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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 04/03/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R. G. N. 38 /2025
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
Addì 04/03/2025, davanti al giudice onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, viene chiamata la causa iscritta al n. 38/2025 R.G.
Sono presenti l'avv. Michele Pricoco, per parte ricorrente , l'avv. Nicola Modafferi, Parte_1 per delega dell'avv. Emanuele Verghini, per parte resistente . Controparte_1
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., invita le parti alla discussione orale della causa.
Le parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa riportandosi a tutte le rispettive deduzioni, eccezioni, difese e richieste, anche istruttorie, contenute negli atti e verbali di causa e chiedono la decisione. In particolare l'avv. Pricoco evidenzia che in atti non è stata depositata la prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di addebito e, pertanto, la prescrizione si è avverata anche con l'aggiunta dei 311 giorni di sospensione covid19, anche perché manca la prova dell'invio della raccomandata informativa. L'avv. Modafferi, come da orientamento unanime della Cassazione contesta l'obbligo, per l' riscossione, di produzione della raccomandata Controparte_1
informativa posto che tale onere grava sul debitore, il quale deve specificare quale pregiudizio concreto subisce dal mancato ricevimento della raccomanda informativa, non essendo sufficiente sostenere essere intervenuto il periodo prescrizionale del credito contenuto nell'atto impositivo.
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, esaminati gli atti e documenti di causa, ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio, dichiara la contumacia dell' , in CP_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore, e pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Pag. 1 di 6 Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 38/2025 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23/09/1992, elettivamente domiciliato in Taurianova alla Via Orfanotrofio, 10, presso lo studio dell'avv. Michele Pricoco, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
C.F.: – P.I.: ), in Controparte_3 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del suo Presidente pro tempore, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande;
;
-contumace-
E
(P. IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_3
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Euclide, 2, presso lo studio dell'avv. Emanuele Verghini, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, rilasciata da responsabile atti introduttivi del giudizio Calabria, come autorizzato per procura Controparte_4
speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 181515 raccolta n. Persona_1
12772 del 25/07/2024. .
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente chiede di dichiarare l'inesigibilità delle somme riportate nell'Intimazione di
Pagamento n. 094/20249009841420/000 e con essa dell'AVA n. 394/2018000078425000 di €
4.179,83; di ordinare all' la cancellazione delle somme dal ruolo Controparte_1
senza aggravio di spese per il ricorrente;
di condannare le parti convenute, al pagamento delle competenze, spese ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del difensore costituito, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
Parte resistente chiede, in via preliminare, di dichiarare Controparte_5
comunque la tardività/inammissibilità/improcedibilità dell'atto introduttivo della parte ricorrente;
nel merito, ed in via principale, di respingere l'azione avversaria perché infondata in fatto ed in diritto e perché comunque non provata;
in via subordinata, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' ; con vittoria delle spese di lite. Controparte_6
Pag. 2 di 6 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 094/20249009841420/000, notificata in data 9 dicembre 2024, limitatamente all'avviso di addebito n. 394/2018000078425000, di € 4.179, 83, che si presume notificato in data
17 luglio 2018, emesso in conseguenza del presunto omesso versamento di contributi previdenziali
I.V.S. fissi/percentuale sul minimale anno 2017.
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale, estintiva, irrinunciabile dei crediti portati dal suddetto avviso di addebito decorrente dalal data di presunta notifica dell'avviso di addebito.
Dopo la regolare integrazione del contraddittorio, si è costituita l' Controparte_1
ed ha eccepito la decadenza dall'azione ex art. 24 del D.L.gs n. 46/1999 ed ex art. 617 cpc, la sospensione legale della prescrizione con la legge finanziaria per il 2014 e la normativa emessa nel periodo covid19, la prescrizione decennale ex art. 2946 cc, la sua carenza di legittimazione passiva.
La causa è stata, dunque, istruita con prove documentali.
L'opposizione proposta dalla parte ricorrente va qualificata come opposizione ex art. 615 cpc, poiché è stata proposta avverso l'intimazione di pagamento, equiparata, dalla Giurisprudenza, all'atto di precetto.
