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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/07/2025, n. 11295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11295 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile (Sezione specializzata in materia di diritti della persona e immigrazione)
N° 40783/2024 R.G.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice,
nel procedimento semplificato di cognizione introdotto da
, rapp. e dif. dall'avv. SORZE ELISABETTA, Parte_1
ricorrente
contro
, Controparte_1 rapp. e dif. dall'avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ,
resistente
letti gli atti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA premesso che , cittadino pakistano regolarmente soggiornante ed in possesso dei Parte_1 nulla osta al ricongiungimento familiare con la moglie ed il figlio, a fronte della lamentata impossibilità di fissar un appuntamento per la formalizzazione delle domande di visto e del silenzio
[... dell'Ambasciata d'Italia ad Islamabad, ha chiesto ordinarsi al DEGLI AFFARI ESTERI CP_1 la fissazione dell'appuntamento per la legalizzazione dei Controparte_1 documenti e/o per la formalizzazione della domanda di visto;
vista la costituzione in giudizio della parte resistente, che ha dichiarato, depositando la comunicazione della rappresentanza diplomatico-consolare in tal senso, che l'appuntamento è stato fissato, nelle more del giudizio, per il giorno 05/02/2025, ed ha quindi chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione di spese;
viste le note sostitutive dell'udienza con le quali la parte ricorrente ha aderito alla richiesta di dichiarazione di cessata materia del contendere, ma con condanna della controparte alle spese;
Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile
ritenuto, quanto alla regolamentazione delle spese, che l'intervenuta fissazione dell'appuntamento fa venire meno l'oggetto stesso della controversia e l'interesse di parte attrice a coltivare il giudizio, lasciando tuttavia del tutto impregiudicato quello che avrebbe potuto esserne l'esito ed escludendo pertanto la configurabilità di una soccombenza virtuale;
considerato, d'altronde, che il ricorrente non ha dato alcuna prova che egli o i suoi familiari si siano tempestivamente attivati, attraverso i canali previsti dall'Ambasciata, per prendere l'appuntamento,
e che la P.E.C. depositata in atti è tardiva;
considerato peraltro che la rappresentanza diplomatico-consolare si è attivata non ostanti le ben note gravi difficoltà a cui è confrontata in ragione dell'enorme numero di richieste;
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese.
Così deciso in Roma, addì 26/07/2025.
Il giudice
SC LL
Ordinanza n° 40783/2024 r.g. p. 2 di 2
N° 40783/2024 R.G.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice,
nel procedimento semplificato di cognizione introdotto da
, rapp. e dif. dall'avv. SORZE ELISABETTA, Parte_1
ricorrente
contro
, Controparte_1 rapp. e dif. dall'avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ,
resistente
letti gli atti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA premesso che , cittadino pakistano regolarmente soggiornante ed in possesso dei Parte_1 nulla osta al ricongiungimento familiare con la moglie ed il figlio, a fronte della lamentata impossibilità di fissar un appuntamento per la formalizzazione delle domande di visto e del silenzio
[... dell'Ambasciata d'Italia ad Islamabad, ha chiesto ordinarsi al DEGLI AFFARI ESTERI CP_1 la fissazione dell'appuntamento per la legalizzazione dei Controparte_1 documenti e/o per la formalizzazione della domanda di visto;
vista la costituzione in giudizio della parte resistente, che ha dichiarato, depositando la comunicazione della rappresentanza diplomatico-consolare in tal senso, che l'appuntamento è stato fissato, nelle more del giudizio, per il giorno 05/02/2025, ed ha quindi chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione di spese;
viste le note sostitutive dell'udienza con le quali la parte ricorrente ha aderito alla richiesta di dichiarazione di cessata materia del contendere, ma con condanna della controparte alle spese;
Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile
ritenuto, quanto alla regolamentazione delle spese, che l'intervenuta fissazione dell'appuntamento fa venire meno l'oggetto stesso della controversia e l'interesse di parte attrice a coltivare il giudizio, lasciando tuttavia del tutto impregiudicato quello che avrebbe potuto esserne l'esito ed escludendo pertanto la configurabilità di una soccombenza virtuale;
considerato, d'altronde, che il ricorrente non ha dato alcuna prova che egli o i suoi familiari si siano tempestivamente attivati, attraverso i canali previsti dall'Ambasciata, per prendere l'appuntamento,
e che la P.E.C. depositata in atti è tardiva;
considerato peraltro che la rappresentanza diplomatico-consolare si è attivata non ostanti le ben note gravi difficoltà a cui è confrontata in ragione dell'enorme numero di richieste;
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese.
Così deciso in Roma, addì 26/07/2025.
Il giudice
SC LL
Ordinanza n° 40783/2024 r.g. p. 2 di 2