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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/11/2024, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
n. 2333/2024 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa MA Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2333 del Ruolo Generale volontaria giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi
TRA
, nata a [...] il [...] c.f. , e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] c.f. entrambi Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Salvatore Perrotta c.f. e Antonio Maione C.F._3
c.f. presso il cui studio in Arzano (NA), via Antonio Saviano n.1, C.F._4
elettivamente domiciliano, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: All'udienza del 07.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte nel termine perentorio del 06.11.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'omologa della separazione alle condizioni indicate.
Il PM apponeva il visto in data 19.06.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c depositato in data 05.06.2024, i ricorrenti e Parte_1 pagina 1 di 4 , premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Arzano (NA) il 04.04.2009, Parte_2
dalla cui unione nascevano due figli: MA (a Mugnano di Napoli il 25.08.2009) e (a Napoli Per_1
il 08.10.2011) dedotta una crisi coniugale tale da rendere impossibile la prosecuzione del matrimonio, chiedevano all'intestato Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo.
All'udienza del 07.11.2024, sostituita con note scritte, depositate il 05.11.24 i ricorrenti ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. per la pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui al ricorso, che di seguito si riportano:
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con
l'obbligo del reciproco rispetto;
2. affidare i figli minori e in forma condivisa ad entrambi i genitori Persona_2 Persona_3
con collocazione degli stessi presso il domicilio della madre , in Arzano (NA) alla G. Parte_1
Carducci, 3;
3. assegnare la casa coniugale con tutto l'arredo alla madre, sig.ra che ci vivrà Parte_1
con i propri figli minori MA ed Per_1
4. quanto alla regolamentazione del diritto di visita il padre, sig. potrà vedere e Parte_2
tenere con sè i figli MA e liberamente, compatibilmente con i loro impegni scolastici e Per_1
comunque non meno di 1 volta a settimana, previo preavviso alla IG.ra . Il IG. Parte_1 [...]
inoltre terrà con sé i figli minori, a week-end alterni, dal sabato mattina alle 10:00 fino alla Pt_2
domenica sera alle ore 20:00. I minori trascorreranno, secondo il criterio dell'alternanza, con il padre
pagina 2 di 4 il 24 dicembre, il 1 ed il 6 gennaio, con la madre il 25 , 26 , 31 dicembre, mentre il giorno di
Pasqua e quello del Lunedì in Albis ad anni alterni con ciascun genitore. I minori trascorreranno con entrambi i genitori il giorno del proprio compleanno e del proprio onomastico, mentre trascorreranno con il padre il giorno della festa del papà e con la madre quello della festa della mamma. I minori trascorreranno due settimane consecutive del mese di luglio o di agosto con il padre anche i luogo diverso dal domicilio paterno e con pernottamento presso di lui. I minori trascorrerano, inoltre due settimane consecutive del mese di luglio o di agosto con la madre, anche in luogo diverso dalla residenza, senza diritto di visita del padre. Ciascun genitore terrà informato
l'altro della località su dove i minori saranno condotti al di fuori delle rispettive residenze assicurando il contatto telefonico quotidiano con il genitore non presente;
5. La IG.ra rinuncia espressamente a qualunque assegno di mantenimento, Parte_1
essendo economicamente autosufficiente;
6. Il IG. si obbliga espressamente al pagamento di un assegno, entro e non Parte_2
oltre il giorno 10 (dieci) di euro 450,00 (QUATTROCENTOCINQUANTA/OO) al coniuge
[...]
a titolo di concorso al mantenimento dei figli minori MA e pari ad Euro Pt_1 Per_1
225,00 per ogni figlio, a mezzo bonifico bancario/ postale e/o su carta prepagata. L'assegno sarà ogni anno automaticamente adeguato secondo gli indici ISTAT.
7. Il IG. autorizza sin da ora la IG.ra alla riscossione in Parte_2 Parte_1 forma integrale del 100% (centopercento) dell'assegno unico/assegno nucleo familiare spettante per i due figli e Pertanto autorizza la IG.ra a Persona_2 Persona_3 Parte_1
presentare la domanda per ottenere il beneficio indicato nella misura del 100% e del quale, sin
d'ora, ne autorizza l'incasso.
8. Porre a carico del sig. il pagamento del 50% delle spese straordinarie Parte_2
sostenute per i minori MA e purchè previamente concordate e debitamente Per_1
documentate dalla madre . Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio, Parte_1
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludicosportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN.
9. il sig. lascerà la casa coniugale portando via con sè solo i propri effetti Parte_2
personali, entro e non oltre giorni sette dal deposito della presente separazione consensuale presso il Tribunale di Napoli Nord;
10. i coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare il numero di cellulare per consentire le comunicazioni nell'interesse della prole. I coniugi si impegnano rispettivamente a non impedire il rapporto dei figli con l'altro genitore;
pagina 3 di 4 11. i coniugi acconsentono ai sensi dell'art.24 della L.03/2003 al rilascio e/o rinnovo dei passaporti
e carte identità valide per l'espatrio per loro ed per i figli minori;
12.le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, ordine pubblico e conformi all'interesse della prole il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , a nata a [...] il Parte_1
29.06.1983, e , nato a [...] il [...], ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. Parte_2
ed omologa le condizioni di cui al ricorso come riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Arzano (Atto n. 9, Parte II, Serie A - Anno 2009);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 07.11.2024
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa MA Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2333 del Ruolo Generale volontaria giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi
TRA
, nata a [...] il [...] c.f. , e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] c.f. entrambi Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Salvatore Perrotta c.f. e Antonio Maione C.F._3
c.f. presso il cui studio in Arzano (NA), via Antonio Saviano n.1, C.F._4
elettivamente domiciliano, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: All'udienza del 07.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte nel termine perentorio del 06.11.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'omologa della separazione alle condizioni indicate.
Il PM apponeva il visto in data 19.06.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c depositato in data 05.06.2024, i ricorrenti e Parte_1 pagina 1 di 4 , premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Arzano (NA) il 04.04.2009, Parte_2
dalla cui unione nascevano due figli: MA (a Mugnano di Napoli il 25.08.2009) e (a Napoli Per_1
il 08.10.2011) dedotta una crisi coniugale tale da rendere impossibile la prosecuzione del matrimonio, chiedevano all'intestato Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo.
All'udienza del 07.11.2024, sostituita con note scritte, depositate il 05.11.24 i ricorrenti ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. per la pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui al ricorso, che di seguito si riportano:
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con
l'obbligo del reciproco rispetto;
2. affidare i figli minori e in forma condivisa ad entrambi i genitori Persona_2 Persona_3
con collocazione degli stessi presso il domicilio della madre , in Arzano (NA) alla G. Parte_1
Carducci, 3;
3. assegnare la casa coniugale con tutto l'arredo alla madre, sig.ra che ci vivrà Parte_1
con i propri figli minori MA ed Per_1
4. quanto alla regolamentazione del diritto di visita il padre, sig. potrà vedere e Parte_2
tenere con sè i figli MA e liberamente, compatibilmente con i loro impegni scolastici e Per_1
comunque non meno di 1 volta a settimana, previo preavviso alla IG.ra . Il IG. Parte_1 [...]
inoltre terrà con sé i figli minori, a week-end alterni, dal sabato mattina alle 10:00 fino alla Pt_2
domenica sera alle ore 20:00. I minori trascorreranno, secondo il criterio dell'alternanza, con il padre
pagina 2 di 4 il 24 dicembre, il 1 ed il 6 gennaio, con la madre il 25 , 26 , 31 dicembre, mentre il giorno di
Pasqua e quello del Lunedì in Albis ad anni alterni con ciascun genitore. I minori trascorreranno con entrambi i genitori il giorno del proprio compleanno e del proprio onomastico, mentre trascorreranno con il padre il giorno della festa del papà e con la madre quello della festa della mamma. I minori trascorreranno due settimane consecutive del mese di luglio o di agosto con il padre anche i luogo diverso dal domicilio paterno e con pernottamento presso di lui. I minori trascorrerano, inoltre due settimane consecutive del mese di luglio o di agosto con la madre, anche in luogo diverso dalla residenza, senza diritto di visita del padre. Ciascun genitore terrà informato
l'altro della località su dove i minori saranno condotti al di fuori delle rispettive residenze assicurando il contatto telefonico quotidiano con il genitore non presente;
5. La IG.ra rinuncia espressamente a qualunque assegno di mantenimento, Parte_1
essendo economicamente autosufficiente;
6. Il IG. si obbliga espressamente al pagamento di un assegno, entro e non Parte_2
oltre il giorno 10 (dieci) di euro 450,00 (QUATTROCENTOCINQUANTA/OO) al coniuge
[...]
a titolo di concorso al mantenimento dei figli minori MA e pari ad Euro Pt_1 Per_1
225,00 per ogni figlio, a mezzo bonifico bancario/ postale e/o su carta prepagata. L'assegno sarà ogni anno automaticamente adeguato secondo gli indici ISTAT.
7. Il IG. autorizza sin da ora la IG.ra alla riscossione in Parte_2 Parte_1 forma integrale del 100% (centopercento) dell'assegno unico/assegno nucleo familiare spettante per i due figli e Pertanto autorizza la IG.ra a Persona_2 Persona_3 Parte_1
presentare la domanda per ottenere il beneficio indicato nella misura del 100% e del quale, sin
d'ora, ne autorizza l'incasso.
8. Porre a carico del sig. il pagamento del 50% delle spese straordinarie Parte_2
sostenute per i minori MA e purchè previamente concordate e debitamente Per_1
documentate dalla madre . Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio, Parte_1
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludicosportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN.
9. il sig. lascerà la casa coniugale portando via con sè solo i propri effetti Parte_2
personali, entro e non oltre giorni sette dal deposito della presente separazione consensuale presso il Tribunale di Napoli Nord;
10. i coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare il numero di cellulare per consentire le comunicazioni nell'interesse della prole. I coniugi si impegnano rispettivamente a non impedire il rapporto dei figli con l'altro genitore;
pagina 3 di 4 11. i coniugi acconsentono ai sensi dell'art.24 della L.03/2003 al rilascio e/o rinnovo dei passaporti
e carte identità valide per l'espatrio per loro ed per i figli minori;
12.le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, ordine pubblico e conformi all'interesse della prole il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , a nata a [...] il Parte_1
29.06.1983, e , nato a [...] il [...], ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. Parte_2
ed omologa le condizioni di cui al ricorso come riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Arzano (Atto n. 9, Parte II, Serie A - Anno 2009);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 07.11.2024
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
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