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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/12/2025, n. 5259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5259 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 4792/2022, avente ad oggetto: appello
TRA
(P.IVA: ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello, dagli Avv.ti Marco Pesenti, Edoardo
LE e TO NO, elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso lo studio di quest'ultimo, sito in Cava de' Tirreni alla via
Papa Giovanni XXIII n. 10;
- PARTE APPELLANTE
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._1
giusta procura in calce all'atto di citazione introduttivo del processo di primo grado, dall'Avv. Filippo Luciano Carrella, presso il cui studio, sito in
Palma Campania alla via Nuova Sarno n. 417, elettivamente domicilia;
- PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza dell'11/9/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Proc. N.R.G.A.C. 4792/2022 – Sentenza Con atto di citazione regolarmente notificato Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 877/2021 del
[...]
Giudice di Pace di Eboli, emessa il 10/12/2021, mai notificata, con cui veniva accolta la domanda proposta in primo grado nei suoi confronti dal sig. e condannata al pagamento, in favore di Controparte_1
quest'ultimo, di complessivi € 1.666,12 a titolo di costi residui per l'estinzione anticipata del contratto di finanziamento, oltre interessi dalla domanda fino all'effettivo soddisfo e spese di lite.
L'appellante ha dedotto: quale primo motivo di appello, che il Giudice di prime cure è incorso nel vizio di omessa applicazione dell'art. 11 octies, lett.
c), comma 2, del D.L. n. 73 del 25/5/2021, convertita con L. n. 106/2021; che l'art. 11 octies lett. c) comma 2, ha previsto che: “Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.”; che ai contratti oggetto di causa, entrambi sottoscritti il 12/1/2015 ed estinti nel mese di Ottobre del 2019, si applica pacificamente il previgente testo dell'art. 125 sexies T.U.B. (come richiamato dall'art. 11 octies lett. c) comma 2 citato) e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione del contratto;
quale secondo motivo di appello, che la nuova formulazione dell'art. 125 sexies T.U.B. non ritiene più applicabile - per il contratto oggetto di causa - il principio enunciato dalla sentenza “OR”, imponendo espressamente l'applicazione delle
“disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993” secondo l'interpretazione fornita dalle “norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della
Proc. N.R.G.A.C. 4792/2022 – Sentenza Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”, già richiamate;
che ne deriva, quindi, l'impossibilità di adottare un'interpretazione conforme ai principi della sentenza “OR” per i contratti precedenti alla novella legislativa;
che con la recente
Comunicazione prot. n. 1710613/21 del 01/12/2021 la Banca d'Italia ha fornito una vera e propria interpretazione autentica delle proprie disposizioni di trasparenza;
che con tale comunicazione la Banca d'Italia ha espressamente riconosciuto che le sopra citate Disposizioni di trasparenza, sanciscono il diritto del mutuatario al rimborso dei soli costi recurring e non anche dei costi “up front”; che, peraltro, la sentenza gravata è altresì errata nella parte in cui non ha considerato quanto previsto in contratto, nonché nel modulo “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” (cfr. docc.
2-3 fascicolo di primo grado), in cui viene indicata in maniera chiara ed evidente la ripartizione degli oneri contrattuali (cc.dd. “up front” e
“recurring”) con specifiche istruzioni relative all'eventuale rimborsabilità degli stessi;
quale terzo motivo di appello, che il contratto sottoscritto dal sig. individua puntualmente e chiaramente le singole voci di CP_1
costo, stabilendo correttamente quelle che non sono retrocedibili in caso di estinzione anticipata del contratto da parte del mutuatario, poiché “up front”; quale quarto motivo di appello, che ferma restando la non debenza del rimborso relativo agli oneri “up front” in virtù della novella normativa, ulteriore motivo di censura del provvedimento di primo grado è la preferenza mostrata per il metodo di calcolo proporzionale alla durata del rapporto (c.d. metodo “pro rata temporis”), rispetto al criterio di rimborso secondo la curva degli interessi, in quanto del tutto illegittima ed ingiustificata;
che, pertanto, nella denegata ipotesi di validità del rimborso relativo al costo totale del credito in favore di parte appellata, si formula richiesta di censurare, in ordine ai costi up front, l'adozione del criterio di calcolo “pro rata temporis”, dovendosi preferire il criterio di calcolo secondo la curva degli interessi
Proc. N.R.G.A.C. 4792/2022 – Sentenza risultando quest'ultimo espressamente previsto dalla novella legislativa.
In virtù di quanto innanzi esposto Parte_1
ha formulato le seguenti conclusioni: accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza n. 877/2021 del Giudice di Pace di Eboli, rigettare la domanda proposta dal sig. e Parte_2
condannare quest'ultimo alla restituzione, in suo favore, di quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio , deducendo: che l'appello va Controparte_1
dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., non avendo ragionevoli probabilità di essere accolto;
che l'appello è altresì inammissibile per violazione dell'articolo 342 c.p.c., in quanto aspecifico;
che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il quadro normativo risultante a seguito della decisione della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea “OR” non cambia con l'entrata in vigore dell'art. 11 octies lett.
