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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 05/05/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In nome del popolo italiano Sent. n. 59/25
Oggetto: appello L a C o r t e d' a p p e l l o d i P e r u g i a avverso sentenza n.
271/24 del Tribunale
- S e z i o n e L a v o r o - di Terni;
regolamento spese processuali composta dai magistrati:
Dr. Vincenzo Pio Baldi - Presidente
Dr.ssa Simonetta Liscio - Consigliera
Dr. Pierluigi Panariello - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 186 dell'anno 2024 Ruolo Gen. Contenzioso Lav.
Prev. Ass.
p r o m o s s a d a
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuliana de Pasquale ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Andrea Bafile n. 5, giusta delega procura rilasciata con atto separato ed allegata al ricorso in appello.
- a p p e l l a n t e -
c o n t r o
1 con sede in Roma, Via Ciro Controparte_1
il Grande 21, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Riccardo Lini,
Mirella Arlotta, Roberto Annovazzi, Stefania Di Cato, Giulia Renzetti e Manuela Varani – in virtù di procura generale alle liti a rogito del dr notaio in Roma, del 22 marzo 2024, Persona_1
repertorio n. 37875, raccolta n. 7133 – ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto in Perugia, Via Canali 1.
- a p p e l l a t o -
Oggetto: appello avverso sentenza n. 271/24 del Tribunale di Terni;
regolamento spese processuali.
Causa decisa all'udienza collegiale del 30 aprile 2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da rispettivi atti di parte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 12 febbraio 2024 dinanzi al Tribunale di Terni, Parte_1
premesso di aver conseguito dinanzi al Tribunale di Roma il riconoscimento dei benefici della
[...]
pensione di inabilità, di cui all'art. 12 della legge n. 118/71, e dell'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 della legge n. 18/80, a seguito di accertamento tecnico preventivo con decorrenza dalla domanda amministrativa (28 febbraio 2022), e di non aver avuto alcun riscontro nonostante la notificazione all'Istituto previdenziale, a far data dall'11 ottobre 2023, di tutti i dati occorrenti al fine di facilitare l'erogazione della prestazione (c.d. modulo ap70), e la comunicazione sull'apposito portale dell' del cambio di residenza (da Roma a Terni), chiese, nel contraddittorio ritualmente CP_1
instaurato con l' la condanna di quest'ultimo al pagamento dei ratei maturati e maturandi CP_1
delle suddette prestazioni, a decorrere dal 1° marzo 2022, oltre agli accessori previsti dalla legge e con vittoria delle spese di lite da distrarsi al procuratore.
2 Costituitosi in giudizio, l' diede atto della liquidazione della prestazione a far data dal 18 CP_1
marzo 2024 e, pertanto, chiese che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Il Tribunale, con la sentenza n. 271/2024 pronunciata all'udienza del 17 giugno 2024, dichiarò la cessazione della materia del contendere e compensò interamente tra le parti le spese di lite.
2. Con atto depositato il 13 dicembre 2024 propose appello avverso la Parte_1
decisione, e chiese, in riforma della stessa, la condanna dell' alla refusione delle spese del CP_1
primo grado nella misura determinata in base al valore della causa pari ad € 19.743,40, oltre agli accessori, come per legge;
con vittoria anche delle spese del secondo grado.
Con decreto presidenziale del 18 dicembre 2024 è stata fissata per la discussione dinanzi al Collegio
l'udienza del 30 aprile 2025.
L' si è costituito in giudizio resistendo all'impugnazione avversaria di cui ha chiesto il rigetto. CP_1
La causa è stata decisa all'udienza fissata per la discussione.
