Ordinanza cautelare 13 aprile 2023
Ordinanza presidenziale 13 marzo 2025
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00075/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01600/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1600 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
VI IA, rappresentato e difeso dall'avvocato ES Nucara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliato presso gli uffici di questa, in Catanzaro, alla via G. da Fiore, n. 34;
per l'annullamento
- dell'esito negativo della prova orale espletata in data 8 ottobre 2022 presso il plesso di scuola primaria di via Borsellino dell'Istituto Comprensivo Montalto Uffugo Taverna, nell'ambito del Concorso ordinario STEM 2022 - Classe di concorso A028 matematica e scienze.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. ES LA e udito l’Avvocato dello Stato;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – VI IA ha partecipato al concorso ordinario STEM 2022 - Classe di concorso A028 matematica e scienze, indetto dal Ministero dell’Istruzione con decreto del direttore generale del 31 gennaio 2022, n. 252.
Superata la prima prova scritta e la prova pratica, ha sostenuto la prova orale l’8 ottobre 2022, conseguendo la votazione di 61/100, insufficiente al suo superamento.
2. – Ritenendo di aver svolto una brillante prova orale, tale che il voto negativo sarebbe ingiustificato, VI IA si è rivolto a questo Tribunale Amministrativo Regionale, chiedendo l’annullamento della decisione dell’amministrazione per vizio di motivazione, non avendo l’amministrazione reso noti i quadri di riferimento - predisposti dalla Commissione nazionale di cui all’articolo 7 d.m. 9 novembre 2021, n. 326, e che, alla stregua del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 5 gennaio 2022, n. 23, avrebbero dovuto essere pubblicati sul sito del Ministero dell'Istruzione almeno dieci giorni prima dello svolgimento della prova; e non avendo comunicato al candidato le valutazioni attribuite per ogni singolo ambito della prova pratica e della prova orale, che concorrono ad attribuire il punteggio complessivo della seconda prova.
3. – Costituitosi, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha depositato i verbali relativi alla correzione della prova pratica (in cui il candidato ricorrente ha conseguito 64 punti) e alla prova orale (in cui il candidato ha conseguito 58 punti).
4. – Il ricorrente ha quindi proposto motivi aggiunti, contestando le valutazioni della commissione anche con il sostegno di una perizia svolta da un insegnante da lungo tempo in ruolo per la classi di concorso di cui si tratta.
Quanto alla prova pratica, le valutazioni insufficienti attribuite al candidato negli ambiti 1, 3 e 4 (competenza progettuale e padronanza dei contenuti – 12; analisi e rappresentazione dei risultati – 12; argomentazione, documentazione e uso del linguaggio di settore – 12) sarebbero incoerenti con il buon voto attribuito nell’ambito 2 (Uso di metodologie, strumenti e tecniche), essendo tutti gli abiti riconducibili a un unico filo conduttore e avuto riguardo per il contenuto dell’elaborato presentato. Questo non presenterebbe errori di grammatica o sintassi, sarebbe chiaro e comprensibile, con un contenuto fluente e coerente. La schematicità dello scritto è caratteristica dei testi scientifici.
Quanto alla prova orale, accompagnata da una presentazione in Powerpoint , il relativo file renderebbe evidente la completezza, la chiarezza e lo sviluppo coerente dell’esposizione. La scelta metodologica effettuata sarebbe corretta e appropriata rispetto all’argomento trattato.
Anche con riferimento all’uso della lingua inglese, il giudizio espresso (« Comprende in modo parziale con produzione orale caratterizzata da lessico limitato e impreciso con diversi errori grammaticali e di pronuncia, che non consentono una comunicazione efficace e limitano la fluenza» ) non sarebbe adeguato rispetto alla semplicità delle domande formulate.
Peraltro, le significative esperienze professionali vantate dal candidato sarebbe un riscontro adeguato delle capacità didattiche.
5. – Con ordinanza del 13 aprile 2023, n. 173, il Tribunale ha rigettato l’istanza cautelare.
Ricordato, quanto alla valutazione delle prove del candidato, che i giudizi della commissione esaminatrice sono soggetti al sindacato di legittimità laddove risultino inattendibili in quanto determinati da uno sviamento logico o da un errore di fatto (Cons. Stato, Sez. II, 3 novembre 2022, n. 9631), ha ritenuto che, nel caso di specie, non fossero stati dedotti profili di illogicità dell’operato della commissione, ma piuttosto che parte ricorrente intendesse sostituire la valutazione della commissione con la propria, suffragata da un parere basato sulla sola verbalizzazione della prova pratica e della prova orale del concorso.
In sede di appello cautelare, il Consiglio di Stato, Sez. VII, con ordinanza del 2 agosto 2023, n. 3263, ha ribadito che tutti i motivi di appello contestavano, nel merito, le valutazioni espresse dalla Commissione con riferimento alle prove d’esame sostenute, valutazioni che tuttavia, essendo caratterizzate da un alto tasso di discrezionalità tecnica, non sono sindacabili in sede giurisdizionale se non in presenza di palesi disfunzionalità.
6. – Il ricorso è stato trattato nel merito e spedito in decisione all’udienza pubblica del 16 dicembre 2025.
7. – Innanzitutto, l’amministrazione ha dedotto, senza alcuna contestazione sul punto, che i quadri di riferimento sono stati regolarmente pubblicati sul sito dell’Ufficio Scolastico per la Calabria con Avviso n. 44 del 13.05.2022 prot. n. 9125.
In giudizio sono stati poi, prodotti i verbali delle prove contestate, dai quali risulta il punteggio attribuito per ogni area di valutazione.
Le censure dedotte con il ricorso principale sono, pertanto, infondate.
8. – Quanto alle censure mosse con i motivi aggiunti, non vi sono elementi per discostarsi dalle valutazioni svolte nella sede cautelare.
L’operato della commissione valutatrice è caratterizzato da un elevato grado di discrezionalità tecnica, tal che il giudice non può sostituire il proprio giudizio alla valutazione della commissione, ma può sindacare l’operato di questa solo ove emergano chiari profili di illogicità e irragionevolezza.
Questi non risultano nella vicenda controversa.
9. – Il ricorso è quindi respinto.
Tenuto conto che, dopo la decisione sulla domanda cautelare, per la quale le spese sono state già regolate, non risultano specifiche attività processuali da parte dell’amministrazione, le spese della fase di merito possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IV RE, Presidente
ES LA, Consigliere, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES LA | IV RE |
IL SEGRETARIO