c) comma 2 del D.L. n. 73/2021 convertito con L. n. 106/2021; che, infatti, da un'analisi approfondita delle due versioni, sia il testo attuale che quello precedente dell'art. 125 sexies T.U.B., al mero confronto, appaiono sostanzialmente sovrapponibili;
la “nuova” versione esprime, solamente, con maggiore chiarezza il diritto dei consumatori ad ottenere il rimborso di tutti i costi;
che si tratta di un principio, peraltro, che la giurisprudenza aveva già sancito in via interpretativa in ragione della necessaria conformità del diritto interno alle fonti europee;
che l'appellante lamenta che il Giudice di prime cure abbia erroneamente riconosciuto un'assenza di trasparenza e di opacità informativa tale da non far intendere una chiara e netta ripartizione tra oneri “up front” e “recurring” e, per sostenere tale tesi, l'Istituto bancario cade in una evidente contraddizione, in quanto prima, nell'arco dell'intero atto di citazione, sostiene la non applicabilità della sentenza “OR” e poi, nella contestazione specifica, si aggrappa ai principi dalla stessa enunciati
Proc. N.R.G.A.C. 4792/2022 – Sentenza per sorreggere le proprie argomentazioni;
che nel caso di specie, analizzando i due contratti di finanziamento appare evidente che è alquanto difficile, per il consumatore “contraente debole”, comprendere con esattezza la natura e il destinatario delle voci dei costi richiesti per i due finanziamenti così come il ruolo e/o la presenza di un eventuale intermediario finanziario intervenuto nella stesura dei contratti;
che le commissioni richieste appaiono ambigue nella ripartizione tra costi “up front” e “recurring” e si mostrano come una inutile duplicazione di una medesima attività di erogazione del finanziamento;
che, inoltre nei due contratti di finanziamento oggetto di causa si evidenzia la palese mancanza di chiarezza e trasparenza e l'assoluta aspecificità soprattutto della voce relativa ai costi delle commissioni di intermediazione previsti specificamente quali “costi di intermediazione”; che, orbene, da tale illustrazione non si comprende né
l'eventuale natura dell'ipotetico contratto esistente tra l'attore e l'eventuale mediatore e/o agente e/o promotore finanziario, né la natura dei costi richiesti (se “up front” e/o “recurring”): infatti dalla suddetta dicitura non emerge in maniera chiara le esatte attività svolte da un ipotetico mandatario/agente/mediatore e se esse abbiano un carattere preliminare e/o continuativo, come farebbe invece pensare anche il loro cospicuo ammontare, peraltro corrisposto dall'attore direttamente alla
[...]
(e non ad un agente/mediatore) solo dopo la Parte_1
stipulazione del contratto (e non preliminarmente) con modalità dilazionata, incluse nell'importo delle rate mensili concordate;
che le clausole contrattuali presenti nella cessione del quinto e nella delegazione di pagamento “de quo” risultano opache e, in alcuni tratti, vessatorie in quanto, in esse, non è possibile riscontrare una chiara ripartizione, utilizzando criteri rigorosi e ragionevoli, tra oneri e costi “up-front” (spese non ripetibili) e/o “recurring” (suscettibili di restituzione parziale). Le modalità con cui gli oneri commissionali vengono fatti gravare sul
Proc. N.R.G.A.C. 4792/2022 – Sentenza “consumatore”, disattendono chiaramente le Istruzioni di trasparenza richieste obbligatoriamente dall'art. 127 T.U.B. e dalla Banca d'Italia, secondo le quali gli intermediari sono tenuti ad evidenziare nei contratti e nei fogli informativi per la clientela, le commissioni soggette a maturazione nel corso del tempo proprio in vista dei rimborsi dovuti in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti;
che nel caso di specie il “consumatore”
(contraente debole che agisce per scopi estranei alla sua attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta) non risulta affatto tutelato in quanto le clausole contrattuali poco chiare e comprensibili, e quindi non conosciute e/o non conoscibili, lo hanno indotto alla stipula di un contratto in cui risulta evidente un significativo squilibrio tra diritti ed obblighi desumenti in palese violazione dell'art. 33 del Codice del Consumo;
che a riprova di quanto sostenuto, si evidenza che lo stesso appellante nel proprio atto di citazione in appello, pur di dimostrare la natura up-front delle provvigioni dell'agente, rimarca la corrispondenza tra l'ammontare corrisposto dal consumatore e il “quantum” pagato dalla Banca all'agente, depositando finanche fattura emessa a favore della sig.ra
[...]
; che ancora una volta si specifica che il consumatore, all'atto Parte_3
della richiesta dei due finanziamenti, si è rivolto unicamente all'attuale appellante ossia all'istituto bancario Parte_1
recandosi presso la sua sede, contrassegnata da più insegne
[...]
riportanti unicamente il logo e la denominazione della stessa banca e non c'è nessun altro tipo di rapporto e/o nessun'altra sottoscrizione di un diverso e separato contratto di mediazione tra il consumatore ed eventuali ipotetiche agenzie finanziarie e/o intermediari della Banca;
che la presenza di clausole nelle condizioni generali dei due contratti di finanziamento oggetto di causa che prevedano l'irrepetibilità di costi e commissioni in caso di estinzione anticipata, debbano considerarsi vessatorie ai sensi dell'art. 33, comma 2 lettera b) del Codice del consumo e, di conseguenza,
Proc. N.R.G.A.C. 4792/2022 – Sentenza inopponibili all'appellato perché prive di alcun effetto alla luce anche dell'art. 127, comma 1, T.U.B., improntato a criteri di trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela, e di derogabilità delle norme ivi richiamate “solo in senso favorevole al cliente”; che l'ovvia conseguenza di tale ragionamento è che tutte le clausole inserite nei contratti di finanziamento che escludono la rimborsabilità delle somme devono ritenersi nulle ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 206/2005; che un'ultima incomprensibile censura del provvedimento di primo grado sollevata dall'appellante riguarda la preferenza mostrata dal Giudice adito per il metodo di calcolo proporzionale alla durata del rapporto (c.d. metodo “pro rata temporis”) per stabilire l'entità dei rimborsi;
che la scelta di calcolo operata dal Giudice di prime cure è, invero, ampiamente suffragata da copiosa giurisprudenza e dallo stesso art. 125 sexies T.U.B. (vecchia e nuova formulazione) e, inoltre, anche la sentenza “OR” della Corte di
Giustizia Europea rimarca le legittimità del metodo di calcolo sopra richiamato;
che tale orientamento è stato, tra l'altro, ripreso anche dal
Collegio di coordinamento dell'Arbitrato Bancario e Finanziario, il quale, preso atto dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia Europea, ha esposto il seguente articolato principio di diritto con decisione n. 26525 del 17/12/2019.
