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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 11/09/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
NRG. 3144/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova - Sezione del Lavoro in persona del dott. Margherita Bossi all'esito della trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n.r.g. 3144/2024, promossa da
, difesa dall'Avv Riccardo Fuso per mandato in atti. Parte_1
OPPONENTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Mirko Vacca, come da mandato in atti CP_1
OPPOSTO
Conclusioni: come nei rispettivi atti difensivi e da note di trattazione scritta
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 4/7/2024, (nel prosieguo, per brevità, anche solo Parte_1
) ha proposto opposizione al precetto notificatole in data 13/6/2024 dal lavoratore Parte_1 Con
sulla base della diffida accertativa dell' di Genova per crediti retributivi del CP_1 complessivo importo di euro 3.223,11 a titolo di compensi non corrisposti per lavoro straordinario e determinati sulla base del CCNL Logistica-Trasporto, relativamente al rapporto di lavoro intercorso dal 28/3/2022 al 31/12/2022.
Il lavoratore, ritualmente costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione con conferma della diffida accertativa e la condanna dell'opponente al pagamento della somma intimata nell'atto di precetto.
All'esito della trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti come nelle note rassegnate, la causa viene in decisione.
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di nullità del precetto per mancata notifica del titolo esecutivo, atteso che il titolo esecutivo (la diffida accertativa), come ammesso dalla stessa opponente (v. pag. 2 del ricorso e doc. 4 ), era stato notificato alla dall'Ispettorato Parte_1 Parte_1
Territoriale di Genova, nella data indicata nel medesimo percetto (17/10/2023). Nessuna lesione del diritto di difesa ravvisabile come è reso palese dalle esaustive difese e contestazioni svolte da nel merito delle pretese oggetto della diffida, sia con riguardo allo svolgimento di lavoro Parte_1 straordinario sia in ordine all'applicabilità del ccnl. L'opposizione, da qualificarsi, sotto questo profilo, quale -tempestiva- opposizione agli atti esecutivi, è pertanto infondata.
Nel merito: rilevato:
- che, come affermato dalla S.C. “La diffida accertativa, disciplinata dall'art. 12 del D. Lgs. n.124 del 2004, è l'atto, con attitudine a diventare titolo esecutivo entro un determinato termine dalla notifica, con cui l'organo ispettivo del Ministero del lavoro diffida un datore di lavoro a pagare a un lavoratore un credito accertato nel corso dell'attività di vigilanza… [E]ssendo un atto di natura amministrativa, allorché non sia opposta o – come nel caso di specie – sia confermata dal Comitato regionale, è idonea ad acquisire valore di titolo esecutivo, ma non determina il passaggio in giudicato dell'accertamento in essa contenuto circa la fondatezza della pretesa fatta valere dal prestatore di lavoro, accertamento che può quindi sempre essere contestato in giudizio” (Cass. Ord. n. 23744/2022);
- che a fronte del suddetto titolo esecutivo, occorre la notificazione di un atto di precetto, ai fini dell'instaurazione di un'opposizione esecutiva ancorché ad esecuzione non iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1), “con essa contestandosi il diritto di procedere all'esecuzione forzata perché il credito di chi la minacci o la inizi non sia assistito da un titolo esecutivo, sicché l'accertamento dell'idoneità del titolo a legittimare l'azione esecutiva è preliminare dal punto di vista logico per la decisione sui motivi di opposizione, anche se questi non investano direttamente la questione (Cass. 6 settembre 2017, n. 20868; Cass. 9 agosto 2019, n. 21240….)” (Cass. n. 30119/2023);
