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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/03/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di separazione iscritta al R.G. V.G. 6902/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Maria Avella
da C.F. PA C.F._2
avv. Vittoria Caruso avv. Tiziana Apuzzo
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 4.3.25 depositate il 26.2.25, in conformità a quanto indicato nel ricorso congiunto depositato in data 27.5.24;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti condizioni: “1. I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto.
2. I coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento essendo entrambi autonomi economicamente.
3. La casa coniugale sita in Roma, Via
Riccardo Forster n. 166, attualmente in comproprietà al 50% tra i coniugi, è assegnata alla moglie
IG.ra , con tutto quanto in essa contenuto, fatta eccezione per il PA
tappeto caucasico RV e per alcuni libri (scelti dal marito, previo accordo con la moglie). Il marito se ne allontanerà anticipatamente entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, asportando parte dei propri effetti e beni personali. Alla scadenza del suindicato termine di 30 giorni, sarà facoltà della IGnora procedere alla eventuale sostituzione PA delle chiavi senza fornirne copia al marito che potrà comunque accedere all'immobile – previo accordo con la moglie – per prelevare i beni non ancora asportati. Il completamento dell'asportazione di tutti gli effetti e beni personali (compresi i suindicati beni mobili, e cioè il 2 tappeto e libri) potrà essere effettuato, previo accordo tra le parti, entro e non oltre 15 giorni dal provvedimento di omologa della separazione consensuale da parte del Tribunale di Roma. Resta inteso che, in caso di mancata omologa della separazione consensuale da parte del Tribunale di
Roma, e quindi di mancata assegnazione della casa coniugale alla moglie, il marito avrà diritto a rientrare nella casa coniugale, quale comproprietario della stessa ivi residente. Entro 60 giorni dalla data del provvedimento di omologa della separazione consensuale da parte del Tribunale di
Roma, il marito si impegna a trasferire la propria residenza dalla casa coniugale”, così omologandosi la separazione in conformità, prendendosi altresì atto delle ulteriori pattuizioni di carattere negoziale (e, segnatamente, :
4. A completa definizione dei rapporti economici e patrimoniali esistenti tra le parti, da considerarsi essenziali e sostanziali agli accordi stessi ed elementi funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale, il marito IG.
si obbliga a trasferire alla moglie IG.ra la Parte_1 PA
propria quota pari al 50% della proprietà del seguente immobile sito nel Comune di Roma, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e si possiede, ben noti alle parti, con tutti gli accessori, pertinenze e accessioni, con ogni servitù attiva e passiva esistente, liberi da pesi e oneri e con tutti i diritti, gli obblighi e le riserve contenuti negli atti di provenienza: immobile sito in Roma, alla Via
Riccardo Forster n.166, scala A, int. 2, piano 1, con annessa cantina, entrambi censiti al N.C.E.U. al foglio 882, particella 78, Sub. 2, Z.C. 6, categ. A/2, classe 8, consistenza vani 9, R.C. € 2.021,93.
5. A completa definizione dei rapporti economici e patrimoniali esistenti tra le parti, da considerarsi essenziali e sostanziali agli accordi stessi ed elementi funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale, la moglie IG.ra si obbliga PA
a trasferire al marito IG. la propria quota del 50% della quota di proprietà Parte_1
dei seguenti immobili siti nel Comune di NO (LE), nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e si possiedono, ben noti alle parti, con tutti gli accessori, pertinenze e accessioni, con ogni servitù attiva e passiva esistente, liberi da pesi ed oneri e con tutti i diritti, gli obblighi e le riserve contenuti negli atti di provenienza: immobili facenti parte del complesso immobiliare sito in
NO (LE) alla Via Piave n.30, censiti al N.C.E.U. al foglio 5, particella 1788, e con i seguenti subalterni: • Quota indivisa pari al 4181/10000 del diritto di piena proprietà (in comunione legale con la moglie): o Sub. 23, categoria C/6 (posto auto), classe 1, superficie catastale mq. 17, R.C. €
14,847 Via Piave n. 30, piano S1 • Quota indivisa pari al ½ del diritto di piena proprietà (in comunione legale con la moglie): o Sub. 6, categoria C/1 (bottega), classe 2, superficie catastale mq. 59, R.C. € 457,84, Via Piave n. SN, piano S1 o Sub. 34, categoria C/2 (locale deposito), classe
3, superficie catastale mq. 76, R.C. € 82,43, Via Piave n. 30, piano 3 o Sub. 15, categoria C/6
(posto auto), classe 1, superficie catastale mq. 17, R.C. € 15,80, Via Piave n. 30, piano S1 • Piena ed esclusiva proprietà (in comunione legale con la moglie): o Sub. 8, categoria A/3 3
(appartamento), classe 4, vani 3,5, superficie catastale mq. 80 (escluse aree scoperte mq. 66), R.C.
