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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 25/11/2025, n. 2134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2134 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2643/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2643/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], C.F. , cittadina italiana, C.F._1 elettivamente domiciliata in Merate (LC), Piazza Italia n.8 bis, presso lo studio dell'Avv. Federica Castagnini (C.F. - pec: che la C.F._2 Email_1 rappresenta e difende giusta procura ex art. 83 comma 3 c.p.c. allegata al ricorso e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito al numero di telefax 039.8947971 ovvero al suindicato indirizzo di posta elettronica certificata
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente Controparte_1 C.F._3 a CO (MB), Via Giuseppe Verdi n.12, elettivamente domiciliato in Cassano d'Adda (MI), Via Milano n.24/E, presso lo studio dell'Avv. Paola Margutti (C.F. - pec: C.F._4
e dell'Avv. Carlo Maria Cremonesi (C.F. Email_2
– pec: che lo rappresentano e C.F._5 Email_3 difendono congiuntamente e disgiuntamente giusta procura ex art. 83 comma 3 c.p.c. allegata alla memoria di costituzione e che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di rito ai suindicati indirizzi di posta elettronica certificata RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: IV
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
All'udienza del 19.11.2025 i procuratori delle parti si sono riportati alle rispettive istanze con la precisazione che la ricorrente chiede la conferma dell'attuale contributo (600 euro mensili) con l'aumento dei tempi di permanenza presso il padre.
Il resistente chiede il mantenimento diretto e assegno unico al 50%. Nel caso di mancato accoglimento dell'istanza di collocamento alternato, chiede la riduzione del contributo e il 50% dell'assegno unico familiare.Visto ciò che è emerso dall'udienza, il procuratore della resistente chiede disporsi c.t.u., in subordine la nomina di un curatore delle minori. per Parte_1 1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto a Genova (GE) in data 10/08/2017 tra i sigg.ri e iscritto/trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Parte_1 Controparte_1 Genova al n.293, Parte 2 Anno 2017
2) affidare le figlie minori e congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 Per_2 prevalente presso la madre, odierna ricorrente, con conseguente assegnazione alla medesima della casa già abitazione familiare, sita in CO (MB), Via C.Battisti n.4/F
3) disporre che il padre possa incontrare le figlie con le seguenti modalità:
- Un giorno infrasettimanale fisso, tendenzialmente il mercoledì, dall'uscita di scuola ovvero dalle 16:00 nei periodi di vacanza scolastica fino alla mattina successiva quando le riaccompagnerà a scuola o dalla madre
- a week end alternati con la madre dal sabato mattina fino al lunedì mattina quando le riaccompagnerà a scuola o dalla madre
- nel periodo estivo (dal termine delle lezioni fino all'ultima settimana di agosto) ciascun genitore avrà diritto di trascorrere con le minori 3 settimane anche non consecutive, con interruzione dei diritti di visita dell'altro genitore, nel periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31/05 di ciascun anno
- Nelle vacanze di Natale in alternanza con la madre di anno in anno nei giorni del 24 e 25 dicembre, nonché dal 26/12 al 01/01 e dal 01/01 al 06/01
- Nelle vacanze di Pasqua in alternanza con la madre di anno in anno nei giorni dal Giovedì fino alla Domenica di Pasqua e dal Lunedì fino al Mercoledì successivo
4) prevedere un periodo di due settimane durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 31/05 di ciascun anno, in cui le minori siano collocate presso i nonni materni a Genova con interruzione dei diritti di visita dei genitori, salvo diversi accordi tra le parti
5) porre a carico del padre l'onere di versare alla madre entro il 5 di ogni mese un contributo per il mantenimento ordinario delle due minori pari ad Euro 600,00 complessive (300,00 per ciascuna) soggetto a rivalutazione ISTAT annuale
6) Porre a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie sostenute nell'interesse delle minori come da protocollo in uso al Tribunale di Monza da intendersi qui integralmente richiamato
7) Confermare il diritto della ricorrente a percepire per intero l'Assegno Unico Universale per le minori nonché delle detrazioni fiscali al 100% Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Per Controparte_1
pagina 2 di 10 NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto a Genova in data 10/08/2017 dai Sigg.ri e (iscritto nei Registri dello stato civile del Parte_1 Controparte_1 Comune di Genova al n.243, Parte 2, Anno 2017) alle seguenti CONDIZIONI:
1) Disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori delle figlie minori e Per_1 Per_2
2) Disporre il collocamento paritetico delle figlie minori e presso ciascun genitore con le Per_1 Per_2 seguenti modalità:
- a settimane alterne con ciascun genitore, dal lunedì all'uscita di scuola fino 7 al successivo lunedì al rientro a scuola, in modo tale che le figlie trascorrano con la madre e con il padre 7 (sette) pernottamenti consecutivi, fermo restando che ciascun genitore avrà la facoltà di tenere con sé le figlie un pomeriggio nella settimana di pertinenza dell'altro genitore, scelto di comune accordo, riconducendo le figlie minori presso l'abitazione dell'altro genitore entro le ore 21.30;
- durante le vacanze natalizie ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, fermo restando che il genitore che avrà con sé le figlie il 31/12 le potrà tenere con sé anche per la cena del 24/12 o per il pranzo del 25/12;
- durante le vacanze pasquali, per 3 (tre) giorni consecutivi con ciascun genitore, da concordare di anno in anno;
- durante le vacanze estive per almeno 15 (quindici) giorni consecutivi con ciascun genitore da concordare entro il 30/4 di ogni anno.
3) Confermare l'assegnazione in godimento alla Sig.ra della ex casa coniugale di Parte_1 CO (MB), Via C. Battisti n.4/F, con tutti i beni mobili e gli arredi nella stessa contenuti e con obbligo della medesima di farsi integralmente carico del pagamento del relativo canone di locazione e di tutte le relative utenze;
4) Disporre che entrambi i genitori provvedano al mantenimento diretto delle figlie minori e Per_1 per i paritetici tempi di permanenza presso di loro e senza il versamento di alcun assegno Per_2 perequativo a carico dei medesimi;
5) Disporre il diritto dei genitori a percepire in misura del 50% ciascuno l'assegno unico per le due figlie minori.
6) Disporre l'obbligo dei genitori di contribuire in misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese extra assegno per le due figlie minori secondo le Linee Guida adottate dal Tribunale di Monza e quindi per le seguenti spese e con le seguenti modalità:
Spese straordinarie erogabili senza preventivo accordo.
Spese mediche: (i) ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
(ii) spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es.occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico,nei limiti di un costo di mercato;
(iii) spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es:fisioterapia); (iv) spese mediche urgenti. pagina 3 di 10 Spese scolastiche e di istruzione: (i) iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
(ii) libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
(iii) per le sole materie tecniche e artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola in corso d'anno; (iv) corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
(v) partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
(vi) frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Spese per le quali è necessario il preventivo accordo:
Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore. In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare:
Spese mediche: (i) esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
(ii) cure dentistiche ed ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
(iii) interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
(iv) farmaci omeopatici, di medicina alternativa e sperimentali.
Altre spese: (i) gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
(ii) iscrizione ed oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
(iii) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
(iv) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; (v) iscrizione, corsi, oneri di frequenza ed attrezzature per attività sportive;
(vi) viaggi e vacanze trascorsi senza genitori;
(vii) acquisto ed utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
Documentazione della spesa: ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
Modalità di richiesta e prestazione del consenso. La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno quindi giorni
-salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dall'attività. Entro sette giorni dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
Richiesta di rimborso e modalità di adempimento. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di pagina 4 di 10 spese superiori a euro 500,00, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di sua spettanza.
Benefici fiscali o assicurativi. Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente chiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio.
7) Condannare la Sig.ra a rifondere al Sig. le spese legali del Parte_1 Controparte_1 presente procedimento, oltre 15% per rimborso spese generali,Iva e Cpa come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione in forza di sentenza Tribunale di Monza nr. 349/2024 del 22.5.2024 su conclusioni congiunte delle parti, passata in giudicato. Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza. Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 della L.
6.5.2015 nr. 55. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Relativamente all'affidamento, la L. 56 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso, salvo che risulti contrario all'interesse del minore. L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (Cass. 12308/2010). La ricorrente chiede la conferma delle condizioni della separazione ad eccezione dei tempi di permanenza delle figlie minori in data 08/04/2016 a Genova (GE) e in Per_1 Per_2 data 25/05/2020 a Monza presso il padre, il quale a sua volta, chiede il collocamento alternato e il mantenimento diretto, essendosi trasferito a vivere a CO, vicino alla casa coniugale. All'udienza del 19.11.2025 avanti il G.D. le parti hanno dichiarato: : Parte_1
”Ho aumentato le ore di lavoro, tre giorni la settimana (lunedì, mercoledì e venerdì) esco alle 15.40, gli altri due alle 13.40. pagina 5 di 10 il mercoledì e il venerdì fa ginnastica dalle 16.45 alle 18.30. Per_2
di martedì fa chitarra dalle 17.15 alle 18 e il sabato pomeriggio dalle 15.30 alle Per_1 16.15 nuoto. Da quando è a CO, ho chiesto al padre di tenerle un giorno la settimana e lui non l'ha mai fatto, non capisco come possa gestire il paritetico. Questa settimana sono state malate e le ha tenute mia madre. Possiamo fare due we alternati dal sabato mattina (perché il venerdì il padre li prenderebbe alle 21) al lunedì con accompagnamento a scuola e due giorni infrasettimanali con il padre,lunedì e martedì fissi tutte le settimane. Non sono d'accordo con la proposta del padre, perché lui le vuole tenere di pù nei weekend quando non hanno troppi impegni sportivi. Il padre li teneva 2 weekend interi e uno a metà quando era a Chiavenna. Percepisco l'assegno unico familiare per intero, pari ad euro 470 mensili. Ritengo che non abbia più bisogno del percorso psicologico, ritengo che le bambine Per_1 debbano essere tenute fuori dalla causa data l'età e l'assenza di motivazioni concrete.”.
LE LI :
”Lavoro su 38 ore settimanali spalmate su 6 giorni, anche sabato. Posso anticipare l'uscita quando ho le bambine e portarle ai corsi. La palestra che frequenta è di fronte alla scuola. Per_2 Posso accompagnare a chitarra, qualcuno deve andarla a prendere, perché sono Per_1 impegnato la sera. La palestra dove alleno è a 600 mt, da casa, alleno di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17 alle 20.30 con possibilità di uscire prima, martedì e giovedì 17/19. Le partite sabato o domenica. Io sono disponibile a tenerle tre week end al mese dal giovedì uscita da scuola fino al lunedì con ingresso a scuola, due giorni infrasettimanali martedì e giovedì quando non li tengo nel weekend. Oppure dal sabato mattina fino al lunedì mattina due we al mese e nelle altre settimane due giorni. Chiedo che prosegua il percorso psicologico, me l'ha chiesto la bambina. mi Per_1 Per_1 ha detto che sarebbe disponibile a parlare con il Giudice se noi non ci mettiamo d'accordo. Oppure quale proposta definitiva dal giovedì al lunedì mattina a we alterni, nelle settimane in cui non le tengo nel we di martedì e giovedì.”
