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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/09/2025, n. 4954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4954 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art.429 c.p.c. nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 835 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa all'udienza del giorno 10/09/2025, vertente
TRA
(c.f. ), difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. CICCORELLI CESARE, APPELLANTE
E
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI, 12 ROMA, presso l'AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende per legge,
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1487/2021 emessa dal Tribunale di
Latina in data 20/07/2021.
Conclusioni dell'appellante: “in accoglimento dell'appello proposto ed in totale riforma della impugnata sentenza di primo grado n. 1487/2021, emessa dal
Giudice dott.ssa Roberta Nocella del Tribunale Ordinario di Latina, così decidere:
I) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 c.p.c. sospendere e/o revocare l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto, ravvisandosi altresì giusti motivi d' urgenza.
II) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: - accogliere il presente appello e, per l'effetto annullare l'ordinanza ingiunzione n. 342/18 emessa il 19 dicembre 2018 dall con Controparte_1 ogni presupposta e/o conseguente statuizione.
III- in via subordinata
- nella scongiurata ipotesi in cui ritenga infondati i motivi di cui ai punti 1 e 2 annulla-re comunque l'ordinanza ingiunzione n. 342/18 oggetto della presente opposizione, ricorrendo, nel caso di specie, quale causa di esclusione della responsabilità amministrativa, la buona fede di in ordine Parte_1 all'illecito contestato“.
Conclusioni dell'appellata: “respinta l'inibitoria, dichiarare inammissibile ovvero infondato l'avverso ricorso in appello e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado. Vinte le spese“.
FATTO E DIRITTO
La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassumibile.
Con ricorso, ritualmente notificato insieme al decreto di fissazione dell'udienza (inizialmente proposto innanzi al Giudice del Lavoro, poi rimesso per competenza quello ordinario), proponeva opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. 342/2018, emessa il 19 dicembre 2018 dall
[...]
, notificatale in data 2 ottobre 2019, con la quale veniva Controparte_1 intimato alla ricorrente, quale legale rapp.te p.t. della il Controparte_2 pagamento dell'importo complessivo di €. 100.327,50, comprensivo di sanzioni. La predetta, oltre a censurare nel merito l'ordinanza ingiuntiva n. 342/18
(emessa per asserita violazione dell'art. 3 comma 3 del D.L. 22 Febbraio 2002 n.
12 “per avere impiegato il lavoratore UL AN senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro”), ha eccepito la tardività dell'ordinanza ingiunzione, In particolare, la ricorrente lamentava: 1) in via preliminare, la presunta adozione dell'ordinanza ingiunzione oltre il termine di legge;
2) nel merito, l'asserita errata e/o illegittima qualificazione del rapporto di lavoro, non vertendosi in alcuna ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di lavoro irregolare;
3) in via subordinata, eccepiva la propria buona fede come causa di esclusione della responsabilità amministrativa;
al fine di sentire accogliere le conclusioni, corrispondenti a quelle dell'odierno atto di appello.
Si costituiva in giudizio l Controparte_3
, che contestava in toto gli assunti dedotti da controparte e
[...] chiedeva di accertare e dichiarare infondato tutto quanto 'ex adverso' dedotto,
2 eccepito e rappresentato, con conseguente rigetto del ricorso e delle richieste ivi formulate». All'esito del giudizio il Tribunale ha così statuito […]”rigetta l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 342/18 emessa dall' Controparte_1
il 19.12.2018 e, per l'effetto, conferma integralmente la stessa;
[...]
- dispone la compensazione ex art. 92 c.p.c. delle spese di lite tra le parti”.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: « […] Nella specie, risulta 'per tabulas' dallo stesso verbale unico di accertamento e notificazione n LT00001/2015-241-03 del 22.06.2015, ritualmente notificato, che la quale datrice di lavoro, aveva Controparte_2 in effetti inoltrato allo Sportello Unico per l'Immigrazione dichiarazione di emersione di lavoro irregolare ai sensi del d.lgs. n. 109/2012 in favore di HA
KA, nonché che aveva versato il contributo forfettario (comunque “a fondo perduto”), ma non aveva poi “richiesto all'INPS l'apertura della posizione contraddistinta dal codice di autorizzazione 5W…”, né aveva inviato i flussi Uniemens per i periodi oggetto di emersione del rapporto lavorativo in questione,
“da regolarizzare e pagamento dei relativi contributi”, né il datore, all'atto della stipula del successivo contratto di soggiorno, era stato in grado di attestare il corretto versamento dei contributi dovuti dalla data in cui, ai fini della sua regolarizzazione, si considerava iniziato il rapporto di lavoro, ovvero il
1.05.2012. Pertanto, con la successiva ordinanza ingiunzione n. 342/1918,
l' intimava il pagamento della sanzione Controparte_1 amministrativa di euro 100.327,50 “per avere il datore di lavoro privato impiegato il sotto indicato lavoratore [HA KA], assunto nella data indicata, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro…” e senza avere curato l'adempimento di tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi relativi al rapporto. Per tale ragione – e non solo per non avere apposto il codice 5W alla posizione contributiva - l ha contestato al CP_1 datore privato di avere “impiegato il sotto indicato lavoratore [HA
KA], assunto nella data indicata, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro…”, in violazione dell'art. 3 co. 3 del D.L. 22 febbraio 2002 n. 12 e successive modifiche, per un numero di giorni pari (almeno, considerato che il rapporto era stato instaurato anche prima) al periodo che va dal 1.05.2012 (data da cui era richiesta l'emersione) sino al suo licenziamento il 30.04.2014 (come da documenti e comunque non contestato dallo stesso datore): in altre parole, non essendo andata a buon fine la procedura di emersione, pur iniziata, il lavoro svolto da HA KA è rimasto “al nero”.
3 Per converso, l'odierna opponente non ha in alcun modo dimostrato che il rapporto lavorativo in questione era regolare: non ha, infatti – contrariamente a quanto dichiarato negli scritti difensivi ex art. 18 L. n. 689/81 depositati il
3.08.2015 – mai dato la prova di aver sempre rispettato la “legislazione sociale
e di previdenza obbligatoria” e adempiuto tutti gli obblighi, in particolare contributivi, dei suoi dipendenti, incluso HA KA.
Orbene, parte opposta ha dimostrato che non è stata seguita la procedura per
l'emersione del rapporto di lavoro del lavoratore extracomunitario, essendo essa stata iniziata dal datore di lavoro, ma interrotta al momento in cui quest'ultimo avrebbe dovuto firmare il contratto di soggiorno, a cui era preliminare la produzione della documentazione attestante l'adempimento degli obblighi contributivi e retributivi….; in altre parole, la documentazione attestante
l'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi è stata parziale (peraltro non depositata in PCT, nonostante il fatto che questo giudice, con la richiesta di depositare almeno l'ordinanza ingiunzione, fosse tesa a sottolineare le carenze documentali), né mai parte opponente l'ha prodotta all' (pur dopo CP_1
l'accertamento e nonostante le dichiarazioni) in forma completa;
pertanto, la procedura di emersione non si è mai conclusa con esito positivo né, si ripete, per il periodo comunque “emerso” a seguito dell'inizio della procedura è stata mai dimostrata la regolarità del rapporto.
Quanto alla esimente della buona fede, invocata dall'opponente - che a suo dire avrebbe compiuto tutto quanto in suo potere per la regolarizzazione del lavoratore extracomunitario, non avendo mai avuto in precedenza sanzioni ed avendo sempre tenuto alla regolarità contributiva e assicurativa degli altri suoi dipendenti - deve rilevarsi che, come già detto, l'affermazione è smentita dalla carenza documentale. A ciò si aggiunga che dagli stessi scritti difensivi depositati il 3.08.2015 (doc. n. 8 fasc. opposta) emerge che la parte era ben consapevole dei
“passi” da compiere per completare la procedura di emersione: si veda il punto 3) di pag. 2, laddove si afferma “prima della convocazione…per la sottoscrizione del contratto di soggiorno il datore di lavoro dovrà adempiere a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi…”. D'altronde, l'opponente era, a suo stesso dire, seguita nella pratica da uno studio di consulenti del lavoro (nei cui confronti non risulta esperita alcuna azione per inadempimento agli obblighi, anche informativi, sui medesimi gravanti). Concludendo, deve integralmente confermarsi l'ordinanza ingiunzione n. 342/18 emessa dall il 19.12.2018…”. Controparte_1
ha proposto appello. Parte_1
L ha resistito al gravame. Controparte_1
4 Disattesa l'istanza sospensiva con ordinanza della Corte del 04/10/2023, in assenza di riconosciute necessità istruttorie, l'appello è stato poi deciso all'udienza del 10/09/2025, all'esito della discussione dei procuratori delle parti, con lettura della sentenza in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello contiene tre motivi:
1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 28 legge 689/81 – ordinanza ingiunzione emessa oltre il termine di legge;
2) Arbitraria, superficiale, insufficiente ed erronea interpretazione della documentazione prodotta – violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. – insussistenza degli addebiti contestati;
3) Istanza di inibitoria ex art. 351 co. 2 e 283 c.p.c.
