Ordinanza cautelare 12 gennaio 2022
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 17/02/2025, n. 1227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1227 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01227/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05309/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5309 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Hilarry Sedu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via G.Porzio-Centro Direz. Is A7;
contro
Questura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l’annullamento
- del provvedimento di diniego dell'istanza di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, provvedimento Cat. -OMISSIS-^ Sez./-OMISSIS-/-OMISSIS-/, emesso dalla Questura di -OMISSIS-in data -OMISSIS-e notificato in data -OMISSIS- e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, conosciuti e non, emettendo ogni più opportuno provvedimento in sede cautelare.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 29 gennaio 2025 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La ricorrente ha impugnato il diniego della Questura di -OMISSIS-di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, quale titolare di omonima impresa individuale con domicilio fiscale in -OMISSIS-(NA) al-OMISSIS-ed esercente attività di assistenza sociale non residenziale per anziani.
2. – Ha dedotto l’illegittimità dell’impugnato diniego, con unica censura, invocando la violazione delle disposizioni del regolamento anagrafico prescritte per poter pervenire ad una declaratoria di irreperibilità relativa o di assenza temporanea (legge n. 1228/1954; D.P.R. n. 223/1989) sostenendo, in particolare, che “[L] a PA competente avrebbe dovuto seguire tutto l’iter previsto dalla Legge Italiana per le notifiche (cfr. Ordinanza n. -OMISSIS-Corte di Cassazione), e nel caso in parola dichiararne l’assenza temporanea (o irreperibilità relativa) ”.
3. – La Questura di -OMISSIS-si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso, siccome infondato.
4. – Respinta l’istanza di tutela cautelare (cfr. ordinanza n. -OMISSIS-), all’udienza straordinaria del 29 gennaio 2025 la controversia è stata trattenuta in decisione.
5. – Il ricorso è immeritevole di accoglimento.
6. – L’avversato diniego scaturisce dagli accertamenti eseguiti dal personale in organico alla Polizia Municipale di -OMISSIS-- Nucleo Investigativo Idoneità Abitativa, dei quali si dà contezza nell’atto, i quali hanno disvelato e acclarato l’irreperibilità della ricorrente, l’assoluta infondatezza del requisito alloggiativo, nonché l'inesistenza dell'impresa individuale dalla medesima dichiarata.
6.1. – L'alloggio, infatti, al momento del sopralluogo, risultava chiuso ed in stato di abbandono e, a seguito di ulteriore attività d'indagine, se ne accertava l’intervenuta confisca e la stabile chiusura alla data dell’8 maggio 2018, antecedentemente alla presentazione dell’istanza della ricorrente tesa al rinnovo del permesso di soggiorno (24 luglio 2019).
6.2. – Si rivela dunque inconsistente la doglianza della ricorrente incentrata sulla supposta pretermissione delle garanzie partecipative da parte della P.A.; l’effettiva attuazione di tali principi è stata, al contrario, resa impossibile proprio dalla condotta di quest’ultima, attesa l’inesistenza di una idonea sistemazione alloggiativa nel luogo dichiarato dall’interessata nell’istanza, che ha indicato un immobile già da tempo non più nella sua disponibilità, dal che, di conseguenza, come già rilevato in sede di summaria cognitio , in difetto di un certo e stabile indirizzo cui fare riferimento per le comunicazioni di rito, l’insussistenza dei presupposti fattuali per assicurare l’operatività delle pur invocate garanzie.
7. – Da tanto discende la reiezione del gravame, rivelandosi priva di fondamento l’unica doglianza ivi articolata.
8. – Le spese possono essere compensate attesa la peculiarità della materia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in -OMISSIS-nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Giardino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierangelo Sorrentino | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.