Con l'opposizione parte ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito, decorrente dalla data indicata quale notifica dell'avviso di addebito, ossia maturata nella fase della riscossione,
e, quindi, l'estinzione dell'obbligo di pagamento che impedisce al creditore di agire esecutivamente.
Tale opposizione non è soggetta a termini di decadenza.
Con riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione passiva si richiama la norma di cui all'art. 39 del D.L.gs n. 112/1999, che si ritiene applicabile fino all'11 gennaio 2025, la quale prevede che “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.
Tale norma evidenzia la concorrente, non necessaria, legittimazione passiva dell'Ente creditore e del Concessionario della riscossione, escludendola laddove si discute solo della regolarità o validità degli atti di riscossione.
Nel caso di specie si discute dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione, per cui la decisione su tale discussione rende definitiva nel merito la pretesa creditoria e ciò individua nell'Ente creditore il legittimato passivo unitamente all'agente della riscossione, competente per legge alla riscossione del credito e, quindi, ad emettere gli atti interruttivi della prescrizione, della cui validità si discute.
Pag. 3 di 6 Il richiamato art. 39 va applicato al caso di specie poiché parte ricorrente ha chiesto di dichiarare la prescrizione del credito a decorrere dalla presunta data di notifica dell'avviso di addebito, ossia la prescrizione maturata nella fase della riscossione, di competenza dell'agente della riscossione in forza del comma 5 dell'art. 30 del D.L. n. 78/2010, il quale prevede che “l'avviso di cui al comma 2 viene consegnato, in deroga alle disposizione contenute nel D.L.gs n. 46/1999, agli agenti della riscossione con le modalità e i termini stabiliti dall' ”, e Controparte_3 del comma 15 che prescrive che “i rapporti con gli agenti della riscossione continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni vigenti”.
Una diversa disciplina, fino al 12 gennaio 2025, non era prevista neppure dall'art. 29 del D.L.gs n.
46/1999, che si occupa delle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi.
Solo con la legge n. 203/2024, entrata in vigore il 12 gennaio 2025, l'art. 29 citato è stato modificato con l'aggiunta, al comma 2, del periodo “Il ricorso è notificato all'ente impositore presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati”.
Alla data di iscrizione a ruolo del ricorso, era, dunque, applicabile l'art. 39 del D.L.gs n. 112/1999
e, quindi, l' risponde della regolarità degli atti di riscossione e, Controparte_1
quindi, della prescrizione maturata nella fase della riscossione, eccezione che attiene alla regolarità degli atti di riscossione.
Né potrebbe portare ad una diversa conclusione la statuizione della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza a S.U. n. 7514/2022.
Il caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte riguardava l'opposizione dell'estratto di ruolo in assenza di un atto di riscossione e l'azione era stata qualificata a sensi dell'art. 24 del D.L.gs n.
46/1999, non potendo essere qualificata ai sensi dell'art. 29 dello stesso decreto legislativo, mancando, si ribadisce, un atto di riscossione.
La stessa Corte di Cassazione, nella motivazione della sentenza, ha affermato la legittimazione passiva dell'ente creditore e al contempo si è occupata del litisconsorzio necessario tra agente della riscossione e creditore, sostenendo che la sentenza è utiliter data anche senza la partecipazione del concessionario ove non viene in discussione un atto dell'esecuzione (considerato che nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario).
La sentenza afferma ancora che “la ricorrenza del litisconsorzio necessario, infatti, è funzionale alla tutela dell'integrità del contraddittorio, alla necessità di una decisione unitaria che abbia effetto nei confronti di più soggetti, sicché per il principio del contraddittorio tutti costoro devono essere posti in grado di partecipare al processo”.
Pag. 4 di 6 Il litisconsorzio è, dunque, necessario quando è in discussione un atto della riscossione, come nel caso di specie, dove il ricorso è stato proposto avverso l'intimazione di pagamento, che sarebbe giunta a credito prescritto.
