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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/05/2025, n. 2662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2662 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10235/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Serafina Aceto Presidente
dott. Isabella Messina Giudice Relatore
dott. Chantal Dameglio Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 10235/2024 promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Antonio Parte_1 C.F._1
MATTIACE, presso il cui studio ha eletto domicilio
-ricorrente-
contro
( ), nato a [...] il [...], residente CP_1 CodiceFiscale_2
in Villafranca Piemonte (TO) via Don Ropolo n. 6/A
-convenuto -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
relativo al minore: , nato a [...], il [...]. Per_1 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“Affidare in via esclusiva il minore alla ricorrente, sig.ra , con Persona_2 Parte_1
residenza e domicilio presso la madre, anche ai fini anagrafici, con relativo esercizio in forma
disgiunta della responsabilità genitoriale;
disporre che il sig. contribuisca al mantenimento del :figlio versando alla CP_1 Per_1
madre, a titolo di contributo al mantenimento ed entro il cinque di ogni mese, la somma mensile di
€ 400,00, oltre la rivalutazione ISTAT;
disporre che le spese mediche non coperte dal S.S.N., le spese scolastiche - ivi compreso il rateo
per la retta scolastica presso l'asilo nido, la mensa scolastica per i successivi gradi scolastici, le
spese sportive e ricreative, purché concordate, necessitate e documentate, saranno poste a carico
dei genitori al 50% e saranno regolate tra essi con cadenza mensile;
disporre che per quanto ivi non espressamente previsto, si osserverà integralmente il Protocollo di
intesa tra magistrati e avvocati sulle
spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ai sensi degli artt. 316 ss. c.c.
sottoscritto in Torino il 15.3.2016 e i suoi successivi aggiornamenti;
disporre che il padre possa incontrare il figlio con le modalità che saranno impartite da Per_1
codesto Ill.mo Tribunale in virtù delle condizioni personali e familiari descritte in premessa e qui
richiamate”.
Per parte convenuta (ricorrente nel giudizio riunito, seppur non costituita nel presente giudizio)
- accertata la capacità genitoriale degli adulti, affidare in via condivisa il minore ad entrambi i
genitori con collocamento prioritario presso la madre
- disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio nelle modalità e tempi che l'Ill.mo
Tribunale adito riterrà nell'interesse del minore riservando eventuali ulteriori domande all'esito
degli accertamenti
- disporre la presa in carico del minore e degli adulti di riferimento con facoltà di attivare
interventi di sostegno al nucleo e di monitorare la situazione relazionando periodicamente l'AG
Per il P.M.: Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Il minore è nato dalla relazione tra e , Persona_2 Parte_1 CP_1
non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere
Con ricorso depositato il 11/06/2024 parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 337-bis e ss. del codice civile in punto affidamento, collocazione,
regime di visite con il genitore non collocatario e contributo al mantenimento a carico di quest'ultimo, in particolare domandando l'affido in via esclusiva del minore alla madre, con collocazione e residenza anagrafica presso di lei;
di disporre che il padre possa incontrare il minore in luogo neutro in presenza della madre e degli operatori del servizio sociale;
di disporre un contributo al mantenimento in favore del minore dell'importo di € 400,00 a carico del Persona_2
padre, oltre al 50% delle spese straordinarie, con vittoria di spese di giudizio.
In data 12/02/2025 veniva depositata relazione da parte del servizio sociale.
All'udienza del 17/03/2025 comparivano la parte ricorrente e il Giudice relatore dava atto della regolarità della notifica del ricorso a parte convenuta.
Alla luce della dichiarazione di incompetenza del Tribunale per i Minorenni e della trasmissione degli atti al Tribunale Ordinario del 17.12.2024, il Giudice procedeva preliminarmente con la riunione del procedimento n. 3228/24 TM.
Successivamente, invitava il difensore di parte ricorrente a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale della causa.
Il difensore si richiamava al ricorso introduttivo e il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio
per la decisione.
***
Il Tribunale ritiene che la causa sia matura per la decisione, non essendo necessari ulteriori atti di istruzione.
Ritiene questo Tribunale che il minore debba essere affidato in via esclusiva alla madre. Dalle
relazioni dei Servizi Sociali è, infatti, emerso come tra i genitori non vi sia dialogo e come molte volte i rispettivi difensori abbiano dovuto mediare le comunicazioni più importanti. Alla luce di tali elementi, deve ritenersi che sarebbe assai arduo per la madre riuscire ad ottenere la collaborazione del convenuto qualora debbano essere assunte decisioni nell'interesse del figlio minorenne, stante il suo scarso coinvolgimento nella vita della figlia. Dalle relazioni dei servizi emerge altresì come la signora lamenti “la totale assenza di contributi economici da parte del padre di per il Pt_1 Per_1
mantenimento del figlio e il suo rifiuto di firmare i documenti scolastici, ostacolando così il percorso didattico del bambino”. Tali dichiarazioni non risultano smentite dal sig. , che, Per_2
seppur ricorrente avanti al TM ed informato della pendenza del presente giudizio, ha scelto di non assumere difese. A ciò si aggiunga che la scuola frequentata dal minore ha riferito di “un bimbo ben
inserito ma aimè limitato nelle attività in quanto il padre non firma i fogli delle varie
autorizzazioni. La scuola stessa si è rivolta al Servizio per chiedere se lo stesso avesse inf rispetto
al padre che a loro risulta irraggiungibile” (cfr relazione 12.2.2025).