Il dispositivo, letto in udienza e qui trascritto, è stato depositato in via telematica il giorno stesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Attraverso l'impugnazione proposta, il lamenta l'erroneità della sentenza di prime cure Pt_1
che, in violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c., ha ritenuto sussistenti le gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese processuali in ragione dell'adempimento dell' all'obbligo di CP_1
pagamento delle provvidenze dopo circa venti giorni dalla notificazione del ricorso, non essendone venuta a conoscenza prima in quanto il ricorrente non aveva presentato la domanda di liquidazione presso la sede di Terni, a seguito del trasferimento della propria residenza da Roma. Sostiene
l'appellante che, a differenza di quanto affermato dal Tribunale, non vi era alcuna ragione che potesse giustificare la compensazione delle spese, avendo l' dato causa all'instaurazione della lite, in CP_1
quanto il pagamento era avvenuto solo nel maggio del 2024, a distanza di circa 200 giorni dalla
3 notificazione del decreto di omologazione dei requisiti sanitari e dalla comunicazione della documentazione occorrente per il pagamento delle prestazioni (modulo ap70, codice IBAN, ecc.),
avvenute nell'ottobre del 2023, e, quindi, ben oltre il termine di 120 giorni concesso dalla legge all'Amministrazione per adempiere alle prestazioni dovute. Inoltre, a dire dell'appellante, il provvedimento di liquidazione del 18 marzo 2024 (non accompagnato dall'effettivo pagamento avvenuto solo a decorrere dal mese di maggio) era stato emesso successivamente all'iscrizione a ruolo del ricorso di primo grado.
2. L'appello è parzialmente fondato.
2.1. La declaratoria di cessazione della materia del contendere interviene nei casi in cui sopravvengono nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venire meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, quindi, dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, situazione alla quale fa da naturale corollario l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese qualora le parti non chiedano congiuntamente che esse siano compensate (cfr. in tal senso
Cass. civ., Sez. 1^, Sentenza n.10553 del 07/05/2009, nonché, di recente Sez. 2^, Ordinanza n.30251
del 31/10/2023).
Quanto alla regolamentazione delle spese, la compensazione, parziale o integrale delle stesse, come recita l'art. 92, comma 2, c.p.c., secondo la formulazione interpolata dalla sentenza n. 77 del 2018
della Corte costituzionale, può avvenire, per quanto qui interessa, anche in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni”, che, però, non possono essere illogiche od erronee, configurandosi, altrimenti,
una violazione di legge (cfr. sul punto di recente, Cass. civ., Sez. L, Ordinanza n. 14036 del
21/05/2024).
2.2. Orbene, premesso quanto sopra, nel caso concreto il Tribunale, dopo aver riscontrato che, nelle more del processo, era intervenuto il pagamento da parte dell' dei ratei della pensione di CP_1
inabilità e dell'indennità di accompagnamento spettanti al , con conseguente venir meno Pt_1
dell'interesse attoreo alla pronuncia giudiziale, ha compensato per intero fra le parti le spese 4 processuali in quanto la prestazione era stata liquidata dopo venti giorni da quando l' aveva CP_1
avuto notizia del diritto del ricorrente, non avendo il mai presentato la domanda alla sede Pt_1
di Terni dell' CP_1
2.3. A giudizio del Collegio, la riconosciuta compensazione, come denunciato nell'appello, si fonda innanzitutto su un presupposto di fatto del tutto erroneo.
Dai documenti prodotti, infatti, emerge – e ciò è anche pacificamente riconosciuto da entrambe le parti – che il pagamento dei ratei è intervenuto soltanto in data 2 maggio 2024 e, quindi, ben oltre la data del 18 marzo 2024 indicata dal primo giudice. Quest'ultima data, in realtà, è quella nella quale
è intervenuta la liquidazione da parte dell' dell'importo da versare in favore dell'avente diritto, CP_1
circostanza, però, del tutto ininfluente per la regolamentazione delle spese processuali, perché di tale liquidazione non c'è prova che sia stata comunicata al . Peraltro, alla data del 18 marzo 2024, Pt_1
era già decorso il termine di 120 giorni decorrente dall'11 ottobre 2023, data in cui l'assicurato aveva inoltrato all'Istituto la documentazione occorrente per consentire il pagamento e il predetto aveva già
iniziato il giudizio depositando il ricorso il 12 febbraio 2024, alla scadenza del 120° giorno.
