Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 1350
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica delle cartelle esattoriali

    Il giudice rileva che il contribuente ha contestato solo l'omessa notifica delle cartelle, ma non anche delle intimazioni di pagamento notificate successivamente. L'Agenzia delle Entrate ha comprovato la notifica delle intimazioni a familiare convivente con invio di raccomandata informativa, adempiendo agli obblighi di legge.

  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa azionata

    Il giudice, richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. 6436/2025), afferma che l'intimazione di pagamento, equiparabile all'avviso di mora, è un atto autonomamente impugnabile. La mancata impugnazione dell'intimazione comporta la cristallizzazione del credito e l'impossibilità di far valere cause estintive anteriori alla sua notifica. Pertanto, l'eccezione di prescrizione maturata prima dell'intimazione andava fatta valere in quella sede.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 1350
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1350
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

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