioni esposte dalla medesima in sede di costituzione e nei suoi menzionati successivi scritti difensivi, incluse CP_1 quelle formulate nelle sopra indicate memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., nonché in base a tutta la produzione documentale fornita dalla convenuta nel giudizio de quo.”.
Premesso in fatto che
Con atto di citazione ritualmente notificato la RT_1 conveniva in giudizio la esponendo:
[...] NTroparte_1
- che aveva indetto una gara per l'affidamento dei lavori di “manutenzione dei fabbricati CP_3 ferroviari, non interferenti con l'esercizio ferroviario;
attività di conduzione e manutenzione
2 degli impianti di riscaldamento e traslo elevatori, indetta ai sensi degli artt. 61 e 131 del D.lgs.
n. 50/2016, per la parte applicabile a RFI S.p.a., quale ente aggiudicatore operante nei c.d.
Settori speciali – Lotto 7”, bando affidato all'ATI costituita tra la mandataria
[...]
e la mandante NTroparte_4 NTroparte_5
- che era stata indicata consorziata esecutrice insieme con la convenuta e con
[...]
con le quali aveva costituito una società consortile avente scopo mutualistico NTroparte_6 al fine di coordinare le attività esecutive dell'appalto;
- che la società consortile, veva il capitale sociale pari ad € NTroparte_7
10.000,00, del quale deteneva il 51%, mentre era divenuta titolare del 49%; CP_1
- che era previsto l'addebito pro quota ai soci da parte di per le lavorazioni CP_7 svolte;
- che con scrittura del 10.10.2017 intercorsa con era stato deciso che “costituiscono CP_1 cause di scioglimento del rapporto…limitatamente alla RT interessata, con conseguente riduzione della relativa partecipazione allo 0,01% nella società consortile…: - la dichiarazione di fallimento…concordato preventivo…; - la presentazione di istanza di ammissione al concordato preventivo;
- la perdita dei requisiti stabiliti dalla Legge e dal NTratto di appalto…” nonché all'art. 12.5, per i casi di fuoruscita di un socio dalla società, che “le parti convengono di differire la definitiva regolazione dei rapporti economici relativi alla posizione dell'impresa interessata, al completo e definitivo collaudo delle opere…”;
- che con comunicazione del 16.06.2020, aveva reso noto di essere stata sottoposta CP_1
a una misura interdittiva ai sensi del D.lgs. n. 159/2011 e, dunque, con verbale del 16.06.2020, il
CdA di aveva deliberato l'esclusione di dalla compagine sociale;
CP_4 CP_1
- che le erano stati assegnati i lavori non eseguiti dalla convenuta;
- che il 25.06.2020 aveva esercitato il diritto di recesso da AC;
NTroparte_1
- che l'assemblea consortile di AC non aveva acconsentito al recesso esercitato, dando semplicemente atto della cessazione della partecipazione di ex art. 2609 c.c.; CP_1
- che la società aveva avanzato domanda di ammissione alla procedura di concordato CP_1
preventivo con riserva e, successivamente, era stato nominato un amministratore giudiziario;
- che la convenuta aveva chiesto a AC di ottenere la liquidazione anticipata delle somme dovutele a titolo di lavori eseguiti per l'appalto, sottoscrivendo una scrittura privata di natura transattiva, con la quale AC aveva rinunciato ad addebitare alla i costi non ancora CP_1 fatturati per i lavori sino al 15.06.2020, nonché si era impegnata ad elargire alla convenuta €
1.109.012,69 a saldo e stralcio di quanto dovuto;
3 RT
- che, sempre con scrittura privata, era stata convenuta la rinuncia da parte di , AC e NT a qualsivoglia pretesa relativa ai lavori , da parte della sola la rinuncia CP_1 CP_1
a ogni diritto connesso alla fuoruscita dalla compagine di AC;
- che, ciò nonostante, aveva comunque nuovamente chiesto la liquidazione della CP_1
propria partecipazione in AC;
- che la pretesa della convenuta era illegittima in forza della scrittura privata sottoscritta;
- che aveva interesse ad agire nei confronti di in quanto doveva essere NTroparte_1 accertata la propria carenza di legittimazione passiva relativamente alle pretese della convenuta svolte nei propri confronti;
- che l'eventuale onere di liquidazione della quota di partecipazione sociale non poteva essere posto a carico dell'unico socio, bensì in capo alla società, ex artt. 2473, co. 3 e 2473 bis c.c.;
