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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/12/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA prima sezione civile
n. 173/2025 RG
Il tribunale di Venezia composto dai magistrati
CO AM - presidente
Silvia Bianchi - giudice
Carlo Azzolini – giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio promosso da , con sede in Marghera Parte_1
(VE), Via Alessandro Volta n. 38, cf , in persona del P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante sig. , con l'avv. Parte_2
IE GA – ricorrente nei confronti di cf , corrente in 30020 AC (VE), via CP_1 P.IVA_2
Tegagliano 20, in persona dell'amministratore unico , cf Controparte_2
, nato in [...] il [...] e residente in C.F._1
30020 AC (VE), via Tegagliano n. 20, interno 1 – convenuta oggetto: apertura di liquidazione giudiziale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art. 118 disp. attuaz cpc.
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della convenuta;
1 rilevato che all'udienza del 10.9.2025 nessuno è comparso per la convenuta;
che la notifica è regolare: Notifica N. Prot. 34482 richiesta a cura dell'ufficio Tribunale Ordinario - Venezia nei confronti di 04730630276 inserita in data 24-07-2025 Oggetto: Notificazione ai sensi dell'art. 40, commi 6 e 7, CCII - RG 173 - 1/2025 - Tribunale Ordinario di Venezia Stante l'impossibilità di eseguire la notifica a mezzo di posta elettronica certificata, ovvero la notifica a mezzo posta elettronica certificata ha avuto esito negativo per causa imputabile al destinatario, come da dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti allegata, si attesta che sono decorsi 3 giorni dal predetto inserimento e che pertanto la notificazione in oggetto si ha per avvenuta;
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
considerato che
il tribunale di Venezia è competente ai sensi dell'art. 27, 2° e 3° comma lett. c) CCII, poiché la debitrice, esercente attività d'impresa, ha il centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal registro delle imprese in un comune sede dell'intestato Tribunale;
considerato che
la debitrice è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, non essendo dimostrati i requisiti congiunti dell'art. 2, comma 1 lettera d) CCII, ovvero: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a € 300.000,00 nei tre esercizi anteriore al deposito dell'istanza per apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore a € 200.000,00 nei tre esercizi anteriori al deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a € 500.000,00; rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente è superiore a € 30.000,00 (art. 49, 5° comma CCII); debiti tributari € 2.480,00; debiti contributivi € 14.748,00; debiti esposti da INAIL: € 6.740,56
l'istante va creditrice della complessiva somma di € 7.883,13; totale debiti: € 31.851,00;
2 ritenuto pertanto che la società debitrice versi in uno stato di insolvenza non reversibile, visto l'ammontare dei debiti maturati: ritenuto di nominare curatore il dott. con studio in Persona_1
Venezia, iscritto all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 CCII, che ha dimostrato, ai sensi del comma 3 dell'art. 358 CCII, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso;
PER QUESTI MOTIVI
visto l'art. 49 CCII, dichiara aperta la liquidazione giudiziale di cf CP_1
, corrente in 30020 AC (VE), via Tegagliano 20, in P.IVA_2 persona dell'AU , ( ), nato in Controparte_2 C.F._1
Romania il 19.5.1981 e residente in [...], interno 1; nomina giudice delegato il dott. CO AM;
nomina curatore il dott. , con invito ad accettare la nomina Persona_1 entro due giorni dalla comunicazione;
ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis cc, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
fissa l'udienza del 15.4.2026 ore 9:00 davanti al giudice delegato per l'esame dello stato passivo;
assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201, 2° comma CCII all'indirizzo di PEC del curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendo che le domande depositate oltre il termine sono considerate tardive ai sensi dell'art. 208 CCII;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155- quinques e 155-sexies disp. attuaz. cpc a effettuare le seguenti attività:
3 a) accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina, ai sensi degli artt. 45 e 49, 4° comma CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al curatore e al creditore istante, nonché trasmessa per estratto all'ufficio del registro delle imprese per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Venezia, 11.12.2025.
Il Presidente
CO AM
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