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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 02/12/2024, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2726/2024 vg promosso dai coniugi:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. MUSSATO CP_1 C.F._1
ANNA,
C.F. , con il patrocinio dell'avv. MUSSATO CP_2 C.F._2
ANNA,
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata il 21/06/2024 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 8 - Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 23/06/2020, innanzi al presidente del Tribunale di Modena
nella procedura di separazione consensuale RG.N. 517/2020, omologata con decreto del
01/07/2020;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“ Regolamentazione dell'affido dei figli minori
- i genitori continueranno ad esercitare le responsabilità genitoriali in via condivisa e nell'interesse superiore della figlia e secondo le sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
- i genitori accettano di calendarizzare il diritto di visita della figlia, ma nell'ottica del mantenimento della proficua collaborazione già in essere, si danno atto di poter vedere la pagina 2 di 8 figlia anche al di fuori del piano genitoriale, secondo le esigenze e/o i desiderata della figlia;
- la figlia manterrà la propria residenza con la madre presso la casa famigliare in Per_1
Castelfranco Emilia (Mo) – fraz. Panzano alla Via per Panzano n. 2 e sarà collocata in modo paritario fra i genitori secondo la seguente calendarizzazione:
In considerazione del fatto che il SI. lavora su turni come impiegato presso CP_2
l'aeroporto di Bologna, vista la sua occupazione lavorativa, lo stesso terrà la figlia almeno
15 pernotti mensili -secondo un piano che lo stesso si impegna ad inviare mensilmente alla madre, previo accordo con la medesima, non appena l'azienda renderà noti i turni di lavoro e in ogni caso entro il giorno 25 di ciascun mese.
Al contempo, la SI.ra terrà con sé la figlia per le restanti notti del mese, CP_1 Per_1
che non dovranno essere superiori a 15, tanto da garantire la completa bigenitorialità e
La SI.r , stante sue necessità di lavoro e formazione, comunicherà al SI CP_1 CP_2
entro il 31.05. dell'anno precedente i weekend annuali ove non potrà tenere con sé la figlia.
Con riferimento alle festività natalizie e pasquali: i genitori si impegneranno affinch Per_1
trascorra con il padre, alternativamente di anno in anno, il giorno di Natale o quello di
Santo Stefano, il giorno di Capodanno o quello dell'Epifania, nonché il giorno di Pasqua
o quello di Pasquetta, compatibilmente con gli impegni lavorativi del sig. e le CP_2
esigenze della sig.ra , salvo diverso accordo fra le parti. Altre festività e ponti CP_1
verranno concordati di anno in anno dai genitori.
Durante le vacanze scolastiche estive e invernali, o comunque durante le ferie del sig.
il padre terrà la figlia con sé per un periodo di due settimane, anche non CP_2
consecutive, salvo diverso accordo fra le parti. I coniugi s'impegnano a concordare i pagina 3 di 8 rispettivi periodi di vacanza da trascorrere con la figlia e a comunicarsi tempestivamente il luogo, l'indirizzo e i recapiti telefonici dei luoghi di villeggiatura.
Nello specifico, il periodo estivo prescelto andrà comunicato all'altro genitore entro il 30
aprile di ciascun anno.
- eventuali modifiche alla calendarizzazione del collocamento estivo dei minori dovranno essere concordate fra i genitori entro il 31.12 dell'anno precedente;
- in caso di impossibilità per motivi lavorativi, familiari o di salute di un genitore ad occuparsi dei minori nel periodo di competenza (o parte di esso), il genitore impossibilitato si rivolgerà dapprima all'altro genitore chiedendone la disponibilità (anche tramite la rete familiare) ed in via subordinata la figlia verrà iscritta ad un servizio educativo estivo ovvero affidata ad una baby sitter, con spese da ripartirsi fra i genitori secondo le modalità della spesa straordinaria.
Durante la permanenza esclusiva dei minori presso il genitore, è fatto salvo, previo accordo e qualora possibile, il diritto di visita dell'altro genitore per una sera a settimana.
Contributo al mantenimento dei figli minori
- valutata la situazione reddituale dei genitori, i tempi di permanenza paritari dei figli, la flessione reddituale e le spese fisse del padre mentre la madre ha subito un incremento economico e non è gravata da canoni e/ o mutui, gli stessi concordano che non vi è
necessario il contributo al mantenimento in favore dell'altro coniuge e ciascuno provvederà al mantenimento diretto della figlia per i periodi di propria spettanza a far data dal deposito del ricorso.
