Articolo 2 della Legge 19 luglio 1956, n. 1015
Articolo 1Articolo 3
Versione
27 settembre 1956
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.
Entrata in vigore il 27 settembre 1956