Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 27/03/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Civile dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2102 /2023 R.G.A.C.C. oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.) vertente tra
), nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
21/09/1962 ed ivi residente nella Via R. Bacchelli n. 3, in giudizio con l'avv. Vincenzo Fabio
Pernice giusta procura in atti, attrice
Nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede legale in Roma, via Giuseppe Grezar n.14, C.F. e P. IVA , P.IVA_1 [...]
che, in forza del disposto di cui all'art. 76 del D.L. 25 maggio 2021 n.73, Controparte_2
convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n.106, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di (C.F. Controparte_3
), società sciolta, cancellata d'ufficio dal Registro delle Imprese ed estinta in ragione P.IVA_2
della predetta norma, in giudizio con l'Avv. Fabio Barabino, convenuta
E di
(C.F. ), in persona del Controparte_4 P.IVA_3
Prefetto pro tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo,
convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con le note depositate nel termine a tal fine assegnato ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
– per l'effetto, in accoglimento dell'opposizione disporre
l'annullamento delle cartelle specificate in premessa provenienti da ruolo ed Controparte_5
incorporati nelle intimazioni di pagamento n. 299 2022 90056956 57/000 e n.299 2023 90026387 68/000 revocando la relativa iscrizione a ruolo;
- provvedere sulle spese, competenze ed onorario di causa, oltre rimborso forf. da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le spese e di non avere riscosso compensi”;
l'agente della riscossione ha precisato le conclusioni chiedendo “piaccia all'On.le Tribunale. contrariis reiectis: in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere per
l'azzeramento della partita creditoria di cui al ruolo n.2012/0002022 portato dalla Controparte_5
cartella di pagamento n.29920120015446087/000 notificata il 22/02/2013; ritenere e dichiarare
l'inammissibilità dell'opposizione perché proposta oltre il termine di trenta giorni dalla data di notifica delle cartelle di pagamento sottese agli atti opposti;
ritenere e dichiarare l'inammissibilità del ricorso, in quanto tardivamente proposto ex art. 617 c.p.c.; ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente
CP_
Riscossione con riferimento alle censure atti-nenti al merito della pretesa impositiva, a presunti vizi inerenti alla formazione e/o contenuto del ruolo, alla notificazione degli atti amministrativi di spettanza dell'Ente impositore;
rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva de-gli opposti atti impositivi, non ricorrendone i presupposti di legge;
e in via principale, nel merito ritenere e dichiarare improcedibile, improponibile, inammissibile, infondata in fatto e in diritto, e con qualsiasi statuizione ri-gettare ogni domanda ex adverso avanzata nei confronti di attesa la correttezza della Controparte_1
condotta tenuta dal Concessionario;
condannare il ricorrente alla rifusione, in favore di
[...]
delle spese del giudizio con i compensi di rappresentanza e di difesa, oltre al rimborso Controparte_1
delle spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
in subordine, nella ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle avverse domande per fatto addebitabile all'Ente impositore, condannare chi di giustizia alla rifusione delle spese di lite in favore di in via Controparte_1
ulteriormente subordinata, disporre l'integrale compensa-zione delle spese di lite.”
Non ha depositate note l . Controparte_4
All'udienza del 25.02.2025 la causa è stata posta in decisione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la citazione introduttiva del presente giudizio, parte attrice ha inteso proporre opposizione -espressamente qualificata all'esecuzione ai sensi dell'art 615 comma I cpc-, avverso
“A) Intimazione di pagamento n. 299 2022 90056956 57/000 emessa da Controparte_1
sede di in data 25/11/2022 in cui sono contenute la cartella di pagamento n. 299 2011 CP_5
0014232559000 di euro 7.019,59 notificata alla sig.ra presuntivamente il 31/10/2011, Parte_1
per sanzioni amministrative e magg.ritard.pagamento e spese, ente creditore (anno di Controparte_5
riferimento debito 2010) e la cartella di pagamento n. 299 2012 0015446087000 di euro 382,86 notificata alla sig.ra presuntivamente il 22/02/2013, per contrav.cod.strada ed ente creditore Parte_1
(anno di riferimento debito 2008); B) Intimazione di pagamento n. 299 2023 90026387 Controparte_5
68/000 emessa da sede di in data 28/04/2023 in cui è contenuta Controparte_1 CP_5
la cartella di pagamento n. 299 2013 0017419387/000 di euro 8.365,07 notificata alla sig.ra Parte_1
presuntivamente il 14/12/2013 per sanzioni amministrative e magg.ritard.pagamento e spese, ente
[...]
creditore (anno di riferimento debito 2012)”. Controparte_5
Allegava a sostegno dell'opposizione un unico motivo costituito dalla “Intervenuta prescrizione breve quinquennale e/o decadenza del diritto di credito incorporato nelle cartelle di pagamento” per non essere mai state notificate le cartelle di pagamento in dette intimazioni indicate.