Il padre, inoltre, è stato ristretto in carcere sino al mese di febbraio 2024.
Conseguentemente e per la gravità degli aspetti testé evidenziati, unitamente alle difficoltà cui la sig.ra andrebbe incontro dovendo concordare le decisioni per l'educazione e gestione della Pt_1
prole con un genitore sostanzialmente assente, in aderenza al citato art. 337 quater ultimo comma c.c. e nell'esclusivo interesse del minore deve essere stabilito che le decisioni di maggior interesse per il figlio siano adottate dalla madre, fermo restando il diritto-dovere dell'altro genitore di vigilare sull'istruzione e sull'educazione della prole.
In considerazione di quanto sopra stabilito, deve disporsi che il minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre.
Per quanto concerne la frequentazione padre-minore, deve disporsi che il sig. possa Per_2
riprendere gli incontri con il figlio, con le necessarie limitazioni e cautele (luogo neutro, presenza di personale educativo), giustificate dai comportamenti sopra indicati, a condizione che egli collabori con gli operatori dei Servizi sociali per la fissazione degli incontri, per la verifica delle proprie condizioni personali anche presso il SERD e nel percorso di verifica delle capacità genitoriali,
garantendo altresì di intrattenere con il minore una relazione continuativa, essenziale ad una crescita equilibrata.
Appare pertanto opportuno incaricare i Servizi sociali e di NPI/Psicologia età evolutiva di seguire e sostenere la situazione, in particolare per quanto riguarda il supporto al minore, il superamento delle conflittualità tra gli adulti e il sostegno al percorso di ripresa dei rapporti padre-minore,
organizzando gli incontri protetti e verificandone l'andamento. Quanto, infine, al contributo al mantenimento a carico del padre, ritiene questo Tribunale di fissarlo in euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Tale cifra appare congrua e adeguata alla luce delle attuali esigenze del minore, dei tempi di permanenza dello stesso presso ciascun genitore (assenti quanto al padre) e delle risorse economiche di entrambi i genitori e, in particolare,
del genitore obbligato, quali risultanti dalla documentazione in atti.
Dalle relazioni dei servizi sociali risulta, infatti, che il sig. svolge attualmente un lavoro a Per_2
tempo indeterminato presso la ditta Cometto di Borgo S. Dalmazzo.
Le spese seguono la soccombenza di parte convenuta e vengono liquidate come da dispositivo,
tenuto conto degli importi previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile
(scaglione da 26.000 a 52.000 euro, ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.M. 55/2014), della difficoltà
della causa, delle questioni trattate e della durata del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
il figlio in via esclusiva alla madre sig.ra , demandando alla medesima Pt_2 Parte_1
altresì le decisioni di maggior importanza per il minore e disponendo che lo stesso mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre.
DISPONE che il padre possa incontrare il figlio in idoneo ambiente neutro, da individuarsi a cura dei Servizi sociali di zona, alla presenza di personale educativo e stabilisce che detti incontri abbiano luogo secondo modi e tempi da stabilirsi a cura dei servizi sociali, a condizione che il genitore si presenti ai competenti Servizi e collabori per la fissazione degli incontri, l'accertamento delle proprie condizioni personali anche presso il SERD e la verifica delle proprie capacità
genitoriali, nonché per intrattenere con il figlio una frequentazione regolare.
RICHIEDE ai Servizi sociali e di N.P.I. / Psicologia dell'Età evolutiva la presa in carico della situazione del minore e dei suoi genitori e di mettere in atto tutti i più opportuni interventi di monitoraggio e di sostegno al minore, nonché per il superamento delle conflittualità esistenti tra le parti e per un graduale recupero dei rapporti tra il padre e il figlio minore, organizzando i luoghi neutri – o le altre modalità opportunamente individuate - e vigilando sugli stessi.
DISPONE che versi a , entro il giorno 5 di ogni CP_1 Parte_1
mese, la somma di euro 400,00, annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento del minore, oltre il 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte da
SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate), come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Torino del 15.03.2016.
CONDANNA a rimborsare a le spese di lite, che si CP_1 Parte_1
liquidano ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 3808,00 (di cui € 850,50 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, € 1452,50 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
23.05.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro
terzo citato nel provvedimento.