Si deve, allora, riconsiderare la posizione delle parti ai fini della indicata regolamentazione, partendo dal principio, ripetutamente espresso dalla Suprema Corte, secondo il quale ai fini della distribuzione dell'onere delle spese di lite fra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al processo (cfr. da ultimo in tal senso Cass. civ., Sez. 3^, Ordinanza n. 5813 del 27/02/2023).
Ebbene, a tal riguardo non può non evidenziarsi come l' nonostante l'intero decorso del CP_1
termine legale di 120 giorni, decorrenti dal completamento degli adempimenti spettanti all'assistito
(omologa giudiziale del requisito sanitario e successiva comunicazione degli altri dati necessari al pagamento della prestazione), termine scaduto l'11 febbraio 2024, abbia provveduto al pagamento,
come anticipato, solo il successivo 2 maggio 2024.
Tale ritardo ha dato causa all'instaurazione della lite, che, nel rito lavoro, si ha con il deposito del
5 ricorso (cfr. Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 4676 del 16/04/1992). Tale ritardo va, pertanto, preso in considerazione per la regolamentazione delle spese processuali ed ai fini del riconoscimento della soccombenza virtuale dell' . Controparte_2
2.4. Secondo il Collegio, però, la riconosciuta soccombenza dell' non può ritenersi integrale, CP_1
dal momento che sono, comunque, ravvisabili, gravi ed eccezionali ragioni che inducono a compensare, quantomeno in parte, le spese processuali.
L' , infatti, costituendosi nel giudizio di primo grado, ha documentato che la liquidazione, CP_1
seppure non comunicata all'interessato, è intervenuta il 18 marzo 2024, ossia a distanza di poco più
di un mese dalla scadenza del 120° giorno utile per adempiere, dimostrando, così, di essersi attivato per provvedere in tempi ravvicinati dalla scadenza del termine di legge.
3. In considerazione di quanto esposto, in accoglimento parziale dell'appello, le spese processuali del primo grado - da liquidarsi per l'intero secondo la misura indicata in dispositivo, corrispondente ai minimi tariffari dello scaglione relativo al valore della controversia - vanno compensate per metà fra le parti, con condanna dell' al pagamento della parte rimanente in favore della ricorrente e CP_1
distrazione, ex art. 93 c.p.c., al procuratore della parte che ha dichiarato nel ricorso attoreo di averle anticipate.
Le spese del presente grado, liquidate come da dispositivo nel minimo tariffario in ragione della minima complessità della controversia, stante l'accoglimento solo parziale dell'impugnazione, vanno compensate per metà fra le parti, con condanna dell' al pagamento della parte rimanente in CP_1
quanto soccombente principale, con distrazione al procuratore della parte che, ai sensi dell'art. 93
c.p.c., ha dichiarato di averle anticipate.
P. Q. M.
LA CORTE D'APPELLO
Accoglie in parte l'appello e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, liquida, per intero, le
6 spese processuali del primo grado in €. 1.900,00 per compenso professionale, oltre a I.V.A.,
contributo ex art. 11 legge n. 576/1980 e rimborso delle spese generali pari al 15 % del compenso liquidato;
le compensa per metà fra le parti e condanna l' al pagamento della rimanente metà CP_1
in favore del , con distrazione in favore del suo procuratore, avv. Giuliana de Pasquale, Pt_1
dichiaratasi antistataria.
Liquida le spese processuali del presente grado di giudizio, per intero, in € 970,00 per compenso professionale, oltre a I.V.A., contributo ex art. 11 legge n. 576/1980 e rimborso delle spese generali pari al 15 % del compenso liquidato;
le compensa per metà fra le parti e condanna l' al CP_1
pagamento della parte rimanente in favore del , con distrazione in favore del suo procuratore, Pt_1
avv. Giuliana de Pasquale, dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Perugia, il 30 aprile 2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Pierluigi Panariello) (dott. Vincenzo Pio Baldi)
firma digitale firma digitale
7
In nome del popolo italiano Sent. n. 59/25
Oggetto: appello L a C o r t e d' a p p e l l o d i P e r u g i a avverso sentenza n.