€ 135,57, Via Piave n. 30, piano S1 o Sub. 24, categoria A/3 (appartamento), classe 4, vani 6, superficie catastale mq. 104 (escluse aree scoperte mq. 93), R.C. € 232,41, Via Piave n. 30, piano 1
o Sub. 25, categoria A/3 (appartamento), classe 4, vani 5,5, superficie catastale mq. 107, R.C. €
213,04, Via Piave n. 30, piano 1 o Sub. 29, categoria A/3 (appartamento), classe 4, vani 5,5, superficie catastale mq. 102, R.C. € 213,04, Via Piave n. 30, piano 2 o Sub. 32, categoria C/2
(locale deposito), classe3, superficie catastale mq. 76, R.C. € 82,43, Via Piave n. 30, piano 3 o Sub.
10 categoria C/6 (posto auto), classe 1, superficie catastale mq. 22, R.C. € 20,45, Via Piave n. 30, piano S1 o Sub. 16 categoria C/6 (posto auto), classe 2, superficie catastale mq. 23, R.C. € 24,94,
Via Piave n. 30, piano S1 o Sub. 17 categoria C/6 (posto auto), classe 2, superficie catastale mq.
18, R.C. € 19,52, Via Piave n. 30, piano S1 o Sub. 19 categoria C/6 (posto auto), classe 2, superficie catastale mq. 9, R.C. € 9,76, Via Piave n. 30, piano S1 o Sub. 20 categoria C/6 (posto auto), classe 2, superficie catastale mq. 9, R.C. € 9,76, Via Piave n. 30, piano S1 • Quota indivisa pari al 38589/200000 del diritto di piena proprietà (in comunione legale con la moglie) dell'immobile facente parte del complesso immobiliare sito in NO (LE) alla Via Piave n.30, piano T, censito al N.C.E.U. al foglio 4, particella 1278, categoria D/6, R.C. 147,50 • Quota indivisa pari al 38589/200000 del diritto di piena proprietà (in comunione legale con la moglie) del terreno sito in NO (LE) censito al N.C.E.U. al foglio 5, particella 1796, classe seminativo 02, superficie mq are 01-ca 06, Reddito dominicale € 0,57 – Reddito agrario € 0,33 6. I coniugi, in relazione alle attribuzioni patrimoniali di cui ai suindicati punti 4. e 5., chiedono l'esenzione da ogni imposta o tassa, ai sensi dell'art. 19 Legge 74/87 e della sentenza della Corte Suprema di
Cassazione n. 154/1999. 7. I coniugi si impegnano a stipulare gli atti pubblici, di cui ai suindicati punti 4. e 5., entro e non oltre 30 giorni dal provvedimento di omologa della presente separazione da parte del Tribunale di Roma, dinanzi al notaio scelto dal marito, e a farsi carico rispettivamente di ogni spesa relativa alla stipula (tasse fisse e spese notarili) a ciascuno di essi spettante in qualità di acquirente.