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Serafina Aceto Presidente
dott. Isabella Messina Giudice Relatore
dott. Chantal Dameglio Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 10235/2024 promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Antonio Parte_1 C.F._1
MATTIACE, presso il cui studio ha eletto domicilio
-ricorrente-
contro
( ), nato a [...] il [...], residente CP_1 CodiceFiscale_2
in Villafranca Piemonte (TO) via Don Ropolo n. 6/A
-convenuto -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
relativo al minore: , nato a [...], il [...]. Per_1 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“Affidare in via esclusiva il minore alla ricorrente, sig.ra , con Persona_2 Parte_1
residenza e domicilio presso la madre, anche ai fini anagrafici, con relativo esercizio in forma
disgiunta della responsabilità genitoriale;
disporre che il sig. contribuisca al mantenimento del :figlio versando alla CP_1 Per_1
madre, a titolo di contributo al mantenimento ed entro il cinque di ogni mese, la somma mensile di
€ 400,00, oltre la rivalutazione ISTAT;
disporre che le spese mediche non coperte dal S.S.N., le spese scolastiche - ivi compreso il rateo
per la retta scolastica presso l'asilo nido, la mensa scolastica per i successivi gradi scolastici, le
spese sportive e ricreative, purché concordate, necessitate e documentate, saranno poste a carico
dei genitori al 50% e saranno regolate tra essi con cadenza mensile;
disporre che per quanto ivi non espressamente previsto, si osserverà integralmente il Protocollo di
intesa tra magistrati e avvocati sulle
spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ai sensi degli artt. 316 ss. c.c.
sottoscritto in Torino il 15.3.2016 e i suoi successivi aggiornamenti;
disporre che il padre possa incontrare il figlio con le modalità che saranno impartite da Per_1
codesto Ill.mo Tribunale in virtù delle condizioni personali e familiari descritte in premessa e qui
richiamate”.
Per parte convenuta (ricorrente nel giudizio riunito, seppur non costituita nel presente giudizio)
- accertata la capacità genitoriale degli adulti, affidare in via condivisa il minore ad entrambi i
genitori con collocamento prioritario presso la madre
- disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio nelle modalità e tempi che l'Ill.mo
Tribunale adito riterrà nell'interesse del minore riservando eventuali ulteriori domande all'esito
degli accertamenti
- disporre la presa in carico del minore e degli adulti di riferimento con facoltà di attivare
interventi di sostegno al nucleo e di monitorare la situazione relazionando periodicamente l'AG
Per il P.M.: Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Il minore è nato dalla relazione tra e , Persona_2 Parte_1 CP_1
non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere
Con ricorso depositato il 11/06/2024 parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 337-bis e ss. del codice civile in punto affidamento, collocazione,
regime di visite con il genitore non collocatario e contributo al mantenimento a carico di quest'ultimo, in particolare domandando l'affido in via esclusiva del minore alla madre, con collocazione e residenza anagrafica presso di lei;
di disporre che il padre possa incontrare il minore in luogo neutro in presenza della madre e degli operatori del servizio sociale;
di disporre un contributo al mantenimento in favore del minore dell'importo di € 400,00 a carico del Persona_2
padre, oltre al 50% delle spese straordinarie, con vittoria di spese di giudizio.
In data 12/02/2025 veniva depositata relazione da parte del servizio sociale.
All'udienza del 17/03/2025 comparivano la parte ricorrente e il Giudice relatore dava atto della regolarità della notifica del ricorso a parte convenuta.
Alla luce della dichiarazione di incompetenza del Tribunale per i Minorenni e della trasmissione degli atti al Tribunale Ordinario del 17.12.2024, il Giudice procedeva preliminarmente con la riunione del procedimento n. 3228/24 TM.
Successivamente, invitava il difensore di parte ricorrente a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale della causa.
Il difensore si richiamava al ricorso introduttivo e il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio
per la decisione.
***
Il Tribunale ritiene che la causa sia matura per la decisione, non essendo necessari ulteriori atti di istruzione.
Ritiene questo Tribunale che il minore debba essere affidato in via esclusiva alla madre. Dalle
relazioni dei Servizi Sociali è, infatti, emerso come tra i genitori non vi sia dialogo e come molte volte i rispettivi difensori abbiano dovuto mediare le comunicazioni più importanti. Alla luce di tali elementi, deve ritenersi che sarebbe assai arduo per la madre riuscire ad ottenere la collaborazione del convenuto qualora debbano essere assunte decisioni nell'interesse del figlio minorenne, stante il suo scarso coinvolgimento nella vita della figlia. Dalle relazioni dei servizi emerge altresì come la signora lamenti “la totale assenza di contributi economici da parte del padre di per il Pt_1 Per_1
mantenimento del figlio e il suo rifiuto di firmare i documenti scolastici, ostacolando così il percorso didattico del bambino”. Tali dichiarazioni non risultano smentite dal sig. , che, Per_2
seppur ricorrente avanti al TM ed informato della pendenza del presente giudizio, ha scelto di non assumere difese. A ciò si aggiunga che la scuola frequentata dal minore ha riferito di “un bimbo ben
inserito ma aimè limitato nelle attività in quanto il padre non firma i fogli delle varie
autorizzazioni. La scuola stessa si è rivolta al Servizio per chiedere se lo stesso avesse inf rispetto
al padre che a loro risulta irraggiungibile” (cfr relazione 12.2.2025).
