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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 04/12/2025, n. 1572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1572 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa IO AR, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive di udienza depositate nel termine assegnato, ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa iscritta al n. 1075/2023 R.G.L. cui è riunita quella di più risalente iscrizione n. 1079/2023 R.G.L. in materia di lavoro promosse da
rappresentato e difeso dall' Avv.to Antonella Musso ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Chiusa Sclafani, in Via
Giardinello n. 2, giusta procura in atti
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
- resistente contumace-
OGGETTO : Opposizione a decreto ingiuntivo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.03.2023, il ricorrente, come in epigrafe indicato, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 346/2022 emesso dal Tribunale di Termini Imerese il 23.12.2022 e notificato in data 16.02.2023 con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 6.866,23 a titolo di restituzione di somme indebitamente percepite per il periodo dall'11.09.2014 al 30.06.2015, deducendone l'illegittimità.
A sostegno dell'opposizione, eccepiva l'intervenuta decadenza dall'azione di recupero ex art. 13 comma 2 L. 412 /1991 e l'irripetibilità delle somme ex art 52 l. 88/89.
Sebbene regolarmente citato, non si costituiva in giudizio l' Controparte_2
convenuto, del quale, pertanto, va dichiarata la contumacia.
La parte ricorrente, con nota depositata in data 18/03/2024, rappresentava che risultavano dalla stessa erroneamente iscritti a ruolo presso codesto Tribunale due diversi procedimenti (r.g. nn. 1079/2023 e 1075/2023), entrambi relativi all'opposizione al medesimo decreto ingiuntivo n. 346/2022 del 27/12/2022, aventi identico petitum e causa petendi.
Disposta la riunione, le predette cause, istruite documentalmente, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sono state decise all'esito della scadenza del termine del 06.11.2025 per il deposito di note.
***
Il ricorso è infondato.
Deve preliminarmente rilevarsi che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, s'instaura un procedimento a cognizione ordinaria, che si sovrappone e si sostituisce a quello monitorio, in cui le parti sono onerate della prova, rispettivamente delle ragioni del credito e delle ragioni estintive, modificative o impeditive dello stesso.
Avuto riguardo al merito della domanda, trattandosi nella fattispecie di ripetizione dell'indebito in ordine a provvidenze di natura assistenziale, ricade in capo all'accipiens - ex art. 2697 c.c. - l'onere della prova circa la sussistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione della provvidenza medesima.
Giova a riguardo rammentare le affermazioni della Suprema Corte (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. lavoro Sent. n. 18615 del 30/06/2021; Cass. civ. Sez. lavoro Sent. dell'11/02/2016, n. 2739; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20-01-2011, n. 1228; Cass. civ. Sez. Unite Sent. del 04/08/2010, n. 18046) secondo cui «Va poi ricordato, in continuità con la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di indebito previdenziale, che il pensionato che chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli (v., fra le tante, Cass. n. 1228 del
2011; Cass. n. 2739 del 2016; Cass. n. 31832 del 2019)».
Orbene, nel caso in esame, tale onere probatorio incombente sulla parte ricorrente non
è stato assolto essendosi il ricorrente limitato a eccepire l'intervenuta decadenza dall'azione di recupero ex 13 L. n. 412 del 1991.
Ma non coglie nel segno neppure detta censura.
Invero, non sono pertinenti i richiami effettuati dal ricorrente all'art. 13 L. n. 412/91.
Per quanto riguarda l'invocata sanatoria, infatti, vanno effettuate alcune osservazioni.
Ai sensi dell'art. 2033 c.c. - invocato dall - «chi ha eseguito un pagamento non CP_1
dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda».
L'art. 1886 c.c. stabilisce però che «le assicurazioni sociali sono disciplinate dalle leggi speciali. In mancanza si applicano le norme del codice civile».
Orbene, il diritto alla ripetizione dell'indebito da parte dell'ente previdenziale, è stato disciplinato, nel corso del tempo, da disposizioni che, derogando al principio di carattere generale stabilito dall'articolo 2033 c.c. hanno regolamentato la sanatoria di molte indebite erogazioni di prestazioni pensionistiche.
In materia si sono succedute le seguenti disposizioni: - Art. 80, terzo comma, R.D. 28/08/ 1924, n. 142 secondo cui «Le assegnazioni di pensioni si considerano definitive quando, entro un anno dall'avviso datone all'interessato, non siano state respinte dalla cassa nazionale;
in tal caso, le successive rettifiche di eventuali errori, che non siano dovuti a dolo dell'interessato, non hanno effetto sui pagamenti già effettuati».
- Art. 52, l. 09/03/1989, n. 88 secondo cui «1. Le pensioni a carico dell' assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché la pensione sociale, di cui all' articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n.
153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione
o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave».
- Art. 13, l. 30/12/1991, n. 412 secondo cui «1. Le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L' procede annualmente alla verifica delle CP_1 situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza».
L'art. 13 della legge 412/199, pertanto, norma dichiaratamente d'interpretazione autentica dell'art. 52 della legge 88/89, ha previsto l'irripetibilità delle somme erroneamente erogate dall' subordinando detta irripetibilità a due condizioni CP_1
essenziali: 1) che il pagamento sia avvenuto sulla base di un provvedimento definitivo;
2) la mancanza di dolo dell'interessato.
Come anche la Corte costituzionale ha chiarito (con pronuncia n. 39/1993), le disposizioni di cui all'art. 52. comma 2, L. 88/89 si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base ad un formale definitivo provvedimento del quale sia stata data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
Pertanto, l'omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano conosciuti dall'ente competente, configurando un'ipotesi di dolo, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
- D.L. n. 5 del 9 febbraio 2012 (cd decreto di semplificazioni) che ha attenuato la rigida previsione del limite annuale (di cui all'art.13 della legge 412/199 comma 2) mediante la disciplina dell'art. 16 che ha introdotto nell'art. 13 della
L. 412/1991 il comma 2 bis che prevede: «il termine del recupero di cui al comma 2 è prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica».
La ripetizione dell'indebito pensionistico è, dunque, esclusa se la situazione di fatto non è addebitabile al percettore della prestazione: se il pensionato non ha agito con dolo non è tenuto alla restituzione delle somme non dovute, sempre che queste non gli siano state richieste nell'arco di tempo massimo che l'ente erogatore si riserva per effettuare le verifiche contabili, ossia due anni solari. Dall'esame della normativa sopra delineata emerge in modo inequivocabile che l'art. 52 L. n. 88 del 1989, interpretato autenticamente dall'art. 13 L. n. 412 del
1991, riguarda unicamente l'indebito pensionistico.
Nel caso di specie, invece, la prestazione indebitamente percepita dal ricorrente
(indennità di disoccupazione) ha natura non pensionistica, trattandosi di una prestazione previdenziale c.d. temporanea e, come tale, estranea all'ambito di operatività del richiamato art. 52 L. n. 88 del 1989 (e dell'art 13 della L. 412/1991), stante l'impossibilità di applicazione analogica di dette disposizione in ragione della sua natura di norma speciale , con conseguente insussistenza, nel caso di specie, di un'ipotesi di decadenza - parimenti di natura eccezionale - per le somme erogate a titolo di trattamento speciale di disoccupazione oltre l'anno precedente (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. L, Sentenza n. 1429 del 12/02/1991; Cass. Sez. U, Sentenza
n. 1316 del 03/02/1995; Cass. Sez. L, Sentenza n. 3488 del 07/03/2003).
Dunque, nel caso in esame, deve trovare applicazione la generale disciplina dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c. con la conseguenza che è irrilevante, ai fini della ripetibilità delle somme corrisposte, la buona fede del ricorrente ad eccezione che con riferimento agli interessi, nel caso di specie non contestati.
Conclusivamente, assorbita ogni altra questione, il ricorso va respinto.
Per ciò che concerne le spese processuali, la parte soccombente non deve esserne condannata al pagamento, tenuto conto della contumacia già dichiarata dell'ente previdenziale convenuto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo n. 346/2022 emesso dal
Tribunale di Termini Imerese il 23.12.2022 di cui dichiara la definitiva esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c;
- dichiara che parte opponente non è tenuta al pagamento delle spese di lite.