8. I coniugi dichiarano che gli immobili di cui innanzi saranno reciprocamente trasferiti liberi da pesi ed oneri.
9. Il marito IG. , con riferimento ai trasferimenti Pt_1
immobiliari in suo favore di cui al punto 5., si impegna a condividere nella misura del 50% con la moglie IG.ra il ricavato derivante da una eventuale vendita o locazione (da decidere PA
e gestire autonomamente e a sua totale discrezione) relativa al singolo ed unico appartamento identificato al Foglio 5, particella 1788, sub 24 categoria catastale A3, classe 4, vani 6, R.C. €
232,41 (indicato con il n. A/3) facente parte del suindicato complesso immobiliare sito in NO
(LE), Via Piave n.30. 10. I coniugi, con lo scioglimento del regime di comunione legale dei beni ex art. 191 c.c., si impegnano altresì a dividere tra di essi, come in effetti dividono sin da ora, a titolo di “comunione de residuo”, le somme riferite a tutti i conti correnti, fondi, investimenti, depositi, 4 libretti bancari e/o postali polizze assicurative e ogni altra forma di investimento in comunione legale tra di essi;
conseguentemente il marito IG. corrisponde sin da ora e a tale titolo Pt_1
alla moglie IG.ra , a mezzo bonifico bancario da eseguirsi sul conto corrente intestato PA
alla IG.ra (IBAN [...]) entro cinque PA giorni dalla sottoscrizione del presente atto, l'importo di € 117.000,00 (euro centodiciasettemila/00) che il IGnor dichiara corrispondere al 50% del proprio Pt_1
patrimonio mobiliare in comunione tra i coniugi riferito ai conti correnti, fondi, investimenti, depositi, libretti bancari e/o postali, polizze assicurative e ogni altra forma di investimento a lui intestati;
la IG.ra accetta e dichiara di non avere null'altro a pretendere rispetto a PA
quanto dal marito dichiarato essere il proprio patrimonio mobiliare in comunione tra i coniugi a lui intestato al momento della sottoscrizione del presente atto, impegnandosi, in caso di mancata omologa della separazione personale tra i coniugi, e quindi di mancato scioglimento della comunione legale dei beni, a rimborsare al marito, entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta, la suindicata somma di € 117.000,00 percepita quale “comunione de residuo”; per quanto concerne la somma da corrispondersi per lo stesso titolo dalla moglie IG.ra al marito IG. PA
, riferita al 50% dei conti correnti, fondi, investimenti, depositi, libretti postali e/o Pt_1
bancari, polizze assicurative e ogni altra forma di investimento a lei intestati, e indicata dalla moglie stessa in € 2.990,00 (euro duemilanoceventonovanta/00), il marito dichiara di rinunciare alla corresponsione in suo favore di tale somma. Si precisa che la IG.ra è titolare di PA investimenti per complessivi € 78.594,54 (euro settantottomilacinquecentonovantaquattromila/54) che la stessa dichiara essere riferiti a importi ricevuti in successione della defunta sorella
[...]
e come tali non ricadenti nel regime della comunione dei beni. 11. Il marito IG. Persona_1
si impegna a continuare a farsi carico dell'assicurazione sanitaria SD (polizza n. Pt_1
058821) per la quota relativa al coniuge e fino alla permanenza di tale stato civile. 12. Il marito
IG. si impegna altresì a farsi carico di ogni eventuale spesa o onere relativi agli Pt_1
interventi di ristrutturazione edilizia (Superbonus 110%) già deliberati ed eseguiti alla presente data sullo stabile ove è sita la casa coniugale. 13. Le parti reciprocamente danno atto di avere con le presenti pattuizioni definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale ed economico e di non aver alcuna ulteriore rivendicazione economica nonché dichiarano di nulla altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale ed economico, ferme restando le condizioni di cui al presente accordo”) esulanti dal contenuto necessario della pronuncia separativa ma dai coniugi ritenute funzionali alla risoluzione della controversia;
visti gli artt. 473bis. 47 e .51 c.p.c.; che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
5
P.Q.M.