271/24 del Tribunale
- S e z i o n e L a v o r o - di Terni;
regolamento spese processuali composta dai magistrati:
Dr. Vincenzo Pio Baldi - Presidente
Dr.ssa Simonetta Liscio - Consigliera
Dr. Pierluigi Panariello - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 186 dell'anno 2024 Ruolo Gen. Contenzioso Lav.
Prev. Ass.
p r o m o s s a d a
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuliana de Pasquale ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Andrea Bafile n. 5, giusta delega procura rilasciata con atto separato ed allegata al ricorso in appello.
- a p p e l l a n t e -
c o n t r o
1 con sede in Roma, Via Ciro Controparte_1
il Grande 21, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Riccardo Lini,
Mirella Arlotta, Roberto Annovazzi, Stefania Di Cato, Giulia Renzetti e Manuela Varani – in virtù di procura generale alle liti a rogito del dr notaio in Roma, del 22 marzo 2024, Persona_1
repertorio n. 37875, raccolta n. 7133 – ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto in Perugia, Via Canali 1.
- a p p e l l a t o -
Oggetto: appello avverso sentenza n. 271/24 del Tribunale di Terni;
regolamento spese processuali.
Causa decisa all'udienza collegiale del 30 aprile 2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da rispettivi atti di parte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 12 febbraio 2024 dinanzi al Tribunale di Terni, Parte_1
premesso di aver conseguito dinanzi al Tribunale di Roma il riconoscimento dei benefici della
[...]
pensione di inabilità, di cui all'art. 12 della legge n. 118/71, e dell'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 della legge n. 18/80, a seguito di accertamento tecnico preventivo con decorrenza dalla domanda amministrativa (28 febbraio 2022), e di non aver avuto alcun riscontro nonostante la notificazione all'Istituto previdenziale, a far data dall'11 ottobre 2023, di tutti i dati occorrenti al fine di facilitare l'erogazione della prestazione (c.d. modulo ap70), e la comunicazione sull'apposito portale dell' del cambio di residenza (da Roma a Terni), chiese, nel contraddittorio ritualmente CP_1
instaurato con l' la condanna di quest'ultimo al pagamento dei ratei maturati e maturandi CP_1
delle suddette prestazioni, a decorrere dal 1° marzo 2022, oltre agli accessori previsti dalla legge e con vittoria delle spese di lite da distrarsi al procuratore.
2 Costituitosi in giudizio, l' diede atto della liquidazione della prestazione a far data dal 18 CP_1
marzo 2024 e, pertanto, chiese che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Il Tribunale, con la sentenza n. 271/2024 pronunciata all'udienza del 17 giugno 2024, dichiarò la cessazione della materia del contendere e compensò interamente tra le parti le spese di lite.
2. Con atto depositato il 13 dicembre 2024 propose appello avverso la Parte_1
decisione, e chiese, in riforma della stessa, la condanna dell' alla refusione delle spese del CP_1
primo grado nella misura determinata in base al valore della causa pari ad € 19.743,40, oltre agli accessori, come per legge;
con vittoria anche delle spese del secondo grado.
Con decreto presidenziale del 18 dicembre 2024 è stata fissata per la discussione dinanzi al Collegio
l'udienza del 30 aprile 2025.
L' si è costituito in giudizio resistendo all'impugnazione avversaria di cui ha chiesto il rigetto. CP_1
La causa è stata decisa all'udienza fissata per la discussione.
