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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/03/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4165/2021
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4165/2021
Oggi 21 marzo 2025 il dott. Andrea Francesco Fabbri, lette le note scritte depositate dalle parti al fine di partecipare all'udienza tenutasi con modalità cartolare e già fissata per la discussione ex art 281 sexies cpc.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Andrea Francesco Fabbri
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4165/2021
tra
, rapp.to e difeso dall'avv. Giuseppina Saggese, con studio in San Parte_1
Giuseppe Vesuviano, via Rossilli n.54
PARTE APPELANTE
e rapp.to e difeso dall'avv. Francecso Madonna elett.te dom.to presso Controparte_1 lo studio del medesimo, in S. Maria C. Vetere, alla via Cardarelli, 5 (già via Melorio, II Trav., 3)
PARTE APPELLATA
Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate.
pagina 2 di 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La valutazione del giudice di prime cure circa l'inattendibilità della prova testimoniale resa appare ineccepibile, a prescindere dalle considerazioni in ordine alla prova della legittimazione passiva del proprietario dell'autocarro e della compagnia assicurativa convenuta, questioni, queste ultime, che rimangono pertanto assorbite.
Ed invero, il teste escusso è stato del tutto generico, avendo riferito approssimativamente di una
“manovra per uscire dal distributore”, non meglio specificata ed individuata, così come non risulta specificato il punto di impatto del veicolo investitore, atteso che il concetto di “parte finale della motrice” è del tutto vago, potendo indicare la parte finale anteriore o posteriore. Non risulta, peraltro, precisato se tale parte finale della motrice, già di per sé incerta nella sua individuazione, sia quella centrale o laterale e, in tale secondo caso, se sia quella destra o quella sinistra. Tali omissioni, imprecisioni ed incertezze non consentono di ricostruire con sufficiente margine di certezza la dinamica del sinistro, che è sconfessata ulteriormente dalle risultanze documentali, in particolare dalla documentazione fotografica depositata da parte attrice e riconosciuta dal teste in sede di esame.
In particolare, non può che convenirsi con il giudice di prime cure, il quale ha rilevato l'assoluta impossibilità di ipotizzare uno scontro tra un autocarro ed una vettura che sia eziologicamente connesso a danni alla vettura che interessino sia la parte anterolaterale sinistra che quella posteriore laterale sinistra, senza però che si rinvenga alcun segno lesivo per tutto il tratto di fiancata della vettura che intercorre dalla parte anteriore a quella posteriore. È evidente, infatti, che i segni così come configurati sono logicamente compatibili con due diversi impatti, la cui verificazione non è stata mai dedotta da parte attrice in primo grado, odierna appellante, né riferita in sede di escussione testimoniale.
Per tali motivi la domanda va rigettata, con condanna di parte appellante alle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014; stante il rigetto integrale del gravame va dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 co I quater DPR
115/2002.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni ulteriore istanza disattesa, così definitivamente provvede:
• Rigetta il gravame;
pagina 3 di 4 • Condanna il sig. al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese di lite che si liquidano in euro 1701,00 per compensi, oltre IVA, CPA e CP_1
rimborso spese forfettario come per legge;
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 co I quater DPR 115/200
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
21/03/2025
Il Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri
pagina 4 di 4
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4165/2021
Oggi 21 marzo 2025 il dott. Andrea Francesco Fabbri, lette le note scritte depositate dalle parti al fine di partecipare all'udienza tenutasi con modalità cartolare e già fissata per la discussione ex art 281 sexies cpc.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Andrea Francesco Fabbri
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4165/2021
tra
, rapp.to e difeso dall'avv. Giuseppina Saggese, con studio in San Parte_1
Giuseppe Vesuviano, via Rossilli n.54
PARTE APPELANTE
e rapp.to e difeso dall'avv. Francecso Madonna elett.te dom.to presso Controparte_1 lo studio del medesimo, in S. Maria C. Vetere, alla via Cardarelli, 5 (già via Melorio, II Trav., 3)
PARTE APPELLATA
Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate.
pagina 2 di 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La valutazione del giudice di prime cure circa l'inattendibilità della prova testimoniale resa appare ineccepibile, a prescindere dalle considerazioni in ordine alla prova della legittimazione passiva del proprietario dell'autocarro e della compagnia assicurativa convenuta, questioni, queste ultime, che rimangono pertanto assorbite.
Ed invero, il teste escusso è stato del tutto generico, avendo riferito approssimativamente di una
“manovra per uscire dal distributore”, non meglio specificata ed individuata, così come non risulta specificato il punto di impatto del veicolo investitore, atteso che il concetto di “parte finale della motrice” è del tutto vago, potendo indicare la parte finale anteriore o posteriore. Non risulta, peraltro, precisato se tale parte finale della motrice, già di per sé incerta nella sua individuazione, sia quella centrale o laterale e, in tale secondo caso, se sia quella destra o quella sinistra. Tali omissioni, imprecisioni ed incertezze non consentono di ricostruire con sufficiente margine di certezza la dinamica del sinistro, che è sconfessata ulteriormente dalle risultanze documentali, in particolare dalla documentazione fotografica depositata da parte attrice e riconosciuta dal teste in sede di esame.
In particolare, non può che convenirsi con il giudice di prime cure, il quale ha rilevato l'assoluta impossibilità di ipotizzare uno scontro tra un autocarro ed una vettura che sia eziologicamente connesso a danni alla vettura che interessino sia la parte anterolaterale sinistra che quella posteriore laterale sinistra, senza però che si rinvenga alcun segno lesivo per tutto il tratto di fiancata della vettura che intercorre dalla parte anteriore a quella posteriore. È evidente, infatti, che i segni così come configurati sono logicamente compatibili con due diversi impatti, la cui verificazione non è stata mai dedotta da parte attrice in primo grado, odierna appellante, né riferita in sede di escussione testimoniale.
Per tali motivi la domanda va rigettata, con condanna di parte appellante alle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014; stante il rigetto integrale del gravame va dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 co I quater DPR
115/2002.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni ulteriore istanza disattesa, così definitivamente provvede:
• Rigetta il gravame;
pagina 3 di 4 • Condanna il sig. al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese di lite che si liquidano in euro 1701,00 per compensi, oltre IVA, CPA e CP_1
rimborso spese forfettario come per legge;
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 co I quater DPR 115/200
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
21/03/2025
Il Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri
pagina 4 di 4