Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00055/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00105/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 105 del 2024, proposto da
Centro Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Di Paolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Comune di Terni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Gennari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Regione Umbria, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
a) della deliberazione di Consiglio Comunale di Terni n. 78 del 20.11.2023, pubblicata sul BUR del 2.1.2024, di variante parziale delle NTA del PRG OP, art 1, nella parte in cui, recependo il Documento Unico di Programmazione delle attività commerciali, inserisce la proprietà della ricorrente nelle zone a destinazione a vocazione commerciale diffusa con limitazione degli esercizi commerciali alla categoria M1;
b) della deliberazione di adozione della variante contestata n. 29/2023, con cui si approva anche il Documento Unico di Programmazione commerciale sopra citato, della delibera di Giunta n. 329/2023 richiamata dalla deliberazione n. 78/2023, e delle relative NTA, negli stessi limiti indicati sub a), inclusi gli artt. 3 e 7 delle stesse NTA; nonché di qualsiasi altro atto adottato/approvato nel relativo procedimento che abbia avuto l’effetto di introdurre la limitazione contestata, ivi inclusa la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31/2019;
e per quanto occorrer possa
c) degli atti approvati dalla Giunta regionale in materia di programmazione commerciale triennale, nella denegata ipotesi in cui contengano disposizioni atte a giustificare le decisioni comunali impugnate sub a) e b);
nonché per il risarcimento del danno patito (richiesta avanzata nei soli confronti del Comune di Terni) per effetto dell’enorme deprezzamento della proprietà della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Terni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 il dott. CE NG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 15 dicembre 2025 la società ricorrente ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere in quanto il Comune di Terni “con deliberazione 115/2024, ha adottato la modifica richiesta dalla Centro Immobiliare, consentendo la localizzazione delle strutture M2, come da programmazione urbanistica originaria. La ricorrente ha quindi ottenuto il risultato cui aspirava con il ricorso.”.
2. Il Comune di Terni ha aderito a tale esito processuale con memoria in data 8 gennaio 2026, chiedendo la compensazione delle spese di giudizio.
3. Ciò stante, il Collegio ritiene di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere, in applicazione dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. Le spese, considerata la complessità della controversia e la non opposizione della ricorrente, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
CE NG, Presidente, Estensore
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| CE NG |
IL SEGRETARIO