L' , seppur nella memoria di costituzione non fa menzione, ha Controparte_1
depositato il preavviso di fermo amministrativo n. 09480201900006702000, Fascicolo n.
2019/000091547, con la prova dell'avvenuta consegna dell'atto, in data 28 ottobre 2019, a
, padre del ricorrente, vicino di casa, ossia non convivente, e l'invio, in Persona_2
data 12 novembre 2019, della raccomandata n. 57328530636-1, contenente l'avviso di avvenuta notifica, che riporta il suddetto numero di raccomandata ed il numero del preavviso di fermo amministrativo, ed informa il destinatario dell'atto che lo stesso è stato consegnato al padre vicino di casa.
L'avviso di addebito sopra indicato è riportato nel suddetto preavviso di fermo.
Tale atto costituisce, pertanto, atto interruttivo della prescrizione, per cui il termine di prescrizione quinquennale, dalla data di notifica dell'avviso di addebito a quella del 12 novembre 2019, di notifica del preavviso di fermo, non risulta decorso, così come non risulta decorso da quest'ultima data a quella di notifica dell'intimazione di pagamento opposta con l'aggiunta dei 311 giorni di sospensione della prescrizione ex art. 37 del D.L. n. 18/2020 e art. 11 del D.L. n. 183/2020.
Il ricorso va, dunque, rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi €. 886,00, considerando,
l'importo dell'avviso di addebito, le attuali tariffe ministeriali, l'importo minimo dello scaglione da
€.
1.101 ad €. 5.200, con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali di studio e si pongono a carico della parte ricorrente, , ed a favore della Parte_1
parte resistente , in persona del suo legale rappresentante p.t.. Controparte_1
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
Eugenia Trunfio, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. Rigetta il ricorso;
2. condanna parte ricorrente, , al pagamento degli onorari, che liquida in Parte_1 complessivi €. 886,00, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore della parte resistente , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore.
Palmi, 4 marzo 2025
Il G.O.P., in funzione di G.L.
Eugenia Trunfio
Pag. 5 di 6 Pag. 6 di 6
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
Addì 04/03/2025, davanti al giudice onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, viene chiamata la causa iscritta al n. 38/2025 R.G.
Sono presenti l'avv. Michele Pricoco, per parte ricorrente , l'avv. Nicola Modafferi, Parte_1 per delega dell'avv. Emanuele Verghini, per parte resistente . Controparte_1
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., invita le parti alla discussione orale della causa.
Le parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa riportandosi a tutte le rispettive deduzioni, eccezioni, difese e richieste, anche istruttorie, contenute negli atti e verbali di causa e chiedono la decisione. In particolare l'avv. Pricoco evidenzia che in atti non è stata depositata la prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di addebito e, pertanto, la prescrizione si è avverata anche con l'aggiunta dei 311 giorni di sospensione covid19, anche perché manca la prova dell'invio della raccomandata informativa. L'avv. Modafferi, come da orientamento unanime della Cassazione contesta l'obbligo, per l' riscossione, di produzione della raccomandata Controparte_1
informativa posto che tale onere grava sul debitore, il quale deve specificare quale pregiudizio concreto subisce dal mancato ricevimento della raccomanda informativa, non essendo sufficiente sostenere essere intervenuto il periodo prescrizionale del credito contenuto nell'atto impositivo.
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, esaminati gli atti e documenti di causa, ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio, dichiara la contumacia dell' , in CP_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore, e pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Pag. 1 di 6 Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 38/2025 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23/09/1992, elettivamente domiciliato in Taurianova alla Via Orfanotrofio, 10, presso lo studio dell'avv. Michele Pricoco, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
C.F.: – P.I.: ), in Controparte_3 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del suo Presidente pro tempore, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande;
;
-contumace-
E
(P. IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_3
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Euclide, 2, presso lo studio dell'avv. Emanuele Verghini, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, rilasciata da responsabile atti introduttivi del giudizio Calabria, come autorizzato per procura Controparte_4
speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 181515 raccolta n. Persona_1
12772 del 25/07/2024. .
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente chiede di dichiarare l'inesigibilità delle somme riportate nell'Intimazione di
Pagamento n. 094/20249009841420/000 e con essa dell'AVA n. 394/2018000078425000 di €
4.179,83; di ordinare all' la cancellazione delle somme dal ruolo Controparte_1
senza aggravio di spese per il ricorrente;
di condannare le parti convenute, al pagamento delle competenze, spese ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del difensore costituito, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
Parte resistente chiede, in via preliminare, di dichiarare Controparte_5
comunque la tardività/inammissibilità/improcedibilità dell'atto introduttivo della parte ricorrente;
nel merito, ed in via principale, di respingere l'azione avversaria perché infondata in fatto ed in diritto e perché comunque non provata;
in via subordinata, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' ; con vittoria delle spese di lite. Controparte_6
Pag. 2 di 6 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 094/20249009841420/000, notificata in data 9 dicembre 2024, limitatamente all'avviso di addebito n. 394/2018000078425000, di € 4.179, 83, che si presume notificato in data
17 luglio 2018, emesso in conseguenza del presunto omesso versamento di contributi previdenziali
I.V.S. fissi/percentuale sul minimale anno 2017.
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale, estintiva, irrinunciabile dei crediti portati dal suddetto avviso di addebito decorrente dalal data di presunta notifica dell'avviso di addebito.
Dopo la regolare integrazione del contraddittorio, si è costituita l' Controparte_1
ed ha eccepito la decadenza dall'azione ex art. 24 del D.L.gs n. 46/1999 ed ex art. 617 cpc, la sospensione legale della prescrizione con la legge finanziaria per il 2014 e la normativa emessa nel periodo covid19, la prescrizione decennale ex art. 2946 cc, la sua carenza di legittimazione passiva.
La causa è stata, dunque, istruita con prove documentali.
L'opposizione proposta dalla parte ricorrente va qualificata come opposizione ex art. 615 cpc, poiché è stata proposta avverso l'intimazione di pagamento, equiparata, dalla Giurisprudenza, all'atto di precetto.
Con l'opposizione parte ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito, decorrente dalla data indicata quale notifica dell'avviso di addebito, ossia maturata nella fase della riscossione,
e, quindi, l'estinzione dell'obbligo di pagamento che impedisce al creditore di agire esecutivamente.
Tale opposizione non è soggetta a termini di decadenza.
Con riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione passiva si richiama la norma di cui all'art. 39 del D.L.gs n. 112/1999, che si ritiene applicabile fino all'11 gennaio 2025, la quale prevede che “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.
Tale norma evidenzia la concorrente, non necessaria, legittimazione passiva dell'Ente creditore e del Concessionario della riscossione, escludendola laddove si discute solo della regolarità o validità degli atti di riscossione.
Nel caso di specie si discute dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione, per cui la decisione su tale discussione rende definitiva nel merito la pretesa creditoria e ciò individua nell'Ente creditore il legittimato passivo unitamente all'agente della riscossione, competente per legge alla riscossione del credito e, quindi, ad emettere gli atti interruttivi della prescrizione, della cui validità si discute.
Pag. 3 di 6 Il richiamato art. 39 va applicato al caso di specie poiché parte ricorrente ha chiesto di dichiarare la prescrizione del credito a decorrere dalla presunta data di notifica dell'avviso di addebito, ossia la prescrizione maturata nella fase della riscossione, di competenza dell'agente della riscossione in forza del comma 5 dell'art. 30 del D.L. n. 78/2010, il quale prevede che “l'avviso di cui al comma 2 viene consegnato, in deroga alle disposizione contenute nel D.L.gs n. 46/1999, agli agenti della riscossione con le modalità e i termini stabiliti dall' ”, e Controparte_3 del comma 15 che prescrive che “i rapporti con gli agenti della riscossione continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni vigenti”.
Una diversa disciplina, fino al 12 gennaio 2025, non era prevista neppure dall'art. 29 del D.L.gs n.