In virtù di quanto innanzi esposto ha formulato le Controparte_1
seguenti conclusioni: dichiarare inammissibile e/o rigettare l'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 877/2021 del Giudice di Pace di Eboli;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato FILIPPO LUCIANO
CARRELLA, dichiaratosi anticipatario;
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza dell'11/9/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai
Proc. N.R.G.A.C. 4792/2022 – Sentenza sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20) per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
SULLA FONDATEZZA DELL'APPELLO
1. - In via del tutto preliminare occorre rilevare che l'appello è stato proposto entro il termine c.d. “lungo” di impugnazione ai sensi dell'articolo
327, comma 1, c.p.c., non essendo stata la sentenza impugnata notificata e, come tale, è tempestivo ed ammissibile.
2. – Ancora, preliminarmente, va esaminata l'eccezione di parte appellata di inammissibilità del gravame per essere stato redatto in violazione del disposto dell'articolo 342 c.p.c., che impone la specificità dei motivi di impugnazione.
L'eccezione è infondata e va rigettata.
Invero, sul punto la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n.
27199 del 2017 ha chiarito che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., nella Legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado. Ciò posto, peraltro, nel caso di specie parte appellante ha individuato puntualmente le ragioni per cui la sentenza impugnata sarebbe errata in punto di fatto e di diritto, tant'è che l'appellato ha potuto puntualmente difendersi in ordine ai motivi di appello,
Proc. N.R.G.A.C. 4792/2022 – Sentenza non risultando così violato il suo diritto costituzionale di difesa (art. 24
Cost.).
3. – Con il primo ed il secondo motivo di appello, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi, la
Banca appellante lament ache il Giudice di prime cure avrebbe violato il disposto dell'articolo 113, comma 1, c.p.c. che sancisce il principio “iura novit curia” laddove non ha applicato il disposto dell'art. 11 octies, lett. c), comma 2, del D.L. n. 73 del 25/5/2021, convertito con L. n. 106/2021, che proprio a seguito di quanto stabilito dalla sentenza della CGUE “OR” del
2019, ha escluso, per i contratti conclusi dopo l'entrata in vigore del D.Lgs.
n. 141/2010 che ha modificato l'articolo 125 bis T.U.B., ma anteriormente all'entrata in vigore della norma del 2021, la non retrocedibilità dei costi cc.dd. “up front” per il mutuatario che estingua anticipatamente il prestito al consumo.
I motivi di appello sono infondati e vanno rigettati.
La distinzione tra corsi recurring ed up front è stata, tuttavia, censurata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (unico organo deputato a fornire l'interpretazione autentica delle disposizioni e dei principi comunitari ai sensi dell'art. 164 Trattato CE), la quale, nella nota sentenza OR dell'11.9.2019 – investita in via pregiudiziale da un tribunale polacco – ha chiarito che “L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, dev'essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore” (Corte
Giust., causa C-383/2018 dell'11 settembre 2019, cd. “OR”, grassetto aggiunto).
Le pronunce dei giudici italiani e dell'ABF successive (salvo limitate
Proc. N.R.G.A.C. 4792/2022 – Sentenza eccezioni) si sono conformate a tale pronuncia, ispirata dall'esigenza di garantire “un'elevata protezione del consumatore” (sent. OR, punto 29), poiché avente efficacia vincolante nonché direttamente applicabile nel nostro ordinamento (Cass. civ. 3 marzo 2017 n. 5381; Cass. civ. 8 febbraio
2016 n. 2468), riconoscendo conseguentemente il diritto del consumatore, in ipotesi di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, al rimborso di tutti i costi da sostenuti in relazione al contratto di credito.
In particolare, è stato evidenziato come, costituendo l'art. 125 sexies TUB la trasposizione nell'ordinamento interno dell'art. 16 della direttiva
2008/48/CE, lo stesso deve essere interpretato in modo conforme alla stessa direttiva, ovvero secondo l'interpretazione autentica fornitane nella citata sentenza della Corte di Giustizia. L'obbligo di interpretazione conforme, infatti, deriva dal principio di leale cooperazione e, nello specifico, dall'obbligo degli Stati Membri di “adottare ogni misura di carattere generale
o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione” (art. 4 par. 3
Trattato UE).
In tale ottica, non assume rilevanza la natura non self executing della direttiva, dovendosi piuttosto riconoscere alla sentenza OR un'“efficacia orizzontale in via indiretta” (in questi termini, Tribunale di Torino, n.
1434/2020), avendo il giudice nazionale l'obbligo di interpretare la legge nazionale espressamente adottata per l'attuazione della direttiva alla luce della lettera e dello scopo della direttiva stessa, onde conseguire il risultato
(“ex multis”, CGUE causa 14/83, e . Per_1 Per_2
Inoltre, è stato precisato che neppure si tratterebbe di interpretazione contra legem (circostanza che costituirebbe un limite per l'obbligo di interpretazione conforme: cfr. Corte giustizia 24/1/2012 in causa C-
282/10, , posto che il testo dell'art. 125 sexies TUB ben si Per_3
presta ad essere interpretato nel senso della rimborsabilità anche dei costi
Proc. N.R.G.A.C. 4792/2022 – Sentenza “up front”.
Ed infatti, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art. 16, paragrafo 1, della Direttiva e l'art. 125 sexies, co. 1, T.U.B. (in particolare: l'espressione riduzione “che comprende gli interessi e i costi” è più lata rispetto alla formula che parla di una riduzione “pari agli interessi e ai costi”), a tale differenza non può “ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo” (Collegio di Coordinamento ABF, decisione n.
26525/2019) al fine di escluderne la sostanziale corrispondenza.
Siffatta interpretazione giurisprudenziale, conforme al diritto dell'Unione come interpretato dalla Corte di Giustizia, è divenuta, tuttavia, non più percorribile per i contratti, quale quello in esame, stipulati prima del
25/7/2021, in ragione dalla successiva modifica dell'art. 125 sexies T.U.B., operata dall'art. 11 octies del D.L. n. 73/2021 (“Decreto Sostegni Bis”), poi convertito con L. n. 106/2021, entrata in vigore il 25/7/2021.
Con tale intervento normativo, infatti, il legislatore – pur formalmente riformulando il comma 1 dell'art. 125 sexies TUB in termini fedeli alla sentenza OR ( “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”) – al fine di proteggere l'affidamento riposto dai finanziatori e negli intermediari nell'interpretazione della norma prevalente prima della sentenza OR ha, di fatto, limitato l'applicazione della nuova disposizione ai contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della L. n. 106 del
2021, stabilendo che per quelli precedentemente stipulati “continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti” (co. 2).
Proc. N.R.G.A.C. 4792/2022 – Sentenza Tale tecnica “di completamento prescrittivo della norma primaria” (Corte
Cost. sentenze n. 3 del 2019, n. 200 del 2018, n. 178 del 2015 e n. 1104 del
1988) è stata censurata dalla Corte Costituzionale nella recente sentenza n.
263/2022, la quale ha evidenziato come “il legislatore del 2021, prevedendo una disposizione (l'art. 11-octies, comma 2) che cristallizza il contenuto normativo dell'originaria formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso difforme rispetto al contenuto della sentenza OR, così inibendo l'interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea, ha integrato un inadempimento agli obblighi «derivanti dall'ordinamento comunitario» (art.
117, primo comma, Cost.)” (punto 12.4).
Ed infatti, osserva efficacemente il giudice delle leggi in tale pronuncia, “il contesto oggettivo del rimando alle norme secondarie, che opera solo in rapporto al precedente art. 125-sexies t.u. bancario, e la sua delimitazione temporale, circoscritta alle norme secondarie vigenti al momento della conclusione dei contratti – quelli per i quali resta in vigore la formulazione antecedente dell'art. 125-sexies – guidano con precisione verso le norme secondarie che il legislatore del 2021 ha inteso richiamare”, ovvero le “norme regolamentari di trasparenza e di vigilanza operanti fra l'entrata in vigore del
d.lgs. n. 141 del 2010, che ha introdotto il pregresso art. 125-sexies t.u. bancario, e l'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, vale a dire le disposizioni che il 9 febbraio 2011 hanno emendato quelle approvate il 29 luglio 2009”, all'interno delle quali “si rinvengono, quali norme pertinenti rispetto all'art. 125-sexies, tali cioè da giustificare un loro richiamo nello specifico contesto, quelle che si occupano del profilo della riduzione del costo totale del credito in conseguenza del rimborso anticipato. Si tratta, dunque, da un lato, delle norme che esplicitano che il diritto alla riduzione si riferisce ai costi recurring (Sezione VII) e, da un altro lato, delle norme che si soffermano sull'esigenza che siano quantificati «in maniera chiara, dettagliata
e inequivoca gli oneri che maturano nel corso del rapporto», precisandosi che
Proc. N.R.G.A.C. 4792/2022 – Sentenza debbano essere restituiti al consumatore, in caso di estinzione anticipata, solo quelli non maturati, il che costringe a fare riferimento alla mera ipotesi in cui il consumatore abbia corrisposto anticipatamente costi non maturati (Sezioni
VII-bis e XI)” (punto 12.1).
Attraverso il rinvio a tali norme secondarie, “rinvio che si specifica in relazione a un duplice parametro, temporale e oggettivo, risulta univoco
l'intento del legislatore di fissare per il passato un contenuto della norma circoscritto alla interpretazione antecedente alla sentenza OR e che si discosta dai contenuti della citata pronuncia” (punto 12.1).
Tale novum normativo risulta, altresì, in contrasto con il principio secondo cui la modulazione degli effetti temporali di una sentenza che decide su un rinvio pregiudiziale spetta solo alla Corte di Giustizia (CGUE, sentenze 21 dicembre 2016, in cause riunite C154/15, C307/15 e C308/15, Per_4
e altri, punto 70; 28 settembre 1994, in causa C-57/93,
[...] Per_5
punto 31; 2 febbraio 1988, in causa 309/85, e altri, punto 13; 27 Per_6
marzo 1980, in causa 61/79, Amministrazione delle finanze dello Stato, punto 18) nell'ambito della stessa pronuncia (CGUE, sentenza 6 marzo
2007, in causa C-292/04, ME e altri, punto 37), modulazione temporale del tutto assente nella sentenza OR (punti 11.1 - 12).
Sulla base di tali argomenti, la Corte Costituzione ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 octies, comma 2, del Decreto Legge
25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-
19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, nella Legge 23/7/2021, n. 106, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza
e di vigilanza della Banca d'Italia».
Alla luce di tale pronuncia e dei motivi che la sorreggono, ritorna dunque praticabile, per i contratti stipulati antecedentemente alla novella del 2021,
l'interpretazione conforme alla sentenza OR, la quale risulta “oltre che
Proc. N.R.G.A.C. 4792/2022 – Sentenza possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia” (punto
12.4 sentenza n. 263/2022 cit.).
Tale conclusione non appare scalfita ma, anzi, confermata dall'ultimo intervento normativo operato sul tema con il D.L. n. 104/2023 – il quale all'art. 27 ha stabilito che “all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della
Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte»” – considerato che la norma stessa impone di fare applicazione dell'art. 125 sexies T.U.B. in conformità al diritto comunitario.