Il dispositivo, letto in udienza e qui trascritto, è stato depositato in via telematica il giorno stesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Attraverso l'impugnazione proposta, il lamenta l'erroneità della sentenza di prime cure Pt_1
che, in violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c., ha ritenuto sussistenti le gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese processuali in ragione dell'adempimento dell' all'obbligo di CP_1
pagamento delle provvidenze dopo circa venti giorni dalla notificazione del ricorso, non essendone venuta a conoscenza prima in quanto il ricorrente non aveva presentato la domanda di liquidazione presso la sede di Terni, a seguito del trasferimento della propria residenza da Roma. Sostiene
l'appellante che, a differenza di quanto affermato dal Tribunale, non vi era alcuna ragione che potesse giustificare la compensazione delle spese, avendo l' dato causa all'instaurazione della lite, in CP_1
quanto il pagamento era avvenuto solo nel maggio del 2024, a distanza di circa 200 giorni dalla
3 notificazione del decreto di omologazione dei requisiti sanitari e dalla comunicazione della documentazione occorrente per il pagamento delle prestazioni (modulo ap70, codice IBAN, ecc.),
avvenute nell'ottobre del 2023, e, quindi, ben oltre il termine di 120 giorni concesso dalla legge all'Amministrazione per adempiere alle prestazioni dovute. Inoltre, a dire dell'appellante, il provvedimento di liquidazione del 18 marzo 2024 (non accompagnato dall'effettivo pagamento avvenuto solo a decorrere dal mese di maggio) era stato emesso successivamente all'iscrizione a ruolo del ricorso di primo grado.
2. L'appello è parzialmente fondato.
2.1. La declaratoria di cessazione della materia del contendere interviene nei casi in cui sopravvengono nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venire meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, quindi, dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, situazione alla quale fa da naturale corollario l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese qualora le parti non chiedano congiuntamente che esse siano compensate (cfr. in tal senso
Cass. civ., Sez. 1^, Sentenza n.10553 del 07/05/2009, nonché, di recente Sez. 2^, Ordinanza n.30251
del 31/10/2023).
Quanto alla regolamentazione delle spese, la compensazione, parziale o integrale delle stesse, come recita l'art. 92, comma 2, c.p.c., secondo la formulazione interpolata dalla sentenza n. 77 del 2018
della Corte costituzionale, può avvenire, per quanto qui interessa, anche in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni”, che, però, non possono essere illogiche od erronee, configurandosi, altrimenti,
una violazione di legge (cfr. sul punto di recente, Cass. civ., Sez. L, Ordinanza n. 14036 del
21/05/2024).
2.2. Orbene, premesso quanto sopra, nel caso concreto il Tribunale, dopo aver riscontrato che, nelle more del processo, era intervenuto il pagamento da parte dell' dei ratei della pensione di CP_1
inabilità e dell'indennità di accompagnamento spettanti al , con conseguente venir meno Pt_1
dell'interesse attoreo alla pronuncia giudiziale, ha compensato per intero fra le parti le spese 4 processuali in quanto la prestazione era stata liquidata dopo venti giorni da quando l' aveva CP_1
avuto notizia del diritto del ricorrente, non avendo il mai presentato la domanda alla sede Pt_1
di Terni dell' CP_1
2.3. A giudizio del Collegio, la riconosciuta compensazione, come denunciato nell'appello, si fonda innanzitutto su un presupposto di fatto del tutto erroneo.
Dai documenti prodotti, infatti, emerge – e ciò è anche pacificamente riconosciuto da entrambe le parti – che il pagamento dei ratei è intervenuto soltanto in data 2 maggio 2024 e, quindi, ben oltre la data del 18 marzo 2024 indicata dal primo giudice. Quest'ultima data, in realtà, è quella nella quale
è intervenuta la liquidazione da parte dell' dell'importo da versare in favore dell'avente diritto, CP_1
circostanza, però, del tutto ininfluente per la regolamentazione delle spese processuali, perché di tale liquidazione non c'è prova che sia stata comunicata al . Peraltro, alla data del 18 marzo 2024, Pt_1
era già decorso il termine di 120 giorni decorrente dall'11 ottobre 2023, data in cui l'assicurato aveva inoltrato all'Istituto la documentazione occorrente per consentire il pagamento e il predetto aveva già
iniziato il giudizio depositando il ricorso il 12 febbraio 2024, alla scadenza del 120° giorno.