Chiedeva “respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti: -preliminarmente, ex art.22 ultimo comma L.n.689/81,sospenderel'esecuzionedelruolo; –accertare e dichiarare l'illegittimità degli attiimpugnati, per i motivi esposti in narrativa;
–per l'effetto, in accoglimento dell'opposizione disporre
l'annullamento delle cartelle specificate in premessa provenienti da ruolo ed Controparte_5
incorporati nelle intimazioni di pagamento n.299 2022 90056956 57/000 e n.299 2023 90026387
68/000revocando la relativa iscrizione a ruolo;
-provvedere sulle spese, competenze ed onorario di causa, oltre rimborso forf. da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le spese e di non avere riscosso compensi”.
Si costituiva l'agente della riscossione il quale contestava quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente;
eccepiva “l'estinzione della materia del contendere per ciò che attiene al ruolo n.2012/0002022 portato dalla cartella di pagamento n.29920120015446087/000 notificata il 22/02/2013, ricompresa dall'intimazione n.29920229005695657/000 sopra contrassegnata dalla lettera A)” atteso che alla data della costituzione “non residua alcun debito per tale par-tita. Invero, il carico del ruolo n.2012/0002022 –
è stato in parte riscosso, e per la restante parte sgravato”; “l'inammissibilità Controparte_5
dell'opposizione poiché proposta oltre il termine di trenta giorni dalla data di notifica delle cartelle di pagamento sottese alle intimazioni opposte”; specificava “che ogni doglianza relativa alla regolarità della notifica delle intimazioni opposte e degli atti impositivi presupposti non può che risultare inammissibile, in quanto tardivamente avanzata”; allegava la regolare e tempestiva notifica degli atti presupposti all'intimazione opposta depositando la relativa documentazione;
evidenziava che nessuna prescrizione poteva ritenersi maturata in considerazione dei periodi di sospensioni disposti prima dalla c.d. legge di bilancio 2014, poi dalla decretazione di urgenza a seguito della emergenza sanitaria da Covid-19.
Chiedeva pertanto “contrariis reiectis: in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere per l'azzeramento della partita creditoria di cui al ruolo
n.2012/0002022 portato dalla cartella di pagamento n.29920120015446087/000 Controparte_5
notificata il 22/02/2013; ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione perché proposta oltre il termine di trenta giorni dalla data di notifica delle cartelle di pagamento sottese agli atti opposti;
ritenere e dichiarare l'inammissibilità del ricorso, in quanto tardivamente proposto ex art. 617 c.p.c.; ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione con riferimento alle censure attinenti al merito della pretesa impositiva, a presunti vizi inerenti alla formazione e/o contenuto del ruolo, alla notificazione degli atti amministrativi di spettanza dell'Ente impositore;
rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva degli opposti atti impositivi, non ricorrendone i presupposti di legge;
e in via principale, nel merito, ritenere e dichiarare improcedibile, improponibile, inammissibile, infondata in fatto e in diritto, e con qualsiasi statuizione rigettare ogni domanda ex adverso avanzata nei confronti di
attesa la correttezza della condotta tenuta dal Concessionario;
Controparte_1
condannare il ricorrente alla rifusione, in favore di delle spese del Controparte_1
giudizio con i compensi di rappresentanza e di difesa, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge;
in subordine, nella ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle avverse domande per fatto addebitabile all'Ente impositore, condannare chi di giustizia alla rifusione delle spese di lite in favore di in via ulteriormente subordinata, disporre l'integrale Controparte_1
compensa-zione delle spese di lite”. Si costituiva anche l'Ente impositore il quale eccepiva la tardività dell'opposizione atteso che secondo quanto dedotto dall'attore “la notifica degli atti sia avvenuta, rispettivamente in data 25 novembre 2022 ed in data 28 aprile 2023”; allegava la “correttezza dell'iter procedimentale relativo all'attività impositrice e difetto di titolarità passiva dell'azione con riguardo alla riscossione”; eccepiva il proprio difetto di legittimazione essendo contestati vizi dell'attività di riscossione nonché
l'infondatezza dell'opposizione.
Chiedeva quindi “preliminarmente, dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione; in via subordinata, dichiarare il difetto di titolarità passiva dell'azione nei confronti dell Controparte_4
in via gradatamente subordinata, rigettare la domanda poiché infondata. Con il favore in ordine alle
[...]
spese ed ai compensi”.