Ne consegue, pertanto, che correttamente in giudice di primo grado ha riconosciuto al sig. il diritto alla restituzione dei costi oggetto di CP_1
domanda, dovendosi ritenere superata qualsivoglia questione in ordine alla distinzione tra costi “recurring” ed “up front” avendo piuttosto il consumatore diritto, in caso di estinzione anticipata, alla riduzione del costo totale del credito in proporzione alla minore durata del contratto.
4. – Con il terzo motivo di appello parte appellante lamenta che il Giudice di Pace di Eboli considerato quanto previsto in contratto, nonché nel modulo “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”, in cui viene indicata in maniera chiara ed evidente la ripartizione degli oneri contrattuali (cc.dd. “up front” e “recurring”) con specifiche istruzioni relative
Proc. N.R.G.A.C. 4792/2022 – Sentenza all'eventuale rimborsabilità degli stessi, stabilendo correttamente quelle che non sono retrocedibili in caso di estinzione anticipata del contratto da parte del mutuatario, poiché “up front”.
Anche questo motivo di appello è infondato e va respinto: infatti la sentenza gravata, ancorché con motivazione parzialmente diversa, merita di essere confermata.
Invero, occorre premettere che, come correttamente ritenuto dal Giudice di primo grado, nella fattispecie in esame è “ratione temporis” applicabile il disposto dell'articolo 125 sexies T.U.B., nella formulazione successivo all'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 104 del 2010, che ha, appunto, modificato tale norma ed introdotto, per i contratti di credito al consumo, l'articolo 125-sexies. Infatti, il sig. ha concluso con CP_1
in data 01/4/2015 e 01/10/2015 due contratti di prestito Parte_1
personale estinguibile mediante delegazione di pagamento di quota dello stipendio/salario “pro solvendo” (cfr. all.ti della produzione di parte appellante);
Da ciò consegue, con ogni evidenza, che essendo stati i contratti di prestito personale dietro delegazione di pagamento di quota dello stipendio oggetto di causa stipulati tra le parti in causa nel 2015, essi soggiacciono alla disciplina successiva all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 104/2010 e, dunque, all'articolo 125 sexies T.U.B.
L'articolo 125 sexies T.U.B. “ratione temporis” applicabile alla vicenda in esame, nel regolamentare l'ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento ad opera del consumatore, stabilisce: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti
i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.”.
Ne consegue che, nel caso concreto, dovrà farsi riferimento in particolare,
Proc. N.R.G.A.C. 4792/2022 – Sentenza come condivisibilmente fatto dal Giudice di Pace, all'art. 125 sexies, comma
1, T.U.B., vigente “ratione temporis”, il quale prevede il diritto del consumatore ad ottenere “una riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito”.
Fatta questa premessa, occorre rilevare che con ordinanza n. 25977 del 6
Settembre 2023 la Corte di Cassazione Civile, Sezione II, è intervenuta proprio su una questione del tutto sovrapponibile a quella oggetto della presente controversia, vale a dire quella afferente alla validità o meno di clausole contenute nei contratti di finanziamento al consumo sottoscritti nella vigenza della formulazione dell'articolo 125 T.U.B. anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 141/2010. Tali principi appaiono evidentemente estensibili anche alla disciplina introdotta dal D.Lgs. n.
141/2010 la quale fa espresso riferimento a “tutti i costi” come suscettibili di rimborso da parte del cliente-mutuatario in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento al consumo.
La Suprema Corte ha statuito quanto segue: “
2.2. L'art.8 della direttiva
N.87/102/CEE, che contiene norme di ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri in materia di credito al consumo, all'art.8 prevede che “il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata gli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, in conformità alle disposizioni degli Stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito.
2.3. La direttiva 90/88/CEE ha modificato la direttiva 87/102/CEE in relazione al metodo di calcolo del tasso annuo effettivo globale, “al fine di promuovere l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno e garantire ai consumatori un elevato grado di tutela”.
2.4. In particolare, l'art.1 della direttiva 90/88/CEE ha introdotto il concetto di "costo totale del credito al consumatore", nel quale
Proc. N.R.G.A.C. 4792/2022 – Sentenza sono ricompresi tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento.
2.5. L'art.18 della Legge
n.142 del 1992, ratione temporis applicabile, ha recepito le direttive del
Consiglio 87/102/CEE e 90/88/CEE.
2.6. La norma definisce credito al consumo la concessione nell'esercizio di una attività commerciale o professionale di credito sotto forma di dilazione di pagamento o di prestito o di analoga facilitazione finanziaria (finanziamento) a favore di una persona fisica (consumatore) che agisce, in tale rispetto, per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
2.7. L'art.125 del
TUB, nel testo vigente al momento della stipula del contratto di finanziamento, prevede che se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR.
2.8. Il
Tribunale non ha ritenuto di applicare alcuna riduzione del costo complessivo del credito in assenza della delibera attuativa del CICR sulla modalità di riduzione del credito, né ha ritenuto applicabile l'art.125 sexies del TUB, inserito con il D.Lgs n.141 del 2010, che prevede il diritto del consumatore ad una riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento, poiché detta normativa era entrata in vigore il 19.9.2010, dopo la conclusione del contratto e dopo il recesso dell'attore. 2.9. Detta interpretazione è errata, sia perché il diritto alla riduzione del costo totale del credito è previsto dalla normativa interna e dalle direttive europee, sia perché confligge con l'orientamento giurisprudenziale volto a fornire ampia tutela al consumatore nell'ambito del credito al consumo, non solo nella fase di formazione del rapporto e della sua attuazione ma anche nell'ipotesi di adempimento anticipato del contratto. Tale finalità è evidente nella disposizione dell'art.125 del TUB, attuativo delle direttive 87/102/CEE e 90/88/CE, che prevedono il diritto del consumatore ad “un'equa riduzione del costo complessivo del credito”,
Proc. N.R.G.A.C. 4792/2022 – Sentenza concetto che ricomprende “tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il credito”.
2.10. I successivi interventi normativi hanno disciplinato in modo organico la disciplina del credito al consumo, al fine di favorire l'armonizzazione all'interno dei Paesi dell'Unione, specificando le varie forme di credito al consumo, le ipotesi di esclusione e la natura dei costi sostenuti per il finanziamento a cui il consumatore ha diritto in caso di adempimento anticipato.
2.11. In particolare, la direttiva 2008/48/CE, che ha abrogato la direttiva
87/102/CEE, adotta una tecnica di armonizzazione piena, finalizzata a garantire «a tutti i consumatori della Comunità di fruire di un livello elevato ed equivalente dei loro interessi e che crei un vero mercato interno»
(considerando n. 9).
2.12. Fra le disposizioni armonizzate si rinviene l'art. 16, paragrafo 1, secondo cui: «[i]l consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto».
2.13. Il diritto alla riduzione viene, dunque, rapportato al paradigma del «costo totale del credito». Questo è definito all'art. 3, paragrafo
1, lettera g), con riguardo a «tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili;
sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte».
2.14. A fronte di tale disciplina, posta a tutela del consumatore, i successivi paragrafi dell'art. 16 prevedono, a favore di chi ha concesso il credito, il
«diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, sempre che il
Proc. N.R.G.A.C. 4792/2022 – Sentenza rimborso anticipato abbia luogo in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso». Quanto ai limiti - stabiliti sempre dal paragrafo 2 - per tale indennizzo, il paragrafo 4, lettera b), consente agli Stati membri di derogare alla disciplina uniforme, disponendo che il creditore possa «eccezionalmente pretendere un indennizzo maggiore se è in grado di dimostrare che la perdita subita a causa del rimborso anticipato supera l'importo determinato ai sensi del paragrafo 2».
2.15. Dall'esame della legislazione europea e del diritto interno si ricava che il diritto del consumatore al rimborso dei costi in caso di adempimento anticipato, nell'ambito del credito al consumo, non è estraneo alla disciplina antecedente all'art.125 sexies del TUB, che il
Tribunale non ha ritenuto applicabile perché successivo alla data di conclusione ed estinzione del contratto. 2.16. Come affermato dalla
Corte di Giustizia nella sentenza OR dell'11.3.2019, nella causa
C-383/18, le direttive relative al credito al consumo vanno interpretate non soltanto sulla base del loro tenore letterale, ma anche alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di settore (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2019,
Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, C-
649/17, EU:C:2019:576, punto 37). 2.17. La Corte di Giustizia ha rilevato in motivazione che l'articolo 8 della direttiva 87/102, che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48, già stabiliva che il consumatore, «in conformità alle disposizioni degli Stati membri, (…) deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito». Di conseguenza, afferma la Corte di Lussemburgo “l'articolo
16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di «equa riduzione» quella, più precisa, di «riduzione del costo totale del credito» e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare «gli
Proc. N.R.G.A.C. 4792/2022 – Sentenza interessi e i costi”.
2.18. Questo sistema di protezione è fondato sull'idea secondo cui il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2016, e Per_7
, C-377/14, EU:C:2016:283, punto 63).
2.19. Afferma la Corte di Persona_8
Giustizia nella sentenza OR che l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca;
inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito. 2.20. La soluzione offerta dal giudice di merito si pone in contrasto con l'art.125 del TUB, ratione temporis applicabile
e con la consolidata elaborazione giurisprudenziale in tema di diritti del consumatore, privandolo di una tutela effettiva, in caso di adempimento anticipato, sulla base dell'inesistenza di una norma secondaria, la deliberazione del CICR, che ha carattere integrativo di una norma primaria. 2.21. Osserva il collegio che, anche in assenza di una norma attuativa del CICR, il consumatore non può essere privato del suo diritto al rimborso dei costi sostenuti, come previsto dalla norma primaria e dalle direttive citate. 2.22. Se è vero, infatti, che le direttive hanno una efficacia diretta soltanto verticale e che le stesse non possono essere invocate nelle controversie fra privati, è pur vero, in senso opposto, che in ogni caso il Giudice di merito è tenuto ad interpretare la normativa interna di recepimento in modo conforme al diritto europeo.
2.23. Sul punto si richiama quella giurisprudenza europea
Proc. N.R.G.A.C. 4792/2022 – Sentenza che ha condivisibilmente osservato che “nell'applicare il diritto nazionale, e in particolare la legge nazionale espressamente adottata per l'attuazione della direttiva ..., il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato”
(così ex multis CGUE 10.4.1984, causa 14/83, e .
2.24. Per_1 Per_2
Né rileva, come affermato dall'… in controricorso, che il CICR fosse intervenuto nel determinare le modalità di rimborso, demandandolo all'autonomia contrattuale (art. 1 DELIBERA CICR 9.2.2000 pubblicata in
GU), con la specificazione che, nel caso di specie, nessun rimborso era stato previsto in favore del …, in caso di estinzione anticipata del finanziamento. 2.25. Rileva il collegio che una clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, è nulla perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art.33 del D. Lgs
206/2005.
2.26. L'art.33, comma 1 del Codice del Consumo pone un'enunciazione di ordine generale, definendo vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. 2.27.
Si tratta di una disposizione imperativa tesa a sostituire all'equilibrio formale, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l'uguaglianza tra queste ultime nei contratti in cui è parte il consumatore (v., in particolare, sentenze del 17 luglio
2014, e , C-169/14, EU:C:2014:2099, punto 23, Persona_9 Persona_10
nonché del 21 dicembre 2016, e a., C-154/15, C-307/15 e Persona_4
C-308/15, EU:C:2016:980, punti 53 e 55). Secondo la Corte di Giustizia, tale disposizione deve essere considerata come una norma equivalente alle disposizioni nazionali che occupano, nell'ambito dell'ordinamento giuridico interno, il rango di norme di ordine pubblico (v. sentenze del 6 ottobre 2009,
Proc. N.R.G.A.C. 4792/2022 – Sentenza Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, EU:C:2009:615, punti 51 e 52, nonché del 21 dicembre 2016, e a., C-154/15, C-307/15 e Persona_4
C-308/15, EU:C:2016:980, punto 54; Corte di Giustizia UE sez. I,
26/01/2017, n.421). 2.28. Indice univoco del carattere abusivo di una clausola è rappresentato dallo squilibrio non già del valore delle reciproche prestazioni delle parti, bensì del complesso dei diritti e degli obblighi derivanti dal regolamento contrattuale predisposto, tenendo conto “della natura del bene o del servizio oggetto del contratto”. 2.29. L'intervento equilibratore del giudice, previsto anche
d'ufficio, deve tener conto del sinallagma contrattuale, al fine di evitare che il contratto rimanga privo di causa o determini un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi da esso derivanti a danno del consumatore. 2.30. La clausola che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento determina certamente uno squilibrio nel sinallagma contrattuale in danno del consumatore in quanto consente all'ente finanziatore di trattenere somme parametrate all'intera durata del contratto nonostante la prestazione sia stata limitata ad un arco temporale inferiore
(Cassazione civile sez. II, 18/09/2020, n.19565 in cui questa Corte ha chiarito, in tema di mediazione che, qualora sia previsto in contratto un compenso in misura identica (o vicina) a quella stabilita per l'ipotesi di conclusione dell'affare, il giudice deve stabilire se tale clausola determini uno squilibrio fra i diritti e gli obblighi delle parti e sia, quindi, vessatoria, ai sensi dell'art. 33, comma 1, Codice del Consumo, salvo che in tale pattuizione non sia chiarito che, in caso di mancata conclusione dell'affare per ingiustificato rifiuto, il compenso sia dovuto per l'attività sino a quel momento esplicata).
2.31. Poiché la clausola che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito, in caso di estinzione anticipata
Proc. N.R.G.A.C. 4792/2022 – Sentenza del finanziamento, ha natura di clausola abusiva, il giudice ha il dovere di rilevare, anche d'ufficio, la nullità della clausola. 2.32.
Sull'effettività della tutela del consumatore nell'ambito del credito al consumo, merita di essere segnalata la sentenza della Corte Costituzionale,
22/12/2022, n.263, la quale, benchè riferita alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art.11 octies, comma 2 del D. L. 25 maggio 2021, n.73, conv., con modif., nella L. 23 luglio 2021, n.106, ha il pregio di ricostruire la normativa interna ed eurounitaria relativa al credito al consumo, ribadendo importanti principi in tema di norme integrative secondarie e di efficacia nell'ordinamento interno delle sentenze interpretative della Corte di Giustizia.
2.33. In particolare, in relazione alle norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia, regolatrici dei rimborsi al consumatore in caso di estinzione anticipata del finanziamento, la
Corte Costituzionale ha ritenuto illegittimo l'art.11 octies, comma 2 del D. L.
25 maggio 2021, n.73, conv., con modif., nella L. 23 luglio 2021, n.106 nella parte in cui limita ad alcune tipologie di costi il diritto alla riduzione spettante al consumatore per violazione degli art.11 e 117, comma 1 della Costituzione.
2.34. La Corte Costituzionale ha espressamente affermato che il concetto di «riduzione del costo totale del credito», contenuto nella direttiva N. 2008/49 CE ha sostituito il precedente richiamo alla
«nozione generica di "equa riduzione"» presente nell'art. 8 della direttiva 87/102/CEE (sentenza OR, punto 28).
2.35. La Corte
Costituzionale richiama il canone dell'interpretazione teleologica, ispirata all'esigenza di garantire «un'elevata protezione del consumatore» (sentenza
OR, punto 29), per rilevare che «limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere
Proc. N.R.G.A.C. 4792/2022 – Sentenza tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto»
(sentenza OR, punto 32). 2.36. In definitiva, l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia nella sentenza OR all'art. 16, paragrafo
1, della direttiva 2008/48/CE, partendo da un dato sicuramente testuale, ossia il riferimento alla riduzione del costo totale del credito, addiviene a un'interpretazione orientata a una elevata tutela del consumatore - che previene il rischio di abusi, a beneficio anche della concorrenza -, in presenza di contrappesi ritenuti adeguati a favore dei creditori.
2.37 Secondo il giudice delle leggi, “l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di «equa riduzione» quella, più precisa, di «riduzione del costo totale del credito» e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare «gli interessi e i costi”. 2.38. Afferma la Corte di
Giustizia nella sentenza OR che l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca;
inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito. 2.39. Detta interpretazione è certamente estensibile alla direttiva 87/102/CEE, che richiama il concetto più ampio di “equa riduzione del costo complessivo del credito”, ma soprattutto alla direttiva 90/88/CE, che introduce il concetto del costo totale del credito, comprendendovi “tutti i costi del credito,
Proc. N.R.G.A.C. 4792/2022 – Sentenza compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”.
All'esito di questo articolato iter motivazionale la Suprema Corte ha sancito i seguenti principi di diritto:
- “L'art.125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs n.141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”;
- “E' nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art.33 del D. Lgs 206/2005”.
Facendo applicazione dei principi enucleati dalla Corte di Cassazione nel caso di specie ne deriva, in primo luogo, che pur essendo stato il contratto di prestito personale con delegazione di pagamento tramite quinto dello stipendio stipulato nella vigenza della formulazione dell'articolo 125 sexies
T.U.B. il sig. ha comunque diritto alla restituzione dei costi CP_1
alla cui ripetizione chiede la condanna della convenuta e che la pattuizione del predetto contratto è da considerarsi vessatoria ai sensi
e per gli effetti di cui all'articolo 33, co. 1, del Codice del Consumo, come tale nulla.