1) omologa la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
18.09.1946 e nata a [...], il [...], PA
alle condizioni come integralmente riportate in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Napoli di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1974, atto n. 44, parte II, Serie
B);
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 14.3.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di separazione iscritta al R.G. V.G. 6902/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Maria Avella
da C.F. PA C.F._2
avv. Vittoria Caruso avv. Tiziana Apuzzo
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 4.3.25 depositate il 26.2.25, in conformità a quanto indicato nel ricorso congiunto depositato in data 27.5.24;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti condizioni: “1. I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto.
2. I coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento essendo entrambi autonomi economicamente.
3. La casa coniugale sita in Roma, Via
Riccardo Forster n. 166, attualmente in comproprietà al 50% tra i coniugi, è assegnata alla moglie
IG.ra , con tutto quanto in essa contenuto, fatta eccezione per il PA
tappeto caucasico RV e per alcuni libri (scelti dal marito, previo accordo con la moglie). Il marito se ne allontanerà anticipatamente entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, asportando parte dei propri effetti e beni personali. Alla scadenza del suindicato termine di 30 giorni, sarà facoltà della IGnora procedere alla eventuale sostituzione PA delle chiavi senza fornirne copia al marito che potrà comunque accedere all'immobile – previo accordo con la moglie – per prelevare i beni non ancora asportati. Il completamento dell'asportazione di tutti gli effetti e beni personali (compresi i suindicati beni mobili, e cioè il 2 tappeto e libri) potrà essere effettuato, previo accordo tra le parti, entro e non oltre 15 giorni dal provvedimento di omologa della separazione consensuale da parte del Tribunale di Roma. Resta inteso che, in caso di mancata omologa della separazione consensuale da parte del Tribunale di
Roma, e quindi di mancata assegnazione della casa coniugale alla moglie, il marito avrà diritto a rientrare nella casa coniugale, quale comproprietario della stessa ivi residente. Entro 60 giorni dalla data del provvedimento di omologa della separazione consensuale da parte del Tribunale di
Roma, il marito si impegna a trasferire la propria residenza dalla casa coniugale”, così omologandosi la separazione in conformità, prendendosi altresì atto delle ulteriori pattuizioni di carattere negoziale (e, segnatamente, :
4. A completa definizione dei rapporti economici e patrimoniali esistenti tra le parti, da considerarsi essenziali e sostanziali agli accordi stessi ed elementi funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale, il marito IG.
si obbliga a trasferire alla moglie IG.ra la Parte_1 PA
propria quota pari al 50% della proprietà del seguente immobile sito nel Comune di Roma, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e si possiede, ben noti alle parti, con tutti gli accessori, pertinenze e accessioni, con ogni servitù attiva e passiva esistente, liberi da pesi e oneri e con tutti i diritti, gli obblighi e le riserve contenuti negli atti di provenienza: immobile sito in Roma, alla Via
Riccardo Forster n.166, scala A, int. 2, piano 1, con annessa cantina, entrambi censiti al N.C.E.U. al foglio 882, particella 78, Sub. 2, Z.C. 6, categ. A/2, classe 8, consistenza vani 9, R.C. € 2.021,93.
5. A completa definizione dei rapporti economici e patrimoniali esistenti tra le parti, da considerarsi essenziali e sostanziali agli accordi stessi ed elementi funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale, la moglie IG.ra si obbliga PA
a trasferire al marito IG. la propria quota del 50% della quota di proprietà Parte_1
dei seguenti immobili siti nel Comune di NO (LE), nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e si possiedono, ben noti alle parti, con tutti gli accessori, pertinenze e accessioni, con ogni servitù attiva e passiva esistente, liberi da pesi ed oneri e con tutti i diritti, gli obblighi e le riserve contenuti negli atti di provenienza: immobili facenti parte del complesso immobiliare sito in
NO (LE) alla Via Piave n.30, censiti al N.C.E.U. al foglio 5, particella 1788, e con i seguenti subalterni: • Quota indivisa pari al 4181/10000 del diritto di piena proprietà (in comunione legale con la moglie): o Sub. 23, categoria C/6 (posto auto), classe 1, superficie catastale mq. 17, R.C. €
14,847 Via Piave n. 30, piano S1 • Quota indivisa pari al ½ del diritto di piena proprietà (in comunione legale con la moglie): o Sub. 6, categoria C/1 (bottega), classe 2, superficie catastale mq. 59, R.C. € 457,84, Via Piave n. SN, piano S1 o Sub. 34, categoria C/2 (locale deposito), classe
3, superficie catastale mq. 76, R.C. € 82,43, Via Piave n. 30, piano 3 o Sub. 15, categoria C/6
(posto auto), classe 1, superficie catastale mq. 17, R.C. € 15,80, Via Piave n. 30, piano S1 • Piena ed esclusiva proprietà (in comunione legale con la moglie): o Sub. 8, categoria A/3 3
(appartamento), classe 4, vani 3,5, superficie catastale mq. 80 (escluse aree scoperte mq. 66), R.C.
€ 135,57, Via Piave n. 30, piano S1 o Sub. 24, categoria A/3 (appartamento), classe 4, vani 6, superficie catastale mq. 104 (escluse aree scoperte mq. 93), R.C. € 232,41, Via Piave n. 30, piano 1
o Sub. 25, categoria A/3 (appartamento), classe 4, vani 5,5, superficie catastale mq. 107, R.C. €
213,04, Via Piave n. 30, piano 1 o Sub. 29, categoria A/3 (appartamento), classe 4, vani 5,5, superficie catastale mq. 102, R.C. € 213,04, Via Piave n. 30, piano 2 o Sub. 32, categoria C/2
(locale deposito), classe3, superficie catastale mq. 76, R.C. € 82,43, Via Piave n. 30, piano 3 o Sub.
10 categoria C/6 (posto auto), classe 1, superficie catastale mq. 22, R.C. € 20,45, Via Piave n. 30, piano S1 o Sub. 16 categoria C/6 (posto auto), classe 2, superficie catastale mq. 23, R.C. € 24,94,
Via Piave n. 30, piano S1 o Sub. 17 categoria C/6 (posto auto), classe 2, superficie catastale mq.
18, R.C. € 19,52, Via Piave n. 30, piano S1 o Sub. 19 categoria C/6 (posto auto), classe 2, superficie catastale mq. 9, R.C. € 9,76, Via Piave n. 30, piano S1 o Sub. 20 categoria C/6 (posto auto), classe 2, superficie catastale mq. 9, R.C. € 9,76, Via Piave n. 30, piano S1 • Quota indivisa pari al 38589/200000 del diritto di piena proprietà (in comunione legale con la moglie) dell'immobile facente parte del complesso immobiliare sito in NO (LE) alla Via Piave n.30, piano T, censito al N.C.E.U. al foglio 4, particella 1278, categoria D/6, R.C. 147,50 • Quota indivisa pari al 38589/200000 del diritto di piena proprietà (in comunione legale con la moglie) del terreno sito in NO (LE) censito al N.C.E.U. al foglio 5, particella 1796, classe seminativo 02, superficie mq are 01-ca 06, Reddito dominicale € 0,57 – Reddito agrario € 0,33 6. I coniugi, in relazione alle attribuzioni patrimoniali di cui ai suindicati punti 4. e 5., chiedono l'esenzione da ogni imposta o tassa, ai sensi dell'art. 19 Legge 74/87 e della sentenza della Corte Suprema di
Cassazione n. 154/1999. 7. I coniugi si impegnano a stipulare gli atti pubblici, di cui ai suindicati punti 4. e 5., entro e non oltre 30 giorni dal provvedimento di omologa della presente separazione da parte del Tribunale di Roma, dinanzi al notaio scelto dal marito, e a farsi carico rispettivamente di ogni spesa relativa alla stipula (tasse fisse e spese notarili) a ciascuno di essi spettante in qualità di acquirente.