Così deciso, il 04.12.2025
IL GIUDICE IO AR
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa IO AR, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive di udienza depositate nel termine assegnato, ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa iscritta al n. 1075/2023 R.G.L. cui è riunita quella di più risalente iscrizione n. 1079/2023 R.G.L. in materia di lavoro promosse da
rappresentato e difeso dall' Avv.to Antonella Musso ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Chiusa Sclafani, in Via
Giardinello n. 2, giusta procura in atti
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
- resistente contumace-
OGGETTO : Opposizione a decreto ingiuntivo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.03.2023, il ricorrente, come in epigrafe indicato, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 346/2022 emesso dal Tribunale di Termini Imerese il 23.12.2022 e notificato in data 16.02.2023 con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 6.866,23 a titolo di restituzione di somme indebitamente percepite per il periodo dall'11.09.2014 al 30.06.2015, deducendone l'illegittimità.
A sostegno dell'opposizione, eccepiva l'intervenuta decadenza dall'azione di recupero ex art. 13 comma 2 L. 412 /1991 e l'irripetibilità delle somme ex art 52 l. 88/89.
Sebbene regolarmente citato, non si costituiva in giudizio l' Controparte_2
convenuto, del quale, pertanto, va dichiarata la contumacia.
La parte ricorrente, con nota depositata in data 18/03/2024, rappresentava che risultavano dalla stessa erroneamente iscritti a ruolo presso codesto Tribunale due diversi procedimenti (r.g. nn. 1079/2023 e 1075/2023), entrambi relativi all'opposizione al medesimo decreto ingiuntivo n. 346/2022 del 27/12/2022, aventi identico petitum e causa petendi.
Disposta la riunione, le predette cause, istruite documentalmente, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sono state decise all'esito della scadenza del termine del 06.11.2025 per il deposito di note.
***
Il ricorso è infondato.
Deve preliminarmente rilevarsi che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, s'instaura un procedimento a cognizione ordinaria, che si sovrappone e si sostituisce a quello monitorio, in cui le parti sono onerate della prova, rispettivamente delle ragioni del credito e delle ragioni estintive, modificative o impeditive dello stesso.
Avuto riguardo al merito della domanda, trattandosi nella fattispecie di ripetizione dell'indebito in ordine a provvidenze di natura assistenziale, ricade in capo all'accipiens - ex art. 2697 c.c. - l'onere della prova circa la sussistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione della provvidenza medesima.
Giova a riguardo rammentare le affermazioni della Suprema Corte (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. lavoro Sent. n. 18615 del 30/06/2021; Cass. civ. Sez. lavoro Sent. dell'11/02/2016, n. 2739; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20-01-2011, n. 1228; Cass. civ. Sez. Unite Sent. del 04/08/2010, n. 18046) secondo cui «Va poi ricordato, in continuità con la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di indebito previdenziale, che il pensionato che chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli (v., fra le tante, Cass. n. 1228 del
2011; Cass. n. 2739 del 2016; Cass. n. 31832 del 2019)».
Orbene, nel caso in esame, tale onere probatorio incombente sulla parte ricorrente non
è stato assolto essendosi il ricorrente limitato a eccepire l'intervenuta decadenza dall'azione di recupero ex 13 L. n. 412 del 1991.
Ma non coglie nel segno neppure detta censura.
Invero, non sono pertinenti i richiami effettuati dal ricorrente all'art. 13 L. n. 412/91.
Per quanto riguarda l'invocata sanatoria, infatti, vanno effettuate alcune osservazioni.
Ai sensi dell'art. 2033 c.c. - invocato dall - «chi ha eseguito un pagamento non CP_1
dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda».
L'art. 1886 c.c. stabilisce però che «le assicurazioni sociali sono disciplinate dalle leggi speciali. In mancanza si applicano le norme del codice civile».
Orbene, il diritto alla ripetizione dell'indebito da parte dell'ente previdenziale, è stato disciplinato, nel corso del tempo, da disposizioni che, derogando al principio di carattere generale stabilito dall'articolo 2033 c.c. hanno regolamentato la sanatoria di molte indebite erogazioni di prestazioni pensionistiche.