Si deve, allora, riconsiderare la posizione delle parti ai fini della indicata regolamentazione, partendo dal principio, ripetutamente espresso dalla Suprema Corte, secondo il quale ai fini della distribuzione dell'onere delle spese di lite fra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al processo (cfr. da ultimo in tal senso Cass. civ., Sez. 3^, Ordinanza n. 5813 del 27/02/2023).
Ebbene, a tal riguardo non può non evidenziarsi come l' nonostante l'intero decorso del CP_1
termine legale di 120 giorni, decorrenti dal completamento degli adempimenti spettanti all'assistito
(omologa giudiziale del requisito sanitario e successiva comunicazione degli altri dati necessari al pagamento della prestazione), termine scaduto l'11 febbraio 2024, abbia provveduto al pagamento,
come anticipato, solo il successivo 2 maggio 2024.
Tale ritardo ha dato causa all'instaurazione della lite, che, nel rito lavoro, si ha con il deposito del
5 ricorso (cfr. Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 4676 del 16/04/1992). Tale ritardo va, pertanto, preso in considerazione per la regolamentazione delle spese processuali ed ai fini del riconoscimento della soccombenza virtuale dell' . Controparte_2
2.4. Secondo il Collegio, però, la riconosciuta soccombenza dell' non può ritenersi integrale, CP_1
dal momento che sono, comunque, ravvisabili, gravi ed eccezionali ragioni che inducono a compensare, quantomeno in parte, le spese processuali.
L' , infatti, costituendosi nel giudizio di primo grado, ha documentato che la liquidazione, CP_1
seppure non comunicata all'interessato, è intervenuta il 18 marzo 2024, ossia a distanza di poco più
di un mese dalla scadenza del 120° giorno utile per adempiere, dimostrando, così, di essersi attivato per provvedere in tempi ravvicinati dalla scadenza del termine di legge.
3. In considerazione di quanto esposto, in accoglimento parziale dell'appello, le spese processuali del primo grado - da liquidarsi per l'intero secondo la misura indicata in dispositivo, corrispondente ai minimi tariffari dello scaglione relativo al valore della controversia - vanno compensate per metà fra le parti, con condanna dell' al pagamento della parte rimanente in favore della ricorrente e CP_1
distrazione, ex art. 93 c.p.c., al procuratore della parte che ha dichiarato nel ricorso attoreo di averle anticipate.
Le spese del presente grado, liquidate come da dispositivo nel minimo tariffario in ragione della minima complessità della controversia, stante l'accoglimento solo parziale dell'impugnazione, vanno compensate per metà fra le parti, con condanna dell' al pagamento della parte rimanente in CP_1
quanto soccombente principale, con distrazione al procuratore della parte che, ai sensi dell'art. 93
c.p.c., ha dichiarato di averle anticipate.
P. Q. M.
LA CORTE D'APPELLO
Accoglie in parte l'appello e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, liquida, per intero, le
6 spese processuali del primo grado in €. 1.900,00 per compenso professionale, oltre a I.V.A.,
contributo ex art. 11 legge n. 576/1980 e rimborso delle spese generali pari al 15 % del compenso liquidato;
le compensa per metà fra le parti e condanna l' al pagamento della rimanente metà CP_1
in favore del , con distrazione in favore del suo procuratore, avv. Giuliana de Pasquale, Pt_1
dichiaratasi antistataria.
Liquida le spese processuali del presente grado di giudizio, per intero, in € 970,00 per compenso professionale, oltre a I.V.A., contributo ex art. 11 legge n. 576/1980 e rimborso delle spese generali pari al 15 % del compenso liquidato;
le compensa per metà fra le parti e condanna l' al CP_1
pagamento della parte rimanente in favore del , con distrazione in favore del suo procuratore, Pt_1
avv. Giuliana de Pasquale, dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Perugia, il 30 aprile 2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Pierluigi Panariello) (dott. Vincenzo Pio Baldi)
firma digitale firma digitale
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