Trib. Salerno, sentenza 22/12/2025, n. 5259
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Omessa applicazione dell'art. 11 octies, lett. c), comma 2, del D.L. n. 73 del 25/5/2021

    La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 octies, comma 2, del D.L. n. 73/2021, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia», ritenendo che tale disposizione inibisse l'interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea come interpretato dalla Corte di Giustizia nella sentenza OR. Pertanto, per i contratti stipulati antecedentemente alla novella del 2021, è doverosa l'interpretazione conforme alla sentenza OR.

  • Rigettato
    Interpretazione della nuova formulazione dell'art. 125 sexies T.U.B. e Comunicazione Banca d'Italia

    La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza OR) ha chiarito che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato include tutti i costi posti a carico del consumatore. Le pronunce italiane e dell'ABF si sono conformate a tale pronuncia. L'art. 11 octies, comma 2, del D.L. n. 73/2021, dichiarato incostituzionale, limitava l'applicazione della nuova disposizione ai contratti conclusi dopo la sua entrata in vigore.

  • Rigettato
    Indicazione chiara della ripartizione degli oneri contrattuali nel contratto e nel modulo "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori"

    Il Tribunale ritiene applicabile l'art. 125 sexies T.U.B. nella formulazione successiva al D.Lgs. n. 104/2010. Tale articolo prevede il diritto del consumatore alla riduzione di tutti i costi compresi nel costo totale del credito. La Suprema Corte ha statuito che è nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti in caso di estinzione anticipata, in quanto determina un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi.

  • Rigettato
    Preferenza per il metodo di calcolo secondo la curva degli interessi rispetto al metodo "pro rata temporis"

    Il criterio pro rata temporis è espressamente previsto nelle Informazioni Europee di Base sul credito ai Consumatori come modalità di determinazione del rimborso dovuto in relazione alle commissioni di gestione, garantendone la rimborsabilità in caso di estinzione anticipata. Pertanto, la stessa regola contrattuale depone a favore dell'applicazione del pro rata temporis anche alle altre commissioni per le quali era stata esclusa la rimborsabilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Salerno, sentenza 22/12/2025, n. 5259
    Giurisdizione : Trib. Salerno
    Numero : 5259
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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