Il padre, inoltre, è stato ristretto in carcere sino al mese di febbraio 2024.
Conseguentemente e per la gravità degli aspetti testé evidenziati, unitamente alle difficoltà cui la sig.ra andrebbe incontro dovendo concordare le decisioni per l'educazione e gestione della Pt_1
prole con un genitore sostanzialmente assente, in aderenza al citato art. 337 quater ultimo comma c.c. e nell'esclusivo interesse del minore deve essere stabilito che le decisioni di maggior interesse per il figlio siano adottate dalla madre, fermo restando il diritto-dovere dell'altro genitore di vigilare sull'istruzione e sull'educazione della prole.
In considerazione di quanto sopra stabilito, deve disporsi che il minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre.
Per quanto concerne la frequentazione padre-minore, deve disporsi che il sig. possa Per_2
riprendere gli incontri con il figlio, con le necessarie limitazioni e cautele (luogo neutro, presenza di personale educativo), giustificate dai comportamenti sopra indicati, a condizione che egli collabori con gli operatori dei Servizi sociali per la fissazione degli incontri, per la verifica delle proprie condizioni personali anche presso il SERD e nel percorso di verifica delle capacità genitoriali,
garantendo altresì di intrattenere con il minore una relazione continuativa, essenziale ad una crescita equilibrata.
Appare pertanto opportuno incaricare i Servizi sociali e di NPI/Psicologia età evolutiva di seguire e sostenere la situazione, in particolare per quanto riguarda il supporto al minore, il superamento delle conflittualità tra gli adulti e il sostegno al percorso di ripresa dei rapporti padre-minore,
organizzando gli incontri protetti e verificandone l'andamento. Quanto, infine, al contributo al mantenimento a carico del padre, ritiene questo Tribunale di fissarlo in euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Tale cifra appare congrua e adeguata alla luce delle attuali esigenze del minore, dei tempi di permanenza dello stesso presso ciascun genitore (assenti quanto al padre) e delle risorse economiche di entrambi i genitori e, in particolare,
del genitore obbligato, quali risultanti dalla documentazione in atti.
Dalle relazioni dei servizi sociali risulta, infatti, che il sig. svolge attualmente un lavoro a Per_2
tempo indeterminato presso la ditta Cometto di Borgo S. Dalmazzo.
Le spese seguono la soccombenza di parte convenuta e vengono liquidate come da dispositivo,
tenuto conto degli importi previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile
(scaglione da 26.000 a 52.000 euro, ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.M. 55/2014), della difficoltà
della causa, delle questioni trattate e della durata del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
il figlio in via esclusiva alla madre sig.ra , demandando alla medesima Pt_2 Parte_1
altresì le decisioni di maggior importanza per il minore e disponendo che lo stesso mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre.
DISPONE che il padre possa incontrare il figlio in idoneo ambiente neutro, da individuarsi a cura dei Servizi sociali di zona, alla presenza di personale educativo e stabilisce che detti incontri abbiano luogo secondo modi e tempi da stabilirsi a cura dei servizi sociali, a condizione che il genitore si presenti ai competenti Servizi e collabori per la fissazione degli incontri, l'accertamento delle proprie condizioni personali anche presso il SERD e la verifica delle proprie capacità
genitoriali, nonché per intrattenere con il figlio una frequentazione regolare.
RICHIEDE ai Servizi sociali e di N.P.I. / Psicologia dell'Età evolutiva la presa in carico della situazione del minore e dei suoi genitori e di mettere in atto tutti i più opportuni interventi di monitoraggio e di sostegno al minore, nonché per il superamento delle conflittualità esistenti tra le parti e per un graduale recupero dei rapporti tra il padre e il figlio minore, organizzando i luoghi neutri – o le altre modalità opportunamente individuate - e vigilando sugli stessi.
DISPONE che versi a , entro il giorno 5 di ogni CP_1 Parte_1
mese, la somma di euro 400,00, annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento del minore, oltre il 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte da
SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate), come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Torino del 15.03.2016.
CONDANNA a rimborsare a le spese di lite, che si CP_1 Parte_1
liquidano ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 3808,00 (di cui € 850,50 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, € 1452,50 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
23.05.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro
terzo citato nel provvedimento.