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Sentenza 26 gennaio 2024
Sentenza 26 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 26/01/2024, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 26 del mese di gennaio dell'anno 2024, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
756/2023 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. VALERIO LANZA in sostituzione dell'avv.
PAOLO STARVAGGI, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. Dichiara che il difensore titolare è antistatario.
È comparso, per la parte convenuta, l'avv. GIOVANNI GULINO, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 756/2023 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
e , nato a [...] il 25 marzo
[...] Parte_2
1955 (c.f. , nella qualità di fideiussori di CodiceFiscale_2 Per_1
nato a [...] il [...] e , nata a [...] il 2
[...] Parte_3 gennaio 1960, rappresentati e difesi come da procura in atti dall'avv. Paolo Starvaggi
OPPONENTI
CONTRO in persona del legale rappresentate pro tempore (c.f. e p.i. Controparte_1
rappresentata, in forza di procura speciale del 31 agosto 2018, P.IVA_1 registrata il 4 settembre 2018 autenticata dal Notaio dott. da Roma, Persona_2
Rep. 57298/Racc. 29003 da (fusa per incorporazione in CP_2 [...] giusta atto del 23 novembre 2022 ai rogiti del Notaio Controparte_3
ai nn. 75095 rep e 15653 racc.), con sede in San Donato Milanese, Persona_3
Via dell'Unione Europea n.
6-6B (c.f. , in persona del procuratore P.IVA_2 speciale, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Giovanni Gulino
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 6 giugno 2023 e Parte_1 Parte_2
– nella veste di fideiussori di e di –
[...] Persona_1 Parte_3
2 proponevano opposizione avverso il decreto con cui questo Tribunale aveva loro ingiunto il pagamento di € 150.000 – oltre interessi e spese – in favore di
[...]
sollevando plurime contestazioni. Controparte_1
Nella resistenza dell'opposta, costituitasi con comparsa del 21 luglio 2023, venivano svolte le verifiche preliminari e l'udienza – differita all'11 gennaio 2024 – veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza del 13 gennaio 2024, preso atto del deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione e la causa era rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio avente ad oggetto la cognizione piena in ordine all'esistenza ed alla validità del credito posto a base della domanda d'ingiunzione e non si limita al mero controllo sulla legittimità dell'emissione del provvedimento monitorio;
profilo, quest'ultimo, eventualmente rilevante solo sul regolamento delle spese nella fase monitoria (v., e.g., Cass., n.
6663/2002).
L'opposto riveste quindi la posizione sostanziale di attore ed è tenuto, secondo la disciplina generale, a provare i fatti costitutivi della pretesa;
mentre l'opponente, che assume a sua volta la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto
(v., per tutte, Cass. n. 6091/2020).
Peraltro, nel giudizio di opposizione, tornano ad avere vigore quelle medesime norme sull'ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova che sarebbero state applicabili se l'azione di condanna, anziché attraverso lo speciale procedimento monitorio, fosse stata esercitata subito in forma di citazione.
In particolare, il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto a dimostrare solo la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte;
il debitore convenuto, invece, deve dimostrare il fatto lato sensu estintivo dell'altrui pretesa (v., ex multis, Cass. n. 25584/2018).
3. – In premessa va respinta l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, giacché le censure ivi contenute non erano generiche e hanno consentito a parte convenuta di apprestare adeguate e puntuali difese (v., per tutte, Cass., n. 1681/2015).
3 Nel merito si osserva quanto segue.
Con il primo motivo gli opponenti contestano la titolarità del credito di controparte.
La doglianza è fondata. ha agito dichiarandosi titolare del credito derivante dal Controparte_1 contratto di finanziamento fondiario stipulato il 21 novembre 2000 (n. 247 n Rep. /
n. 101 Racc.) in Barcellona Pozzo di Gotto tra, da un lato, la
[...]
e, dall'altro, e , in un primo Controparte_4 Persona_1 Parte_3 tempo acquisito da (in forza Controparte_5 dell'incorporazione dell'originario creditore documentata in atti) e da quest'ultima successivamente cedutole pro soluto.
Ora, sebbene e abbiano in primo Parte_1 Parte_2 luogo censurato la (in)esistenza del contratto di cessione (“[s]i contesta che sia intervenuto un contratto di cessione avente ad oggetto il credito di della presente sede contenziosa e, comunque, di ciò non vi è prova, così come nessuna prova vi è del contratto di cessione di crediti meramente enunciato nell'avviso di cessione”, v. atto di citazione, pag. 3), il creditore opposto (attore in senso sostanziale, come prima indicato) non è riuscito a provare l'effettiva titolarità del credito azionato in via monitora.
La più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che laddove sia contestata
(non solo l'inclusione del credito ceduto tra quelli indicati nell'avviso pubblicato in
G.U., ma anche) la sussistenza dell'accordo, “detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine (...) di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta” – come nella specie – “mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco” (Cass., n. 17944/2023).
Invero l'opposta si è limitata a produrre l'avviso della cessione pubblicato in G.U., parte seconda, n. 151 del 23 dicembre 2017 e una dichiarazione con cui
[...] afferma che “la posizione intestata a Controparte_5 Persona_1
(C.F. ) e (C.F. C.F._3 Parte_3
) – Identificativo N. di ID con passaggio a C.F._4 NumeroDiPate_1 sofferenza in data 15/06/2005, è stata oggetto di cessione di crediti pro soluto, come indicato con i riferimenti della G.U. Parte Seconda n. 151 del 23.12.2017, da Controparte_5
a .
[...] Controparte_1
4 Nondimeno una tale produzione documentale non appare sufficiente.
Beninteso, il Tribunale non ignora che la prova della cessione può avvenire anche in maniera presuntiva.
Eppure, da un lato, l'avviso in Gazzetta Ufficiale non è funzionale allo scopo, giacché si riferisce alle caratteristiche dei crediti ceduti e dà per dimostrato ciò che invero avrebbe dovuto formare oggetto di prova a fronte delle altrui contestazioni.
Peraltro, non può trascurarsi che siffatto avviso è comunque generico nella parte in cui si riferisce a “un insieme di crediti che derivano da rapporti giuridici in relazione ai quali si forniscono le seguenti informazioni orientative” (v. l'avviso in atti) e rimanda pure ad altri acquisti, effettuati questa volta da soggetto formalmente diverso da Org_1
e cioè
[...] Organizzazione_2
Dall'altro, la dichiarazione di (che – in quanto proveniente da un Org_1 terzo – ha mero valore indiziario, v., ex multis, Cass., n. 6650/2020) si riferisce a un
«Identificativo N. di ID 200836610016584 con passaggio a sofferenza in data
15/06/2005» che non trova alcun riscontro nella documentazione allegata al fascicolo monitorio.
Infatti, l'estratto conto al 3 novembre 2022 (allegato al n. 6 fasc. monitorio) non contiene alcun riferimento all'identificativo prima indicato, ma riporta un numero cliente (i.e. 3237686) e un numero di finanziamento (i.e. 0979900384049EUR – ex
01030200836630049955) dallo stesso difformi.
L'opposto non ha poi dimostrato (o chiesto di dimostrare) né che la numerazione nel documento appena indicato coincidesse de facto con quella a cui la dichiarazione allegata alla memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. faceva riferimento, né se né quando il credito sarebbe passato a sofferenza.
Non può neanche valorizzarsi a tali fini la dichiarazione contenuta nella comparsa di risposta, secondo cui “la procedura eseguita dall'opponente per la verifica della propria posizione sul sito internet indicato nell'avviso di cessione è errata” (v. pag. 9). E ciò perché ancora una volta tale profilo – parimenti contestato dagli opponenti e che è comunque rimasto indimostrato, non essendo stata prodotta dalla parte onerata
(attore in senso sostanziale) alcuna schermata dal sito internet che attestasse l'inclusione del credito – presuppone un dato (la cessione) che è antecedente logico rispetto all'inclusione nella lista dei crediti trasferiti in blocco.
5 Pertanto, a fronte dell'eccezione di inesistenza dell'accordo di cessione e dei deficit probatori indicati, il mero possesso della documentazione relativa al credito garantito non può ritenersi elemento indiziario sufficientemente grave e preciso.
Ogni altra censura risulta assorbita.
3. – Le spese di lite vanno compensate per 1/3 considerando che il recente chiarimento giurisprudenziale è intervenuto dopo l'introduzione della fase di merito e che ciò costituisce grave ed eccezionale ragione.
Alla luce del principio di causalità e soccombenza i restanti 2/3 vanno posti a carico di e liquidati, come in dispositivo, in base ai parametri Controparte_1 minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, per le cause di valore fino a € 260.000, esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo e tenuto conto della semplicità della questione trattata. Ne va disposta la distrazione in favore dell'avv. PAOLO STARVAGGI dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 756/2023 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 156/2023 emesso da questo Tribunale il 12 aprile 2023 (e depositato il 13 aprile);
2) condanna a rifondere a controparte 2/3 delle spese di Controparte_1 lite, liquidati in € 3.082,34 (di cui € 271 per esborsi e il resto per compensi), oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge con distrazione a favore dell'avv.
PAOLO STARVAGGI dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., compensando il restante terzo.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 26 gennaio 2024.
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
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