- che, a ogni modo, non aveva diritto alla liquidazione della quota, alla luce NTroparte_1 della transazione conclusa.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, A. accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di rispetto alla pretesa di RT_1 di liquidazione monetaria della quota di partecipazione del 49% al capitale sociale di CP_1
AC; B. in ogni caso: I. accertare e dichiarare che, anche in forza dell'accordo del 4-25/5/2021, nulla è dovuto, a nessun titolo, da a RT_1
II. in particolare, accertare e dichiarare che nulla spetta a in NTroparte_1 CP_1 relazione alla liquidazione della quota di partecipazione al capitale sociale di AC già posseduta da essa convenuta;
C. condannare parte convenuta al pagamento delle spese relative al presente giudizio, oltre spese generali, cpa e iva.”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la esponendo: NTroparte_1
- che le domande formulate dall'attrice erano inammissibili, in quanto la stessa era priva di legittimazione attiva;
RT
- che, peraltro, non aveva avanzato mai alcuna pretesa nei confronti di , la quale, dunque, era priva anche di interesse ad agire;
- che la richiesta di liquidazione della propria partecipazione era stata rivolta esclusivamente a RT AC, mentre avrebbe dovuto solo prestare il consenso al recesso esercitato, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto;
- che, al contrario di quanto asserito dall'attrice, con l'accordo transattivo non era mai stata stabilita la rinuncia al diritto di ottenere la liquidazione della quota di partecipazione sociale,
4 posto che la somma conseguita da AC era stata elargita a titolo di lavori già eseguiti per l'appalto affidato da CP_3
- che aveva rinunciato solo all'ottenimento di maggiori somme a titolo di lavori eseguiti;
- che, dunque, le domande formulate dall'attrice, nel merito, erano infondate, al di là della carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire;
- che, in separato giudizio, per il tramite di una perizia giurata il quantum a titolo di liquidazione della partecipazione era stato indicato in € 1.551.588,80.
Concludeva, pertanto, nei termini seguenti: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, con ogni contraria eccezione, deduzione, richiesta ed istanza disattesa, per tutti i motivi esposti nella presente comparsa, rigettare tutte le domande avanzate, con l'atto di citazione notificato il
6.08.2021, dalla in persona del legale Pt_1 RT_1 Pt_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Barnaba Oriani n. 114, C.F./P.IVA
, nei confronti della a socio unico, in persona del legale P.IVA_1 NTroparte_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Sant'Agnello (NA), Corso Italia n. 374, C.F. e
P.IVA , in quanto inammissibili nonché, in via subordinata e senza accettazione del P.IVA_2 contraddittorio e salvo gravame, inconsistenti ed infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria delle spese e dei compensi professionali riguardanti la causa de qua.”.
Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., nella prima memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. l'attrice modificava le proprie domande rassegnando le seguenti Part conclusioni: “Accertato e dichiarato che parte convenuta riconosce che nulla deve a in relazione alla fuoruscita di quest'ultima dal capitale sociale di Dac, dichiarare CP_1 cessata la materia del contendere, ponendo a carico di parte convenuta le spese del presente giudizio;
B. in subordine, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di
[...] rispetto alla pretesa della convenuta di RT_1 liquidazione monetaria della quota di partecipazione del 49% al capitale sociale di AC;
C. in ogni caso: I. accertare e dichiarare che, anche in forza dell'accordo del 04-25/5/2021, nulla è dovuto, a nessun titolo, da a RT_1 CP_1
II. in particolare, accertare e dichiarare che nulla spetta a in relazione alla
[...] CP_1 liquidazione della quota di partecipazione al capitale sociale di AC già posseduta da essa convenuta;
D. condannare in ogni caso parte convenuta al pagamento delle spese relative al presente giudizio, oltre spese generali, cpa e iva”.