46/1999, che si occupa delle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi.
Solo con la legge n. 203/2024, entrata in vigore il 12 gennaio 2025, l'art. 29 citato è stato modificato con l'aggiunta, al comma 2, del periodo “Il ricorso è notificato all'ente impositore presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati”.
Alla data di iscrizione a ruolo del ricorso, era, dunque, applicabile l'art. 39 del D.L.gs n. 112/1999
e, quindi, l' risponde della regolarità degli atti di riscossione e, Controparte_1
quindi, della prescrizione maturata nella fase della riscossione, eccezione che attiene alla regolarità degli atti di riscossione.
Né potrebbe portare ad una diversa conclusione la statuizione della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza a S.U. n. 7514/2022.
Il caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte riguardava l'opposizione dell'estratto di ruolo in assenza di un atto di riscossione e l'azione era stata qualificata a sensi dell'art. 24 del D.L.gs n.
46/1999, non potendo essere qualificata ai sensi dell'art. 29 dello stesso decreto legislativo, mancando, si ribadisce, un atto di riscossione.
La stessa Corte di Cassazione, nella motivazione della sentenza, ha affermato la legittimazione passiva dell'ente creditore e al contempo si è occupata del litisconsorzio necessario tra agente della riscossione e creditore, sostenendo che la sentenza è utiliter data anche senza la partecipazione del concessionario ove non viene in discussione un atto dell'esecuzione (considerato che nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario).
La sentenza afferma ancora che “la ricorrenza del litisconsorzio necessario, infatti, è funzionale alla tutela dell'integrità del contraddittorio, alla necessità di una decisione unitaria che abbia effetto nei confronti di più soggetti, sicché per il principio del contraddittorio tutti costoro devono essere posti in grado di partecipare al processo”.
Pag. 4 di 6 Il litisconsorzio è, dunque, necessario quando è in discussione un atto della riscossione, come nel caso di specie, dove il ricorso è stato proposto avverso l'intimazione di pagamento, che sarebbe giunta a credito prescritto.
L' , seppur nella memoria di costituzione non fa menzione, ha Controparte_1
depositato il preavviso di fermo amministrativo n. 09480201900006702000, Fascicolo n.
2019/000091547, con la prova dell'avvenuta consegna dell'atto, in data 28 ottobre 2019, a
, padre del ricorrente, vicino di casa, ossia non convivente, e l'invio, in Persona_2
data 12 novembre 2019, della raccomandata n. 57328530636-1, contenente l'avviso di avvenuta notifica, che riporta il suddetto numero di raccomandata ed il numero del preavviso di fermo amministrativo, ed informa il destinatario dell'atto che lo stesso è stato consegnato al padre vicino di casa.
L'avviso di addebito sopra indicato è riportato nel suddetto preavviso di fermo.
Tale atto costituisce, pertanto, atto interruttivo della prescrizione, per cui il termine di prescrizione quinquennale, dalla data di notifica dell'avviso di addebito a quella del 12 novembre 2019, di notifica del preavviso di fermo, non risulta decorso, così come non risulta decorso da quest'ultima data a quella di notifica dell'intimazione di pagamento opposta con l'aggiunta dei 311 giorni di sospensione della prescrizione ex art. 37 del D.L. n. 18/2020 e art. 11 del D.L. n. 183/2020.
Il ricorso va, dunque, rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi €. 886,00, considerando,
l'importo dell'avviso di addebito, le attuali tariffe ministeriali, l'importo minimo dello scaglione da
€.
1.101 ad €. 5.200, con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali di studio e si pongono a carico della parte ricorrente, , ed a favore della Parte_1
parte resistente , in persona del suo legale rappresentante p.t.. Controparte_1
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
Eugenia Trunfio, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. Rigetta il ricorso;
2. condanna parte ricorrente, , al pagamento degli onorari, che liquida in Parte_1 complessivi €. 886,00, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore della parte resistente , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore.
Palmi, 4 marzo 2025
Il G.O.P., in funzione di G.L.
Eugenia Trunfio
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