Nonostante le varie proposte formulate, le parti non sono riuscite ad addivenire ad un accordo in merito ai tempi di permanenza presso il padre. La ricorrente nulla oppone ad un ampliamento dei tempi di permanenza delle figlie presso il padre, essendosi trasferito a vivere a CO, avendo sottoscritto un contratto di collaborazione sportiva con la Polisportiva CO e dal mese di settembre ha iniziato ad allenare i gruppi giovanili. Tale attività lo impegna nei seguenti giorni e con i seguenti orari: il lunedì, il mercoledì ed il giovedì dalle ore 17.00 fino alle ore 20.30 circa ed il martedì ed il giovedì dalle ore 17.00 fino alle ore 19.00 circa, oltre a qualche ora nel fine settimana per le gare della squadra da lui allenata. Inoltre, il resistente dal mese di marzo 2025 lavora come impiegato amministrativo per una società di Vimercate con un contratto a tempo determinato trasformato da part-time a full- pagina 6 di 10 time nel mese di giugno 2025 per 38 ore la settimana spalmate su 6 giorni, con orario a suo dire flessibile. Il Collegio ritiene che un collocamento alternato delle figlie minori, una ha 5 anni e mezzo e l'altra 9 anni, quindi non autonome negli spostamenti, sia incompatibile con gli orari di lavoro del padre che, tre giorni la settimana, il lunedì, mercoledì e venerdì, dopo aver terminato il suo lavoro di impiegato a Vimercate, deve tornare a CO per allenare le squadre dalle 17 alle 20.30. La figlia il mercoledì e il venerdì fa ginnastica dalle 16.45 alle 18.30. Per_2 Il padre la potrebbe accompagnare ma qualcun altro deve andare a prenderla. La figlia di martedì fa chitarra dalle 17.15 alle 18 e il sabato pomeriggio dalle 15.30 Per_1 alle 16.15 nuoto. La madre tre giorni la settimana (lunedì, mercoledì e venerdì) esce alle 15.40, gli altri due alle 13.40. Inoltre, può contare sull'apporto di sua madre. Il tutto appare maggiormente compatibile con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie. Pertanto, il Collegio dispone un ampliamento dei tempi di permanenza delle figlie minori presso il padre, prevedendo che le tenga a week alternati dal sabato mattina (non dal venerdì, perché finisce gli allenamenti alle 20.30) fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola e due giorni infrasettimanali, che vengono stabiliti di martedì e giovedì, in quanto sono i giorni in cui termina gli allenamenti alle 19. Gli ulteriori periodi vengono previsti come da dispositivo. Sono salvi diversi accordi tra i genitori. Il padre sarebbe disponibile alla prosecuzione del percorso piscologico per la figlia Per_1 che, nel 2024, ha fatto tre incontri con la dott. Parte_2 Nella relazione del 20.12.2024, prodotta dal resistente, la dr. ha scritto come la Parte_2 minore chiedesse un ampliamento dei tempi di permanenza presso il padre, che è stato disposto nel presente giudizio e un rapporto più esclusivo con la madre, senza la presenza della nonna materna, un po' intrusiva. La madre ritiene che la figlia non necessiti di proseguire il percorso psicologico e non sia necessario disporre una c.t.u. per approfondire la situazione. Il Collegio ritiene che non sia necessario, in questo momento, approfondire la situazione. Il padre si è trasferito a vivere vicino alla casa coniugale, terrà di più le figlie e ciò rinsalderà il rapporto tra di loro, essendo stata accolta la richiesta di di trascorrere più tempo con Per_1 il padre. Non si è proceduto all'audizione delle figlie, data la tenera età e l'accoglimento di una richiesta della figlia maggiore. Non si ravvisano i presupposti per la nomina di un curatore speciale alle minori.
III. Il collocamento prevalente presso la madre legittima l'assegnazione in suo favore della casa coniugale, condotta in locazione, come da conforme istanza del resistente. IV. Il contributo al mantenimento dei figli deve essere determinato, ai sensi dell'art. 337ter cod. civ., tenuto conto delle esigenze attuali del figlio, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori. La ricorrente, che lavora part-time dalle 8.25 alle 13.40, presso nel 2024 ha dichiarato CP_2 un reddito netto mensile di euro 1.990,46. pagina 7 di 10 Ha aumentato le ore di lavoro, in quanto tre giorni la settimana esce alle 15.40. Deve pagare un canone di locazione di euro 950 mensili e ha un finanziamento di euro 300 per l'auto. La madre sta percependo l'assegno unico familiare per intero pari ad euro 470 mensili circa.