- i genitori concordano nel sostenere nella misura del 50% ciascuno le rette relative alla frequenza d presso la Scuola Steineriana di Bologna;
Per_1
Spese straordinarie pagina 4 di 8 - relativamente alle spese straordinarie, i genitori concordano che siano sostenute dai genitori per la quota del 50% ciascuno. Per l'individuazione delle spese e la modalità di rimborso e la chiara identificazione delle spese si richiama il Protocollo del Tribunale
Civile di Bologna, il cui testo quivi si riporta e reperibile all'indirizzo:
https://www.ordineavvocatibologna.net/documents/19808/50921/2017
131+TribunaleBolognaCoaBolognaProtocolloSpeseStraordinarieMateriaFamiglia/be686f
db-bc0f-4158-bbf7-6a920177fd5f
“Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento:
Sono le spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenuto in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dai genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico – ricreative – culturali, preceduta dalla scelta concordata delle attività (incluse le spese per l' acquisto delle relative attrezzature);
pagina 5 di 8 b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete familiare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite scolastiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti, spese mediche aventi carattere d'
urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità:
il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà
presunto decorsi dieci giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso e non oltre il 15 del mese successivo, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità
della stessa.
pagina 6 di 8 Gli eventuali rimborsi e/o sussidi dello Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie”.
Spese straordinarie non rimborsabili tra i genitori
In relazione ad attività di studio, sportive e ludico-ricreative ciascun genitore è libero di proporre, nell'esclusivo interesse del minore, attività al di fuori di quelle concordate. In
mancanza di motivata opposizione dell'altro genitore alla frequentazione dell'attività da parte del minore, il genitore proponente sosterrà integralmente la spesa relativa alla prescelta attività.
Le parti dichiarano di essere entrambe economicamente autosufficienti e di nulla avere l'un l'altro a che pretendere a titolo di mantenimento o alimenti.
I genitori dovranno prestare ciascuno il proprio consenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto e, al contempo, entrambi i genitori prestano il consenso affinchè possa avere un Per_1
autonomo passaporto.
I genitori si impegnano reciprocamente a garantire la possibilità di chiamare /
videochiamare quotidianamente la figlia, entro le ore 21.00, quando la stessa starà con l'altro genitore.
Stante il collocamento paritetico della figlia, i genitori si riservano, previo accordo fra le parti, di trasferire la residenza d dalla madre al padre, qualora ve ne fosse necessità. Per_1
Il genitore comunicherà l'avvenuto trasferimento nell'arco di cinque giorni all'altro genitore.
Con integrale compensazione delle spese legali del presente procedimento.”
P.Q.M
pagina 7 di 8 il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in SAN GIOVANNI IN
PERSICETO (BO) il 01/09/2012 fra nata a [...] il CP_1
09/05/1980 e nato a [...] il [...] alle condizioni CP_2
sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SAN GIOVANNI IN
PERSICETO (BO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2012 Atto n. 27 Parte I
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data
13/11/2024
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2726/2024 vg promosso dai coniugi:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. MUSSATO CP_1 C.F._1
ANNA,
C.F. , con il patrocinio dell'avv. MUSSATO CP_2 C.F._2
ANNA,
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata il 21/06/2024 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 8 - Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 23/06/2020, innanzi al presidente del Tribunale di Modena
nella procedura di separazione consensuale RG.N. 517/2020, omologata con decreto del
01/07/2020;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“ Regolamentazione dell'affido dei figli minori
- i genitori continueranno ad esercitare le responsabilità genitoriali in via condivisa e nell'interesse superiore della figlia e secondo le sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
- i genitori accettano di calendarizzare il diritto di visita della figlia, ma nell'ottica del mantenimento della proficua collaborazione già in essere, si danno atto di poter vedere la pagina 2 di 8 figlia anche al di fuori del piano genitoriale, secondo le esigenze e/o i desiderata della figlia;
- la figlia manterrà la propria residenza con la madre presso la casa famigliare in Per_1
Castelfranco Emilia (Mo) – fraz. Panzano alla Via per Panzano n. 2 e sarà collocata in modo paritario fra i genitori secondo la seguente calendarizzazione:
In considerazione del fatto che il SI. lavora su turni come impiegato presso CP_2
l'aeroporto di Bologna, vista la sua occupazione lavorativa, lo stesso terrà la figlia almeno
15 pernotti mensili -secondo un piano che lo stesso si impegna ad inviare mensilmente alla madre, previo accordo con la medesima, non appena l'azienda renderà noti i turni di lavoro e in ogni caso entro il giorno 25 di ciascun mese.
Al contempo, la SI.ra terrà con sé la figlia per le restanti notti del mese, CP_1 Per_1
che non dovranno essere superiori a 15, tanto da garantire la completa bigenitorialità e
La SI.r , stante sue necessità di lavoro e formazione, comunicherà al SI CP_1 CP_2
entro il 31.05. dell'anno precedente i weekend annuali ove non potrà tenere con sé la figlia.
Con riferimento alle festività natalizie e pasquali: i genitori si impegneranno affinch Per_1
trascorra con il padre, alternativamente di anno in anno, il giorno di Natale o quello di
Santo Stefano, il giorno di Capodanno o quello dell'Epifania, nonché il giorno di Pasqua
o quello di Pasquetta, compatibilmente con gli impegni lavorativi del sig. e le CP_2
esigenze della sig.ra , salvo diverso accordo fra le parti. Altre festività e ponti CP_1
verranno concordati di anno in anno dai genitori.
Durante le vacanze scolastiche estive e invernali, o comunque durante le ferie del sig.
il padre terrà la figlia con sé per un periodo di due settimane, anche non CP_2
consecutive, salvo diverso accordo fra le parti. I coniugi s'impegnano a concordare i pagina 3 di 8 rispettivi periodi di vacanza da trascorrere con la figlia e a comunicarsi tempestivamente il luogo, l'indirizzo e i recapiti telefonici dei luoghi di villeggiatura.
Nello specifico, il periodo estivo prescelto andrà comunicato all'altro genitore entro il 30
aprile di ciascun anno.
- eventuali modifiche alla calendarizzazione del collocamento estivo dei minori dovranno essere concordate fra i genitori entro il 31.12 dell'anno precedente;
- in caso di impossibilità per motivi lavorativi, familiari o di salute di un genitore ad occuparsi dei minori nel periodo di competenza (o parte di esso), il genitore impossibilitato si rivolgerà dapprima all'altro genitore chiedendone la disponibilità (anche tramite la rete familiare) ed in via subordinata la figlia verrà iscritta ad un servizio educativo estivo ovvero affidata ad una baby sitter, con spese da ripartirsi fra i genitori secondo le modalità della spesa straordinaria.
Durante la permanenza esclusiva dei minori presso il genitore, è fatto salvo, previo accordo e qualora possibile, il diritto di visita dell'altro genitore per una sera a settimana.
Contributo al mantenimento dei figli minori
- valutata la situazione reddituale dei genitori, i tempi di permanenza paritari dei figli, la flessione reddituale e le spese fisse del padre mentre la madre ha subito un incremento economico e non è gravata da canoni e/ o mutui, gli stessi concordano che non vi è
necessario il contributo al mantenimento in favore dell'altro coniuge e ciascuno provvederà al mantenimento diretto della figlia per i periodi di propria spettanza a far data dal deposito del ricorso.
- i genitori concordano nel sostenere nella misura del 50% ciascuno le rette relative alla frequenza d presso la Scuola Steineriana di Bologna;
Per_1
Spese straordinarie pagina 4 di 8 - relativamente alle spese straordinarie, i genitori concordano che siano sostenute dai genitori per la quota del 50% ciascuno. Per l'individuazione delle spese e la modalità di rimborso e la chiara identificazione delle spese si richiama il Protocollo del Tribunale
Civile di Bologna, il cui testo quivi si riporta e reperibile all'indirizzo:
https://www.ordineavvocatibologna.net/documents/19808/50921/2017
131+TribunaleBolognaCoaBolognaProtocolloSpeseStraordinarieMateriaFamiglia/be686f
db-bc0f-4158-bbf7-6a920177fd5f
“Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento:
Sono le spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenuto in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dai genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico – ricreative – culturali, preceduta dalla scelta concordata delle attività (incluse le spese per l' acquisto delle relative attrezzature);
pagina 5 di 8 b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete familiare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite scolastiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti, spese mediche aventi carattere d'
urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità:
il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà
presunto decorsi dieci giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso e non oltre il 15 del mese successivo, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità
della stessa.
pagina 6 di 8 Gli eventuali rimborsi e/o sussidi dello Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie”.
Spese straordinarie non rimborsabili tra i genitori
In relazione ad attività di studio, sportive e ludico-ricreative ciascun genitore è libero di proporre, nell'esclusivo interesse del minore, attività al di fuori di quelle concordate. In
mancanza di motivata opposizione dell'altro genitore alla frequentazione dell'attività da parte del minore, il genitore proponente sosterrà integralmente la spesa relativa alla prescelta attività.
Le parti dichiarano di essere entrambe economicamente autosufficienti e di nulla avere l'un l'altro a che pretendere a titolo di mantenimento o alimenti.
I genitori dovranno prestare ciascuno il proprio consenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto e, al contempo, entrambi i genitori prestano il consenso affinchè possa avere un Per_1
autonomo passaporto.
I genitori si impegnano reciprocamente a garantire la possibilità di chiamare /
videochiamare quotidianamente la figlia, entro le ore 21.00, quando la stessa starà con l'altro genitore.
Stante il collocamento paritetico della figlia, i genitori si riservano, previo accordo fra le parti, di trasferire la residenza d dalla madre al padre, qualora ve ne fosse necessità. Per_1
Il genitore comunicherà l'avvenuto trasferimento nell'arco di cinque giorni all'altro genitore.
Con integrale compensazione delle spese legali del presente procedimento.”
P.Q.M
pagina 7 di 8 il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in SAN GIOVANNI IN
PERSICETO (BO) il 01/09/2012 fra nata a [...] il CP_1
09/05/1980 e nato a [...] il [...] alle condizioni CP_2
sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SAN GIOVANNI IN
PERSICETO (BO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2012 Atto n. 27 Parte I
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data
13/11/2024
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 8 di 8