Sentenza 27 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/10/2003, n. 16116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16116 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE getto46/ 16 / 03 SEZIONE oro Composta dagli Ill.mi SIg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI 1 Presidente - R.G. N. 8006/01 Cron.32786 Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere -Rel. Consigliere Rep. Dott. Attilio CELENTANO Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Ud.06/05/03 - Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS - ha pronunciato la seguente SE NTEN ZA sul ricorso proposto da: SE LA AT, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DONATELLO 23, presso lo studio dell'avvocato PIERGIORGIO VILLA, rappresentata e difesa dagli FABRIZIO FENCI, giusta avvocati MARCO BARTOLINI, delega in atti;
- ricorrente -
contro
COLLEGIO DELLE MISSIONI AFRICANE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA M. MERCATI 38, presso lo 2003 studio dell'avvocato NICOLA MANDARA, rappresentato 2641 difeso dall'avvocato MASSIMO CESARONI, giusta delega -1- in atti;
controricorrente --.. nonchè
contro
MP, in persona del legale COMUNE DI rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUNGOTEVERE FLAMINIO 46, presso lo studio del Dott. GIAMMARCO GREZ, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCO ARIZZI, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 449/00 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 09/01/01 R.G.N. 176/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/05/03 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato VILLA per delega BARTOLINI, FENCI;
udito l'Avvocato TINTO per delega ARIZZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MAURIZIO VELARDI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza del 4 novembre 1999 il Tribunale di Firenze accoglieva parzialmente la domanda proposta da GE NE contro il Collegio delle Missioni Africane e contro il Comune di Lamporecchio, quali eredi, in parti uguali, della signora IM OR, in favore della quale la NE aveva svolto compiti di assistenza e di collaborazione domestica dal 1° aprile 1981 al 16 maggio 1995, data della morte della OR, usufruendo per sé e la famiglia, quale unico compenso previsto dall'accordo iniziale, di un appartamento posto al primo piano dell'immobile. Il Tribunale riteneva provata una prestazione di 4 ore giornaliere, contro le 2,30 previste, e riconosceva alla lavoratrice la qualifica di primo livello. Condannava quindi il Collegio delle Missioni Africane al pagamento di £. 40.081.089, detraendo lire 15.400.000 a titolo di risarcimento del danno per l'occupazione dell'immobile, al predetto ente assegnato in eredità, dal 16.9.95 (termine contrattuale di riconsegna) al 15.11.96; condannava il Comune al pagamento di lire 55.481.089. La decisione veniva separatamente impugnata dal Collegio delle Missioni Africane e dal Comune di Lamporecchio;
proponeva appello incidentale, nei confronti delle Missioni Africane, la signora NE, chiedendone la condanna alla maggiore somma di £. 67.114.955 o, in subordine, di £. 62.234.421. Sosteneva la inammissibilità della domanda riconvenzionale per la ritardata restituzione dell'immobile e, in subordine, che la indennità di occupazione dovuta fosse ragguagliata all'equo canone. Riunite le due cause, con sentenza del 19 dicembre 2000/9 gennaio 2001 3 la Corte di Appello di Firenze, in riforma della decisione di primo grado, condannava il Collegio delle Missioni Africane e il Comune di Lamporecchio, in solido, al pagamento, in favore di GE NE, di lire 7.033.586, a titolo di t.f.r., tredicesima e ferie non godute, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal 16.5.1995 al saldo;
in parziale accoglimento della riconvenzionale proposta dal Collegio delle Missioni Africane, condannava la signora NE al pagamento della somma di lire 7.000.000, così equitativamente determinata, per il titolo dedotto. Compensava fra le parti le spese dei due gradi di giudizio e poneva a carico delle stesse, in parti uguali, quelle già liquidate. I giudici di secondo grado ritenevano, contrariamente al primo giudice, che non fosse stata raggiunta la prova su un orario di lavoro superiore a quello minimo concordato. Osservavano che non era stata proposta una domanda di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost. e che, comunque, anche se la stessa fosse stata proposta sulla scorta di una prestazione superiore a quella concordata, l'accertato rispetto degli accordi impediva l'accoglimento di tale richiesta. Aggiungevano che la concorde prova testimoniale, integrata dalla documentazione acquisita all'udienza del 22.9.99, aveva dimostrato pagamenti per complessive lire 12.421.000 per le ulteriori prestazioni richieste alla signora NE. Per la cassazione di tale sentenza ricorre, formulando cinque motivi di censura, GE NE. Il Collegio delle Missioni Africane e il Comune di Lamporecchio 4 resistono con controricorso. Le parti hanno depositato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo la difesa della ricorrente denuncia violazione dell'art. 2099 c.c. e dell'art. 36 della Costituzione, nonché vizio di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.). Critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sostanzialmente rispettato l'accordo iniziale, senza violazione dell'art. 36 della Costituzione, che non sarebbe stato neppure invocato. Assume, richiamando il contratto, che a fronte dell'impegno preso con lo stesso (di effettuare un minimo di 1002, 5 ore annue, oltre le prestazioni ulteriormente richieste), il corrispettivo del godimento dell'immobile concesso, ammontante, secondo la consulenza tecnica, a £. 165.273 mensili, era del tutto inadeguato;
donde la violazione dell'art. 36 Cost. Aggiunge che la Corte di Appello ha omesso di motivare circa il diritto di GE NE a vedersi riconoscere il compenso spettante per essere stata continuativamente a disposizione della datrice di lavoro. Rileva che il primo giudice aveva, invece, adeguatamente valutato tale punto, statuendo che “attese le necessità dell'inferma e la costante disponibilità della NE, può ritenersi provato l'impegno orario quotidiano di 4 ore dedotte in ricorso...". Deduce che nella domanda con la quale viene dedotta l'insufficienza della retribuzione e il pagamento di quanto spettante sulla base del ccnl di categoria deve ritenersi implicita la richiesta di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost. 5 Nella fattispecie in esame la lavoratrice non si era limitata ad esigere il pagamento delle prestazioni supplementari, ma aveva preteso il pagamento di tutte le differenze retributive per l'orario lavorativo effettivamente svolto. Il motivo non è fondato. I giudici di secondo grado hanno osservato che la lavoratrice non aveva fatto riferimento ai parametri di cui all'art. 36 della Costituzione, in alcun modo richiamati nel ricorso introduttivo;
e che, comunque, anche a voler ritenere implicita la richiesta di adeguamento, sul presupposto della insufficienza di quello corrisposto in natura in considerazione dell'impegno globale di fatto richiesto e prestato, l'accertato rispetto degli accordi impediva l'accoglimento di tale richiesta. Quindi la valutazione della congruità del compenso, in relazione a quelle che erano le richieste contenute nel ricorso introduttivo, vi è stata. E su di essa, che costituisce tipico accertamento di merito, non è possibile tornare in sede di legittimità. Quanto alla lamentata omessa valutazione del compenso per l'obbligo di disponibilità, che sarebbe stato invece valutato dal primo giudice, osserva la Corte che, secondo quanto riportato in ricorso, il Tribunale non aveva affatto determinato un compenso autonomo per la disponibilità (o reperibilità), che neppure si assume richiesto in quanto tale, ma si era limitato ad osservare che “attese le necessità dell'inferma e la costante disponibilità della NE, può ritenersi provato l'impegno orario quotidiano di 4 ore dedotte in ricorso..." La disponibilità era stata valutata solo al fine di determinare un effettivo impegno lavorativo di quattro ore, e queste sole compensate. 6 Essendo mancato un appello incidentale sul punto, la negazione di un autonomo compenso per la disponibilità (che, si ripete, non si assume neppure richiesto) deve ritenersi passata in giudicato. Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 116 e 246 c.p.c., nonché vizio di motivazione, la difesa della ricorrente assume che la Corte di Appello è pervenuta alla sua decisione ritenendo maggiormente attendibili le deposizioni testimoniali dei signori MP, LI, MA e IF rispetto a quelle di OV e dei due figli della lavoratrice;
ma, così operando, non ha tenuto conto che le testi MP e IF, in quanto destinatarie di un legato da parte della signora OR (come risultava dalla copia del testamento pubblico versato in atti) erano in conflitto di interessi con la ricorrente e, quindi, incapaci a testimoniare. Le altre deposizioni (di cui riporta dei brani), una volta eliminate quelle delle testimoni incapaci, non sarebbero idonee a giustificare il minor orario di lavoro ritenuto. Il motivo non è fondato. La nullità della testimonianza resa da persona incapace ex art. 246 c.p.c. deve essere eccepita, ai sensi dell'art. 157, subito dopo l'espletamento della prova, salvo il caso in cui il procuratore della parte interessata non sia stato presente all'assunzione del mezzo istruttorio, nella quale ipotesi la nullità può essere eccepita nell'udienza successiva (Cass., 1° luglio 2002 n. 9553; 18 gennaio 2002 n. 543; 26 luglio 1999 n. 8066; 16 gennaio 1996 n. 303; 10 febbraio 1987 n. 1425). Nel caso in esame, a prescindere da ogni valutazione sulla effettiva sussistenza di un interesse giuridico delle due signore legatarie (e non eredi) a 7 partecipare al giudizio, non si deduce che la eccezione di nullità sia stata tempestivamente proposta (controparte sostiene che la eccezione è stata proposta solo in appello). Ciò è sufficiente per il rigetto del motivo. Con il terzo motivo, denunciando violazione dell'art. 2702 c.c. e vizio di motivazione, la difesa della signora NE assume che la Corte di Appello, ritenendo prevalente il lavoro di pulizia, ha ignorato le risultanze del contratto di lavoro, avente valore di prova legale. Deduce che a pag 2 del citato contratto si legge: “tra le parti si precisa che qualora la SI.na OR avesse necessità di un'assistenza maggiore, la SI.ra AT si impegna ora per allora a prestare la propria attività lavorativa anche per una maggiore quantità di ore giornaliere”. Il riferimento all'assistenza e il fatto che la sig.na OR, affetta da sclerosi multipla, era totalmente inferma ed impossibilitata a muoversi autonomamente, avrebbe dovuto indurre i giudici di appello a qualificare la prestazione lavorativa come riconducibile alla prima categoria del ccnl. Il motivo non è fondato. Va preliminarmente rilevato che, contravvenendo al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, è stato riportato solo uno stralcio del contratto che si assume male interpretato, in quanto contenente, a pag. 2, un riferimento alla "assistenza”. È poi decisiva la valutazione che i giudici di secondo grado hanno fatto sul concreto svolgimento del rapporto. La Corte fiorentina ha ritenuto che la prova testimoniale aveva evidenziato l'assoluta prevalenza delle mansioni relative alla pulizia della 8 casa, “in quanto l'attività di pulizia personale e assistenza infermieristica veniva svolta essenzialmente in caso di assenza della domestica fissa, con la sempre utile presenza dei volontari, che facevano turni al mattino e alla sera per alzare e ricoricare la OR". Tale argomentazione, non censurata dalla ricorrente, è sufficiente al rigetto del motivo, atteso che la signora NE non ha mai lamentato uno svolgimento del rapporto contrario, per quanto contiene la natura delle mansioni, agli accordi presi per iscritto. Con il quarto motivo, denunciando violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c, nonché vizio di motivazione, la difesa della ricorrente deduce che il Tribunale ha erroneamente attribuito valore di prova, quanto al pagamento della somma di £. 