Il marito dal mese di marzo 2025 lavora come impiegato amministrativo per una società di Vimercate con un contratto a tempo determinato trasformato da part-time a full-time nel mese di giugno 2025 e ha un contratto di collaborazione sportiva con la Polisportiva CO, per cui dal mese di settembre 2025 ha iniziato ad allenare i gruppi giovanili. Allega di percepire euro 3.300 mensili circa da entrambe le attività. Ha reperito una soluzione abitativa a CO vicino alle figlie, condotta in locazione con un canone di euro 750 mensili, comprensivo di spese. Essendo aumentati i suoi redditi ma anche i tempi di permanenza delle figlie presso di lui, la moglie chiede che il contributo di euro 600 mensili al mantenimento delle figlie sia confermato. Il Collegio ritiene che il contributo che le parti hanno concordato in sede di separazione solo un anno fa possa essere confermato perché sono aumentati i tempi di permanenza delle figlie presso di lui ma anche i suoi redditi in misura rilevante. Nel 2023 ha dichiarato, infatti, un reddito annuo netto di euro 4.525 già depurato dall'imposta (regime forfetario). Per gli stessi motivi si ritiene di confermare che la madre percepisca per intero l'assegno unico familiare, trattandosi di accordo tra le parti risalente ad un anno fa, quando il padre aveva redditi notevolmente più bassi. V. Le spese del presente giudizio devono essere compensate tra le parti per la natura necessaria e avendo la ricorrente modificato le conclusioni rispetto al ricorso, aderendo alle conclusioni del resistente, almeno in parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 10.8.2017 in GENOVA (trascritto al nr. 293 parte I del Controparte_1 registro atti di matrimonio di quel Comune); II. Ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato civile del Comune di GENOVA per le annotazioni ai sensi degli artt. 5 e 10 L.
1.12.1970 n. 898; III. Affida le figlie minori in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e facoltà per il padre di tenerle a week end alternati dal sabato al lunedì con accompagnamento a scuola o a casa della madre nei periodi di vacanza e due giorni infrasettimanali, martedì e giovedì tutte le settimane. Nel periodo estivo (dal termine delle lezioni fino all'ultima settimana di agosto) ciascun genitore avrà diritto di trascorrere con le minori 3 settimane anche non consecutive, con interruzione dei diritti di visita dell'altro genitore, nel periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31/05 di ciascun anno. Nelle vacanze di Natale ciascun genitore potrà tenerle in alternanza di anno in anno nei giorni del 24 e 25 dicembre, nonché dal 26/12 al 01/01 o dal 01/01 al 06/01; nelle vacanze di Pasqua in alternanza di anno in anno nei giorni dal Giovedì fino alla Domenica di Pasqua e dal Lunedì fino al Mercoledì successivo;
pagina 8 di 10 le parti potranno prevedere un periodo di due settimane durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 31/05 di ciascun anno, in cui le minori siano collocate presso i nonni materni a Genova con interruzione dei diritti di visita dei genitori. Sono salvi diversi accordi tra le parti IV. Assegna la casa coniugale a;
Parte_1
V. Pone a carico del padre l'importo di euro 600, da versarsi con decorrenza dal mese di novembre 2025 in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento delle figlie. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da novembre 2026 e con riferimento al mese di novembre 2025. Pone inoltre a carico del resistente il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive delle figlie, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede pagina 9 di 10 universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
VI. Dispone che l'assegno unico familiare sia percepito per intero da;
Parte_1 VII. Dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 20 novembre 2025
Il Presidente rel.
dott.ssa Carmen Arcellaschi
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