La causa, istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, veniva rimessa per la decisione al collegio a seguito dell'udienza cartolare del 04.03.2025, con assegnazione alle
5 parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
OSSERVA IN DIRITTO
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione sollevata dalla convenuta di difetto di legittimazione attiva dell'attrice con riferimento alla domanda principale da quest'ultima originariamente formulata nell'atto di citazione avente ad oggetto: “accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di RT_1 rispetto alla pretesa di di liquidazione monetaria della quota di partecipazione del CP_1
49% al capitale sociale di AC”.
Invero, sulla base della prospettazione attorea contenuta nella narrativa dello stesso atto introduttivo del giudizio, la con tale domanda, intendeva ottenere l'accertamento RT_1 negativo della propria legittimazione passiva, ai sensi dell'art. 2473 c.c., con riferimento alla RT pretesa della di chiedere alla stessa , nella sua qualità di socio al 51% della NTroparte_1
la liquidazione della propria partecipazione al capitale sociale di quest'ultima CP_7 società, a seguito del recesso esercitato con la comunicazione del 25/06/2020 (doc. 5 parte attrice). E ciò sul presupposto, affermato dall'attrice, che la pretesa della convenuta in ordine alla liquidazione della quota di partecipazione al capitale sociale di AC sarebbe stata avanzata da RT nei confronti di , la quale, per contro, non avrebbe, a differenza della società CP_1 partecipata, alcun obbligo di liquidazione monetaria della quota di partecipazione del socio che ha esercitato il recesso. Secondo per contro, alcuna richiesta di liquidazione della quota CP_1
RT sarebbe stata formulata nei confronti di , ma solo nei confronti della società AC, la quale sola, ai sensi di legge, potrebbe essere coinvolta nella procedura di liquidazione di cui all'art. 2473 c.c.. Ciò posto, dunque, deve essere riconosciuta l'astratta legittimazione attiva dell'attrice, con riferimento a tale domanda, in virtù della prospettazione dei fatti dalla medesima formulata, indipendentemente dalla fondatezza nel merito della domanda, che attiene, semmai, al diverso profilo dell'interesse ad agire dell'attrice, in considerazione delle difese spiegate sul punto dalla convenuta.
Sempre in via preliminare deve essere rigettata l'istanza formulata dall'attrice di sospensione dell'odierno giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio iscritto al n. RG 51875/2021, nel quale la medesima è intervenuta volontariamente a sostegno della domanda di accertamento negativo del credito, questa volta formulata dalla società consortile
AC nei confronti della convenuta CP_1
Invero, il giudizio iscritto al n. RG 51875/2021 riguarda l'accertamento negativo della richiesta di rimborso del valore della quota sociale avanzata dall'ex consorziata nei confronti CP_1
6 della , in cui l'odierna convenuta ha spiegato domanda riconvenzionale NTroparte_8 volta alla condanna di quest'ultima alla liquidazione della quota di cui trattasi, a seguito della comunicazione di recesso. L'odierno giudizio, invece, ha ad oggetto l'accertamento della carenza RT di legittimazione passiva di , con riferimento alla pretesa economica dell'ex consorziata, sul presupposto che la sola legittimata, al riguardo, sarebbe la società consortile AC e non il socio RT
, non involgendo dunque la diversa questione di merito affrontata nell'altro giudizio del diritto di ad ottenere da AC la liquidazione della quota di partecipazione ed il suo CP_1 ammontare.
Ancora in via pregiudiziale deve essere rigettata la domanda, principale, per come modificata RT dall'attrice nella propria memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c., di accertamento della cessione tra le parti della materia del contendere, in virtù dell'asserito riconoscimento da parte della convenuta, nella comparsa di costituzione, del difetto di legittimazione passiva dell'attrice con riferimento alla pretesa di liquidazione della partecipazione sociale in AC, che avrebbe in RT tal modo fatto venir meno l'interesse della di proseguire nel giudizio per ottenere, al riguardo, una sentenza di merito. Come espressamente eccepito dalla nei successivi CP_1 scritti difensivi, infatti, nessun riconoscimento della fondatezza della domanda attorea è stato effettuato dalla convenuta nella propria comparsa di costituzione, nella quale la stessa, per contro, ha eccepito l'infondatezza nel merito della domanda, per non avere mai formulato alcuna richiesta, in via stragiudiziale, di liquidazione della propria partecipazione in AC nei confronti RT di . Tant'è che la convenuta si è opposta all'accertamento della cessazione della materia del contendere dedotta dalla controparte.