8. I coniugi dichiarano che gli immobili di cui innanzi saranno reciprocamente trasferiti liberi da pesi ed oneri.
9. Il marito IG. , con riferimento ai trasferimenti Pt_1
immobiliari in suo favore di cui al punto 5., si impegna a condividere nella misura del 50% con la moglie IG.ra il ricavato derivante da una eventuale vendita o locazione (da decidere PA
e gestire autonomamente e a sua totale discrezione) relativa al singolo ed unico appartamento identificato al Foglio 5, particella 1788, sub 24 categoria catastale A3, classe 4, vani 6, R.C. €
232,41 (indicato con il n. A/3) facente parte del suindicato complesso immobiliare sito in NO
(LE), Via Piave n.30. 10. I coniugi, con lo scioglimento del regime di comunione legale dei beni ex art. 191 c.c., si impegnano altresì a dividere tra di essi, come in effetti dividono sin da ora, a titolo di “comunione de residuo”, le somme riferite a tutti i conti correnti, fondi, investimenti, depositi, 4 libretti bancari e/o postali polizze assicurative e ogni altra forma di investimento in comunione legale tra di essi;
conseguentemente il marito IG. corrisponde sin da ora e a tale titolo Pt_1
alla moglie IG.ra , a mezzo bonifico bancario da eseguirsi sul conto corrente intestato PA
alla IG.ra (IBAN [...]) entro cinque PA giorni dalla sottoscrizione del presente atto, l'importo di € 117.000,00 (euro centodiciasettemila/00) che il IGnor dichiara corrispondere al 50% del proprio Pt_1
patrimonio mobiliare in comunione tra i coniugi riferito ai conti correnti, fondi, investimenti, depositi, libretti bancari e/o postali, polizze assicurative e ogni altra forma di investimento a lui intestati;
la IG.ra accetta e dichiara di non avere null'altro a pretendere rispetto a PA
quanto dal marito dichiarato essere il proprio patrimonio mobiliare in comunione tra i coniugi a lui intestato al momento della sottoscrizione del presente atto, impegnandosi, in caso di mancata omologa della separazione personale tra i coniugi, e quindi di mancato scioglimento della comunione legale dei beni, a rimborsare al marito, entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta, la suindicata somma di € 117.000,00 percepita quale “comunione de residuo”; per quanto concerne la somma da corrispondersi per lo stesso titolo dalla moglie IG.ra al marito IG. PA
, riferita al 50% dei conti correnti, fondi, investimenti, depositi, libretti postali e/o Pt_1
bancari, polizze assicurative e ogni altra forma di investimento a lei intestati, e indicata dalla moglie stessa in € 2.990,00 (euro duemilanoceventonovanta/00), il marito dichiara di rinunciare alla corresponsione in suo favore di tale somma. Si precisa che la IG.ra è titolare di PA investimenti per complessivi € 78.594,54 (euro settantottomilacinquecentonovantaquattromila/54) che la stessa dichiara essere riferiti a importi ricevuti in successione della defunta sorella
[...]
e come tali non ricadenti nel regime della comunione dei beni. 11. Il marito IG. Persona_1
si impegna a continuare a farsi carico dell'assicurazione sanitaria SD (polizza n. Pt_1
058821) per la quota relativa al coniuge e fino alla permanenza di tale stato civile. 12. Il marito
IG. si impegna altresì a farsi carico di ogni eventuale spesa o onere relativi agli Pt_1
interventi di ristrutturazione edilizia (Superbonus 110%) già deliberati ed eseguiti alla presente data sullo stabile ove è sita la casa coniugale. 13. Le parti reciprocamente danno atto di avere con le presenti pattuizioni definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale ed economico e di non aver alcuna ulteriore rivendicazione economica nonché dichiarano di nulla altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale ed economico, ferme restando le condizioni di cui al presente accordo”) esulanti dal contenuto necessario della pronuncia separativa ma dai coniugi ritenute funzionali alla risoluzione della controversia;
visti gli artt. 473bis. 47 e .51 c.p.c.; che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
5
P.Q.M.
1) omologa la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
18.09.1946 e nata a [...], il [...], PA
alle condizioni come integralmente riportate in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Napoli di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1974, atto n. 44, parte II, Serie
B);
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 14.3.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi