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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 5285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5285 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 4696/2020, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA all'esito della camera di consiglio, nel procedimento nr. 4696/2020 tra
( rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Luigi Battaglino ( , con il quale C.F._2
elettivamente domicilia in Piedimonte Matese (CE) piazza Carmine n.5.
APPELLANTE
E
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_3
SA Di MO ( ), come da procura in atti, con la quale C.F._4
elett.te dom.lia in Piedimonte Matese, Via Nuova Monte Muto n.11.
APPELLATO
Conclusioni congiunte di tutte le parti:
“Premesso che: all'udienza dell' 11 settembre 2025, innanzi alla Corte di
Appello di Napoli, le parti, comparse personalmente, hanno raggiunto un accordo transattivo/conciliativo sulla base della proposta formulata ex art. 185 bis c.p.c.; che tale accordo è stato formalizzato anche con riguardo al governo delle spese;
che il motivo del contendere è venuto meno e per l'effetto chiedono congiuntamente alla Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, voler dichiarare la cessazione della materia del contendere.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. lamentando di essere stato pretermesso dalla Parte_1
successione paterna, avendo il proprio padre , con rogito per notar Per_1
del 5 aprile 2003, donato all'altro figlio, , la nuda Per_2 Controparte_1
proprietà dell'unico bene immobile di cui era titolare, un fabbricato sito in
Piedimonte Matese, alla via Cila n. 35, identificato al catasto urbano al foglio n. 500, particella 5176 sub 3, riservando a sé ed alla propria moglie l'usufrutto successivo;
convenne in giudizio , chiedendo, previa Controparte_2
ricostituzione del patrimonio ereditario, accertarsi e dichiararsi la propria esclusione dall'eredità paterna e la riduzione dell'attribuzione effettuata in favore del ER . CP_1
1.1. Costituitosi, eccepì che non era stata lesa la quota di Controparte_1
legittima del fratello , in quanto con il medesimo rogito egli aveva Pt_1
ricevuto dalla comune genitrice, , la nuda proprietà di un Controparte_3
terreno sito in Alife, località Saetta. Inoltre, affermò che nell'asse ereditario vi erano anche titoli e denaro, giacente sul conto corrente intestato al padre
, e che egli, con propria dichiarazione del 05.04.2003, aveva Per_1
dichiarato che, in virtù di accordi intervenuti con il fratello , i Pt_1
contanti ed i titoli, appartenenti ai genitori, sarebbero stati interamente attribuiti a , ad integrazione della sua quota di legittima. Pt_1
1.3. Il tribunale, escluso che l'accordo del 05.04.2003 costituisse un patto successorio, ricostruito il valore dell'asse ereditario di , Persona_3
includendovi il valore della nuda proprietà dell'immobile alla data dell'apertura della successione ed il valore dei titoli alla data dell'incasso nel
2004. Ritenne che non fosse stata lesa la quota di riserva di . Parte_1 §.2. , con il proposto appello, ha impugnato la sentenza del Parte_1
tribunale di S. Maria C.V. n. 863/2020, sia in relazione al mancato riconoscimento del valore di patto commissorio all'accordo del 05.04.2003, sia in relazione all'erronea determinazione del valore della massa ereditaria del padre , poiché il CTU non aveva considerato che i fondi ed i titoli Per_1
erano cointestati ed aveva altresì utilizzato documentazione depositata tardivamente.
2.1. La Corte, con ordinanza del 09.10.2025 ha formulato alle parti proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 c.p.c. e, successivamente le parti rappresentavano di avere raggiunto un accordo sulla base della proposta.
2.3. All'udienza del 23.10.2025, svoltasi ex art. 127 ter c.p.c. con lo scambio di memorie scritte, le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte, rappresentando che la comune volontà era quella di ottenere una pronuncia di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, per essere intervenuto tra le parti un accordo transattivo.
§.
3. La cessazione della materia del contendere si verifica quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini una posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire, e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice (Cass. civ., 8.11.2007, n. 23289). Essa presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale, dedotta in giudizio, e rassegnino al giudice conclusioni conformi in tal senso.
3.1. Nel caso in esame entrambe le parti hanno espresso la volontà di ottenere una dichiarazione di cessazione della materia del contendere e, dunque, la pronuncia andrà resa in tal senso.
3.2. In merito alla regolamentazione delle spese le parti hanno concordemente chiesto la compensazione e, quindi, preso atto della richiesta congiunta frutto dell'intesa raggiunta, va disposta la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza nr. 863/2020 Parte_1
resa in data 14/04/2020 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, così provvede:
1. In riforma della sentenza impugnata dichiara cessata la materia del contendere.
2. Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Napoli, lì 27.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 4696/2020, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA all'esito della camera di consiglio, nel procedimento nr. 4696/2020 tra
( rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Luigi Battaglino ( , con il quale C.F._2
elettivamente domicilia in Piedimonte Matese (CE) piazza Carmine n.5.
APPELLANTE
E
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_3
SA Di MO ( ), come da procura in atti, con la quale C.F._4
elett.te dom.lia in Piedimonte Matese, Via Nuova Monte Muto n.11.
APPELLATO
Conclusioni congiunte di tutte le parti:
“Premesso che: all'udienza dell' 11 settembre 2025, innanzi alla Corte di
Appello di Napoli, le parti, comparse personalmente, hanno raggiunto un accordo transattivo/conciliativo sulla base della proposta formulata ex art. 185 bis c.p.c.; che tale accordo è stato formalizzato anche con riguardo al governo delle spese;
che il motivo del contendere è venuto meno e per l'effetto chiedono congiuntamente alla Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, voler dichiarare la cessazione della materia del contendere.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. lamentando di essere stato pretermesso dalla Parte_1
successione paterna, avendo il proprio padre , con rogito per notar Per_1
del 5 aprile 2003, donato all'altro figlio, , la nuda Per_2 Controparte_1
proprietà dell'unico bene immobile di cui era titolare, un fabbricato sito in
Piedimonte Matese, alla via Cila n. 35, identificato al catasto urbano al foglio n. 500, particella 5176 sub 3, riservando a sé ed alla propria moglie l'usufrutto successivo;
convenne in giudizio , chiedendo, previa Controparte_2
ricostituzione del patrimonio ereditario, accertarsi e dichiararsi la propria esclusione dall'eredità paterna e la riduzione dell'attribuzione effettuata in favore del ER . CP_1
1.1. Costituitosi, eccepì che non era stata lesa la quota di Controparte_1
legittima del fratello , in quanto con il medesimo rogito egli aveva Pt_1
ricevuto dalla comune genitrice, , la nuda proprietà di un Controparte_3
terreno sito in Alife, località Saetta. Inoltre, affermò che nell'asse ereditario vi erano anche titoli e denaro, giacente sul conto corrente intestato al padre
, e che egli, con propria dichiarazione del 05.04.2003, aveva Per_1
dichiarato che, in virtù di accordi intervenuti con il fratello , i Pt_1
contanti ed i titoli, appartenenti ai genitori, sarebbero stati interamente attribuiti a , ad integrazione della sua quota di legittima. Pt_1
1.3. Il tribunale, escluso che l'accordo del 05.04.2003 costituisse un patto successorio, ricostruito il valore dell'asse ereditario di , Persona_3
includendovi il valore della nuda proprietà dell'immobile alla data dell'apertura della successione ed il valore dei titoli alla data dell'incasso nel
2004. Ritenne che non fosse stata lesa la quota di riserva di . Parte_1 §.2. , con il proposto appello, ha impugnato la sentenza del Parte_1
tribunale di S. Maria C.V. n. 863/2020, sia in relazione al mancato riconoscimento del valore di patto commissorio all'accordo del 05.04.2003, sia in relazione all'erronea determinazione del valore della massa ereditaria del padre , poiché il CTU non aveva considerato che i fondi ed i titoli Per_1
erano cointestati ed aveva altresì utilizzato documentazione depositata tardivamente.
2.1. La Corte, con ordinanza del 09.10.2025 ha formulato alle parti proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 c.p.c. e, successivamente le parti rappresentavano di avere raggiunto un accordo sulla base della proposta.
2.3. All'udienza del 23.10.2025, svoltasi ex art. 127 ter c.p.c. con lo scambio di memorie scritte, le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte, rappresentando che la comune volontà era quella di ottenere una pronuncia di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, per essere intervenuto tra le parti un accordo transattivo.
§.
3. La cessazione della materia del contendere si verifica quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini una posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire, e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice (Cass. civ., 8.11.2007, n. 23289). Essa presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale, dedotta in giudizio, e rassegnino al giudice conclusioni conformi in tal senso.
3.1. Nel caso in esame entrambe le parti hanno espresso la volontà di ottenere una dichiarazione di cessazione della materia del contendere e, dunque, la pronuncia andrà resa in tal senso.
3.2. In merito alla regolamentazione delle spese le parti hanno concordemente chiesto la compensazione e, quindi, preso atto della richiesta congiunta frutto dell'intesa raggiunta, va disposta la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza nr. 863/2020 Parte_1
resa in data 14/04/2020 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, così provvede:
1. In riforma della sentenza impugnata dichiara cessata la materia del contendere.
2. Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Napoli, lì 27.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore