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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 1350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1350 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1350/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MARINO GIORGIO, Presidente e Relatore CARUSO ANTONIO, Giudice DISTEFANO FRANCESCO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5533/2025 depositato il 04/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAM. TERZI n. 29384202500004587001 IRPEF-ALTRO 2013
- PIGNORAM. TERZI n. 29384202500004587001 IRPEF-ALTRO 2014
- PIGNORAM. TERZI n. 29384202500004587001 IRPEF-ALTRO 2015 - PIGNORAM. TERZI n. 29384202500004587001 IRPEF-ALTRO 2016
- PIGNORAM. TERZI n. 29384202500004587001 IRPEF-ALTRO 2017
- PIGNORAM. TERZI n. 29384202500004587001 IRPEF-ALTRO 2018
- PIGNORAM. TERZI n. 29384202500004587001 IRPEF-ALTRO 2019
- PIGNORAM. TERZI n. 29384202500004587001 IRPEF-ALTRO 2020
- PIGNORAM. TERZI n. 29384202500004587001 IRPEF-ALTRO 2021
- PIGNORAM. TERZI n. 29384202500004587001 RADIODIFFUSIONI 2015
- PIGNORAM. TERZI n. 29384202500004587001 REGISTRO 2013
- PIGNORAM. TERZI n. 29384202500004587001 REGISTRO 2015
- PIGNORAM. TERZI n. 29384202500004587001 REGISTRO 2016
- PIGNORAM. TERZI n. 29384202500004587001 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- PIGNORAM. TERZI n. 29384202500004587001 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- PIGNORAM. TERZI n. 29384202500004587001 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- PIGNORAM. TERZI n. 29384202500004587001 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- PIGNORAM. TERZI n. 29384202500004587001 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- PIGNORAM. TERZI n. 29384202500004587001 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- PIGNORAM. TERZI n. 29384202500004587001 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 4.10.2025 Ricorrente_1 adiva questa Corte espondendo di avere ricevuto in data 24.6.2025 pignoramento presso terzi in suo danno relativo anche a 21 cartelle per complessivi € 47702.96, ed in particolare: 29320160047408269000, 29320160062055870000,
29320170010528601000, 29320170010537085001, 29320170043581609000,
29320180007280957001, 29320180020743216000, 29320190001801422001,
29320190019194745000, 29320200040934989000, 29320210117534426000,
29320210164461317000, 29320220036712250000, 29320220064227617000,
29320230016515663000, 29320230035474020000, 29320230041036430000,
29320240008135336000, 29320240022016289000, 29320240054170841000,
29320240079892520000, relative all'Imposta di Registro per gli anni 2013, 2015, 2016, all'Irpef per l'anno 2013, all'Imposta sostituiva Irpef per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, al Canone Radioaudizioni per l'anno 2015, alla Tassa Automobilistica per gli anni 2012, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Eccepiva l'omessa notifica del pignoramento nei suoi confronti, l'omessa notifica delle cartelle, la prescrizione della pretesa azionata.
Si costituiva per il concessionario opponendosi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
A prescindere dalla notifica o meno delle cartelle di pagamento, va rilevato come il ricorrente abbia contestato la sola omessa notifica delle cartelle predette e non anche delle intimazioni di pagamento notificate in data 15.3.2025 e 18.4.2025 (espressamente indicate in seno al pignoramento).
Peraltro ADER ha comprovato la notifica delle dette intimazioni a mani di familiare convivente con inoltro della raccomandata informativa.
L'Art. 60 dpr 600/73 lett bbis dispone che “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente e' eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche: …bbis) se il consegnatario non e' il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo da' notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata”.
Sul punto Cass. 14093/22 ha ribadito che “In tema di notifiche di cartelle esattoriali, risultano illegittime quelle che vengano consegnate ad un familiare convivente se non siano in seguito accompagnate dall'invio della raccomandata informativa all'effettivo destinatario dell'atto. Infatti, in tema di avviso di accertamento, l'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte. Pertanto, dal momento che la raccomandata informativa, quale adempimento essenziale del procedimento di notifica, deve essere regolarmente presente nel procedimento notificatorio stesso, qualunque suo difetto rende illegittimo il procedimento stesso”.
Ne segue che in assenza di impugnazione della stessa, la pretesa è orami cristallizzata.
Sul punto il Collegio ritiene di condividere e dare seguito al recente principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione 6436/2025 dell'11.3.2025. In motivazione è dato leggere “ Nella fattispecie in esame si discute, specificamente, dell'obbligatorietà o facoltatività dell'impugnazione dell'avviso di cui all'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 in ragione della sua riconducibilità o meno all'elenco di atti di cui all'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992. 3.3.2. Secondo il consolidato insegnamento di questa
Corte, in tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell' art. 19
d.lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'Amministrazione finanziaria porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche. È stata, in particolare, riconosciuta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, esplicitando concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, portino, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinata, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 cit. Ne consegue che il contribuente ha la facoltà, non l'onere, d'impugnazione di atti diversi da quelli ivi specificamente indicati (tra le più recenti, Cass. 09/12/2024, n. 31630). E' pacifico pertanto che la mera facoltatività dell'impugnazione sussiste solo per gli atti non tipici.
3.3.3. L'art. 50 comma 2,
d.P.R. n. 602 del 1973, del quale si discute nell'odierna controversia, prevede che, se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, la stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di «un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni». Detto «avviso» corrisponde al precedente «avviso di mora» di cui all'art. 46 d.P.R. cit. nella versione precedente. A tal fine basti considerare che il vecchio art. 46 – intestato «avviso di mora» – prevedeva che l'esattore prima di iniziare l'espropriazione forzata nei confronti del debitore moroso dovesse notificargli un avviso contenente l'indicazione del debito, distintamente per imposte, sopratasse, pene pecuniarie, interessi, indennità di mora e spese, e l'invito a pagare entro cinque giorni;
che, dopo le modifiche di cui al d.l.gs. 26 febbraio 1999 n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337) analoga disposizione si trova nell'attuale art. 50 – intestato «termine per l'inizio dell'esecuzione» – il quale prevede che se l'espropriazione non
è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. Non vi è dubbio, pertanto, che si tratti del medesimo atto e che, di conseguenza, l'avviso di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 è riconducibile all'avviso di mora cui fa riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e) d.lgs. n. 546 del 1992. In questo senso, del resto, si sono espresse anche le Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. U. 31/03/2008, n. 8279. Nello stesso senso Cass.
14/09/2022, n. 27093.) 3.3.4. Con riferimento all'intimazione di pagamento in generale – quale atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata – questa Corte ha ribadito che si tratta di atti assimilati all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, d.P.R. n.
602 del 1973 (cfr. tra le più recenti Cass. n. 22108 del 2024 cit.). Del resto, questa Corte ha già evidenziato che la questione sulla facoltatività o meno dell'impugnazione dell'atto non possa risolversi sulla scorta della mera formale dizione contenuta nell'art. 19 d.lgs. n. 545 del 1992, dovendosi guardare alla funzione intrinseca, analoga a quella propria di uno degli atti tipici ivi contemplati (cfr.
Cass. 15/12/2021, n. 40233). Da ultimo, le Sezioni Unite, affrontando, se pure ai fini di statuizione della giurisdizione, la questione della natura dell'intimazione di pagamento, hanno ribadito «sia pur con riferimento a fattispecie impositiva diversa (ovvero in materia di tasse automobilistiche), che il
"sollecito di pagamento" ricevuto dal contribuente […] è certamente atto che precede l'esecuzione, potendo lo stesso essere assimilato, al di là dell'ininfluente differenza di denominazione, all'avviso previsto dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973 per l'ipotesi che l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento: avviso - comunemente denominato
"avviso di mora" - la cui impugnabilità innanzi alle commissioni tributarie è esplicitamente prevista dall'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992» (Cass. Sez. U. 16/10/2024, n. 26817 che richiama
Cass. Sez. U. 19/11/2007, n. 23832 in motivazione). Le Sezioni Unite, dunque, hanno ribadito che, al di là della diversa denominazione dei singoli atti, deve aversi riguardo alla funzione propria dell'atto ovvero, nella specie, di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata.
3.3.5. Va data, pertanto, continuità alla giurisprudenza secondo la quale il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento – nel senso sopra precisato – non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n. 22108 del 2024 cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736). Va, viceversa, disatteso, il diverso ed isolato orientamento (fatto proprio, tra le più recenti, da Cass. 17/06/2024, n. 16743) che, facendo leva sul solo riferimento letterale, ritiene che l'avviso di intimazione, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non sia un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione.
3.3.6. Il contribuente, pertanto, ha l'onere d'impugnare l'avviso di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione dell'avviso stesso;
ugualmente deve ritenersi con riferimento alla cartella che si assume che nemmeno sia stata notificata. In altri termini l'eccezione di prescrizione, che si afferma maturata prima dell'intimazione di pagamento va fatta valere impugnando quest'ultima, restando preclusa, invece, in sede di impugnazione del successivo atto di pignoramento.
3.4. Va, pertanto, formulato il seguente principi di diritto: «In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione».
Ne segue ulteriormente che alla data di notifica del pignoramento nessuna prescrizione era maturata dalla data di notifica dell'intimazione, atteso che l'eventuale prescrizione maturata precedentemente andava eccepita con l'impugnazione di tale atto.
Spese a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione IV, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Ricorrente_1 contro Agenzia Entrate Riscossione, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio in favore di ADER liquidate in complessivi € 3500.00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Così deciso nella Camera di Consiglio della IV Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I
Grado Catania il 13.02.2026
IL PRESIDENTE rel.
(dott. Giorgio Marino)
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MARINO GIORGIO, Presidente e Relatore CARUSO ANTONIO, Giudice DISTEFANO FRANCESCO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5533/2025 depositato il 04/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAM. TERZI n. 29384202500004587001 IRPEF-ALTRO 2013
- PIGNORAM. TERZI n. 29384202500004587001 IRPEF-ALTRO 2014
- PIGNORAM. TERZI n. 29384202500004587001 IRPEF-ALTRO 2015 - PIGNORAM. TERZI n. 29384202500004587001 IRPEF-ALTRO 2016
- PIGNORAM. TERZI n. 29384202500004587001 IRPEF-ALTRO 2017
- PIGNORAM. TERZI n. 29384202500004587001 IRPEF-ALTRO 2018
- PIGNORAM. TERZI n. 29384202500004587001 IRPEF-ALTRO 2019
- PIGNORAM. TERZI n. 29384202500004587001 IRPEF-ALTRO 2020
- PIGNORAM. TERZI n. 29384202500004587001 IRPEF-ALTRO 2021
- PIGNORAM. TERZI n. 29384202500004587001 RADIODIFFUSIONI 2015
- PIGNORAM. TERZI n. 29384202500004587001 REGISTRO 2013
- PIGNORAM. TERZI n. 29384202500004587001 REGISTRO 2015
- PIGNORAM. TERZI n. 29384202500004587001 REGISTRO 2016
- PIGNORAM. TERZI n. 29384202500004587001 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- PIGNORAM. TERZI n. 29384202500004587001 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- PIGNORAM. TERZI n. 29384202500004587001 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- PIGNORAM. TERZI n. 29384202500004587001 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- PIGNORAM. TERZI n. 29384202500004587001 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- PIGNORAM. TERZI n. 29384202500004587001 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- PIGNORAM. TERZI n. 29384202500004587001 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 4.10.2025 Ricorrente_1 adiva questa Corte espondendo di avere ricevuto in data 24.6.2025 pignoramento presso terzi in suo danno relativo anche a 21 cartelle per complessivi € 47702.96, ed in particolare: 29320160047408269000, 29320160062055870000,
29320170010528601000, 29320170010537085001, 29320170043581609000,
29320180007280957001, 29320180020743216000, 29320190001801422001,
29320190019194745000, 29320200040934989000, 29320210117534426000,
29320210164461317000, 29320220036712250000, 29320220064227617000,
29320230016515663000, 29320230035474020000, 29320230041036430000,
29320240008135336000, 29320240022016289000, 29320240054170841000,
29320240079892520000, relative all'Imposta di Registro per gli anni 2013, 2015, 2016, all'Irpef per l'anno 2013, all'Imposta sostituiva Irpef per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, al Canone Radioaudizioni per l'anno 2015, alla Tassa Automobilistica per gli anni 2012, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Eccepiva l'omessa notifica del pignoramento nei suoi confronti, l'omessa notifica delle cartelle, la prescrizione della pretesa azionata.
Si costituiva per il concessionario opponendosi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
A prescindere dalla notifica o meno delle cartelle di pagamento, va rilevato come il ricorrente abbia contestato la sola omessa notifica delle cartelle predette e non anche delle intimazioni di pagamento notificate in data 15.3.2025 e 18.4.2025 (espressamente indicate in seno al pignoramento).
Peraltro ADER ha comprovato la notifica delle dette intimazioni a mani di familiare convivente con inoltro della raccomandata informativa.
L'Art. 60 dpr 600/73 lett bbis dispone che “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente e' eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche: …bbis) se il consegnatario non e' il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo da' notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata”.
Sul punto Cass. 14093/22 ha ribadito che “In tema di notifiche di cartelle esattoriali, risultano illegittime quelle che vengano consegnate ad un familiare convivente se non siano in seguito accompagnate dall'invio della raccomandata informativa all'effettivo destinatario dell'atto. Infatti, in tema di avviso di accertamento, l'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte. Pertanto, dal momento che la raccomandata informativa, quale adempimento essenziale del procedimento di notifica, deve essere regolarmente presente nel procedimento notificatorio stesso, qualunque suo difetto rende illegittimo il procedimento stesso”.
Ne segue che in assenza di impugnazione della stessa, la pretesa è orami cristallizzata.
Sul punto il Collegio ritiene di condividere e dare seguito al recente principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione 6436/2025 dell'11.3.2025. In motivazione è dato leggere “ Nella fattispecie in esame si discute, specificamente, dell'obbligatorietà o facoltatività dell'impugnazione dell'avviso di cui all'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 in ragione della sua riconducibilità o meno all'elenco di atti di cui all'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992. 3.3.2. Secondo il consolidato insegnamento di questa
Corte, in tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell' art. 19
d.lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'Amministrazione finanziaria porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche. È stata, in particolare, riconosciuta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, esplicitando concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, portino, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinata, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 cit. Ne consegue che il contribuente ha la facoltà, non l'onere, d'impugnazione di atti diversi da quelli ivi specificamente indicati (tra le più recenti, Cass. 09/12/2024, n. 31630). E' pacifico pertanto che la mera facoltatività dell'impugnazione sussiste solo per gli atti non tipici.
3.3.3. L'art. 50 comma 2,
d.P.R. n. 602 del 1973, del quale si discute nell'odierna controversia, prevede che, se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, la stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di «un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni». Detto «avviso» corrisponde al precedente «avviso di mora» di cui all'art. 46 d.P.R. cit. nella versione precedente. A tal fine basti considerare che il vecchio art. 46 – intestato «avviso di mora» – prevedeva che l'esattore prima di iniziare l'espropriazione forzata nei confronti del debitore moroso dovesse notificargli un avviso contenente l'indicazione del debito, distintamente per imposte, sopratasse, pene pecuniarie, interessi, indennità di mora e spese, e l'invito a pagare entro cinque giorni;
che, dopo le modifiche di cui al d.l.gs. 26 febbraio 1999 n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337) analoga disposizione si trova nell'attuale art. 50 – intestato «termine per l'inizio dell'esecuzione» – il quale prevede che se l'espropriazione non
è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. Non vi è dubbio, pertanto, che si tratti del medesimo atto e che, di conseguenza, l'avviso di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 è riconducibile all'avviso di mora cui fa riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e) d.lgs. n. 546 del 1992. In questo senso, del resto, si sono espresse anche le Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. U. 31/03/2008, n. 8279. Nello stesso senso Cass.
14/09/2022, n. 27093.) 3.3.4. Con riferimento all'intimazione di pagamento in generale – quale atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata – questa Corte ha ribadito che si tratta di atti assimilati all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, d.P.R. n.
602 del 1973 (cfr. tra le più recenti Cass. n. 22108 del 2024 cit.). Del resto, questa Corte ha già evidenziato che la questione sulla facoltatività o meno dell'impugnazione dell'atto non possa risolversi sulla scorta della mera formale dizione contenuta nell'art. 19 d.lgs. n. 545 del 1992, dovendosi guardare alla funzione intrinseca, analoga a quella propria di uno degli atti tipici ivi contemplati (cfr.
Cass. 15/12/2021, n. 40233). Da ultimo, le Sezioni Unite, affrontando, se pure ai fini di statuizione della giurisdizione, la questione della natura dell'intimazione di pagamento, hanno ribadito «sia pur con riferimento a fattispecie impositiva diversa (ovvero in materia di tasse automobilistiche), che il
"sollecito di pagamento" ricevuto dal contribuente […] è certamente atto che precede l'esecuzione, potendo lo stesso essere assimilato, al di là dell'ininfluente differenza di denominazione, all'avviso previsto dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973 per l'ipotesi che l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento: avviso - comunemente denominato
"avviso di mora" - la cui impugnabilità innanzi alle commissioni tributarie è esplicitamente prevista dall'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992» (Cass. Sez. U. 16/10/2024, n. 26817 che richiama
Cass. Sez. U. 19/11/2007, n. 23832 in motivazione). Le Sezioni Unite, dunque, hanno ribadito che, al di là della diversa denominazione dei singoli atti, deve aversi riguardo alla funzione propria dell'atto ovvero, nella specie, di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata.
3.3.5. Va data, pertanto, continuità alla giurisprudenza secondo la quale il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento – nel senso sopra precisato – non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n. 22108 del 2024 cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736). Va, viceversa, disatteso, il diverso ed isolato orientamento (fatto proprio, tra le più recenti, da Cass. 17/06/2024, n. 16743) che, facendo leva sul solo riferimento letterale, ritiene che l'avviso di intimazione, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non sia un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione.
3.3.6. Il contribuente, pertanto, ha l'onere d'impugnare l'avviso di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione dell'avviso stesso;
ugualmente deve ritenersi con riferimento alla cartella che si assume che nemmeno sia stata notificata. In altri termini l'eccezione di prescrizione, che si afferma maturata prima dell'intimazione di pagamento va fatta valere impugnando quest'ultima, restando preclusa, invece, in sede di impugnazione del successivo atto di pignoramento.
3.4. Va, pertanto, formulato il seguente principi di diritto: «In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione».
Ne segue ulteriormente che alla data di notifica del pignoramento nessuna prescrizione era maturata dalla data di notifica dell'intimazione, atteso che l'eventuale prescrizione maturata precedentemente andava eccepita con l'impugnazione di tale atto.
Spese a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione IV, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Ricorrente_1 contro Agenzia Entrate Riscossione, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio in favore di ADER liquidate in complessivi € 3500.00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Così deciso nella Camera di Consiglio della IV Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I
Grado Catania il 13.02.2026
IL PRESIDENTE rel.
(dott. Giorgio Marino)