Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/04/2025, n. 1366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1366 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
RG 10226/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 10226 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata Parte_1
in Giugliano in Campania (NA) alla via Aniello Palumbo n. 71, presso lo studio dell'avvocato
Giovanni Palma, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
opponente contro
Coop in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in CP_1
Melito di Napoli (NA) alla via E. De Nicola n. 7, presso lo studio dell'avvocato Antonio
Buglione, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
opposto
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte la nel proporre Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3949/2021 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in favore della per l'importo complessivo di € 16.574,55 oltre interessi e spese CP_2 della procedura, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “I. Accertare e dichiarare il pagamento parziale dell'importo ingiunto in data antecedente alla notifica del
Decreto Ingiuntivo. II. Accertare e dichiarare l'illegittimità della richiesta di pagamento delle quote riferite all'unità immobiliare scala A, int.6 III. Revocare il D.I. opposto in quanto il credito azionato non è esigibile e soprattutto non è certo in considerazione della incompleta
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A sostegno delle proprie domande, l'attore ha addotto: che successivamente all'introduzione della procedura monitoria avrebbe versato nelle mani dell'amministratore del condominio la somma complessiva pari ad € 9.000,00, che andrebbe pertanto eventualmente decurtata da quanto ingiunto;
che non sarebbe stato allegato e provato quale sia la consistenza dei lavori realizzati dall'opposta, che in ogni caso non sarebbero stati realizzati correttamente;
di essere proprietaria soltanto di due immobili afferenti al condominio P.co Lago Patria 138.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la parte opposta, la quale, contestando gli assunti della controparte, ha dedotto: di non aver ricevuto alcuna somma dall'amministrazione condominiale;
di aver ottenuto chiarimenti dall'amministrazione condominiale in ordine ai pagamenti relativi ai lavori eseguiti presso il condominio P.co Lago Patria 138; che il proprio credito sarebbero portato dalle delibere condominiali di approvazione dei rendiconti e dai relativi stati di riparto, oltre che dal contratto di appalto. Quindi l'opposta ha così concluso: “a-
) in via preliminare, concedere l'ordinanza di provvisoria esecuzione del D.I. 3949/21 emesso dal Tribunale di Napoli-Nord dr. D'Angiolella; b-) nel merito rigettare l'opposizione proposta per i motivi addotti a sostegno della stessa perché destituiti di qualsiasi fondamento;
c-) verificata la ricorrenza, nella fattispecie, dell'ipotesi di cui all'art. 96 cpc condannare
l'opponente al risarcimento dei danni di cui, ivi, a liquidarsi, d'ufficio, nell'emananda sentenza, nella somma non superiore al valore della presente controversia;
d-) condannare parte attrice alla refusione delle spese e competenze di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario;
e-) concedersi i termini ex art. 183 cpc, VI comma, al fine di meglio precisare i fatti di causa”.
All'esito della prima udienza, con ordinanza del 15.6.2023, rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il giudice ha formulato proposta conciliativa, tuttavia non accettata dalle parti.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., disposto ordine di esibizione dell'elenco dei condomini morosi, del computo metrico dei lavori, del collaudo finale dei lavori effettivamente eseguiti e dell'accettazione dell'opera da parte del condominio committente, nei confronti del
Pag. 2 di 6 (ordinanza del 18.5.2024), il condominio in data 24.9.2024 Parte_2
ha prodotto la documentazione nella sua disponibilità, senza spiegare alcuna domanda. Quindi la causa è stata rinviata per conclusioni.
Sulle conclusioni delle parti, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata rimessa in decisione con provvedimento del 16.12.2024, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. L'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta.
Giova richiamare il consolidato orientamento di legittimità secondo cui «In tema di inadempimento del contratto di appalto, spetta all'appaltatore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, di provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, ove il committente ne eccepisca l'inadempimento.» (cfr. Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 98 del 04/01/2019. Ma anche, più di recente, Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 1701 del 23/01/2025, secondo cui «In tema di contratto di appalto, ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, mentre ove il committente – che abbia la disponibilità fisica e giuridica dell'opera
– proponga domanda di garanzia speciale per le difformità e vizi, spetta allo stesso appaltante dimostrare l'esistenza di tali difformità e vizi e delle conseguenze dannose lamentate.»).
Nel caso di specie, la con la domanda sottesa al ricorso monitorio, ha chiesto CP_2
l'adempimento dell'obbligazione asseritamente nascente in capo all'opponente Parte_1
[... dalla parziale esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto stipulato in data
24.9.2018 con il (cfr. produzione monitoria di parte opposta). Parte_2
Che l'esecuzione dei lavori sia stata soltanto parziale viene allegato dalla stessa opposta con il ricorso monitorio, senza nulla aggiungere in punto di allegazione riguardo ai lavori effettivamente eseguiti e non pagati, nemmeno all'atto della costituzione nella fase dell'opposizione.
Spiegando l'opposizione qui in esame, la ha contestato l'esecuzione dei lavori Parte_1
e la loro correttezza, sicché sarebbe stato onere della provare in giudizio l'esatto CP_2
adempimento, segnatamente riguardo alla consistenza dei lavori effettuati e alla conformità al contratto.
Trattandosi poi di lavori effettuati in favore di un condominio, l'opposta avrebbe dovuto inoltre allegare e provare i fatti costituenti le ragioni per le quali è stato richiesto un pagamento parziale rispetto alla debitoria che viene imputata in atti all'opponente (con il ricorso monitorio si segnala un debito dell'opponente pari a € 71.643,83, ma la richiesta di ingiunzione è relativa alla somma pari a € 16.574,55), circostanza che lascerebbe intendere l'esistenza di un
Pag. 3 di 6 precedente parziale adempimento da parte dell'opponente. Detto in altri termini, parte opposta avrebbe dovuto allegare e provare l'esatta morosità dell'opponente, in rapporto alla quota condominiale di quest'ultimo, atteso che i lavori oggetto del contratto stipulato con il condominio sono andati a beneficio di tutti i condomini.
Ciò posto, se da un lato deve rilevarsi che la carente allegazione dei fatti costitutivi del diritto da parte dell'opposta porta ad escludere che possa ritenersi raggiunta la prova per mancata contestazione (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 10629 del 19/04/2024: «In tema di principio di non contestazione, il relativo onere, in ordine ai fatti costitutivi del diritto, si coordina con
l'allegazione dei medesimi e, considerato che l'identificazione del tema della decisione dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica e, dunque, idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte»), dall'altro, va rilevato che la documentazione versata in atti da parte opposta (così come quella prodotta dal , come si vedrà) non è idonea a far ritenere soddisfatto il Parte_2
relativo onere della prova.
A ben vedere, infatti, il verbale di assemblea condominiale del giorno 8.5.2018, nella parte relativa all'approvazione del consuntivo di spesa relativo all'anno 2017, nulla è in grado di provare riguardo all'oggetto del consuntivo (se relativo a spese ordinarie o straordinarie e se, in particolare, relativo ai lavori oggetto di causa, tenuto conto della circostanza per cui il contratto di appalto prodotto è di epoca successiva - 24.9.2018), né riguardo ai lavori effettivamente eseguiti e alla debitoria imputabile all'opponente; il verbale di assemblea condominiale del giorno 24.9.2019 è relativo, tra l'altro, all'approvazione di un computo metrico non meglio identificato e non appare idoneo a provare i lavori effettivamente eseguiti e la debitoria imputabile all'opponente.
Lo stesso dicasi per le diffide al pagamento indirizzate dal condominio all'opponente, così come per la diffida indirizzata dall'opposta all'opponente (cfr. allegati alla memoria di cui all'art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte opposta).
Nei propri scritti parte opposta fa riferimento anche al verbale di assemblea condominiale del giorno 11.5.2017, all'elenco dei morosi che avrebbe ricevuto dall'amministrazione condominiale nonché alle delibere di approvazione dei rendiconti e ai relativi stati di riparto, documentazione tuttavia non presente in atti.
Pag. 4 di 6 A ben vedere, nemmeno la documentazione versata in atti dal Parte_2 Pt_2
, costituitosi in giudizio per dare seguito all'ordine di esibizione emesso dal giudice in data
[...]
18.5.2024, è idonea in particolare a dare conto dell'esatta consistenza della morosità dell'opponente, in mancanza di un chiaro piano di riparto che – a fronte della morosità di diversi condomini – individui quanto dovuto da ciascuno dei morosi.
Dall'esame della stessa, infatti, emerge che parte opposta abbia lamentato il CP_2 mancato pagamento della somma pari a € 16.574,55 con nota del 4.6.2021 indirizzata al condominio, contestualmente richiedendo l'elenco dei condomini morosi. Il condominio – come è dato capire dall'esame della documentazione in questione – ha fornito all'opposta le intimazioni di pagamento che hanno riguardato sia l'opponente che altri condomini
( e , per un importo complessivo decisamente maggiore Persona_1 Persona_2
rispetto alla contestazione mossa dalla nei fatti senza chiarire a quale dei CP_2 condomini andasse esattamente riferita la morosità lamentata da quest'ultima.
Dalla lettura poi della nota a riscontro che l'amministrazione condominiale rende all'opposta in corso di giudizio (documento datato 24.4.2023 presente sia in allegato alla comparsa di costituzione e risposta sia alla memoria di cui all'art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte opposta), nella quale vengono riportate somme ancora diverse (la debitoria dell'opponente ammonterebbe a € 52.617,59), si ricava che € 20.678,85 non sarebbero stati ancora riscossi dalla restante compagine condominiale, diversa dall'opponente.
Orbene, sulla base del confuso quadro documentale offerto dall'opposta e risultante altresì dall'evasione dell'ordine di esibizione disposto dal giudice – del tutto rituale alla luce della richiesta contenuta nell'atto di citazione senza specifica indicazione del soggetto nei confronti del quale l'ordine avrebbe dovuto essere emesso –, deve ritenersi non chiaramente provata l'esistenza della morosità addebitata all'opponente.
Nulla aggiungono al riguardo il computo metrico e il certificato di avvenuta esecuzione dei lavori depositati dal 138, indicativi soltanto dei lavori assentiti Parte_2
dalla direzione dei lavori.
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al DM 55/2014 applicabili in base al valore della causa dichiarato all'atto dell'iscrizione a ruolo, ridotti del 50 % per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
Pag. 5 di 6 - accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 3949/2021 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in favore della per l'importo complessivo CP_2 di € 16.574,55 oltre interessi e spese della procedura;
- condanna la al pagamento, in favore della delle spese CP_2 Parte_1 del giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.919,27, di cui € 2.538,50 per compensi professionali ed € 380,77 per rimborso spese forfettario al 15 %, oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Giovanni Palma dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa, il 9.4.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
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