Al riguardo, infatti, occorre considerare che la cessazione della materia del contendere postula, sul presupposto che, nel corso del giudizio, siano accaduti fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e del loro interesse alla pronuncia di merito originariamente richiesta (cfr. Cass. n. 536/2014), che le parti medesime si diano atto reciprocamente del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso (cfr. Cass. Sez. Un., n. 19976/2024), circostanza che, come visto, non si è verificata nel caso di specie.
Deve invece essere accertato il difetto originario di interesse ad agire dell'attrice.
Il difetto originario di interesse ad agire si verifica quando, all'atto della proposizione della domanda giudiziale, la parte che agisce non possiede un interesse concreto ed attuale ad ottenere dal giudice un risultato utile e giuridicamente apprezzabile, non essendovi alcuna situazione di incertezza o pregiudizio da sanare o eliminare. In sostanza, la parte, in tal caso, non può dimostrare che l'intervento del giudice le procurerebbe un vantaggio effettivo, concreto e non
7 ipotetico, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire (cfr. Cass. ord. 21 ottobre 2021, n. 29474, in motivazione;
Cass. 4 maggio
2012, n. 6749; Cass. 27 gennaio 2011, n. 2051; Cass. 28 giugno 2010, n. 15355).
L'interesse ad agire è, quindi, una delle cosiddette condizioni dell'azione, previste dall'art. 100 c.p.c.: in carenza di tale interesse il giudice non può, cioè, passare all'esame della fondatezza della domanda nel merito. La sua mancanza è perciò rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
Nel caso di specie – in disparte la circostanza che, da un punto di vista giuridico,
l'accertamento del proprio difetto di legittimazione passiva ha un senso, quale eccezione, nell'ipotesi di una domanda giudiziale formulata da una parte, nei confronti della quale la controparte ha interesse ad eccepire di non essere legittimata a contraddire in quel giudizio - non si rinviene, anche nella fase stragiudiziale dei rapporti tra le odierne parti, alcuna richiesta RT espressamente rivolta dalla convenuta all'attrice , avente ad oggetto l'obbligo di CP_1 quest'ultima di provvedere alla liquidazione della partecipazione al capitale della AC a seguito del recesso esercitato dalla socia di minoranza.
In particolare, nella pec di recesso di del 25.6.2020, indirizzata sia alla AC che alla CP_1
RT
(doc. 5 parte attrice), la comunicazione veniva rivolta anche a quest'ultima sul presupposto
“(…) che il recesso manifestato in questa sede, diviene efficace, in ragione delle norme di funzionamento della società, al perfezionarsi della delibera assembleare nella quale il socio presta il suo consenso e con la notifica a mezzo pec della stessa alla scrivente società”, con l'invito all'organo amministrativo della società AC e, “per quanto di competenza”, alla socia RT
, “(…) a procedere, di concerto, a tutti gli adempimenti inerenti al recesso del socio, con particolare riferimento, oltre alla liquidazione della quota, alla ricognizione e rendicontazione, in contraddittorio, delle prestazioni eseguite dalla scrivente fino alla data di NTroparte_1 efficacia della dichiarazione di recesso (…)”, senza alcuna riferimento ad una pretesa rivolta RT direttamente dalla alla socia avente ad oggetto la liquidazione della quota di CP_1 partecipazione in AC.
Parimenti, nella comunicazione a mezzo pec del 22.7.2021, sempre indirizzata sia alla RT AC che alla (doc. 4 parte convenuta) la si limitava ad evidenziare che “(…) alla CP_1 data odierna resta da procedere alla Liquidazione della quota del 49 % della
[...] già pacificamente di proprietà della ed ancora, allo stato prive NTroparte_7 NTroparte_1 di riscontro, attinenti la liquidazione della quota in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento. Restiamo in attesa di vostro cortese e celere
8 riscontro entro e non oltre 7 (SETTE) gg dalla presente al fine di una bonaria definizione della posizione”, anche in tal caso senza alcuna pretesa di liquidazione della quota rivolta direttamente RT alla . RT Il predetto invito veniva disatteso da AC e da e, quest'ultima, con pec del 27.07.2021, contestava la pretesa di liquidazione della quota sulla base alle pattuizioni contenute nell'accordo transattivo del 4-25.5.2021 (doc. 11 parte attrice). Alla quale faceva seguito la comunicazione del
28.07.2021 a firma del legale rappresentante e del difensore della con la quale, dopo CP_1
RT aver contestato la predetta risposta pervenuta il giorno prima da ed esposto le proprie ragioni in merito al diritto di liquidazione della quota del 49% del capitale di AC, la convenuta
RT formulava formale invito, rivolto sempre congiuntamente alla società AC e al socio , per la stipula di una convenzione di negoziazione assistita. Anche in tal caso, come è dato evincere
RT dal contenuto della missiva, senza avanzare alcuna pretesa, direttamente nei confronti di , volta ad ottenere da quest'ultima, e non dalla società consortile, la liquidazione della quota di partecipazione a seguito della comunicazione di recesso (doc. 12 parte attrice).
RT Pertanto, la non può vantare alcun interesse ad un accertamento giudiziale in ordine alla propria carenza di legittimazione passiva con riferimento alla pretesa liquidatoria della convenuta, in quanto avente ad oggetto una situazione giuridica soggettiva – il diritto alla liquidazione, da parte della società consortile, della sua quota di partecipazione al capitale sociale
- cui l'attrice è estranea.
E ciò tenuto conto che la domanda principale dell'attrice, per come originariamente formulata in citazione, non aveva ad oggetto l'accertamento in assoluto del difetto di legittimazione attiva o, comunque, dell'infondatezza nel merito, della pretesa della di liquidazione della CP_1 quota di partecipazione del 49% del capitale sociale di AC, in virtù dell'accordo transattivo intercorso tra le parti il 4-25.5.2021 – accertamento, questo, nei confronti del quale, in tal caso, vanterebbe un interesse giuridicamente apprezzabile, sebbene di natura riflessa, in quanto a sua volta socia al 51% della compagine societaria – ma, in maniera più specifica, l'accertamento del proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla pretesa di liquidazione monetaria della quota della sul presupposto che tale pretesa sarebbe stata rivolta nei propri confronti, CP_1 piuttosto che della società partecipata, unica legittimata ai sensi dell'art. 2473 terzo comma c.c..
All'accertamento del difetto originario di interesse ad agire dell'attrice con riferimento alla domanda originaria avanzata in via principale, consegue, altresì, il medesimo accertamento di difetto di interesse con riferimento alle altre domande formulate contestualmente, aventi ad oggetto: “in ogni caso: I. accertare e dichiarare che, anche in forza dell'accordo del 04-
25/5/2021, nulla è dovuto, a nessun titolo, da NTroparte_9
[..
[...] a II. in particolare, accertare e dichiarare che nulla spetta a
[...] NTroparte_1 CP_1 in relazione alla liquidazione della quota di partecipazione al capitale sociale di AC già posseduta da essa convenuta”.
Anche in tal caso, infatti, l'oggetto specifico di tali domande formulate dall'attrice non è
l'accertamento, in assoluto, della non debenza di somme, a nessun titolo, in favore della in virtù dell'accordo del 4-25/5/2021, ma solo quello della propria estraneità, in quanto CP_1 mera socia, alla pretesa creditizia fatta valere in via stragiudiziale dalla convenuta, la quale, come sopra evidenziato, è relativa ad un debito liquidatorio che quest'ultima, prima dell'instaurazione dell'odierno giudizio, ha rivendicato solo nei confronti della società consortile, ai sensi dell'art. 2473 terzo comma c.c..
L'accertamento dell'originario difetto di interesse ad agire dell'attrice con riferimento a tutte le domande dalla medesima formulate giustifica la liquidazione delle spese di lite, nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, secondo il criterio generale della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, disattesa o assorbita ogni altra istanza ed eccezione, anche istruttorie, così dispone:
- rigetta l'istanza formulata dall'attrice di sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio iscritto al n. RG 51875/2021;
- accerta il difetto originario di interesse ad agire dell'attrice in ordine alle domande dalla medesima formulate;
- condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta, che liquida in euro 8.991,00 per compensi, oltre rimb. spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7.10.2025.
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo
Il Giudice estensore
Dott. Paolo Goggi
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