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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 17/11/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2589/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 2589/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili, promosso da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Mecatti Carola (c.f. , elettivamente domiciliato presso il suo Studio C.F._2 in Rimini, Via Verdi 11, PEC: giusta procura in atti;
Email_1
-ricorrente
nei confronti di
, nata Bangkok il 25.03.1977, cittadina svedese (C.F. , Controparte_1 C.F._3 residenza ignota
-resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso introduttivo, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto
AVENTE AD OGGETTO: scioglimento del matrimonio pagina 1 di 4 OSSERVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Il SI. e la SI.ra hanno contratto matrimonio a Rimini in data Parte_1 Controparte_1
19.09.1998, atto trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al n. 114, Parte I, Anno 1998, e dalla loro unione sono nati due figli, e entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti. Per_1 Per_2
Le parti si sono poi separate consensualmente con verbale redatto dal Presidente del Tribunale di
Rimini in data 17.12.2001, poi omologato con decreto del Collegio in data 07.01.2002, nell'ambito del procedimento iscritto al R.G. 3464/2001.
Con ricorso depositato il 9.10.2024, il SI. ha promosso il presente giudizio affinché Parte_1 venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio dalla resistente SI.ra , alle condizioni ivi Controparte_1 formulate, esponendo che dal momento della separazione le parti non hanno più ripreso, neppure temporaneamente, la convivenza coniugale e che certamente la comunione materiale e spirituale dei coniugi non potrà essere ripristinata.
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza di prima comparizione delle parti del 28.01.2024 il procuratore di parte ricorrente ha rappresentato l'assenza del SI. perché residente in [...]Pt_1 ed ha inoltre rilevato il mancato perfezionamento della notifica nel termine assegnato. Il Giudice si è riservato, e con ordinanza del 14.02.2025 ha disposto il rinnovo della notifica, fissando l'udienza del
16.10.2025. All'udienza del 16.10.2025, stante il deposito della documentazione relativa alla notifica di parte ricorrente e al fine di verificare il perfezionamento della notifica nei confronti della SI.ra il Giudice CP_1 si è riservato. Con ordinanza del 22.20.2025 il Giudice Relatore, vista la regolarità e il perfezionamento della notifica e ritenuto opportuno l'ascolto del ricorrente SI. ha fissato l'udienza dell'11.11.2025 per il suo Pt_1 esame. All'udienza dell'11.11.2025 è stato sentito il SI. mediante collegamento a mezzo Microsoft Pt_1
Teams, il quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso e ha dichiarato che: “io e la controparte ci siamo separati nel 2001 e sarà da 11 anni che non ho più contatti con lei;
io dopo la separazione sono andato a Milano e i ragazzi erano andati a Stoccolma con lei;
io successivamente andavo a Stoccolma;
io nel gennaio 2012 mi sono trasferito in Thailandia e sino al 2015 ci sentivamo per le questioni legate ai nostri figli dopo il 2015 non l'ho mai più sentita e che io sappia nemmeno i miei figli la hanno né vista né sentita;
i miei figli hanno 2 anni il maschio e la femmina 26; la femmina è laureata in economia ha una sua famiglia tanto che sono diventato nonno e lavora lì a Stoccolma in una azienda e mi dice di essere felice;
mio figlio lavora in un ristorante a Stoccolma in quanto ha interrotto il suo percorso di studi”. Il Giudice Relatore ha poi, previa rinuncia dei termini per note conclusive, rimesso la causa alla decisione del Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 7.11.2024, non ha poi presentato le sue conclusioni. Tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass. pagina 2 di 4 n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
Preliminarmente viene dichiarata la contumacia della resistente SI.ra , la quale, Controparte_1 regolarmente citata, non si è costituita in giudizio.
Tutto ciò premesso lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro pronunciato.
Ricorre certamente una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Il Collegio deve dunque pronunciare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi, considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso, delle dichiarazioni del ricorrente e dallo stesso comportamento della resistente la quale, rimanendo contumace in tutte le fasi del presente giudizio, ha mostrato di essere indifferente e comunque disinteressato alle vicende del suo matrimonio.
L'oggetto del giudizio limitato alla pronuncia sul vincolo - alla quale la resistente, non costituendosi, non si è opposta - e la natura costitutiva della presente sentenza, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente decidendo nella causa promossa dal sig. nei Parte_1 confronti della sig.ra , ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa: Controparte_1
➢ Pronuncia lo scioglimento del matrimonio fra i coniugi SI. , nato a [...] il Parte_1
19.08.1972 (C.F. ) e la SI.ra , nata Bangkok il 25.03.1977, C.F._1 Controparte_1 cittadina svedese (C.F. , unitisi in matrimonio a Rimini in data 19.09.1998, con C.F._3 atto trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al n. 114, Parte I, Anno 1998;
➢ Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
➢ Compensa interamente le spese del presente procedimento
Così deciso in Rimini, nella Camera di Consiglio del 13 novembre 2025.
pagina 3 di 4 Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 2589/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili, promosso da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Mecatti Carola (c.f. , elettivamente domiciliato presso il suo Studio C.F._2 in Rimini, Via Verdi 11, PEC: giusta procura in atti;
Email_1
-ricorrente
nei confronti di
, nata Bangkok il 25.03.1977, cittadina svedese (C.F. , Controparte_1 C.F._3 residenza ignota
-resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso introduttivo, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto
AVENTE AD OGGETTO: scioglimento del matrimonio pagina 1 di 4 OSSERVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Il SI. e la SI.ra hanno contratto matrimonio a Rimini in data Parte_1 Controparte_1
19.09.1998, atto trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al n. 114, Parte I, Anno 1998, e dalla loro unione sono nati due figli, e entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti. Per_1 Per_2
Le parti si sono poi separate consensualmente con verbale redatto dal Presidente del Tribunale di
Rimini in data 17.12.2001, poi omologato con decreto del Collegio in data 07.01.2002, nell'ambito del procedimento iscritto al R.G. 3464/2001.
Con ricorso depositato il 9.10.2024, il SI. ha promosso il presente giudizio affinché Parte_1 venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio dalla resistente SI.ra , alle condizioni ivi Controparte_1 formulate, esponendo che dal momento della separazione le parti non hanno più ripreso, neppure temporaneamente, la convivenza coniugale e che certamente la comunione materiale e spirituale dei coniugi non potrà essere ripristinata.
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza di prima comparizione delle parti del 28.01.2024 il procuratore di parte ricorrente ha rappresentato l'assenza del SI. perché residente in [...]Pt_1 ed ha inoltre rilevato il mancato perfezionamento della notifica nel termine assegnato. Il Giudice si è riservato, e con ordinanza del 14.02.2025 ha disposto il rinnovo della notifica, fissando l'udienza del
16.10.2025. All'udienza del 16.10.2025, stante il deposito della documentazione relativa alla notifica di parte ricorrente e al fine di verificare il perfezionamento della notifica nei confronti della SI.ra il Giudice CP_1 si è riservato. Con ordinanza del 22.20.2025 il Giudice Relatore, vista la regolarità e il perfezionamento della notifica e ritenuto opportuno l'ascolto del ricorrente SI. ha fissato l'udienza dell'11.11.2025 per il suo Pt_1 esame. All'udienza dell'11.11.2025 è stato sentito il SI. mediante collegamento a mezzo Microsoft Pt_1
Teams, il quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso e ha dichiarato che: “io e la controparte ci siamo separati nel 2001 e sarà da 11 anni che non ho più contatti con lei;
io dopo la separazione sono andato a Milano e i ragazzi erano andati a Stoccolma con lei;
io successivamente andavo a Stoccolma;
io nel gennaio 2012 mi sono trasferito in Thailandia e sino al 2015 ci sentivamo per le questioni legate ai nostri figli dopo il 2015 non l'ho mai più sentita e che io sappia nemmeno i miei figli la hanno né vista né sentita;
i miei figli hanno 2 anni il maschio e la femmina 26; la femmina è laureata in economia ha una sua famiglia tanto che sono diventato nonno e lavora lì a Stoccolma in una azienda e mi dice di essere felice;
mio figlio lavora in un ristorante a Stoccolma in quanto ha interrotto il suo percorso di studi”. Il Giudice Relatore ha poi, previa rinuncia dei termini per note conclusive, rimesso la causa alla decisione del Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 7.11.2024, non ha poi presentato le sue conclusioni. Tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass. pagina 2 di 4 n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
Preliminarmente viene dichiarata la contumacia della resistente SI.ra , la quale, Controparte_1 regolarmente citata, non si è costituita in giudizio.
Tutto ciò premesso lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro pronunciato.
Ricorre certamente una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Il Collegio deve dunque pronunciare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi, considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso, delle dichiarazioni del ricorrente e dallo stesso comportamento della resistente la quale, rimanendo contumace in tutte le fasi del presente giudizio, ha mostrato di essere indifferente e comunque disinteressato alle vicende del suo matrimonio.
L'oggetto del giudizio limitato alla pronuncia sul vincolo - alla quale la resistente, non costituendosi, non si è opposta - e la natura costitutiva della presente sentenza, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente decidendo nella causa promossa dal sig. nei Parte_1 confronti della sig.ra , ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa: Controparte_1
➢ Pronuncia lo scioglimento del matrimonio fra i coniugi SI. , nato a [...] il Parte_1
19.08.1972 (C.F. ) e la SI.ra , nata Bangkok il 25.03.1977, C.F._1 Controparte_1 cittadina svedese (C.F. , unitisi in matrimonio a Rimini in data 19.09.1998, con C.F._3 atto trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al n. 114, Parte I, Anno 1998;
➢ Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
➢ Compensa interamente le spese del presente procedimento
Così deciso in Rimini, nella Camera di Consiglio del 13 novembre 2025.
pagina 3 di 4 Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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