Articolo 38 della Legge 23 aprile 1966, n. 218
Articolo 37Articolo 39
Versione
11 maggio 1966
Art. 38.

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione riguardanti, rispettivamente, assegnazioni per spese di personale e per spese di funzionamento degli istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale e di istruzione artistica, dotati di autonomia amministrativa.

Entrata in vigore il 11 maggio 1966