- che “… l'opposizione all'esecuzione, a norma dell'art. 615 c.p.c., sia configurata quale accertamento negativo della pretesa esecutiva del creditore procedente, da condurre sulla base dei motivi di opposizione proposti (non modificabili dall'opponente nel corso del giudizio);… l'esistenza del titolo esecutivo con i requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c. costituisca, peraltro, presupposto indefettibile per dichiarare il diritto a procedere all'esecuzione…>>; onde risulta alcuna manifestazione dei lavoratori - pur titolari di pretese creditorie riconosciute in titoli esecutivi stragiudiziali quali le diffide convalidate in oggetto - di agire coattivamente nei confronti della società, questa medesima, in assenza di diversi rimedi impugnatori, deve… essere ritenuta legittimata ad esperire l'unica azione che inveri, in suo favore, l'effettività della tutela giurisdizionale, consistente nell'azione di accertamento negativo… E ciò in quanto titolare dell'interesse, attuale e concreto (sia pure non implicante necessariamente l'attuale verificarsi della lesione di un diritto o di una contestazione), ad ottenere un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, mediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza del rapporto giuridico dedotto in causa o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti (Cass. 26 maggio 2008, n. 13556; Cass. 30 luglio 2015, n. 16162; Cass. 12 novembre 2019, n. 29294): quale l'accertamento dell'inesistenza o della minore entità dei crediti stragiudizialmente accertati con le diffide convalidate (attraverso una verifica giudiziale, legittimamente esperibile dalla società, in ordine all'effettiva consistenza del proprio patrimonio, senza doverne attendere l'eventuale aggressione, foriera di evidenti conseguenze pregiudizievoli)…>> (Cass. n. 30119/2023 cit.);
- che -come è pacifico tra le parti- la diffida accertativa oggetto di causa è stata emessa alla luce degli accertamenti ispettivi svolti nei confronti di , i cui esiti sono indicati nell'articolato e Parte_1 motivato verbale unico di accertamento e notificazione del 30.6.2023 in atti (doc.3 ); Parte_1 - che, per costante giurisprudenza, nell'opposizione a precetto l'opponente assume veste sostanziale e processuale di attore, e pertanto è gravato dell'onere di dedurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi del credito contenuto nel titolo esecutivo e degli elementi di diritto che costituiscono i motivi di opposizione (tra le altre, Cass. n. 5635/2017; Cass. n. 4380/2012; Cass. n. 12415/2016; Cass. n. 1328/2011);
- che parte opponente non ha assolto al proprio onere probatorio, non avendo sorretto, in ordine al debito per il lavoro straordinario svolto dal le proprie difese e contestazioni con prove CP_1 documentali e con richiesta di prova orale diretta;
- che la prova orale contraria sui capitoli formulati da parte opposta richiesta dall'opponente non è ammissibile in quanto era onere dell'opponente fornire la prova diretta sull'orario di lavoro di fatto osservato dal sia in quanto parte opposta ha dedotto tali prove senza inversione dell'onere CP_1 probatorio e ha comunque rinunciato, nelle note di trattazione scritta, alle prove orali dedotte sull'orario di lavoro;
- che non si manifestano, d'altra parte, all'origine della diffida accertativa gravata - fondata sui predetti accertamenti (condotti sulla base delle verifiche documentali e delle dichiarazioni dei lavoratori escussi riportate nel verbale medesimo in atti) - errori in diritto, né in punto quantificazione (invero prudenziale) del lavoro straordinario (calcolato nella misura minima accertata in sede ispettiva), né in punto CCNL applicabile, alla luce delle risultanze ispettive in merito all'attività principale di e all'attività svolta nell'ambito dell'unità produttiva di Genova;
Parte_1
-che, inoltre, quanto al ccnl applicabile, deve richiamarsi quanto ritenuto da altro giudice nel condivisibile precedente di questo Tribunale (sentenza n. 959/2924, nrg. 4589/2023 Parte_1 contro ) nell'ambito dell'azione di accertamento negativo avverso le conclusioni del medesimo CP_3 verbale di accertamento da cui trae origine la diffida accertativa di causa (verbale nr 2023- GE 00417 del 30.6.2023 , notificato il 13.7.2023, con cui l' di Genova contestava a CP_3 Parte_1
l'applicazione ai propri dipendenti del CCNL Multiservizi in luogo del CCNL Trasporti e Logistica e una scorretta determinazione dell'imponibile contributivo fissato ex lege, con conseguente determinazione di un erroneo importo della contribuzione versata); ritenuto pertanto:
-che l'opposizione deve essere respinta in quanto infondata:
-che in punto spese di lite, le stesse, liquidate come in dispositivo, debbano seguire il criterio della soccombenza
PQM
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, respinge il ricorso.
Condanna l'opponente a corrispondere a l'importo di euro 3.223,11, oltre interessi di CP_1 legge e rivalutazione monetaria sulla somma annualmente rivalutata dalla maturazione del diritto al saldo.
Condanna l'opponente a rifondere le spese di lite all'opposto, spese che liquida in complessivi euro 1.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Genova, 11/9/2025 Il Giudice
Margherita Bossi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova - Sezione del Lavoro in persona del dott. Margherita Bossi all'esito della trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n.r.g. 3144/2024, promossa da
, difesa dall'Avv Riccardo Fuso per mandato in atti. Parte_1
OPPONENTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Mirko Vacca, come da mandato in atti CP_1
OPPOSTO
Conclusioni: come nei rispettivi atti difensivi e da note di trattazione scritta
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 4/7/2024, (nel prosieguo, per brevità, anche solo Parte_1
) ha proposto opposizione al precetto notificatole in data 13/6/2024 dal lavoratore Parte_1 Con
sulla base della diffida accertativa dell' di Genova per crediti retributivi del CP_1 complessivo importo di euro 3.223,11 a titolo di compensi non corrisposti per lavoro straordinario e determinati sulla base del CCNL Logistica-Trasporto, relativamente al rapporto di lavoro intercorso dal 28/3/2022 al 31/12/2022.
Il lavoratore, ritualmente costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione con conferma della diffida accertativa e la condanna dell'opponente al pagamento della somma intimata nell'atto di precetto.
All'esito della trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti come nelle note rassegnate, la causa viene in decisione.
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di nullità del precetto per mancata notifica del titolo esecutivo, atteso che il titolo esecutivo (la diffida accertativa), come ammesso dalla stessa opponente (v. pag. 2 del ricorso e doc. 4 ), era stato notificato alla dall'Ispettorato Parte_1 Parte_1
Territoriale di Genova, nella data indicata nel medesimo percetto (17/10/2023). Nessuna lesione del diritto di difesa ravvisabile come è reso palese dalle esaustive difese e contestazioni svolte da nel merito delle pretese oggetto della diffida, sia con riguardo allo svolgimento di lavoro Parte_1 straordinario sia in ordine all'applicabilità del ccnl. L'opposizione, da qualificarsi, sotto questo profilo, quale -tempestiva- opposizione agli atti esecutivi, è pertanto infondata.
Nel merito: rilevato:
- che, come affermato dalla S.C. “La diffida accertativa, disciplinata dall'art. 12 del D. Lgs. n.124 del 2004, è l'atto, con attitudine a diventare titolo esecutivo entro un determinato termine dalla notifica, con cui l'organo ispettivo del Ministero del lavoro diffida un datore di lavoro a pagare a un lavoratore un credito accertato nel corso dell'attività di vigilanza… [E]ssendo un atto di natura amministrativa, allorché non sia opposta o – come nel caso di specie – sia confermata dal Comitato regionale, è idonea ad acquisire valore di titolo esecutivo, ma non determina il passaggio in giudicato dell'accertamento in essa contenuto circa la fondatezza della pretesa fatta valere dal prestatore di lavoro, accertamento che può quindi sempre essere contestato in giudizio” (Cass. Ord. n. 23744/2022);
- che a fronte del suddetto titolo esecutivo, occorre la notificazione di un atto di precetto, ai fini dell'instaurazione di un'opposizione esecutiva ancorché ad esecuzione non iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1), “con essa contestandosi il diritto di procedere all'esecuzione forzata perché il credito di chi la minacci o la inizi non sia assistito da un titolo esecutivo, sicché l'accertamento dell'idoneità del titolo a legittimare l'azione esecutiva è preliminare dal punto di vista logico per la decisione sui motivi di opposizione, anche se questi non investano direttamente la questione (Cass. 6 settembre 2017, n. 20868; Cass. 9 agosto 2019, n. 21240….)” (Cass. n. 30119/2023);
- che “… l'opposizione all'esecuzione, a norma dell'art. 615 c.p.c., sia configurata quale accertamento negativo della pretesa esecutiva del creditore procedente, da condurre sulla base dei motivi di opposizione proposti (non modificabili dall'opponente nel corso del giudizio);… l'esistenza del titolo esecutivo con i requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c. costituisca, peraltro, presupposto indefettibile per dichiarare il diritto a procedere all'esecuzione…>>; onde risulta alcuna manifestazione dei lavoratori - pur titolari di pretese creditorie riconosciute in titoli esecutivi stragiudiziali quali le diffide convalidate in oggetto - di agire coattivamente nei confronti della società, questa medesima, in assenza di diversi rimedi impugnatori, deve… essere ritenuta legittimata ad esperire l'unica azione che inveri, in suo favore, l'effettività della tutela giurisdizionale, consistente nell'azione di accertamento negativo… E ciò in quanto titolare dell'interesse, attuale e concreto (sia pure non implicante necessariamente l'attuale verificarsi della lesione di un diritto o di una contestazione), ad ottenere un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, mediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza del rapporto giuridico dedotto in causa o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti (Cass. 26 maggio 2008, n. 13556; Cass. 30 luglio 2015, n. 16162; Cass. 12 novembre 2019, n. 29294): quale l'accertamento dell'inesistenza o della minore entità dei crediti stragiudizialmente accertati con le diffide convalidate (attraverso una verifica giudiziale, legittimamente esperibile dalla società, in ordine all'effettiva consistenza del proprio patrimonio, senza doverne attendere l'eventuale aggressione, foriera di evidenti conseguenze pregiudizievoli)…>> (Cass. n. 30119/2023 cit.);
- che -come è pacifico tra le parti- la diffida accertativa oggetto di causa è stata emessa alla luce degli accertamenti ispettivi svolti nei confronti di , i cui esiti sono indicati nell'articolato e Parte_1 motivato verbale unico di accertamento e notificazione del 30.6.2023 in atti (doc.3 ); Parte_1 - che, per costante giurisprudenza, nell'opposizione a precetto l'opponente assume veste sostanziale e processuale di attore, e pertanto è gravato dell'onere di dedurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi del credito contenuto nel titolo esecutivo e degli elementi di diritto che costituiscono i motivi di opposizione (tra le altre, Cass. n. 5635/2017; Cass. n. 4380/2012; Cass. n. 12415/2016; Cass. n. 1328/2011);
- che parte opponente non ha assolto al proprio onere probatorio, non avendo sorretto, in ordine al debito per il lavoro straordinario svolto dal le proprie difese e contestazioni con prove CP_1 documentali e con richiesta di prova orale diretta;
- che la prova orale contraria sui capitoli formulati da parte opposta richiesta dall'opponente non è ammissibile in quanto era onere dell'opponente fornire la prova diretta sull'orario di lavoro di fatto osservato dal sia in quanto parte opposta ha dedotto tali prove senza inversione dell'onere CP_1 probatorio e ha comunque rinunciato, nelle note di trattazione scritta, alle prove orali dedotte sull'orario di lavoro;
- che non si manifestano, d'altra parte, all'origine della diffida accertativa gravata - fondata sui predetti accertamenti (condotti sulla base delle verifiche documentali e delle dichiarazioni dei lavoratori escussi riportate nel verbale medesimo in atti) - errori in diritto, né in punto quantificazione (invero prudenziale) del lavoro straordinario (calcolato nella misura minima accertata in sede ispettiva), né in punto CCNL applicabile, alla luce delle risultanze ispettive in merito all'attività principale di e all'attività svolta nell'ambito dell'unità produttiva di Genova;
Parte_1
-che, inoltre, quanto al ccnl applicabile, deve richiamarsi quanto ritenuto da altro giudice nel condivisibile precedente di questo Tribunale (sentenza n. 959/2924, nrg. 4589/2023 Parte_1 contro ) nell'ambito dell'azione di accertamento negativo avverso le conclusioni del medesimo CP_3 verbale di accertamento da cui trae origine la diffida accertativa di causa (verbale nr 2023- GE 00417 del 30.6.2023 , notificato il 13.7.2023, con cui l' di Genova contestava a CP_3 Parte_1
l'applicazione ai propri dipendenti del CCNL Multiservizi in luogo del CCNL Trasporti e Logistica e una scorretta determinazione dell'imponibile contributivo fissato ex lege, con conseguente determinazione di un erroneo importo della contribuzione versata); ritenuto pertanto:
-che l'opposizione deve essere respinta in quanto infondata:
-che in punto spese di lite, le stesse, liquidate come in dispositivo, debbano seguire il criterio della soccombenza
PQM
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, respinge il ricorso.
Condanna l'opponente a corrispondere a l'importo di euro 3.223,11, oltre interessi di CP_1 legge e rivalutazione monetaria sulla somma annualmente rivalutata dalla maturazione del diritto al saldo.
Condanna l'opponente a rifondere le spese di lite all'opposto, spese che liquida in complessivi euro 1.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Genova, 11/9/2025 Il Giudice
Margherita Bossi