12.421.000 da parte di IM OR per le prestazioni ulteriori richieste ad GE NE, a matrici di assegni conto corrente bancario ed agende recanti annotazioni unilaterali, di incerta provenienza. Assume che tale materiale non poteva avere nessun valore probatorio, neppure indiziario, e che la “concorde prova testimoniale”, su cui la Corte di Appello ha fondato la propria decisione sul punto appare tutt'altro che convincente, atteso che le testi IF e MP (incapaci a testimoniare) si erano limitate a riferire di aver annotato su un'agenda le ore in più lavorate dalla NE, senza fornire ulteriori precisazioni, ed il teste MA si era limitato a riferire quanto sentito dalla OR. Il motivo non è fondato. I giudici di appello hanno ritenuto che "la concorde prova testimoniale, integrata con la produzione documentale che la curatela ha potuto rinvenire 9 (libretti di conto corrente con le matrici degli assegni e agende delle quali è stata correttamente autorizzata la produzione all'udienza del 22.09.99 ex art. 420 comma 5 c.p.c.)" avesse dimostrato i pagamenti per complessive lire 12.421.000 che la OR aveva disposto, nel corso del rapporto, a favore della NE per le ulteriori prestazioni a lei richieste. Tale argomentazione segue quella nella quale si assume non provato, da parte della ricorrente, il superamento dell'orario di lavoro minimo concordato con la scrittura privata del 1° aprile 1981. Ne consegue, come osservano i resistenti, che era la lavoratrice a dover provare l'espletamento di prestazioni ulteriori rispetto all'orario minimo e, solo dopo che fosse stata fornita tale prova, controparte avrebbe dovuto provare il pagamento delle ulteriori prestazioni. Se, come assume la ricorrente, le prove testimoniali, le matrici degli assegni e le annotazioni sulle agende non hanno alcun valore probatorio, allora non possono ritenersi provate neppure ulteriori prestazioni. A ciò si deve aggiungere che la prova della estinzione delle obbligazioni connesse a prestazioni aggiuntive è stata ritenuta raggiunta non sulla scorta delle sole matrici degli assegni e delle annotazioni sulle agende, ma anche sulla scorta della concorde prova testimoniale. Tale seconda motivazione viene censurata in modo generico, sul presupposto (errato, per quanto sopra osservato) della incapacità di due dei testimoni e del contenuto, di mero riferimento di quanto appreso dalla signora OR, della testimonianza MA, che non viene trascritta in ricorso. La validità delle testimonianze rese dalle signore IF e MP costituisce ulteriore motivo per il rigetto del motivo. 10 Con il quinto motivo la difesa della ricorrente denuncia violazione degli artt. 2056 e 1226 c.c. e 432 c.p.c., nonché vizio di motivazione. Critica la determinazione del danno subito dal Collegio delle Missioni Africane per la ritardata restituzione dell'immobile, assumendo che aver stabilito equitativamente un danno di lire 7.000.000 per la fruizione dell'immobile nel periodo dal 16.9.95 al 15.11.96 è contrario ai principi in materia di valutazione del danno, che presuppongono la certezza dell'an e la impossibilità di provare, nel preciso ammontare, il quantum. Anche quest'ultimo motivo è infondato. La sentenza di primo grado aveva determinato in lire 15.400.000 il risarcimento del danno per l'occupazione dell'immobile nel periodo ricordato. Il capo della sentenza era stato appellato dalla lavoratrice, che sosteneva la inammissibilità della riconvenzionale e, in subordine, che l'indennità di occupazione dovesse essere ragguagliata all'equo canone. I giudici di appello hanno ritenuto di dover ricorrere alla valutazione equitativa, atteso che l'immobile non era goduto a titolo locativo ma quale corrispettivo di prestazioni, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 1591 c.c., e, comunque, che si trattava di una indennità risarcitoria per l'illegittima protrazione della occupazione, per la quale non era stato provato un particolare pregiudizio. La denuncia di violazione degli artt. 2056 e 1226 c.c. risulta del tutto generica, atteso che non si nega la sussistenza del danno (l'an) né si assume che lo stesso fosse inferiore a quello stabilito dalla Corte di secondo grado;
viene quindi a mancare ogni interesse alla censura. 11 889 N 84-8-11 95911 V1130 OF THE SNES IV OLLINICO VA LV ES INDO VOI O L ICT 'OTION IN VISON VO Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato. La particolare natura della controversia giustifica la compensazione, fra le parti, delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa fra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 6 maggio 2003. Il cons. estensore Il Presidente CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 27 OTT. 2003 CL CANCELLIERÉ Repartile 12