In materia si sono succedute le seguenti disposizioni: - Art. 80, terzo comma, R.D. 28/08/ 1924, n. 142 secondo cui «Le assegnazioni di pensioni si considerano definitive quando, entro un anno dall'avviso datone all'interessato, non siano state respinte dalla cassa nazionale;
in tal caso, le successive rettifiche di eventuali errori, che non siano dovuti a dolo dell'interessato, non hanno effetto sui pagamenti già effettuati».
- Art. 52, l. 09/03/1989, n. 88 secondo cui «1. Le pensioni a carico dell' assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché la pensione sociale, di cui all' articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n.
153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione
o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave».
- Art. 13, l. 30/12/1991, n. 412 secondo cui «1. Le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L' procede annualmente alla verifica delle CP_1 situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza».
L'art. 13 della legge 412/199, pertanto, norma dichiaratamente d'interpretazione autentica dell'art. 52 della legge 88/89, ha previsto l'irripetibilità delle somme erroneamente erogate dall' subordinando detta irripetibilità a due condizioni CP_1
essenziali: 1) che il pagamento sia avvenuto sulla base di un provvedimento definitivo;
2) la mancanza di dolo dell'interessato.
Come anche la Corte costituzionale ha chiarito (con pronuncia n. 39/1993), le disposizioni di cui all'art. 52. comma 2, L. 88/89 si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base ad un formale definitivo provvedimento del quale sia stata data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
Pertanto, l'omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano conosciuti dall'ente competente, configurando un'ipotesi di dolo, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
- D.L. n. 5 del 9 febbraio 2012 (cd decreto di semplificazioni) che ha attenuato la rigida previsione del limite annuale (di cui all'art.13 della legge 412/199 comma 2) mediante la disciplina dell'art. 16 che ha introdotto nell'art. 13 della
L. 412/1991 il comma 2 bis che prevede: «il termine del recupero di cui al comma 2 è prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica».
La ripetizione dell'indebito pensionistico è, dunque, esclusa se la situazione di fatto non è addebitabile al percettore della prestazione: se il pensionato non ha agito con dolo non è tenuto alla restituzione delle somme non dovute, sempre che queste non gli siano state richieste nell'arco di tempo massimo che l'ente erogatore si riserva per effettuare le verifiche contabili, ossia due anni solari. Dall'esame della normativa sopra delineata emerge in modo inequivocabile che l'art. 52 L. n. 88 del 1989, interpretato autenticamente dall'art. 13 L. n. 412 del
1991, riguarda unicamente l'indebito pensionistico.
Nel caso di specie, invece, la prestazione indebitamente percepita dal ricorrente
(indennità di disoccupazione) ha natura non pensionistica, trattandosi di una prestazione previdenziale c.d. temporanea e, come tale, estranea all'ambito di operatività del richiamato art. 52 L. n. 88 del 1989 (e dell'art 13 della L. 412/1991), stante l'impossibilità di applicazione analogica di dette disposizione in ragione della sua natura di norma speciale , con conseguente insussistenza, nel caso di specie, di un'ipotesi di decadenza - parimenti di natura eccezionale - per le somme erogate a titolo di trattamento speciale di disoccupazione oltre l'anno precedente (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. L, Sentenza n. 1429 del 12/02/1991; Cass. Sez. U, Sentenza
n. 1316 del 03/02/1995; Cass. Sez. L, Sentenza n. 3488 del 07/03/2003).
Dunque, nel caso in esame, deve trovare applicazione la generale disciplina dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c. con la conseguenza che è irrilevante, ai fini della ripetibilità delle somme corrisposte, la buona fede del ricorrente ad eccezione che con riferimento agli interessi, nel caso di specie non contestati.
Conclusivamente, assorbita ogni altra questione, il ricorso va respinto.
Per ciò che concerne le spese processuali, la parte soccombente non deve esserne condannata al pagamento, tenuto conto della contumacia già dichiarata dell'ente previdenziale convenuto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo n. 346/2022 emesso dal
Tribunale di Termini Imerese il 23.12.2022 di cui dichiara la definitiva esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c;
- dichiara che parte opponente non è tenuta al pagamento delle spese di lite.
Così deciso, il 04.12.2025
IL GIUDICE IO AR