Infatti, come risulta dalla documentazione in atti, nella pattuizione di cui all'articolo 11) dei contratti di finanziamento sottoscritti dal sig. Parte_4
.R.G.A.C. 4792/2022 – Sentenza
[...] (cfr. all.ti 4 e 6 della produzione di primo grado di parte appellante) si fa rinvio all'articolo 4) del Modulo “Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori” (cfr. all.ti della produzione di primo grado di parte appellante) che esclude la ripetibilità, in caso di estinzione anticipata del prestito, degli oneri di cui alle Commissioni a Controparte_2
le provvigioni all'intermediario del credito e le imposte e tasse, già
[...]
interamente maturate in quanto facenti riferimento all'attività di perfezionamento del finanziamento.
Pertanto, atteso che allorquando si controverta di contratti conclusi tra consumatore e professionista, come nella vicenda in esame risulta provato documentalmente (cfr. contratti all.ti 4 e 6 alla produzione di primo grado di parte appellante) e non contestato dalla appellante, è possibile escludere la vessatorietà della clausola presunta come tale soltanto laddove il professionista, a ciò onerato, fornisca la prova dell'esistenza di una
“trattativa individuale” avente ad oggetto la specifica pattuizione ai sensi dell'articolo 34, co. 4, Codice del Consumo (in termini Cass. Civ., n.
24262/2019), a nulla rilevando la tutela solo formale dell'approvazione per iscritto mediante sottoscrizione ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c., che riguardano il diverso ambito applicativo dei contratti conclusi tra contraenti di pari forza negoziale, ma predisposti unilateralmente da uno di essi.
Dunque, stante la nullità parziale dei contratti di prestito personale sottoscritti dal sig. laddove escludono la ripetibilità dei costi CP_1
sostenuti da quest'ultimo in costanza di rapporto a seguito dell'estinzione anticipata del prestito stesso, essendo provato e non contestato che l'attore ha provveduto ad estinguere anticipatamente il contratto oggetto di causa, sussiste il diritto dell'attore sig. alla restituzione delle somme CP_1
richieste, così come ritenuto dal Giudice di prime cure.
5. – Con il quarto ed ultimo motivo di appello la
[...]
a eccepito che, ogni caso, anche laddove dovesse Parte_1
Proc. N.R.G.A.C. 4792/2022 – Sentenza essere confermata la domanda attorea, in ogni caso per il calcolo degli oneri restituibili al cliente-consumatore occorrerebbe fare ricorso non già al metodo di calcolo proporzionale alla durata del rapporto (c.d. metodo “pro rata temporis”) utilizzato in modo immotivato dal Giudice di prime cure, bensì a quello di rimborso secondo la curva degli interessi.
Passando ad analizzare il quarto motivo di appello, lo stesso risulta parimenti infondato, reputandosi corretto l'utilizzo del metodo di calcolo pro rata temporis ai fini del calcolo del dovuto per i costi non spontaneamente rimborsati dalla appellante.
Anche questo motivo di gravame è infondato va respinto.
Tale criterio, infatti, risulta espressamente previsto nelle Informazioni
Europee di Base sul credito ai Consumatori (alle quali è fatto rinvio nell'art. 11 delle condizioni generali di contratto) quale modalità di determinazione del rimborso dovuto in relazione alle commissioni di gestione, di cui era garantita la rimborsabilità in caso di estinzione anticipata (cfr. pag. 3 di 4 degli allegati n. 4 e 6 della produzione di primo grado di parte appellata), per cui è la stessa regola contrattuale a deporre a favore dell'applicazione del pro rata temporis, sicché per applicazione analogica nonché in conformità ai generali canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 ss. c.c. (in particolare, art. 1370 c.c. in tema di “interpretatio contra stipulatorem”), il suddetto criterio si reputa applicabile anche alle altre commissioni per le quali era stata esclusa la rimborsabilità, non essendovi motivo per derogarvi.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'appello è infondato e va rigettato e, per l'effetto, la sentenza n. 877/2021 del Giudice di Pace di Eboli va integralmente confermata.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
6. - Le spese seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c.
e, stante il rigetto dell'appello, sono poste a carico della CP_3
.R.G.A.C. 4792/2022 – Sentenza
[...] S.P.A. e, considerate la natura, il valore (€ 2.593,02, come dichiarato nell'atto di citazione in appello) e la complessità delle questioni (bassa), in assenza di nota spese, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al
D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022), in complessivi € 1.278,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 213,00 per la fase di studio;
€ 213,00 per la fase introduttiva;
€ 426,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 426,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avvocato FILIPPO LUCIANO CARRELLA, dichiaratosi anticipatario;
7. – Infine, in considerazione dell'esito negativo dell'appello, stante il disposto dell'art. 13, co.
1-quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, Legge n. 228/2012, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di definizione negativa del gravame – come nel caso di specie -, previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al
30/1/2013 (cfr. Cass. Civ., SS.UU. n. 9938/2014 e Circolare del Ministero della Giustizia del 6/7/2015), l'appellante Parte_1
è tenuta alla refusione del doppio del contributo unificato, mandando alla
Cancelleria per le cure del relativo adempimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 877/2021
Giudice di Pace di Eboli;
2) Condanna la alla refusione, in Parte_1
favore di , delle spese di lite, che si liquidano in Controparte_1
complessivi € 1.278,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da
Proc. N.R.G.A.C. 4792/2022 – Sentenza distrarsi in favore dell'Avvocato FILIPPO LUCIANO CARRELLA, dichiaratosi anticipatario;
3) Da' atto che sussistono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato;
4) Manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
Così deciso in Salerno il 22/12/2025
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 4792/2022 – Sentenza