Instaurato il contraddittorio e rigettata l'istanza cautelare di sospensione, il giudizio è stato istruito con il solo deposito di documenti.
In via preliminare va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione. Parte attrice invero intende contestare il diritto di di agire in executivis per inesistenza del credito a CP_7
causa della sopravvenuta prescrizione dello stesso.
Ne deriva che essa va qualificata come opposizione preventiva /recuperatoria (essendo allegata la mancata notifica delle cartelle di pagamento) ai sensi dell'art 615 comma 1 cpc avendo la parte eccepito la sopravvenienza di elementi estintivi del diritto di credito vantato dall'amministrazione opposta.
Nel merito la domanda va rigettata.
L'opposizione è proposta avverso i soli crediti dell'ente impositore Controparte_5
indicati nelle intimazioni di pagamento relative alle cartelle di seguito specificate in relazione alle quali si provvedono a specificare gli atti interruttivi come risultanti dalla documentazione depositata da ed integrata laddove carente, da quella depositata dall : CP_7 Controparte_4
A) intimazione di pagamento n.299 2022 9005695657 000 notificata il 10/11/2023, con riferimento alle cartelle:
- n.29920110014232559/000 notificata il 31/10/2011 di €.7.019,59 (ruolo 2011/0002889), notificata il
21.10.2011 con consegna a mani del destinatario, seguita da °comunicazione preventiva di ipoteca n. 29976201600001216/000 notificata a mezzo raccomandata con a/r con notifica del 27.8.2016 perfezionatasi per compiuta giacenza, seguita da
°intimazione di pagamento n. 29920159004781455/000 notificata il 24.11.2016 con deposito presso la casa comunale;
- n.29920120015446087/000 notificata il 22/02/2013 di €.382,86 relativa a
1. ruolo ordinario 2012/0002022 in relazione al quale si omette la specificazione degli atti interruttivi potendo sul punto dichiararsi cessata la materia del contendete
2. ruolo ordinario 2013/0001696 notificata in data 14/12/2013 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., stante la temporanea assenza del destinatario, seguita da
°comunicazione preventiva di ipoteca n. 29976201600001216/000 notificata a mezzo raccomandata con a/r con notifica del 27.8.2016 perfezionatasi per compiuta giacenza, seguita da
°intimazione di pagamento n. 29920179009185068/000, notificata il 21/11/2018 tramite invio di lettera raccomandata a.r., consegnata a mani del destinatario;
B) intimazione di pagamento n.299 2023 9002638768 000 notificata il 10/11/2023 con riferimento alla cartella:
- n. 29920130017419387/000 di €.8.365,07 (ruolo 2013/0001696) notificata il 25.11.2013 con deposito presso la casa comunale ed inoltro di avviso di al destinatario e plico restituito al mittente per compiuta giacenza il 14/12/2013 seguita da
°intimazione di pagamento n. 299 2017 90091850 68/000 del 21.11.2018
Successivamente al deposito della documentazione attestante la notificazione dei su indicati atti, parte attrice ha eccepito la nullità di dette notifiche e/o la loro inesistenza, per essere state esse eseguite da un operatore privato non munito delle necessarie autorizzazioni prima della legge n. 124 del 2017 che ha “liberalizzato il settore delle poste, servizio prima riservato al
“servizio universale” cioè a ” CP_8
L'assunto non è condivisibile.
Come affermato dalle S.U. ( S.U. n. 8416/2019 e 299 e 300 del 2020, confermata da Cass.,
Sez. 5, 12.11.2020, n. 25521, Rv. 659646-01; Cass., Sez. 5, 7.7.2021, n. 19369, Rv. 661878-01), nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata dalla legge n. 124 del 2017, l'operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla "licenza individuale" di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 del 1999, può procedere alla notifica (fidefacente, per effetto di quanto disposto dall'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif.), di atti (non giudiziari ma) amministrativi e tributari - quale, nella specie, la notifica dell'avviso di accertamento (arg. da Cass., Sez, U, 18.9.2014 n. 19667, Rv. 632587-01); nel lasso temporale in questione, - il possesso della "licenza individuale" costituiva condizione necessaria, per l'operatore postale privato, onde procedere alle notifiche predette in alternativa al gestore del servizio postale universale: sicché la sua mancanza rende la notifica dell'atto, ciononostante eseguita, non nulla, ma effettivamente inesistente;
nel caso di specie, si tratta di notifica di atto impositivo successivo all'entrata in vigore della legge 124/2017, ma relativa ad atto impositivo;
l'art. 1 della legge n. 124/17 presuppone, invece, il rilascio delle nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva (notificazione atti giudiziari), sulla base delle regole da predisporsi da parte dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni
(Cass. 11 ottobre 2017, n. 23887; 3 aprile 2018, n. 8089; 31 maggio 2018, n. 13855; 7 settembre 2018,
n. 21884; S.U. n. 299/2020); le stesse sezioni unite di questa Corte (con la sentenza n. 8416/19, cit.) hanno riconosciuto, in relazione al regime normativo successivo al d.lgs. n. 58/11, la legittimità della notificazione a mezzo operatore di posta privata dei soli atti di natura amministrativa (cfr. da ultimo Cass. Ord. Sez. 5 18541/ 2024).