L'appello è infondato.
1). Anzitutto, in merito al primo motivo di opposizione - avente ad oggetto l'asserita intervenuta prescrizione dell'ordinanza ingiuntiva per il superamento del termine quinquennale dalla presunta violazione - parte ricorrente ha sostenuto nei suoi atti che l'eventuale violazione sarebbe stata commessa nel periodo ricompreso dal 1 maggio 2012 al 30 aprile 2014 e la notifica dell'ordinanza ingiuntiva n. 343/18, idonea ad interrompere con effetto istantaneo la prescrizione del diritto alla riscossione delle sanzioni dovute a titolo di sanzione, si sarebbe perfezionata solamente in data 2 ottobre 2019, ovvero dopo oltre cinque anni dalla commissione del fatto contestato. Parte resistente aveva invece prodotto in atti la notificazione del processo verbale di contestazione degli illeciti amministrativi – segnatamente, il verbale unico di accertamento e notificazione n LT00001/2015-
241-03 del 22.06.2015, notificato in data 28.07.2015 per compiuta giacenza in capo all'odierno opponente e in data 29.06.2015 all'obbligato solidale
[...]
– avverso il quale la parte già opponente produceva anche scritti CP_2 difensivi con richiesta di audizione (che in effetti si svolgeva in data 14.12.2015,
a riprova che il verbale medesimo era stato incontestabilmente ricevuto). Orbene, premesso che l'art. 28, comma 2 della l. n. 689 del 1981 richiama espressamente le norme del codice civile (“L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”: tanto vale anche in riferimento alle notifiche degli atti interruttivi), secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione “ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il
5 diritto dell'amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, in quanto, costituendo esso esercizio della pretesa sanzionatoria, è idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 del codice civile” (ex multis Cass. civ., sez. II. 18 gennaio 2007, n. 1081; conformi, Cass. civ., sez. I. 16 febbraio 2005,
n. 3124; Cass. civ., sez. I, 13 luglio 2001, n. 9520). Senz'altro la contestazione della violazione amministrativa rappresenta l'atto interruttivo della prescrizione per antonomasia: si veda Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 7600 del 10/07/1993, secondo cui “La contestazione di una violazione amministrativa, ex art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689, ha effetto interruttivo istantaneo del termine prescrizionale alla riscossione del credito da sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 28, secondo comma della stessa legge, in relazione agli artt. 2943, quarto comma, e 2945, primo comma, cod. civ. e non invece effetto interruttivo duraturo fino alla definitività dell'ordinanza-ingiunzione…”.
Più di recente vedi, nello stesso senso, Cassazione sez.5 sent.n.14886/16 per cui:
“in tema di sanzioni amministrative, la notifica al trasgressore del processo verbale di accertamento della infrazione è idonea a costituire in mora il debitore ai seni dell'art.2943 c.c., atteso che ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della pena pecuniaria costituisce esercizio della pretesa sanzionatoria”.
Da cui l'accertamento, come rilevato anche in primo grado, del mancato decorso del termine prescrizionale quinquennale ex art.28 l. cit. tra la data dell'accertamento, del 22 giugno 2015, e quella della notificazione della sanzione, intervenuta il 2 ottobre 2019 per il l.r. della società datrice di lavoro.
2).Ai fini di una corretta ripartizione dell'onere probatorio nel presente giudizio, occorre tener presente dalla peculiare natura del presente giudizio, che si connota,
a rigore, quale domanda di accertamento negativo del credito fatto valere dall con la notifica della ordinanza ingiunzione n. 342/2018, CP_1 impositiva della sanzione opposta.
Ne consegue come l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude nè inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia,
6 non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo. (cfr ex pluribus Cass. Sez. L, 13.12.2002 n. 23299 /2004; Cass.
15.04.2002 n. 5427 ).
E di tale regola il Tribunale ha ben tenuto conto, concludendo correttamente per il mancato assolvimento dell'onere probatorio del fatto impeditivo dell'illecito (regolarizzazione completa del lavoratore irregolare) da parte del datore di lavoro.
In definitiva, osserva il Collegio, la prova del fatto negativo, ossia della inesistenza del rapporto di lavoro subordinato è da ritenersi pur sempre a carico di chi intende far valere in giudizio il proprio In definitiva, osserva il Collegio, la prova del fatto negativo, ossia della inesistenza del rapporto di lavoro subordinato
è da ritenersi pur sempre a carico di chi intende far valere in giudizio il proprio diritto di accertamento, prova che non può che essere fornita con la dimostrazione di specifici fatti contrari da parte del datore di lavoro (che da parte sua forniva addirittura dichiarazioni confessorie in ordine alla esistenza di un rapporto lavorativo irregolare a partire dal maggio 2012 in relazione al lavoratore extracomunitario AN UL, cittadino bengalese, rapporto che dichiarava volere regolarizzare). I verbali ispettivi possiedono comunque un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (ex multis Cass. ord.
n.23252/24; n.28286/19; n.24388/22).
E parte opponente non aveva invece, da parte sua, dimostrato che era stata compiutamente seguita la procedura per l'emersione del rapporto di lavoro del lavoratore extracomunitario, essendo essa stata in effetti iniziata dal datore di lavoro, ma interrotta al momento in cui quest'ultimo avrebbe dovuto firmare il contratto di soggiorno, a cui era preliminare la produzione della documentazione attestante l'adempimento degli obblighi contributivi e retributivi;
in altre parole, la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi è stata parziale, né mai parte opponente l'ha prodotta all CP_1
(pur dopo l'accertamento e nonostante le dichiarazioni) in forma completa;
pertanto, la procedura di emersione non si è mai conclusa con esito positivo né, si aggiunga, per il periodo comunque “emerso” a seguito dell'inizio della procedura
(maggio 2012-aprile 2014) è stata dimostrata la completa regolarità del rapporto
(mai prodotte tutte le buste paga relative alle 24 mensilità del periodo, né in sede di
contro
-deduzioni, né nel giudizio di opposizione alla o.i.).
7 Quanto alla esimente della buona fede, invocata dall'opponente - che a suo dire avrebbe compiuto tutto quanto in suo potere per la regolarizzazione del lavoratore extracomunitario, non avendo mai avuto in precedenza sanzioni ed avendo sempre tenuto alla regolarità contributiva e assicurativa degli altri suoi dipendenti - deve rilevarsi che, come già detto, l'affermazione è invece smentita dalla carenza documentale, nonché dallo stesso contenuto della documentazione relativa alla pratica.
Infatti, dagli stessi scritti difensivi depositati il 3.08.2015 (doc. n. 8 fasc. opposta) emerge che la parte era ben consapevole dei “passi” da compiere per completare la procedura di emersione: si veda il punto 3) di pag. 2, laddove si risponde dall che “prima della convocazione…per la sottoscrizione Controparte_1 del contratto di soggiorno, il datore di lavoro dovrà adempiere a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi…”. D'altronde, l'opponente era, a suo stesso dire, nell'ambito dei suoi scritti difensivi, seguita nella pratica da uno studio di consulenti del lavoro, tenuti professionalmente all'adempimento agli obblighi, anche informativi, sui medesimi gravanti.
L'esito della prova acquisita in primo grado non è apprezzabile in termini del conseguimento di un fatto positivo antitetico con i dati del verbale di accertamento dell , né dalle altre prove orali richieste (audizione dei Controparte_1 lavoratori dipendenti della struttura da cui non potrebbe emergere un fatto diverso che possa essere antitetico e valutabile, rispetto alla dichiarazione confessoria del datore stesso del 11.10.2012, con cui faceva risalire al maggio precedente il rapporto di lavoro irregolare con il UL).
Le spese del grado di giudizio seguono la soccombenza della parte appellata e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza di cui in epigrafe del Tribunale di Latina, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la parte appellante alla rifusione, in favore dell'appellato delle spese del grado di giudizio che liquida in complessivi € 6.500,00 per compensi, oltre accessori di legge;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il
8 versamento, da parte di di un ulteriore importo Parte_1
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Roma il giorno 10/09/2025. il Consigliere Estensore il Presidente dott. Enrico Colognesi Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
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