Nel caso di specie dalla documentazione depositata in atti dal concessionario risulta che le società incaricate delle contestate notifiche erano titolari di licenza individuale Num_1
autorizzazione generale 1230/03 Nexive SpA;
di licenza individuale autorizzazione Numero_2
generale 2783/2012 Nexive Notifiche Srl e di licenza individuale n. – autorizzazione Numer_3
generale n. 1345/2003.
Quanto poi alla notifica eseguite direttamente dall'agente della riscossione, è pacifico che in tema di riscossione delle imposte, detta notifica può avvenire con l'invio diretto, da parte dell'agente di riscossione, di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, quale modalità alternativa prevista dalla seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, integralmente affidata all'agente stesso ed all'ufficiale postale e di loro competenza esclusiva, che si perfeziona con la ricezione del destinatario alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, poiché è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui l'agente è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione (cfr. Cass. Sez. 5, Ordinanza n.
23572 del 03/09/2024, Rv. 672151 - 01).
Con la ulteriore precisazione che in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella di pagamento, eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del
1973, mediante invio diretto da parte dell'agente di una raccomandata con avviso di ricevimento, è regolata dalle norme concernenti il servizio postale ordinario e non da quelle della l. n. 890 del
1982, in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (cfr. Cass. Sez.
5, Ordinanza n. 9866 del dì 11/04/2024 - Rv. 670829 – 01).
Conseguenza diretta dell'accertata regolarità delle su indicate notifica è l'inesistenza dell'eccepita prescrizione del credito azionato dovendosi a tal proposito ulteriormente evidenziare con riferimento agli atti notificati nell'agosto del 2016, che scadendo il quinquennio di prescrizione nel periodo di sospensione dell'attività di riscossione disposta dalla decretazione di urgenza in materia sanitaria da emergenza covid 19, il termine di prescrizione è stato ex lege prorogato al
31.12.2023.
Ulteriore conseguenza del suddetto accertamento è che inammissibili in quanto tardivamente proposti risultano i profili di opposizione relativi al merito della pretesa creditoria
(invero riferiti nel caso di specie, alle sole maggiorazioni applicate sulla somma dovuta per sanzioni;
contestazione comunque inammissibile ove la mancata indicazione dei criteri di determinazione di dette maggiorazioni, fosse intesa come opposizione agli atti esecutivi poiché tardivamente proposta ai sensi dell'art 617 cpc)
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in applicazione del Dm 55/2014 tenuto conto del valore della controversia come dichiarato in citazione (€ 15.767,52) applicata in considerazione dell'attività effettivamente posta in essere, della natura non complessa delle questioni giuridiche trattate, della natura solo documentale dell'espletata istruttoria, in complessivi € 2417,50 oltre rimborso spese generali cassa ed iva come per legge se dovute da compensare in misura di 1/3 nei confronti del solo agente della riscossione essendo stato lo sgravio della cartella n.29920120015446087/000 limitatamente al solo ruolo ordinario
2012/0002022, comunicato solo dopo l'instaurazione del presente giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala Sezione Civile nella persona del Giudice onorario Dott. Marcello Bellomo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2102/2023 r.g.a.c., ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata:
- dichiara estinto il giudizio per essere cessata la materia del contendere con riferimento alla cartella n.29920120015446087/000 limitatamente al solo ruolo ordinario 2012/0002022;
- rigetta per il resto l'opposizione proposta da;
Parte_2
- condanna al pagamento in favore di , in Parte_2 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore delle spese del giudizio che liquida in € 2.417,50 oltre rimborso spese generali cassa ed iva come per legge se dovuti, da compensare in misura di
1/3;
- condanna al pagamento in favore dell' Parte_2 Controparte_4
in persona del Prefetto pro tempore, delle spese del giudizio che liquida in € 2.417,50 oltre rimborso spese generali cassa ed iva come per legge se dovuti.
Così deciso in Marsala, il 26 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo